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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/07/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1423/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione con l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 30.12.2024, comunicata alle parti il 31.12.2024, con la quale sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica, tra
(CF. ), nq. erede di , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 Persona_1 anche disgiuntamente, dagli avv.ti Marco Croce e Monica Franceschelli ed elettivamente domiciliato presso tali difensori con indirizzo p.e.c. come in atti;
parte attrice e
(CF. ), rappresentata e difesa dall'avv.to AN Catoni ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in IN, alla via Cesare Colizza n. 58, come in atti;
parte convenuta Oggetto: contratto di mantenimento.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (per l'attore: “…in via istruttoria, reitera l'istanza circa la Consulenza Tecnica d'Ufficio per la determinazione della quota di riserva (1/2, ai sensi dell'art. 537 C.C.) e della quota disponibile del patrimonio relitto della de cuius, tenuto conto del valore dei beni al momento dell'apertura della successione. Per la stima dell'asse ereditario, esso viene qui di seguito di nuovo designato: 1) “villino da cielo a terra su tre livelli sito in castel Gandolfo (RM), via Spiaggia del Lago numero civico 7 (sette), composto da box auto, cantina, due vani, bagno e locale termico al piano interrato, da ingresso, soggiorno, cucina, tinello, due camere, due bagni, disimpegno, ripostigli, veranda, tettoia e corte pertinenziale al paino terra e da locale sottotetto e ripostiglio al piano primo, nell'insieme confinante con strada e particelle 399, 446 e 671, il tutto riportato in catasto fabbricati al foglio 2, particella 12, subalterni: - 2, 3 e 4 graffati, categoria A/7, classe 5, vani 12, piano S1 – T – 1, interno 1, R.C.E. 1.673,32; - 5, categoria C/6, classe 7, mq 11, piano S1, interno 1, R.C.E. 48,86; - 6, categoria C/7, classe U, mq 30, piano T, R.C.E. 51,13 e in catasto terreni al foglio 2, particelle: - 523, are 01,25, R.D.E. 0,71, R.A.E. 0,23; - 524, are 00,24, R.D.E. 0,14, R.A.E. 0,04.”; 2) “Appartamento di vani 4 cucina, bagno, armadi a muro, caminetto e guardaroba situato in Guidonia, Via Monte Grappa n. 4 scala L piano S.attico interno 22, distinto in Catasto al foglio 3, particella 1119, Cat. A/2, Co Cl. 3, consistenza 5,5 vani, R.C. 724,33”; 3) Libretto di Risparmio n. 50518095; 4) Unicredit CP_2
Ag. Grottaferrata n. 000103079832. A tal fine, si ripropone il quesito: “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, visti i luoghi, descriva il CTU i beni costituenti la massa ereditaria, accerti la conformità degli eventuali immobili alle leggi urbanistiche vigenti, accerti l'esistenza di eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli nei venti anni precedenti la domanda, indichi il CTU il valore attuale del compendio ereditario, determini il CTU il valore della quota di riserva (1/2, ai sensi dell'art. 537 C.C.) e la quota disponibile del patrimonio relitto dalla de cuius, tenuto conto del valore dei beni al momento dell'apertura della successione”. Nel chiedere al Giudice la concessione dei termini ex art. 190 C.p.c. per la proposizione di comparsa conclusionale ed eventuali repliche, si richiamano le
1 conclusioni dell'atto di citazione introduttivo…”; per la convenuta: “…si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed a tutti gli atti e verbali di causa e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, dunque per il rigetto della domanda attrice, come di seguito riprodotte: In via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore a proporre azione di risoluzione del contratto per inadempimento. Nel merito rigettare tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque sprovviste di prova per tutti i motivi dedotti nel presente atto. In ogni caso con condanna alle spese, competenze ed onorari di giudizio”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, chiedendo nel merito: “- IN VIA PRINCIPALE, per le ragioni esposte nel presente atto, tanto in fatto
[...] quanto in diritto, e per difetto di causa, accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o, in ogni caso, la nullità, invalidità ed inefficacia, del “contratto di mantenimento” stipulato il 20 gennaio 2020 tra e Persona_1 CP_1 per Notaio di Roma, rep. M. 10575, Rogito n. 6301, trascritto il 21.01.2020 presso
[...] Persona_2
l'Ufficio Provinciale di Roma - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2 Reg. Gen. 2682 - Reg. Part. 1906; - sempre IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la nullità e/o, in ogni caso, la nullità, invalidità ed inefficacia dell'impugnato contratto poiché costituisce un atto simulato di donazione e/o donazione modale o un atto mixtum cum donationem e, per l'effetto, lesivo della quota di legittima dell'attore, unico erede di Persona_1
- IN VIA PRINCIPALE / ALTERNATIVA, accertare e dichiarare risolto il contratto sopra descritto per essenziale e/o grave inadempimento della convenuta - IN VIA SUBORDINATA, dichiarare e accertare che il CP_1
Sig. è unico erede di e, per l'effetto, ai fini di constatare la lesione della quota di Parte_1 Persona_1 legittima dell'attore, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria della de cuius e dunque ordinare la reintegrazione nella quota di legittima dell'attore per la quota di 1/2 dell'intero asse ereditario, mediante la proporzionale riduzione della predetta disposizione eccedente la quota di cui la de cuius poteva disporre, con valutazione dell'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di legittima per il complessivo importo di almeno € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), pari alla quota di ½ dell'asse ereditario, ovvero alla somma maggiore o minore che codesto Ill.mo Tribunale vorrà stabilire”, in ogni caso con il favore delle spese processuali. Ha esposto l'attore, in sintesi: di essere l'unico figlio di deceduta ad Ariccia in data Persona_1
04.12.2020; di avere appreso, a seguito del decesso della madre, che la stessa ha concluso con la convenuta il 20.01.2020, un contratto definito “di mantenimento” con atto a rogito del notaio CP_1
, rep. 10575, racc. 6301, trascritto il giorno successivo, con trasferimento in favore Persona_2 della del villino di proprietà della sito in Castel Gandolfo, via Spiaggia del Lago n. 7, CP_1 Per_1 con relativa corte pertinenziale al piano terra, distinti in Catasto Fabbricati al foglio 2, part. 12, sub. 2, 3 e 4 graffati, cat. A/7, sub. 6, cat. C/6, sub. 6, cat. C/7, e in Catasto Terreni al foglio 2, part. 523, 524; che a fronte di tale trasferimento la si è obbligata a provvedere al mantenimento della per CP_1 Per_1 tutta la vita di quest'ultima, compreso vitto, alloggio, cure mediche, assistenza morale e materiale nonché ogni altra prestazione atta a soddisfare i bisogni della cedente;
che la è peraltro deceduta Per_1 il 04.12.20, ovverosia dieci mesi dopo la stipula, e il contratto deve ritenersi radicalmente nullo e in ogni caso invalido e inefficace nei confronti dell'attore; che, infatti, la fattispecie del contratto di mantenimento si caratterizza per avere ad oggetto prestazioni infungibili di carattere materiale e/o morale eseguibili unicamente da un soggetto individuato per le sue qualità personali e per la doppia alea, la quale presuppone una situazione di incertezza circa la vita del beneficiario e l'entità delle prestazioni, indeterminabili per quantità e qualità, nonché per la proporzionalità che deve sussistere tra le prestazioni, dovendovi essere un rischio gravante su entrambe le parti connesso alla durata della vita dell'usufruttaria, mentre nel caso di specie non ricorre alcuno di questi elementi poiché la non Per_1 versava in stato di bisogno, vivendo della sua pensione e del reddito derivante dalla locazione di un altro immobile di sua proprietà sito in Colleverde di Guidonia, per circa € 1.600,00 mensili, sicché non vi era alcuna necessità di cedere la villa ove la de cuius abitava quale corrispettivo per il suo mantenimento e cura, ed inoltre la non ha alcuna qualifica che la renda particolarmente idonea CP_1 alla cura di una persona anziana e vive a Pomezia, lontano dalla residenza della che inoltre la Per_1
2 doppia alea non sussiste perché la madre dell'attore alla data della conclusione del contratto aveva 83 anni, era affetta da diabete di tipo 2 da oltre 20 anni, con complicanze in conseguenza di glaucoma bilaterale, vasculopatia e piede diabetico neurologico, con comorbilità di ipertensione associata ad alto rischio di coagulo sanguigno, allergia al paracetamolo, e da diversi anni soffriva di diverticolite e reflusso gastroesofageo, oltre al fatto che nel 2017 a seguito di una caduta accidentale si era fratturata il collo del femore e ad ottobre 2020 è stata ricoverata per diverticolite, per poi morire per emorragia interna il 04.12.20 in ospedale, ove era stata condotta per convulsioni e malessere in casa;
che lo stato di salute e l'età avanzata della rendevano quindi estremamente probabile il suo decesso dopo Per_1 poco tempo, mentre a fronte di ciò l'immobile ceduto ha un importate valore economico avendo la villa sul lago di Castel Gandolfo un valore di circa € 350.000,00, con la conseguenza che è evidente la sproporzione tra le prestazioni, mancando nella specie la necessaria sussistenza di un'obiettiva incertezza al momento del contratto circa la durata della vita del beneficiario e la correlativa eguale incertezza in rapporto al valore complessivo delle prestazioni dovute e il valore del cespite ceduto in corrispettivo;
che pertanto il contratto è anzitutto viziato da nullità per difetto di causa;
che, ove non fosse accolta la domanda di nullità per mancanza di causa, il contratto simula in ogni caso una donazione modale ex art. 793 c.c. data l'evidente sproporzione tra le prestazioni e lo stesso sottrae il bene all'asse ereditario, con conseguente lesione della quota di legittima spettante al quale unico Pt_1 erede legittimo della considerato che l'asse lasciato dalla de cuius consta dell'immobile sito a Per_1
Colleverde di Guidonia del valore di circa € 150.000,00 e della villa di cui si discute, per un totale di circa
€ 500.000,00, sul quale compete all'unico figlio la quota pari alla metà ex art. 537 c.c.; che in particolare
“…dal momento che tra la data di stipula del contratto di mantenimento e la data del decesso della Sig.ra Per_1 intercorrono circa dieci mesi, è evidente la mancanza di alea, nonché la sproporzione fra il valore della proprietà e il valore della complessiva controprestazione che, seppur non propriamente stimabile, è evidentemente presumibile non essere neppure un decimo del valore della cessione”; che anche per tale via il contratto è dunque affetto da nullità, giacché “…la scelta di stipulare un contratto di mantenimento e assistenza lascia presumere una simulazione di donazione modale, al fine di escludere i beni immobili oggetto del contratto dall'asse ereditario” e, al riguardo, “ulteriore indizio della carenza di alea e della sproporzione tra le prestazioni…” è “…la dichiarazione resa dalle parti nel contratto di valutare quale base imponibile non il valore venale in comune commercio indicato, bensì il valore degli immobili determinato ai sensi dell'articolo 52 commi 4 e 5 del D.P.R. 131/1986”; che il contratto va poi risolto, comunque, per il gravissimo inadempimento della la quale avrebbe CP_1 dovuto provvedere con le proprie sostanze alla cura e al mantenimento della sua vita natural Per_1 durante, mentre i conti correnti di quest'ultima risultano nel suo ultimo anno di vita completamente prosciugati, essendo stati fatti prelievi continui dal libretto postale ove la stessa riceveva la pensione, in particolare negli ultimi due mesi di vita, e parimenti essendo stato svuotato con prelievi sistematici, per circa € 2.000,00 ciascuno, il conto corrente intestato alla presso la Unicredit, il tutto in un Per_1 periodo che è perfettamente corrispondente alla data di decorrenza del contratto di mantenimento;
che la convenuta in tale periodo ha avuto a disposizione conti, bancomat, titoli della e inoltre a Per_1 seguito del suo decesso i gioielli e beni mobili non sono stati rinvenuti all'interno dell'abitazione; che in subordine, nel caso in cui il contratto non fosse ritenuto nullo o non fosse accolta alternativamente la domanda volta alla sua risoluzione, è interesse del esercitare l'azione di riduzione, chiedendo Pt_1 la ricostruzione della massa ereditaria della de cuius e la reintegrazione nella quota di legittima pari a ½ dell'asse, mediante la proporzionale riduzione della disposizione del contratto impugnato eccedente la quota di cui la poteva disporre, chiedendo sin da ora CTU per la stima dell'asse, della quota di Per_1 legittima e della disponibile. Si è costituita la contestando le domande attoree e chiedendo: “In via preliminare e/o CP_1 pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore a proporre azione di risoluzione del contratto per inadempimento. Nel merito rigettare tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque sprovviste di prova per tutti i motivi dedotti nel presente atto”, vinte le spese. Ha esposto, in sintesi: che il contratto oggetto di causa, con il quale è stato trasferito alla CP_1 il solo diritto di nuda proprietà sull'immobile, essendosi riservata l'alienante il diritto di usufrutto
3 vitalizio su di esso, è perfettamente sussumibile nella fattispecie del contratto di mantenimento;
che, a prescindere dall'importo esatto del reddito mensile di cui fruiva la inferiore in realtà a quello Per_1 indicato dall'attore e pari a € 1.400,00, vi è che il contratto di mantenimento si connota generalmente per l'esigenza che ha il beneficiario di fruire di un'assistenza morale, oltre che materiale, sicché non rileva il fatto che non vi sia un suo stato di bisogno puramente economico, per il quale l'ordinamento già prevede del resto la fattispecie negoziale tipica della vendita della nuda proprietà o quella della rendita vitalizia, mentre nel caso del contratto di mantenimento sono previsti soprattutto, oltre che una serie di obblighi di dare, obblighi di fare, tra i quali l'assistenza, la pulizia, la compagnia e spesso la prestazione è prevalentemente connotata da obbligazioni che hanno un contenuto di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificamente individuato per le proprie qualità; che nella specie la era una persona completamente sola e abbandonata a sé Per_1 stessa, avendo il omesso del tutto, almeno dal gennaio 2019, di prestarle assistenza dopo che in Pt_1 precedenza si era attivato per procurarle una badante full-time, come da lui stesso allegato in un giudizio civile avviato dalla madre nei suoi confronti in data 07.02.2019, quando ancora la stessa non conosceva la volto ad ottenere dal figlio e dal nipote il rilascio dell'unità immobiliare sita in CP_1
Castel Gandolfo, alla via IV Dicembre, una sorta di depandance posta sul terreno di sua proprietà ove sorge anche l'abitazione oggetto del contratto che occupa, sul rilievo che l'occupazione della stessa da parte del fosse priva di titolo;
che la ha conosciuto la nell'estate del 2019 tramite Pt_1 CP_1 Per_1 un amico che prestava presso quest'ultima i lavori manutentivi di casa più pesanti e da quel momento la convenuta ha sempre tenuto compagnia alla medesima e si è presa cura di lei, presente tutti i giorni a casa della anche prima della sottoscrizione del contratto, e quando è occorso anche la notte, Per_1 occupandosi dei bisogni della sua persona e dell'ambiente in cui viveva, il quale fino a prima del suo arrivo era in condizioni disastrose, gestendole tutte le incombenze domestiche, occupandosi di farle la spesa, di prepararle da mangiare, di pagare le bollette e gli oneri del condominio, di accompagnarla all'occorrenza dal parrucchiere o dal podologo o dal medico curante , con il quale Persona_3 la era personalmente in contatto, e sempre con la la ha passato i compleanni e le CP_1 CP_1 Per_1 feste comandate, mentre il figlio si è del tutto disinteressato di lei;
che non è vero, del resto, che la abiti a Pomezia, trattandosi soltanto di una residenza formale, vivendo essa con il suo nucleo CP_1 familiare a IN, in via dei Glicini n. 18, in una porzione di bifamiliare vicino ai propri genitori, la quale “…dista 5 minuti di auto da Via IV Dicembre 22, dunque dall'abitazione della ; che è infondato, Per_1 poi, l'assunto attoreo che non esista la doppia alea che connota il contratto di mantenimento, considerato che la alla data del contratto godeva di buona salute, salve le patologie costituite da Per_1 diabete e cardiopatia da cui era affetta già dal 2018, a dimostrazione che le stesse, fisiologiche per l'età, non potevano condurre presumibilmente al suo decesso in breve tempo, e certamente tale ultima circostanza non può essere correlata neppure al reflusso gastroesofageo del quale l'attore ricorda soffrisse la madre, o alla rottura del collo del femore o al glaucoma, quest'ultimo suscettibile semmai di evolversi in una condizione di cecità, mentre il decesso è sopraggiunto per una diverticolite acuta, ovvero per un evento morboso assolutamente casuale, imprevedibile e non connesso alle pregresse patologie;
che sussiste quindi, nel presente caso, la doppia alea che caratterizza il contratto di mantenimento, poiché nel gennaio 2020 non era possibile prevedere che la sarebbe deceduta Per_1 dopo dieci mesi ed anzi, al più, si sarebbe potuto pensare che la medesima sarebbe potuta andare incontro a cecità per via del diabete e dunque a una maggiore necessità di assistenza e, conseguentemente, nemmeno era possibile predeterminare, data l'imprevedibilità della durata della sua vita, l'entità delle contrapposte prestazioni al momento della stipulazione;
che si contesta, in merito alla proporzionalità delle prestazioni, anche quanto riferito dal in ordine al valore dell'immobile Pt_1 ceduto, che è ben lontano dalla cifra da lui indicata in maniera generica ed apodittica in € 350.000,00, al contrario essendone il valore ricompreso tra un minimo di € 144.612,00 e un massimo di € 176.748,00, come da valutazione operata dall'Agenzia Toscano, valore da decurtare peraltro all'80% in ragione del trasferimento effettuato dalla alla della sola la nuda proprietà, ed il tutto anche tenuto Per_1 CP_1
4 conto che trattasi in realtà di un'abitazione fatiscente sita all'interno di un condominio, che soltanto nel corso del 2020 la aveva iniziato a pavimentare sostituendo la moquette prima presente in tutte Per_1 le stanze e sulle pareti;
che il contratto, poi, non solo è valido ed efficace ma è anche in essere, considerato che con lo stesso la ha anche assunto l'obbligo del mantenimento dei tre cani che CP_1 aveva la ed alla quale la stessa era talmente affezionata da averli voluti inserire nel contratto, e Per_1
a tutt'oggi la convenuta si occupa dei cani provvedendo a tutte le loro esigenze;
che è infondata anche la domanda del volta a sentire dichiarata la natura simulata del contratto in quanto dissimulante Pt_1 una donazione modale, in considerazione dell'età della e del suo stato di salute, che non era Per_1 certamente tale da farne presumere un decesso imminente, e della conseguente proporzione delle prestazioni, di modo che deve escludersi che possa essere ravvisato un qualsiasi intento di liberalità, costituendo l'assistenza morale e materiale prestata dalla il corrispettivo dovuto per il bene CP_1 immobile ricevuto e difettando del resto, nel presente caso, elementi presuntivi idonei a far concludere per l'esistenza di una donazione, quali un rapporto di parentela tra le parti, una loro convivenza o l'avvenuta stipula dell'atto con la presenza di testimoni, tale non potendosi considerare invece il riferimento alla dichiarazione di valore dell'immobile effettuata nell'atto ex art. 52 co. 4 d.P.R. 131/86, ampiamente utilizzata anche per i contratti di mantenimento;
che non essendovi una donazione dissimulata è priva, pertanto, di fondamento anche l'invocata violazione della legittima;
che va disattesa inoltre l'avversa richiesta di risoluzione del contratto, da un lato perché il non ha Pt_1 legittimazione ad esercitare l'azione di risoluzione, che sarebbe semmai spettata alla e dall'altro Per_1 lato perché non vi è stato alcun inadempimento, mentre a nulla rilevano le “vaghe e generiche accuse ex adverso mosse in relazione ai prelievi risultanti dai conti correnti”, le quali oltre ad essere ai limiti della rilevanza penale, “…non consentono a chi scrive di comprendere dove si voglia arrivare e soprattutto che cosa c'entri tutto ciò con l'azione contrattuale…”, oltre al fatto che la aveva un elevato tenore di vita e Per_1 prelevava autonomamente le somme di denaro che risultano dagli estratti conto, mentre la non CP_1 ha mai avuto accesso ai suoi conti correnti, ai bancomat o a titoli, dei quali nulla sa, essendosi limitata ad accompagnarla in banca o in posta, così come “…dei beni mobili e dei gioielli non meglio individuati che genericamente controparte lamenta essere spariti”; che non sussistono, infine, i presupposti per la subordinata azione di riduzione e, in ogni caso, è contestato che l'asse ereditario sia del valore che l'attore ha indicato in maniera apodittica e senza alcuna prova a supporto. Radicatosi il contraddittorio, sono stati assegnati alle parti i termini richiesti ex art. 183 co. 6 c.p.c. e nel primo di tali termini è stata depositata una memoria dall'attore con la quale lo stesso ha ribadito, sinteticamente, che nel caso di specie l'alea va considerata assente perché, al momento del contratto, come ammesso dalla controparte, la era già gravemente malata ed era quindi probabile il suo Per_1 decesso dopo poco tempo, di modo che “…il quadro delle condizioni cliniche della Sig.ra unitamente Per_1 alla considerazione specifica della sua età, è tale da sancire le assai esigue probabilità di sopravvivenza della
“beneficiaria” entro un arco di tempo congruo, sì da non poter sorreggere la validità ed efficacia del contratto”. Inoltre, il ha contestato l'effettività delle prestazioni di assistenza affermate dalla convenuta in Pt_1 comparsa di risposta e delle attività che la stessa sostiene di avere svolto in favore della poiché Per_1 sprovviste di prova, ed anzi “…in sede introduttiva è stato dedotto e comprovato dal Sig. - Parte_1
l'impoverimento repentino patito dalla Sig.ra - lo stato di abbandono morale e materiale della Sig.ra Per_1
- la condotta ostativa e ostile della Sig.ra a fronte dei tentativi del figlio ed odierno attore di ricevere Per_1 CP_1 notizie e comunicazioni della madre nonostante le pregresse incomprensioni;
- il precipitare delle già critiche condizioni di salute della Sig.ra nei tempi immediatamente successivi alla stipula del “contratto di Per_1 mantenimento”…”, oltre al fatto che la non ha competenze in ambito sanitario, non ha effettuato CP_1 una ristrutturazione dell'immobile, essendo state le spese relative sostenute per sua stessa allegazione dalla e quest'ultima “…godeva di una solida situazione economico/patrimoniale, al punto da Per_1 provvedere con mezzi propri a tutto ciò di cui aveva bisogno (quali cibo, vestiario, medicine, assistenza medica)”. Ha ribadito, poi, “la ingente sproporzione tra le prestazioni”, che comunque fa presumere “ex lege” lo spirito di liberalità tipico della donazione ed evidenziato, quanto alla domanda di risoluzione, che il contratto
