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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/12/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
1) Dott. Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott. Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 209 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: e riservata in decisione all'udienza del, vertente
TRA
(C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Loreto D'Aiuto Parte_1 CodiceFiscale_1 presso il cui studio elettivamente domiciliata in Vallo Scalo alla via dei Pini n.32, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
( C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.Fedele Controparte_1 CodiceFiscale_2
Scotti, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Agropoli, al Viale Europa n. 3, come da procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2/12/2025.
FATTO E DIRITTO
1 La sig.ra - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Agropoli con Parte_1 il sig. , trascritto ad Agropoli al numero 64, parte II, serie A , che da tale unione Controparte_1 non era nato alcun figlio e di essersi separata dal coniuge – deduceva che le condizioni economiche e di salute dei coniugi si erano modificate e chiedeva una modifica delle statuizioni contenute nell'accordo di separazione in forza delle quali il sig. si era Controparte_1 impegnato a far utilizzare alla moglie, l'appartamento di sua proprietà sottostante l'abitazione familiare e a versarle la somma mensile di € 400,00 per un anno con decorrenza dall'1/10/2023 al 30/09/2024.
Rappresentava di essere venuta a conoscenza “della vera causa” della rottura del rapporto coniugale dopo la separazione, mettendo insieme “a scacchiera” i fatti e di aver convenuto in giudizio il marito per essere risarcita dei danni subiti, nonché di essersi gravemente ammalata e di non trovare alcuna occupazione confacente alle sue condizioni. Aggiungeva di vivere in uno stato di assoluta povertà, di soffrire di un forte esaurimento nervoso e dei postumi del grave incidente stradale occorsole nel 2019 e che il marito , che percepiva uno Controparte_1 stipendio mensile medio di euro 1.750,00 mensili, aveva raggiunto dopo la separazione una maggiore stabilità economica, con un notevole incremento sia del reddito, sia del patrimonio, costituito da titoli e beni immobili, nonché di essere aiutata da e dal Persona_1 mondo della solidarietà.
Concludeva come segue: “1) Ritenere e dichiarare che sussistono i giustificati motivi ed i fatti nuovi richiesti dalla norma e lamentati dalla sig.ra modificare le condizioni di separazione di cui all'udienza del Parte_1
12/09/2023, Omologate con la Sentenza n°.821/2023, resa in data 3/10/2023; 2) Disporre l'utilizzo, a tempo indeterminato, da parte di dell'appartamento di proprietà di (sottostante Parte_1 Controparte_1
l'abitazione familiare) che attualmente occupa;
3) Porre a carico di il versamento mensile di Controparte_1
€ 800,00 (ottocento/00) a favore della moglie , a far tempo dall'1/10/2024; 4) Condannare Parte_1 al pagamento delle spese giudiziali e delle competenze legali, con distrazione a favore Controparte_1 dell'avv.Loreto D'Aiuto perché anticipatario”.
Il sig. si costituiva in giudizio e deduceva: 1) che la ricorrente dall'ottobre Controparte_1 dell'anno 2024 occupava senza titolo l'appartamento di sua proprietà senza corrispondere alcunchè; 2) di non conoscere le entrate della ricorrente e ove ella reperisse le risorse per mantenere due pastori tedeschi e la sua automobile, targata EN 587 TK, cilindrata 1400 e 120 cavalli;
3) che la causa di risarcimento danni proposta nei suoi confronti si fondava sulla circostanza che egli fosse omosessuale, circostanza quest'ultima stranamente scoperta dalla
2 ricorrente dopo venti anni di convivenza e immediatamente dopo la separazione;
4) che la ricorrente non aveva provato alcunchè in ordine all'esaurimento nervoso del quale assumeva di essere affetta o ai postumi del sinistro di cui era stata vittima, che i postumi dell'incidente del
2019 non costituivano circostanza nuova e che l'unica novità addotta era la prescrizione di un integratore alimentare da parte di uno specialista in agopuntura e omeopatia (Ansiplus retard melatonina 20 compresse fast slow Integratore alimentare a base di melatonina, triptofano e vitamine del gruppo B, con valeriana e giuggiolo); 5) che riguardo allo stato di disoccupazione non era stato prodotto il relativo certificato, che si ottiene attraverso l'iscrizione al centro per l'impiego o con la presentazione della domanda di disoccupazione Inps e che permette di entrare in una rete di assistenza e orientamento, agevolando il reinserimento del lavoratore disoccupato nel mercato del lavoro.
Evidenziava che l'art. 473-bis.29 richiede quale condizione per poter procedere alla richiesta di revisione "giustificati motivi", che secondo giurisprudenza dominante la parte che intende chiedere una revisione delle condizioni pattuite in tema di separazione consensuale deve provare la sopravvenienza di nuove circostanze e che l'accordo raggiunto dalle parti di cui alla sentenza n. 821/2023 non è annullabile per vizi del consenso o della volontà del coniuge.
