Art. 12.
Chiunque mette in vendita cronotachigrafi CEE o fogli di registrazione da utilizzare nei medesimi cronotachigrafi non conformi ai modelli omologati, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 300.000.
Chiunque mette in vendita cronotachigrafi CEE o fogli di registrazione da utilizzare nei medesimi cronotachigrafi non conformi ai modelli omologati, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 300.000.