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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17720 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 12/11/2025, tenuta con trattazione scritta, lette le note conclusive e le precisazioni delle conclusioni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 23499 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Porta Pertusa C.F._1
4, presso lo studio dell'avv. Patrick Zimmitti, , che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma
3, cpc su foglio separato, di cui al file allegato denominato “procura.pdf.p7m”, che, da parte sua, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e notificazioni all'indirizzo PEC o al fax Email_1
06.62201320 opponente e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 res.te in 00146 Roma, Via Ostiense 339, rappresentata e difesa dagli Avvocati
MO RE (C.F. – PEC C.F._4
),RO VE (C.F. Email_2
– PEC ), C.F._5 Email_3
SS RE (C.F. – PEC C.F._6
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),elett. domiciliata presso il comune Email_4 studio in 00196 Roma, Via Flaminia 213, fax063222775, giusta procura speciale depositata nel procedimento monitorio secondo le regole del processo telematico e che li abilita alla presente fase (sub. A)
Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2952/2025 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 05/03/2025 nel procedimento iscritto al N.R.G.A.C.C. 6766/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER – 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 15 febbraio 2025, ha chiesto e ottenuto in suo favore, il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 2952/2025, emesso dal Tribunale di Roma, in data 5 marzo 2025, nel procedimento iscritto al ruolo R.G.N. 6766/2025, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento, a carico del fratello, sig. dell'importo di euro € Parte_1 20.487,55, oltre interessi e spese, a titolo di quota parte dei canoni di locazione non corrisposti in relazione all'immobile sito in Roma, via Ostiense n. 255, con destinazione a deposito di beni aziendali, per il periodo compreso tra il settembre 2022 ed il novembre 2024.
A supporto del giudizio monitorio ha allegato e documentato quanto segue:
<…1. La sig.ra ha stipulato il 19 settembre 2016 con il sig. Controparte_1
nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale " Parte_2 [...]
, partita IVA n. , corrente in 00146 - Roma, Viale Pt_2 P.IVA_1 Ostiense n. 257-259, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n.
e all'Albo Artigiani n. 46721, un contratto di locazione C.F._7 commerciale relativo al seguente immobile: locale sito in Roma, Via Ostiense n. 255, negozio piano terra, descritto al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 837, part. 74, sub 505, z.c. 4, cat. C/3, classe 2, mq. 65, rendita € 503,55, di proprietà esclusiva della locatrice, per adibirlo ed autocarri (doc. n° 1).
2. Il canone di locazione era stato concordato all'art. 2 in € 2.300,00 mensili, da pagarsi il primo giorno di ogni mese e con aumenti ISTAT annuali ex art. 5 (doc. n° 1).
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3. In data 16 Luglio 2022 il sig. è deceduto (doc. n° 2). Parte_2
4. ED del sig. sono la ricorrente ed i due fratelli, sigg.ri Parte_2 e (doc. n° 3). Persona_1 Parte_2
5. I tre eredi hanno proseguito l'attività aziendale del padre al fine di procedere alla sua liquidazione nella forma di società semplice con la denominazione di ditta <> e Partita IVA
(doc. n° 4). P.IVA_2
6. La ditta <> ha usufruito dell'immobile sino al 15 novembre 2024, data in cui sono state completate le operazioni di sua liberazione.
7. Benché alla sig.ra fosse stato attribuito il ruolo di Controparte_1 amministratrice della ditta <> (doc. n° 4), la stessa non ha potuto eseguire i pagamenti in proprio favore dei canoni di locazione, in quanto si sarebbe trattato di una operazione in conflitto di interessi, che avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzata dai fratelli consoci, i quali, viceversa, l'hanno negata.
8. In dipendenza degli aumenti ISTAT di cui all'art. 5 del contratto di locazione (doc. n° 1), il canone dovuto ammonta ad € 2.610,50 (€ 2.300,00 + € 310,50 aum. Istat) per il periodo Settembre 2022 – Agosto 2023 e ad € 2.743,90 (€ 2.300,00 + € 443,90) per il periodo da settembre 2023 in poi.
9. La ditta <> è pertanto rimasta complessivamente debitrice nei confronti della locatrice del pagamento dei canoni da settembre 2022 al 15 Novembre 2024 per complessivi € 68.362,65 come da tabella che segue:
Mesi Periodo Canone mensile Totale
12 Settembre 2022
€ 2.610,00 € 31.320,00
– Agosto 2023
13,5 Settembre 2023
€ 2.743,90 € 37.042,65 sino al rilascio
TOTALE € 68.362,65
10. Da tale obbligazione va detratto l'importo che il compianto sig. Parte_2 versò a titolo di deposito cauzionale, pari ad € 6.900,00.
[...]
11. Ne deriva che il debito della ditta <> si è ridotto ad € 61.462,65 (€ 68.362,65 – € 6.900,00)
12. Ancorché non appaia applicabile alla fattispecie, la sig.ra Controparte_1 intende richiedere al sig. la sola quota dell'obbligazione Parte_1 complessiva cui egli sarebbe tenuto ex art. 752 C.C., ove si trattasse di obbligazione ereditaria e non di obbligazione della società di fatto in continuazione della ditta appartenente al de cuius tra i tre eredi del sig. e, quindi di obbligazioni solidali, con riserva, in caso di Parte_2 opposizione, di richiedere all'odierno ingiunto anche il pagamento in via solidale dell'ulteriore quota dovuto dall'altro germano inadempiente.
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13. Tale quota ammonta ad € 20.487,55 (€ 61.362,65 ÷ 3).
Sul tasso di interesse
14. Trattandosi di locazione ad uso commerciale, alla fattispecie si applica l'art. 5 del Decr. L.vo 231/2002 in materia di tasso di interesse, con riferimento al trentesimo giorno successivo alle singole scadenze. …>>.
Avverso il decreto ingiuntivo n.2952/2025, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 05/03/2025 nel procedimento iscritto a R.G. n. 6766/2025, notificato in data 29.3.2025, ha proposto opposizione, con atto di Parte_2 citazione notificato, depositato e iscritto a ruolo in data 8/5/2025, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
<<…Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa:
IN VIA PRELIMINARE:
• sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c.o revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto concessa ai sensi dell'art. 642 cpc, per i gravi motivi esposti in narrativa;
• autorizzare la chiamata in causa della società di fatto "ED PA OM, c.f. e p.i. n. , in persona dei soci che la rappresentano P.IVA_2 pro tempore, e così spostare l'udienza di comparizione/trattazione avanti fissata dall'opponente, allo scopo di consentire la citazione di tale terzo, nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
• rigettare la domanda avanzata ex adverso in via monitoria e per l'effetto dichiarare nullo o con qualsiasi altra statuizione annullare, revocare o dichiarare comunque inefficace il D.I. opposto;
IN VIA SUBORDINATA:
• limitare la condanna dell'opponente a quanto effettivamente risulterà dovuto in corso di causa, tenuto conto delle eccezioni formulate dall'opponente di non debenza degli aumenti Istat richiesti da controparte e di compensazione del debito con gli interessi maturati sul deposito cauzionale versato, dalla data di sua costituzione sino alla definizione del giudizio, nonché con il controcredito conseguente all'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in giudizio dal concludente;
IN VIA RICONVENZIONALE:
• nel caso in cui non vengano accolte le difese avanzate dall'opponente in via principale, condannare la sig.ra al risarcimento dei danni Controparte_1 cagionati al sig. per effetto del comportamento scorretto e Parte_1 contraddittorio indicato in narrativa, tenuto dalla medesima in spregio ai doveri di lealtà e correttezza che gravano su ciascun socio nei confronti della società e degli altri soci;
danni da liquidarsi in misura pari all'importo ingiunto, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
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• per l'effetto, condannare l'opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma accertata a titolo risarcitorio, al netto della compensazione effettuata, per come avanti richiesta in via subordinata, con l'eventuale credito che dovesse essere riconosciuto in favore della sig.ra all'esito Controparte_1 del presente giudizio, e fino ad integrale concorrenza.
Con condanna, in ogni caso, delle spese e competenze del presente giudizio…>>.