Concludeva come segue “dichiarare inammissibile il ricorso della sig.ra introduttivo del Parte_1 presente giudizio;
- nel merito, rigettare la domanda di controparte, in quanto non vi è prova alcuna sul reale tenore di vita della ricorrente, sul suo stato di disoccupazione, sulle cause di inabilità al lavoro e delle sue condizioni di indigenza visto che possiede e mantiene un auto di proprietà di notevole cilindrata e non ha messo in vendita il terreno di proprietà per ricavare quantomeno la medesima somma che ella ha recentemente esborsato per acquistarlo;
- condannare la ricorrente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.; - in ogni caso con vittoria di spese
e compensi del giudizio”
Il Tribunale rigettata l'ammissione delle richieste istruttorie, invitava le parti al deposito della documentazione di cui al terzo comma del n. 12 dell'art. 473 bis c.p.c. e fissava per la rimessione in decisione della causa l'udienza del 2/12/2025.
L'art. 473 bis n. 29 c.p.c. recita: “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Il legislatore ha subordinato la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici alla sopravvenienza di giustificati motivi;
l'utilizzo dell'espressione "qualora sopravvengano giustificati motivi", letta in combinato disposto con gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., richiede che la parte, che
3 agisce per ottenere la revisione di provvedimenti in materia familiare, dimostri sopravvenienze di entità non irrilevante e marginale, che richiedano un intervento per aver causato uno squilibrio nei rapporti fra i coniugi.
I giustificati motivi di cui al predetto articolo non possono, dunque, che essere circostanze nuove sopravvenute, che modificano la situazione che ha condotto all'emissione della sentenza sulla base degli accordi in precedenza stipulati, con esclusione di fatti preesistenti alla separazione anche laddove non presi in considerazione in quella sede, nel rispetto di un giudicato formatosi rebus sic stantibus.
Parte ricorrente chiedeva di modificare le statuizioni contenute nella sentenza n. 821/2023 del
Tribunale di Vallo della Lucania, pubblicata in data 5/10/2023.
La difesa della ricorrente rappresentava che la convivenza fra le parti era durata tredici anni, che la sig.ra , essendo straniera, non godeva di alcuna solidarietà familiare, che vi era Parte_1 una sostanziale disparità economica fra le parti e che le circostanze nuove che legittimavano la domanda di modifica delle condizioni originariamente oggetto di accordo erano il sopravvenite di un grave esaurimento nervoso e l'impossibilità di trovare un lavoro confacente alle sue condizioni.
La maggior parte degli elementi addotti ( disparità economica fra le parti, durata della convivenza, mancanza di solidarietà familiare e ancora un incidente di cui la ricorrente era rimasta vittima) sono fatti già esistenti al momento del raggiungimento dell'accordo fra le parti e le circostanze che, secondo parte ricorrente, legittimerebbero una revisione delle statuizioni di cui alla sentenza n. 821/2023, sono rimaste del tutto sfornite di prova.
L'unico certificato medico prodotto dalla ricorrente per provare l'esaurimento nervoso del quale sarebbe affetta proviene da un medico del servizio pubblico, ma ha unicamente ad oggetto, come peraltro rilevato dalla difesa del resistente, la prescrizione di un integratore alimentare e non vi è prova che le condizioni economiche del resistente siano migliorate.
Il sig. , come emerge dalla documentazione prodotta, ha la seguente giacenza Controparte_1 media (anno 2022 giacenza media € 28.871,83, 2023 giacenza media € 45.390,93, 2024 giacenza media € 48.883,33 e 2025 giacenza media € 39.261,08), che per gli anni che qui interessano appare stabile, non ha acquistato alcun immobile e ha un reddito medio da lavoro di € 16.000,00 circa.
