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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MARRA TO MASSIMO, Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 821/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Piva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Ricorrente_1 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Vespucci 25 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2025 00121496 65 000 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1013/2025 depositato il
26/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al n. 821/2025, Ricorrente_1 Società - Cooperativa (per brevità di seguito CDC) impugna la cartella di pagamento n. 05720250012149665, notificata a mezzo pec in data 11.4.2025, portante l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/73 della dichiarazione (integrativa), presentata per l'anno d'imposta 2019, in data 7.7.2023.
Il suddetto ruolo ha tratto origine dal disconoscimento dell'utilizzo nella su vista dichiarazione della quota di una perdita - esposta in un'altra dichiarazione integrativa-, presentata per il 2015.
Lamenta la contribuenete che l'Ufficio non ha, tuttavia, ritenuto valida ques'ultima integrativa, giacché sarebbe stata presentata oltre i termini di legge.
L'odierna contribuente CDC, sostiene con forza l'erroneità della liquidazione della dichiarazione, sul presupposto che l'integrativa per il 2015 avrebbe dovuto considerarsi validamente prodotta.
Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione, la contribuente ha insistito nelle svolte conclusioni
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, resistendo all'impugnativa; richiamando a sostegno della propria tesi difensiva alcune pronunzie
Nell' udienza del 21 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è risulta fondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto brevemente in narrativa la presente controversia riguarda la tempestività o meno della dichiarazione integrativa presentata dalla società contribuente, disconosciuta dalla Amministrazione finanziaria.
Il Collegio deve, anzitutto, farsi carico di esaminare la dedotta eccezione d'illegittimità del ruolo, oggetto della presente impugnativa;
sul rilievo che l'Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto disconoscere "gli effetti del riporto", e dell'utilizzo fatto in un dato periodo (2019), con riguardo alla perdita
"riveniente nel periodo antecedente (2015)", se non previa tempestiva e rituale rettifica della dichiarazione presentata per tale ultimo periodo.
In altri termini, nel caso che qui occupa, il contestato ruolo deriva dal disconcimento di una perdita, sì riportata nel 2019, ma a monte della stessa non risulta ininfluente il rilievo -come detto -, della perdita riveniente dalla dichiarazione del 2015; quest'ultima perdita non risulta -infatti- oggetto di accertamento, nè quindi era stata rettificata.
La eccezione preliminare risulta fondata, non potendosi ragionevolmente disconoscere che la su vista invocata perdita, si sia riprodotta nelle annualità successive. D'altro canto, l'impugnato ruolo risulta essere stato emesso in esito al controllo automatizzato, ex art. 36- bis d.P.R. 600/73, senza che risulti essere stato preceduto dalla rettifica della dichiarazione d'imposta riguardante il 2015: in detta dichiarazione, infatti, la perdita era stata iriportata dal contribuente.
Ebbene la procedura di controllo automatizzato risulta immune da censure, là dove si limiti alla mera verifica cartolare dei dati dichiarati dal contribuente, senza che concorrano rilievi valutativi. Rafforza tale conclusione quanto chiarito dalla giurisprudenza là dove ha statuito in particolare che l'attività di rettifica: «non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica, appunto, verifiche e valutazioni giuridiche;
con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l'iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica»
(Corte di Cassazione n. 19860/2016). In contrario, quindi, là dove si verta in un disconoscimento di una perdita - come nella specie - in annualità antecedente, svolgendo così l'amministrazione finanziaria valutazioni non meramente cartolari sulla spettanza del beneficio, non appare congruo e legittimo l'utilizzo di detto controllo automatizzato ex art. 36-bis, dovendosi piuttosto attivare il procedimento di accertamento ordinario, con la previa notifica di un motivato avviso di accertamento.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle censure non espressamente esaminate, fatti salvi gli ulteriori atti che l'Amministrazione finanziaria vorrà adottare.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Latina accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MARRA TO MASSIMO, Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 821/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Piva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Ricorrente_1 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Vespucci 25 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2025 00121496 65 000 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1013/2025 depositato il
26/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al n. 821/2025, Ricorrente_1 Società - Cooperativa (per brevità di seguito CDC) impugna la cartella di pagamento n. 05720250012149665, notificata a mezzo pec in data 11.4.2025, portante l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/73 della dichiarazione (integrativa), presentata per l'anno d'imposta 2019, in data 7.7.2023.
