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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
BIANCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 68/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B011701233/2024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 611/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento a mezzo del quale si richiede il pagamento dell'imposta (oltre sanzioni ed interessi) dovuta sulle somme incassate su proprio conto corrente estero (Principato di
Monaco).
Anno fiscale di riferimento il 2018.
In sostanza si censura la violazione del principio del divieto di doppia imposizione, non avendo, la PA, scomputato le imposte già versate all'estero.
AG Entrate DP Firenze, regolarmente costituitasi, prende posizione sui singoli punti di doglianza ed insiste per la corretteza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Come ben evidenziato il ricorrente non ebbe a versare le imposte dovute su somme incassate all'estero, e non ebbe a valersi, per detta operazione, dell'intermediario bancario.
Ciò comporta l'obbligo dell'assolvimento fiscale, appunto non onorato.
Trattasi elementi pacifici, non risultando alcun elemento di segno contrario che ben avrebbe potuto (e dovuto) indicare il contribuente.
Queste le ragioni del rigetto.
Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300/oo oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 300,00.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
BIANCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 68/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B011701233/2024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 611/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento a mezzo del quale si richiede il pagamento dell'imposta (oltre sanzioni ed interessi) dovuta sulle somme incassate su proprio conto corrente estero (Principato di
Monaco).
Anno fiscale di riferimento il 2018.
In sostanza si censura la violazione del principio del divieto di doppia imposizione, non avendo, la PA, scomputato le imposte già versate all'estero.
AG Entrate DP Firenze, regolarmente costituitasi, prende posizione sui singoli punti di doglianza ed insiste per la corretteza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Come ben evidenziato il ricorrente non ebbe a versare le imposte dovute su somme incassate all'estero, e non ebbe a valersi, per detta operazione, dell'intermediario bancario.
Ciò comporta l'obbligo dell'assolvimento fiscale, appunto non onorato.
Trattasi elementi pacifici, non risultando alcun elemento di segno contrario che ben avrebbe potuto (e dovuto) indicare il contribuente.
Queste le ragioni del rigetto.
Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300/oo oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 300,00.