Ordinanza cautelare 30 marzo 2022
Ordinanza cautelare 15 giugno 2022
Sentenza 29 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01647/2026REG.PROV.COLL.
N. 00817/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Scognamiglio e Gianmarco Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 15387/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la Cons. RU AG e udito per l’appellante l’avvocato Nikolaus Walter Maria Suck per delega dell'avvocato Gianmarco Poli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’originario ricorso l’odierno appellante impugnava dinanzi al T.A.R. Lazio il provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione generale centrale per le risorse umane Prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 28.12.2021, con cui veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda di riammissione in servizio nei ruoli della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 132 del D.P.R. n. 3/1957, richiamato dall’art. 60 del D.P.R. n. 335/1982, presentata dal ricorrente a mezzo P.E.C. in data 12 ottobre 2021.
2. Dalla relazione n. 8746 dell’1.6.2022 del Ministero dell’Interno, depositata in adempimento all’istanza istruttoria disposta in primo grado, emergono le seguenti vicende in punto di fatto:
- il ricorrente, all’epoca agente in prova della Polizia di Stato e frequentatore del 192° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, iniziato il 27 ottobre 2014 presso la scuola di Trieste, dal 13 luglio 2015 fruiva riposo medico per un periodo complessivo di 261 gg. per temporanea non idoneità al servizio, al termine del quale veniva inviato presso la C.M.O. di Padova per essere sottoposto a giudizio di idoneità al servizio nella Polizia di Stato;
- con verbale del 19 aprile 2016 veniva giudicato dalla C.M.O. di Padova permanentemente ed in modo assoluto non idoneo al servizio nella Polizia di Stato ma idoneo al servizio nei ruoli civili del Ministero dell’Interno o nelle altre Amministrazioni dello Stato, in mansioni compatibili con la sua ridotta capacità lavorativa e la natura delle infermità. Tale giudizio veniva confermato anche dalla Commissione medica interforze di II istanza di Roma;
- infine, in assenza di una ricollocazione nei ruoli civili dello Stato, con determina direttoriale del 19 luglio 2017, veniva disposta nei suoi riguardi un provvedimento risolutorio del rapporto, che lo dispensava per fisica inabilità dal servizio prestato presso la Polizia di Stato, con conseguente cessazione, a decorrere dalla stessa data, della precedente posizione di aspettativa speciale;
- dopo svariate vicissitudini giudiziarie inerenti e conseguenti all’adozione del suddetto decreto di dispensa l’odierno appellante, in data 12.10.2021, ha trasmesso al Ministero dell’Interno istanza di riammissione in servizio, allegando documentazione medica sulla cui base domandava anche una rivalutazione della sua posizione;
- tale istanza, in data 21.12.2021, veniva dichiarata inammissibile sul presupposto che “il richiedente non è mai stato immesso nei ruoli della Polizia di Stato poiché cessato, in data 10 giugno 2017, da Agente in Prova”, a quattro giorni dal giuramento;
3. Il ricorrente in primo grado lamentava un approccio ingiustamente formalistico alla norma sulla riammissione in servizio che non ha tenuto in debita considerazione le peculiarità del caso concreto, essendogli stata riconosciuta la qualifica di “Agente di Polizia di Stato” sebbene in prova, ed essendo stato dichiarato oltretutto idoneo a svolgere servizio civile presso un’Amministrazione dello Stato.
4. All’esito del giudizio, il Tar Lazio ha respinto il ricorso.
5. Gli odierni motivi di appello risultano come segue compendiati:
I. “ Error in procedendo ed error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 60 D.P.R. 335/1982, in comb. disp. Con l’art. 132, D.P.R. n. 3/1957. Violazione dell’art. 1, 2, 3 e 21-septies, L. n.241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97, Cost. e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere giurisdizionale per errore di fatto, difettosa ed erronea istruttoria, travisamento dei fatti, errore sui presupposti, contraddittorietà”;
II. “ Error in procedendo ed error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 60 D.P.R. 335/1982, in combinato disposto con l’art. 132, D.P.R. n. 3/1957. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis, L. n. 241/1990. Eccesso di potere giurisdizionale per errore di fatto, difettosa ed erronea istruttoria, travisamento dei fatti, errore sui presupposti, contraddittorietà”.
5. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio chiedendone il rigetto.
6. Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di appello la parte censura la sentenza per aver erroneamente considerato inapplicabile ai dipendenti in prova della Polizia di Stato, come lo era all’epoca il ricorrente, l’istituto della riammissione in servizio previsto dall’art. 132 D.P.R. n. 3/1957, richiamato dall’art. 60 del D.P.R. n. 335/1982. Considera l’interpretazione dell’Amministrazione eccessivamente restrittiva, contraria ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità ma anche contrastante con il dato normativo.
Afferma che la posizione dell’agente “in prova” sia pienamente assimilabile a quella di un agente “immesso in ruolo” posto che l’art. 60 del D.P.R. n. 335/1982 nel definire la platea dei soggetti destinatari dell’istituto della riammissione in servizio, si riferisce, in maniera generica e onnicomprensiva, al “personale di cui al presente decreto”, rinviando per i profili procedurali e applicativi al disposto di cui all’art. 132 d.P.R. n. 3/1957.
La nozione di personale di cui al D.P.R. n. 335/1982, a suo dire, comprende anche gli agenti in prova che sono incardinati presso la P.S. con un rapporto dipendente a tempo indeterminato. Ciò che rileva ai fini della norma è soltanto l’aver prestato servizio presso la P.A. e di essere stati inseriti in organico dell’Amministrazione.
Se così non fosse stato, l’Amministrazione non avrebbe potuto riconoscere – come invece ha fatto – la facoltà dello stesso di chiedere il transito nel ruolo civile, ipotesi che sarebbe stata inapplicabile se l’appellante fosse stato soggetto estraneo ai ranghi della Polizia di Stato.
A supporto della propria tesi il ricorrente richiama il risalente pronunciamento di questo Consiglio di Stato (sentenza n. 1346 del 1999) sulla riammissione in servizio di agente in prova presso la Polizia Penitenziaria che avrebbe stabilito che le disposizioni sulla riammissione si applichino anche al personale in prova in quanto anche tali soggetti rientrano nell’ampia nozione di “personale del corpo di polizia penitenziaria”. Ritiene che la sovrapponibilità della normativa disciplinante l’accesso al ruolo della polizia penitenziaria a quella relativa alla fattispecie della frequentazione del corso per la formazione degli allievi agenti di Polizia di Stato renda i principi affermati dalla sentenza validi anche nel caso di specie
2. Con il secondo motivo si censura la pronuncia laddove ha sancito che non trova applicazione, nel caso in esame, l’obbligo di preavviso previsto dall’art. 10-bis della L. 241/1990, ostandovi l’art. 21- octies, attesa la natura vincolata del provvedimento.
Ritiene errata la qualificazione operata dal T.a.r. del potere in concreto esercitato.
Con richiamo ad alcune pronunce giurisprudenziali insiste nel fatto che la riammissione in servizio rappresenti invece un potere discrezionale e per questo richiedeva di attivare un contraddittorio anche alla luce del tenore normativo in ordine ai presupposti dell’ammissione che non è affatto così chiaro come ritenuto dal giudice di primo grado.
3. I motivi che possono essere esaminati congiuntamente sono infondati.
Il Collegio non ravvisa nel pronunciamento impugnato i vizi denunciati dal ricorrente.
Quanto al primo aspetto, va rilevato che la disciplina sulla “riammissione in servizio” prevista dall’art. 132, comma 3 del D.P.R. 335/1982 (recante: “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”), come richiamato dall’art. 60 del D.P.R. 3/1957 (recante: “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”) fa esclusivo riferimento al “personale immesso nel ruolo”.
La norma, infatti, prevede che “ l'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione”.
A ciò si aggiunga che l'art. 4 D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, per il personale della Polizia di Stato prevede che il ruolo degli agenti e assistenti sia articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: agente, agente scelto, assistente e assistente capo.
