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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui
“l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo
2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
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N. 4061/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Luigi Aprea, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4061/2021 R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Persona_1 CodiceFiscale_3
RU NO alla via De Amicis n. 7, presso lo studio dell'Avv. Angelo Campanile (C.F.
) dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti CodiceFiscale_4
ATTORI
E
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale CP_1 C.F._5 rappresentante della (c.f. n. ), rappresentato e difeso in virtù Controparte_2 P.IVA_1 di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'abogado Controparte_3
(C.F. ), d'intesa ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 02/02/2001 n. 96, con C.F._6
l'Avvocato Nicola Giaccio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Frattamaggiore (NA), alla Via Stanzione n. 80
CONVENUTO
NONCHE'
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in Roma (RM), alla Via Pupinia, 27/A,
TERZO CHIAMATO - CONTUMACE
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E
(P.Iva Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma P.IVA_3
(RM), alla Via Salvatore Quasimodo n. 129;
TERZO CHIAMATO - CONTUMACE
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: Come da atti introduttivi, memorie e note depositate.
RAGIONE DI FATTO E DIRITTO DELLA CONTROVERSIA
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in Parte_1 Parte_2 proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore , Persona_1 convenivano in giudizio , in proprio e quale legale rappresentante della CP_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento per le lesioni subite dal minore a seguito del CP_2 sinistro occorso in data 24.07.2019 alle ore 11.30 circa in Frattamaggiore presso l'Istituto
Scolastico “Salvo d'Acquisto”, durante l'orario delle attività del capo estivo organizzato dal convenuto, allorquando nello svolgimento di attività ludiche inciampava contro un ostacolo insidioso.
A seguito del sinistro riportava lesioni per le quali si rendeva necessario Persona_1 il trasporto al PS del Presidio ospedaliero “S. Giovanni di Dio” in Frattamaggiore ove gli diagnosticavano la frattura del V dito della mano sinistra, con venti giorni di prognosi.
A seguito del sinistro residuavano postumi permanenti a carico del minore quantificati in 3-
4% di danno biologico, pari ad Euro 3.582,78, con una ITP di giorni 30 al 75% (pari ad Euro
1.068,53) ed una ITP di 30 giorni al 50% (pari ad Euro 712,35), danno morale pari ad un terzo del danno biologico pari ad Euro 1.340,91, oltre Euro 672,00 di spese vive documentate, per un totale di € 7.376,57.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “a) previo accertamento dei fatti narrati in premessa dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1218 del codice civile per il convenuto, nei confronti di parte attorea;
b) in subordine dichiarare la responsabilità del convenuto ex art. 2049 c.c.; c) condannare per
l'effetto il convenuto, in proprio e nella spiegata qualità, al pagamento in favore dei signori
e in proprio e nella spiegata qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore , della somma di Euro Persona_1
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7.376,57 e/o di quella diversa somma che l'On.le Giudice riterrà di giustizia quale risarcimento per le lesioni subite dal minore a seguito dell'evento di cui Persona_1
è causa, quale: danno biologico, da vita di relazione, incidenza sulla capacità lavorativa, danno morale, danno patrimoniale, nulla escluso ed eccettuato, oltre interessi e svalutazione monetaria dal dì del fatto fino al soddisfo, il tutto entro i limiti di Euro 26.000,00, anche a seguito di CTU medico legale di cui fin d'ora se chiede l'ammissione; d) condannare il convenuto in proprio e nella spiegata qualità, al pagamento delle spese, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipatari.”
Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo si costituiva in giudizio , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CP_1 CP_2
eccepiva la genericità della domanda attorea e nel merito l'infondatezza della stessa,
[...] oltre a contestare il nesso causale.
Premesso di essere affiliato, relativamente all'anno 2019/2020, all'
[...]
e che, per l'effetto, il minore risulta Controparte_5 Persona_1 regolarmente assicurato all'ente Controparte_6 tramite l'associazione Sportiva dilettantistica Oltre Danza regolarmente affiliata alla CP_4
CP_ per l'anno 2018/2019 chiede essere autorizzato alla chiamata in causa del predetto nonché dell'Ente Controparte_4 Controparte_5
al fine di essere da questi manlevata nella denegata ipotesi di soccombenza, anche
[...] parziale. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, non si costituivano l'Ente Controparte_4
e l' , sebbene ritualmente citati
[...] Controparte_5 in giudizio.
Eseguita l'istruttoria, attraverso l'audizione dei testi e l'espletamento della ctu medico legale, all'esito dell'udienza del 10/09/2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va dato atto della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa che si desume dalla documentazione in atti e dall'assenza di specifiche contestazioni a riguardo.
Ancora in via preliminare va dichiarata la contumacia dell' Controparte_7
e dell che, sebbene ritualmente
[...] Controparte_5 citati, non si sono costituiti.
