Art. 81.
L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento e l'ufficiale a disposizione possono chiedere il collocamento nell'ausiliaria con anticipo rispetto al limite di eta' o al periodo di permanenza nella posizione di "a disposizione" prevista dall' articolo 15-bis della legge 29 marzo 1956, n. 288 ; sono concesse in tale caso, in aggiunta al trattamento di quiescenza, le indennita', di cui agli articoli 47 e 48 della stessa legge.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo per avere rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per aver presentato domanda di rinuncia all'avanzamento.
L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento e l'ufficiale a disposizione possono chiedere il collocamento nell'ausiliaria con anticipo rispetto al limite di eta' o al periodo di permanenza nella posizione di "a disposizione" prevista dall' articolo 15-bis della legge 29 marzo 1956, n. 288 ; sono concesse in tale caso, in aggiunta al trattamento di quiescenza, le indennita', di cui agli articoli 47 e 48 della stessa legge.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo per avere rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per aver presentato domanda di rinuncia all'avanzamento.