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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 13900/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
EL SI IC
COSTANZA TETI IC nel procedimento per separazione consensuale n. 13900/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. Simona Chiari Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Davide Merlo Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore (poiché il figlio è maggiorenne, Per_1 Per_2 ancorché non ancora economicamente autosufficiente), con collocazione prevalente presso la madre e diritto del padre di tenerlo, salvo diversi accordi fra le parti:
- ogni martedì e giovedì della settimana dalle ore 19,00 alle ore 22,30 nonché a week-end alternati dalle ore 12,00 del sabato, con prelievo a scuola (o presso il domicilio materno nel periodo non scolastico) fino alla domenica sera alle ore 22.30, dopo la cena.
1 - Durante le vacanze estive per 15 giorni, anche consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie e pasquali alternate tra i genitori, con la seguente modalità:
• negli anni pari: Natale con la madre e SA EF con il padre (24 - 26 dicembre), CA (31 dicembre - 1° gennaio) con il padre.
• Negli anni dispari: Natale con il padre e SA EF con la madre (24 - 26 dicembre), CA (31 dicembre - 1° gennaio) con la madre.
- 3 giorni durante le festività pasquali da concordarsi;
3) assegnare la casa coniugale sita in Castelcovati (BS), Via Fiume Adda n. 8, di proprietà comune delle parti (tale intendendosi il solo primo piano del fabbricato), comprensiva di tutti gli arredi, alla sig.ra Pt_3
, presso la quale risiederanno sia il figlio minore che il figlio maggiorenne;
[...]
4) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , entro il Parte_1 Parte_2 giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00), pari ad €250,00 per ogni figlio, a titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo predisposto da questo Tribunale, da intendersi qui integralmente riportato, che le parti dichiarano di conoscere.
5) Le parti concordano che l'assegno unico universale per i figli verrà percepito integralmente dalla sig.ra a far data dal 01.01.2026. Parte_2
6) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a pretendere alcun contributo al mantenimento.
8) Ciascun coniuge provvederà al pagamento pro-quota della rata del mutuo, che viene mensilmente addebitata sul conto corrente BB avente IBAN IT5 S051 1654 3400 0000 0003 133, cointestato ai coniugi, che gli stessi hanno già provveduto a dividere.
9) Le parti si rilasciano reciprocamente il nulla osta per il passaporto o documento equipollente per sé e per i figli.
10) Si dà atto che il sig. ha già lasciato la casa coniugale a far data dal 01.04.2024 per Parte_4 concorde volontà dei genitori.
11) Ciascun coniuge provvederà al pagamento del proprio difensore in quanto le spese legali vengono compensate fra le parti.
12) Si dà atto che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse, né pendono procedimenti penali fra le parti.
13) I genitori, richiamato l'art. 473bis 5, ultimo comma, c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del figlio minore.”
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 05.10.2002 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Castelcovati (atto n. 14, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 02.07.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 13/11/2025.
Il presidente estensore
AV NN
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
EL SI IC
COSTANZA TETI IC nel procedimento per separazione consensuale n. 13900/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. Simona Chiari Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Davide Merlo Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore (poiché il figlio è maggiorenne, Per_1 Per_2 ancorché non ancora economicamente autosufficiente), con collocazione prevalente presso la madre e diritto del padre di tenerlo, salvo diversi accordi fra le parti:
- ogni martedì e giovedì della settimana dalle ore 19,00 alle ore 22,30 nonché a week-end alternati dalle ore 12,00 del sabato, con prelievo a scuola (o presso il domicilio materno nel periodo non scolastico) fino alla domenica sera alle ore 22.30, dopo la cena.
1 - Durante le vacanze estive per 15 giorni, anche consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie e pasquali alternate tra i genitori, con la seguente modalità:
• negli anni pari: Natale con la madre e SA EF con il padre (24 - 26 dicembre), CA (31 dicembre - 1° gennaio) con il padre.
• Negli anni dispari: Natale con il padre e SA EF con la madre (24 - 26 dicembre), CA (31 dicembre - 1° gennaio) con la madre.
- 3 giorni durante le festività pasquali da concordarsi;
3) assegnare la casa coniugale sita in Castelcovati (BS), Via Fiume Adda n. 8, di proprietà comune delle parti (tale intendendosi il solo primo piano del fabbricato), comprensiva di tutti gli arredi, alla sig.ra Pt_3
, presso la quale risiederanno sia il figlio minore che il figlio maggiorenne;
[...]
4) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , entro il Parte_1 Parte_2 giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00), pari ad €250,00 per ogni figlio, a titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo predisposto da questo Tribunale, da intendersi qui integralmente riportato, che le parti dichiarano di conoscere.
5) Le parti concordano che l'assegno unico universale per i figli verrà percepito integralmente dalla sig.ra a far data dal 01.01.2026. Parte_2
6) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a pretendere alcun contributo al mantenimento.
8) Ciascun coniuge provvederà al pagamento pro-quota della rata del mutuo, che viene mensilmente addebitata sul conto corrente BB avente IBAN IT5 S051 1654 3400 0000 0003 133, cointestato ai coniugi, che gli stessi hanno già provveduto a dividere.
9) Le parti si rilasciano reciprocamente il nulla osta per il passaporto o documento equipollente per sé e per i figli.
10) Si dà atto che il sig. ha già lasciato la casa coniugale a far data dal 01.04.2024 per Parte_4 concorde volontà dei genitori.
11) Ciascun coniuge provvederà al pagamento del proprio difensore in quanto le spese legali vengono compensate fra le parti.
12) Si dà atto che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse, né pendono procedimenti penali fra le parti.
13) I genitori, richiamato l'art. 473bis 5, ultimo comma, c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del figlio minore.”
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 05.10.2002 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Castelcovati (atto n. 14, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 02.07.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 13/11/2025.
Il presidente estensore
AV NN
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