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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/12/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
2391/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Sezione I Civile - Fallimentare riunito in camera di consiglio in persona dei giudici:
NG ER, presidente relatore
IA RI Savaglio, giudice
Marzia Maffei, giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 206 e ss C.C.I.I.
nel procedimento civile n. 2391/2024, vertente
TRA
(c.f. ), in nome e per conto proprio;
Parte_1 C.F._1
Opponente
E
(p.i.: in persona del liquidatore Controparte_1 P.IVA_1
giudiziale, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Fiertler;
Opposto
OGGETTO: opposizione allo stato passivo.
CONCLUSIONI: Opponente: “accogliere la proposta opposizione allo stato passivo e, per l'effetto,
ammettere il credito vantato dal ricorrente avv. al passivo della liquidazione Parte_1
giudiziale di nei termini di cui alla domanda di ammissione al passivo e di seguito CP_1
richiamati: 1) In prededuzione ex art. 6, comma 1, lettera c) CCII ed in privilegio, ex art. 2751 bis n. 2
c.c., per la somma di € 25.000,00, quale corrispettivo dei crediti maturati per onorario a fronte di
prestazioni rese;
2) In prededuzione ex art. 6, comma 1, lettera c) CCII ed in privilegio, ex art. 2751 bis
n. 2 c.c., per la somma di € 1.000,00 a titolo di CPA sulle prestazioni di cui all'alinea n. 1) che
pagina 1 di 6 precede; 3) In prededuzione ex art. 6, comma 1, lettera c) CCII ed in privilegio, ex art. 2751 bis n. 2
c.c., per la somma di € 5.720,00 quale iva sulle prestazioni di cui all'alinea n. 1), 2) che precedono;
4)
In privilegio, ex art. 2751 bis n. 2 c.c., per la somma di € 15.000,00, quale corrispettivo dei crediti
maturati per onorario a fronte di prestazioni rese;
5) In privilegio, ex art. 2751 bis n. 2 c.c., per la
somma di € 600,00 a titolo di CPA sulle prestazioni di cui all'alinea n. 5) che precede;
6) In privilegio,
ex art. 2751 bis n. 2 c.c., per la somma di € 3.432,00 quale iva sulle prestazioni di cui all'alinea n. 5),
6) che precedono;
Con vittoria di spese e competenze difensive”.
Opposto: “1) Rigettare l'opposizione allo stato passivo ex art. 206 e art 207 C.C.I.I. in quanto
infondata in fatto ed inattendibile in diritto, per le motivazioni sopra esplicitate;
2) Per l'effetto,
confermare lo stato passivo nella parte in cui rigetta l'ammissione del credito dell'Avv. ; Con Parte_1
vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito, il quale
dichiara, sin da ora, di aver anticipato le prime e di non aver percepito i secondi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/08/2024, l'avv. ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto emesso in data 16.07.2024 nella procedura di liquidazione giudiziale della società
, con cui il Giudice Delegato, dichiarando esecutivo lo stato passivo, ha disatteso la Controparte_1
domanda di ammissione al passivo formulata da esso opponente con conseguente esclusione del credito da lui vantato sul presupposto che “il pagamento della somma di €. 40.000,00, per quanto si
evince dalla lettura del contratto di cui sopra, era subordinato all'omologa del piano di concordato,
nella specie non verificatasi”.
A fondamento del ricorso, l'opponente ha dedotto che il G.D. è incorso in un'erronea interpretazione della clausola di cui all'art.3, paragrafo 3.1, del contratto di consulenza ed assistenza legale stipulato in data 12/12/2022, laddove è stabilito che il cliente avrebbe corrisposto al professionista la somma di
€ 40.000,00, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge per le attività di cui al punto d) “e
subordinatamente all'omologa”, intendendo l'omologa quale condizione risolutiva della pretesa creditoria quando invece, alla luce di un'interpretazione sistematica del contratto, l'omologa serviva unicamente a determinare il momento entro il quale la somma pattuita sarebbe stata erogata dal pagina 2 di 6 cliente al professionista, come previsto dal paragrafo 3 del medesimo articolo, il quale espressamente dispone: “A tale riguardo le parti convengono le seguenti scadenze di pagamento…”.