A tal fine ha esposto e dedotto che:
<<…1. In data 19 settembre 2016, il Sig. nella sua qualità di Parte_2 titolare dell'impresa individuale, stipulava con la figlia un Controparte_1 contratto di locazione commerciale avente ad oggetto un immobile sito in Roma, Via Ostiense n. 255, che fu poi destinato, in via di fatto, quale magazzino per lo stoccaggio di pneumatici nuovi ed usati per l'attività imprenditoriale.
2. Il Sig. decedeva in data 16 luglio 2022, lasciando quali Parte_2 eredi i tre figli: (conosciuto anche come Controparte_1 Parte_1 CP_
e (conosciuto anche come ). CP_2 Persona_1
3. I tre eredi, successivamente al decesso del padre, proseguivano nella gestione dell'attività imprenditoriale paterna, dando vita ad una società di fatto denominata "ED PA OM, con attribuzione di Partita IVA n.
. P.IVA_2
4. Subito dopo la morte del padre, i fratelli all'esito di un'attenta CP_1 valutazione della situazione economica e finanziaria dell'azienda, concordavano congiuntamente una strategia di riorganizzazione, finalizzata al contenimento dei costi e all'efficientamento dell'attività, in attesa di addivenire ad un accordo più generale di divisione dell'ampio patrimonio ereditato dal genitore, che avrebbe visto la cessione definitiva dell'azienda ad uno dei fratelli che l'avrebbe rilevata in toto.
5. Nell'ambito di tale strategia, veniva unanimemente deciso di recedere dai contratti di locazione relativi ai locali siti in Via Ostiense n. 255 e Via Ostiense n. 383, entrambi adibiti a deposito di pneumatici, optando per ricoverare il materiale ivi presente in parte nel locale di proprietà sociale sito in Via Ostiense n. 431, in parte avvalendosi del più economico servizio di deposito pneumatici offerto dalla di Pomezia. Controparte_4
6. In questo primo frangente, i fratelli per evitare contrasti tra loro CP_1 nella gestione societaria dovuta alla diversità di vedute e di caratteri e favorire un clima sereno e disteso nelle trattative di divisione bonaria del patrimonio ereditato, decidevano di consentire alla sorella , che quando era in vita CP_1 il padre collaborava all'impresa di questi, di gestire, anche se non in via esclusiva, i rapporti con clienti, fornitori e dipendenti.
7. In esecuzione delle determinazioni assunte, i sigg.ri e Pt_1 Per_1 predisponevano gli atti di disdetta per entrambi i contratti di locazione dei
[...] locali siti ai civici 255 e 383 di Via Ostiense, li firmavano e li consegnavano presso la segreteria della società, affinché anche la sig.ra Controparte_1 procedesse alla loro sottoscrizione e al formale loro inoltro ai locatori.
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8. Le comunicazioni ai locatori furono dunque effettuate dalla sig.ra CP_1 in data 29.07.22 dall'indirizzo email dell'impresa paterna
[...] ( -della quale aveva le credenziali in virtù Email_5 della propria precedente collaborazione con tale impresa- ed in attesa dell'apertura di una email societaria. Entrambe le email con cui venivano inoltrate in allegato le disdette dei contratti di locazione dei due locali, riportavano il seguente testo nel corpo del messaggio: “Buongiorno, in riferimento ai colloqui intercorsi, come da accordi, con la presente, in allegato inviamo quanto in oggetto. Grazie e cordiali saluti. ED PA ME.
9. A ben vedere, tuttavia, l'email che sig.ra inviava a sè stessa CP_1 dall'indirizzo dell'impresa paterna stranamente conteneva in allegato un atto di disdetta della locazione del locale di Via Ostiense 255 che non risultava sottoscritta dalla stessa, diversamente da quanto invece avveniva per la comunicazione email indirizzata al locatore del locale di Via Ostiense n. 383. I fratelli chiedevano chiarimento di tale singolarità e la sorella riferiva che aveva ritenuto preferibile procedere in tal modo perché considerava un controsenso l'invio a sè stessa di una disdetta dalla stessa sottoscritta e che, comunque, non avrebbero dovuto preoccuparsi di alcunchè, posto che nel corpo dell'email vi era il chiaro ed espresso richiamo agli accordi conclusi tra le parti e che la comunicazione fosse stata inviata congiuntamente dagli “ED
[...] ; per cui, in mancanza di una contestazione espressa di , Pt_2 CP_1
l'email non avrebbe lasciato adito ad equivoci in ordine al fatto che lei stessa avesse partecipato alla decisione.
10. Del resto, occorre evidenziare come, prima del presente giudizio, la sig.ra non abbia mai contestato la risoluzione consensuale del rapporto di CP_1 locazione per cui è causa, raggiunta tra le parti, per come indicato nell'email di disdetta.
11. A fronte della disdetta, il locale per cui è causa avrebbe dovuto essere stato svuotato dagli operai della società, che temporaneamente avrebbero dovuto trasferire, con i mezzi già a disposizione della medesima, gli pneumatici CP_5 ivi presenti al magazzino di comproprietà degli eredi sito in Via Ostiense 431. Della questione si sarebbe dovuta occupare la sorella in vista del suo CP_1 rapporto con i dipendenti.
12. Dal momento che, tuttavia, a distanza di mesi lo sgombero non era stato ancora effettuato, con email del 21.12.24 i fratelli e Pt_1 Per_1 diffidavano la sorella a provvedervi entro fine anno.
13. Con email di replica del 22 dicembre 2022 la sig.ra Controparte_1 faceva intendere che vi fosse stato un equivoco su chi avesse dovuto procedere allo sgombero del locale, riferendo di aver ella stessa richiesto ai fratelli " la liberazione dello stesso sin da settembre 2022 ", riconoscendo così inequivocabilmente la validità ed efficacia della disdetta contrattuale. Nella medesima comunicazione, la sig.ra invitava altresì i fratelli a "concordare CP_1 insieme l'individuazione della ditta che in questi giorni provvederà come da voi richiesto alla liberazione del locale entro il 28 c.m.", ulteriore conferma della sua piena consapevolezza circa l'avvenuta cessazione del rapporto locativo e della sua volontà di dare concreta attuazione all'accordo medesimo.
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14. I soci convenivano così di incaricare la sia per lo Controparte_4 sgombero del locale per il corrispettivo di € 400+iva, che per il servizio di deposito e stoccaggio dei pneumatici ivi presenti, al costo di € 704,47+IVA al mese.
15. Le operazioni di sgombero venivano effettuate nei giorni 3, 4 e 5 Gennaio 2023. La Società incaricata emetteva fattura alla ED di che Parte_2 veniva regolarmente pagata.
16. Da quel momento il locale non è stato più utilizzato dalla ED di e, se mai lo avesse fatto la sig.ra per come Parte_2 Controparte_1 dalla stessa sostenuto nel ricorso monitorio, ha agito a titolo personale, senza impegnare in alcun modo la società, posto che altrimenti la sua condotta sarebbe stata contraria agli accordi conclusi con gli altri soci e in evidente conflitto di interesse, con gravi responsabilità in capo alla stessa nei confronti dei soci e della società medesima.
17. Nei mesi successivi, i fratelli intavolarono, tramite i propri avvocati, CP_1 intense trattative dirette a definire bonariamente la divisione dell'eredità e la cessione dell'azienda di famiglia ad uno dei fratelli, che colmarono nell'estate del 2024, con l'impegno di mettere in vendita il vasto patrimonio immobiliare ereditato, del valore complessivo di oltre tre milioni di euro, per far fronte ai debiti societari (di circa un milione di euro), per la gran parte ereditati, e dividere in parti uguali la parte rimanente. Con riguardo alla loro società di fatto, la stessa sarebbe stata messa in liquidazione, posto che l'attività era andata nel tempo sensibilmente riducendosi.
18. A Settembre 2024, quando si sarebbe dovuto procedere alla sottoscrizione dell'accordo faticosamente raggiunto, la sig.ra inspiegabilmente ed CP_1 improvvisamente revocava l'incarico ai propri avvocati che avevano seguito le trattative transattive e si rendeva “uccel di bosco”, non rispondendo nemmeno alle missive dei fratelli che la sollecitavano a definire le questioni pendenti, stante il rischio di liquidazione giudiziale.