Il suddetto ruolo ha tratto origine dal disconoscimento dell'utilizzo nella su vista dichiarazione della quota di una perdita - esposta in un'altra dichiarazione integrativa-, presentata per il 2015.
Lamenta la contribuenete che l'Ufficio non ha, tuttavia, ritenuto valida ques'ultima integrativa, giacché sarebbe stata presentata oltre i termini di legge.
L'odierna contribuente CDC, sostiene con forza l'erroneità della liquidazione della dichiarazione, sul presupposto che l'integrativa per il 2015 avrebbe dovuto considerarsi validamente prodotta.
Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione, la contribuente ha insistito nelle svolte conclusioni
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, resistendo all'impugnativa; richiamando a sostegno della propria tesi difensiva alcune pronunzie
Nell' udienza del 21 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è risulta fondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto brevemente in narrativa la presente controversia riguarda la tempestività o meno della dichiarazione integrativa presentata dalla società contribuente, disconosciuta dalla Amministrazione finanziaria.
Il Collegio deve, anzitutto, farsi carico di esaminare la dedotta eccezione d'illegittimità del ruolo, oggetto della presente impugnativa;
sul rilievo che l'Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto disconoscere "gli effetti del riporto", e dell'utilizzo fatto in un dato periodo (2019), con riguardo alla perdita
"riveniente nel periodo antecedente (2015)", se non previa tempestiva e rituale rettifica della dichiarazione presentata per tale ultimo periodo.
In altri termini, nel caso che qui occupa, il contestato ruolo deriva dal disconcimento di una perdita, sì riportata nel 2019, ma a monte della stessa non risulta ininfluente il rilievo -come detto -, della perdita riveniente dalla dichiarazione del 2015; quest'ultima perdita non risulta -infatti- oggetto di accertamento, nè quindi era stata rettificata.
La eccezione preliminare risulta fondata, non potendosi ragionevolmente disconoscere che la su vista invocata perdita, si sia riprodotta nelle annualità successive. D'altro canto, l'impugnato ruolo risulta essere stato emesso in esito al controllo automatizzato, ex art. 36- bis d.P.R. 600/73, senza che risulti essere stato preceduto dalla rettifica della dichiarazione d'imposta riguardante il 2015: in detta dichiarazione, infatti, la perdita era stata iriportata dal contribuente.
Ebbene la procedura di controllo automatizzato risulta immune da censure, là dove si limiti alla mera verifica cartolare dei dati dichiarati dal contribuente, senza che concorrano rilievi valutativi. Rafforza tale conclusione quanto chiarito dalla giurisprudenza là dove ha statuito in particolare che l'attività di rettifica: «non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica, appunto, verifiche e valutazioni giuridiche;
con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l'iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica»
(Corte di Cassazione n. 19860/2016). In contrario, quindi, là dove si verta in un disconoscimento di una perdita - come nella specie - in annualità antecedente, svolgendo così l'amministrazione finanziaria valutazioni non meramente cartolari sulla spettanza del beneficio, non appare congruo e legittimo l'utilizzo di detto controllo automatizzato ex art. 36-bis, dovendosi piuttosto attivare il procedimento di accertamento ordinario, con la previa notifica di un motivato avviso di accertamento.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle censure non espressamente esaminate, fatti salvi gli ulteriori atti che l'Amministrazione finanziaria vorrà adottare.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Latina accoglie il ricorso e compensa le spese