Per tali ragioni, l'avv. ha rassegnato le conclusioni come sopra riportate. Parte_1
La curatela di si è costituita in giudizio e ha resistito al reclamo. Controparte_1
E' pacifico, oltre che documentalmente dimostrato, che le parti all'art.2, rubricato “OGGETTO” hanno convenuto che “In base al presente accordo, il Professionista fornirà Cliente i seguenti servizi giuridici:
a. l'analisi preliminare della situazione della Società dal punto di vista legale (la “Due Diligence”), in esito alla quale verrà fornita sintetica relazione di riepilogo delle relative risultanze (la “Relazione”);
b. il supporto legale per la difesa in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza, sez. Fallimentare,
in ordine alla richiesta di liquidazione giudiziale avanzata dalla procura di Cosenza;
nella redazione del piano di risanamento/ristrutturazione del debito/concordato preventivo/piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, nelle trattative con il ceto creditorio e nella stesura della proposta di concordato preventivo ovvero dell'accordo di ristrutturazione del debito ovvero di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, il tutto fino alla presentazione dell'istanza ex art. 44 del
CCII;
c. supporto legale per la predisposizione del piano di concordato preventivo in continuità aziendale o del Piano di ristrutturazione del debito o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione dalla apertura della procedura al deposito della domanda di concordato o di omologa del piano di ristrutturazione del debito o di omologa del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 bis del CCII;
d. Supporto legale per la fase di omologa del piano di concordato o del piano di ristrutturazione dall'ammissione alla procedura e sino al provvedimento di omologa”.
Risulta, altresì, riscontrato documentalmente che all'art. 3, rubricato “ONORARI”, al capoverso 1, i contraenti hanno previsto: “Le parti concordano che per i servizi legali forniti dal Professionista in favore del Cliente, il Cliente corrisponderà al Professionista, a titolo di onorario:
-Euro .000,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge per le attività di cui al punto
I.a;
pagina 3 di 6 -Euro 10.000,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge per le attività di cui al punto I.b;
-Euro 10.000,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge per le attività di cui al punto I.c;
-Euro 40.000,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge per le attività di cui al punto I.d e subordinatamente all'omologa”.
Nel capoverso 3, hanno convenuto altresì che “Il Cliente si impegna a pagare all'Avv. Parte_1
tutti i preavvisi di parcella ….. . A tale riguardo le parti convengono le seguenti scadenze di
[...]
pagamento:
1. Euro 10.000,00, oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge, alla data di presentazione dell'istanza ex art. 44 CCII;
2. Euro 10.000,00, oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge, alla data della presentazione del piano di concordato o ricorso per omologa del piano di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologa;
3. Euro 40.000,00, oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge, al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa del concordato o dell'accordo di ristrutturazione del debito o del piano di ristrutturazione”.
Ciò posto, l'opposizione non può trovare condivisione.
Il tenore letterale del testo contrattuale è univocamente esplicativo della volontà delle parti di subordinare il pagamento dell'onorario spettante al professionista per l'attività di supporto legale svolta
“dall' ammissione alla procedura e sino al provvedimento di omologa” di cui punto d), all'omologa stessa del piano di concordato e di conseguenza in applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt.
1362 e 1363 c.c., la clausola contenuta all'art.3, capoverso 1, ultimo trattino, deve essere qualificata in termini di condizione.
Depone in tal senso il confronto tra tale clausola e le previsioni riservate alle altre tre fasi del rapporto professionale, posto che le parti hanno inteso disciplinare il rapporto economico non già mediante la previsione di un compenso unico e complessivo per l'intera attività svolta, bensì hanno ritenuto di pagina 4 di 6 stabilire un compenso per ciascuna fase in maniera a sé stante e distinta, con una propria regolamentazione. Infatti, con riferimento alla fase a, relativa all'analisi preliminare della situazione della Società dal punto di vista legale, le parti hanno addirittura convenuto di stabilire un compenso pari a zero;
per le fasi b e c, invece, hanno inteso prevedere un compenso di € 10.000,00 per ciascuna fase, da corrispondere rispettivamente alla data di presentazione dell'istanza ex art. 44 CCII
e alla data della presentazione del piano di concordato ed infine per la fase conclusiva un compenso di € 40.000,00, per il cui pagamento però hanno utilizzato un'espressione verbale che non è
altrettanto idonea a far reputare immediatamente possibile il suo espletamento, avendo condizionato il diritto al compenso del professionista al verificarsi di un determinato evento.
Nè appare dirimente in senso contrario il riferimento al fatto che diversamente opinando, si dovrebbe sostenere che il professionista abbia assunto un'obbligazione di risultato e non di mezzo, facendo discendere il proprio diritto al compenso professionale solo dall'esito positivo della omologa del concordato, implicitamente rinunciando al diritto al compenso in caso di esito negativo, poiché tanto rientra nelle facoltà del professionista.