19. Contrariamente agli accordi intercorsi e in palese malafede, la sig.ra nel febbraio 2025 introduceva il procedimento monitorio esitato Controparte_1 nel decreto ingiuntivo qui opposto, con si richiedeva al sig. il Parte_1 pagamento della somma di € 20.487,55, asseritamente dovuta quale quota di canoni di locazione relativi al locale di Via Ostiense 255, per il periodo dal settembre 2022 al novembre 2024…>>.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita in data la quale ha Controparte_1 impugnato e contestato in toto quanto ex adverso dedotto, prodotto, richiesto e allegato sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
<<…Nel merito
La ricostruzione degli eventi è difforme da quella fatta dall'opponente
18. La ricostruzione storica descritta dal sig. è solo Parte_1 parzialmente vera.
19. È vero che successivamente il decesso del sig. i figli Parte_2 congiuntamente hanno proseguito l'attività aziendale del padre al fine di
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procedere alla sua liquidazione nella forma di società semplice con la denominazione di ditta <> e partita IVA P.IVA_2 (doc. n° 6).
20. Tale attività veniva esercitata nei locali siti in Roma, Via Ostiense nn°257/259/261 mentre l'adiacente civico n° 255 (ossia l'immobile di proprietà della sig.ra era destinato al funzionale deposito di pneumatici Controparte_1 di quattro tipi: nuovi da montare, usati da smaltire, usati da rivendere e quelli dei clienti per il cambio stagionale (doc. n° 7).
21. Con riferimento a tale immobile va precisato che, contrariamente a quanto ex adverso affermato, vi era un desiderio comune di addivenire al rilascio, ma in ordine allo stesso non può parlarsi di formazione di una volontà sociale esternata alla locatrice, atteso che le esigenze gestionali lo hanno impedito sino alla data in cui l'evento si è effettivamente verificato.
22. Quanto appena affermato è provato per tabulas dalla circostanza che la sig.ra mai ha sottoscritto la lettera di disdetta (doc. n° 8). Controparte_1
23. Nelle righe che seguiranno si illustrerà che il motivo per il quale l'evento si è verificato solo nel Novembre 2024 non è certo l'interesse dell'odierna opposta, come ex adverso affermato, bensì per impossibilità, stante la funzionalità necessaria dell'immobile all'esercizio commerciale, ancorché l'attività fosse finalizzata alla liquidazione dell'azienda.
24. A distanza di circa un chilometro dall'esercizio commerciale, sempre di proprietà comune dei germani, vi era un magazzino sito al civico n° 431 di Via Ostiense.
25. La normativa antincendio richiede che il deposito di materiali combustibili, come gli pneumatici, sia conforme alle regole tecniche di prevenzione incendi.
26. È necessario valutare il carico di incendio specifico e la superficie del deposito, seguendo le indicazioni per aree a rischio specifico o per depositi.
27. Il D.P.R. 151/2011, all. 1 n° 431 classifica le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, includendo lo stoccaggio di pneumatici tra le attività a rischio specifico, in base alla quantità e alla superficie del deposito.
28. Nella fattispecie in esame, in entrambi i locali il quantitativo degli pneumatici massimo depositabile non poteva essere superiore a kg 10.000 (v. 1 Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
La panoramica dimostra che la ditta <> aveva un'unica insegna che copriva tutti i negozi ed operativamente il locale magazzino per cui è causa (con l'insegna rossa della DUNLOP) ne era parte integrante ed essenziale autocertificazioni, doc. n° 9, dovendo altrimenti seguire specifiche regole tecniche dettate dalla normativa citata.
29. Come si evince dalle tabelle sottostanti, nell'anno 2023 sono transitati (rectius depositati) nell'azienda n° 6453 pneumatici per un peso totale di chilogrammi 66.410 ubicati:
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29.1. in parte in Via Ostiense 255;
29.2. in parte nel magazzino civico 431; Co 29.3. in parte superiore inviati a logistica . Controparte_6
30. Anche nell'anno 2024, sino alla cessazione dell'attività commerciale, sono transitati (rectius depositati) nell'azienda n° 5036 pneumatici, per un peso totale di chilogrammi 25700 ubicati anch'essi sia in Via Ostiense 255, che nel magazzino civico 431 e di questi n° 990 consegnati a logistica
[...]
. CP_7
31. Peraltro che i germani e fossero consapevoli della Per_1 Pt_1 giacenza della merce presso il civico n° 255 risulta dalla certificazione sottoscritta in data 16 gennaio 2024 (erroneamente indicata come 16 gennaio 2023) (doc. n° 20).
32. Le procedure di liquidazione ditta <> sono avvenute in continuità di operatività aziendale, sicché è sufficiente la prova logica per illustrare che, per poter soddisfare le richieste dei clienti, i pneumatici di pronto utilizzo dovevano essere ubicati nell'esercizio di vendita, non potendo le ridotte maestranze recarsi al magazzino, posto a un km di distanza, ovvero attendere lo scarico di una gomma o un treno di gomme da parte della società di logistica.
33. Né peraltro, sia dal punto di vista operativo sia con riferimento al contratto concluso d'intesa tra i tre fratelli con la Controparte_7 era possibile inviare alla società di logistica gli pneumatici lavorati del giorno in quanto la consegna presuppone un'attività di controllo degli pneumatici.
34. Nello specifico occorreva eseguire la seguente attività successiva al loro cambio:
34.1. controllo se gli pneumatici potevano essere rimontati la stagione successiva;
34.2. controllo e trascrizione modello marca, residuo battistrada, settimana e anno di costruzione dello pneumatico, oltre che targa e modello del veicolo.
34.3. Inserimento di tutti i dati in un portale denominato “Smart Mada” che genera delle etichette adesive con codice a barre che venivano apposte sugli pneumatici.
35. Solo dopo tale attività si poteva emettere il documento di trasporto.
36. È quindi evidente che è fisiologico che, in un'azienda operativa, gli pneumatici rimanessero all'interno dell'esercizio commerciale ove erano stati lavorati per diversi giorni.
37. Ne deriva che l'attività unilaterale di e di aver Pt_1 Per_1 predisposto una mail di disdetta del contratto di locazione, dando l'ordine alla segretaria, sig.ra , di farla partire indirizzata nei confronti di tutti Persona_2
È sufficiente vedere le immagini in alto per rendersi conto del numero delle gomme presenti nei magazzini, cui si aggiungevano quelle in deposito presso la LD TYRE'S LOGISTIC s.r.l.e tre i fratelli, è stato un mero espediente per tentare di predisporsi argomenti per non corrispondere alla sorella quanto dovuto, nella
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consapevolezza che alla stessa non si sarebbe potuto dare effettivo seguito, salvo che la ditta <> non avesse ritenuto di operare in violazione della normativa antincendio, ovvero non avesse concluso l'attività di liquidazione in costanza di esercizio al pubblico.
38. Fermo rimanendo che il fulcro principale della vicenda è la data di effettiva riconsegna dei locali alla locatrice proprietaria, per moralità della vicenda, atteso che controparte ha citato i precedenti difensori dell'odierna opposta per affermare l'esistenza di trattative per un bonario componimento che hanno avuto esito negativo, si rileva come la sig.ra in una mail Controparte_1 inviata il 02.11.2023 ai suoi legali dell'epoca e, per conoscenza, anche della controparte (doc. n° 12), abbia manifestato il proprio dissenso al rilascio dell'immobile per i motivi già esposti.
39. Non corrisponde quindi al vero quanto ex adverso dedotto al capo 14 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
40. Con riferimento alla si precisa che tale Controparte_7 società era già fornitrice di servizi della ditta <> in virtù del contratto di luglio 2022 per deposito degli pneumatici di cambio stagionale (contratto e fatture doc. n° 13 e 14) in quanto i magazzini di proprietà degli eredi non potevano superare la capienza di kg 10.000, come già dedotto.
41. La circostanza dedotta dall'opponente al capo 16, ovvero che il locale posto al civico 255 è stato sgombrato dei pneumatici vecchi (come è avvenuto più volte), è storicamente vera, ma il fatto non costituisce prova dell'avvenuto rilascio dell'immobile in favore della proprietaria, atteso che si trattava di attività periodica e fisiologica che vedeva il magazzino libero per il tempo strettamente necessario al suo riutilizzo per il reinserimento di pneumatici nuovi e di conto deposito destinati al montaggio (bolle di consegna doc.ti nn° 15-1, 15-2, 15-3, 15- 4, 15-5, 15-6, 15-7, 15-8 e 16).
42. Ciò è dimostrato per tabulas dal fatto immediatamente dopo lo sgombero è arrivato il carico di pneumatici nuovi da montare doc. nn° 15-1, 15-2, 15-3,15-4, 15-5, 15-6, 15-7, 15-8 e 16) nei giorni seguenti.
43. Quindi lo svuotamento era un evento ciclico operativo, anche finalizzato al rispetto la normativa antincendio, ma in concreto mai il locale è rimasto vuoto e, soprattutto mai i due fratelli (soci che costituivano la maggioranza della ditta
<> lo hanno restituito alla sorella, Controparte_1
44. Peraltro la circostanza che il locale de quo fosse utilizzato dalla ditta
<> era palese a tutti i tre fratelli, come dimostrato, ad esempio, dall'immagine che si riproduce a lato, ove si vede il sig. Persona_1 (con la maglia rossa) scaricare delle gomme proprio in quel magazzino.
45. Pretestuosamente il sig. omette di comunicare di aver Parte_1 personalmente ricevuto quale socio della ditta <> il 25luglio 2022 (doc. n° 17) le chiavi dell'immobile de quo, che, quindi, avrebbe dovuto restituire all'opposta ove effettivamente il bene fosse rientrato nella detenzione della sorella alla data da lui indicata.
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46. In sintesi, la data del 25 luglio 2022 è la data in cui l'opponente ha acquisito personalmente una detenzione qualificata del cespite, e non la data da considerare come quella di cessazione della locazione…>>.
Sulla scorta di ciò ha rassegnato le seguenti conclusioni:
<<…Per tutto quanto sopra esposto, piaccia all'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale a) Riunire ex art. 274, co. 1, cpc al presente giudizio quello RG 45799/2025 promosso dal sig. con ricorso depositato il 10 Ottobre 2025 Persona_1 avverso il decreto ingiuntivo n° 11661/2025, emesso da questo Tribunale per la quota della medesima obbligazione a carico di tale ingiunto, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Nel merito b) Rigettare in toto l'opposizione spiegata dal sig. avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2952/2025 emesso in data 5 marzo 2025 dal Tribunale di Roma, R.G. n. 6766/2025, per infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree, con conseguente conferma integrale dell'efficacia del suddetto decreto.
c) Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e tutte le ulteriori domande formulate da parte attrice opponente.
d) In subordine, in caso di accoglimento anche parziale di alcune delle argomentazioni dell'opponente, condannare il sig. al pagamento Parte_1 della somma di € 20.487,55, maggiorata degli interessi al tasso di cui all'art. 5 del D. L.vo n. 231/02 (ovvero a quelli corrispondenti di cui all'art. 1284 co.4 C.C.) dal trentesimo giorno successivo alle singole scadenze al saldo.
e) Dichiarare che l'utilizzo a titolo di argomentazioni difensive di informazioni assunte tramite sistemi informatici di Intelligenza Artificiale non preventivamente verificate costituisce violazione degli artt. 88 e 96 cpc e, conseguentemente, condannare il sig. al pagamento di una somma a titolo di Parte_1 risarcimento danni, da liquidarsi d'ufficio.
f) Con vittoria di spese e compenso, al netto del rimborso forfettario al 15,00% ex art. 13, co. 10, L. 247/20124 e art. 2, co. 2, D.M. Giustizia 55 del 10/3/20145, C.A. ed I.V.A. e con l'aumento automatico del compenso del 30% ex art. 4, co. 1 bis, D.M. 55/2014 in presenza dei collegamenti ipertestuali, da distarsi in favore degli avv.ti MO RE, SS RE e RO VE che si dichiarano antistatari…>>.
Disposto il mutamento del rito, verificata la regolarità del contradditorio, all'esito dell'udienza del 12.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e decisa nei successivi trenta giorni con lettura della sentenza e del dispositivo.
III. La domanda è ammissibile e procedibile. Il ricorso ex art. 633 c.p.c. ed i successivi atti e documenti processuali contengono tutti i necessari riferimenti per l'identificazione del creditore sia a margine della procura sia nel corpo del ricorso sia negli atti e documenti prodotti.
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In termini generali appare opportuno premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo parziale od inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533). Applicando siffatti principi al caso in esame, all'esito del giudizio, ritiene il Tribunale che la parte ricorrente, attrice in senso sostanziale abbia dimostrato, com'era suo onere, l'esistenza, il contenuto del contratto di locazione e la sua efficacia con riferimento all'individuazione dell'oggetto della prestazione: canoni di locazione. Invero, agli atti risultano prodotti, con allegazione al fascicolo di parte ricorrente opposta il contratto di locazione e solleciti di pagamento. Il versamento delle pigioni costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal pagamento del corrispettivo e neppure ritardarne la corresponsione giacchè la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, così come il ritardo dello stesso, legittima l'applicazione dell'art. 1460 c.c. solamente quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte che come noto, si sostanzia nel consentire il pieno godimento del bene immobile oggetto del contratto di locazione. Il decreto ingiuntivo appare, pertanto, correttamente pronunciato ed emesso. IV. Nella fattispecie va, preliminarmente e positivamente, valutata l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione. Avuto riguardo al merito va considerato che: "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla
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situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione"(cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. n. 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92). Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si svolge secondo le forme del rito del lavoro, i fatti allegati nel ricorso per ingiunzione devono ritenersi non contestati e quindi l'opposto è sollevato dall'onere della prova, se l'opponente non ha richiesto l'ammissione a prova contraria e se ha effettuato, come nel caso in esame, una contestazione generica, fatta di affermazioni apodittiche e clausole di stile.
Nella fattispecie l'esistenza del credito è dimostrata attraverso la produzione in giudizio del contratto di locazione in forza del quale viene richiesto il pagamento dell'ingente corrispettivo a titolo di canoni di locazione rimasto inevaso.
La disdetta del luglio 2022 – pacificamente inoltrata dagli ED non può che valere per la successiva scadenza nel 2028 sicchè non CP_1 può affermarsi che la causa petendi sia la indennità di occupazione in luogo del versamento delle pigioni spettanti al proprietario locatore nei mesi in cui l'immobile è stato utilizzato in godimento da ciascuno degli eredi nella qualità. CP_1
Appare dimostrato che lo sgombero sia stato effettuato a dicembre 2023.
L'opponente ha affermato a pag. 2, capo 12: tuttavia, a distanza di mesi lo sgombero non era stato ancora effettuato, con email del 21.12.22 i fratelli e diffidavano la Pt_1 Per_1 sorella a provvedervi entro fine anno>>. Tale frase non è specificamente contestata dalla parte opponente. L'email addotte, il carteggio in atti dimostra che l'immobile de quo sia stato nella disponibilità della ditta
<> sino all'inizio dell'anno 2023, epoca in cui è
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avvenuto lo sgombero programmato (v. preventivo, accordo e fattura di sgombero).
La opposta ha, quindi, provato in parte i fatti che costituiscono il fondamento del proprio diritto di credito, così assolvendo in ambito contrattuale all'onere probatorio sulla medesima gravante ex art. 2697 c.c..
Al lume delle argomentazioni che precedono non resta che accogliere in parte l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo, condannando la parte opponente al pagamento pro quota dei canoni dovuti da settembre 2022 a dicembre 2022, pari ad euro 2.300,00 mensile, oltre ISTAT (€ 2.610,50), per l'ammontare finale di euro 10.442 da cui va dedotto l'importo di euro 6.900,00, per l'importo di euro 3.542,00.
