CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 697/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San NN UV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05780202400013213000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05780202400013213000 TASI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05780202400013213000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento
Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 conviene in giudizio il Comune di San NN UV, l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Lazio opponendo ricorso a comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 05780202400013213000, notificatagli il 4 aprile 2025 dal concessionario di Latina e riguardante presupposti avvisi di accertamento Imu/Tasi e cartelle per tasse automobilistiche, per complessivi euro 919,58.
Introduce il ricorso affermando che tale atto, avente ad oggetto l'iscrizione della misura su proprio autoveicolo, sia viziato per omessa notifica dei titoli presupposti, eccependo la prescrizione ormai raggiunta dalle pretese ivi riportate.
Si costituiscono l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Lazio, depositando ciascuna, per gli atti di propria competenza, documentazione relativa alle notifiche delle cartelle e degli avvisi presupposti alla comunicazione di fermo. In ultimo, con deposito del 29/12/2025, si è costituito anche il Comune di San
NN UV allegando anch'esso alla propria costituzione la refertazione di notifica attinente agli avvisi di accertamento esecutivi di propria competenza e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, alla luce della refertazione depositata delle controparti costituite, deve ritenersi fondato, con conseguente accoglimento del motivo di gravame relativo alla mancata notifica degli atti presupposti al preavviso impugnato che gli enti resistenti affidano alle modalità di notifica riguardanti soggetti c.d. irreperibili in via assoluta.
Come da documentazione in atti, si rileva che sia la cartella n. 05720230017245400000 che gli avvisi di accertamento n. 1475 e 321 del 09.12.2021 sono stati oggetto di una procedura di notifica che, stando agli atti di costituzione degli uffici resistenti della Riscossione del Comune di San NN UV, sarebbero stati validamente portati a conoscenza del destinatario individuato quale soggetto irreperibile.
La irreperibilità evidenziata, tuttavia, va ricondotta nella categoria della c.d. irreperibilità assoluta, a fronte della quale il perfezionamento del relativo metodo notificatorio non può risolversi con la mera affissione dell'atto alla casa comunale.
E' noto che in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (cfr. ex multis Cass. n. 1172/2024)
Sul tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60 lett. e) cit. i Supremi Giudici hanno ricordato che “il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio;
deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune”.
Come dunque chiarito dalla Corte “con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 lett.
e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (Cass.
31/07/2023, n. 23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765).
Tenuto conto che la documentazione fornita dagli enti impositori e della riscossione costituiti non è completa sotto il profilo di tali necessari adempimenti, non contenendo alcuna attestazione di svolgimento di ricerche in tal senso, e tenendo persino conto che la prima notifica dell'accertamento comunale veniva dimostrata con la scansione della pagina online della ricerca postale anziché con apposita relata con avviso di ricevimento, risultano fondate le doglianze di parte ricorrente, che vanno quindi accolte con annullamento dell'atto impugnato. Spese secondo soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido alle spese di lite liquidandole in euro 500 oltre oneri di legge se dovuti.
Latina 30/01/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 697/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San NN UV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05780202400013213000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05780202400013213000 TASI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05780202400013213000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento
Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 conviene in giudizio il Comune di San NN UV, l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Lazio opponendo ricorso a comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 05780202400013213000, notificatagli il 4 aprile 2025 dal concessionario di Latina e riguardante presupposti avvisi di accertamento Imu/Tasi e cartelle per tasse automobilistiche, per complessivi euro 919,58.
Introduce il ricorso affermando che tale atto, avente ad oggetto l'iscrizione della misura su proprio autoveicolo, sia viziato per omessa notifica dei titoli presupposti, eccependo la prescrizione ormai raggiunta dalle pretese ivi riportate.
Si costituiscono l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Lazio, depositando ciascuna, per gli atti di propria competenza, documentazione relativa alle notifiche delle cartelle e degli avvisi presupposti alla comunicazione di fermo. In ultimo, con deposito del 29/12/2025, si è costituito anche il Comune di San
NN UV allegando anch'esso alla propria costituzione la refertazione di notifica attinente agli avvisi di accertamento esecutivi di propria competenza e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, alla luce della refertazione depositata delle controparti costituite, deve ritenersi fondato, con conseguente accoglimento del motivo di gravame relativo alla mancata notifica degli atti presupposti al preavviso impugnato che gli enti resistenti affidano alle modalità di notifica riguardanti soggetti c.d. irreperibili in via assoluta.
Come da documentazione in atti, si rileva che sia la cartella n. 05720230017245400000 che gli avvisi di accertamento n. 1475 e 321 del 09.12.2021 sono stati oggetto di una procedura di notifica che, stando agli atti di costituzione degli uffici resistenti della Riscossione del Comune di San NN UV, sarebbero stati validamente portati a conoscenza del destinatario individuato quale soggetto irreperibile.
La irreperibilità evidenziata, tuttavia, va ricondotta nella categoria della c.d. irreperibilità assoluta, a fronte della quale il perfezionamento del relativo metodo notificatorio non può risolversi con la mera affissione dell'atto alla casa comunale.
E' noto che in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (cfr. ex multis Cass. n. 1172/2024)
Sul tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60 lett. e) cit. i Supremi Giudici hanno ricordato che “il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio;
deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune”.
Come dunque chiarito dalla Corte “con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 lett.
e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (Cass.
31/07/2023, n. 23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765).
Tenuto conto che la documentazione fornita dagli enti impositori e della riscossione costituiti non è completa sotto il profilo di tali necessari adempimenti, non contenendo alcuna attestazione di svolgimento di ricerche in tal senso, e tenendo persino conto che la prima notifica dell'accertamento comunale veniva dimostrata con la scansione della pagina online della ricerca postale anziché con apposita relata con avviso di ricevimento, risultano fondate le doglianze di parte ricorrente, che vanno quindi accolte con annullamento dell'atto impugnato. Spese secondo soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti in solido alle spese di lite liquidandole in euro 500 oltre oneri di legge se dovuti.
Latina 30/01/2026