Passando all'esame del merito della controversia, la domanda di parte attrice è fondata nei limiti di cui in motivazione.
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Mette conto preliminarmente evidenziare che, secondo il consolidato e condiviso orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 3695//2016, n. 2413/2014, n. 3612/2014), in caso di danno cagionato dall'alunno a sè stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge per contatto sociale, sicché si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.
Orbene nella specie, non è contestato che il minore , iscritto e Persona_1 frequentante il campo estivo presso l'Istituto Scolastico “Salvo d'Acquisto” in
Frattamaggiore, ebbe ad infortunarsi mentre si trovava nella palestra della scuola durante le attività organizzate dalla . CP_2 CP_2
In particolare, dall'espletata istruttoria è emerso che il minore si è infortunato a causa di una caduta causata dal pavimento bagnato e dalla presenza di bottigliette di plastica ivi allocate.
Tali circostanze sono state confermate dall'espletata prova testimoniale, avendo i testi escussi (sulla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare) chiarito che il minore mentre partecipava alle attività del campo estivo, in particolare mentre si trovava in palestra e giocava a palla, era caduto a causa della presenza di bottiglie di plastica appoggiate a terra a bordo campo.
Il teste ha dichiarato ha dichiarato “Appena entrai vidi il bambino cadere su Testimone_1 del materiale a bordo della linea disegnata per terra che delimitava il campo da basket all'interno della palestra. Tale linea presentava delle bottigliette di plastica, poiché faceva molto caldo, presenti. …. Il bambino è caduto giocando con la palla ed è inciampato tra le bottigline”, circostanza confermata dal teste che ha dichiarato “ho visto Testimone_2 mio nipote cadere su una bottiglietta schiacciata, cadendo con tutto il peso sul braccio sinistro” (cfr. verbale udienza 05.03.2024 e 30.04.2025).
I testi, entrambi presenti al momento del sinistro, hanno confermato che, in conseguenza della caduta, il minore riportò lesioni alla mano sinistra.
Contraddittorie si appalesano invece le difese del convenuto.
Ed invero, il teste di parte convenuta, escussa all'udienza del 05.03.2024, ha Testimone_3 dichiarato che “il bambino non è caduto, stava giocando con altri bambini, vi erano delle squadre, a palla a mano e ha afferrato male la palla durante un passaggio. Gli era stata
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passata la palla, l'ha afferrata male e si è fatto male” (cfr. verbale udienza), tuttavia dalla documentazione versata in atti emerge che lo stesso convenuto , nella denuncia CP_1 di infortunio (depositata in atti da parte attrice) dichiarava che “il bambino mentre giocava è inciampato, cadendo ha appoggiato male la mano a terra piegando in maniera non regolare il dito”.
Le circostanze di tempo e la tipologia di lesioni dichiarate da parte attrice sono vieppiù confermate dalla documentazione medica agli atti.
Vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale era onere di parte convenuta fornire la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie a salvaguardare la incolumità dei bambini e la conseguente natura del tutto fortuita del denunciato sinistro;
tuttavia, tale onere probatorio non può ritenersi convincentemente assolto.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, va affermata la responsabilità del convenuto CP_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della la quale
[...] Controparte_2 non ha dimostrato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il sorgere della situazione di pericolo favorevole al determinarsi della evidenziata serie causale.
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti e dalla Consulenza
Tecnica d'Ufficio medico - legale espletata in corso di causa, logicamente argomentata e pienamente condivisa da questo giudice, risulta che, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite, riportò una “frattura del v dito mano sinistra”. Persona_1
L'ausiliario del giudice ha, poi, correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico dell'infortunato, quantificandoli nella misura del 2%, con 50 giorni complessivi il periodo di Invalidità Temporanea Parziale, di cui venti al 75% (I.T.P. 20 gg. al 75%) e trenta giorni al 50% (I.T.P. 30 gg. al 50%), connessi alle predette lesioni.
Ciò posto, trattandosi di lesioni che, pur suscettibili di rientrare nelle cosiddette
“micropermanenti”, non derivano tuttavia dalla circolazione stradale di veicoli, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, nella loro più recente formulazione del 2024.
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che
“La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.”
(cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). E ciò in quanto “Nella
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liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c. c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n.
12408).
Va detto che le Tabelle già nella versione 2021, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali hanno modificato il nome tradizionale del danno non patrimoniale: il danno biologico, ossia il danno alla salute (la lesione al fisico), è diventato “danno dinamico- relazionale” e il danno morale (ossia il patimento) è diventato “danno da sofferenza soggettiva interiore”. Inoltre, il danno biologico e danno morale sono stati indicati in valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori. Ciò rileva nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), dovendo procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale. Le nuove tabelle, quindi, hanno recepito il recente orientamento della Cassazione che ha affermato l'erroneità dell'indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno. Non si trascuri che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, potenzialmente ed ai sensi dell'art. 2059 c. c. in relazione all'art. 185 c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, come visto, risultava in un recente passato già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), sono state
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elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Alcuna ulteriore somma può essere liquidata, dunque, a titolo di danno morale, esistenziale o di c.d. “personalizzazione”. Invero, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato (nemmeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto che possano essere concretamente prese in considerazione per la liquidazione di somme aggiuntive per le causali innanzi indicate. Giova, infatti, osservare in merito che, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale (di cui all'art. 2059 c.c.), occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa;
al contrario, anche per il danno morale (come per qualsiasi tipo di pregiudizio, patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale) “[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 339 del 13/01/2016). Cosa non avvenuta nel caso di specie. In particolare, di recente, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul controverso tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “Il danno biologico è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico-relazione, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass.
27/03/2018, n. 7513). La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris,”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica
“sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni
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automatismo […] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri […] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass.
27/03/2018, n. 7513; Cass. 18/11/2014, n. 24471)” (cfr., in tal senso Cass. 19189/2020).
Ciò precisato, nella specie, alla luce di quanto innanzi già precisato, parte attrice non ha provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris non già ricompreso nella liquidazione del danno biologico riconosciuto, per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria può ad egli essere riconosciuto rispetto al danno non patrimoniale innanzi già liquidato.
Ciò detto, osservando i coefficienti di invalidità permanente e temporanea indicati dal consulente, e tenuto conto dell'età del minore all'epoca dell'infortunio (anni 9), il danno non patrimoniale da costui subito in conseguenza dell'evento lesivo - depurato della “porzione di danno morale” prevista congiuntamente nelle nuove tabelle milanese, non essendo stato allegato né specificato tale ulteriore pregiudizio – va liquidato nell'importo complessivo di €.
6.292,00, di cui €. 2.842,00 a titolo di danno da invalidità permanente e complessivi €.
3.450,00 a titolo di danno biologico temporaneo, di cui €. 1.725,00 per Invalidità Temporanea parziale al 75% ed €. 1.725,00 per Invalidità Temporanea parziale al 50%.
Competono, infine, le spese mediche sostenute e documentate per un importo complessivo di €. 600,00 come da documentazione allegata per cui, in conclusione, dalla sommatoria delle voci che precedono si determina in €. 6.892,00 la cifra da riconoscere al minore Per_1
per i danni dallo stesso subiti.
[...]
Su tale importo andranno computati gli interessi compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data del sinistro e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta
(pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
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Nessuna ulteriore voce di danno va riconosciuta in difetto di specifica allegazione e prova.
Da ultimo, va rigettata la domanda di manleva formulata da nei CP_1 confronti di , poiché non Controparte_8 risulta sufficientemente dimostrato, in base all'esame dei documenti prodotti in atti, la sussistenza di un obbligo delle predette società a tenere indenne l'odierno convenuto. Difatti,
l'unico documento effettivamente versato in atti risulta essere soltanto un certificato di affiliazione, dal quale nulla tuttavia si evince in merito al rapporto tra le parti in causa.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri ed i valori minimi di cui al DM 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra “euro 5.201,00 ed euro 26.000,00” tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Seguono il medesimo principio di soccombenza le spese di CTU, che sono pertanto poste a carico del convenuto, come da decreto di liquidazione del 09/07/2025.
Le spese di lite nei confronti delle Società chiamate in causa vanno dichiarate irripetibili in ragione della loro mancata costituzione nel giudizio de quo.
P Q M
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del Giudice Dott. Luigi Aprea, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. DICHIARA la contumacia dell e dell Controparte_7 [...]
; Controparte_5
2. ACCOGLIE la domanda attorea;
3. AN , in proprio e quale legale rappresentante della CP_1 CP_2
al pagamento in favore degli attori, nella loro qualità genitori esercenti la potestà
[...]
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genitoriale sul minore , della somma complessiva di euro 6.892,00, per le Persona_1 casuali risarcitorie di cui in motivazione, oltre agli interessi, al tasso e secondo le modalità di calcolo specificate in motivazione;
4. AN , in proprio e quale legale rappresentante della CP_1 CP_2
al pagamento in favore degli attori, nella loro qualità genitori esercenti la potestà
[...] genitoriale sul minore , delle dette spese di lite, che qui si liquidano in Persona_1 euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, ed euro 237,00 per spese, con attribuzione all'Avv. Angelo Campanile dichiaratosi antistatario;
5. PONE definitivamente a carico di , in proprio e quale legale rappresentante CP_1 della , le spese di CTU, come liquidate con decreto del 09/07/2025; Controparte_2
6. RIGETTA la domanda di manleva formulata dal convenuto;
7. DICHIARA dichiara irripetibili le spese nei confronti di e Controparte_4
; Controparte_5
Aversa, 08/10/2025
Il Giudice
(dott. Luigi Aprea)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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