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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/09/2025, n. 4665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4665 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 16930/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. FICARRA SALVATORE, elettivamente domiciliati nel suo studio sito in Catania, via G. Vagliasindi n. 51 Attori
contro
:
(C.F. ), , procuratrice di con il patrocinio degli avv. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 BARBARO ALESSANDRO e ALOI ANDREA , elettivamente domiciliata in Catania , Piazza Roma n. 9 presso lo studio dell'Avv. Dario Sanfilippo Convenuta
Posta in decisione all'udienza del 26.05.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 innanzi questo Tribunale la Società e proponevano opposizione ex art. 615, 1° comma cpc, CP_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 06.12.2022, mediante il quale la società convenuta intimava loro il pagamento della somma complessiva di € 81.016,37, reclamata in forza di un decreto ingiuntivo n.2951/12 emesso dal Tribunale di Catania, in data 17.12.2022, notificato in data 12/01/2013 alla nonché a e , ed in data 22/01/2013 a Parte_3 Parte_2 Parte_1 CP_3
dichiarato esecutivo nei confronti di in data 05/08/2013 e munito di
[...] Controparte_3 formula esecutiva in pari data, dichiarato altresì esecutivo in data 19-20/05/2015 nei confronti della nonché di e , munito di ulteriore formula esecutiva Parte_3 Parte_2 Parte_1 in data 09/06/2015, regolarmente registrato al rep. n. 1543/2014.
Gli opponenti deducevano a sostegno della spiegata opposizione: - l'illegittimità del precetto per carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria. - l'inesistenza del titolo - l'insufficienza della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'atto di cessione dei crediti al fine della prova dell'inclusione del credito azionato - l'illegittima capitalizzazione degli interessi indicati in seno all'atto di precetto.
Chiedevano pertanto al Tribunale adito: “ IN VIA DEL TUTTO PRELIMINARE- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, sulla base del fatto che nessun documento è stato prodotto e/o allegato da controparte, utile a comprovare la legittimazione della pretesa creditoria. Nel merito : Accogliere la presente opposizione e dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per
i motivi esposti in premessa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Si costituiva in giudizio la , n.q. di procuratrice di cessionaria di CP_1 Controparte_2
contestando in fatto e in diritto i motivi dell'opposizione. Controparte_4
Concludeva chiedendo al Tribunale di: “ 1) In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo non sussistendo né il fumus boni iuris né il periculum in mora, tra
l'altro nemmeno dimostrati dagli opponenti.
2) Per l'effetto, disattendere tutte le contestazioni e le domande avversarie, perchè inammissibili e infondate per i motivi esposti in narrativa.
3) In subordine, nella remota e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande degli opponenti per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannarli al pagamento delle somme richieste, oltre interessi come da domanda, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa.
pagina 2 di 5 4) Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
Con ordinanza del 19.04.2023, il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.
Successivamente con ordinanza del 13.11.2023, il G.I. ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 27.01.2025 per la precisazione delle conclusioni (poi rinviata per i medesimi adempimenti al 26.5.2025).
Indi, all'udienza del 26.05.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, il G.I. poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, giova premettere quanto segue.
La vicenda che ci occupa prende le mosse dall'iniziativa giudiziaria spiegata da
[...] che aveva stipulato con la un contratto di prestito per il Controparte_4 Parte_3 complessivo importo di euro 50.000,00. Gli odierni opponenti si erano costituiti fideiussori della società a concorrenza dell'importo di euro 81.730,00.
Poiché la negli anni, si rendeva inadempiente alle obbligazioni assunte, la Banca Parte_3 richiedeva dapprima decreto ingiuntivo (concesso dal Tribunale di Catania in data 17.12.2012, n.
2951/2012 -R.G. N. 12428/2012 per l'importo complessivo di 45159,11 oltre interessi e spese) e successivamente sulla scorta del predetto decreto ingiuntivo, iscriveva, presso l'Agenzia del Territorio di Catania, ipoteca giudiziale gravante sugli immobili di proprietà dei sig.ri e Parte_1 CP_3 per un capitale di 45.159,11 € e per complessivi 70.000,00 €.