Il Collegio condivide le valutazioni formulate dal giudice istruttore circa l'inammissibilità della prova articolata nell'interessa della ricorrente di contenuto generico e anche ininfluente sulla decisione (“1) E' vero o non è vero che , a partire dal mese di ottobre/2023 fino all'attualità, Parte_1
4 ha ricercato una occupazione sia in Agropoli che nei Paesi vicini (Capaccio, Battipaglia, Eboli, Pontecagnano e anche a Salerno); 2) E' vero o non è vero che negli ultimi mesi, a causa di improvvisi malesseri, Parte_1 vive chiusa in casa;
3) E' vero o non è vero che non ha parenti in Agropoli;
4) E' vero o non è Parte_1 vero che si comporta in maniera scontrosa nei confronti della moglie ripetendole “tornate da Controparte_1 dove sei venuta”; 5) E' vero o non è vero che a partire da settembre/2024, è alla ricerca in Parte_1
Agropoli di un monolocale da affittare;
Firmato Da: Loreto D'Aiuto Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic
Signature CA 3 Serial#: 1d35fc3 D'Aiuto 7 6) E' vero o non è vero che Email_1 Parte_1 viene economicamente aiutata da ”). Persona_1
“La mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima”(Cass. civ. n. 1294/2018), non potendosi richiedere al giudice una indebita attività di individuazione dei fatti rilevanti e di rimodulazione delle circostanze oggetto di testimonianza.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda non può che essere rigettata.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo. Non ricorrono le condizioni per l'applicazione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., pure invocata da parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 18/2/2025 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la sig.ra al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano in euro 4.200,00, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro CP_1 dovuto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 12/12/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
5 Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
1) Dott. Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott. Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 209 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: e riservata in decisione all'udienza del, vertente
TRA
(C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Loreto D'Aiuto Parte_1 CodiceFiscale_1 presso il cui studio elettivamente domiciliata in Vallo Scalo alla via dei Pini n.32, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
( C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.Fedele Controparte_1 CodiceFiscale_2
Scotti, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Agropoli, al Viale Europa n. 3, come da procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2/12/2025.
FATTO E DIRITTO
Il La sig.ra - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Agropoli Parte_1 con il sig. , trascritto ad Agropoli al numero 64, parte II, serie A , che da tale Controparte_1 unione non era nato alcun figlio e di essersi separata dal coniuge – deduceva che le condizioni economiche e di salute dei coniugi si erano modificate e chiedeva una modifica delle statuizioni contenute nell'accordo di separazione in forza delle quali il sig. si era Controparte_1 impegnato a far utilizzare alla moglie, l'appartamento di sua proprietà sottostante l'abitazione
6 familiare e a versarle la somma mensile di € 400,00 per un anno con decorrenza dall'1/10/2023 al 30/09/2024.
Rappresentava di essere venuta a conoscenza “della vera causa” della rottura del rapporto coniugale dopo la separazione, mettendo insieme “a scacchiera” i fatti e di aver convenuto in giudizio il marito per essere risarcita dei danni subiti, nonché di essersi gravemente ammalata e di non trovare alcuna occupazione confacente alle sue condizioni. Aggiungeva di vivere in uno stato di assoluta povertà, di soffrire di un forte esaurimento nervoso e dei postumi del grave incidente stradale occorsole nel 2019 e che il marito , che percepiva uno Controparte_1 stipendio mensile medio di euro 1.750,00 mensili, aveva raggiunto dopo la separazione una maggiore stabilità economica, con un notevole incremento sia del reddito, sia del patrimonio, costituito da titoli e beni immobili, nonché di essere aiutata da e dal Persona_1 mondo della solidarietà.
Concludeva come segue: “1) Ritenere e dichiarare che sussistono i giustificati motivi ed i fatti nuovi richiesti dalla norma e lamentati dalla sig.ra modificare le condizioni di separazione di cui all'udienza del Parte_1
12/09/2023, Omologate con la Sentenza n°.821/2023, resa in data 3/10/2023; 2) Disporre l'utilizzo, a tempo indeterminato, da parte di dell'appartamento di proprietà di (sottostante Parte_1 Controparte_1
l'abitazione familiare) che attualmente occupa;
3) Porre a carico di il versamento mensile di Controparte_1
€ 800,00 (ottocento/00) a favore della moglie , a far tempo dall'1/10/2024; 4) Condannare Parte_1 al pagamento delle spese giudiziali e delle competenze legali, con distrazione a favore Controparte_1 dell'avv.Loreto D'Aiuto perché anticipatario”.
Il sig. si costituiva in giudizio e deduceva: 1) che la ricorrente dall'ottobre Controparte_1 dell'anno 2024 occupava senza titolo l'appartamento di sua proprietà senza corrispondere alcunchè; 2) di non conoscere le entrate della ricorrente e ove ella reperisse le risorse per mantenere due pastori tedeschi e la sua automobile, targata EN 587 TK, cilindrata 1400 e 120 cavalli;
3) che la causa di risarcimento danni proposta nei suoi confronti si fondava sulla circostanza che egli fosse omosessuale, circostanza quest'ultima stranamente scoperta dalla ricorrente dopo venti anni di convivenza e immediatamente dopo la separazione;
4) che la ricorrente non aveva provato alcunchè in ordine all'esaurimento nervoso del quale assumeva di essere affetta o ai postumi del sinistro di cui era stata vittima, che i postumi dell'incidente del
2019 non costituivano circostanza nuova e che l'unica novità addotta era la prescrizione di un integratore alimentare da parte di uno specialista in agopuntura e omeopatia (Ansiplus retard melatonina 20 compresse fast slow Integratore alimentare a base di melatonina, triptofano e
7 vitamine del gruppo B, con valeriana e giuggiolo); 5) che riguardo allo stato di disoccupazione non era stato prodotto il relativo certificato, che si ottiene attraverso l'iscrizione al centro per l'impiego o con la presentazione della domanda di disoccupazione Inps e che permette di entrare in una rete di assistenza e orientamento, agevolando il reinserimento del lavoratore disoccupato nel mercato del lavoro.