5 che occupa è suscettibile di risoluzione ex art. 1453 c.c. Anche sulla scorta di tali deduzioni, ha insistito quindi per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione. La causa è stata successivamente istruita con i documenti depositati dalle parti e con l'assunzione delle prove orali richieste dalla convenuta, mentre non sono state accolte le richieste di prova orale articolate dall'attore, così come da ordinanza resa in data 05.05.2022. Esaurita l'istruttoria, la causa è stata infine rinviata per la precisazione delle conclusioni e, previa assegnazione alle parti di termine per il deposito, in luogo dell'udienza fissata per l'incombente, di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni da loro rassegnate (così come già richiamate in epigrafe) la stessa è stata assunta in decisione con ordinanza pronunciata in data 30.12.2024 e comunicata il 31.12.2024, con assegnazione dei termini richiesti ex art. 190 c.p.c. Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi, il giudizio viene deciso come segue. Ritiene il giudicante che le domande proposte dal , volte alternativamente alla declaratoria Pt_1 di nullità del contratto per difetto di causa, all'accertamento della sua natura simulata in quanto dissimulante una donazione e alla sua risoluzione per inadempimento, non meritino accoglimento, per le ragioni che si vengono ad illustrare. In punto di diritto, è noto anzitutto che il cd. contratto di mantenimento costituisce una fattispecie atipica, non prevista dal legislatore ma diffusasi nella prassi ed oggetto di un'ampia elaborazione giurisprudenziale. Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive, tipicamente caratterizzato dall'assunzione ad opera di una parte (da ora in avanti, il vitaliziante) dell'obbligo di prestare all'altra parte (il vitaliziato), per tutta la durata della vita di quest'ultimo, un'assistenza materiale e morale, provvedendo con ciò alle sue più svariate esigenze, dietro il corrispettivo della cessione di un bene immobile. Pur nella variabilità e molteplicità dei contenuti che il negozio può assumere, si ritiene infatti che tra gli elementi che connotano il tipo negoziale vi sia quello della previsione a carico del vitaliziante di un'obbligazione che ha per oggetto prestazioni di assistenza dalla natura accentuatamente spirituale e a carattere fiduciario, quali profili che attribuiscono alla sua obbligazione i caratteri dell'infungibilità e dell'insostituibilità con una somma in denaro e che valgono a segnare la differenza del contratto di mantenimento dal tipo codicistico della rendita vitalizia di cui agli artt. 1872 e ss. c.c. (cfr. tra le altre, Cass. civ. 15904/2016, nonché Cass. civ. 1080/2020). Considerata la natura delle prestazioni dovute dal vitaliziante, che - si noti - prescindono dalla necessaria ricorrenza di uno stato di bisogno del vitaliziato proprio in considerazione del loro carattere marcatamente spirituale (cfr. tra le altre, Cass. civ. 7479/2013), il contratto in parola è poi caratterizzato dal requisito dell'aleatorietà e, nello specifico, tale elemento si estrinseca nei termini di una “doppia alea”, tenuto conto sia dell'incertezza della durata della vita del beneficiario, dalla quale dipendono le attività di assistenza alle quali il vitaliziante è tenuto, sia dell'incertezza legata alla mutevolezza delle prestazioni che possono occorrere in relazione alle esigenze del primo, le quali pure non consentono comunque una sicura predeterminazione della portata dell'impegno a cui potrà essere tenuto il vitaliziante. In tal modo, la fattispecie si caratterizza dunque, rispetto al vitalizio oneroso, anche per un'accentuazione dell'elemento aleatorio, giacché all'incertezza derivante dalla durata della vita del vitaliziato si aggiunge quella correlata alla variabilità delle prestazioni a carico del vitaliziante (cfr. ancora Cass. 15904/16 cit., nonché Cass. civ. 8209/2016 e, da ultimo, Cass. civ. 32439/2023). In particolare, come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il tipo contrattuale di cui si discorre è essenzialmente caratterizzata da un'aleatorietà “…la cui individuazione postula effettivamente la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei - ovvero la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato” (cfr. Cass. civ. 23895/2016, nonché già Cass. civ. 15848/2011 e, da ultimo, Cass. civ. 5363/2022, Cass. civ. 32439/2023). Peraltro, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'aleatorietà si considera senz'altro insussistente e, conseguentemente, può concludersi per una nullità 6 del contratto per l'assenza di una causa concreta sottesa al trasferimento immobiliare “…se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile” (cfr. Cass. 23895/16 cit., nonché Cass. civ. 4533/2015, Cass. civ. 15848/2011, Cass. civ. 14796/2009 e, più di recente, Cass. civ. 25624/2017, Cass. 32439/23 cit.). Sottesa a tale principio vi è evidentemente la considerazione che, nel caso in cui il vitaliziato fosse già in condizioni tali da rendere estremamente probabile un suo rapido decesso, presentando in concreto assai ridotte possibilità di sopravvivenza, deve escludersi che vi sia un'effettiva impossibilità di prevedere i vantaggi e le perdite correlate al contratto, in rapporto al valore di quanto trasferito e alle prestazioni dovute dal vitaliziante. Resta tuttavia fermo che l'elemento dell'alea deve esistere al momento in cui il contratto viene concluso, mentre non assumono rilevanza al fine di far concludere nel senso di una sua invalidità per mancanza di alea e dunque di causa - se non, al più, in maniera indiretta e quale elemento idoneo a contribuire a dimostrare un'originaria insussistenza dell'aleatorietà - le vicende successive alla stipulazione, essendo un connotato proprio dell'alea il fatto in sé che tali vicende possano appunto incidere e condizionare nel corso del rapporto la natura e l'entità delle prestazioni alle quali è tenuto il vitaliziante (si v. ancora Cass. 8209/16, Cass. 25624/17 cit. e Cass. 14796/09 cit.). Sotto ulteriore profilo, si osserva inoltre che il contratto di mantenimento si connota pur sempre per essere un negozio di natura onerosa e, nell'eventualità in cui faccia difetto un nesso di sinallagmaticità tra il trasferimento immobiliare e l'obbligo di assistenza assunto dal vitaliziante e risulti accertata un'obiettiva significativa sproporzione tra le prestazioni, è stato affermato da alcune pronunce del giudice di legittimità che tale sproporzione può valere quale elemento presuntivo dell'esistenza di uno spirito di liberalità sotteso all'alienazione del bene e, dunque, di una dissimulazione di una donazione eventualmente accompagnata dalla previsione di un cd. modus a carico dell'acquirente (cfr. Cass. 7479/13 cit. e, più di recente, Cass. 5363/22, Cass. 32439/23 cit.). D'altro canto, ove il carattere simulato di un contratto venga fatto valere da un soggetto che agisce quale terzo estraneo allo stesso assumendo di essere pregiudicato dalla sua simulazione, ex art. 1415 co. 2 c.c., è noto che non sussistono limiti alla prova del suo carattere simulato, il quale può essere dimostrato anche in via presuntiva ed è in tale ambito che si inscrive, a ben vedere, l'affermazione che precede, la quale valorizza la consistente sproporzione esistente tra le prestazioni quale elemento che può rilevare, per l'appunto, quale indizio indicativo della reale volontà degli stipulanti di concludere una donazione, ai termini dell'art. 2729 c.c. (si v. ancora Cass. 5363/22, Cass. 15848/11 cit.). Ora, tanto premesso in via generale, rileva il decidente con riferimento all'odierna fattispecie che è documentato che in data 20.01.2020 la madre del , , e la convenuta Pt_1 Persona_1 CP_1 abbiano concluso il contratto per cui è lite, qualificato come “contratto di mantenimento”, con il quale la prima ha trasferito alla seconda la nuda proprietà, riservando a sé stessa l'usufrutto vitalizio, sull'immobile sito in Castel Gandolfo, via Spiaggia del Lago n. 7, consistente in villino composto da ingresso, soggiorno, cucina, tinello, due camere, due bagni, disimpegno ripostigli, veranda, tettoia e corte pertinenziale al piano terra, oltre a box auto, cantina, due vani, bagno e locale termico al piano interrato e locale sottotetto e ripostiglio al piano primo. A fronte di tale cessione e come corrispettivo della stessa la si è obbligata, per parte sua, a provvedere al mantenimento della per CP_1 Per_1 tutta la vita di quest'ultima e, così come da pattuizione inserita nel contratto in disamina, le stipulanti hanno convenuto, con riferimento a tale obbligazione, che la stessa “…deve ritenersi comprensiva, a mero scopo esemplificativo e non tassativo, di vitto, alloggio, cure mediche, assistenza morale e materiale, nonché di ogni altra prestazione atta a soddisfare i bisogni della vita della signora e deve essere adeguata alla sua Persona_1 posizione sociale, pur prescindendo dall'esistenza di qualsiasi stato di bisogno” e che “…Nel mantenimento della signora deve inoltre ritenersi incluso il mantenimento e la cura dei suoi cani e di ogni altro Persona_1 animale domestico loro vita natural durante” (cfr. doc. 1 fasc. attoreo).
7 L'obbligazione di mantenimento è stata inoltre quantificata nell'atto come avente un valore pari a € 150.000,00, mentre relativamente ai beni oggetto del trasferimento è stato indicato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 1 co. 497 L. 266/2005, il valore determinato ex art. 52 co. 4 d.P.R. 131/1986, corrispondente a € 167.577,80 (relativamente al villino) e a € 7.500,00 (quanto alla corte;
si v. ancora doc. 1 cit.). Poste tale previsioni negoziali, si è anticipato che il ha innanzi tutto sostenuto in questa Pt_1 sede che il contratto concluso tra la madre e la dovrebbe considerarsi, tuttavia, viziato da nullità CP_1 assoluta e ciò in quanto nel caso di specie non sussisterebbe alcuno degli elementi caratterizzanti la fattispecie del contratto di mantenimento e, segnatamente, perché non vi sarebbe né la “doppia alea”, né la proporzionalità tra le prestazioni, donde la sua nullità per difetto di causa. Le deduzioni avanzate al riguardo dall'attore si presentano, però, del tutto generiche e prive di alcun adeguato riscontro offerto dall'onerato, oltre a risultare smentite dagli elementi istruttori a disposizione. Ed invero, per quel che attiene le condizioni della alla data della conclusione del Per_1 contratto che occupa, osserva il giudicante che nessun elemento specifico è stato offerto dal onde Pt_1 far concludere che il decesso della madre, sopraggiunto il giorno 04.12.2020 per arresto cardiocircolatorio a seguito di accesso in pari data al locale P.S. in condizioni di emergenza per
“rettorragia massiva e ipotensione marcata” (cfr. doc. 8 fasc. attoreo), abbia costituito la prevedibile evoluzione dello stato di salute presentato dalla stessa all'epoca della stipulazione negoziale. Al riguardo, l'attore si è difatti limitato ad allegare che la soffrisse di plurime patologie Per_1
e, sebbene abbia sostenuto che tra queste ultime vi fosse anche una diverticolite che la affliggeva - a suo dire - “da diversi anni”, va rilevato che dalla documentazione sanitaria in atti emerge in realtà che la donna, che (nata il [...]) aveva l'età di 82 anni all'epoca della conclusione del contratto del 20.01.2020, fosse affetta a quella data da “diabete mellito”, quest'ultimo diagnosticatole peraltro (per stessa ammissione attorea) da numerosi anni, e da “fibrillazione atriale cronica” e “gammopatia monoclonale”, quali patologie già emerse però sin dal 2018 e con le quali la donna conviveva dunque da tempo, oltre ad avere riportato una “frattura femore sn” e a soffrire di “algie diffuse e crampi” (cfr. doc. 5 fasc. attoreo), mentre non risulta affatto che la medesima fosse anche affetta da diverticolite acuta, diagnosticatale invece soltanto nell'ottobre 2020 allorché è stata ricoverata presso la Casa di Cura SAAN per un episodio di subocclusione intestinale (cfr. doc. 7 fasc. attoreo). Tenuto conto di tali risultanze e considerato che non è stato in alcun modo dimostrato (o richiesto di dimostrare) dall'attore, pur a fronte delle contestazioni specificamente sollevate sul punto dalla convenuta sin dalla sua comparsa di risposta, che l'affezione che ha poi condotto la al Per_1 decesso fosse in effetti già insorta a suo carico all'epoca della stipulazione o abbia costituito quantomeno un ordinario e prevedibile epilogo delle patologie da cui la stessa era realmente affetta a quella data, non può quindi condividersi, ad avviso del decidente, l'assunto del secondo cui le condizioni Pt_1 della madre “rendevano …estremamente probabile il suo decesso dopo poco tempo”, trattandosi di affermazione obiettivamente arbitraria e priva di alcun adeguato riscontro a supporto. Inoltre, alcuna specifica allegazione né prova è stata offerta dall'attore anche solo al fine di dimostrare quali fossero le concrete aspettative di vita della all'epoca della conclusione del Per_1 contratto in relazione alla sua età, con la conseguenza che anche il generico riferimento effettuato dal alla “età avanzata” della donna si risolve in una prospettazione apodittica, essendo da escludere, Pt_1 del resto, che l'età che la stessa aveva al momento della stipula (si è detto, di 82 anni) fosse in concreto tale, di per sé sola, da rendere probabile una breve durata residua della sua esistenza o che possa annettersi rilevanza, al riguardo, alla sola circostanza che l'attore ha preteso da ultimo di inferire, nei suoi scritti conclusivi, dalle dichiarazioni rese dal teste a proposito delle “condizioni scadute” Per_3 che quest'ultimo aveva constatato a carico della paziente in occasione di una visita domiciliare, condizioni riferite peraltro a una gastralgia presentata in quell'occasione dalla e che il testimone Per_1 non è stato comunque in grado di collocare sul piano temporale, non ricordando la data della visita e
“…dopo quanto tempo dopo averla vita la signora morì”, e tantomeno sapendo contestualizzare sul piano
8 temporale altri analoghi particolari, come il suo ricovero presso il SAAN (dell'ottobre 2018) o la frattura occorsa al femore (cfr. verbale ud. 07.07.2023, dich. teste . Per_3
Escluso dunque che sia emerso che la condizione sanitaria e/o l'età della vitaliziata facessero concretamente presumere, già alla data della conclusione del contratto, che quest'ultima sarebbe deceduta entro un breve intervallo temporale, vi è poi da osservare che neppure può darsi seguito all'assunto attoreo secondo cui vi sarebbe stata una “evidente …sproporzione tra le prestazioni”, tale che difetterebbe comunque, nel presente caso, la causa concreta del contratto e/o che quest'ultimo avrebbe dissimulato, in realtà, una donazione modale, essendo stato il trasferimento immobiliare motivato piuttosto da uno spirito di liberalità della in favore della Per_1 CP_1
Le prospettazioni avanzate dal si fondano, difatti, sull'assunto che il villino alienato dalla Pt_1 madre alla convenuta presenterebbe un “importante valore economico” e sarebbe da ritenere dunque ben maggiore di quello della controprestazione prevista a carico della a dire dell'attore addirittura CP_1 insussistente, stante l'assenza di uno stato di bisogno della o comunque di molto inferiore al Per_1 valore del trasferimento immobiliare. Peraltro, così come specificamente contestato dalla convenuta sin dalla sua comparsa di costituzione, non può non osservarsi che il suddetto “importante” valore economico dell'immobile non sia stato in alcun modo suffragato da parte attrice, essendosi il limitato ad indicarne tout court Pt_1
l'entità in “circa 350.000,00 euro” per l'intero svolgimento del processo, senza mai offrire alcuna argomentazione a supporto, segnatamente in merito alle caratteristiche del bene, al suo stato conservativo e all'epoca della sua costruzione, così come a proposito dei criteri impiegati - eventualmente - per pervenire a una simile quantificazione in rapporto alla sua natura e alle sue condizioni manutentive e ai valori di mercato generalmente praticati nella zona all'epoca della stipulazione contrattuale. Non solo ma, oltre all'assoluta mancanza di elementi addotti al riguardo sul piano assertivo da parte del , non è stata fornita (o richiesta) dal medesimo alcuna prova a sostegno di una così Pt_1 elevata quantificazione del valore dell'immobile, che non risulta nemmeno supportata dalla produzione di una perizia di stima e tantomeno è stata suffragata da documentazione o da prove costituende volte a dar conto sia di quali fossero le concrete caratteristiche che il bene presentava all'epoca del contratto di cui si tratta (bene che, si noti, è pacifico abbia sempre costituito l'abitazione della madre del Pt_1
e che quest'ultimo pertanto ben conosceva, vivendo persino in un'unità situata sul relativo terreno, come anche si evince dalle deduzioni contenute nella sua memoria di costituzione nel giudizio di cui meglio si dirà qui di seguito, introdotto dalla onde ottenerne il rilascio), sia di quali fossero i Per_1 valori mediamente praticati in quel periodo per le vendite di beni analoghi nella medesima zona (si pensi, esemplificativamente, alle risultanze che avrebbero potuto essere agevolmente ritratte in proposito dal dalle banche dati OMI). Pt_1
Ebbene, ciò stante, osserva il decidente che non è revocabile in dubbio che l'onere di allegare e dimostrare l'asserita insussistenza del requisito dell'aleatorietà del contratto di mantenimento incombesse nella specie proprio sul , essendo egli, innanzi tutto, il soggetto tenuto alla specifica Pt_1 indicazione e dimostrazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa volta a sentire accertata la nullità del contratto per cui è lite ai sensi dell'art. 2697 co. 1 c.c., onere che non è stato invece in alcun modo soddisfatto, alla luce di quanto appena evidenziato. Al riguardo, non può annettersi del resto alcuna rilevanza al solo riferimento effettuato dall'attore alla circostanza che nel contratto del 20.01.20 sia stato indicato dalle stipulanti il valore dell'immobile ai fini fiscali mediante l'impiego del criterio del cd. prezzo valore previsto dall'art. 52 co. 4 d.P.R. 131/1986 - riferimento che, a dire del predetto, costituirebbe “ulteriore indizio della carenza di alea e della sproporzione tra le prestazioni” - dal momento che tale riferimento non vale, in realtà, a far concludere automaticamente per un diverso e ben maggiore valore di mercato del bene e che il fatto che l'ammontare riveniente dall'impiego dei meccanismi di calcolo previsti dalla disposizione possa risultare, se del caso, non in linea con il valore venale dipende semmai dall'evenienza - da allegare e
9 dimostrare, all'evidenza, sempre a cura dell'attore onerato - che la rendita richiamata dalla norma non sia, nel caso specifico, aggiornata e si presenti pertanto tale da non consentire, neanche attraverso l'applicazione dei coefficienti previsti dalla norma stessa, di riflettere adeguatamente il valore commerciale del cespite, evenienza sulla quale il nulla ha allegato, tuttavia, per l'intero Pt_1 svolgimento del giudizio. D'altro canto, si è detto che il valore apoditticamente indicato da quest'ultimo a fondamento delle sue domande è stato contestato dalla sin dalla sua comparsa di costituzione, CP_1 evidenziandone l'assoluta arbitrarietà e la discordanza dall'effettiva entità del valore di mercato dell'abitazione, da lei ricompresa piuttosto in un range tra € 144.612,00 e € 176.748,00 e per di più da abbattere in virtù del trasferimento effettuato con il contratto del solo diritto di nuda proprietà (non della proprietà piena), e neppure a fronte di tali contestazioni è stato allegato alcunché da parte dell'attore onde far concludere nel senso che il valore del bene non possa ritenersi ben riflesso dal contenuto del contratto di cui si discute, essendo invece largamente superiore e pari alla considerevole entità sopra richiamata. Né avrebbe potuto disporsi - si aggiunga - o potrebbe disporsi in questa sede l'espletamento di una CTU avente ad oggetto l'accertamento di tale valore commerciale, atteso che è noto che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo istruttorio in senso proprio, potendo essere utilizzata soltanto al fine di coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi di prova che siano stati ritualmente forniti dalle parti, ove questa richieda l'impiego di specifiche conoscenze tecniche, ovvero per acquisire elementi di natura prettamente tecnico-specialistica che non possano essere forniti dai contendenti, mentre è da escludere che la CTU possa essere disposta allo scopo di esonerare questi ultimi dall'onere di allegazione e di prova che grava su di essi, supplendo a una deficienza assertiva e/o probatoria alla quale la parte onerata non abbia ottemperato (cfr. tra le molte, Cass. civ. 26048/2023, secondo cui “…è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio …non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze …deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”). Non maggior pregio può attribuirsi, inoltre, all'assunto attoreo secondo cui le prestazioni di assistenza previste nel contratto del 20.01.20 a carico dalla convenuta sarebbero state non effettive o avrebbero avuto, comunque, un valore notevolmente inferiore rispetto al trasferimento. Infatti, in primo luogo, si è già evidenziato che il contratto di mantenimento prescinde - contrariamente a quanto preteso dal - dall'esistenza di uno stato di bisogno economico in capo Pt_1 al vitaliziato, atteso che l'obbligazione che tipicamente è assunta dal vitaliziante si estrinseca in un'attività di assistenza materiale e/o morale - come ha ricordato, peraltro, persino la stessa parte attrice nei suoi scritti difensivi - che si connota per il suo carattere marcatamente spirituale e può consistere nell'esecuzione delle prestazioni più svariate in rapporto alle esigenze del beneficiario, quali, esemplificativamente, la fornitura di un alloggio, l'assicurazione del vitto, la pulizia della casa, la cura personale del vitaliziato, la compagnia e l'assistenza prestata allo stesso nel compimento degli atti anche più comuni della vita quotidiana. Tenuto conto di ciò, le pattuizioni che sono state inserite, come detto, nel contratto concluso tra la e la si presentano dunque perfettamente coerenti con il tipo negoziale in discorso e CP_1 Per_1 con il nomen iuris che è stato dato dalle medesime al loro accordo, mentre non depone affatto per l'insussistenza di un'obbligazione di mantenimento il solo riferimento operato dal alla situazione Pt_1 economico/patrimoniale della madre, tale da consentirle di acquistare con mezzi propri il cibo o il vestiario o le medicine, considerato che la disponibilità di tali mezzi nulla dice - come è ovvio - in merito alle concrete possibilità della donna di recarsi anche ad effettuarne il relativo acquisto, per esempio, senza la stabile assistenza assicuratale da altri.