L'art. 2237 c.c. (che pone a carico del cliente che receda dal contratto d'opera il compenso per l'opera svolta indipendentemente dall'utilità che ne sia derivata), infatti, può essere derogato dai contraenti, i quali possono subordinare il diritto del professionista al compenso alla realizzazione di un determinato risultato, con la conseguenza che il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell'evento dedotto come oggetto della condizione sospensiva comporta l'esclusione del compenso stesso (Cass. 20470/2025,
2013/16620, 2012/14510).
Sicchè, le parti hanno ben potuto nella loro libera determinazione condizionare il pagamento del compenso di una fase al verificarsi di un determinato evento, accollandosi il professionista il rischio di non ricevere per quella determinata fase alcun compenso;
come del resto, è stato convenuto per il compenso della prima fase, in ordine al quale il professionista vi ha rinunciato del tutto.
Non pare risolutiva neanche l'osservazione secondo cui il richiamo operato dalle parti all'omologa del concordato è servita unicamente a determinare il momento entro il quale la somma pattuita sarebbe stata erogata dal cliente al professionista.
pagina 5 di 6 Tale interpretazione infatti sarebbe stata condivisibile, se le parti avessero fatto riferimento alla omologa del concordato soltanto nel capoverso n.3, con il quale hanno inteso disciplinare specificatamente il tempo dell'adempimento.
Ma così non è.
Il riferimento alla omologa del concordato viene operato anche, e quindi anzitutto, nel primo capoverso
(“Euro 40.000,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge per le attività di cui al
punto I.d e subordinatamente all'omologa”), mediante il quale le parti hanno pattuito esclusivamente l'an ed il quantum del diritto al compenso del professionista, prescindendo da ogni riferimento alla disciplina da dare in ordine al tempo entro cui effettuare il pagamento.
Pertanto, tenuto conto della formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni parte che la compone,
e non già in una parte soltanto, compreso il capoverso n.2 mediante il quale i contraenti hanno ribadito che il compenso pattuito al capoverso n.1 è stato liberamente determinato, deve ritenersi che il riferimento all'omologa del concordato costituisca una condizione del contratto.
Per tali ragioni, assorbita ogni altra questione, il ricorso non può trovare accoglimento.
Appare equo, per la peculiarità della fattispecie, disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara le spese compensate.
Cosenza, 28 dicembre 2025
Il giudice
NG ER
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Sezione I Civile - Fallimentare riunito in camera di consiglio in persona dei giudici:
NG ER, presidente relatore
IA RI Savaglio, giudice
Marzia Maffei, giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 206 e ss C.C.I.I.
nel procedimento civile n. 2391/2024, vertente
TRA
(c.f. ), in nome e per conto proprio;
Parte_1 C.F._1
Opponente
E
(p.i.: in persona del liquidatore Controparte_1 P.IVA_1
giudiziale, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Fiertler;
Opposto
OGGETTO: opposizione allo stato passivo.
CONCLUSIONI: Opponente: “accogliere la proposta opposizione allo stato passivo e, per l'effetto,
ammettere il credito vantato dal ricorrente avv. al passivo della liquidazione Parte_1
giudiziale di nei termini di cui alla domanda di ammissione al passivo e di seguito CP_1
richiamati: 1) In prededuzione ex art. 6, comma 1, lettera c) CCII ed in privilegio, ex art. 2751 bis n. 2
c.c., per la somma di € 25.000,00, quale corrispettivo dei crediti maturati per onorario a fronte di
prestazioni rese;
2) In prededuzione ex art. 6, comma 1, lettera c) CCII ed in privilegio, ex art. 2751 bis
n. 2 c.c., per la somma di € 1.000,00 a titolo di CPA sulle prestazioni di cui all'alinea n. 1) che
pagina 1 di 6 precede; 3) In prededuzione ex art. 6, comma 1, lettera c) CCII ed in privilegio, ex art. 2751 bis n. 2
c.c., per la somma di € 5.720,00 quale iva sulle prestazioni di cui all'alinea n. 1), 2) che precedono;
4)
In privilegio, ex art. 2751 bis n. 2 c.c., per la somma di € 15.000,00, quale corrispettivo dei crediti
maturati per onorario a fronte di prestazioni rese;
5) In privilegio, ex art. 2751 bis n. 2 c.c., per la
somma di € 600,00 a titolo di CPA sulle prestazioni di cui all'alinea n. 5) che precede;
6) In privilegio,
ex art. 2751 bis n. 2 c.c., per la somma di € 3.432,00 quale iva sulle prestazioni di cui all'alinea n. 5),
6) che precedono;
Con vittoria di spese e competenze difensive”.
Opposto: “1) Rigettare l'opposizione allo stato passivo ex art. 206 e art 207 C.C.I.I. in quanto
infondata in fatto ed inattendibile in diritto, per le motivazioni sopra esplicitate;
2) Per l'effetto,
confermare lo stato passivo nella parte in cui rigetta l'ammissione del credito dell'Avv. ; Con Parte_1
vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito, il quale
dichiara, sin da ora, di aver anticipato le prime e di non aver percepito i secondi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/08/2024, l'avv. ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto emesso in data 16.07.2024 nella procedura di liquidazione giudiziale della società
, con cui il Giudice Delegato, dichiarando esecutivo lo stato passivo, ha disatteso la Controparte_1
domanda di ammissione al passivo formulata da esso opponente con conseguente esclusione del credito da lui vantato sul presupposto che “il pagamento della somma di €. 40.000,00, per quanto si
evince dalla lettura del contratto di cui sopra, era subordinato all'omologa del piano di concordato,
nella specie non verificatasi”.
A fondamento del ricorso, l'opponente ha dedotto che il G.D. è incorso in un'erronea interpretazione della clausola di cui all'art.3, paragrafo 3.1, del contratto di consulenza ed assistenza legale stipulato in data 12/12/2022, laddove è stabilito che il cliente avrebbe corrisposto al professionista la somma di
€ 40.000,00, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge per le attività di cui al punto d) “e
subordinatamente all'omologa”, intendendo l'omologa quale condizione risolutiva della pretesa creditoria quando invece, alla luce di un'interpretazione sistematica del contratto, l'omologa serviva unicamente a determinare il momento entro il quale la somma pattuita sarebbe stata erogata dal pagina 2 di 6 cliente al professionista, come previsto dal paragrafo 3 del medesimo articolo, il quale espressamente dispone: “A tale riguardo le parti convengono le seguenti scadenze di pagamento…”.
Per tali ragioni, l'avv. ha rassegnato le conclusioni come sopra riportate. Parte_1
La curatela di si è costituita in giudizio e ha resistito al reclamo. Controparte_1
E' pacifico, oltre che documentalmente dimostrato, che le parti all'art.2, rubricato “OGGETTO” hanno convenuto che “In base al presente accordo, il Professionista fornirà Cliente i seguenti servizi giuridici:
a. l'analisi preliminare della situazione della Società dal punto di vista legale (la “Due Diligence”), in esito alla quale verrà fornita sintetica relazione di riepilogo delle relative risultanze (la “Relazione”);
b. il supporto legale per la difesa in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza, sez. Fallimentare,
in ordine alla richiesta di liquidazione giudiziale avanzata dalla procura di Cosenza;
nella redazione del piano di risanamento/ristrutturazione del debito/concordato preventivo/piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, nelle trattative con il ceto creditorio e nella stesura della proposta di concordato preventivo ovvero dell'accordo di ristrutturazione del debito ovvero di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, il tutto fino alla presentazione dell'istanza ex art. 44 del
CCII;
c. supporto legale per la predisposizione del piano di concordato preventivo in continuità aziendale o del Piano di ristrutturazione del debito o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione dalla apertura della procedura al deposito della domanda di concordato o di omologa del piano di ristrutturazione del debito o di omologa del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 bis del CCII;
d. Supporto legale per la fase di omologa del piano di concordato o del piano di ristrutturazione dall'ammissione alla procedura e sino al provvedimento di omologa”.
Risulta, altresì, riscontrato documentalmente che all'art. 3, rubricato “ONORARI”, al capoverso 1, i contraenti hanno previsto: “Le parti concordano che per i servizi legali forniti dal Professionista in favore del Cliente, il Cliente corrisponderà al Professionista, a titolo di onorario:
-Euro .000,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge per le attività di cui al punto
I.a;
pagina 3 di 6 -Euro 10.000,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge per le attività di cui al punto I.b;
-Euro 10.000,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge per le attività di cui al punto I.c;
-Euro 40.000,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge per le attività di cui al punto I.d e subordinatamente all'omologa”.
Nel capoverso 3, hanno convenuto altresì che “Il Cliente si impegna a pagare all'Avv. Parte_1
tutti i preavvisi di parcella ….. . A tale riguardo le parti convengono le seguenti scadenze di
[...]
pagamento:
1. Euro 10.000,00, oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge, alla data di presentazione dell'istanza ex art. 44 CCII;
2. Euro 10.000,00, oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge, alla data della presentazione del piano di concordato o ricorso per omologa del piano di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologa;
3. Euro 40.000,00, oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge, al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa del concordato o dell'accordo di ristrutturazione del debito o del piano di ristrutturazione”.