Evidenziava che l'art. 473-bis.29 richiede quale condizione per poter procedere alla richiesta di revisione "giustificati motivi", che secondo giurisprudenza dominante la parte che intende chiedere una revisione delle condizioni pattuite in tema di separazione consensuale deve provare la sopravvenienza di nuove circostanze e che l'accordo raggiunto dalle parti di cui alla sentenza n. 821/2023 non è annullabile per vizi del consenso o della volontà del coniuge.
Concludeva come segue “dichiarare inammissibile il ricorso della sig.ra introduttivo del Parte_1 presente giudizio;
- nel merito, rigettare la domanda di controparte, in quanto non vi è prova alcuna sul reale tenore di vita della ricorrente, sul suo stato di disoccupazione, sulle cause di inabilità al lavoro e delle sue condizioni di indigenza visto che possiede e mantiene un auto di proprietà di notevole cilindrata e non ha messo in vendita il terreno di proprietà per ricavare quantomeno la medesima somma che ella ha recentemente esborsato per acquistarlo;
- condannare la ricorrente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.; - in ogni caso con vittoria di spese
e compensi del giudizio”
Il Tribunale rigettata l'ammissione delle richieste istruttorie, invitava le parti al deposito della documentazione di cui al terzo comma del n. 12 dell'art. 473 bis c.p.c. e fissava per la rimessione in decisione della causa l'udienza del 2/12/2025.
L'art. 473 bis n. 29 c.p.c. recita: “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Il legislatore ha subordinato la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici alla sopravvenienza di giustificati motivi e l'utilizzo dell'espressione "qualora sopravvengano giustificati motivi", letta in combinato disposto con gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. richiede che la parte, che agisce per ottenere la revisione di provvedimenti in materia familiare, dimostri sopravvenienze di entità non irrilevante e marginale, che richiedano un intervento per aver causato uno squilibrio nei rapporti fra i coniugi.
I giustificati motivi di cui al predetto articolo non possono, dunque, che essere circostanze nuove sopravvenute, che modificano la situazione che ha condotto all'emissione della sentenza sulla base degli accordi in precedenza stipulati, con esclusione di fatti preesistenti alla separazione
8 anche laddove non presi in considerazione in quella sede, nel rispetto di un giudicato formatosi rebus sic stantibus.
Parte ricorrente chiedeva di modificare le statuizioni contenute nella sentenza n. 821/2023 del
Tribunale di Vallo della Lucania, pubblicata in data 5/10/2023.
La difesa della ricorrente rappresentava che la convivenza fra le parti era durata tredici anni, che la sig.ra “essendo straniera” non godeva di alcuna solidarietà familiare, che vi era Parte_1 una sostanziale disparità economica fra le parti e che le circostanze nuove che legittimavano la domanda di modifica delle condizioni originariamente oggetto di accordo erano il sopravvenite di un grave esaurimento nervoso e l'impossibilità di trovare un lavoro confacente alle sue condizioni.
La maggior parte degli elementi addotti ( disparità economica fra le parti, durata della convivenza, mancanza di solidarietà familiare e ancora un incidente di cui la ricorrente era rimasta vittima) sono fatti già esistenti al momento del raggiungimento dell'accordo fra le parti e le circostanza che, secondo parte ricorrente, legittimerebbero una revisione delle statuizioni di cui alla sentenza n. 821/2023 sono rimaste del tutto sfornite di prova.
L'unico certificato medico prodotto dalla ricorrente per provare l'esaurimento nervoso del quale sarebbe affetta proviene da un medico del servizio pubblico, ma ha unicamente ad oggetto, come peraltro rilevato dalla difesa del resistente, la prescrizione di un integratore alimentare e non vi è prova che le condizioni economiche del resistente siano migliorate.
Il sig. , come emerge dalla documentazione prodotta, ha la seguente giacenza Controparte_1 media (anno 2022 giacenza media € 28.871,83, 2023 giacenza media € 45.390,93, 2024 giacenza media € 48.883,33 e 2025 giacenza media € 39.261,08), che per gli anni che qui interessano appare stabile, non ha acquistato alcun immobile e ha un reddito medio da lavoro di € 16.000,00 circa.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda non può che essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo. Non ricorrono le condizioni per l'applicazione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., pure invocata da parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 18/2/2025 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda;
9 2) condanna la sig.ra al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano in euro 4.200,00, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro CP_1 dovuto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 12/12/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
1) Dott. Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott. Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 209 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: e riservata in decisione all'udienza del, vertente
TRA
(C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Loreto D'Aiuto Parte_1 CodiceFiscale_1 presso il cui studio elettivamente domiciliata in Vallo Scalo alla via dei Pini n.32, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
( C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.Fedele Controparte_1 CodiceFiscale_2
Scotti, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Agropoli, al Viale Europa n. 3, come da procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2/12/2025.