10 Non solo ma nel contratto di cui trattasi è stata concordata, a ben vedere, un'obbligazione a carico della di portata assai ampia, essendo stato previsto che quest'ultima dovesse farsi carico CP_1 di qualsivoglia esigenza assistenziale fosse stata manifestata dalla per tutta la durata della sua Per_1 vita, tanto da avere pattuito le stipulanti che le prestazioni ivi elencate dovessero considerarsi soltanto esemplificative e non tassative, specificando inoltre che l'attività da prestare a cura della convenuta dovesse essere adeguata alla posizione sociale della beneficiaria, a prescindere dall'esistenza di un suo stato di bisogno, ed includendo nell'obbligazione anche il mantenimento e la cura dei cani dei quali è pacifico - giacché mai contestato dall'attore, a fronte della specifica allegazione operatane dalla CP_1
- la fosse proprietaria, loro vita natural durante (si v. ancora doc. 1 cit. fasc. attoreo). Per_1
Poste simili pattuizioni, gli elementi istruttori acquisiti sono valsi inoltre a confermare che effettivamente la fosse una persona sola all'epoca della stipulazione negoziale, priva di alcun Per_1 aiuto assicuratole dall'unico figlio (l'odierno attore) e senz'altro bisognosa di una persona che si prendesse cura di lei, garantendole l'ausilio necessario sia per la cura della propria persona, sia per la gestione della sua abitazione, sia per il compimento dei più disparati incombenti della vita quotidiana, quali recarsi, per l'appunto, presso gli esercizi commerciali per l'acquisto di generi alimentari o andare in banca o in posta o dal medico o dal parrucchiere. Ed invero, al riguardo vi è da osservare che emerge persino dalle deduzioni formulate dallo stesso attore nella memoria di costituzione nel giudizio n. 852/19 RG. - introdotto dalla madre nel febbraio 2019 al fine di ottenere la restituzione dell'unità abitativa precedentemente concessagli in comodato posta sul terreno ove è ubicato il villino dove la stessa viveva - che la senz'altro Per_1 avesse bisogno di un'assistenza continuativa almeno dall'episodio della frattura del femore occorsole nel luglio 2017, allorché è lo stesso ad avere riferito di essersi attivato “…per la ricerca di una Pt_1 badante full time tramite un Centro Servizi di Albano”, ed è sempre il ad avere rappresentato, in Pt_1 tale memoria, che gli aiuti da lui prestati alla madre si siano invece interrotti ben prima della conclusione del contratto di cui qui si discute (“L'assistenza prestata dal signor invero, si è interrotta Pt_1
a gennaio 2019…”), in considerazione della conflittualità dei loro rapporti (cfr. doc. 4 fasc. convenuta). D'altro canto, è sempre l'odierno attore ad avere evidenziato in questa sede le diverse patologie che da tempo affliggevano la la quale, oltre ad essere cardiopatica, era affetta da diabete Per_1 mellito da numerosi anni, con associate complicanze agli arti inferiori (riferite dallo stesso ), Pt_1 aveva riportato l'anzidetta frattura alla gamba e soffriva almeno dall'inizio del 2018 di “…algie diffuse e crampi” (si v. ancora doc. 5 cit. fasc. attoreo), e tale condizione clinica, unita al progredire della sua età, contribuisce senz'altro a far ritenere che la donna necessitasse ragionevolmente di una persona che le prestasse stabilmente un ausilio nella vita quotidiana, tanto più in considerazione delle limitazioni alla deambulazione che può ritenersi le derivassero da detta condizione, queste ultime ben documentate, del resto, anche dal file video versato in atti dalla (cfr. doc. 18 fasc. convenuta). CP_1
Ed ancora, è lo stesso attore ad avere ricordato che la madre soffrisse anche di “glaucoma bilaterale” e, così come puntualmente evidenziato dalla convenuta (in difetto di alcuna replica mai avanzata sul punto dal ), risulta del tutto plausibile che anche tale affezione abbia condotto la Pt_1 donna a ricercare l'assistenza continuativa di una persona che si curasse di lei, in ragione del rischio di cecità che è correlato a una simile patologia. Le dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa - lungi dall'essersi rivelate “superflue e del tutto non dirimenti”, come sostenuto dall'attore nei suoi scritti conclusivi - sono valse, poi, a confermare anch'esse la necessità manifestata dalla di una persona che le prestasse stabilmente Per_1 un ausilio, che si prendesse cura delle sue esigenze, che le facesse compagnia, mantenesse la casa e la sua persona pulite, la aiutasse a nutrirsi e a curarsi, e che tali attività siano state, in effetti, concretamente espletate da parte della CP_1
In particolare, la teste dopo avere dichiarato di essere una vicina della Testimone_1
e di avere “…conosciuto la signora che è qui presente quando ha iniziato ad assistere la signora Per_1 CP_1
DI”, ha riferito della conflittualità che esisteva tra la de cuius e il figlio (che ha Parte_1
11 riconosciuto nella persona dell'attore presente in udienza nel corso della sua escussione), al quale ha ricordato che la avesse domandato di lasciare l'unità abitativa sita vicino alla sua residenza e Per_1 posta proprio al confine con la proprietà della stessa (si v. al riguardo anche doc. 3, 4 cit. fasc. Tes_1 convenuta), e raccontato dell'episodio della frattura al femore occorso alla e della richiesta Per_1 avanzatale da quest'ultima di una qualche persona che potesse aiutarla a casa, persona che la teste ha dichiarato di averle dunque indicato (riferendone specificamente anche il nome, a richiesta di chiarimenti) e che ha ricordato le abbia prestato un'assistenza completa dalla fine del 2017 e nel corso del 2018 (“…quando si è rimessa dopo la frattura del femore DI mi chiese se c'era qualcuno che poteva aiutarla a casa e io le mandai una signora che la aiutava in tutto; ADR: la signora si chiamava ADR: la Parte_2 signora c'è stata dall'ottobre 2017 fino a quasi tutto il 2018, dopo è subentrata un'altra; ADR: il figlio era sparito, non l'ho visto più”), per poi venire sostituita da un'altra “…che si chiamava e che però “…si Pt_1 Pt_ limitava a portarle la spesa”, tanto che “dopo che era andata via , DI era trascurata nella cura della persona
…non era curata fino a che non è intervenuta ”. Quindi, ha confermato la l'avvenuta CP_1 Tes_1 conoscenza tra la e la nell'estate del 2019 attraverso il loro comune amico CP_1 Per_1 Per_4
(“…so che è stato questo presentare a DI;
ADR: lo so perché me lo ha detto DI”),
[...] Per_4 CP_1
e raccontato che da tale momento e sino al decesso della la la abbia effettivamente Per_1 CP_1 assistita in maniera stabile e continuativa, riferendo che quest'ultima “…veniva di giorno in giorno, io la vedevo sempre, e dava una mano a DI”, che la le raccontava che le preparava il pranzo e la cena, Per_1 che la portava a casa sua a IN e da una parrucchiera ivi operante per sistemarle i capelli, che la accompagnava dal podologo, che si occupava degli oneri condominiali e della partecipazione alle assemblee del condominio per conto della (“…veniva a tutte le riunioni”), che le faceva la spesa Per_1
e le puliva e sistemava la casa, la quale “…prima era indecente, aveva anche la moquette non so risalente a quando, era una casa invivibile prima”, ed aggiungendo, altresì, che la “…mi diceva sempre ho Per_1 trovato una figlia” (cfr. verbale ud. 01.12.2022, dich. . Tes_1
Anche l'ulteriore teste dopo avere riferito “…ero un amico della signora DI e del Testimone_2 marito li conoscevo dagli anni 90, ero vicino di casa di DI, abito proprio di fronte”, ha confermato poi Per_5 che la versasse realmente in condizioni di solitudine (“…prima c'era il marito, poi quando è morto Per_1
è rimasta sola”), riferendo di averla personalmente aiutata, dopo la frattura al femore, portandole da mangiare (“…so quello che le portavo io, lei stava sola, era estate e si era rotta il femore e le portavo alcune cose preparate da mangiare, lei era sola, me lo diceva e lo facevo per aiutarla”) e che vi siano state nel tempo delle persone di cui la stessa si è avvalsa per la cura dell'abitazione, l'acquisto di medicinali e altri incombenti, sino a che “…poi ha assunto una signora, nel 2019 mi sembra, e questa signora la aiutava nelle varie cose, anche nel lavarsi, le faceva tutto e la portava anche al mare, è stata un lungo periodo al mare perché aveva problemi alle gambe”, precisando al riguardo, a richiesta di chiarimenti, che “…la signora che la aiutava è questa signora che è presente qua, la signora . D'altra parte, ha anche raccontato il di avere personalmente CP_1 Tes_2 riscontrato che la “…prima stava in brutte condizioni anche di igiene” e che le condizioni della sua Per_1 abitazione in precedenza erano “disastrose” (riferendo tra l'altro che “…la casa prima era zozza”), mentre dal momento dell'assunzione della (che anche tale teste ha confermato sia stata conosciuta dalla CP_1 per il tramite del “…si è vero;
ADR: lo so perché me lo ha detto DI, io non c'ero, lei mi Per_1 Per_4 raccontava tutte le cose che le succedevano e mi ricordo che era contenta di avere trovato questa persona che era per lei come una figlia…”) quest'ultima si è stabilmente occupata della sua cura personale e di farle la spesa (“si è vera la circostanza, ADR: lo so perché me lo raccontava DI e perché l'ho visto personalmente, mi ricordo che una volta sono andato anche a trovarla insieme alla signora e DI era tutta bella pulita e Tes_1 ordinata e anche la casa lo era;
ADR: io ero stato anche a casa di DI prima e posso dire che le condizioni erano disastrose”), che la gli raccontava che la le preparava pranzo e cena e “…mi diceva che Per_1 CP_1 faceva tutto”, che da quel momento “…lo vedevo che stava molto meglio …posso dire che DI era tutta bella ordinata, pulita, nei capelli e nei vestiti” ed “…era contenta e si vedeva”, che la “…so che la portava CP_1 da tutte le parti, a fare visite;
ADR: non so dire se andava dal podologo ma era curata”, che “…la assisteva, non so se dormiva li, so che le faceva compagnia notte e giorno”, che “…so che l'ha aiutata fino all'ultimo, posso dire
12 che sono andato anche io personalmente in quel periodo a casa di DI a constatarlo e verificare se stava bene” (cfr. verbale ud. 01.12.22, dich. . Tes_2
Ed altresì, per quel che attiene il teste quest'ultimo ha confermato di essere Persona_4 stato lui a presentare la alla nell'estate 2019, conoscendo il padre della prima, CP_1 Per_1 Per_6
per poi ricordare anch'egli che l'odierna convenuta si è effettivamente presa cura della de cuius,
[...] la quale - come ha riferito il teste - viveva da sola nel villino in via Spiaggia del Lago e “…non guidava”. Pur rappresentando di non sapere se la andasse tutti i giorni a casa della (“…andava CP_1 Per_1 assiduamente, ma non saprei dire se tutti i giorni”) o se la accompagnasse, nello specifico, dal medico o si recasse su delega della medesima alle riunioni condominiali, ha inoltre ricordato tale testimone che
“…la Sig. portava/accompagnava la Sig.ra a prendere la pensione e anche la spesa…”, che CP_1 Per_1 quest'ultima gli aveva raccontato che la si occupava di contattare il medico per le ricette e i CP_1 medicinali (“…so che si occupava anche di questo, perché ci incontravamo, la Sig.ra non poteva Per_1 camminare per problemi ai piedi, me lo disse la Sig.ra ”), che le preparasse da mangiare (“…so che Pt_3 lo preparava, ma non saprei dire se tutti i giorni”), per poi confermare che il compleanno del novembre 2019 la lo avesse festeggiato proprio con la e la famiglia di quest'ultima, compleanno al Per_1 CP_1 quale il a dichiarato di avere partecipato, riconoscendo nelle fotografie esibitegli la figlia e la Per_4 madre dell'odierna convenuta (si v. verbale ud.17.02.2023, dich. teste . Per_4
Ebbene, anche tenuto conto di tali concordanti dichiarazioni testimoniali, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, trattandosi di dichiarazioni prive di contraddizioni anche interne e nient'affatto compiacenti, oltre che rese da soggetti che è pacifico, e comunque dimostrato, frequentassero la sia prima che dopo l'instaurazione del rapporto con la ritiene il Per_1 CP_1 decidente che non possa seriamente dubitarsi dell'effettività dell'attività di assistenza di cui quest'ultima si è fatta carico e che ha anche in concreto espletato, in conformità con il contratto per cui è causa. Dalle considerazione complessiva delle risultanze sopra richiamate emerge infatti che la abbisognasse realmente della presenza di un soggetto che la affiancasse e la aiutasse nelle Per_1 attività anche più comuni e basilari della propria quotidianità e che a tale condizione abbia in effetti fatto fronte l'odierna convenuta, che sia il teste sia il teste hanno ricordato, Tes_1 Tes_2 significativamente, fosse considerata dalla donna come “una figlia” (si v. ancora verbale ud. 1.12.2022), ad ulteriore riprova della natura e costanza dell'attività di ausilio e sostegno materiale e morale da lei prestatale. Non solo ma non può non constatarsi, a tal proposito, che neppure è stato mai seriamente e specificamente contestato dal che la madre versasse in una situazione di sostanziale abbandono Pt_1 materiale e morale - così come evidenziata dalla sin dalla sua comparsa di risposta - condizione CP_1 che l'attore ha persino sostenuto di avere dedotto e dimostrato lui stesso - stando a quanto riportato nella sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. - ma che è evidentemente venuta meno (e non già di certo è stata ingenerata) proprio a seguito dell'instaurazione del rapporto della con la convenuta, Per_1 alla luce degli elementi istruttori acquisiti, essendosi arrestato, per converso, a un'allegazione assolutamente generica e priva di alcun riscontro offerto dall'onerato l'assunto circa una non meglio precisata “condotta ostativa e ostile della Sig.ra a fronte dei tentativi del figlio ed odierno attore di ricevere CP_1 notizie e comunicazioni della madre nonostante le pregresse incomprensioni”. Né può avere seguito l'obiezione del in merito all'insussistenza in capo alla convenuta di Pt_1 competenze in ambito sanitario o di una specifica esperienza nella cura delle persone anziane, considerato che ciò non toglie che vi sia stata un'effettiva assunzione da parte sua dell'obbligazione di mantenimento prevista nel contratto, oltretutto rivolta non alla diretta esecuzione di una o più prestazioni sanitarie in favore della ma al compimento di un'assai ampia attività di cura Per_1 personale e di supporto materiale e spirituale, rispetto alla quale non si vede dunque (né è stato spiegato dall'attore) in quali termini possa rilevare l'assenza di una specifica professionalità in campo medico o infermieristico in capo alla E d'altra parte, è risultato acclarato in proposito che il CP_1 mantenimento prestato da quest'ultima si sia effettivamente anche atteggiato nell'assicurazione alla beneficiaria delle cure mediche, in coerenza con le previsioni contrattuali, se si pone mente al fatto che 13 la non solo si occupava di garantire che la vitaliziata si sottoponesse alle visite e avesse le CP_1 prescrizioni e i farmaci di cui aveva bisogno (come ha anche confermato, per la verità, il medico : si v. verbale ud. 07.07.2023, dich. teste che ha riferito “…mandavano Persona_3 Per_3 delle mail, e la ricetta veniva inoltrata sulla mail” e dichiarato, pur raccontando di non ricordare con esattezza chi accompagnasse a visita la paziente, che “…A volte veniva accompagnata dalla qui presente Sig.ra e a volte da altri. Dopo la frattura al femore il figlio accompagnava la mamma presso il mio studio, CP_1 poi ho saputo che avevano litigato e poi veniva con la Sig.ra e un'altra signora che l'accompagnava, ma CP_1 non ricordo il nome”), ma che è sempre la convenuta la persona che risulta avere seguito pure il decorso clinico della in occasione del ricovero dell'ottobre 2020, tanto da ricevere lei le informazioni dai Per_1 sanitari in merito alle sue condizioni (cfr. doc. 7 cit. fasc. attoreo, recante copia della cartella clinica di tale ricovero, ove si legge che “…si informa la signora (tutore legale) della situazione clinica CP_1 della pz.”). Ed ancora, relativamente al riferimento operato dal alla residenza della convenuta, si Pt_1 osserva che trattasi di deduzione che è stata, anch'essa, specificamente contestata dalla la CP_1 quale ha evidenziato di abitare in verità a IN alla via dei Glicini n. 18, a pochi minuti di auto dall'abitazione della e tale ultima allegazione è risultata adeguatamente riscontrata Per_1 dall'istruttoria espletata, essendo stato confermato dai testi escussi che la convenuta abiti effettivamente a IN (si v. ancora dich. teste nonché dich. teste “…so che la accompagnava Tes_1 Per_4 CP_1 la a IN presso la sua abitazione”), ivi essendo ubicata del resto anche la scuola frequentata Per_1 dalla figlia (cfr. doc. 5 fasc. convenuta). Considerati i rilievi che precedono, va senz'altro escluso, pertanto, che possa concludersi per una “non effettività” dell'obbligazione assunta dalla con il contratto che occupa, quale quella CP_1 lamentata da parte attrice, e tantomeno può sostenersi, avuto riguardo all'ampiezza e alla varietà delle prestazioni che la convenuta si è impegnata con tale contratto a porre in essere (e che ha anche concretamente eseguito, in rapporto alle necessità della vitaliziata sino alla data del suo decesso), che vi sia stata una “ingente sproporzione tra le prestazioni”, sproporzione che in alcun modo è stata suffragata dall'onerato né con una seria ed effettiva allegazione e dimostrazione di un “importante” valore di mercato dell'immobile trasferito, né con una specifica contestazione del controvalore attribuibile alle attività di assistenza e di cura di cui si è detto, il quale è stato anche indicato, come si è visto, nell'ambito dello stesso contratto del 20.01.20 (per € 150.000,00) e che non si profila, per la verità, obiettivamente incongruo, in assenza di una pronosticabile breve durata della vita della alla data della Per_1 stipulazione, alla luce della reale natura e dell'ampia portata delle prestazioni dovutele. La domanda attorea volta a sentire dichiarata la nullità del contratto per mancanza di causa va dunque respinta, essendo da escludere che sia stata accertata un'assenza di aleatorietà (al contrario suffragata dall'età e dalle condizioni personali della tali da richiedere alla data della stipula Per_1
l'assicurazione alla medesima di un'assistenza materiale e morale, di cui era priva, e da rendere al contempo realmente incerta la portata e la durata dell'impegno a ciò correlato in rapporto all'evoluzione della sua situazione) o un'obiettiva significativa sproporzione tra le prestazioni (contraddetta dall'ampiezza e la varietà delle prestazioni contrattualmente previste ed effettivamente assicurate dalla alla , quali quelle apoditticamente sostenute dal nei suoi scritti difensivi. CP_1 Per_1 Pt_1
Del pari infondata è poi la domanda diretta a sentire accertata la natura simulata del contratto del 20.01.20, per avere questo dissimulato, come sostenuto da parte attrice, una donazione modale ex art. 793 c.c. Ed invero, in linea di principio, occorre rammentare che in caso di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito lo spirito di liberalità che le connota è compatibile con l'imposizione di un peso a carico del beneficiario dell'attribuzione, di un modus appunto, quale elemento meramente accidentale che non vale a snaturare la causa del contratto di donazione nel quale lo stesso è previsto, a condizione però che tale peso non assuma il carattere di un corrispettivo dell'attribuzione ma costituisca, pur sempre, soltanto una modalità del beneficio (cfr. tra le altre, Cass. civ. 28857/2021).
