Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 5
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Illegittimità del ruolo per mancata rettifica della dichiarazione precedente

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare del contribuente, affermando che l'Amministrazione finanziaria non può disconoscere una perdita riportata in un'annualità (2019) senza aver preventivamente rettificato la dichiarazione dell'annualità precedente (2015) in cui la perdita era stata esposta. Il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/73 non è utilizzabile per disconoscere una perdita, poiché ciò implica valutazioni non meramente cartolari, richiedendo invece l'attivazione del procedimento di accertamento ordinario con avviso di accertamento motivato. La giurisprudenza (Corte di Cassazione n. 19860/2016) ha chiarito che l'attività di rettifica, implicando verifiche e valutazioni giuridiche, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 5
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo