Art. 5.
La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.