[...]
Successivamente la Banca creditrice cedeva alla società un portafoglio di crediti, Controparte_2 tra cui quello in oggetto, e quest'ultima in data 11/01/2021 conferiva procura alla al fine CP_1 della gestione ed il recupero dei crediti e diritti collegati.
La presente opposizione è da rigettare per le ragioni che si espongono.
Gli opponenti eccepiscono preliminarmente che il precetto sia da ritenere nullo per carenza di legittimazione attiva in capo alla società cessionaria, odierna opposta. Gli opponenti ritengono che l'opposta non sarebbe titolare del diritto di credito vantato sulla sorta del decreto ingiuntivo, non avendo la stessa fornito, a loro dire, alcuna prova della qualità di mandataria per l'esercizio del diritto di credito.
Tale doglianza è infondata poiché dalla documentazione depositata in atti dalla si evince CP_1 chiaramente la sua qualità di procuratrice di cessionaria di Controparte_2 [...]
, legittimata quindi ad agire per il recupero del credito in esame Controparte_4
pagina 3 di 5 Onere che risulta assolto dalla produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale
(estratto Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 146 del 15/12/2020), come nel caso di specie.
L'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, prodotto integralmente dall'opposta, contiene tutta una serie di indicazioni che consentono con molta semplicità di accertare che il credito oggetto dell'odierno giudizio è stato oggetto della cessione.
Ci si riferisce in particolare non solo alla identificazione delle tipologie di crediti oggetto di cessione, ma anche all'indicazione del sito internet cui il debitore può collegarsi per verificare che il suo debito rientri tra i crediti ceduti ed ancora lo specifico riferimento al contratto di cessione ed all'elenco dei crediti ceduti, che risulta allegato al contratto ed alla procura rilasciata in favore della odierna procuratrice . CP_1
Inoltre, parte opposta ha prodotto, ad ulteriore riprova della propria legittimazione ad agire, anche la certificazione bancaria (alleg.4) attestante la cessione alla Controparte_2
Ne consegue, che – attraverso la documentazione versata in atti dall'opposta – la convenuta ha pienamente dimostrato di essere la attuale titolare del credito precettato.
Ciò anche alla luce delle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass. Civ., Sez.
I, 14 maggio 2024, n. 13289; di recente, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790).
Il principio in esame risulta, peraltro, confermato e suffragato dalle recenti prese di posizione della
Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che il cessionario di una cessione di crediti “in blocco” ex art. 58 T.U.B. deve dimostrare con precisione quali crediti rientrano nella cessione e quali ne sono esclusi, in particolare rilevando come la titolarità del credito deve essere provata con documenti certi e coerenti
– circostanza che nel caso in esame risulta essere dimostrata – e come eventuali lacune probatorie ricadano sul cessionario, non anche sul debitore (v. Cass. civ., Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849
e 23852)
Nel merito, gli opponenti ritengono altresì erronea la determinazione degli interessi in seno all'atto di precetto.
pagina 4 di 5 Anche tale doglianza va disattesa considerato che gli interessi convenzionali applicati nell'atto di precetto altro non sono che la pattuizione determinata concordemente tra le parti all'atto della stipula del contratto di prestito.
Con riferimento alla documentazione nuova, depositata dagli opponenti in seno alla prima udienza, si precisa quanto segue.
La copia della cartella esattoriale notificata nel 2014 a per il recupero delle somme Parte_2 corrisposte da MCC a seguito dell'escussione della garanzia sul credito concesso da , non risulta CP_5 avere alcuna attinenza con il credito per cui è causa, né le parti opponenti hanno dimostrato ulteriormente alcunchè, con idonei elementi documentali a supporto.
La produzione risulta inconferente rispetto alle ragioni creditorie fatte valere.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, ritenute assorbite ogni altra eccezione, l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese del giudizio vanno poste a carico degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
16930/2022 RG:
- RIGETTA l'opposizione ex art. 615 1° co cpc proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- CONDANNA gli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Catania, lì 25 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Vera Marletta
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 16930/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. FICARRA SALVATORE, elettivamente domiciliati nel suo studio sito in Catania, via G. Vagliasindi n. 51 Attori
contro
:
(C.F. ), , procuratrice di con il patrocinio degli avv. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 BARBARO ALESSANDRO e ALOI ANDREA , elettivamente domiciliata in Catania , Piazza Roma n. 9 presso lo studio dell'Avv. Dario Sanfilippo Convenuta
Posta in decisione all'udienza del 26.05.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 innanzi questo Tribunale la Società e proponevano opposizione ex art. 615, 1° comma cpc, CP_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 06.12.2022, mediante il quale la società convenuta intimava loro il pagamento della somma complessiva di € 81.016,37, reclamata in forza di un decreto ingiuntivo n.2951/12 emesso dal Tribunale di Catania, in data 17.12.2022, notificato in data 12/01/2013 alla nonché a e , ed in data 22/01/2013 a Parte_3 Parte_2 Parte_1 CP_3
dichiarato esecutivo nei confronti di in data 05/08/2013 e munito di
[...] Controparte_3 formula esecutiva in pari data, dichiarato altresì esecutivo in data 19-20/05/2015 nei confronti della nonché di e , munito di ulteriore formula esecutiva Parte_3 Parte_2 Parte_1 in data 09/06/2015, regolarmente registrato al rep. n. 1543/2014.
Gli opponenti deducevano a sostegno della spiegata opposizione: - l'illegittimità del precetto per carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria. - l'inesistenza del titolo - l'insufficienza della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'atto di cessione dei crediti al fine della prova dell'inclusione del credito azionato - l'illegittima capitalizzazione degli interessi indicati in seno all'atto di precetto.
Chiedevano pertanto al Tribunale adito: “ IN VIA DEL TUTTO PRELIMINARE- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, sulla base del fatto che nessun documento è stato prodotto e/o allegato da controparte, utile a comprovare la legittimazione della pretesa creditoria. Nel merito : Accogliere la presente opposizione e dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per
i motivi esposti in premessa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Si costituiva in giudizio la , n.q. di procuratrice di cessionaria di CP_1 Controparte_2
contestando in fatto e in diritto i motivi dell'opposizione. Controparte_4
Concludeva chiedendo al Tribunale di: “ 1) In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo non sussistendo né il fumus boni iuris né il periculum in mora, tra
l'altro nemmeno dimostrati dagli opponenti.
2) Per l'effetto, disattendere tutte le contestazioni e le domande avversarie, perchè inammissibili e infondate per i motivi esposti in narrativa.
3) In subordine, nella remota e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande degli opponenti per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannarli al pagamento delle somme richieste, oltre interessi come da domanda, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa.
pagina 2 di 5 4) Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
Con ordinanza del 19.04.2023, il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.
Successivamente con ordinanza del 13.11.2023, il G.I. ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 27.01.2025 per la precisazione delle conclusioni (poi rinviata per i medesimi adempimenti al 26.5.2025).
Indi, all'udienza del 26.05.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, il G.I. poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, giova premettere quanto segue.
La vicenda che ci occupa prende le mosse dall'iniziativa giudiziaria spiegata da
[...] che aveva stipulato con la un contratto di prestito per il Controparte_4 Parte_3 complessivo importo di euro 50.000,00. Gli odierni opponenti si erano costituiti fideiussori della società a concorrenza dell'importo di euro 81.730,00.
Poiché la negli anni, si rendeva inadempiente alle obbligazioni assunte, la Banca Parte_3 richiedeva dapprima decreto ingiuntivo (concesso dal Tribunale di Catania in data 17.12.2012, n.
2951/2012 -R.G. N. 12428/2012 per l'importo complessivo di 45159,11 oltre interessi e spese) e successivamente sulla scorta del predetto decreto ingiuntivo, iscriveva, presso l'Agenzia del Territorio di Catania, ipoteca giudiziale gravante sugli immobili di proprietà dei sig.ri e Parte_1 CP_3 per un capitale di 45.159,11 € e per complessivi 70.000,00 €.
[...]
Successivamente la Banca creditrice cedeva alla società un portafoglio di crediti, Controparte_2 tra cui quello in oggetto, e quest'ultima in data 11/01/2021 conferiva procura alla al fine CP_1 della gestione ed il recupero dei crediti e diritti collegati.
La presente opposizione è da rigettare per le ragioni che si espongono.
Gli opponenti eccepiscono preliminarmente che il precetto sia da ritenere nullo per carenza di legittimazione attiva in capo alla società cessionaria, odierna opposta. Gli opponenti ritengono che l'opposta non sarebbe titolare del diritto di credito vantato sulla sorta del decreto ingiuntivo, non avendo la stessa fornito, a loro dire, alcuna prova della qualità di mandataria per l'esercizio del diritto di credito.
Tale doglianza è infondata poiché dalla documentazione depositata in atti dalla si evince CP_1 chiaramente la sua qualità di procuratrice di cessionaria di Controparte_2 [...]
, legittimata quindi ad agire per il recupero del credito in esame Controparte_4
pagina 3 di 5 Onere che risulta assolto dalla produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale
(estratto Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 146 del 15/12/2020), come nel caso di specie.
L'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, prodotto integralmente dall'opposta, contiene tutta una serie di indicazioni che consentono con molta semplicità di accertare che il credito oggetto dell'odierno giudizio è stato oggetto della cessione.
Ci si riferisce in particolare non solo alla identificazione delle tipologie di crediti oggetto di cessione, ma anche all'indicazione del sito internet cui il debitore può collegarsi per verificare che il suo debito rientri tra i crediti ceduti ed ancora lo specifico riferimento al contratto di cessione ed all'elenco dei crediti ceduti, che risulta allegato al contratto ed alla procura rilasciata in favore della odierna procuratrice . CP_1
Inoltre, parte opposta ha prodotto, ad ulteriore riprova della propria legittimazione ad agire, anche la certificazione bancaria (alleg.4) attestante la cessione alla Controparte_2
Ne consegue, che – attraverso la documentazione versata in atti dall'opposta – la convenuta ha pienamente dimostrato di essere la attuale titolare del credito precettato.
Ciò anche alla luce delle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass. Civ., Sez.
I, 14 maggio 2024, n. 13289; di recente, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790).
Il principio in esame risulta, peraltro, confermato e suffragato dalle recenti prese di posizione della
Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che il cessionario di una cessione di crediti “in blocco” ex art. 58 T.U.B. deve dimostrare con precisione quali crediti rientrano nella cessione e quali ne sono esclusi, in particolare rilevando come la titolarità del credito deve essere provata con documenti certi e coerenti
– circostanza che nel caso in esame risulta essere dimostrata – e come eventuali lacune probatorie ricadano sul cessionario, non anche sul debitore (v. Cass. civ., Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849
e 23852)
Nel merito, gli opponenti ritengono altresì erronea la determinazione degli interessi in seno all'atto di precetto.
pagina 4 di 5 Anche tale doglianza va disattesa considerato che gli interessi convenzionali applicati nell'atto di precetto altro non sono che la pattuizione determinata concordemente tra le parti all'atto della stipula del contratto di prestito.
Con riferimento alla documentazione nuova, depositata dagli opponenti in seno alla prima udienza, si precisa quanto segue.
La copia della cartella esattoriale notificata nel 2014 a per il recupero delle somme Parte_2 corrisposte da MCC a seguito dell'escussione della garanzia sul credito concesso da , non risulta CP_5 avere alcuna attinenza con il credito per cui è causa, né le parti opponenti hanno dimostrato ulteriormente alcunchè, con idonei elementi documentali a supporto.
La produzione risulta inconferente rispetto alle ragioni creditorie fatte valere.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, ritenute assorbite ogni altra eccezione, l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese del giudizio vanno poste a carico degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
16930/2022 RG:
- RIGETTA l'opposizione ex art. 615 1° co cpc proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- CONDANNA gli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Catania, lì 25 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Vera Marletta
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