14 Infatti, può ritenersi che il contratto si presenti di carattere gratuito solo ove l'interesse del disponente di far acquisire una determinata utilità all'altra parte non abbia un contenuto patrimoniale, non essendo rivolto ad ottenerne una contropartita, o miri al più al conseguimento di un'utilità economica per il disponente unicamente nella prospettiva di un vantaggio indiretto e mediato o comunque nei termini di un suo interesse meramente secondario, non venendo a trovarsi il vantaggio previsto in suo favore con il contratto, in considerazione della sua entità e dell'interesse che vi è sotteso, in rapporto di corrispettività con il beneficio attribuito all'altra parte (arg. Cass. civ. 1039/2019, sia pure in fattispecie differente ma con affermazioni di principio di portata generale). Con riferimento al caso che occupa, si è detto che l'assunto attoreo circa la ricorrenza di una sproporzione “manifesta” tra il trasferimento effettuato dalla alla e l'obbligazione Per_1 CP_1 assunta da quest'ultima in favore della prima, alternativamente prospettato dal a fondamento Pt_1 della sua pretesa in merito all'invalidità del contratto per mancanza di causa o al suo carattere simulato giacché dissimulante una donazione, non sia stata in alcun modo dimostrata dallo stesso e che, tutt'al contrario, le risultanze istruttorie acquisite siano valse a far accertare che vi fosse una concreta ed attuale necessità della madre di disporre di una persona che le prestasse assistenza nel compimento degli incombenti più svariati della vita quotidiana, oltre a tenerle compagnia e ad assicurarle quella vicinanza morale che, in effetti, non le veniva prestato dal figlio (si v. ancora doc. 3, 4 fasc. convenuta), assistenza e supporto che sono stati anche in concreto prestati dall'odierna convenuta, provvedendo a curare l'igiene personale e l'aspetto esteriore della vitaliziata e la pulizia e la gestione della sua abitazione e ad assicurarle generi alimentari e medicine, la sottoposizione alle visite mediche e una compagnia e una vicinanza costante, financo attestata dalla sua sola presenza in occasione del ricovero dell'ottobre 2020. Né a fronte di una così variegata e ampia attività di assistenza e di supporto materiale e morale sono state offerte dall'attore serie e concrete allegazioni - prima ancora che prove - idonee a far concludere che il relativo controvalore monetario si presentasse apprezzabilmente sproporzionato rispetto alla nuda proprietà del bene che è stata trasferita in corrispettivo alla se si considera CP_1 che il predetto non ha neppure preso posizione sul valore attribuito alla sua obbligazione nell'ambito dello stesso contratto di cui trattasi, rapportandolo esemplificativamente a quella che sarebbe stata la remunerazione che la madre avrebbe dovuto corrispondere a una badante che si occupasse, in maniera e misura analoga, della sua persona e della sua casa, assicurandole una così vasta assistenza in rapporto a qualsivoglia esigenza e garantendole un ausilio anche negli spostamenti di cui avesse avuto la necessità, tenuto conto che è del tutto incontroverso che nella specie si sia trattato di prestazioni rese - si noti - non da un figlio o da un altro familiare che potesse dirsi legalmente, o almeno socialmente e moralmente, tenuto a svolgerle, in ragione del vincolo parentale esistente. Il solo assunto sostanzialmente avanzato dal secondo cui sarebbe “…evidente la mancanza Pt_1 di alea, nonché la sproporzione fra il valore della proprietà e il valore della complessiva controprestazione che, seppur non propriamente stimabile, è evidentemente presumibile non essere neppure un decimo del valore della cessione” si presenta, del resto, immeritevole di seguito, giacché avanzato in maniera del tutto apodittica e fondato per di più sulla considerazione che “…tra la data di stipula del contratto di mantenimento e la data del decesso della Sig.ra intercorrono circa dieci mesi”, mentre si è già Per_1 evidenziato che non rilevano, nel senso di far escludere l'aleatorietà o la proporzionalità del contratto di mantenimento, le vicende successive alla sua stipulazione, in difetto di un'adeguata allegazione e dimostrazione di un'esigua speranza di vita concretamente presagibile a carico del vitaliziato, essendo naturalmente insita nella fattispecie in discorso la circostanza che tali vicende condizionino il contenuto e la durata dell'obbligazione alla quale è tenuto il vitaliziante. Tenuto conto di tanto, ritiene quindi il decidente che non possa dirsi affatto accertata, nel presente caso, la prospettata simulazione relativa del contratto del 20.01.2020 per avere questo dissimulato una volontà delle stipulanti di concludere una donazione, in considerazione della contropartita che la ha inteso evidentemente conseguire, e che ha anche in concreto conseguito, Per_1 con il trasferimento del bene, non giustificato nella specie da uno spirito di liberalità - in alcun modo suffragato dall'attore onerato né con la dimostrazione di un'effettiva e significativa sproporzione 15 esistente tra le prestazioni contrattualmente previste, né con altri elementi indiziari offerti a riprova - ma dall'utilità direttamente ed attualmente prevista in corrispettivo in suo favore, costituita dall'obbligazione di mantenimento assunta nei suoi confronti dalla CP_1
Per quel che concerne, inoltre, la domanda attorea volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, si osserva che tale domanda, per quanto ammissibile in rito, è tuttavia infondata anch'essa nel merito. Infatti, con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla vi CP_1
è da evidenziare che è ben possibile l'esperimento del rimedio della risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. in relazione a un contratto di mantenimento e la relativa azione può essere esercitata anche dall'erede del vitaliziato, quale è incontestatamente, nel caso che occupa, il
[...]
(cfr. per l'affermazione che anche l'erede del beneficiario defunto può domandare la Pt_1 risoluzione del contratto per l'inadempimento perpetrato dal vitaliziante allorché il vitaliziato era in vita, Cass. civ. 10859/2010). Nel merito, la pretesa risolutoria esercitata dall'attore va però disattesa, dovendosi escludere che vi sia stato un inadempimento ascrivibile alla CP_1
Invero, in primo luogo, deve rilevarsi che le allegazioni avanzate dal a fondamento di Pt_1 tale pretesa si sono arrestate, anche in tal caso, a una prospettazione priva per lo più di un contenuto concreto e specifico, non avendo egli individuato se ed in quali termini la avrebbe violato le CP_1 previsioni contrattuali e mancato di ottemperare alla sua obbligazione. In proposito, va difatti rammentato che anche ove l'inadempimento non debba essere provato da chi lo adduce, nondimeno, resta a carico di tale soggetto allegare in maniera chiara e concreta in che cosa tale inadempimento sarebbe consistito, mentre non è sufficiente che il medesimo lamenti una inadempienza “tout court”, quale è quella che è stata addotta, a ben vedere, da parte del Pt_1 nell'odierna fattispecie (cfr. Cass. civ. 6618/2018, che ha evidenziato che “…l'inadempimento non deve essere provato da chi lo adduce …ma deve comunque essere "vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere identificato in modo concreto…”, e ciò tenuto conto che
“…si rientra, a ben guardare, nella questione, generale in quanto applicabile ad ogni pretesa esercitata in un ambito processuale, della specificità: chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso …e così anche …quando sotto il profilo di diritto l'azione esercitata concerne un inadempimento contrattuale, sotto il profilo del fatto l'attore è gravato dell'onere dell'allegazione che concretizzi il lamentato inadempimento…”; si v. inoltre, Cass. civ. 10141/2021, la quale pure ha evidenziato che l'inadempimento va individuato dall'interessato in maniera puntuale e concreta, essendo egli onerato di indicare “…anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione”). La circostanza che la sia deceduta dopo dieci mesi dalla stipulazione negoziale nulla Per_1 dice, d'altra parte, in merito alle inadempienze ascrivibili alla atteso che è ovvio che tale CP_1 decesso non integri, in quanto tale, un inadempimento della vitaliziante (si v. anche Cass. 14796/09 cit.), sicché sarebbe stato onere del indicare concretamente se ed in che modo la convenuta si Pt_1 sarebbe resa inottemperante alle prestazioni di assistenza e di cura della durante il tempo in cui Per_1 il contratto ha avuto esecuzione. Inoltre, per quel che attiene l'assunto attoreo in ordine al prelevamento di somme di denaro dal conto corrente e dal libretto di risparmio di cui la madre era titolare e al mancato reperimento di gioielli e “beni mobili” della medesima, è evidente che si tratta di circostanze che esulano dall'esecuzione del contratto per cui è causa, non atteggiandosi come un inadempimento degli obblighi assunti con lo stesso dalla ma integrando, semmai, un distinto fatto illecito ascrivibile a quest'ultima per CP_1 essersi appropriata - come si opina - del denaro o di altri beni di titolarità della Di talché, non Per_1 vi è dubbio che, con riferimento alla prospettata appropriazione dei denari esistenti sui conti intestati
16 alla madre e/o di gioielli o altri beni non meglio specificati, sarebbe stato onere del non solo Pt_1 allegare ma anche dimostrare che tale condotta sia stata personalmente posta in essere dalla convenuta o sia comunque a lei ascrivibile, per aver avuto quest'ultima - come si opina - “…a disposizione conti, bancomat e titoli della …beneficiaria”, onere che, invece, non è stato soddisfatto in alcun modo dall'attore, non potendo annettersi rilevanza a tal proposito alle sole prove testimoniali da lui richieste sui capitoli genericamente formulati in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e oltretutto vertenti su altre circostanze mai nemmeno dedotte dal nei termini per le cd. preclusioni assertive. Pt_1
A fronte della genericità ed astrattezza dell'inadempimento ascritto dall'attore alla convenuta, gli elementi istruttori acquisiti sono valsi, poi, comunque a far escludere che vi sia stata una qualche concreta inadempienza ad essa ascrivibile. Infatti, si è detto come le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno confermato che la si CP_1 sia stabilmente occupata, in concreto, di prestare la dovuta assistenza e il supporto materiale e morale alla beneficiaria, dalla quale si è recata in effetti giornalmente già da prima del contratto e per tutto il suo corso sino al decesso della donna (si v. ancora dich. teste “…veniva di giorno in giorno, io la Tes_1 vedevo sempre…”) e che aiutava negli incombenti anche essenziali, assicurandosi che fosse sempre curata nella sua igiene e nell'aspetto (cfr. teste che nel confermare che la abbia trascorso pure Tes_1 Per_1 un periodo presso la casa al mare della famiglia dalla fine del giugno 2020, ha ricordato “…mi CP_1 mandò anche una foto quando era al mare, mi ricordo che era tutta sistemata, aveva anche le unghie lunghe con lo smalto”), che disponesse dei viveri e mangiasse, che fosse monitorata nella sua salute e ricevesse le ricette e i medicinali, che avesse la casa pulita e gestita e che non si sentisse sola, nei fatti avendola resa persino parte della propria famiglia (con la quale è stato accertato che la de cuius avesse anche già festeggiato, non a caso, il suo compleanno nel novembre 2019: si v. ancora dich. teste e doc. Per_4
15, 16, 17 fasc. convenuta, recanti le fotografie della con la e la madre e la figlia di Per_1 CP_1 quest'ultima), nonché provvedendo, in conformità con quanto contrattualmente previsto, alla cura dei suoi tre cani, ai quali i testimoni hanno confermato che la convenuta abbia del resto continuato ad assicurare il dovuto accadimento anche a seguito del decesso della padrona (cfr. ancora teste Tes_1 che nel confermare la circostanza ha dichiarato “…lo so perché la vedo;
anzi posso dire che qualche sera fa ho visto la macchina di ed era tardi e buio quindi mi sono preoccupata e l'ho chiamata e lei mi ha detto che si CP_1 era trattenuta per i cani”; teste che dopo avere riferito che “…i cani ci sono ancora, lo confermo, Tes_2 abbaiano e uno di questi viene anche dentro casa mia” ha confermato anch'egli che la si occupa a CP_1 tutt'oggi di accudire tali animali, dichiarando “…è vero, confermo la circostanza, anzi posso aggiungere che si occupa anche di sistemare tutti i rami che finiscono altrimenti dentro al terreno mio”). Inoltre, è documentalmente comprovato che sia stata sempre la a seguire il decorso CP_1 sanitario della allorché la stessa è stata ricoverata a seguito dell'episodio di diverticolite insorto Per_1
a suo a carico nell'ottobre 2020, essendo stata proprio la convenuta a venire informata dai medici delle sue condizioni (si v. ancora doc. 7 cit. fasc. attoreo) e ad essere individuata come la sola persona che la assisteva e con la quale in quel periodo viveva nell'assenza - financo incontestata - del suo unico figlio (cfr. doc. 6 fasc. convenuta). Ed infine, per quel che concerne il riferimento del alla circostanza che i lavori di Pt_1 ristrutturazione dell'immobile della madre che la convenuta ha allegato e dimostrato siano stati intrapresi nel corso del 2020 onde assicurarle un'effettiva godibilità dell'abitazione, con la rimozione della moquette da cui era costituita la pavimentazione (lavori di cui è stato provato, infatti, non solo il preventivo rilasciato dalla ditta incaricata, ma anche il relativo compimento, come da fotografie versate in atti e da dichiarazioni rese dai testi escussi: si v. ancora teste teste teste Tes_1 Tes_2 nonché doc. 9, 12, 13, 14 fasc. convenuta), osserva il decidente che non è ravvisabile in realtà Per_4 alcuna contraddizione nelle deduzioni della - a dispetto di quanto sembra aver invece preteso CP_1
l'attore anche nei suoi scritti conclusionali - avendo questa sempre sostenuto che le spese di tali lavori siano state esborsate dalla e ciò anche a riprova, a ben vedere, dell'insussistenza di un suo Per_1
“impoverimento repentino” quale quello sbrigativamente lamentato dal sulla base della sola Pt_1 movimentazione dei conti correnti relativa al periodo dal gennaio 2020, in difetto di alcuna allegazione 17 né prova offerta dal medesimo anche a proposito delle movimentazioni precedenti al suo ultimo anno di vita e all'effettiva condizione economica anche pregressa della madre. D'altro canto, si è già detto che il contratto di mantenimento prescinde dalla circostanza che il beneficiario goda o meno di un'autosufficienza sul piano prettamente economico, sicché la circostanza che la disponesse di entrate tali da assicurarle tale autosufficienza o da consentirle di Per_1 intraprendere spese anche straordinarie non implica che tale contratto possa dirsi, per ciò solo, invalido o simulato o debba considerarsi non adempiuto dal lato del vitaliziante, e tantomeno potrebbe sostenersi che la convenuta non abbia, nella specie, adempiuto all'assistenza “con le proprie sostanze” - come sostenuto apoditticamente dal - non essendo revocabile in dubbio che le prestazioni che Pt_1 sono state pattuite e che anche in concreto la ha eseguito abbiano comportato lo svolgimento di CP_1 un'attività a carico della stessa, con un impegno in termini di tempi e di costi anche personali indubbiamente idoneo, come tale, a giustificarne una contropartita. Considerati i precedenti rilievi, deve escludersi pertanto che ricorrano i presupposti per l'invocata risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c., non sussistendo alcuna inadempienza effettivamente ascrivibile alla convenuta. In ultimo, per quanto concerne la domanda di riduzione proposta in via subordinata dal , Pt_1 osserva il giudicante che trattasi di domanda da ritenere assorbita in ragione dell'infondatezza della sua pretesa volta all'accertamento del carattere donativo del contratto del 20.01.20. L'esperibilità di tale rimedio presuppone, infatti, che il trasferimento posto in essere con atto inter vivos dalla de cuius consista in un negozio di tale natura (cfr. artt. 553, 555 c.c.), natura che va escluso, nondimeno, sia stata dimostrata dall'attore. Stante l'esito del giudizio, le spese processuali vanno regolate infine con la condanna del Pt_1 al relativo rimborso in favore della convenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. L'ammontare di tali spese va inoltre liquidato tenendo conto del valore della lite (indeterminabile, di modesta complessità) e con l'applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nel testo risultante da ultimo dal D.M. 147/2022 (si v. art. 6 di tale decreto, a tenore del quale “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché già Cass. civ. 17577/2018), pervenendosi così a un importo per compensi complessivi di € 7.616,00, al quale si aggiungono il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni ulteriore deduzione, eccezione e istanza assorbita o disattesa, così provvede:
Rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
Condanna al rimborso delle spese processuali in favore di , che liquida Parte_1 CP_1 in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali del 15% e a iva e cpa come per legge. Così deciso in Velletri il 18.07.2025. IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1423/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione con l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 30.12.2024, comunicata alle parti il 31.12.2024, con la quale sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica, tra
(CF. ), nq. erede di , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 Persona_1 anche disgiuntamente, dagli avv.ti Marco Croce e Monica Franceschelli ed elettivamente domiciliato presso tali difensori con indirizzo p.e.c. come in atti;
parte attrice e
(CF. ), rappresentata e difesa dall'avv.to AN Catoni ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in IN, alla via Cesare Colizza n. 58, come in atti;
parte convenuta Oggetto: contratto di mantenimento.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (per l'attore: “…in via istruttoria, reitera l'istanza circa la Consulenza Tecnica d'Ufficio per la determinazione della quota di riserva (1/2, ai sensi dell'art. 537 C.C.) e della quota disponibile del patrimonio relitto della de cuius, tenuto conto del valore dei beni al momento dell'apertura della successione. Per la stima dell'asse ereditario, esso viene qui di seguito di nuovo designato: 1) “villino da cielo a terra su tre livelli sito in castel Gandolfo (RM), via Spiaggia del Lago numero civico 7 (sette), composto da box auto, cantina, due vani, bagno e locale termico al piano interrato, da ingresso, soggiorno, cucina, tinello, due camere, due bagni, disimpegno, ripostigli, veranda, tettoia e corte pertinenziale al paino terra e da locale sottotetto e ripostiglio al piano primo, nell'insieme confinante con strada e particelle 399, 446 e 671, il tutto riportato in catasto fabbricati al foglio 2, particella 12, subalterni: - 2, 3 e 4 graffati, categoria A/7, classe 5, vani 12, piano S1 – T – 1, interno 1, R.C.E. 1.673,32; - 5, categoria C/6, classe 7, mq 11, piano S1, interno 1, R.C.E. 48,86; - 6, categoria C/7, classe U, mq 30, piano T, R.C.E. 51,13 e in catasto terreni al foglio 2, particelle: - 523, are 01,25, R.D.E. 0,71, R.A.E. 0,23; - 524, are 00,24, R.D.E. 0,14, R.A.E. 0,04.”; 2) “Appartamento di vani 4 cucina, bagno, armadi a muro, caminetto e guardaroba situato in Guidonia, Via Monte Grappa n. 4 scala L piano S.attico interno 22, distinto in Catasto al foglio 3, particella 1119, Cat. A/2, Co Cl. 3, consistenza 5,5 vani, R.C. 724,33”; 3) Libretto di Risparmio n. 50518095; 4) Unicredit CP_2
Ag. Grottaferrata n. 000103079832. A tal fine, si ripropone il quesito: “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, visti i luoghi, descriva il CTU i beni costituenti la massa ereditaria, accerti la conformità degli eventuali immobili alle leggi urbanistiche vigenti, accerti l'esistenza di eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli nei venti anni precedenti la domanda, indichi il CTU il valore attuale del compendio ereditario, determini il CTU il valore della quota di riserva (1/2, ai sensi dell'art. 537 C.C.) e la quota disponibile del patrimonio relitto dalla de cuius, tenuto conto del valore dei beni al momento dell'apertura della successione”. Nel chiedere al Giudice la concessione dei termini ex art. 190 C.p.c. per la proposizione di comparsa conclusionale ed eventuali repliche, si richiamano le
1 conclusioni dell'atto di citazione introduttivo…”; per la convenuta: “…si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed a tutti gli atti e verbali di causa e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, dunque per il rigetto della domanda attrice, come di seguito riprodotte: In via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore a proporre azione di risoluzione del contratto per inadempimento. Nel merito rigettare tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque sprovviste di prova per tutti i motivi dedotti nel presente atto. In ogni caso con condanna alle spese, competenze ed onorari di giudizio”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, chiedendo nel merito: “- IN VIA PRINCIPALE, per le ragioni esposte nel presente atto, tanto in fatto
