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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9459 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 17806/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in data 19.07.2022, promossa con atto di appello notificato in data 15.07.2022 da
, codice fiscale in persona Parte_1 P.IVA_1 del pro tempore, , codice fiscale , in Pt_2 Parte_3 P.IVA_2 persona del pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato Pt_2 di Napoli, domiciliati ex lege presso la sede di quest'ultima, sita in Napoli, via Diaz n. 11
APPELLANTI contro
, cod. fiscale , elettivamente domiciliata in Napoli, via CP_1 C.F._1
Mergellina n. 209, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bartiromo, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata nel giudizio di I grado
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Airola n. 609/2022 in materia di azione di ripetizione di indebito oggettivo
Conclusioni per l'appellante: Si impugna l'avversa difesa e ci si riporta all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Conclusioni per l'appellata: 1) Preliminarmente dichiarare la propria incompetenza territoriale a decidere la presente controversia, in favore del Tribunale di Benevento;
2) In via subordinata ed eventuale rigettare l'appello come proposto dal e dal Parte_3 [...]
, in persona dei rispettivi ministri p.t., in quanto assolutamente Parte_1 infondato in fatto e diritto per i su indicati motivi;
3) Condannare, in ogni caso, il
[...]
e il , in persona dei rispettivi ministri p.t., Parte_3 Parte_1 alla refusione delle spese e competenze professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1 Con sentenza n. 609/2022, pubblicata in data 09.06.2022 e notificata in data
24.06.2022, in parziale accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo
1 proposta da , il giudice di pace di Airola ha revocato il decreto ingiuntivo n. CP_1
91/2020 ed ha condannato il e il : Parte_1 Parte_3
- a restituire alla ricorrente la somma di € 150,00, “oltre interessi dal dovuto al soddisfo”; - al rimborso delle spese di lite della liquidandole in € 333,00, di cui € 43,00 per spese CP_1 ed € 290,00 per compensi, con attribuzione al difensore costituito.
Avverso tale sentenza, i due hanno proposto appello, fondandolo sulla violazione di Parte_4 norme del procedimento, in particolare sulla violazione delle norme che regolano il riparto di giurisdizione tra distinti plessi giurisdizionali. Secondo la difesa erariale, la presente controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario, in quanto ha ad oggetto la domanda di ripetizione di somme di denaro versate a titolo di tributo, domanda avanzata in assenza di un formale atto di riconoscimento, da parte dell'ente impositore, del diritto alla restituzione. L'Avvocatura dello Stato, inoltre, in via gradata, ha ribadito: - l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di pace di Airola per essere competente il giudice di pace di Salerno, quale luogo ove ha sede la sezione provinciale della Tesoreria dello Stato, che ha ricevuto il pagamento (in tesi) indebito e che costituisce il luogo di adempimento dell'obbligo restitutorio;
- la carenza di legittimazione del , atteso che l'effettivo Parte_1 destinatario delle somme versate a titolo di contributo per il rilascio del permesso di soggiorno era il . Infine, l'Avvocatura ha dedotto la violazione dell'art. 91, comma 4 Parte_3
c.p.c., posto che il giudice non avrebbe potuto liquidare le spese in misura maggiore rispetto al valore della domanda. Una volta illustrati i motivi di appello, la difesa erariale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “riformare la sentenza di I grado, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la cognizione della presente controversia al giudice tributario;
in via gradata, dichiarare l'incompetenza del Giudice di Pace di Airola e del Tribunale di Napoli per essere competente il Giudice di Pace di Salerno;
in via gradata, dichiarare che le spese di lite del primo grado non possono superare il valore della causa ai sensi dell'art. 91, IV comma c.p.c.; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio”.
La ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito, CP_1 essendo competente il tribunale di Benevento, quale giudice di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace di Airola;
nel merito, ha contestato la natura tributaria del contributo da pagare all'atto del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, replicando, in ogni caso, che la giurisdizione del giudice ordinario derivava dal riconoscimento del diritto al rimborso da parte dei appellanti o, in alternativa, dalla natura discriminatoria del comportamento dello Parte_4
Stato italiano. L'appellata ha, inoltre, eccepito l'infondatezza delle altre eccezioni sollevate dai ed ha concluso per il rigetto dell'appello, con condanna delle controparti al pagamento Parte_4 delle spese di giudizio.
La causa è stata assegnata in decisione in data 19.06.2025, con la concessione di termine sino al 30.07.2025 per il deposito della comparsa conclusionale e termine sino al 20.09.2025
2 per il deposito della memoria di replica.
*****
§ 2. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza del giudice adito, in quanto il tribunale di Napoli è territorialmente competente a conoscere la presente controversia in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del regio decreto n. 1611 del
30/10/1933. Sul punto si richiama la sentenza della Corte di Cassazione, sez. II, n. 17579 del
09/08/2007, secondo cui la competenza del foro erariale, ai sensi del summenzionato art. 7, sussiste «per le cause di appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace, pur essendo rimasta immutata la originaria formulazione letterale di detta norma di legge a seguito delle riforme ordinamentali e processuali comportanti l'introduzione dell'ufficio del giudice di pace.
Tale conclusione è giustificata dall'interpretazione evolutiva della norma, coerente alla sua
"ratio legis", consistente nel recupero, in grado di appello, per evidenti esigenze organizzative di concentrazione delle attività dell'Avvocatura dello Stato, della speciale competenza del foro erariale di cui all'articolo 6 del predetto regio decreto» (in senso conforme, vedi Cass., sez. VI,
n. 17701 del 29/07/2010).
§ 3. Nel merito, l'appello è fondato.
Il diritto della ad ottenere la restituzione di € 150,00, a titolo di indebito CP_1 oggettivo, nasce dalle vicende concernenti la quantificazione del contributo necessario ad ottenere il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.
Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 ter, del d.lgs. n. 286 del 25/07/1998, “la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2”.
In attuazione della suddetta norma, il decreto ministeriale del 06/10/2011 fissò la misura del contributo per il rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero in:
“a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni”.
Successivamente, sulla scia della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(vedi sentenza 26/04/2012 in C-508/10 e sentenza 02/09/2015 in C-309/14, quest'ultima relativa proprio al decreto ministeriale del 06/10/2011), il giudice amministrativo dichiarò
l'illegittimità degli importi previsti dal d.m. 06/10/2011 per contrasto con la direttiva
3 2003/109/CE (cfr. T.A.R. Lazio 24/05/2016, n. 6095, confermata da Cons. Stato, sez. III,
26/10/2016, n. 4487).
In ottemperanza alla pronuncia del Consiglio di Stato, con il decreto ministeriale del
05/05/2017, il Ministero dell'Economia stabilì, di concerto con il Ministero dell'Interno, i nuovi contributi da versare per il rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno, riducendo del 50% i precedenti importi.
La pagò l'importo previsto dal d.m. 06/10/2011, anziché quello dovuto a seguito CP_1 della pronunzia di illegittimità del giudice amministrativo e dell'emanazione del d.m. del
05/05/2017. Di qui la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo per il recupero di quanto indebitamente versato.
§ 3.1. Ad avviso del Tribunale, il contributo previsto dall'art. 5, comma 2 ter, del d.lgs. n.
286 del 25/07/1998 ha natura tributaria, in quanto è caratterizzato da tutti gli indici che la giurisprudenza richiede affinché una prestazione patrimoniale legalmente imposta sia qualificata come tributo (cfr. Corte Cost. n. 58 del 10/04/2015 e i precedenti in essa richiamati). Infatti, premesso che il nomen iuris utilizzato dal legislatore è irrilevante ai fini dell'indagine circa la natura tributaria della prestazione imposta, il contributo di cui si discute:
a) è previsto direttamente dalla legge;
b) deve essere obbligatoriamente pagato al fine di ottenere il permesso di soggiorno;
c) è imposto a favore di un ente pubblico con riferimento ad un fatto economicamente rilevante ed è destinato a coprire fabbisogni pubblici, posto che il suo gettito per metà è assegnato al fondo rimpatri previsto dall'art. 14 bis del d.lgs. n. 286/1998 e per la restante quota è assegnato “allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno”
(cfr. art. 14 bis, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998), senza che sia prevista alcuna relazione sinallagmatica tra quanto pagato e la prestazione in concreto erogata dallo Stato.
§ 3.2. Dalla qualificazione del contributo di cui si discute in termini di prelievo di carattere tributario discende la sussistenza della giurisdizione tributaria, con conseguente fondatezza dell'appello.
Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 31/12/1992, n. 546, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
La giurisdizione tributaria è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e in base alla materia, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'Amministrazione finanziaria (cfr. Cass., sez. un., n. 2950 del 16/02/2016, n. 27209 del
23/12/2009 e n. 3774 del 18/02/2014); ai fini della sua sussistenza, è necessario che alla controversia non sia estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema
4 potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Cass., sez. un., n. 7526 del 26/03/2013 e n. 3773 del 18/02/2014).
Sulla scorta di un consolidato orientamento della Corte di legittimità (vedi Cass., sez. un., n.
14331 del 08/07/2005, Cass., sez. un., n. 19069 del 28/09/2016), è possibile affermare che il diritto al rimborso di un tributo non dovuto - compreso tra quelli elencati nell'art. 2 del d.lgs.
n. 546/1992 - non può svolgersi secondo il modello dell'indebito di diritto comune, dovendo osservarsi le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario (d.lgs. n. 546/1992).
Quest'ultima annovera “il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti” tra gli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie (cfr. art. 19, lett. g) e prevede che “il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto” (cfr. art. 21, comma 2).
In base a tale disciplina è evidente che le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita la giurisdizione sul rapporto tributario controverso.
La deroga a tale giurisdizione sussiste soltanto nel caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente la non debenza del tributo versato e il diritto del contribuente al rimborso (le già citate Cass., sez. un., n. 14331 dell'8/7/2005 e Cass., sez. un. n. 19069 del
28/09/2016, nonché Cass., sez. un., n. 25977 del 16/12/2016) oppure nel caso in cui il creditore in ripetizione abbia già ottenuto una sentenza passata in giudicato circa il suo diritto alla restituzione del tributo (cfr. Cass., sez. un., n. 761 del 12/01/2022).
Naturalmente, il riconoscimento formale o il giudicato devono riguardare la singola pretesa fatta valere in giudizio. Ebbene, nel caso oggetto della presente controversia manca un riconoscimento formale, da parte della P.A., del diritto al rimborso spettante all'appellata, posto che i nuovi importi da pagare a titolo di contributo sono stati individuati in forza di un atto a contenuto generale (il decreto ministeriale), rivolto ad una platea indefinita di soggetti e non avente lo scopo di regolare il diritto al rimborso, mentre le circolari che disciplinano il procedimento amministrativo da seguire per ottenere la restituzione di quanto versato in eccedenza non hanno alcuna valenza di riconoscimento delle singole pretese, che devono essere concretamente vagliate dall'amministrazione, al fine di verificare se, rispetto ad ogni singolo caso, sussistano tutti i presupposti del rimborso, ivi compreso quello dell'effettivo versamento delle somme di cui si chiede la restituzione. Infine, la non ha ottenuto CP_1 una sentenza passata in giudicato attestante il suo diritto alla ripetizione dell'indebito.
A conferma di quanto precede, va rilevato che la sussistenza della giurisdizione tributaria è stata di recente affermata dalla Corte di Cassazione a sezioni unite proprio in riferimento ad
5 una controversia avente ad oggetto la domanda di ripetizione del contributo versato per ottenere il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. sentenza n.20323 del 20/07/2025, relativa ad un caso perfettamente sovrapponibile al presente).
In replica alle tesi di controparte, l'appellata ha richiamato la giurisprudenza che ritiene sussistente la giurisdizione ordinaria in relazione alle controversie in materia di atti e comportamenti discriminatori. Orbene, è vero che rispetto alle azioni ex art. 28 del d.lgs. n.
150 del 2011 sussiste la giurisdizione ordinaria (cfr., ad es., Cass., sez. un., 01/02/2022,
n.3057), ma come osservato dalla difesa erariale, la controversia in esame non ha ad oggetto una domanda volta a reprimere una condotta discriminatoria, bensì una mera domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. (criterio del petitum “sostanziale”). Infatti, la si è limitata a chiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla CP_1 controparte, astenendosi dal proporre l'azione civile contro la discriminazione prevista dall'art. 44 T.U. Immigrazione, azione che avrebbe dovuto instaurare dinanzi al tribunale, seguendo le forme del rito sommario di cognizione anziché quelle del rito monitorio (cfr. art. 28, commi 1 e
2, del d.lgs. n. 150 del 01/09/2011 nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022). Quanto precede è reso evidente dal ricorso per decreto ingiuntivo, ove la ricorrente ha espressamente richiamato il disposto dell'art. 2033 cod. civ., senza fare alcun riferimento all'azione prevista dall'art. 44 del T.U. Immigrazione.
Alla luce di quanto precede, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia rientrante nella giurisdizione tributaria.
§ 4. Le spese del doppio grado di giudizio devono essere compensate, poiché sulla specifica questione oggetto di causa (natura tributaria del contributo ex art. 5 del d.lgs. n. 286/1998) manca un consolidato orientamento giurisprudenziale (l'unico precedente di legittimità è intervenuto in corso di causa), sussistendo quindi il grave motivo, giustificativo della compensazione, consistente nell'incertezza in diritto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in riforma della sentenza del giudice di pace di Airola n. 609/2022, dichiara improponibile la domanda proposta da per difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed CP_1 assegna alle parti il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice tributario;
b) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 20.10.2025
Il Giudice (dott. Ulisse Forziati)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in data 19.07.2022, promossa con atto di appello notificato in data 15.07.2022 da
, codice fiscale in persona Parte_1 P.IVA_1 del pro tempore, , codice fiscale , in Pt_2 Parte_3 P.IVA_2 persona del pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato Pt_2 di Napoli, domiciliati ex lege presso la sede di quest'ultima, sita in Napoli, via Diaz n. 11
APPELLANTI contro
, cod. fiscale , elettivamente domiciliata in Napoli, via CP_1 C.F._1
Mergellina n. 209, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bartiromo, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata nel giudizio di I grado
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Airola n. 609/2022 in materia di azione di ripetizione di indebito oggettivo
Conclusioni per l'appellante: Si impugna l'avversa difesa e ci si riporta all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Conclusioni per l'appellata: 1) Preliminarmente dichiarare la propria incompetenza territoriale a decidere la presente controversia, in favore del Tribunale di Benevento;
2) In via subordinata ed eventuale rigettare l'appello come proposto dal e dal Parte_3 [...]
, in persona dei rispettivi ministri p.t., in quanto assolutamente Parte_1 infondato in fatto e diritto per i su indicati motivi;
3) Condannare, in ogni caso, il
[...]
e il , in persona dei rispettivi ministri p.t., Parte_3 Parte_1 alla refusione delle spese e competenze professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1 Con sentenza n. 609/2022, pubblicata in data 09.06.2022 e notificata in data
24.06.2022, in parziale accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo
1 proposta da , il giudice di pace di Airola ha revocato il decreto ingiuntivo n. CP_1
91/2020 ed ha condannato il e il : Parte_1 Parte_3
- a restituire alla ricorrente la somma di € 150,00, “oltre interessi dal dovuto al soddisfo”; - al rimborso delle spese di lite della liquidandole in € 333,00, di cui € 43,00 per spese CP_1 ed € 290,00 per compensi, con attribuzione al difensore costituito.