Ne deriva che quella di “agente in prova” non rientra nel novero delle dette qualifiche del ruolo degli agenti e assistenti, di guisa che non si può attribuire al ricorrente la qualità di appartenente ai ruoli del personale della Polizia di Stato, per il fatto che il medesimo non ha completato il previsto periodo formativo per l'acquisizione della qualifica effettiva di “agente” di polizia e per l’immissione nel ruolo ordinario presso la Polizia di Stato.
Ritiene il Collegio che un “agente in prova” può ritenersi inquadrato nei ruoli della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 6-bis, D.P.R. n. 335/1982 (Ordinamento del personale di Polizia) soltanto dopo aver proficuamente superato il periodo di applicazione pratica, previo superamento di tutte le prove, e dopa la prestazione del giuramento di rito, previa relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati, come previsto dalla normativa.
Tali circostanze non si sono completate nel caso di specie, in quanto il ricorrente non ha concluso il periodo di prova – essendo stato giudicato non idoneo al servizio in un momento anteriore - e perciò non ha prestato giuramento e non è stato immesso nel ruolo “secondo la graduatoria finale degli esami” come previsto dal comma 5 dell’art. 6-bis del DPR citato. E’ cessato dal servizio da agente di Polizia di Stato “in prova” in data 10 giugno 2017, prima della immissione in ruolo.
Anche volendo seguire l’orientamento espresso dalla sentenza citata dal ricorrente, i principi ivi richiamati, aventi natura eccezionale, non possono trovare applicazione al caso di specie in primis per la diversità delle carriere prima evidenziata e poi per il fatto che il ricorrente non è cessato dal servizio di prova per dimissioni volontarie e non chiede di essere riammesso in servizio per completare la prova poiché ormai nei suoi confronti è acclarata un’inidoneità al servizio anche nei ruoli civili, sicché, in conseguenza di un giudizio definitivo di inidoneità - in analogia al mancato superamento degli esami finali - si determina la definitiva conclusione del rapporto di impiego che incontra limiti invalicabili tali da non poter più essere messi in discussione.
Manca pertanto, nel caso in esame, come correttamente ritenuto dalla Amministrazione e dal T.a.r., il presupposto minimo per poter avanzare una richiesta di riammissione in servizio.
Sotto questo profilo, la declaratoria di inammissibilità assunta dal Ministero dell’Interno assume certamente natura vincolata posto che l’amministrazione non potrebbe, in questi casi, agire altrimenti.
Soltanto in presenza dei requisiti di legge, ossia della avvenuta immissione nel ruolo, qui carente, o di dimissioni volontarie dal servizio seppure in prova, compete all’Amministrazione l’effettuazione di una valutazione discrezionale sulla riammissione – in relazione alla situazione di organico e di ogni altra esigenza organizzativa e di servizio (cfr. Cons. Stato, sez. II, 5449 del 5 giugno 2023, idem sez. III, 28 agosto 2012, n. 4626 e 27 maggio 2013, n. 2701) – che è soggetta all’obbligo di contraddittorio ex art. 10-ter della L. 241/1990 richiamato dal ricorrente.
Dalla sentenza del T.A.R. Lazio n. 7497/2021 confermata da Consiglio di Stato n. 7127/2023, richiamate dalla relazione del Ministero, emerge poi ulteriormente che anche l’istanza dell’odierno appellante di transito nei ruoli civili delle altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art. 1 D.P.R. n. 339/1982, presentata in data 10 gennaio 2017, è stata da ultimo – legittimamente - negata sul medesimo presupposto della inapplicabilità del suddetto istituto a dipendente in prova che non abbia già ottenuto l’inquadramento in ruolo.
Il Collegio, invero, non ravvisa nessuna violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, per il fatto che non si versa in presenza di una scelta amministrativa ma di un atto assunto sulla base di una norma di legge avente carattere speciale e derogatorio, applicabile soltanto ai dipendenti immessi in ruolo, proprio in considerazione della diversità sostanziale del rapporto di servizio degli stessi rispetto ai dipendenti in fase di prova, ai quali anche diversi altri istituti speciali non trovano applicazione.
4. Per le considerazioni che precedono l’appello deve essere respinto.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante a rifondere le spese di giudizio al Ministero dell’Interno che si liquidano complessivamente in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN MO, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
RU AG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RU AG | AN MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.