Articolo 1286 del Codice della navigazione
Articolo 1285Articolo 1287
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21 aprile 1942
Art. 1286.
(Iscrizione di navi e galleggianti della navigazione interna).

I proprietari di navi o galleggianti della navigazione interna devono presentare all'ispettorato di porto, entro un anno dall'entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, corredata dei documenti prescritti dal regolamento.

L'ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato provvisorio che abilita la nave o il galleggiante alla navigazione.
Il periodo di validita' di tale certificato e' stabilito dal ministro per le comunicazioni.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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