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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/05/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2724/2024 R.G., promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Giurdanella
- attrice - contro (c.f. ) CP_1 C.F._2
- convenuta contumace –
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Il presente giudizio, introdotto con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, è stato da subito convertito (con ordinanza in data 14.10.20241) in giudizio ordinario di cognizione, atteso che, risultata irreperibile la conduttrice , la notifica dell'atto introduttivo è stata (legittimamente) CP_1 eseguita nei suoi confronti ai sensi dell'art. 143 c.p.c., perfezionandosi in data 25.8.2024. Ciò posto, va anzitutto scrutinata la domanda di risoluzione del contratto di locazione, stipulato in data 1.6.2023 e registrato in pari data, tra e , Parte_2 CP_1 relativo all'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Modica, Strada Provinciale s.n. Pozzallo-Sampieri, per il dedotto inadempimento della convenuta, consistito nel mancato pagamento dei canoni scaduti da settembre 2023 a marzo 2024 (n. 7 mensilità), per un importo complessivo di € 3.150,00; l'attore ha quindi chiesto, in citazione, la convalida dell'intimato sfratto, nonché l'ingiunzione immediatamente esecutiva di pagamento dei canoni scaduti e di quelli da scadere, oltre spese di registrazione del contratto, interessi e spese processuali. Ora, parte attrice ha dimostrato l'esistenza del contratto (scritto e registrato) fonte del rapporto dedotto in giudizio ed ha allegato l'inadempimento della convenuta nel pagamento dei canoni scaduti alla data dell'intimazione di sfratto e, di poi, maturati in corso di causa, assolvendo così all'onere probatorio posto a suo carico, in base ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533, secondo cui
“deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per 1 Notificata alla convenuta contumace, nelle forme dell'art. 143 c.p.c.. pagina 1 di 2 il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. nello stesso senso Cass. 2387/2004, Cass. 8615/2006, Cass. 26953/2008, Cass. 936/2010, Cass. 15659/2011 e Cass. 826/2015). Stante la contumacia di parte convenuta, nessuna prova è stata offerta del pagamento delle somme pretese.
Va, allora, pronunciata la risoluzione del contratto di locazione inter partes per inadempimento (senz'altro grave ex art. 5 L. 392/78, tanto più che la mora riguarda molteplici mensilità del canone locatizio) della conduttrice;
per l'effetto, quest'ultima va condannata al rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile locato, libero e sgombro da persone e cose, entro la data stabilita in dispositivo. L'intimata inoltre va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, dei canoni scaduti indicati in seno all'intima di sfratto (con decorrenza da settembre 2023), oltre a quelli successivamente maturati in corso di causa sino ad aprile 2025 (per complessive n. 20 mensilità), e così € 9.000,00, oltre ai canoni che matureranno successivamente sino all'effettivo rilascio dell'immobile, nonché oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. Va rigettata la domanda di rimborso delle spese di registrazione del contratto, non essendo stato il relativo quantum dedotto, né provato (non lo si evince neppure dalla ricevuta di registrazione prodotta in allegato al contratto).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente decidendo nella controversia civile n. 2724/2024 R.G., nella contumacia di , CP_1
, per inadempimento del conduttore, il contratto di locazione stipulato tra CP_2 le parti in data 1.6.2023 e registrato in pari data, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Modica, Strada Provinciale s.n. Pozzallo-Sampieri. CONDANNA al rilascio, in favore di dell'immobile CP_1 Parte_2 predetto, libero e sgombro da persone e cose, fissando per l'esecuzione ex art. 56 L. 392/78 la data del 20.5.2025. CONDANNA la predetta al pagamento, in favore dell'attrice, della CP_1 somma di € 9.000,00, a titolo di canoni (anche ex art. 1591 c.c.) scaduti sino ad aprile 2025, oltre ai canoni che matureranno successivamente sino all'effettivo rilascio dell'immobile, nonché oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. RIGETTA la domanda di rimborso delle spese di registrazione del contratto.