FATTO E DIRITTO
1 La sig.ra - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Agropoli con Parte_1 il sig. , trascritto ad Agropoli al numero 64, parte II, serie A , che da tale unione Controparte_1 non era nato alcun figlio e di essersi separata dal coniuge – deduceva che le condizioni economiche e di salute dei coniugi si erano modificate e chiedeva una modifica delle statuizioni contenute nell'accordo di separazione in forza delle quali il sig. si era Controparte_1 impegnato a far utilizzare alla moglie, l'appartamento di sua proprietà sottostante l'abitazione familiare e a versarle la somma mensile di € 400,00 per un anno con decorrenza dall'1/10/2023 al 30/09/2024.
Rappresentava di essere venuta a conoscenza “della vera causa” della rottura del rapporto coniugale dopo la separazione, mettendo insieme “a scacchiera” i fatti e di aver convenuto in giudizio il marito per essere risarcita dei danni subiti, nonché di essersi gravemente ammalata e di non trovare alcuna occupazione confacente alle sue condizioni. Aggiungeva di vivere in uno stato di assoluta povertà, di soffrire di un forte esaurimento nervoso e dei postumi del grave incidente stradale occorsole nel 2019 e che il marito , che percepiva uno Controparte_1 stipendio mensile medio di euro 1.750,00 mensili, aveva raggiunto dopo la separazione una maggiore stabilità economica, con un notevole incremento sia del reddito, sia del patrimonio, costituito da titoli e beni immobili, nonché di essere aiutata da e dal Persona_1 mondo della solidarietà.
Concludeva come segue: “1) Ritenere e dichiarare che sussistono i giustificati motivi ed i fatti nuovi richiesti dalla norma e lamentati dalla sig.ra modificare le condizioni di separazione di cui all'udienza del Parte_1
12/09/2023, Omologate con la Sentenza n°.821/2023, resa in data 3/10/2023; 2) Disporre l'utilizzo, a tempo indeterminato, da parte di dell'appartamento di proprietà di (sottostante Parte_1 Controparte_1
l'abitazione familiare) che attualmente occupa;
3) Porre a carico di il versamento mensile di Controparte_1
€ 800,00 (ottocento/00) a favore della moglie , a far tempo dall'1/10/2024; 4) Condannare Parte_1 al pagamento delle spese giudiziali e delle competenze legali, con distrazione a favore Controparte_1 dell'avv.Loreto D'Aiuto perché anticipatario”.
Il sig. si costituiva in giudizio e deduceva: 1) che la ricorrente dall'ottobre Controparte_1 dell'anno 2024 occupava senza titolo l'appartamento di sua proprietà senza corrispondere alcunchè; 2) di non conoscere le entrate della ricorrente e ove ella reperisse le risorse per mantenere due pastori tedeschi e la sua automobile, targata EN 587 TK, cilindrata 1400 e 120 cavalli;
3) che la causa di risarcimento danni proposta nei suoi confronti si fondava sulla circostanza che egli fosse omosessuale, circostanza quest'ultima stranamente scoperta dalla
2 ricorrente dopo venti anni di convivenza e immediatamente dopo la separazione;
4) che la ricorrente non aveva provato alcunchè in ordine all'esaurimento nervoso del quale assumeva di essere affetta o ai postumi del sinistro di cui era stata vittima, che i postumi dell'incidente del
2019 non costituivano circostanza nuova e che l'unica novità addotta era la prescrizione di un integratore alimentare da parte di uno specialista in agopuntura e omeopatia (Ansiplus retard melatonina 20 compresse fast slow Integratore alimentare a base di melatonina, triptofano e vitamine del gruppo B, con valeriana e giuggiolo); 5) che riguardo allo stato di disoccupazione non era stato prodotto il relativo certificato, che si ottiene attraverso l'iscrizione al centro per l'impiego o con la presentazione della domanda di disoccupazione Inps e che permette di entrare in una rete di assistenza e orientamento, agevolando il reinserimento del lavoratore disoccupato nel mercato del lavoro.
Evidenziava che l'art. 473-bis.29 richiede quale condizione per poter procedere alla richiesta di revisione "giustificati motivi", che secondo giurisprudenza dominante la parte che intende chiedere una revisione delle condizioni pattuite in tema di separazione consensuale deve provare la sopravvenienza di nuove circostanze e che l'accordo raggiunto dalle parti di cui alla sentenza n. 821/2023 non è annullabile per vizi del consenso o della volontà del coniuge.
