CASS
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. Aggressione ai sanitari e valutazione dei presupposti cautelariAccesso limitatoValentina Sellaroli · https://www.altalex.com/ · 30 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2025, n. 6733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6733 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO EP, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Catania in data 13/05/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catania ha respinto il riesame proposto da EP SO avverso l'ordinanza pronunciata dal Penale Sent. Sez. 6 Num. 6733 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 16/12/2024 Giudice per le indagini preliminari di Catania, applicativa nei suoi confronti dalla custodia cautelare in carcere. Il ricorrente è ritenuto gravemente indiziato del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, per aver preso parte ad una associazione dedita al narcotraffico, soprattutto di cocaina, avente base logistica in Giarre. 2. Il ricorso dell'indagato, con atto a firma del difensore di fiducia, è affidato ad un unico motivo e deduce violazione di legge e vizi di motivazione, limitatamente al profilo delle esigenze cautelari. Premesso che la contestazione è chiusa, nella provvisoria incolpazione, all'anno 2020, dunque ad epoca significativamente risalente, si è dedotto dalla difesa che: a) SO è stato detenuto ininterrottamente dal 15 gennaio 2021 al 4 dicembre 2023, rimanendo agli arresti domiciliari nel Comune di Riposto per quasi due anni;
b) è stato autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa nel vicino Comune di Mascali;
c) il suo contegno durante la detenzione è stato oggetto di positiva valutazione da parte del Magistrato di sorveglianza, nelle relazioni semestrali, dalle quali è dato evincere che egli non ha mai trasgredito agli obblighi che gli sono stati imposti. Il ricorrente non può essere ritenuto socialmente pericoloso a norma dell'art. 203 cod. pen., come si legge nella ordinanza genetica, nella quale si è escluso che egli abbia assunto un ruolo apicale e risultando il precedente per rapina a suo carico, risalente al 2021 - valorizzato nel provvedimento reiettivo - non grave, avuto riguardo alla contenuta entità della pena detentiva inflitta (pari ad anni 2, mesi 11 e giorni 10 di reclusione) ed all'intervenuto risarcimento del danno. Va poi rimarcata la non uniformità della decisione rispetto al trattamento cautelare adottato nei confronti di TE IO SC, che è stato posto agi arresti domiciliari, sebbene la sua posizione risulti più gravata. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Gli argomenti addotti a sostegno della ritenuta perduranza delle esigenze cautelari, che impongono, ad avviso del Tribunale, il mantenimento della custodia intramuraria, si incentrano sul rischio di ricaduta nel delitto, ritenuto elevatissimo e concreto. La valutazione è fondata non solo sulla caratura criminale e la specifica professionalità acquisita da SO, attivo nel sodalizio con un ruolo, se non apicale, di primario rilievo per un periodo di almeno un anno, ma anche sul contesto di relazioni interpersonali in cui lo stesso è inserito, in quanto figlio del capo e promotore ZI SO, la cui abitazione - munita di significative "opere di fortificazione", a protezione di una floridissima piazza di spaccio dallo stesso gestita con i figli - era la base logistica del gruppo criminale;
ed è fratello di AT SO, anch'egli sodale ed attivo nel medesimo contesto. Con argomentazioni tutt'altro che illogiche sono stati valorizzati, in senso ostativo alla attenuazione della misura, i precedenti anche di polizia, per reati predatori, tra cui il grave fatto di rapina, commesso con armi, ai danni di una ricevitoria-tabaccheria di Giarre nel 2021. Dunque, il giudizio prognostico risulta agganciato a solidi riferimenti di ordine sintomatico. 3. Il ricorrente sollecita in definitiva, un diverso apprezzamento dei descritti elementi di valutazione, sminuendone la portata talvolta in termini meramente confutativi, laddove il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, ed essendo, invece, il controllo circoscritto all'esame dell'atto impugnato, al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n.9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, n. 18713 del 18/01/2023). Nello stesso senso, questa Corte ha più volte precisato che, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione;
sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). 3 4. Sotto altro profilo deve precisarsi che il requisito dell'attualità del pericolo di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti;