Avverso tale sentenza, i due hanno proposto appello, fondandolo sulla violazione di Parte_4 norme del procedimento, in particolare sulla violazione delle norme che regolano il riparto di giurisdizione tra distinti plessi giurisdizionali. Secondo la difesa erariale, la presente controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario, in quanto ha ad oggetto la domanda di ripetizione di somme di denaro versate a titolo di tributo, domanda avanzata in assenza di un formale atto di riconoscimento, da parte dell'ente impositore, del diritto alla restituzione. L'Avvocatura dello Stato, inoltre, in via gradata, ha ribadito: - l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di pace di Airola per essere competente il giudice di pace di Salerno, quale luogo ove ha sede la sezione provinciale della Tesoreria dello Stato, che ha ricevuto il pagamento (in tesi) indebito e che costituisce il luogo di adempimento dell'obbligo restitutorio;
- la carenza di legittimazione del , atteso che l'effettivo Parte_1 destinatario delle somme versate a titolo di contributo per il rilascio del permesso di soggiorno era il . Infine, l'Avvocatura ha dedotto la violazione dell'art. 91, comma 4 Parte_3
c.p.c., posto che il giudice non avrebbe potuto liquidare le spese in misura maggiore rispetto al valore della domanda. Una volta illustrati i motivi di appello, la difesa erariale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “riformare la sentenza di I grado, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la cognizione della presente controversia al giudice tributario;
in via gradata, dichiarare l'incompetenza del Giudice di Pace di Airola e del Tribunale di Napoli per essere competente il Giudice di Pace di Salerno;
in via gradata, dichiarare che le spese di lite del primo grado non possono superare il valore della causa ai sensi dell'art. 91, IV comma c.p.c.; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio”.
La ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito, CP_1 essendo competente il tribunale di Benevento, quale giudice di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace di Airola;
nel merito, ha contestato la natura tributaria del contributo da pagare all'atto del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, replicando, in ogni caso, che la giurisdizione del giudice ordinario derivava dal riconoscimento del diritto al rimborso da parte dei appellanti o, in alternativa, dalla natura discriminatoria del comportamento dello Parte_4
Stato italiano. L'appellata ha, inoltre, eccepito l'infondatezza delle altre eccezioni sollevate dai ed ha concluso per il rigetto dell'appello, con condanna delle controparti al pagamento Parte_4 delle spese di giudizio.
La causa è stata assegnata in decisione in data 19.06.2025, con la concessione di termine sino al 30.07.2025 per il deposito della comparsa conclusionale e termine sino al 20.09.2025
2 per il deposito della memoria di replica.
*****
§ 2. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza del giudice adito, in quanto il tribunale di Napoli è territorialmente competente a conoscere la presente controversia in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del regio decreto n. 1611 del
30/10/1933. Sul punto si richiama la sentenza della Corte di Cassazione, sez. II, n. 17579 del
09/08/2007, secondo cui la competenza del foro erariale, ai sensi del summenzionato art. 7, sussiste «per le cause di appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace, pur essendo rimasta immutata la originaria formulazione letterale di detta norma di legge a seguito delle riforme ordinamentali e processuali comportanti l'introduzione dell'ufficio del giudice di pace.
Tale conclusione è giustificata dall'interpretazione evolutiva della norma, coerente alla sua
"ratio legis", consistente nel recupero, in grado di appello, per evidenti esigenze organizzative di concentrazione delle attività dell'Avvocatura dello Stato, della speciale competenza del foro erariale di cui all'articolo 6 del predetto regio decreto» (in senso conforme, vedi Cass., sez. VI,
n. 17701 del 29/07/2010).
§ 3. Nel merito, l'appello è fondato.
Il diritto della ad ottenere la restituzione di € 150,00, a titolo di indebito CP_1 oggettivo, nasce dalle vicende concernenti la quantificazione del contributo necessario ad ottenere il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.
Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 ter, del d.lgs. n. 286 del 25/07/1998, “la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2”.