V. La domanda riconvenzionale (di natura peraltro societaria) non è ammissibile poiché non connessa all'oggetto ed al titolo fatto valere né ai mezzi di eccezione fatti valere. VI. Le spese seguono la soccombenza reciproca e vanno, dunque, compensate integralmente. La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario farne espressa menzione
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione in parte e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2952/2025 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 05/03/2025 nel procedimento iscritto al N.R.G.A.C.C. 6766/2025, che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2) accoglie la domanda in parte e, per l'effetto, condanna l'opponente nella qualità, pro quota, al pagamento dei canoni relativi alle mensilità da settembre a dicembre 2022 pari ad euro 1.180,66 (pari ad 1/3 dell'importo di euro 2.300,00 mensili oltre istat, dedotto il deposito cauzionale di euro 6.900,00= euro 3.542,00) oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 comma 1 c.c., con decorrenza ex art. 1282 comma 2 c.c. dalla costituzione in mora al soddisfo;
3) rigetta, per le ragioni indicate in parte motiva, la domanda riconvenzionale;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese e le competenze di giudizio. Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 12/11/2025 ex art. 127 ter c.p.c., con trattazione scritta. Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 12/11/2025, tenuta con trattazione scritta, lette le note conclusive e le precisazioni delle conclusioni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 23499 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Porta Pertusa C.F._1
4, presso lo studio dell'avv. Patrick Zimmitti, , che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma
3, cpc su foglio separato, di cui al file allegato denominato “procura.pdf.p7m”, che, da parte sua, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e notificazioni all'indirizzo PEC o al fax Email_1
06.62201320 opponente e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 res.te in 00146 Roma, Via Ostiense 339, rappresentata e difesa dagli Avvocati
MO RE (C.F. – PEC C.F._4
),RO VE (C.F. Email_2
– PEC ), C.F._5 Email_3
SS RE (C.F. – PEC C.F._6
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),elett. domiciliata presso il comune Email_4 studio in 00196 Roma, Via Flaminia 213, fax063222775, giusta procura speciale depositata nel procedimento monitorio secondo le regole del processo telematico e che li abilita alla presente fase (sub. A)
Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2952/2025 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 05/03/2025 nel procedimento iscritto al N.R.G.A.C.C. 6766/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER – 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 15 febbraio 2025, ha chiesto e ottenuto in suo favore, il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 2952/2025, emesso dal Tribunale di Roma, in data 5 marzo 2025, nel procedimento iscritto al ruolo R.G.N. 6766/2025, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento, a carico del fratello, sig. dell'importo di euro € Parte_1 20.487,55, oltre interessi e spese, a titolo di quota parte dei canoni di locazione non corrisposti in relazione all'immobile sito in Roma, via Ostiense n. 255, con destinazione a deposito di beni aziendali, per il periodo compreso tra il settembre 2022 ed il novembre 2024.
A supporto del giudizio monitorio ha allegato e documentato quanto segue:
<…1. La sig.ra ha stipulato il 19 settembre 2016 con il sig. Controparte_1
nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale " Parte_2 [...]
, partita IVA n. , corrente in 00146 - Roma, Viale Pt_2 P.IVA_1 Ostiense n. 257-259, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n.
e all'Albo Artigiani n. 46721, un contratto di locazione C.F._7 commerciale relativo al seguente immobile: locale sito in Roma, Via Ostiense n. 255, negozio piano terra, descritto al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 837, part. 74, sub 505, z.c. 4, cat. C/3, classe 2, mq. 65, rendita € 503,55, di proprietà esclusiva della locatrice, per adibirlo ed autocarri (doc. n° 1).
2. Il canone di locazione era stato concordato all'art. 2 in € 2.300,00 mensili, da pagarsi il primo giorno di ogni mese e con aumenti ISTAT annuali ex art. 5 (doc. n° 1).
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3. In data 16 Luglio 2022 il sig. è deceduto (doc. n° 2). Parte_2
4. ED del sig. sono la ricorrente ed i due fratelli, sigg.ri Parte_2 e (doc. n° 3). Persona_1 Parte_2
5. I tre eredi hanno proseguito l'attività aziendale del padre al fine di procedere alla sua liquidazione nella forma di società semplice con la denominazione di ditta <
(doc. n° 4). P.IVA_2
6. La ditta <
7. Benché alla sig.ra fosse stato attribuito il ruolo di Controparte_1 amministratrice della ditta <
8. In dipendenza degli aumenti ISTAT di cui all'art. 5 del contratto di locazione (doc. n° 1), il canone dovuto ammonta ad € 2.610,50 (€ 2.300,00 + € 310,50 aum. Istat) per il periodo Settembre 2022 – Agosto 2023 e ad € 2.743,90 (€ 2.300,00 + € 443,90) per il periodo da settembre 2023 in poi.
9. La ditta <
Mesi Periodo Canone mensile Totale
12 Settembre 2022
€ 2.610,00 € 31.320,00
– Agosto 2023
13,5 Settembre 2023
€ 2.743,90 € 37.042,65 sino al rilascio
TOTALE € 68.362,65
10. Da tale obbligazione va detratto l'importo che il compianto sig. Parte_2 versò a titolo di deposito cauzionale, pari ad € 6.900,00.
[...]
11. Ne deriva che il debito della ditta <
12. Ancorché non appaia applicabile alla fattispecie, la sig.ra Controparte_1 intende richiedere al sig. la sola quota dell'obbligazione Parte_1 complessiva cui egli sarebbe tenuto ex art. 752 C.C., ove si trattasse di obbligazione ereditaria e non di obbligazione della società di fatto in continuazione della ditta appartenente al de cuius tra i tre eredi del sig. e, quindi di obbligazioni solidali, con riserva, in caso di Parte_2 opposizione, di richiedere all'odierno ingiunto anche il pagamento in via solidale dell'ulteriore quota dovuto dall'altro germano inadempiente.
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13. Tale quota ammonta ad € 20.487,55 (€ 61.362,65 ÷ 3).
Sul tasso di interesse
14. Trattandosi di locazione ad uso commerciale, alla fattispecie si applica l'art. 5 del Decr. L.vo 231/2002 in materia di tasso di interesse, con riferimento al trentesimo giorno successivo alle singole scadenze. …>>.
Avverso il decreto ingiuntivo n.2952/2025, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 05/03/2025 nel procedimento iscritto a R.G. n. 6766/2025, notificato in data 29.3.2025, ha proposto opposizione, con atto di Parte_2 citazione notificato, depositato e iscritto a ruolo in data 8/5/2025, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
<<…Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa:
IN VIA PRELIMINARE:
• sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c.o revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto concessa ai sensi dell'art. 642 cpc, per i gravi motivi esposti in narrativa;
• autorizzare la chiamata in causa della società di fatto "ED PA OM, c.f. e p.i. n. , in persona dei soci che la rappresentano P.IVA_2 pro tempore, e così spostare l'udienza di comparizione/trattazione avanti fissata dall'opponente, allo scopo di consentire la citazione di tale terzo, nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
• rigettare la domanda avanzata ex adverso in via monitoria e per l'effetto dichiarare nullo o con qualsiasi altra statuizione annullare, revocare o dichiarare comunque inefficace il D.I. opposto;
IN VIA SUBORDINATA:
• limitare la condanna dell'opponente a quanto effettivamente risulterà dovuto in corso di causa, tenuto conto delle eccezioni formulate dall'opponente di non debenza degli aumenti Istat richiesti da controparte e di compensazione del debito con gli interessi maturati sul deposito cauzionale versato, dalla data di sua costituzione sino alla definizione del giudizio, nonché con il controcredito conseguente all'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in giudizio dal concludente;
IN VIA RICONVENZIONALE:
• nel caso in cui non vengano accolte le difese avanzate dall'opponente in via principale, condannare la sig.ra al risarcimento dei danni Controparte_1 cagionati al sig. per effetto del comportamento scorretto e Parte_1 contraddittorio indicato in narrativa, tenuto dalla medesima in spregio ai doveri di lealtà e correttezza che gravano su ciascun socio nei confronti della società e degli altri soci;
danni da liquidarsi in misura pari all'importo ingiunto, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
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• per l'effetto, condannare l'opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma accertata a titolo risarcitorio, al netto della compensazione effettuata, per come avanti richiesta in via subordinata, con l'eventuale credito che dovesse essere riconosciuto in favore della sig.ra all'esito Controparte_1 del presente giudizio, e fino ad integrale concorrenza.