[...] quanto in diritto, e per difetto di causa, accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o, in ogni caso, la nullità, invalidità ed inefficacia, del “contratto di mantenimento” stipulato il 20 gennaio 2020 tra e Persona_1 CP_1 per Notaio di Roma, rep. M. 10575, Rogito n. 6301, trascritto il 21.01.2020 presso
[...] Persona_2
l'Ufficio Provinciale di Roma - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2 Reg. Gen. 2682 - Reg. Part. 1906; - sempre IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la nullità e/o, in ogni caso, la nullità, invalidità ed inefficacia dell'impugnato contratto poiché costituisce un atto simulato di donazione e/o donazione modale o un atto mixtum cum donationem e, per l'effetto, lesivo della quota di legittima dell'attore, unico erede di Persona_1
- IN VIA PRINCIPALE / ALTERNATIVA, accertare e dichiarare risolto il contratto sopra descritto per essenziale e/o grave inadempimento della convenuta - IN VIA SUBORDINATA, dichiarare e accertare che il CP_1
Sig. è unico erede di e, per l'effetto, ai fini di constatare la lesione della quota di Parte_1 Persona_1 legittima dell'attore, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria della de cuius e dunque ordinare la reintegrazione nella quota di legittima dell'attore per la quota di 1/2 dell'intero asse ereditario, mediante la proporzionale riduzione della predetta disposizione eccedente la quota di cui la de cuius poteva disporre, con valutazione dell'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di legittima per il complessivo importo di almeno € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), pari alla quota di ½ dell'asse ereditario, ovvero alla somma maggiore o minore che codesto Ill.mo Tribunale vorrà stabilire”, in ogni caso con il favore delle spese processuali. Ha esposto l'attore, in sintesi: di essere l'unico figlio di deceduta ad Ariccia in data Persona_1
04.12.2020; di avere appreso, a seguito del decesso della madre, che la stessa ha concluso con la convenuta il 20.01.2020, un contratto definito “di mantenimento” con atto a rogito del notaio CP_1
, rep. 10575, racc. 6301, trascritto il giorno successivo, con trasferimento in favore Persona_2 della del villino di proprietà della sito in Castel Gandolfo, via Spiaggia del Lago n. 7, CP_1 Per_1 con relativa corte pertinenziale al piano terra, distinti in Catasto Fabbricati al foglio 2, part. 12, sub. 2, 3 e 4 graffati, cat. A/7, sub. 6, cat. C/6, sub. 6, cat. C/7, e in Catasto Terreni al foglio 2, part. 523, 524; che a fronte di tale trasferimento la si è obbligata a provvedere al mantenimento della per CP_1 Per_1 tutta la vita di quest'ultima, compreso vitto, alloggio, cure mediche, assistenza morale e materiale nonché ogni altra prestazione atta a soddisfare i bisogni della cedente;
che la è peraltro deceduta Per_1 il 04.12.20, ovverosia dieci mesi dopo la stipula, e il contratto deve ritenersi radicalmente nullo e in ogni caso invalido e inefficace nei confronti dell'attore; che, infatti, la fattispecie del contratto di mantenimento si caratterizza per avere ad oggetto prestazioni infungibili di carattere materiale e/o morale eseguibili unicamente da un soggetto individuato per le sue qualità personali e per la doppia alea, la quale presuppone una situazione di incertezza circa la vita del beneficiario e l'entità delle prestazioni, indeterminabili per quantità e qualità, nonché per la proporzionalità che deve sussistere tra le prestazioni, dovendovi essere un rischio gravante su entrambe le parti connesso alla durata della vita dell'usufruttaria, mentre nel caso di specie non ricorre alcuno di questi elementi poiché la non Per_1 versava in stato di bisogno, vivendo della sua pensione e del reddito derivante dalla locazione di un altro immobile di sua proprietà sito in Colleverde di Guidonia, per circa € 1.600,00 mensili, sicché non vi era alcuna necessità di cedere la villa ove la de cuius abitava quale corrispettivo per il suo mantenimento e cura, ed inoltre la non ha alcuna qualifica che la renda particolarmente idonea CP_1 alla cura di una persona anziana e vive a Pomezia, lontano dalla residenza della che inoltre la Per_1
2 doppia alea non sussiste perché la madre dell'attore alla data della conclusione del contratto aveva 83 anni, era affetta da diabete di tipo 2 da oltre 20 anni, con complicanze in conseguenza di glaucoma bilaterale, vasculopatia e piede diabetico neurologico, con comorbilità di ipertensione associata ad alto rischio di coagulo sanguigno, allergia al paracetamolo, e da diversi anni soffriva di diverticolite e reflusso gastroesofageo, oltre al fatto che nel 2017 a seguito di una caduta accidentale si era fratturata il collo del femore e ad ottobre 2020 è stata ricoverata per diverticolite, per poi morire per emorragia interna il 04.12.20 in ospedale, ove era stata condotta per convulsioni e malessere in casa;
che lo stato di salute e l'età avanzata della rendevano quindi estremamente probabile il suo decesso dopo Per_1 poco tempo, mentre a fronte di ciò l'immobile ceduto ha un importate valore economico avendo la villa sul lago di Castel Gandolfo un valore di circa € 350.000,00, con la conseguenza che è evidente la sproporzione tra le prestazioni, mancando nella specie la necessaria sussistenza di un'obiettiva incertezza al momento del contratto circa la durata della vita del beneficiario e la correlativa eguale incertezza in rapporto al valore complessivo delle prestazioni dovute e il valore del cespite ceduto in corrispettivo;
che pertanto il contratto è anzitutto viziato da nullità per difetto di causa;
che, ove non fosse accolta la domanda di nullità per mancanza di causa, il contratto simula in ogni caso una donazione modale ex art. 793 c.c. data l'evidente sproporzione tra le prestazioni e lo stesso sottrae il bene all'asse ereditario, con conseguente lesione della quota di legittima spettante al quale unico Pt_1 erede legittimo della considerato che l'asse lasciato dalla de cuius consta dell'immobile sito a Per_1
Colleverde di Guidonia del valore di circa € 150.000,00 e della villa di cui si discute, per un totale di circa
€ 500.000,00, sul quale compete all'unico figlio la quota pari alla metà ex art. 537 c.c.; che in particolare
“…dal momento che tra la data di stipula del contratto di mantenimento e la data del decesso della Sig.ra Per_1 intercorrono circa dieci mesi, è evidente la mancanza di alea, nonché la sproporzione fra il valore della proprietà e il valore della complessiva controprestazione che, seppur non propriamente stimabile, è evidentemente presumibile non essere neppure un decimo del valore della cessione”; che anche per tale via il contratto è dunque affetto da nullità, giacché “…la scelta di stipulare un contratto di mantenimento e assistenza lascia presumere una simulazione di donazione modale, al fine di escludere i beni immobili oggetto del contratto dall'asse ereditario” e, al riguardo, “ulteriore indizio della carenza di alea e della sproporzione tra le prestazioni…” è “…la dichiarazione resa dalle parti nel contratto di valutare quale base imponibile non il valore venale in comune commercio indicato, bensì il valore degli immobili determinato ai sensi dell'articolo 52 commi 4 e 5 del D.P.R. 131/1986”; che il contratto va poi risolto, comunque, per il gravissimo inadempimento della la quale avrebbe CP_1 dovuto provvedere con le proprie sostanze alla cura e al mantenimento della sua vita natural Per_1 durante, mentre i conti correnti di quest'ultima risultano nel suo ultimo anno di vita completamente prosciugati, essendo stati fatti prelievi continui dal libretto postale ove la stessa riceveva la pensione, in particolare negli ultimi due mesi di vita, e parimenti essendo stato svuotato con prelievi sistematici, per circa € 2.000,00 ciascuno, il conto corrente intestato alla presso la Unicredit, il tutto in un Per_1 periodo che è perfettamente corrispondente alla data di decorrenza del contratto di mantenimento;
che la convenuta in tale periodo ha avuto a disposizione conti, bancomat, titoli della e inoltre a Per_1 seguito del suo decesso i gioielli e beni mobili non sono stati rinvenuti all'interno dell'abitazione; che in subordine, nel caso in cui il contratto non fosse ritenuto nullo o non fosse accolta alternativamente la domanda volta alla sua risoluzione, è interesse del esercitare l'azione di riduzione, chiedendo Pt_1 la ricostruzione della massa ereditaria della de cuius e la reintegrazione nella quota di legittima pari a ½ dell'asse, mediante la proporzionale riduzione della disposizione del contratto impugnato eccedente la quota di cui la poteva disporre, chiedendo sin da ora CTU per la stima dell'asse, della quota di Per_1 legittima e della disponibile. Si è costituita la contestando le domande attoree e chiedendo: “In via preliminare e/o CP_1 pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore a proporre azione di risoluzione del contratto per inadempimento. Nel merito rigettare tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque sprovviste di prova per tutti i motivi dedotti nel presente atto”, vinte le spese. Ha esposto, in sintesi: che il contratto oggetto di causa, con il quale è stato trasferito alla CP_1 il solo diritto di nuda proprietà sull'immobile, essendosi riservata l'alienante il diritto di usufrutto
3 vitalizio su di esso, è perfettamente sussumibile nella fattispecie del contratto di mantenimento;
che, a prescindere dall'importo esatto del reddito mensile di cui fruiva la inferiore in realtà a quello Per_1 indicato dall'attore e pari a € 1.400,00, vi è che il contratto di mantenimento si connota generalmente per l'esigenza che ha il beneficiario di fruire di un'assistenza morale, oltre che materiale, sicché non rileva il fatto che non vi sia un suo stato di bisogno puramente economico, per il quale l'ordinamento già prevede del resto la fattispecie negoziale tipica della vendita della nuda proprietà o quella della rendita vitalizia, mentre nel caso del contratto di mantenimento sono previsti soprattutto, oltre che una serie di obblighi di dare, obblighi di fare, tra i quali l'assistenza, la pulizia, la compagnia e spesso la prestazione è prevalentemente connotata da obbligazioni che hanno un contenuto di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificamente individuato per le proprie qualità; che nella specie la era una persona completamente sola e abbandonata a sé Per_1 stessa, avendo il omesso del tutto, almeno dal gennaio 2019, di prestarle assistenza dopo che in Pt_1 precedenza si era attivato per procurarle una badante full-time, come da lui stesso allegato in un giudizio civile avviato dalla madre nei suoi confronti in data 07.02.2019, quando ancora la stessa non conosceva la volto ad ottenere dal figlio e dal nipote il rilascio dell'unità immobiliare sita in CP_1
Castel Gandolfo, alla via IV Dicembre, una sorta di depandance posta sul terreno di sua proprietà ove sorge anche l'abitazione oggetto del contratto che occupa, sul rilievo che l'occupazione della stessa da parte del fosse priva di titolo;
che la ha conosciuto la nell'estate del 2019 tramite Pt_1 CP_1 Per_1 un amico che prestava presso quest'ultima i lavori manutentivi di casa più pesanti e da quel momento la convenuta ha sempre tenuto compagnia alla medesima e si è presa cura di lei, presente tutti i giorni a casa della anche prima della sottoscrizione del contratto, e quando è occorso anche la notte, Per_1 occupandosi dei bisogni della sua persona e dell'ambiente in cui viveva, il quale fino a prima del suo arrivo era in condizioni disastrose, gestendole tutte le incombenze domestiche, occupandosi di farle la spesa, di prepararle da mangiare, di pagare le bollette e gli oneri del condominio, di accompagnarla all'occorrenza dal parrucchiere o dal podologo o dal medico curante , con il quale Persona_3 la era personalmente in contatto, e sempre con la la ha passato i compleanni e le CP_1 CP_1 Per_1 feste comandate, mentre il figlio si è del tutto disinteressato di lei;
che non è vero, del resto, che la abiti a Pomezia, trattandosi soltanto di una residenza formale, vivendo essa con il suo nucleo CP_1 familiare a IN, in via dei Glicini n. 18, in una porzione di bifamiliare vicino ai propri genitori, la quale “…dista 5 minuti di auto da Via IV Dicembre 22, dunque dall'abitazione della ; che è infondato, Per_1 poi, l'assunto attoreo che non esista la doppia alea che connota il contratto di mantenimento, considerato che la alla data del contratto godeva di buona salute, salve le patologie costituite da Per_1 diabete e cardiopatia da cui era affetta già dal 2018, a dimostrazione che le stesse, fisiologiche per l'età, non potevano condurre presumibilmente al suo decesso in breve tempo, e certamente tale ultima circostanza non può essere correlata neppure al reflusso gastroesofageo del quale l'attore ricorda soffrisse la madre, o alla rottura del collo del femore o al glaucoma, quest'ultimo suscettibile semmai di evolversi in una condizione di cecità, mentre il decesso è sopraggiunto per una diverticolite acuta, ovvero per un evento morboso assolutamente casuale, imprevedibile e non connesso alle pregresse patologie;
che sussiste quindi, nel presente caso, la doppia alea che caratterizza il contratto di mantenimento, poiché nel gennaio 2020 non era possibile prevedere che la sarebbe deceduta Per_1 dopo dieci mesi ed anzi, al più, si sarebbe potuto pensare che la medesima sarebbe potuta andare incontro a cecità per via del diabete e dunque a una maggiore necessità di assistenza e, conseguentemente, nemmeno era possibile predeterminare, data l'imprevedibilità della durata della sua vita, l'entità delle contrapposte prestazioni al momento della stipulazione;
che si contesta, in merito alla proporzionalità delle prestazioni, anche quanto riferito dal in ordine al valore dell'immobile Pt_1 ceduto, che è ben lontano dalla cifra da lui indicata in maniera generica ed apodittica in € 350.000,00, al contrario essendone il valore ricompreso tra un minimo di € 144.612,00 e un massimo di € 176.748,00, come da valutazione operata dall'Agenzia Toscano, valore da decurtare peraltro all'80% in ragione del trasferimento effettuato dalla alla della sola la nuda proprietà, ed il tutto anche tenuto Per_1 CP_1
4 conto che trattasi in realtà di un'abitazione fatiscente sita all'interno di un condominio, che soltanto nel corso del 2020 la aveva iniziato a pavimentare sostituendo la moquette prima presente in tutte Per_1 le stanze e sulle pareti;
che il contratto, poi, non solo è valido ed efficace ma è anche in essere, considerato che con lo stesso la ha anche assunto l'obbligo del mantenimento dei tre cani che CP_1 aveva la ed alla quale la stessa era talmente affezionata da averli voluti inserire nel contratto, e Per_1
a tutt'oggi la convenuta si occupa dei cani provvedendo a tutte le loro esigenze;
che è infondata anche la domanda del volta a sentire dichiarata la natura simulata del contratto in quanto dissimulante Pt_1 una donazione modale, in considerazione dell'età della e del suo stato di salute, che non era Per_1 certamente tale da farne presumere un decesso imminente, e della conseguente proporzione delle prestazioni, di modo che deve escludersi che possa essere ravvisato un qualsiasi intento di liberalità, costituendo l'assistenza morale e materiale prestata dalla il corrispettivo dovuto per il bene CP_1 immobile ricevuto e difettando del resto, nel presente caso, elementi presuntivi idonei a far concludere per l'esistenza di una donazione, quali un rapporto di parentela tra le parti, una loro convivenza o l'avvenuta stipula dell'atto con la presenza di testimoni, tale non potendosi considerare invece il riferimento alla dichiarazione di valore dell'immobile effettuata nell'atto ex art. 52 co. 4 d.P.R. 131/86, ampiamente utilizzata anche per i contratti di mantenimento;
che non essendovi una donazione dissimulata è priva, pertanto, di fondamento anche l'invocata violazione della legittima;
che va disattesa inoltre l'avversa richiesta di risoluzione del contratto, da un lato perché il non ha Pt_1 legittimazione ad esercitare l'azione di risoluzione, che sarebbe semmai spettata alla e dall'altro Per_1 lato perché non vi è stato alcun inadempimento, mentre a nulla rilevano le “vaghe e generiche accuse ex adverso mosse in relazione ai prelievi risultanti dai conti correnti”, le quali oltre ad essere ai limiti della rilevanza penale, “…non consentono a chi scrive di comprendere dove si voglia arrivare e soprattutto che cosa c'entri tutto ciò con l'azione contrattuale…”, oltre al fatto che la aveva un elevato tenore di vita e Per_1 prelevava autonomamente le somme di denaro che risultano dagli estratti conto, mentre la non CP_1 ha mai avuto accesso ai suoi conti correnti, ai bancomat o a titoli, dei quali nulla sa, essendosi limitata ad accompagnarla in banca o in posta, così come “…dei beni mobili e dei gioielli non meglio individuati che genericamente controparte lamenta essere spariti”; che non sussistono, infine, i presupposti per la subordinata azione di riduzione e, in ogni caso, è contestato che l'asse ereditario sia del valore che l'attore ha indicato in maniera apodittica e senza alcuna prova a supporto. Radicatosi il contraddittorio, sono stati assegnati alle parti i termini richiesti ex art. 183 co. 6 c.p.c. e nel primo di tali termini è stata depositata una memoria dall'attore con la quale lo stesso ha ribadito, sinteticamente, che nel caso di specie l'alea va considerata assente perché, al momento del contratto, come ammesso dalla controparte, la era già gravemente malata ed era quindi probabile il suo Per_1 decesso dopo poco tempo, di modo che “…il quadro delle condizioni cliniche della Sig.ra unitamente Per_1 alla considerazione specifica della sua età, è tale da sancire le assai esigue probabilità di sopravvivenza della
“beneficiaria” entro un arco di tempo congruo, sì da non poter sorreggere la validità ed efficacia del contratto”. Inoltre, il ha contestato l'effettività delle prestazioni di assistenza affermate dalla convenuta in Pt_1 comparsa di risposta e delle attività che la stessa sostiene di avere svolto in favore della poiché Per_1 sprovviste di prova, ed anzi “…in sede introduttiva è stato dedotto e comprovato dal Sig. - Parte_1
l'impoverimento repentino patito dalla Sig.ra - lo stato di abbandono morale e materiale della Sig.ra Per_1
- la condotta ostativa e ostile della Sig.ra a fronte dei tentativi del figlio ed odierno attore di ricevere Per_1 CP_1 notizie e comunicazioni della madre nonostante le pregresse incomprensioni;
- il precipitare delle già critiche condizioni di salute della Sig.ra nei tempi immediatamente successivi alla stipula del “contratto di Per_1 mantenimento”…”, oltre al fatto che la non ha competenze in ambito sanitario, non ha effettuato CP_1 una ristrutturazione dell'immobile, essendo state le spese relative sostenute per sua stessa allegazione dalla e quest'ultima “…godeva di una solida situazione economico/patrimoniale, al punto da Per_1 provvedere con mezzi propri a tutto ciò di cui aveva bisogno (quali cibo, vestiario, medicine, assistenza medica)”. Ha ribadito, poi, “la ingente sproporzione tra le prestazioni”, che comunque fa presumere “ex lege” lo spirito di liberalità tipico della donazione ed evidenziato, quanto alla domanda di risoluzione, che il contratto