In attuazione della suddetta norma, il decreto ministeriale del 06/10/2011 fissò la misura del contributo per il rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero in:
“a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni”.
Successivamente, sulla scia della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(vedi sentenza 26/04/2012 in C-508/10 e sentenza 02/09/2015 in C-309/14, quest'ultima relativa proprio al decreto ministeriale del 06/10/2011), il giudice amministrativo dichiarò
l'illegittimità degli importi previsti dal d.m. 06/10/2011 per contrasto con la direttiva
3 2003/109/CE (cfr. T.A.R. Lazio 24/05/2016, n. 6095, confermata da Cons. Stato, sez. III,
26/10/2016, n. 4487).
In ottemperanza alla pronuncia del Consiglio di Stato, con il decreto ministeriale del
05/05/2017, il Ministero dell'Economia stabilì, di concerto con il Ministero dell'Interno, i nuovi contributi da versare per il rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno, riducendo del 50% i precedenti importi.
La pagò l'importo previsto dal d.m. 06/10/2011, anziché quello dovuto a seguito CP_1 della pronunzia di illegittimità del giudice amministrativo e dell'emanazione del d.m. del
05/05/2017. Di qui la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo per il recupero di quanto indebitamente versato.
§ 3.1. Ad avviso del Tribunale, il contributo previsto dall'art. 5, comma 2 ter, del d.lgs. n.
286 del 25/07/1998 ha natura tributaria, in quanto è caratterizzato da tutti gli indici che la giurisprudenza richiede affinché una prestazione patrimoniale legalmente imposta sia qualificata come tributo (cfr. Corte Cost. n. 58 del 10/04/2015 e i precedenti in essa richiamati). Infatti, premesso che il nomen iuris utilizzato dal legislatore è irrilevante ai fini dell'indagine circa la natura tributaria della prestazione imposta, il contributo di cui si discute:
a) è previsto direttamente dalla legge;
b) deve essere obbligatoriamente pagato al fine di ottenere il permesso di soggiorno;
c) è imposto a favore di un ente pubblico con riferimento ad un fatto economicamente rilevante ed è destinato a coprire fabbisogni pubblici, posto che il suo gettito per metà è assegnato al fondo rimpatri previsto dall'art. 14 bis del d.lgs. n. 286/1998 e per la restante quota è assegnato “allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno”
(cfr. art. 14 bis, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998), senza che sia prevista alcuna relazione sinallagmatica tra quanto pagato e la prestazione in concreto erogata dallo Stato.
§ 3.2. Dalla qualificazione del contributo di cui si discute in termini di prelievo di carattere tributario discende la sussistenza della giurisdizione tributaria, con conseguente fondatezza dell'appello.
Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 31/12/1992, n. 546, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
La giurisdizione tributaria è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e in base alla materia, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'Amministrazione finanziaria (cfr. Cass., sez. un., n. 2950 del 16/02/2016, n. 27209 del
23/12/2009 e n. 3774 del 18/02/2014); ai fini della sua sussistenza, è necessario che alla controversia non sia estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema
4 potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Cass., sez. un., n. 7526 del 26/03/2013 e n. 3773 del 18/02/2014).
Sulla scorta di un consolidato orientamento della Corte di legittimità (vedi Cass., sez. un., n.
14331 del 08/07/2005, Cass., sez. un., n. 19069 del 28/09/2016), è possibile affermare che il diritto al rimborso di un tributo non dovuto - compreso tra quelli elencati nell'art. 2 del d.lgs.
n. 546/1992 - non può svolgersi secondo il modello dell'indebito di diritto comune, dovendo osservarsi le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario (d.lgs. n. 546/1992).
Quest'ultima annovera “il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti” tra gli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie (cfr. art. 19, lett. g) e prevede che “il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto” (cfr. art. 21, comma 2).
In base a tale disciplina è evidente che le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita la giurisdizione sul rapporto tributario controverso.
