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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/12/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
UC Sebastiani Presidente rel.
OR Di ER IC
Maurizio Drigani IC ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 1864/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale
Promossa con ricorso congiuntamente depositato
DA
, nato il [...] alla Spezia ed ivi residente Parte_1
Cod. Fisc. avv. FEDERICI STEFANIA C.F._1
E
, nata il [...] alla Spezia ed ivi residente Parte_2
Cod. Fisc. avv. FEDERICI STEFANIA C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 3.10.2025 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 4.12.2025: “omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, anche all'estero, rilasciandosi sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
2. L'immobile sito alla Spezia, Via del Montale,46, già adibito a casa familiare e condotto in locazione dai coniugi, resta assegnato al sig.
[...] libera la sig.ra i prelevare oggetti e beni personali. Parte_1 Pt_2
3. I ricorrenti manterranno l'affido congiunto del figlio con la Per_1 residenza fissata presso la casa del padre.
4. Ambedue i genitori conservano il diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5. Nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, questi dovranno farsi carico di rispettare le esigenze scolastiche del minore ed anche di assicurare la necessaria continuità di eventuali attività sportive e/o ricreative dalla stessa intraprese;
6. Il minore starà con i genitori secondo il seguente schema: Per_1
A/ MA (pernotti)
• La mamma accompagna a scuola il bambino lunedì e papà lo va a prendere.
• Papà accompagna a scuola il bambino mercoledì e lo va a prendere la mamma.
• Mamma porta il bambino a Marola dal papà il sabato mattina.
2 • Papà accompagna a scuola il bambino lunedì e mamma lo va a prendere.
• Mamma accompagna a scuola il bambino mercoledì e lo va a prendere papà.
• Papà porta il bambino a Follo sabato mattina.
Le festività che vengono così stabilite ad anni alterni:
Natale: la vigilia con la madre e il 25 con il padre;
Pasqua con la madre e
Lunedì dell'Angelo con il padre;
l'anno successivo:
Natale: la vigilia con il padre e il 25 con la madre;
Pasqua con il padre e
Lunedì dell'Angelo con la madre;
Nel corso delle vacanze estive i genitori concorderanno i rispettivi periodi di ferie da trascorrere con per 15 giorni, anche non consecutivi, da Per_1 comunicarsi entro il 31maggio di ogni anno.
In considerazione dell'affido alternato, nonchè del fatto che il minore trascorre il proprio tempo pariteticamente con ciascun genitore, ciascuno di essi provvederà al mantenimento del figlio direttamente durante i tempi di permanenza con ciascuno di essi.
L'Assegno Unico sarà percepito in misura del 50% per ciascun genitore.
Saranno inoltre a carico dei ricorrenti, in misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative facendo riferimento al
Protocollo d'intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.2018, consegnato in copia a ciascuno dei ricorrenti.
3 7.I coniugi danno atto di avere regolato, ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, e pertanto rinunciano a pretendere alcunché l'uno dall'altra a tale titolo.
8.Le spese di causa saranno interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.9.2025 premettendo di aver contratto in data
14.10.2017 alla matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli atti Pt_3 di matrimonio dello Stato civile dello stesso Comune al n. 128 parte I anno
2017), di aver avuto un figlio nato il [...]), e di essere Per_1 venuta meno la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 4.12.2025 dinanzi al IC delegato le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi ed hanno insistito come in ricorso e la causa è stata rimessa in decisione.
Il pubblico ministero ha apposto il visto in data 3.10.2025.
Tanto premesso, si osserva che:
- le parti hanno congiuntamente dichiarato la volontà di porre fine alla convivenza matrimoniale, ribadendo di non volersi riconciliare: la domanda di separazione va pertanto accolta alla stregua dell'art. 158
c.c.
- le parti hanno confermato le condizioni della separazione concordate come in ricorso: le condizioni concordate quali genitori sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo del figlio minorenne e le ulteriori statuizioni economiche non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
4 Alla stregua dell'art. 473 - bis.4 ultimo comma c.p.c. non si è proceduto all'ascolto del minore.
Spese compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
generalizzati come in epigrafe, omologando le seguenti Parte_2 condizioni concordate:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, anche all'estero, rilasciandosi sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
2. L'immobile sito alla Spezia, Via del Montale,46, già adibito a casa familiare e condotto in locazione dai coniugi, resta assegnato al sig.
[...] libera la sig.ra i prelevare oggetti e beni personali. Parte_1 Pt_2
3. I ricorrenti manterranno l'affido congiunto del figlio con la Per_1 residenza fissata presso la casa del padre.
4. Ambedue i genitori conservano il diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5. Nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, questi dovranno farsi carico di rispettare le esigenze scolastiche del minore ed anche di assicurare la necessaria continuità di eventuali attività sportive e/o ricreative dalla stessa intraprese;
6. Il minore starà con i genitori secondo il seguente schema: Per_1
A/ MA (pernotti)
5 • La mamma accompagna a scuola il bambino lunedì e papà lo va a prendere.
• Papà accompagna a scuola il bambino mercoledì e lo va a prendere la mamma.
• Mamma porta il bambino a Marola dal papà il sabato mattina.
• Papà accompagna a scuola il bambino lunedì e mamma lo va a prendere.
• Mamma accompagna a scuola il bambino mercoledì e lo va a prendere papà.
• Papà porta il bambino a Follo sabato mattina.
Le festività che vengono così stabilite ad anni alterni:
Natale: la vigilia con la madre e il 25 con il padre;
Pasqua con la madre e
Lunedì dell'Angelo con il padre;
l'anno successivo:
Natale: la vigilia con il padre e il 25 con la madre;
Pasqua con il padre e
Lunedì dell'Angelo con la madre;
Nel corso delle vacanze estive i genitori concorderanno i rispettivi periodi di ferie da trascorrere con per 15 giorni, anche non consecutivi, da Per_1 comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
In considerazione dell'affido alternato, nonchè del fatto che il minore trascorre il proprio tempo pariteticamente con ciascun genitore, ciascuno di
6 essi provvederà al mantenimento del figlio direttamente durante i tempi di permanenza con ciascuno di essi.
L'Assegno Unico sarà percepito in misura del 50% per ciascun genitore.
Saranno inoltre a carico dei ricorrenti, in misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative facendo riferimento al
Protocollo d'intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.2018, consegnato in copia a ciascuno dei ricorrenti.
7.I coniugi danno atto di avere regolato, ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, e pertanto rinunciano a pretendere alcunché l'uno dall'altra a tale titolo.
8.Le spese di causa saranno interamente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Presidente estensore
UC AS
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