Concludeva come segue “dichiarare inammissibile il ricorso della sig.ra introduttivo del Parte_1 presente giudizio;
- nel merito, rigettare la domanda di controparte, in quanto non vi è prova alcuna sul reale tenore di vita della ricorrente, sul suo stato di disoccupazione, sulle cause di inabilità al lavoro e delle sue condizioni di indigenza visto che possiede e mantiene un auto di proprietà di notevole cilindrata e non ha messo in vendita il terreno di proprietà per ricavare quantomeno la medesima somma che ella ha recentemente esborsato per acquistarlo;
- condannare la ricorrente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.; - in ogni caso con vittoria di spese
e compensi del giudizio”
Il Tribunale rigettata l'ammissione delle richieste istruttorie, invitava le parti al deposito della documentazione di cui al terzo comma del n. 12 dell'art. 473 bis c.p.c. e fissava per la rimessione in decisione della causa l'udienza del 2/12/2025.
L'art. 473 bis n. 29 c.p.c. recita: “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Il legislatore ha subordinato la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici alla sopravvenienza di giustificati motivi;
l'utilizzo dell'espressione "qualora sopravvengano giustificati motivi", letta in combinato disposto con gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., richiede che la parte, che
3 agisce per ottenere la revisione di provvedimenti in materia familiare, dimostri sopravvenienze di entità non irrilevante e marginale, che richiedano un intervento per aver causato uno squilibrio nei rapporti fra i coniugi.
I giustificati motivi di cui al predetto articolo non possono, dunque, che essere circostanze nuove sopravvenute, che modificano la situazione che ha condotto all'emissione della sentenza sulla base degli accordi in precedenza stipulati, con esclusione di fatti preesistenti alla separazione anche laddove non presi in considerazione in quella sede, nel rispetto di un giudicato formatosi rebus sic stantibus.
Parte ricorrente chiedeva di modificare le statuizioni contenute nella sentenza n. 821/2023 del
Tribunale di Vallo della Lucania, pubblicata in data 5/10/2023.
La difesa della ricorrente rappresentava che la convivenza fra le parti era durata tredici anni, che la sig.ra , essendo straniera, non godeva di alcuna solidarietà familiare, che vi era Parte_1 una sostanziale disparità economica fra le parti e che le circostanze nuove che legittimavano la domanda di modifica delle condizioni originariamente oggetto di accordo erano il sopravvenite di un grave esaurimento nervoso e l'impossibilità di trovare un lavoro confacente alle sue condizioni.
La maggior parte degli elementi addotti ( disparità economica fra le parti, durata della convivenza, mancanza di solidarietà familiare e ancora un incidente di cui la ricorrente era rimasta vittima) sono fatti già esistenti al momento del raggiungimento dell'accordo fra le parti e le circostanze che, secondo parte ricorrente, legittimerebbero una revisione delle statuizioni di cui alla sentenza n. 821/2023, sono rimaste del tutto sfornite di prova.
L'unico certificato medico prodotto dalla ricorrente per provare l'esaurimento nervoso del quale sarebbe affetta proviene da un medico del servizio pubblico, ma ha unicamente ad oggetto, come peraltro rilevato dalla difesa del resistente, la prescrizione di un integratore alimentare e non vi è prova che le condizioni economiche del resistente siano migliorate.
Il sig. , come emerge dalla documentazione prodotta, ha la seguente giacenza Controparte_1 media (anno 2022 giacenza media € 28.871,83, 2023 giacenza media € 45.390,93, 2024 giacenza media € 48.883,33 e 2025 giacenza media € 39.261,08), che per gli anni che qui interessano appare stabile, non ha acquistato alcun immobile e ha un reddito medio da lavoro di € 16.000,00 circa.