5 che occupa è suscettibile di risoluzione ex art. 1453 c.c. Anche sulla scorta di tali deduzioni, ha insistito quindi per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione. La causa è stata successivamente istruita con i documenti depositati dalle parti e con l'assunzione delle prove orali richieste dalla convenuta, mentre non sono state accolte le richieste di prova orale articolate dall'attore, così come da ordinanza resa in data 05.05.2022. Esaurita l'istruttoria, la causa è stata infine rinviata per la precisazione delle conclusioni e, previa assegnazione alle parti di termine per il deposito, in luogo dell'udienza fissata per l'incombente, di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni da loro rassegnate (così come già richiamate in epigrafe) la stessa è stata assunta in decisione con ordinanza pronunciata in data 30.12.2024 e comunicata il 31.12.2024, con assegnazione dei termini richiesti ex art. 190 c.p.c. Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi, il giudizio viene deciso come segue. Ritiene il giudicante che le domande proposte dal , volte alternativamente alla declaratoria Pt_1 di nullità del contratto per difetto di causa, all'accertamento della sua natura simulata in quanto dissimulante una donazione e alla sua risoluzione per inadempimento, non meritino accoglimento, per le ragioni che si vengono ad illustrare. In punto di diritto, è noto anzitutto che il cd. contratto di mantenimento costituisce una fattispecie atipica, non prevista dal legislatore ma diffusasi nella prassi ed oggetto di un'ampia elaborazione giurisprudenziale. Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive, tipicamente caratterizzato dall'assunzione ad opera di una parte (da ora in avanti, il vitaliziante) dell'obbligo di prestare all'altra parte (il vitaliziato), per tutta la durata della vita di quest'ultimo, un'assistenza materiale e morale, provvedendo con ciò alle sue più svariate esigenze, dietro il corrispettivo della cessione di un bene immobile. Pur nella variabilità e molteplicità dei contenuti che il negozio può assumere, si ritiene infatti che tra gli elementi che connotano il tipo negoziale vi sia quello della previsione a carico del vitaliziante di un'obbligazione che ha per oggetto prestazioni di assistenza dalla natura accentuatamente spirituale e a carattere fiduciario, quali profili che attribuiscono alla sua obbligazione i caratteri dell'infungibilità e dell'insostituibilità con una somma in denaro e che valgono a segnare la differenza del contratto di mantenimento dal tipo codicistico della rendita vitalizia di cui agli artt. 1872 e ss. c.c. (cfr. tra le altre, Cass. civ. 15904/2016, nonché Cass. civ. 1080/2020). Considerata la natura delle prestazioni dovute dal vitaliziante, che - si noti - prescindono dalla necessaria ricorrenza di uno stato di bisogno del vitaliziato proprio in considerazione del loro carattere marcatamente spirituale (cfr. tra le altre, Cass. civ. 7479/2013), il contratto in parola è poi caratterizzato dal requisito dell'aleatorietà e, nello specifico, tale elemento si estrinseca nei termini di una “doppia alea”, tenuto conto sia dell'incertezza della durata della vita del beneficiario, dalla quale dipendono le attività di assistenza alle quali il vitaliziante è tenuto, sia dell'incertezza legata alla mutevolezza delle prestazioni che possono occorrere in relazione alle esigenze del primo, le quali pure non consentono comunque una sicura predeterminazione della portata dell'impegno a cui potrà essere tenuto il vitaliziante. In tal modo, la fattispecie si caratterizza dunque, rispetto al vitalizio oneroso, anche per un'accentuazione dell'elemento aleatorio, giacché all'incertezza derivante dalla durata della vita del vitaliziato si aggiunge quella correlata alla variabilità delle prestazioni a carico del vitaliziante (cfr. ancora Cass. 15904/16 cit., nonché Cass. civ. 8209/2016 e, da ultimo, Cass. civ. 32439/2023). In particolare, come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il tipo contrattuale di cui si discorre è essenzialmente caratterizzata da un'aleatorietà “…la cui individuazione postula effettivamente la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei - ovvero la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato” (cfr. Cass. civ. 23895/2016, nonché già Cass. civ. 15848/2011 e, da ultimo, Cass. civ. 5363/2022, Cass. civ. 32439/2023). Peraltro, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'aleatorietà si considera senz'altro insussistente e, conseguentemente, può concludersi per una nullità 6 del contratto per l'assenza di una causa concreta sottesa al trasferimento immobiliare “…se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile” (cfr. Cass. 23895/16 cit., nonché Cass. civ. 4533/2015, Cass. civ. 15848/2011, Cass. civ. 14796/2009 e, più di recente, Cass. civ. 25624/2017, Cass. 32439/23 cit.). Sottesa a tale principio vi è evidentemente la considerazione che, nel caso in cui il vitaliziato fosse già in condizioni tali da rendere estremamente probabile un suo rapido decesso, presentando in concreto assai ridotte possibilità di sopravvivenza, deve escludersi che vi sia un'effettiva impossibilità di prevedere i vantaggi e le perdite correlate al contratto, in rapporto al valore di quanto trasferito e alle prestazioni dovute dal vitaliziante. Resta tuttavia fermo che l'elemento dell'alea deve esistere al momento in cui il contratto viene concluso, mentre non assumono rilevanza al fine di far concludere nel senso di una sua invalidità per mancanza di alea e dunque di causa - se non, al più, in maniera indiretta e quale elemento idoneo a contribuire a dimostrare un'originaria insussistenza dell'aleatorietà - le vicende successive alla stipulazione, essendo un connotato proprio dell'alea il fatto in sé che tali vicende possano appunto incidere e condizionare nel corso del rapporto la natura e l'entità delle prestazioni alle quali è tenuto il vitaliziante (si v. ancora Cass. 8209/16, Cass. 25624/17 cit. e Cass. 14796/09 cit.). Sotto ulteriore profilo, si osserva inoltre che il contratto di mantenimento si connota pur sempre per essere un negozio di natura onerosa e, nell'eventualità in cui faccia difetto un nesso di sinallagmaticità tra il trasferimento immobiliare e l'obbligo di assistenza assunto dal vitaliziante e risulti accertata un'obiettiva significativa sproporzione tra le prestazioni, è stato affermato da alcune pronunce del giudice di legittimità che tale sproporzione può valere quale elemento presuntivo dell'esistenza di uno spirito di liberalità sotteso all'alienazione del bene e, dunque, di una dissimulazione di una donazione eventualmente accompagnata dalla previsione di un cd. modus a carico dell'acquirente (cfr. Cass. 7479/13 cit. e, più di recente, Cass. 5363/22, Cass. 32439/23 cit.). D'altro canto, ove il carattere simulato di un contratto venga fatto valere da un soggetto che agisce quale terzo estraneo allo stesso assumendo di essere pregiudicato dalla sua simulazione, ex art. 1415 co. 2 c.c., è noto che non sussistono limiti alla prova del suo carattere simulato, il quale può essere dimostrato anche in via presuntiva ed è in tale ambito che si inscrive, a ben vedere, l'affermazione che precede, la quale valorizza la consistente sproporzione esistente tra le prestazioni quale elemento che può rilevare, per l'appunto, quale indizio indicativo della reale volontà degli stipulanti di concludere una donazione, ai termini dell'art. 2729 c.c. (si v. ancora Cass. 5363/22, Cass. 15848/11 cit.). Ora, tanto premesso in via generale, rileva il decidente con riferimento all'odierna fattispecie che è documentato che in data 20.01.2020 la madre del , , e la convenuta Pt_1 Persona_1 CP_1 abbiano concluso il contratto per cui è lite, qualificato come “contratto di mantenimento”, con il quale la prima ha trasferito alla seconda la nuda proprietà, riservando a sé stessa l'usufrutto vitalizio, sull'immobile sito in Castel Gandolfo, via Spiaggia del Lago n. 7, consistente in villino composto da ingresso, soggiorno, cucina, tinello, due camere, due bagni, disimpegno ripostigli, veranda, tettoia e corte pertinenziale al piano terra, oltre a box auto, cantina, due vani, bagno e locale termico al piano interrato e locale sottotetto e ripostiglio al piano primo. A fronte di tale cessione e come corrispettivo della stessa la si è obbligata, per parte sua, a provvedere al mantenimento della per CP_1 Per_1 tutta la vita di quest'ultima e, così come da pattuizione inserita nel contratto in disamina, le stipulanti hanno convenuto, con riferimento a tale obbligazione, che la stessa “…deve ritenersi comprensiva, a mero scopo esemplificativo e non tassativo, di vitto, alloggio, cure mediche, assistenza morale e materiale, nonché di ogni altra prestazione atta a soddisfare i bisogni della vita della signora e deve essere adeguata alla sua Persona_1 posizione sociale, pur prescindendo dall'esistenza di qualsiasi stato di bisogno” e che “…Nel mantenimento della signora deve inoltre ritenersi incluso il mantenimento e la cura dei suoi cani e di ogni altro Persona_1 animale domestico loro vita natural durante” (cfr. doc. 1 fasc. attoreo).
7 L'obbligazione di mantenimento è stata inoltre quantificata nell'atto come avente un valore pari a € 150.000,00, mentre relativamente ai beni oggetto del trasferimento è stato indicato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 1 co. 497 L. 266/2005, il valore determinato ex art. 52 co. 4 d.P.R. 131/1986, corrispondente a € 167.577,80 (relativamente al villino) e a € 7.500,00 (quanto alla corte;
si v. ancora doc. 1 cit.). Poste tale previsioni negoziali, si è anticipato che il ha innanzi tutto sostenuto in questa Pt_1 sede che il contratto concluso tra la madre e la dovrebbe considerarsi, tuttavia, viziato da nullità CP_1 assoluta e ciò in quanto nel caso di specie non sussisterebbe alcuno degli elementi caratterizzanti la fattispecie del contratto di mantenimento e, segnatamente, perché non vi sarebbe né la “doppia alea”, né la proporzionalità tra le prestazioni, donde la sua nullità per difetto di causa. Le deduzioni avanzate al riguardo dall'attore si presentano, però, del tutto generiche e prive di alcun adeguato riscontro offerto dall'onerato, oltre a risultare smentite dagli elementi istruttori a disposizione. Ed invero, per quel che attiene le condizioni della alla data della conclusione del Per_1 contratto che occupa, osserva il giudicante che nessun elemento specifico è stato offerto dal onde Pt_1 far concludere che il decesso della madre, sopraggiunto il giorno 04.12.2020 per arresto cardiocircolatorio a seguito di accesso in pari data al locale P.S. in condizioni di emergenza per
“rettorragia massiva e ipotensione marcata” (cfr. doc. 8 fasc. attoreo), abbia costituito la prevedibile evoluzione dello stato di salute presentato dalla stessa all'epoca della stipulazione negoziale. Al riguardo, l'attore si è difatti limitato ad allegare che la soffrisse di plurime patologie Per_1
e, sebbene abbia sostenuto che tra queste ultime vi fosse anche una diverticolite che la affliggeva - a suo dire - “da diversi anni”, va rilevato che dalla documentazione sanitaria in atti emerge in realtà che la donna, che (nata il [...]) aveva l'età di 82 anni all'epoca della conclusione del contratto del 20.01.2020, fosse affetta a quella data da “diabete mellito”, quest'ultimo diagnosticatole peraltro (per stessa ammissione attorea) da numerosi anni, e da “fibrillazione atriale cronica” e “gammopatia monoclonale”, quali patologie già emerse però sin dal 2018 e con le quali la donna conviveva dunque da tempo, oltre ad avere riportato una “frattura femore sn” e a soffrire di “algie diffuse e crampi” (cfr. doc. 5 fasc. attoreo), mentre non risulta affatto che la medesima fosse anche affetta da diverticolite acuta, diagnosticatale invece soltanto nell'ottobre 2020 allorché è stata ricoverata presso la Casa di Cura SAAN per un episodio di subocclusione intestinale (cfr. doc. 7 fasc. attoreo). Tenuto conto di tali risultanze e considerato che non è stato in alcun modo dimostrato (o richiesto di dimostrare) dall'attore, pur a fronte delle contestazioni specificamente sollevate sul punto dalla convenuta sin dalla sua comparsa di risposta, che l'affezione che ha poi condotto la al Per_1 decesso fosse in effetti già insorta a suo carico all'epoca della stipulazione o abbia costituito quantomeno un ordinario e prevedibile epilogo delle patologie da cui la stessa era realmente affetta a quella data, non può quindi condividersi, ad avviso del decidente, l'assunto del secondo cui le condizioni Pt_1 della madre “rendevano …estremamente probabile il suo decesso dopo poco tempo”, trattandosi di affermazione obiettivamente arbitraria e priva di alcun adeguato riscontro a supporto. Inoltre, alcuna specifica allegazione né prova è stata offerta dall'attore anche solo al fine di dimostrare quali fossero le concrete aspettative di vita della all'epoca della conclusione del Per_1 contratto in relazione alla sua età, con la conseguenza che anche il generico riferimento effettuato dal alla “età avanzata” della donna si risolve in una prospettazione apodittica, essendo da escludere, Pt_1 del resto, che l'età che la stessa aveva al momento della stipula (si è detto, di 82 anni) fosse in concreto tale, di per sé sola, da rendere probabile una breve durata residua della sua esistenza o che possa annettersi rilevanza, al riguardo, alla sola circostanza che l'attore ha preteso da ultimo di inferire, nei suoi scritti conclusivi, dalle dichiarazioni rese dal teste a proposito delle “condizioni scadute” Per_3 che quest'ultimo aveva constatato a carico della paziente in occasione di una visita domiciliare, condizioni riferite peraltro a una gastralgia presentata in quell'occasione dalla e che il testimone Per_1 non è stato comunque in grado di collocare sul piano temporale, non ricordando la data della visita e
“…dopo quanto tempo dopo averla vita la signora morì”, e tantomeno sapendo contestualizzare sul piano
8 temporale altri analoghi particolari, come il suo ricovero presso il SAAN (dell'ottobre 2018) o la frattura occorsa al femore (cfr. verbale ud. 07.07.2023, dich. teste . Per_3
Escluso dunque che sia emerso che la condizione sanitaria e/o l'età della vitaliziata facessero concretamente presumere, già alla data della conclusione del contratto, che quest'ultima sarebbe deceduta entro un breve intervallo temporale, vi è poi da osservare che neppure può darsi seguito all'assunto attoreo secondo cui vi sarebbe stata una “evidente …sproporzione tra le prestazioni”, tale che difetterebbe comunque, nel presente caso, la causa concreta del contratto e/o che quest'ultimo avrebbe dissimulato, in realtà, una donazione modale, essendo stato il trasferimento immobiliare motivato piuttosto da uno spirito di liberalità della in favore della Per_1 CP_1
Le prospettazioni avanzate dal si fondano, difatti, sull'assunto che il villino alienato dalla Pt_1 madre alla convenuta presenterebbe un “importante valore economico” e sarebbe da ritenere dunque ben maggiore di quello della controprestazione prevista a carico della a dire dell'attore addirittura CP_1 insussistente, stante l'assenza di uno stato di bisogno della o comunque di molto inferiore al Per_1 valore del trasferimento immobiliare. Peraltro, così come specificamente contestato dalla convenuta sin dalla sua comparsa di costituzione, non può non osservarsi che il suddetto “importante” valore economico dell'immobile non sia stato in alcun modo suffragato da parte attrice, essendosi il limitato ad indicarne tout court Pt_1
l'entità in “circa 350.000,00 euro” per l'intero svolgimento del processo, senza mai offrire alcuna argomentazione a supporto, segnatamente in merito alle caratteristiche del bene, al suo stato conservativo e all'epoca della sua costruzione, così come a proposito dei criteri impiegati - eventualmente - per pervenire a una simile quantificazione in rapporto alla sua natura e alle sue condizioni manutentive e ai valori di mercato generalmente praticati nella zona all'epoca della stipulazione contrattuale. Non solo ma, oltre all'assoluta mancanza di elementi addotti al riguardo sul piano assertivo da parte del , non è stata fornita (o richiesta) dal medesimo alcuna prova a sostegno di una così Pt_1 elevata quantificazione del valore dell'immobile, che non risulta nemmeno supportata dalla produzione di una perizia di stima e tantomeno è stata suffragata da documentazione o da prove costituende volte a dar conto sia di quali fossero le concrete caratteristiche che il bene presentava all'epoca del contratto di cui si tratta (bene che, si noti, è pacifico abbia sempre costituito l'abitazione della madre del Pt_1
e che quest'ultimo pertanto ben conosceva, vivendo persino in un'unità situata sul relativo terreno, come anche si evince dalle deduzioni contenute nella sua memoria di costituzione nel giudizio di cui meglio si dirà qui di seguito, introdotto dalla onde ottenerne il rilascio), sia di quali fossero i Per_1 valori mediamente praticati in quel periodo per le vendite di beni analoghi nella medesima zona (si pensi, esemplificativamente, alle risultanze che avrebbero potuto essere agevolmente ritratte in proposito dal dalle banche dati OMI). Pt_1
Ebbene, ciò stante, osserva il decidente che non è revocabile in dubbio che l'onere di allegare e dimostrare l'asserita insussistenza del requisito dell'aleatorietà del contratto di mantenimento incombesse nella specie proprio sul , essendo egli, innanzi tutto, il soggetto tenuto alla specifica Pt_1 indicazione e dimostrazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa volta a sentire accertata la nullità del contratto per cui è lite ai sensi dell'art. 2697 co. 1 c.c., onere che non è stato invece in alcun modo soddisfatto, alla luce di quanto appena evidenziato. Al riguardo, non può annettersi del resto alcuna rilevanza al solo riferimento effettuato dall'attore alla circostanza che nel contratto del 20.01.20 sia stato indicato dalle stipulanti il valore dell'immobile ai fini fiscali mediante l'impiego del criterio del cd. prezzo valore previsto dall'art. 52 co. 4 d.P.R. 131/1986 - riferimento che, a dire del predetto, costituirebbe “ulteriore indizio della carenza di alea e della sproporzione tra le prestazioni” - dal momento che tale riferimento non vale, in realtà, a far concludere automaticamente per un diverso e ben maggiore valore di mercato del bene e che il fatto che l'ammontare riveniente dall'impiego dei meccanismi di calcolo previsti dalla disposizione possa risultare, se del caso, non in linea con il valore venale dipende semmai dall'evenienza - da allegare e
9 dimostrare, all'evidenza, sempre a cura dell'attore onerato - che la rendita richiamata dalla norma non sia, nel caso specifico, aggiornata e si presenti pertanto tale da non consentire, neanche attraverso l'applicazione dei coefficienti previsti dalla norma stessa, di riflettere adeguatamente il valore commerciale del cespite, evenienza sulla quale il nulla ha allegato, tuttavia, per l'intero Pt_1 svolgimento del giudizio. D'altro canto, si è detto che il valore apoditticamente indicato da quest'ultimo a fondamento delle sue domande è stato contestato dalla sin dalla sua comparsa di costituzione, CP_1 evidenziandone l'assoluta arbitrarietà e la discordanza dall'effettiva entità del valore di mercato dell'abitazione, da lei ricompresa piuttosto in un range tra € 144.612,00 e € 176.748,00 e per di più da abbattere in virtù del trasferimento effettuato con il contratto del solo diritto di nuda proprietà (non della proprietà piena), e neppure a fronte di tali contestazioni è stato allegato alcunché da parte dell'attore onde far concludere nel senso che il valore del bene non possa ritenersi ben riflesso dal contenuto del contratto di cui si discute, essendo invece largamente superiore e pari alla considerevole entità sopra richiamata. Né avrebbe potuto disporsi - si aggiunga - o potrebbe disporsi in questa sede l'espletamento di una CTU avente ad oggetto l'accertamento di tale valore commerciale, atteso che è noto che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo istruttorio in senso proprio, potendo essere utilizzata soltanto al fine di coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi di prova che siano stati ritualmente forniti dalle parti, ove questa richieda l'impiego di specifiche conoscenze tecniche, ovvero per acquisire elementi di natura prettamente tecnico-specialistica che non possano essere forniti dai contendenti, mentre è da escludere che la CTU possa essere disposta allo scopo di esonerare questi ultimi dall'onere di allegazione e di prova che grava su di essi, supplendo a una deficienza assertiva e/o probatoria alla quale la parte onerata non abbia ottemperato (cfr. tra le molte, Cass. civ. 26048/2023, secondo cui “…è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio …non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze …deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”). Non maggior pregio può attribuirsi, inoltre, all'assunto attoreo secondo cui le prestazioni di assistenza previste nel contratto del 20.01.20 a carico dalla convenuta sarebbero state non effettive o avrebbero avuto, comunque, un valore notevolmente inferiore rispetto al trasferimento. Infatti, in primo luogo, si è già evidenziato che il contratto di mantenimento prescinde - contrariamente a quanto preteso dal - dall'esistenza di uno stato di bisogno economico in capo Pt_1 al vitaliziato, atteso che l'obbligazione che tipicamente è assunta dal vitaliziante si estrinseca in un'attività di assistenza materiale e/o morale - come ha ricordato, peraltro, persino la stessa parte attrice nei suoi scritti difensivi - che si connota per il suo carattere marcatamente spirituale e può consistere nell'esecuzione delle prestazioni più svariate in rapporto alle esigenze del beneficiario, quali, esemplificativamente, la fornitura di un alloggio, l'assicurazione del vitto, la pulizia della casa, la cura personale del vitaliziato, la compagnia e l'assistenza prestata allo stesso nel compimento degli atti anche più comuni della vita quotidiana. Tenuto conto di ciò, le pattuizioni che sono state inserite, come detto, nel contratto concluso tra la e la si presentano dunque perfettamente coerenti con il tipo negoziale in discorso e CP_1 Per_1 con il nomen iuris che è stato dato dalle medesime al loro accordo, mentre non depone affatto per l'insussistenza di un'obbligazione di mantenimento il solo riferimento operato dal alla situazione Pt_1 economico/patrimoniale della madre, tale da consentirle di acquistare con mezzi propri il cibo o il vestiario o le medicine, considerato che la disponibilità di tali mezzi nulla dice - come è ovvio - in merito alle concrete possibilità della donna di recarsi anche ad effettuarne il relativo acquisto, per esempio, senza la stabile assistenza assicuratale da altri.
