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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/11/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1216/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott.ssa Marta Paganini Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1216/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CE AR e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 CP_1 C.F._2 dell'Avv. CE AR con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Parte_3 sentimentale senza essere coniugati e dalla loro unione è nato a [...] il Per_1
17/07/2004, maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 08/08/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente nato fuori dal matrimonio in conformità alle seguenti CONDIZIONI
“1) il figlio , maggiorenne non economicamente indipendente, continuerà a vivere Per_1 insieme alla madre presso la casa di Lecco, Via Rivolta 22;
2) l'immobile adibito a casa familiare, sito in Lecco, Via Rivolta 22, in comproprietà tra le parti, rimane assegnato alla signora sino all'indipendenza economica Parte_3 di;
Per_1
3) Il signor , tenuto conto degli esborsi per la propria nuova locazione, si Parte_1 impegna a versare in favore della signora a titolo di concorso Parte_4 nel mantenimento ordinario per il figlio , maggiorenne non economicamente Per_1 indipendente la somma mensile di € 300,00= entro il giorno 15 di ogni mese, che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
4) I ricorrenti concordano che sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie in favore del figlio , secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Per_1
Lecco qui allegato ed accettato dalle parti;
5) Le spese straordinarie dovranno essere documentate all'altro genitore a cui si chiede il pagamento;
Nel caso di assenza di accordo e/o condivisione tra i genitori laddove prevista, le spese straordinarie rimarranno a carico esclusivo di chi le ha sostenute e/o ha deciso di sostenerle;
6) per quanto riguarda le detrazioni fiscali, le Parti concordano che sarà a carico Per_1 fiscale al 50%. In merito alle detrazioni ai fini IRPEF per le spese straordinarie, le stesse saranno operate da ciascun genitore in proporzione alla propria quota di riparto delle medesime;
7) le parti concordano che le sopra indicate condizioni decorrano dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 2 di 3 assorbita, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 4 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott.ssa Marta Paganini Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1216/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CE AR e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 CP_1 C.F._2 dell'Avv. CE AR con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Parte_3 sentimentale senza essere coniugati e dalla loro unione è nato a [...] il Per_1
17/07/2004, maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 08/08/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente nato fuori dal matrimonio in conformità alle seguenti CONDIZIONI
“1) il figlio , maggiorenne non economicamente indipendente, continuerà a vivere Per_1 insieme alla madre presso la casa di Lecco, Via Rivolta 22;
2) l'immobile adibito a casa familiare, sito in Lecco, Via Rivolta 22, in comproprietà tra le parti, rimane assegnato alla signora sino all'indipendenza economica Parte_3 di;
Per_1
3) Il signor , tenuto conto degli esborsi per la propria nuova locazione, si Parte_1 impegna a versare in favore della signora a titolo di concorso Parte_4 nel mantenimento ordinario per il figlio , maggiorenne non economicamente Per_1 indipendente la somma mensile di € 300,00= entro il giorno 15 di ogni mese, che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
4) I ricorrenti concordano che sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie in favore del figlio , secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Per_1
Lecco qui allegato ed accettato dalle parti;
5) Le spese straordinarie dovranno essere documentate all'altro genitore a cui si chiede il pagamento;
Nel caso di assenza di accordo e/o condivisione tra i genitori laddove prevista, le spese straordinarie rimarranno a carico esclusivo di chi le ha sostenute e/o ha deciso di sostenerle;
6) per quanto riguarda le detrazioni fiscali, le Parti concordano che sarà a carico Per_1 fiscale al 50%. In merito alle detrazioni ai fini IRPEF per le spese straordinarie, le stesse saranno operate da ciascun genitore in proporzione alla propria quota di riparto delle medesime;
7) le parti concordano che le sopra indicate condizioni decorrano dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 2 di 3 assorbita, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 4 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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