Con condanna, in ogni caso, delle spese e competenze del presente giudizio…>>.
A tal fine ha esposto e dedotto che:
<<…1. In data 19 settembre 2016, il Sig. nella sua qualità di Parte_2 titolare dell'impresa individuale, stipulava con la figlia un Controparte_1 contratto di locazione commerciale avente ad oggetto un immobile sito in Roma, Via Ostiense n. 255, che fu poi destinato, in via di fatto, quale magazzino per lo stoccaggio di pneumatici nuovi ed usati per l'attività imprenditoriale.
2. Il Sig. decedeva in data 16 luglio 2022, lasciando quali Parte_2 eredi i tre figli: (conosciuto anche come Controparte_1 Parte_1 CP_
e (conosciuto anche come ). CP_2 Persona_1
3. I tre eredi, successivamente al decesso del padre, proseguivano nella gestione dell'attività imprenditoriale paterna, dando vita ad una società di fatto denominata "ED PA OM, con attribuzione di Partita IVA n.
. P.IVA_2
4. Subito dopo la morte del padre, i fratelli all'esito di un'attenta CP_1 valutazione della situazione economica e finanziaria dell'azienda, concordavano congiuntamente una strategia di riorganizzazione, finalizzata al contenimento dei costi e all'efficientamento dell'attività, in attesa di addivenire ad un accordo più generale di divisione dell'ampio patrimonio ereditato dal genitore, che avrebbe visto la cessione definitiva dell'azienda ad uno dei fratelli che l'avrebbe rilevata in toto.
5. Nell'ambito di tale strategia, veniva unanimemente deciso di recedere dai contratti di locazione relativi ai locali siti in Via Ostiense n. 255 e Via Ostiense n. 383, entrambi adibiti a deposito di pneumatici, optando per ricoverare il materiale ivi presente in parte nel locale di proprietà sociale sito in Via Ostiense n. 431, in parte avvalendosi del più economico servizio di deposito pneumatici offerto dalla di Pomezia. Controparte_4
6. In questo primo frangente, i fratelli per evitare contrasti tra loro CP_1 nella gestione societaria dovuta alla diversità di vedute e di caratteri e favorire un clima sereno e disteso nelle trattative di divisione bonaria del patrimonio ereditato, decidevano di consentire alla sorella , che quando era in vita CP_1 il padre collaborava all'impresa di questi, di gestire, anche se non in via esclusiva, i rapporti con clienti, fornitori e dipendenti.
7. In esecuzione delle determinazioni assunte, i sigg.ri e Pt_1 Per_1 predisponevano gli atti di disdetta per entrambi i contratti di locazione dei
[...] locali siti ai civici 255 e 383 di Via Ostiense, li firmavano e li consegnavano presso la segreteria della società, affinché anche la sig.ra Controparte_1 procedesse alla loro sottoscrizione e al formale loro inoltro ai locatori.
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8. Le comunicazioni ai locatori furono dunque effettuate dalla sig.ra CP_1 in data 29.07.22 dall'indirizzo email dell'impresa paterna
[...] ( -della quale aveva le credenziali in virtù Email_5 della propria precedente collaborazione con tale impresa- ed in attesa dell'apertura di una email societaria. Entrambe le email con cui venivano inoltrate in allegato le disdette dei contratti di locazione dei due locali, riportavano il seguente testo nel corpo del messaggio: “Buongiorno, in riferimento ai colloqui intercorsi, come da accordi, con la presente, in allegato inviamo quanto in oggetto. Grazie e cordiali saluti. ED PA ME.
9. A ben vedere, tuttavia, l'email che sig.ra inviava a sè stessa CP_1 dall'indirizzo dell'impresa paterna stranamente conteneva in allegato un atto di disdetta della locazione del locale di Via Ostiense 255 che non risultava sottoscritta dalla stessa, diversamente da quanto invece avveniva per la comunicazione email indirizzata al locatore del locale di Via Ostiense n. 383. I fratelli chiedevano chiarimento di tale singolarità e la sorella riferiva che aveva ritenuto preferibile procedere in tal modo perché considerava un controsenso l'invio a sè stessa di una disdetta dalla stessa sottoscritta e che, comunque, non avrebbero dovuto preoccuparsi di alcunchè, posto che nel corpo dell'email vi era il chiaro ed espresso richiamo agli accordi conclusi tra le parti e che la comunicazione fosse stata inviata congiuntamente dagli “ED
[...] ; per cui, in mancanza di una contestazione espressa di , Pt_2 CP_1
l'email non avrebbe lasciato adito ad equivoci in ordine al fatto che lei stessa avesse partecipato alla decisione.
10. Del resto, occorre evidenziare come, prima del presente giudizio, la sig.ra non abbia mai contestato la risoluzione consensuale del rapporto di CP_1 locazione per cui è causa, raggiunta tra le parti, per come indicato nell'email di disdetta.
11. A fronte della disdetta, il locale per cui è causa avrebbe dovuto essere stato svuotato dagli operai della società, che temporaneamente avrebbero dovuto trasferire, con i mezzi già a disposizione della medesima, gli pneumatici CP_5 ivi presenti al magazzino di comproprietà degli eredi sito in Via Ostiense 431. Della questione si sarebbe dovuta occupare la sorella in vista del suo CP_1 rapporto con i dipendenti.
12. Dal momento che, tuttavia, a distanza di mesi lo sgombero non era stato ancora effettuato, con email del 21.12.24 i fratelli e Pt_1 Per_1 diffidavano la sorella a provvedervi entro fine anno.
13. Con email di replica del 22 dicembre 2022 la sig.ra Controparte_1 faceva intendere che vi fosse stato un equivoco su chi avesse dovuto procedere allo sgombero del locale, riferendo di aver ella stessa richiesto ai fratelli " la liberazione dello stesso sin da settembre 2022 ", riconoscendo così inequivocabilmente la validità ed efficacia della disdetta contrattuale. Nella medesima comunicazione, la sig.ra invitava altresì i fratelli a "concordare CP_1 insieme l'individuazione della ditta che in questi giorni provvederà come da voi richiesto alla liberazione del locale entro il 28 c.m.", ulteriore conferma della sua piena consapevolezza circa l'avvenuta cessazione del rapporto locativo e della sua volontà di dare concreta attuazione all'accordo medesimo.
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14. I soci convenivano così di incaricare la sia per lo Controparte_4 sgombero del locale per il corrispettivo di € 400+iva, che per il servizio di deposito e stoccaggio dei pneumatici ivi presenti, al costo di € 704,47+IVA al mese.
15. Le operazioni di sgombero venivano effettuate nei giorni 3, 4 e 5 Gennaio 2023. La Società incaricata emetteva fattura alla ED di che Parte_2 veniva regolarmente pagata.
16. Da quel momento il locale non è stato più utilizzato dalla ED di e, se mai lo avesse fatto la sig.ra per come Parte_2 Controparte_1 dalla stessa sostenuto nel ricorso monitorio, ha agito a titolo personale, senza impegnare in alcun modo la società, posto che altrimenti la sua condotta sarebbe stata contraria agli accordi conclusi con gli altri soci e in evidente conflitto di interesse, con gravi responsabilità in capo alla stessa nei confronti dei soci e della società medesima.
17. Nei mesi successivi, i fratelli intavolarono, tramite i propri avvocati, CP_1 intense trattative dirette a definire bonariamente la divisione dell'eredità e la cessione dell'azienda di famiglia ad uno dei fratelli, che colmarono nell'estate del 2024, con l'impegno di mettere in vendita il vasto patrimonio immobiliare ereditato, del valore complessivo di oltre tre milioni di euro, per far fronte ai debiti societari (di circa un milione di euro), per la gran parte ereditati, e dividere in parti uguali la parte rimanente. Con riguardo alla loro società di fatto, la stessa sarebbe stata messa in liquidazione, posto che l'attività era andata nel tempo sensibilmente riducendosi.