La deroga a tale giurisdizione sussiste soltanto nel caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente la non debenza del tributo versato e il diritto del contribuente al rimborso (le già citate Cass., sez. un., n. 14331 dell'8/7/2005 e Cass., sez. un. n. 19069 del
28/09/2016, nonché Cass., sez. un., n. 25977 del 16/12/2016) oppure nel caso in cui il creditore in ripetizione abbia già ottenuto una sentenza passata in giudicato circa il suo diritto alla restituzione del tributo (cfr. Cass., sez. un., n. 761 del 12/01/2022).
Naturalmente, il riconoscimento formale o il giudicato devono riguardare la singola pretesa fatta valere in giudizio. Ebbene, nel caso oggetto della presente controversia manca un riconoscimento formale, da parte della P.A., del diritto al rimborso spettante all'appellata, posto che i nuovi importi da pagare a titolo di contributo sono stati individuati in forza di un atto a contenuto generale (il decreto ministeriale), rivolto ad una platea indefinita di soggetti e non avente lo scopo di regolare il diritto al rimborso, mentre le circolari che disciplinano il procedimento amministrativo da seguire per ottenere la restituzione di quanto versato in eccedenza non hanno alcuna valenza di riconoscimento delle singole pretese, che devono essere concretamente vagliate dall'amministrazione, al fine di verificare se, rispetto ad ogni singolo caso, sussistano tutti i presupposti del rimborso, ivi compreso quello dell'effettivo versamento delle somme di cui si chiede la restituzione. Infine, la non ha ottenuto CP_1 una sentenza passata in giudicato attestante il suo diritto alla ripetizione dell'indebito.
A conferma di quanto precede, va rilevato che la sussistenza della giurisdizione tributaria è stata di recente affermata dalla Corte di Cassazione a sezioni unite proprio in riferimento ad
5 una controversia avente ad oggetto la domanda di ripetizione del contributo versato per ottenere il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. sentenza n.20323 del 20/07/2025, relativa ad un caso perfettamente sovrapponibile al presente).
In replica alle tesi di controparte, l'appellata ha richiamato la giurisprudenza che ritiene sussistente la giurisdizione ordinaria in relazione alle controversie in materia di atti e comportamenti discriminatori. Orbene, è vero che rispetto alle azioni ex art. 28 del d.lgs. n.
150 del 2011 sussiste la giurisdizione ordinaria (cfr., ad es., Cass., sez. un., 01/02/2022,
n.3057), ma come osservato dalla difesa erariale, la controversia in esame non ha ad oggetto una domanda volta a reprimere una condotta discriminatoria, bensì una mera domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. (criterio del petitum “sostanziale”). Infatti, la si è limitata a chiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla CP_1 controparte, astenendosi dal proporre l'azione civile contro la discriminazione prevista dall'art. 44 T.U. Immigrazione, azione che avrebbe dovuto instaurare dinanzi al tribunale, seguendo le forme del rito sommario di cognizione anziché quelle del rito monitorio (cfr. art. 28, commi 1 e
2, del d.lgs. n. 150 del 01/09/2011 nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022). Quanto precede è reso evidente dal ricorso per decreto ingiuntivo, ove la ricorrente ha espressamente richiamato il disposto dell'art. 2033 cod. civ., senza fare alcun riferimento all'azione prevista dall'art. 44 del T.U. Immigrazione.
Alla luce di quanto precede, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia rientrante nella giurisdizione tributaria.
§ 4. Le spese del doppio grado di giudizio devono essere compensate, poiché sulla specifica questione oggetto di causa (natura tributaria del contributo ex art. 5 del d.lgs. n. 286/1998) manca un consolidato orientamento giurisprudenziale (l'unico precedente di legittimità è intervenuto in corso di causa), sussistendo quindi il grave motivo, giustificativo della compensazione, consistente nell'incertezza in diritto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in riforma della sentenza del giudice di pace di Airola n. 609/2022, dichiara improponibile la domanda proposta da per difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed CP_1 assegna alle parti il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice tributario;
b) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 20.10.2025
Il Giudice (dott. Ulisse Forziati)
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