Il Collegio condivide le valutazioni formulate dal giudice istruttore circa l'inammissibilità della prova articolata nell'interessa della ricorrente di contenuto generico e anche ininfluente sulla decisione (“1) E' vero o non è vero che , a partire dal mese di ottobre/2023 fino all'attualità, Parte_1
4 ha ricercato una occupazione sia in Agropoli che nei Paesi vicini (Capaccio, Battipaglia, Eboli, Pontecagnano e anche a Salerno); 2) E' vero o non è vero che negli ultimi mesi, a causa di improvvisi malesseri, Parte_1 vive chiusa in casa;
3) E' vero o non è vero che non ha parenti in Agropoli;
4) E' vero o non è Parte_1 vero che si comporta in maniera scontrosa nei confronti della moglie ripetendole “tornate da Controparte_1 dove sei venuta”; 5) E' vero o non è vero che a partire da settembre/2024, è alla ricerca in Parte_1
Agropoli di un monolocale da affittare;
Firmato Da: Loreto D'Aiuto Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic
Signature CA 3 Serial#: 1d35fc3 D'Aiuto 7 6) E' vero o non è vero che Email_1 Parte_1 viene economicamente aiutata da ”). Persona_1
“La mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima”(Cass. civ. n. 1294/2018), non potendosi richiedere al giudice una indebita attività di individuazione dei fatti rilevanti e di rimodulazione delle circostanze oggetto di testimonianza.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda non può che essere rigettata.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo. Non ricorrono le condizioni per l'applicazione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., pure invocata da parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 18/2/2025 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la sig.ra al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano in euro 4.200,00, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro CP_1 dovuto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 12/12/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
5 Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
1) Dott. Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott. Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 209 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: e riservata in decisione all'udienza del, vertente
TRA
(C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Loreto D'Aiuto Parte_1 CodiceFiscale_1 presso il cui studio elettivamente domiciliata in Vallo Scalo alla via dei Pini n.32, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
( C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.Fedele Controparte_1 CodiceFiscale_2
Scotti, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Agropoli, al Viale Europa n. 3, come da procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2/12/2025.
FATTO E DIRITTO
Il La sig.ra - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Agropoli Parte_1 con il sig. , trascritto ad Agropoli al numero 64, parte II, serie A , che da tale Controparte_1 unione non era nato alcun figlio e di essersi separata dal coniuge – deduceva che le condizioni economiche e di salute dei coniugi si erano modificate e chiedeva una modifica delle statuizioni contenute nell'accordo di separazione in forza delle quali il sig. si era Controparte_1 impegnato a far utilizzare alla moglie, l'appartamento di sua proprietà sottostante l'abitazione
6 familiare e a versarle la somma mensile di € 400,00 per un anno con decorrenza dall'1/10/2023 al 30/09/2024.
Rappresentava di essere venuta a conoscenza “della vera causa” della rottura del rapporto coniugale dopo la separazione, mettendo insieme “a scacchiera” i fatti e di aver convenuto in giudizio il marito per essere risarcita dei danni subiti, nonché di essersi gravemente ammalata e di non trovare alcuna occupazione confacente alle sue condizioni. Aggiungeva di vivere in uno stato di assoluta povertà, di soffrire di un forte esaurimento nervoso e dei postumi del grave incidente stradale occorsole nel 2019 e che il marito , che percepiva uno Controparte_1 stipendio mensile medio di euro 1.750,00 mensili, aveva raggiunto dopo la separazione una maggiore stabilità economica, con un notevole incremento sia del reddito, sia del patrimonio, costituito da titoli e beni immobili, nonché di essere aiutata da e dal Persona_1 mondo della solidarietà.
Concludeva come segue: “1) Ritenere e dichiarare che sussistono i giustificati motivi ed i fatti nuovi richiesti dalla norma e lamentati dalla sig.ra modificare le condizioni di separazione di cui all'udienza del Parte_1
12/09/2023, Omologate con la Sentenza n°.821/2023, resa in data 3/10/2023; 2) Disporre l'utilizzo, a tempo indeterminato, da parte di dell'appartamento di proprietà di (sottostante Parte_1 Controparte_1
l'abitazione familiare) che attualmente occupa;
3) Porre a carico di il versamento mensile di Controparte_1
€ 800,00 (ottocento/00) a favore della moglie , a far tempo dall'1/10/2024; 4) Condannare Parte_1 al pagamento delle spese giudiziali e delle competenze legali, con distrazione a favore Controparte_1 dell'avv.Loreto D'Aiuto perché anticipatario”.
Il sig. si costituiva in giudizio e deduceva: 1) che la ricorrente dall'ottobre Controparte_1 dell'anno 2024 occupava senza titolo l'appartamento di sua proprietà senza corrispondere alcunchè; 2) di non conoscere le entrate della ricorrente e ove ella reperisse le risorse per mantenere due pastori tedeschi e la sua automobile, targata EN 587 TK, cilindrata 1400 e 120 cavalli;
3) che la causa di risarcimento danni proposta nei suoi confronti si fondava sulla circostanza che egli fosse omosessuale, circostanza quest'ultima stranamente scoperta dalla ricorrente dopo venti anni di convivenza e immediatamente dopo la separazione;
4) che la ricorrente non aveva provato alcunchè in ordine all'esaurimento nervoso del quale assumeva di essere affetta o ai postumi del sinistro di cui era stata vittima, che i postumi dell'incidente del
2019 non costituivano circostanza nuova e che l'unica novità addotta era la prescrizione di un integratore alimentare da parte di uno specialista in agopuntura e omeopatia (Ansiplus retard melatonina 20 compresse fast slow Integratore alimentare a base di melatonina, triptofano e
7 vitamine del gruppo B, con valeriana e giuggiolo); 5) che riguardo allo stato di disoccupazione non era stato prodotto il relativo certificato, che si ottiene attraverso l'iscrizione al centro per l'impiego o con la presentazione della domanda di disoccupazione Inps e che permette di entrare in una rete di assistenza e orientamento, agevolando il reinserimento del lavoratore disoccupato nel mercato del lavoro.