18. A Settembre 2024, quando si sarebbe dovuto procedere alla sottoscrizione dell'accordo faticosamente raggiunto, la sig.ra inspiegabilmente ed CP_1 improvvisamente revocava l'incarico ai propri avvocati che avevano seguito le trattative transattive e si rendeva “uccel di bosco”, non rispondendo nemmeno alle missive dei fratelli che la sollecitavano a definire le questioni pendenti, stante il rischio di liquidazione giudiziale.
19. Contrariamente agli accordi intercorsi e in palese malafede, la sig.ra nel febbraio 2025 introduceva il procedimento monitorio esitato Controparte_1 nel decreto ingiuntivo qui opposto, con si richiedeva al sig. il Parte_1 pagamento della somma di € 20.487,55, asseritamente dovuta quale quota di canoni di locazione relativi al locale di Via Ostiense 255, per il periodo dal settembre 2022 al novembre 2024…>>.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita in data la quale ha Controparte_1 impugnato e contestato in toto quanto ex adverso dedotto, prodotto, richiesto e allegato sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
<<…Nel merito
La ricostruzione degli eventi è difforme da quella fatta dall'opponente
18. La ricostruzione storica descritta dal sig. è solo Parte_1 parzialmente vera.
19. È vero che successivamente il decesso del sig. i figli Parte_2 congiuntamente hanno proseguito l'attività aziendale del padre al fine di
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procedere alla sua liquidazione nella forma di società semplice con la denominazione di ditta <
20. Tale attività veniva esercitata nei locali siti in Roma, Via Ostiense nn°257/259/261 mentre l'adiacente civico n° 255 (ossia l'immobile di proprietà della sig.ra era destinato al funzionale deposito di pneumatici Controparte_1 di quattro tipi: nuovi da montare, usati da smaltire, usati da rivendere e quelli dei clienti per il cambio stagionale (doc. n° 7).
21. Con riferimento a tale immobile va precisato che, contrariamente a quanto ex adverso affermato, vi era un desiderio comune di addivenire al rilascio, ma in ordine allo stesso non può parlarsi di formazione di una volontà sociale esternata alla locatrice, atteso che le esigenze gestionali lo hanno impedito sino alla data in cui l'evento si è effettivamente verificato.
22. Quanto appena affermato è provato per tabulas dalla circostanza che la sig.ra mai ha sottoscritto la lettera di disdetta (doc. n° 8). Controparte_1
23. Nelle righe che seguiranno si illustrerà che il motivo per il quale l'evento si è verificato solo nel Novembre 2024 non è certo l'interesse dell'odierna opposta, come ex adverso affermato, bensì per impossibilità, stante la funzionalità necessaria dell'immobile all'esercizio commerciale, ancorché l'attività fosse finalizzata alla liquidazione dell'azienda.
24. A distanza di circa un chilometro dall'esercizio commerciale, sempre di proprietà comune dei germani, vi era un magazzino sito al civico n° 431 di Via Ostiense.
25. La normativa antincendio richiede che il deposito di materiali combustibili, come gli pneumatici, sia conforme alle regole tecniche di prevenzione incendi.
26. È necessario valutare il carico di incendio specifico e la superficie del deposito, seguendo le indicazioni per aree a rischio specifico o per depositi.
27. Il D.P.R. 151/2011, all. 1 n° 431 classifica le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, includendo lo stoccaggio di pneumatici tra le attività a rischio specifico, in base alla quantità e alla superficie del deposito.
28. Nella fattispecie in esame, in entrambi i locali il quantitativo degli pneumatici massimo depositabile non poteva essere superiore a kg 10.000 (v. 1 Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
La panoramica dimostra che la ditta <
29. Come si evince dalle tabelle sottostanti, nell'anno 2023 sono transitati (rectius depositati) nell'azienda n° 6453 pneumatici per un peso totale di chilogrammi 66.410 ubicati:
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29.1. in parte in Via Ostiense 255;
29.2. in parte nel magazzino civico 431; Co 29.3. in parte superiore inviati a logistica . Controparte_6
30. Anche nell'anno 2024, sino alla cessazione dell'attività commerciale, sono transitati (rectius depositati) nell'azienda n° 5036 pneumatici, per un peso totale di chilogrammi 25700 ubicati anch'essi sia in Via Ostiense 255, che nel magazzino civico 431 e di questi n° 990 consegnati a logistica
[...]
. CP_7
31. Peraltro che i germani e fossero consapevoli della Per_1 Pt_1 giacenza della merce presso il civico n° 255 risulta dalla certificazione sottoscritta in data 16 gennaio 2024 (erroneamente indicata come 16 gennaio 2023) (doc. n° 20).
32. Le procedure di liquidazione ditta <
33. Né peraltro, sia dal punto di vista operativo sia con riferimento al contratto concluso d'intesa tra i tre fratelli con la Controparte_7 era possibile inviare alla società di logistica gli pneumatici lavorati del giorno in quanto la consegna presuppone un'attività di controllo degli pneumatici.
34. Nello specifico occorreva eseguire la seguente attività successiva al loro cambio:
34.1. controllo se gli pneumatici potevano essere rimontati la stagione successiva;
34.2. controllo e trascrizione modello marca, residuo battistrada, settimana e anno di costruzione dello pneumatico, oltre che targa e modello del veicolo.
34.3. Inserimento di tutti i dati in un portale denominato “Smart Mada” che genera delle etichette adesive con codice a barre che venivano apposte sugli pneumatici.
35. Solo dopo tale attività si poteva emettere il documento di trasporto.
36. È quindi evidente che è fisiologico che, in un'azienda operativa, gli pneumatici rimanessero all'interno dell'esercizio commerciale ove erano stati lavorati per diversi giorni.
37. Ne deriva che l'attività unilaterale di e di aver Pt_1 Per_1 predisposto una mail di disdetta del contratto di locazione, dando l'ordine alla segretaria, sig.ra , di farla partire indirizzata nei confronti di tutti Persona_2
È sufficiente vedere le immagini in alto per rendersi conto del numero delle gomme presenti nei magazzini, cui si aggiungevano quelle in deposito presso la LD TYRE'S LOGISTIC s.r.l.e tre i fratelli, è stato un mero espediente per tentare di predisporsi argomenti per non corrispondere alla sorella quanto dovuto, nella
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consapevolezza che alla stessa non si sarebbe potuto dare effettivo seguito, salvo che la ditta <
38. Fermo rimanendo che il fulcro principale della vicenda è la data di effettiva riconsegna dei locali alla locatrice proprietaria, per moralità della vicenda, atteso che controparte ha citato i precedenti difensori dell'odierna opposta per affermare l'esistenza di trattative per un bonario componimento che hanno avuto esito negativo, si rileva come la sig.ra in una mail Controparte_1 inviata il 02.11.2023 ai suoi legali dell'epoca e, per conoscenza, anche della controparte (doc. n° 12), abbia manifestato il proprio dissenso al rilascio dell'immobile per i motivi già esposti.
39. Non corrisponde quindi al vero quanto ex adverso dedotto al capo 14 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
40. Con riferimento alla si precisa che tale Controparte_7 società era già fornitrice di servizi della ditta <
41. La circostanza dedotta dall'opponente al capo 16, ovvero che il locale posto al civico 255 è stato sgombrato dei pneumatici vecchi (come è avvenuto più volte), è storicamente vera, ma il fatto non costituisce prova dell'avvenuto rilascio dell'immobile in favore della proprietaria, atteso che si trattava di attività periodica e fisiologica che vedeva il magazzino libero per il tempo strettamente necessario al suo riutilizzo per il reinserimento di pneumatici nuovi e di conto deposito destinati al montaggio (bolle di consegna doc.ti nn° 15-1, 15-2, 15-3, 15- 4, 15-5, 15-6, 15-7, 15-8 e 16).