ma una tale valutazione che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767). Con riguardo al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, si è osservato, dalla giurisprudenza di questa Corte, che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza. Essa postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo - che nel. caso in esame qui .viene solo enunciata, in particolare dedotta dalla data finale della contestazione, risalente al 2020 - non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293). 5.L'ordinanza impugnata ha anche compiutamente motivato in ordine alla inidoneità contenitiva della misura meno afflittiva degli arresti presso il domicilio - pur se potenziati dal dispositivo di controllo remoto - rispetto al pericolo di condotte reiterative, in relazione alle modalità operative del sodalizio, atteso che le attività criminose si consumavano per buona parte in ambito domestico e che - come innanzi evidenziato - la base logistica era l'abitazione del padre ZI, molto prossima a Riposto, luogo di residenza del ricorrente, nel quale si sono verificati taluni dei fatti in addebito. 6. Le ulteriori censure proposte con il ricorso, non sollevate dinnanzi al Tribunale e per questo inammissibili per difetto devolutivo, sono poi calibrate sul regime cautelare meno afflittivo riservato al coindagato SC, che avrebbe determinato una irragionevole disparità di trattamento. 4 Questi, tuttavia, come risulta dal provvedimento genetico, operava alle dipendenze di AT SO, che gli corrispondeva una modesta paga settimanale per lavorare nella sua piazza di spaccio, con un ruolo subalterno, di più limitato spessore rispetto a quello del ricorrente. In ogni caso, è principio consolidato di questa Corte che, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato è autonoma in quanto la valutazione operata ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., specie in ordine al pericolo di recidiva, si fonda non solo sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato per la commissione dell'illecito da ogni concorrente, ma anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo (Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, Nisi, Rv. 286363). 7. Il rigetto del ricorso, che ne consegue, comporta la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Sono demandati alla Cancelleria gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 dicembre 2024 Il Consigliere estensore IOresidenite
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catania ha respinto il riesame proposto da EP SO avverso l'ordinanza pronunciata dal Penale Sent. Sez. 6 Num. 6733 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 16/12/2024 Giudice per le indagini preliminari di Catania, applicativa nei suoi confronti dalla custodia cautelare in carcere. Il ricorrente è ritenuto gravemente indiziato del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, per aver preso parte ad una associazione dedita al narcotraffico, soprattutto di cocaina, avente base logistica in Giarre. 2. Il ricorso dell'indagato, con atto a firma del difensore di fiducia, è affidato ad un unico motivo e deduce violazione di legge e vizi di motivazione, limitatamente al profilo delle esigenze cautelari. Premesso che la contestazione è chiusa, nella provvisoria incolpazione, all'anno 2020, dunque ad epoca significativamente risalente, si è dedotto dalla difesa che: a) SO è stato detenuto ininterrottamente dal 15 gennaio 2021 al 4 dicembre 2023, rimanendo agli arresti domiciliari nel Comune di Riposto per quasi due anni;
b) è stato autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa nel vicino Comune di Mascali;
c) il suo contegno durante la detenzione è stato oggetto di positiva valutazione da parte del Magistrato di sorveglianza, nelle relazioni semestrali, dalle quali è dato evincere che egli non ha mai trasgredito agli obblighi che gli sono stati imposti. Il ricorrente non può essere ritenuto socialmente pericoloso a norma dell'art. 203 cod. pen., come si legge nella ordinanza genetica, nella quale si è escluso che egli abbia assunto un ruolo apicale e risultando il precedente per rapina a suo carico, risalente al 2021 - valorizzato nel provvedimento reiettivo - non grave, avuto riguardo alla contenuta entità della pena detentiva inflitta (pari ad anni 2, mesi 11 e giorni 10 di reclusione) ed all'intervenuto risarcimento del danno. Va poi rimarcata la non uniformità della decisione rispetto al trattamento cautelare adottato nei confronti di TE IO SC, che è stato posto agi arresti domiciliari, sebbene la sua posizione risulti più gravata. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Gli argomenti addotti a sostegno della ritenuta perduranza delle esigenze cautelari, che impongono, ad avviso del Tribunale, il mantenimento della custodia intramuraria, si incentrano sul rischio di ricaduta nel delitto, ritenuto elevatissimo e concreto. La valutazione è fondata non solo sulla caratura criminale e la specifica professionalità acquisita da SO, attivo nel sodalizio con un ruolo, se non apicale, di primario rilievo per un periodo di almeno un anno, ma anche sul contesto di relazioni interpersonali in cui lo stesso è inserito, in quanto figlio del capo e promotore ZI SO, la cui abitazione - munita di significative "opere di fortificazione", a protezione di una floridissima piazza di spaccio dallo stesso gestita con i figli - era la base logistica del gruppo criminale;
ed è fratello di AT SO, anch'egli sodale ed attivo nel medesimo contesto. Con argomentazioni tutt'altro che illogiche sono stati valorizzati, in senso ostativo alla attenuazione della misura, i precedenti anche di polizia, per reati predatori, tra cui il grave fatto di rapina, commesso con armi, ai danni di una ricevitoria-tabaccheria di Giarre nel 2021. Dunque, il giudizio prognostico risulta agganciato a solidi riferimenti di ordine sintomatico. 3. Il ricorrente sollecita in definitiva, un diverso apprezzamento dei descritti elementi di valutazione, sminuendone la portata talvolta in termini meramente confutativi, laddove il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, ed essendo, invece, il controllo circoscritto all'esame dell'atto impugnato, al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n.9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, n. 18713 del 18/01/2023). Nello stesso senso, questa Corte ha più volte precisato che, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione;
sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). 3 4. Sotto altro profilo deve precisarsi che il requisito dell'attualità del pericolo di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti;
ma una tale valutazione che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767). Con riguardo al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, si è osservato, dalla giurisprudenza di questa Corte, che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza. Essa postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo - che nel. caso in esame qui .viene solo enunciata, in particolare dedotta dalla data finale della contestazione, risalente al 2020 - non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293). 5.L'ordinanza impugnata ha anche compiutamente motivato in ordine alla inidoneità contenitiva della misura meno afflittiva degli arresti presso il domicilio - pur se potenziati dal dispositivo di controllo remoto - rispetto al pericolo di condotte reiterative, in relazione alle modalità operative del sodalizio, atteso che le attività criminose si consumavano per buona parte in ambito domestico e che - come innanzi evidenziato - la base logistica era l'abitazione del padre ZI, molto prossima a Riposto, luogo di residenza del ricorrente, nel quale si sono verificati taluni dei fatti in addebito. 6. Le ulteriori censure proposte con il ricorso, non sollevate dinnanzi al Tribunale e per questo inammissibili per difetto devolutivo, sono poi calibrate sul regime cautelare meno afflittivo riservato al coindagato SC, che avrebbe determinato una irragionevole disparità di trattamento. 4 Questi, tuttavia, come risulta dal provvedimento genetico, operava alle dipendenze di AT SO, che gli corrispondeva una modesta paga settimanale per lavorare nella sua piazza di spaccio, con un ruolo subalterno, di più limitato spessore rispetto a quello del ricorrente. In ogni caso, è principio consolidato di questa Corte che, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato è autonoma in quanto la valutazione operata ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., specie in ordine al pericolo di recidiva, si fonda non solo sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato per la commissione dell'illecito da ogni concorrente, ma anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo (Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, Nisi, Rv. 286363). 7. Il rigetto del ricorso, che ne consegue, comporta la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Sono demandati alla Cancelleria gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 dicembre 2024 Il Consigliere estensore IOresidenite