10 Non solo ma nel contratto di cui trattasi è stata concordata, a ben vedere, un'obbligazione a carico della di portata assai ampia, essendo stato previsto che quest'ultima dovesse farsi carico CP_1 di qualsivoglia esigenza assistenziale fosse stata manifestata dalla per tutta la durata della sua Per_1 vita, tanto da avere pattuito le stipulanti che le prestazioni ivi elencate dovessero considerarsi soltanto esemplificative e non tassative, specificando inoltre che l'attività da prestare a cura della convenuta dovesse essere adeguata alla posizione sociale della beneficiaria, a prescindere dall'esistenza di un suo stato di bisogno, ed includendo nell'obbligazione anche il mantenimento e la cura dei cani dei quali è pacifico - giacché mai contestato dall'attore, a fronte della specifica allegazione operatane dalla CP_1
- la fosse proprietaria, loro vita natural durante (si v. ancora doc. 1 cit. fasc. attoreo). Per_1
Poste simili pattuizioni, gli elementi istruttori acquisiti sono valsi inoltre a confermare che effettivamente la fosse una persona sola all'epoca della stipulazione negoziale, priva di alcun Per_1 aiuto assicuratole dall'unico figlio (l'odierno attore) e senz'altro bisognosa di una persona che si prendesse cura di lei, garantendole l'ausilio necessario sia per la cura della propria persona, sia per la gestione della sua abitazione, sia per il compimento dei più disparati incombenti della vita quotidiana, quali recarsi, per l'appunto, presso gli esercizi commerciali per l'acquisto di generi alimentari o andare in banca o in posta o dal medico o dal parrucchiere. Ed invero, al riguardo vi è da osservare che emerge persino dalle deduzioni formulate dallo stesso attore nella memoria di costituzione nel giudizio n. 852/19 RG. - introdotto dalla madre nel febbraio 2019 al fine di ottenere la restituzione dell'unità abitativa precedentemente concessagli in comodato posta sul terreno ove è ubicato il villino dove la stessa viveva - che la senz'altro Per_1 avesse bisogno di un'assistenza continuativa almeno dall'episodio della frattura del femore occorsole nel luglio 2017, allorché è lo stesso ad avere riferito di essersi attivato “…per la ricerca di una Pt_1 badante full time tramite un Centro Servizi di Albano”, ed è sempre il ad avere rappresentato, in Pt_1 tale memoria, che gli aiuti da lui prestati alla madre si siano invece interrotti ben prima della conclusione del contratto di cui qui si discute (“L'assistenza prestata dal signor invero, si è interrotta Pt_1
a gennaio 2019…”), in considerazione della conflittualità dei loro rapporti (cfr. doc. 4 fasc. convenuta). D'altro canto, è sempre l'odierno attore ad avere evidenziato in questa sede le diverse patologie che da tempo affliggevano la la quale, oltre ad essere cardiopatica, era affetta da diabete Per_1 mellito da numerosi anni, con associate complicanze agli arti inferiori (riferite dallo stesso ), Pt_1 aveva riportato l'anzidetta frattura alla gamba e soffriva almeno dall'inizio del 2018 di “…algie diffuse e crampi” (si v. ancora doc. 5 cit. fasc. attoreo), e tale condizione clinica, unita al progredire della sua età, contribuisce senz'altro a far ritenere che la donna necessitasse ragionevolmente di una persona che le prestasse stabilmente un ausilio nella vita quotidiana, tanto più in considerazione delle limitazioni alla deambulazione che può ritenersi le derivassero da detta condizione, queste ultime ben documentate, del resto, anche dal file video versato in atti dalla (cfr. doc. 18 fasc. convenuta). CP_1
Ed ancora, è lo stesso attore ad avere ricordato che la madre soffrisse anche di “glaucoma bilaterale” e, così come puntualmente evidenziato dalla convenuta (in difetto di alcuna replica mai avanzata sul punto dal ), risulta del tutto plausibile che anche tale affezione abbia condotto la Pt_1 donna a ricercare l'assistenza continuativa di una persona che si curasse di lei, in ragione del rischio di cecità che è correlato a una simile patologia. Le dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa - lungi dall'essersi rivelate “superflue e del tutto non dirimenti”, come sostenuto dall'attore nei suoi scritti conclusivi - sono valse, poi, a confermare anch'esse la necessità manifestata dalla di una persona che le prestasse stabilmente Per_1 un ausilio, che si prendesse cura delle sue esigenze, che le facesse compagnia, mantenesse la casa e la sua persona pulite, la aiutasse a nutrirsi e a curarsi, e che tali attività siano state, in effetti, concretamente espletate da parte della CP_1
In particolare, la teste dopo avere dichiarato di essere una vicina della Testimone_1
e di avere “…conosciuto la signora che è qui presente quando ha iniziato ad assistere la signora Per_1 CP_1
DI”, ha riferito della conflittualità che esisteva tra la de cuius e il figlio (che ha Parte_1
11 riconosciuto nella persona dell'attore presente in udienza nel corso della sua escussione), al quale ha ricordato che la avesse domandato di lasciare l'unità abitativa sita vicino alla sua residenza e Per_1 posta proprio al confine con la proprietà della stessa (si v. al riguardo anche doc. 3, 4 cit. fasc. Tes_1 convenuta), e raccontato dell'episodio della frattura al femore occorso alla e della richiesta Per_1 avanzatale da quest'ultima di una qualche persona che potesse aiutarla a casa, persona che la teste ha dichiarato di averle dunque indicato (riferendone specificamente anche il nome, a richiesta di chiarimenti) e che ha ricordato le abbia prestato un'assistenza completa dalla fine del 2017 e nel corso del 2018 (“…quando si è rimessa dopo la frattura del femore DI mi chiese se c'era qualcuno che poteva aiutarla a casa e io le mandai una signora che la aiutava in tutto; ADR: la signora si chiamava ADR: la Parte_2 signora c'è stata dall'ottobre 2017 fino a quasi tutto il 2018, dopo è subentrata un'altra; ADR: il figlio era sparito, non l'ho visto più”), per poi venire sostituita da un'altra “…che si chiamava e che però “…si Pt_1 Pt_ limitava a portarle la spesa”, tanto che “dopo che era andata via , DI era trascurata nella cura della persona
…non era curata fino a che non è intervenuta ”. Quindi, ha confermato la l'avvenuta CP_1 Tes_1 conoscenza tra la e la nell'estate del 2019 attraverso il loro comune amico CP_1 Per_1 Per_4
(“…so che è stato questo presentare a DI;
ADR: lo so perché me lo ha detto DI”),
[...] Per_4 CP_1
e raccontato che da tale momento e sino al decesso della la la abbia effettivamente Per_1 CP_1 assistita in maniera stabile e continuativa, riferendo che quest'ultima “…veniva di giorno in giorno, io la vedevo sempre, e dava una mano a DI”, che la le raccontava che le preparava il pranzo e la cena, Per_1 che la portava a casa sua a IN e da una parrucchiera ivi operante per sistemarle i capelli, che la accompagnava dal podologo, che si occupava degli oneri condominiali e della partecipazione alle assemblee del condominio per conto della (“…veniva a tutte le riunioni”), che le faceva la spesa Per_1
e le puliva e sistemava la casa, la quale “…prima era indecente, aveva anche la moquette non so risalente a quando, era una casa invivibile prima”, ed aggiungendo, altresì, che la “…mi diceva sempre ho Per_1 trovato una figlia” (cfr. verbale ud. 01.12.2022, dich. . Tes_1
Anche l'ulteriore teste dopo avere riferito “…ero un amico della signora DI e del Testimone_2 marito li conoscevo dagli anni 90, ero vicino di casa di DI, abito proprio di fronte”, ha confermato poi Per_5 che la versasse realmente in condizioni di solitudine (“…prima c'era il marito, poi quando è morto Per_1
è rimasta sola”), riferendo di averla personalmente aiutata, dopo la frattura al femore, portandole da mangiare (“…so quello che le portavo io, lei stava sola, era estate e si era rotta il femore e le portavo alcune cose preparate da mangiare, lei era sola, me lo diceva e lo facevo per aiutarla”) e che vi siano state nel tempo delle persone di cui la stessa si è avvalsa per la cura dell'abitazione, l'acquisto di medicinali e altri incombenti, sino a che “…poi ha assunto una signora, nel 2019 mi sembra, e questa signora la aiutava nelle varie cose, anche nel lavarsi, le faceva tutto e la portava anche al mare, è stata un lungo periodo al mare perché aveva problemi alle gambe”, precisando al riguardo, a richiesta di chiarimenti, che “…la signora che la aiutava è questa signora che è presente qua, la signora . D'altra parte, ha anche raccontato il di avere personalmente CP_1 Tes_2 riscontrato che la “…prima stava in brutte condizioni anche di igiene” e che le condizioni della sua Per_1 abitazione in precedenza erano “disastrose” (riferendo tra l'altro che “…la casa prima era zozza”), mentre dal momento dell'assunzione della (che anche tale teste ha confermato sia stata conosciuta dalla CP_1 per il tramite del “…si è vero;
ADR: lo so perché me lo ha detto DI, io non c'ero, lei mi Per_1 Per_4 raccontava tutte le cose che le succedevano e mi ricordo che era contenta di avere trovato questa persona che era per lei come una figlia…”) quest'ultima si è stabilmente occupata della sua cura personale e di farle la spesa (“si è vera la circostanza, ADR: lo so perché me lo raccontava DI e perché l'ho visto personalmente, mi ricordo che una volta sono andato anche a trovarla insieme alla signora e DI era tutta bella pulita e Tes_1 ordinata e anche la casa lo era;
ADR: io ero stato anche a casa di DI prima e posso dire che le condizioni erano disastrose”), che la gli raccontava che la le preparava pranzo e cena e “…mi diceva che Per_1 CP_1 faceva tutto”, che da quel momento “…lo vedevo che stava molto meglio …posso dire che DI era tutta bella ordinata, pulita, nei capelli e nei vestiti” ed “…era contenta e si vedeva”, che la “…so che la portava CP_1 da tutte le parti, a fare visite;
ADR: non so dire se andava dal podologo ma era curata”, che “…la assisteva, non so se dormiva li, so che le faceva compagnia notte e giorno”, che “…so che l'ha aiutata fino all'ultimo, posso dire
12 che sono andato anche io personalmente in quel periodo a casa di DI a constatarlo e verificare se stava bene” (cfr. verbale ud. 01.12.22, dich. . Tes_2
Ed altresì, per quel che attiene il teste quest'ultimo ha confermato di essere Persona_4 stato lui a presentare la alla nell'estate 2019, conoscendo il padre della prima, CP_1 Per_1 Per_6
per poi ricordare anch'egli che l'odierna convenuta si è effettivamente presa cura della de cuius,
[...] la quale - come ha riferito il teste - viveva da sola nel villino in via Spiaggia del Lago e “…non guidava”. Pur rappresentando di non sapere se la andasse tutti i giorni a casa della (“…andava CP_1 Per_1 assiduamente, ma non saprei dire se tutti i giorni”) o se la accompagnasse, nello specifico, dal medico o si recasse su delega della medesima alle riunioni condominiali, ha inoltre ricordato tale testimone che
“…la Sig. portava/accompagnava la Sig.ra a prendere la pensione e anche la spesa…”, che CP_1 Per_1 quest'ultima gli aveva raccontato che la si occupava di contattare il medico per le ricette e i CP_1 medicinali (“…so che si occupava anche di questo, perché ci incontravamo, la Sig.ra non poteva Per_1 camminare per problemi ai piedi, me lo disse la Sig.ra ”), che le preparasse da mangiare (“…so che Pt_3 lo preparava, ma non saprei dire se tutti i giorni”), per poi confermare che il compleanno del novembre 2019 la lo avesse festeggiato proprio con la e la famiglia di quest'ultima, compleanno al Per_1 CP_1 quale il a dichiarato di avere partecipato, riconoscendo nelle fotografie esibitegli la figlia e la Per_4 madre dell'odierna convenuta (si v. verbale ud.17.02.2023, dich. teste . Per_4
Ebbene, anche tenuto conto di tali concordanti dichiarazioni testimoniali, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, trattandosi di dichiarazioni prive di contraddizioni anche interne e nient'affatto compiacenti, oltre che rese da soggetti che è pacifico, e comunque dimostrato, frequentassero la sia prima che dopo l'instaurazione del rapporto con la ritiene il Per_1 CP_1 decidente che non possa seriamente dubitarsi dell'effettività dell'attività di assistenza di cui quest'ultima si è fatta carico e che ha anche in concreto espletato, in conformità con il contratto per cui è causa. Dalle considerazione complessiva delle risultanze sopra richiamate emerge infatti che la abbisognasse realmente della presenza di un soggetto che la affiancasse e la aiutasse nelle Per_1 attività anche più comuni e basilari della propria quotidianità e che a tale condizione abbia in effetti fatto fronte l'odierna convenuta, che sia il teste sia il teste hanno ricordato, Tes_1 Tes_2 significativamente, fosse considerata dalla donna come “una figlia” (si v. ancora verbale ud. 1.12.2022), ad ulteriore riprova della natura e costanza dell'attività di ausilio e sostegno materiale e morale da lei prestatale. Non solo ma non può non constatarsi, a tal proposito, che neppure è stato mai seriamente e specificamente contestato dal che la madre versasse in una situazione di sostanziale abbandono Pt_1 materiale e morale - così come evidenziata dalla sin dalla sua comparsa di risposta - condizione CP_1 che l'attore ha persino sostenuto di avere dedotto e dimostrato lui stesso - stando a quanto riportato nella sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. - ma che è evidentemente venuta meno (e non già di certo è stata ingenerata) proprio a seguito dell'instaurazione del rapporto della con la convenuta, Per_1 alla luce degli elementi istruttori acquisiti, essendosi arrestato, per converso, a un'allegazione assolutamente generica e priva di alcun riscontro offerto dall'onerato l'assunto circa una non meglio precisata “condotta ostativa e ostile della Sig.ra a fronte dei tentativi del figlio ed odierno attore di ricevere CP_1 notizie e comunicazioni della madre nonostante le pregresse incomprensioni”. Né può avere seguito l'obiezione del in merito all'insussistenza in capo alla convenuta di Pt_1 competenze in ambito sanitario o di una specifica esperienza nella cura delle persone anziane, considerato che ciò non toglie che vi sia stata un'effettiva assunzione da parte sua dell'obbligazione di mantenimento prevista nel contratto, oltretutto rivolta non alla diretta esecuzione di una o più prestazioni sanitarie in favore della ma al compimento di un'assai ampia attività di cura Per_1 personale e di supporto materiale e spirituale, rispetto alla quale non si vede dunque (né è stato spiegato dall'attore) in quali termini possa rilevare l'assenza di una specifica professionalità in campo medico o infermieristico in capo alla E d'altra parte, è risultato acclarato in proposito che il CP_1 mantenimento prestato da quest'ultima si sia effettivamente anche atteggiato nell'assicurazione alla beneficiaria delle cure mediche, in coerenza con le previsioni contrattuali, se si pone mente al fatto che 13 la non solo si occupava di garantire che la vitaliziata si sottoponesse alle visite e avesse le CP_1 prescrizioni e i farmaci di cui aveva bisogno (come ha anche confermato, per la verità, il medico : si v. verbale ud. 07.07.2023, dich. teste che ha riferito “…mandavano Persona_3 Per_3 delle mail, e la ricetta veniva inoltrata sulla mail” e dichiarato, pur raccontando di non ricordare con esattezza chi accompagnasse a visita la paziente, che “…A volte veniva accompagnata dalla qui presente Sig.ra e a volte da altri. Dopo la frattura al femore il figlio accompagnava la mamma presso il mio studio, CP_1 poi ho saputo che avevano litigato e poi veniva con la Sig.ra e un'altra signora che l'accompagnava, ma CP_1 non ricordo il nome”), ma che è sempre la convenuta la persona che risulta avere seguito pure il decorso clinico della in occasione del ricovero dell'ottobre 2020, tanto da ricevere lei le informazioni dai Per_1 sanitari in merito alle sue condizioni (cfr. doc. 7 cit. fasc. attoreo, recante copia della cartella clinica di tale ricovero, ove si legge che “…si informa la signora (tutore legale) della situazione clinica CP_1 della pz.”). Ed ancora, relativamente al riferimento operato dal alla residenza della convenuta, si Pt_1 osserva che trattasi di deduzione che è stata, anch'essa, specificamente contestata dalla la CP_1 quale ha evidenziato di abitare in verità a IN alla via dei Glicini n. 18, a pochi minuti di auto dall'abitazione della e tale ultima allegazione è risultata adeguatamente riscontrata Per_1 dall'istruttoria espletata, essendo stato confermato dai testi escussi che la convenuta abiti effettivamente a IN (si v. ancora dich. teste nonché dich. teste “…so che la accompagnava Tes_1 Per_4 CP_1 la a IN presso la sua abitazione”), ivi essendo ubicata del resto anche la scuola frequentata Per_1 dalla figlia (cfr. doc. 5 fasc. convenuta). Considerati i rilievi che precedono, va senz'altro escluso, pertanto, che possa concludersi per una “non effettività” dell'obbligazione assunta dalla con il contratto che occupa, quale quella CP_1 lamentata da parte attrice, e tantomeno può sostenersi, avuto riguardo all'ampiezza e alla varietà delle prestazioni che la convenuta si è impegnata con tale contratto a porre in essere (e che ha anche concretamente eseguito, in rapporto alle necessità della vitaliziata sino alla data del suo decesso), che vi sia stata una “ingente sproporzione tra le prestazioni”, sproporzione che in alcun modo è stata suffragata dall'onerato né con una seria ed effettiva allegazione e dimostrazione di un “importante” valore di mercato dell'immobile trasferito, né con una specifica contestazione del controvalore attribuibile alle attività di assistenza e di cura di cui si è detto, il quale è stato anche indicato, come si è visto, nell'ambito dello stesso contratto del 20.01.20 (per € 150.000,00) e che non si profila, per la verità, obiettivamente incongruo, in assenza di una pronosticabile breve durata della vita della alla data della Per_1 stipulazione, alla luce della reale natura e dell'ampia portata delle prestazioni dovutele. La domanda attorea volta a sentire dichiarata la nullità del contratto per mancanza di causa va dunque respinta, essendo da escludere che sia stata accertata un'assenza di aleatorietà (al contrario suffragata dall'età e dalle condizioni personali della tali da richiedere alla data della stipula Per_1
l'assicurazione alla medesima di un'assistenza materiale e morale, di cui era priva, e da rendere al contempo realmente incerta la portata e la durata dell'impegno a ciò correlato in rapporto all'evoluzione della sua situazione) o un'obiettiva significativa sproporzione tra le prestazioni (contraddetta dall'ampiezza e la varietà delle prestazioni contrattualmente previste ed effettivamente assicurate dalla alla , quali quelle apoditticamente sostenute dal nei suoi scritti difensivi. CP_1 Per_1 Pt_1
Del pari infondata è poi la domanda diretta a sentire accertata la natura simulata del contratto del 20.01.20, per avere questo dissimulato, come sostenuto da parte attrice, una donazione modale ex art. 793 c.c. Ed invero, in linea di principio, occorre rammentare che in caso di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito lo spirito di liberalità che le connota è compatibile con l'imposizione di un peso a carico del beneficiario dell'attribuzione, di un modus appunto, quale elemento meramente accidentale che non vale a snaturare la causa del contratto di donazione nel quale lo stesso è previsto, a condizione però che tale peso non assuma il carattere di un corrispettivo dell'attribuzione ma costituisca, pur sempre, soltanto una modalità del beneficio (cfr. tra le altre, Cass. civ. 28857/2021).