CONDANNA infine alla rifusione, in favore di delle CP_1 Parte_2 spese processuali che liquida in € 1.750,00 per compensi difensivi ed € 371,49 per spese vive, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ragusa, il 2.5.2025
Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2724/2024 R.G., promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Giurdanella
- attrice - contro (c.f. ) CP_1 C.F._2
- convenuta contumace –
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Il presente giudizio, introdotto con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, è stato da subito convertito (con ordinanza in data 14.10.20241) in giudizio ordinario di cognizione, atteso che, risultata irreperibile la conduttrice , la notifica dell'atto introduttivo è stata (legittimamente) CP_1 eseguita nei suoi confronti ai sensi dell'art. 143 c.p.c., perfezionandosi in data 25.8.2024. Ciò posto, va anzitutto scrutinata la domanda di risoluzione del contratto di locazione, stipulato in data 1.6.2023 e registrato in pari data, tra e , Parte_2 CP_1 relativo all'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Modica, Strada Provinciale s.n. Pozzallo-Sampieri, per il dedotto inadempimento della convenuta, consistito nel mancato pagamento dei canoni scaduti da settembre 2023 a marzo 2024 (n. 7 mensilità), per un importo complessivo di € 3.150,00; l'attore ha quindi chiesto, in citazione, la convalida dell'intimato sfratto, nonché l'ingiunzione immediatamente esecutiva di pagamento dei canoni scaduti e di quelli da scadere, oltre spese di registrazione del contratto, interessi e spese processuali. Ora, parte attrice ha dimostrato l'esistenza del contratto (scritto e registrato) fonte del rapporto dedotto in giudizio ed ha allegato l'inadempimento della convenuta nel pagamento dei canoni scaduti alla data dell'intimazione di sfratto e, di poi, maturati in corso di causa, assolvendo così all'onere probatorio posto a suo carico, in base ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533, secondo cui
“deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per 1 Notificata alla convenuta contumace, nelle forme dell'art. 143 c.p.c.. pagina 1 di 2 il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. nello stesso senso Cass. 2387/2004, Cass. 8615/2006, Cass. 26953/2008, Cass. 936/2010, Cass. 15659/2011 e Cass. 826/2015). Stante la contumacia di parte convenuta, nessuna prova è stata offerta del pagamento delle somme pretese.
Va, allora, pronunciata la risoluzione del contratto di locazione inter partes per inadempimento (senz'altro grave ex art. 5 L. 392/78, tanto più che la mora riguarda molteplici mensilità del canone locatizio) della conduttrice;
per l'effetto, quest'ultima va condannata al rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile locato, libero e sgombro da persone e cose, entro la data stabilita in dispositivo. L'intimata inoltre va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, dei canoni scaduti indicati in seno all'intima di sfratto (con decorrenza da settembre 2023), oltre a quelli successivamente maturati in corso di causa sino ad aprile 2025 (per complessive n. 20 mensilità), e così € 9.000,00, oltre ai canoni che matureranno successivamente sino all'effettivo rilascio dell'immobile, nonché oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. Va rigettata la domanda di rimborso delle spese di registrazione del contratto, non essendo stato il relativo quantum dedotto, né provato (non lo si evince neppure dalla ricevuta di registrazione prodotta in allegato al contratto).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente decidendo nella controversia civile n. 2724/2024 R.G., nella contumacia di , CP_1
, per inadempimento del conduttore, il contratto di locazione stipulato tra CP_2 le parti in data 1.6.2023 e registrato in pari data, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Modica, Strada Provinciale s.n. Pozzallo-Sampieri. CONDANNA al rilascio, in favore di dell'immobile CP_1 Parte_2 predetto, libero e sgombro da persone e cose, fissando per l'esecuzione ex art. 56 L. 392/78 la data del 20.5.2025. CONDANNA la predetta al pagamento, in favore dell'attrice, della CP_1 somma di € 9.000,00, a titolo di canoni (anche ex art. 1591 c.c.) scaduti sino ad aprile 2025, oltre ai canoni che matureranno successivamente sino all'effettivo rilascio dell'immobile, nonché oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. RIGETTA la domanda di rimborso delle spese di registrazione del contratto.
CONDANNA infine alla rifusione, in favore di delle CP_1 Parte_2 spese processuali che liquida in € 1.750,00 per compensi difensivi ed € 371,49 per spese vive, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ragusa, il 2.5.2025
Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 2 di 2