Ciò posto, l'opposizione non può trovare condivisione.
Il tenore letterale del testo contrattuale è univocamente esplicativo della volontà delle parti di subordinare il pagamento dell'onorario spettante al professionista per l'attività di supporto legale svolta
“dall' ammissione alla procedura e sino al provvedimento di omologa” di cui punto d), all'omologa stessa del piano di concordato e di conseguenza in applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt.
1362 e 1363 c.c., la clausola contenuta all'art.3, capoverso 1, ultimo trattino, deve essere qualificata in termini di condizione.
Depone in tal senso il confronto tra tale clausola e le previsioni riservate alle altre tre fasi del rapporto professionale, posto che le parti hanno inteso disciplinare il rapporto economico non già mediante la previsione di un compenso unico e complessivo per l'intera attività svolta, bensì hanno ritenuto di pagina 4 di 6 stabilire un compenso per ciascuna fase in maniera a sé stante e distinta, con una propria regolamentazione. Infatti, con riferimento alla fase a, relativa all'analisi preliminare della situazione della Società dal punto di vista legale, le parti hanno addirittura convenuto di stabilire un compenso pari a zero;
per le fasi b e c, invece, hanno inteso prevedere un compenso di € 10.000,00 per ciascuna fase, da corrispondere rispettivamente alla data di presentazione dell'istanza ex art. 44 CCII
e alla data della presentazione del piano di concordato ed infine per la fase conclusiva un compenso di € 40.000,00, per il cui pagamento però hanno utilizzato un'espressione verbale che non è
altrettanto idonea a far reputare immediatamente possibile il suo espletamento, avendo condizionato il diritto al compenso del professionista al verificarsi di un determinato evento.
Nè appare dirimente in senso contrario il riferimento al fatto che diversamente opinando, si dovrebbe sostenere che il professionista abbia assunto un'obbligazione di risultato e non di mezzo, facendo discendere il proprio diritto al compenso professionale solo dall'esito positivo della omologa del concordato, implicitamente rinunciando al diritto al compenso in caso di esito negativo, poiché tanto rientra nelle facoltà del professionista.
L'art. 2237 c.c. (che pone a carico del cliente che receda dal contratto d'opera il compenso per l'opera svolta indipendentemente dall'utilità che ne sia derivata), infatti, può essere derogato dai contraenti, i quali possono subordinare il diritto del professionista al compenso alla realizzazione di un determinato risultato, con la conseguenza che il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell'evento dedotto come oggetto della condizione sospensiva comporta l'esclusione del compenso stesso (Cass. 20470/2025,
2013/16620, 2012/14510).
Sicchè, le parti hanno ben potuto nella loro libera determinazione condizionare il pagamento del compenso di una fase al verificarsi di un determinato evento, accollandosi il professionista il rischio di non ricevere per quella determinata fase alcun compenso;
come del resto, è stato convenuto per il compenso della prima fase, in ordine al quale il professionista vi ha rinunciato del tutto.
Non pare risolutiva neanche l'osservazione secondo cui il richiamo operato dalle parti all'omologa del concordato è servita unicamente a determinare il momento entro il quale la somma pattuita sarebbe stata erogata dal cliente al professionista.
pagina 5 di 6 Tale interpretazione infatti sarebbe stata condivisibile, se le parti avessero fatto riferimento alla omologa del concordato soltanto nel capoverso n.3, con il quale hanno inteso disciplinare specificatamente il tempo dell'adempimento.
Ma così non è.
Il riferimento alla omologa del concordato viene operato anche, e quindi anzitutto, nel primo capoverso
(“Euro 40.000,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge per le attività di cui al
punto I.d e subordinatamente all'omologa”), mediante il quale le parti hanno pattuito esclusivamente l'an ed il quantum del diritto al compenso del professionista, prescindendo da ogni riferimento alla disciplina da dare in ordine al tempo entro cui effettuare il pagamento.
Pertanto, tenuto conto della formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni parte che la compone,
e non già in una parte soltanto, compreso il capoverso n.2 mediante il quale i contraenti hanno ribadito che il compenso pattuito al capoverso n.1 è stato liberamente determinato, deve ritenersi che il riferimento all'omologa del concordato costituisca una condizione del contratto.
Per tali ragioni, assorbita ogni altra questione, il ricorso non può trovare accoglimento.
Appare equo, per la peculiarità della fattispecie, disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara le spese compensate.
Cosenza, 28 dicembre 2025
Il giudice
NG ER
pagina 6 di 6