42. Ciò è dimostrato per tabulas dal fatto immediatamente dopo lo sgombero è arrivato il carico di pneumatici nuovi da montare doc. nn° 15-1, 15-2, 15-3,15-4, 15-5, 15-6, 15-7, 15-8 e 16) nei giorni seguenti.
43. Quindi lo svuotamento era un evento ciclico operativo, anche finalizzato al rispetto la normativa antincendio, ma in concreto mai il locale è rimasto vuoto e, soprattutto mai i due fratelli (soci che costituivano la maggioranza della ditta
<
44. Peraltro la circostanza che il locale de quo fosse utilizzato dalla ditta
<
45. Pretestuosamente il sig. omette di comunicare di aver Parte_1 personalmente ricevuto quale socio della ditta <
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46. In sintesi, la data del 25 luglio 2022 è la data in cui l'opponente ha acquisito personalmente una detenzione qualificata del cespite, e non la data da considerare come quella di cessazione della locazione…>>.
Sulla scorta di ciò ha rassegnato le seguenti conclusioni:
<<…Per tutto quanto sopra esposto, piaccia all'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale a) Riunire ex art. 274, co. 1, cpc al presente giudizio quello RG 45799/2025 promosso dal sig. con ricorso depositato il 10 Ottobre 2025 Persona_1 avverso il decreto ingiuntivo n° 11661/2025, emesso da questo Tribunale per la quota della medesima obbligazione a carico di tale ingiunto, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Nel merito b) Rigettare in toto l'opposizione spiegata dal sig. avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2952/2025 emesso in data 5 marzo 2025 dal Tribunale di Roma, R.G. n. 6766/2025, per infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree, con conseguente conferma integrale dell'efficacia del suddetto decreto.
c) Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e tutte le ulteriori domande formulate da parte attrice opponente.
d) In subordine, in caso di accoglimento anche parziale di alcune delle argomentazioni dell'opponente, condannare il sig. al pagamento Parte_1 della somma di € 20.487,55, maggiorata degli interessi al tasso di cui all'art. 5 del D. L.vo n. 231/02 (ovvero a quelli corrispondenti di cui all'art. 1284 co.4 C.C.) dal trentesimo giorno successivo alle singole scadenze al saldo.
e) Dichiarare che l'utilizzo a titolo di argomentazioni difensive di informazioni assunte tramite sistemi informatici di Intelligenza Artificiale non preventivamente verificate costituisce violazione degli artt. 88 e 96 cpc e, conseguentemente, condannare il sig. al pagamento di una somma a titolo di Parte_1 risarcimento danni, da liquidarsi d'ufficio.
f) Con vittoria di spese e compenso, al netto del rimborso forfettario al 15,00% ex art. 13, co. 10, L. 247/20124 e art. 2, co. 2, D.M. Giustizia 55 del 10/3/20145, C.A. ed I.V.A. e con l'aumento automatico del compenso del 30% ex art. 4, co. 1 bis, D.M. 55/2014 in presenza dei collegamenti ipertestuali, da distarsi in favore degli avv.ti MO RE, SS RE e RO VE che si dichiarano antistatari…>>.
Disposto il mutamento del rito, verificata la regolarità del contradditorio, all'esito dell'udienza del 12.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e decisa nei successivi trenta giorni con lettura della sentenza e del dispositivo.
III. La domanda è ammissibile e procedibile. Il ricorso ex art. 633 c.p.c. ed i successivi atti e documenti processuali contengono tutti i necessari riferimenti per l'identificazione del creditore sia a margine della procura sia nel corpo del ricorso sia negli atti e documenti prodotti.
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In termini generali appare opportuno premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo parziale od inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533). Applicando siffatti principi al caso in esame, all'esito del giudizio, ritiene il Tribunale che la parte ricorrente, attrice in senso sostanziale abbia dimostrato, com'era suo onere, l'esistenza, il contenuto del contratto di locazione e la sua efficacia con riferimento all'individuazione dell'oggetto della prestazione: canoni di locazione. Invero, agli atti risultano prodotti, con allegazione al fascicolo di parte ricorrente opposta il contratto di locazione e solleciti di pagamento. Il versamento delle pigioni costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal pagamento del corrispettivo e neppure ritardarne la corresponsione giacchè la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, così come il ritardo dello stesso, legittima l'applicazione dell'art. 1460 c.c. solamente quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte che come noto, si sostanzia nel consentire il pieno godimento del bene immobile oggetto del contratto di locazione. Il decreto ingiuntivo appare, pertanto, correttamente pronunciato ed emesso. IV. Nella fattispecie va, preliminarmente e positivamente, valutata l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione. Avuto riguardo al merito va considerato che: "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla
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situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione"(cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. n. 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92). Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si svolge secondo le forme del rito del lavoro, i fatti allegati nel ricorso per ingiunzione devono ritenersi non contestati e quindi l'opposto è sollevato dall'onere della prova, se l'opponente non ha richiesto l'ammissione a prova contraria e se ha effettuato, come nel caso in esame, una contestazione generica, fatta di affermazioni apodittiche e clausole di stile.
Nella fattispecie l'esistenza del credito è dimostrata attraverso la produzione in giudizio del contratto di locazione in forza del quale viene richiesto il pagamento dell'ingente corrispettivo a titolo di canoni di locazione rimasto inevaso.
La disdetta del luglio 2022 – pacificamente inoltrata dagli ED non può che valere per la successiva scadenza nel 2028 sicchè non CP_1 può affermarsi che la causa petendi sia la indennità di occupazione in luogo del versamento delle pigioni spettanti al proprietario locatore nei mesi in cui l'immobile è stato utilizzato in godimento da ciascuno degli eredi nella qualità. CP_1
Appare dimostrato che lo sgombero sia stato effettuato a dicembre 2023.
L'opponente ha affermato a pag. 2, capo 12: tuttavia, a distanza di mesi lo sgombero non era stato ancora effettuato, con email del 21.12.22 i fratelli e diffidavano la Pt_1 Per_1 sorella a provvedervi entro fine anno>>. Tale frase non è specificamente contestata dalla parte opponente. L'email addotte, il carteggio in atti dimostra che l'immobile de quo sia stato nella disponibilità della ditta
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avvenuto lo sgombero programmato (v. preventivo, accordo e fattura di sgombero).
La opposta ha, quindi, provato in parte i fatti che costituiscono il fondamento del proprio diritto di credito, così assolvendo in ambito contrattuale all'onere probatorio sulla medesima gravante ex art. 2697 c.c..
Al lume delle argomentazioni che precedono non resta che accogliere in parte l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo, condannando la parte opponente al pagamento pro quota dei canoni dovuti da settembre 2022 a dicembre 2022, pari ad euro 2.300,00 mensile, oltre ISTAT (€ 2.610,50), per l'ammontare finale di euro 10.442 da cui va dedotto l'importo di euro 6.900,00, per l'importo di euro 3.542,00.
V. La domanda riconvenzionale (di natura peraltro societaria) non è ammissibile poiché non connessa all'oggetto ed al titolo fatto valere né ai mezzi di eccezione fatti valere. VI. Le spese seguono la soccombenza reciproca e vanno, dunque, compensate integralmente. La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario farne espressa menzione
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione in parte e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2952/2025 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 05/03/2025 nel procedimento iscritto al N.R.G.A.C.C. 6766/2025, che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2) accoglie la domanda in parte e, per l'effetto, condanna l'opponente nella qualità, pro quota, al pagamento dei canoni relativi alle mensilità da settembre a dicembre 2022 pari ad euro 1.180,66 (pari ad 1/3 dell'importo di euro 2.300,00 mensili oltre istat, dedotto il deposito cauzionale di euro 6.900,00= euro 3.542,00) oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 comma 1 c.c., con decorrenza ex art. 1282 comma 2 c.c. dalla costituzione in mora al soddisfo;
3) rigetta, per le ragioni indicate in parte motiva, la domanda riconvenzionale;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese e le competenze di giudizio. Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 12/11/2025 ex art. 127 ter c.p.c., con trattazione scritta. Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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