14 Infatti, può ritenersi che il contratto si presenti di carattere gratuito solo ove l'interesse del disponente di far acquisire una determinata utilità all'altra parte non abbia un contenuto patrimoniale, non essendo rivolto ad ottenerne una contropartita, o miri al più al conseguimento di un'utilità economica per il disponente unicamente nella prospettiva di un vantaggio indiretto e mediato o comunque nei termini di un suo interesse meramente secondario, non venendo a trovarsi il vantaggio previsto in suo favore con il contratto, in considerazione della sua entità e dell'interesse che vi è sotteso, in rapporto di corrispettività con il beneficio attribuito all'altra parte (arg. Cass. civ. 1039/2019, sia pure in fattispecie differente ma con affermazioni di principio di portata generale). Con riferimento al caso che occupa, si è detto che l'assunto attoreo circa la ricorrenza di una sproporzione “manifesta” tra il trasferimento effettuato dalla alla e l'obbligazione Per_1 CP_1 assunta da quest'ultima in favore della prima, alternativamente prospettato dal a fondamento Pt_1 della sua pretesa in merito all'invalidità del contratto per mancanza di causa o al suo carattere simulato giacché dissimulante una donazione, non sia stata in alcun modo dimostrata dallo stesso e che, tutt'al contrario, le risultanze istruttorie acquisite siano valse a far accertare che vi fosse una concreta ed attuale necessità della madre di disporre di una persona che le prestasse assistenza nel compimento degli incombenti più svariati della vita quotidiana, oltre a tenerle compagnia e ad assicurarle quella vicinanza morale che, in effetti, non le veniva prestato dal figlio (si v. ancora doc. 3, 4 fasc. convenuta), assistenza e supporto che sono stati anche in concreto prestati dall'odierna convenuta, provvedendo a curare l'igiene personale e l'aspetto esteriore della vitaliziata e la pulizia e la gestione della sua abitazione e ad assicurarle generi alimentari e medicine, la sottoposizione alle visite mediche e una compagnia e una vicinanza costante, financo attestata dalla sua sola presenza in occasione del ricovero dell'ottobre 2020. Né a fronte di una così variegata e ampia attività di assistenza e di supporto materiale e morale sono state offerte dall'attore serie e concrete allegazioni - prima ancora che prove - idonee a far concludere che il relativo controvalore monetario si presentasse apprezzabilmente sproporzionato rispetto alla nuda proprietà del bene che è stata trasferita in corrispettivo alla se si considera CP_1 che il predetto non ha neppure preso posizione sul valore attribuito alla sua obbligazione nell'ambito dello stesso contratto di cui trattasi, rapportandolo esemplificativamente a quella che sarebbe stata la remunerazione che la madre avrebbe dovuto corrispondere a una badante che si occupasse, in maniera e misura analoga, della sua persona e della sua casa, assicurandole una così vasta assistenza in rapporto a qualsivoglia esigenza e garantendole un ausilio anche negli spostamenti di cui avesse avuto la necessità, tenuto conto che è del tutto incontroverso che nella specie si sia trattato di prestazioni rese - si noti - non da un figlio o da un altro familiare che potesse dirsi legalmente, o almeno socialmente e moralmente, tenuto a svolgerle, in ragione del vincolo parentale esistente. Il solo assunto sostanzialmente avanzato dal secondo cui sarebbe “…evidente la mancanza Pt_1 di alea, nonché la sproporzione fra il valore della proprietà e il valore della complessiva controprestazione che, seppur non propriamente stimabile, è evidentemente presumibile non essere neppure un decimo del valore della cessione” si presenta, del resto, immeritevole di seguito, giacché avanzato in maniera del tutto apodittica e fondato per di più sulla considerazione che “…tra la data di stipula del contratto di mantenimento e la data del decesso della Sig.ra intercorrono circa dieci mesi”, mentre si è già Per_1 evidenziato che non rilevano, nel senso di far escludere l'aleatorietà o la proporzionalità del contratto di mantenimento, le vicende successive alla sua stipulazione, in difetto di un'adeguata allegazione e dimostrazione di un'esigua speranza di vita concretamente presagibile a carico del vitaliziato, essendo naturalmente insita nella fattispecie in discorso la circostanza che tali vicende condizionino il contenuto e la durata dell'obbligazione alla quale è tenuto il vitaliziante. Tenuto conto di tanto, ritiene quindi il decidente che non possa dirsi affatto accertata, nel presente caso, la prospettata simulazione relativa del contratto del 20.01.2020 per avere questo dissimulato una volontà delle stipulanti di concludere una donazione, in considerazione della contropartita che la ha inteso evidentemente conseguire, e che ha anche in concreto conseguito, Per_1 con il trasferimento del bene, non giustificato nella specie da uno spirito di liberalità - in alcun modo suffragato dall'attore onerato né con la dimostrazione di un'effettiva e significativa sproporzione 15 esistente tra le prestazioni contrattualmente previste, né con altri elementi indiziari offerti a riprova - ma dall'utilità direttamente ed attualmente prevista in corrispettivo in suo favore, costituita dall'obbligazione di mantenimento assunta nei suoi confronti dalla CP_1
Per quel che concerne, inoltre, la domanda attorea volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, si osserva che tale domanda, per quanto ammissibile in rito, è tuttavia infondata anch'essa nel merito. Infatti, con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla vi CP_1
è da evidenziare che è ben possibile l'esperimento del rimedio della risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. in relazione a un contratto di mantenimento e la relativa azione può essere esercitata anche dall'erede del vitaliziato, quale è incontestatamente, nel caso che occupa, il
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(cfr. per l'affermazione che anche l'erede del beneficiario defunto può domandare la Pt_1 risoluzione del contratto per l'inadempimento perpetrato dal vitaliziante allorché il vitaliziato era in vita, Cass. civ. 10859/2010). Nel merito, la pretesa risolutoria esercitata dall'attore va però disattesa, dovendosi escludere che vi sia stato un inadempimento ascrivibile alla CP_1
Invero, in primo luogo, deve rilevarsi che le allegazioni avanzate dal a fondamento di Pt_1 tale pretesa si sono arrestate, anche in tal caso, a una prospettazione priva per lo più di un contenuto concreto e specifico, non avendo egli individuato se ed in quali termini la avrebbe violato le CP_1 previsioni contrattuali e mancato di ottemperare alla sua obbligazione. In proposito, va difatti rammentato che anche ove l'inadempimento non debba essere provato da chi lo adduce, nondimeno, resta a carico di tale soggetto allegare in maniera chiara e concreta in che cosa tale inadempimento sarebbe consistito, mentre non è sufficiente che il medesimo lamenti una inadempienza “tout court”, quale è quella che è stata addotta, a ben vedere, da parte del Pt_1 nell'odierna fattispecie (cfr. Cass. civ. 6618/2018, che ha evidenziato che “…l'inadempimento non deve essere provato da chi lo adduce …ma deve comunque essere "vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere identificato in modo concreto…”, e ciò tenuto conto che
“…si rientra, a ben guardare, nella questione, generale in quanto applicabile ad ogni pretesa esercitata in un ambito processuale, della specificità: chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso …e così anche …quando sotto il profilo di diritto l'azione esercitata concerne un inadempimento contrattuale, sotto il profilo del fatto l'attore è gravato dell'onere dell'allegazione che concretizzi il lamentato inadempimento…”; si v. inoltre, Cass. civ. 10141/2021, la quale pure ha evidenziato che l'inadempimento va individuato dall'interessato in maniera puntuale e concreta, essendo egli onerato di indicare “…anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione”). La circostanza che la sia deceduta dopo dieci mesi dalla stipulazione negoziale nulla Per_1 dice, d'altra parte, in merito alle inadempienze ascrivibili alla atteso che è ovvio che tale CP_1 decesso non integri, in quanto tale, un inadempimento della vitaliziante (si v. anche Cass. 14796/09 cit.), sicché sarebbe stato onere del indicare concretamente se ed in che modo la convenuta si Pt_1 sarebbe resa inottemperante alle prestazioni di assistenza e di cura della durante il tempo in cui Per_1 il contratto ha avuto esecuzione. Inoltre, per quel che attiene l'assunto attoreo in ordine al prelevamento di somme di denaro dal conto corrente e dal libretto di risparmio di cui la madre era titolare e al mancato reperimento di gioielli e “beni mobili” della medesima, è evidente che si tratta di circostanze che esulano dall'esecuzione del contratto per cui è causa, non atteggiandosi come un inadempimento degli obblighi assunti con lo stesso dalla ma integrando, semmai, un distinto fatto illecito ascrivibile a quest'ultima per CP_1 essersi appropriata - come si opina - del denaro o di altri beni di titolarità della Di talché, non Per_1 vi è dubbio che, con riferimento alla prospettata appropriazione dei denari esistenti sui conti intestati
16 alla madre e/o di gioielli o altri beni non meglio specificati, sarebbe stato onere del non solo Pt_1 allegare ma anche dimostrare che tale condotta sia stata personalmente posta in essere dalla convenuta o sia comunque a lei ascrivibile, per aver avuto quest'ultima - come si opina - “…a disposizione conti, bancomat e titoli della …beneficiaria”, onere che, invece, non è stato soddisfatto in alcun modo dall'attore, non potendo annettersi rilevanza a tal proposito alle sole prove testimoniali da lui richieste sui capitoli genericamente formulati in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e oltretutto vertenti su altre circostanze mai nemmeno dedotte dal nei termini per le cd. preclusioni assertive. Pt_1
A fronte della genericità ed astrattezza dell'inadempimento ascritto dall'attore alla convenuta, gli elementi istruttori acquisiti sono valsi, poi, comunque a far escludere che vi sia stata una qualche concreta inadempienza ad essa ascrivibile. Infatti, si è detto come le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno confermato che la si CP_1 sia stabilmente occupata, in concreto, di prestare la dovuta assistenza e il supporto materiale e morale alla beneficiaria, dalla quale si è recata in effetti giornalmente già da prima del contratto e per tutto il suo corso sino al decesso della donna (si v. ancora dich. teste “…veniva di giorno in giorno, io la Tes_1 vedevo sempre…”) e che aiutava negli incombenti anche essenziali, assicurandosi che fosse sempre curata nella sua igiene e nell'aspetto (cfr. teste che nel confermare che la abbia trascorso pure Tes_1 Per_1 un periodo presso la casa al mare della famiglia dalla fine del giugno 2020, ha ricordato “…mi CP_1 mandò anche una foto quando era al mare, mi ricordo che era tutta sistemata, aveva anche le unghie lunghe con lo smalto”), che disponesse dei viveri e mangiasse, che fosse monitorata nella sua salute e ricevesse le ricette e i medicinali, che avesse la casa pulita e gestita e che non si sentisse sola, nei fatti avendola resa persino parte della propria famiglia (con la quale è stato accertato che la de cuius avesse anche già festeggiato, non a caso, il suo compleanno nel novembre 2019: si v. ancora dich. teste e doc. Per_4
15, 16, 17 fasc. convenuta, recanti le fotografie della con la e la madre e la figlia di Per_1 CP_1 quest'ultima), nonché provvedendo, in conformità con quanto contrattualmente previsto, alla cura dei suoi tre cani, ai quali i testimoni hanno confermato che la convenuta abbia del resto continuato ad assicurare il dovuto accadimento anche a seguito del decesso della padrona (cfr. ancora teste Tes_1 che nel confermare la circostanza ha dichiarato “…lo so perché la vedo;
anzi posso dire che qualche sera fa ho visto la macchina di ed era tardi e buio quindi mi sono preoccupata e l'ho chiamata e lei mi ha detto che si CP_1 era trattenuta per i cani”; teste che dopo avere riferito che “…i cani ci sono ancora, lo confermo, Tes_2 abbaiano e uno di questi viene anche dentro casa mia” ha confermato anch'egli che la si occupa a CP_1 tutt'oggi di accudire tali animali, dichiarando “…è vero, confermo la circostanza, anzi posso aggiungere che si occupa anche di sistemare tutti i rami che finiscono altrimenti dentro al terreno mio”). Inoltre, è documentalmente comprovato che sia stata sempre la a seguire il decorso CP_1 sanitario della allorché la stessa è stata ricoverata a seguito dell'episodio di diverticolite insorto Per_1
a suo a carico nell'ottobre 2020, essendo stata proprio la convenuta a venire informata dai medici delle sue condizioni (si v. ancora doc. 7 cit. fasc. attoreo) e ad essere individuata come la sola persona che la assisteva e con la quale in quel periodo viveva nell'assenza - financo incontestata - del suo unico figlio (cfr. doc. 6 fasc. convenuta). Ed infine, per quel che concerne il riferimento del alla circostanza che i lavori di Pt_1 ristrutturazione dell'immobile della madre che la convenuta ha allegato e dimostrato siano stati intrapresi nel corso del 2020 onde assicurarle un'effettiva godibilità dell'abitazione, con la rimozione della moquette da cui era costituita la pavimentazione (lavori di cui è stato provato, infatti, non solo il preventivo rilasciato dalla ditta incaricata, ma anche il relativo compimento, come da fotografie versate in atti e da dichiarazioni rese dai testi escussi: si v. ancora teste teste teste Tes_1 Tes_2 nonché doc. 9, 12, 13, 14 fasc. convenuta), osserva il decidente che non è ravvisabile in realtà Per_4 alcuna contraddizione nelle deduzioni della - a dispetto di quanto sembra aver invece preteso CP_1
l'attore anche nei suoi scritti conclusionali - avendo questa sempre sostenuto che le spese di tali lavori siano state esborsate dalla e ciò anche a riprova, a ben vedere, dell'insussistenza di un suo Per_1
“impoverimento repentino” quale quello sbrigativamente lamentato dal sulla base della sola Pt_1 movimentazione dei conti correnti relativa al periodo dal gennaio 2020, in difetto di alcuna allegazione 17 né prova offerta dal medesimo anche a proposito delle movimentazioni precedenti al suo ultimo anno di vita e all'effettiva condizione economica anche pregressa della madre. D'altro canto, si è già detto che il contratto di mantenimento prescinde dalla circostanza che il beneficiario goda o meno di un'autosufficienza sul piano prettamente economico, sicché la circostanza che la disponesse di entrate tali da assicurarle tale autosufficienza o da consentirle di Per_1 intraprendere spese anche straordinarie non implica che tale contratto possa dirsi, per ciò solo, invalido o simulato o debba considerarsi non adempiuto dal lato del vitaliziante, e tantomeno potrebbe sostenersi che la convenuta non abbia, nella specie, adempiuto all'assistenza “con le proprie sostanze” - come sostenuto apoditticamente dal - non essendo revocabile in dubbio che le prestazioni che Pt_1 sono state pattuite e che anche in concreto la ha eseguito abbiano comportato lo svolgimento di CP_1 un'attività a carico della stessa, con un impegno in termini di tempi e di costi anche personali indubbiamente idoneo, come tale, a giustificarne una contropartita. Considerati i precedenti rilievi, deve escludersi pertanto che ricorrano i presupposti per l'invocata risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c., non sussistendo alcuna inadempienza effettivamente ascrivibile alla convenuta. In ultimo, per quanto concerne la domanda di riduzione proposta in via subordinata dal , Pt_1 osserva il giudicante che trattasi di domanda da ritenere assorbita in ragione dell'infondatezza della sua pretesa volta all'accertamento del carattere donativo del contratto del 20.01.20. L'esperibilità di tale rimedio presuppone, infatti, che il trasferimento posto in essere con atto inter vivos dalla de cuius consista in un negozio di tale natura (cfr. artt. 553, 555 c.c.), natura che va escluso, nondimeno, sia stata dimostrata dall'attore. Stante l'esito del giudizio, le spese processuali vanno regolate infine con la condanna del Pt_1 al relativo rimborso in favore della convenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. L'ammontare di tali spese va inoltre liquidato tenendo conto del valore della lite (indeterminabile, di modesta complessità) e con l'applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nel testo risultante da ultimo dal D.M. 147/2022 (si v. art. 6 di tale decreto, a tenore del quale “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché già Cass. civ. 17577/2018), pervenendosi così a un importo per compensi complessivi di € 7.616,00, al quale si aggiungono il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni ulteriore deduzione, eccezione e istanza assorbita o disattesa, così provvede:
Rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
Condanna al rimborso delle spese processuali in favore di , che liquida Parte_1 CP_1 in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali del 15% e a iva e cpa come per legge. Così deciso in Velletri il 18.07.2025. IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
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