Articolo 12 della Legge 13 novembre 1978, n. 727
Articolo 11Articolo 13
Versione
8 dicembre 1978
Art. 12.
Chiunque mette in vendita cronotachigrafi CEE o fogli di registrazione da utilizzare nei medesimi cronotachigrafi non conformi ai modelli omologati, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 300.000.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1978
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