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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
BALDI TI, Relatore
CURATOLO ROBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 485/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 C/o Studio tributario 1 - CF_Difensore_1
Difensore 2 C/o Studio tributario 1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria N. 9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 840/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- PIGN.TERZI n. 11020183220000031002 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020170011164649 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: si richiama agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto l'atto di pignoramento n. 11020183220000031002, notificato in data 02 marzo 2018 a mezzo pec al sig. Ricorrente_1, con cui si richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di euro 18.578,98, e la sottostante cartella esattoriale n. 11020170011164649000. Eccepiva la nullità della notifica della prefata cartella, la decadenza e prescrizione dei tributi, la nullità ed irritualità ed irregolarità della procedura esecutiva di cui è opposizione.
La sentenza di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo perfezionata la notifica della cartella esattoriale con il rito degli irripetibili (non essendo funzionante l'indirizzo PEC che il ricorrente, quale imprenditore individuale, era tenuto ad avere) e regolare l'atto di pignoramento in quanto completo di ogni informazione necessaria.
Appella il sig. Ricorrente_1 rilevando che, alla data della tentata notifica a mezzo PEC (aprile 2017), “la disciplina vigente in epoca antecedente a tale data che non contemplava il deposito dell'atto nell'area riservata del sito della Camera di Commercio in caso di notifica a mezzo PEC non andata a buon fine, ma prevedeva l'invio dell'atto a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo del destinatario”.
Quanto all'atto di pignoramento, ne eccepisce la nullità non contenendo indicazione dettagliata dei crediti.
Contesta la nullità anche per difetto di firma digitale, trattandosi di mero PDF inviato a mezzo PEC.
Si costituisce Agenzia delle Entrate eccependo preliminarmente l'inammissibilità del primo motivo di appello, non essendo stato proposto in primo grado.
Eccepisce altresì l'inammissibilità del secondo motivo di appello e conclude per il rigetto dell'appello stesso.
All'udienza del 13 gennaio 2026 le parti hanno discusso la causa richiamando il contenuto dei propri atti introduttivi. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di appello:
considerato che
il ricorrente ha contestato l'esistenza della notifica della prodromica cartella opposta, è chiaro che solo dopo la costituzione in giudizio in primo grado questi ha potuto prendere visione delle procedure di notifica e formulare le proprie contestazioni. L'appello, sul punto, è quindi ammissibile, involgendo la contestazione della stessa esistenza della notifica anche la sua legittimità.
Nel merito, il motivo di appello non è fondato. L'articolo 26, comma 2, del d.D.R. n. 602/1973 si occupa della notifica delle cartelle esattoriali e, nel prevedere la notifica a mezzo PEC, opera un rinvio all'articolo 60 d.P.R. n. 600/73 di carattere recettizio.
Esso, infatti, importa al suo interno il contenuto delle modalità di notifica previste dal menzionato articolo
60 d.P.R. nel testo all'epoca vigente, in disparte la circostanza che tale ultima previsione, per gli atti cui si applica in via diretta, avesse una previsione applicativa differita (in sintesi: l'articolo 60 trovava applicazione, ai sensi dell'articolo 7 quater, comma 7, del DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193, solo “alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017”.
La notifica della cartella esattoriale menzionata nell'impugnato atto di pignoramento, pertanto, è avvenuta correttamente presso la Camera di commercio in difetto di disponibilità della PEC dell'appellante. Da ciò consegue, come rilevato dai giudici di prime cure, l'inammissibilità di quelle doglianze che avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente attraverso l'opposizione alla stessa.
Quanto alla prescrizione successiva alla notifica della cartella, trattandosi di tributi erariali (IVA), essa ha durata decennale e non risulta decorsa.
Infondato il secondo motivo di appello, considerato che l'atto di pignoramento contiene un espresso riferimento alla prodromica cartella di pagamento, ritualmente notificata, con puntuale dettaglio dei crediti in essa contenuto.
Quanto alla notifica dell'atto di pignoramento, qualunque vizio risulta sanato dall'impugnazione dello stesso, restando irrilevante la vicenda relativa alla prodromica cartella esattoriale, peraltro ritualmente notificata.
Quanto, infine, al difetto di firma digitale dell'atto di pignoramento, si osserva che, in disparte la ritualità della notifica (avvenuta correttamente a mezzo PEC), va ricordato che per quanto riguarda la riferibilità della cartella alla pubblica amministrazione (ed il principio è certamente applicabile anche all'atto di pignoramento), è stato statuito che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del
Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014 n. 25773). Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 (Cass. 30 ottobre
2018, n. 27561).
La spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello e per l'effetto conferma l'atto di pignoramento impugnato. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia, liquidate in euro 1.200, oltre al rimborso spese generali.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
BALDI TI, Relatore
CURATOLO ROBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 485/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 C/o Studio tributario 1 - CF_Difensore_1
Difensore 2 C/o Studio tributario 1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria N. 9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 840/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- PIGN.TERZI n. 11020183220000031002 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020170011164649 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: si richiama agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto l'atto di pignoramento n. 11020183220000031002, notificato in data 02 marzo 2018 a mezzo pec al sig. Ricorrente_1, con cui si richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di euro 18.578,98, e la sottostante cartella esattoriale n. 11020170011164649000. Eccepiva la nullità della notifica della prefata cartella, la decadenza e prescrizione dei tributi, la nullità ed irritualità ed irregolarità della procedura esecutiva di cui è opposizione.
La sentenza di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo perfezionata la notifica della cartella esattoriale con il rito degli irripetibili (non essendo funzionante l'indirizzo PEC che il ricorrente, quale imprenditore individuale, era tenuto ad avere) e regolare l'atto di pignoramento in quanto completo di ogni informazione necessaria.
Appella il sig. Ricorrente_1 rilevando che, alla data della tentata notifica a mezzo PEC (aprile 2017), “la disciplina vigente in epoca antecedente a tale data che non contemplava il deposito dell'atto nell'area riservata del sito della Camera di Commercio in caso di notifica a mezzo PEC non andata a buon fine, ma prevedeva l'invio dell'atto a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo del destinatario”.
Quanto all'atto di pignoramento, ne eccepisce la nullità non contenendo indicazione dettagliata dei crediti.
Contesta la nullità anche per difetto di firma digitale, trattandosi di mero PDF inviato a mezzo PEC.
Si costituisce Agenzia delle Entrate eccependo preliminarmente l'inammissibilità del primo motivo di appello, non essendo stato proposto in primo grado.
Eccepisce altresì l'inammissibilità del secondo motivo di appello e conclude per il rigetto dell'appello stesso.
All'udienza del 13 gennaio 2026 le parti hanno discusso la causa richiamando il contenuto dei propri atti introduttivi. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di appello:
considerato che
il ricorrente ha contestato l'esistenza della notifica della prodromica cartella opposta, è chiaro che solo dopo la costituzione in giudizio in primo grado questi ha potuto prendere visione delle procedure di notifica e formulare le proprie contestazioni. L'appello, sul punto, è quindi ammissibile, involgendo la contestazione della stessa esistenza della notifica anche la sua legittimità.
Nel merito, il motivo di appello non è fondato. L'articolo 26, comma 2, del d.D.R. n. 602/1973 si occupa della notifica delle cartelle esattoriali e, nel prevedere la notifica a mezzo PEC, opera un rinvio all'articolo 60 d.P.R. n. 600/73 di carattere recettizio.
Esso, infatti, importa al suo interno il contenuto delle modalità di notifica previste dal menzionato articolo
60 d.P.R. nel testo all'epoca vigente, in disparte la circostanza che tale ultima previsione, per gli atti cui si applica in via diretta, avesse una previsione applicativa differita (in sintesi: l'articolo 60 trovava applicazione, ai sensi dell'articolo 7 quater, comma 7, del DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193, solo “alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017”.
La notifica della cartella esattoriale menzionata nell'impugnato atto di pignoramento, pertanto, è avvenuta correttamente presso la Camera di commercio in difetto di disponibilità della PEC dell'appellante. Da ciò consegue, come rilevato dai giudici di prime cure, l'inammissibilità di quelle doglianze che avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente attraverso l'opposizione alla stessa.
Quanto alla prescrizione successiva alla notifica della cartella, trattandosi di tributi erariali (IVA), essa ha durata decennale e non risulta decorsa.
Infondato il secondo motivo di appello, considerato che l'atto di pignoramento contiene un espresso riferimento alla prodromica cartella di pagamento, ritualmente notificata, con puntuale dettaglio dei crediti in essa contenuto.
Quanto alla notifica dell'atto di pignoramento, qualunque vizio risulta sanato dall'impugnazione dello stesso, restando irrilevante la vicenda relativa alla prodromica cartella esattoriale, peraltro ritualmente notificata.
Quanto, infine, al difetto di firma digitale dell'atto di pignoramento, si osserva che, in disparte la ritualità della notifica (avvenuta correttamente a mezzo PEC), va ricordato che per quanto riguarda la riferibilità della cartella alla pubblica amministrazione (ed il principio è certamente applicabile anche all'atto di pignoramento), è stato statuito che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del
Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014 n. 25773). Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 (Cass. 30 ottobre
2018, n. 27561).
La spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello e per l'effetto conferma l'atto di pignoramento impugnato. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia, liquidate in euro 1.200, oltre al rimborso spese generali.