Evidenziava che l'art. 473-bis.29 richiede quale condizione per poter procedere alla richiesta di revisione "giustificati motivi", che secondo giurisprudenza dominante la parte che intende chiedere una revisione delle condizioni pattuite in tema di separazione consensuale deve provare la sopravvenienza di nuove circostanze e che l'accordo raggiunto dalle parti di cui alla sentenza n. 821/2023 non è annullabile per vizi del consenso o della volontà del coniuge.
Concludeva come segue “dichiarare inammissibile il ricorso della sig.ra introduttivo del Parte_1 presente giudizio;
- nel merito, rigettare la domanda di controparte, in quanto non vi è prova alcuna sul reale tenore di vita della ricorrente, sul suo stato di disoccupazione, sulle cause di inabilità al lavoro e delle sue condizioni di indigenza visto che possiede e mantiene un auto di proprietà di notevole cilindrata e non ha messo in vendita il terreno di proprietà per ricavare quantomeno la medesima somma che ella ha recentemente esborsato per acquistarlo;
- condannare la ricorrente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.; - in ogni caso con vittoria di spese
e compensi del giudizio”
Il Tribunale rigettata l'ammissione delle richieste istruttorie, invitava le parti al deposito della documentazione di cui al terzo comma del n. 12 dell'art. 473 bis c.p.c. e fissava per la rimessione in decisione della causa l'udienza del 2/12/2025.
L'art. 473 bis n. 29 c.p.c. recita: “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Il legislatore ha subordinato la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici alla sopravvenienza di giustificati motivi e l'utilizzo dell'espressione "qualora sopravvengano giustificati motivi", letta in combinato disposto con gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. richiede che la parte, che agisce per ottenere la revisione di provvedimenti in materia familiare, dimostri sopravvenienze di entità non irrilevante e marginale, che richiedano un intervento per aver causato uno squilibrio nei rapporti fra i coniugi.
I giustificati motivi di cui al predetto articolo non possono, dunque, che essere circostanze nuove sopravvenute, che modificano la situazione che ha condotto all'emissione della sentenza sulla base degli accordi in precedenza stipulati, con esclusione di fatti preesistenti alla separazione
8 anche laddove non presi in considerazione in quella sede, nel rispetto di un giudicato formatosi rebus sic stantibus.
Parte ricorrente chiedeva di modificare le statuizioni contenute nella sentenza n. 821/2023 del
Tribunale di Vallo della Lucania, pubblicata in data 5/10/2023.
La difesa della ricorrente rappresentava che la convivenza fra le parti era durata tredici anni, che la sig.ra “essendo straniera” non godeva di alcuna solidarietà familiare, che vi era Parte_1 una sostanziale disparità economica fra le parti e che le circostanze nuove che legittimavano la domanda di modifica delle condizioni originariamente oggetto di accordo erano il sopravvenite di un grave esaurimento nervoso e l'impossibilità di trovare un lavoro confacente alle sue condizioni.
La maggior parte degli elementi addotti ( disparità economica fra le parti, durata della convivenza, mancanza di solidarietà familiare e ancora un incidente di cui la ricorrente era rimasta vittima) sono fatti già esistenti al momento del raggiungimento dell'accordo fra le parti e le circostanza che, secondo parte ricorrente, legittimerebbero una revisione delle statuizioni di cui alla sentenza n. 821/2023 sono rimaste del tutto sfornite di prova.
L'unico certificato medico prodotto dalla ricorrente per provare l'esaurimento nervoso del quale sarebbe affetta proviene da un medico del servizio pubblico, ma ha unicamente ad oggetto, come peraltro rilevato dalla difesa del resistente, la prescrizione di un integratore alimentare e non vi è prova che le condizioni economiche del resistente siano migliorate.
Il sig. , come emerge dalla documentazione prodotta, ha la seguente giacenza Controparte_1 media (anno 2022 giacenza media € 28.871,83, 2023 giacenza media € 45.390,93, 2024 giacenza media € 48.883,33 e 2025 giacenza media € 39.261,08), che per gli anni che qui interessano appare stabile, non ha acquistato alcun immobile e ha un reddito medio da lavoro di € 16.000,00 circa.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda non può che essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo. Non ricorrono le condizioni per l'applicazione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., pure invocata da parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 18/2/2025 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda;
9 2) condanna la sig.ra al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano in euro 4.200,00, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro CP_1 dovuto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 12/12/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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