Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00341/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Steelco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B3A1D15680, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Lucia Girolami, OL Brugnera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Usl di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arianna Cecutta, Giulia Valzania e Katia Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CA ME (Italy) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati OL Clarizia, Andrea Bonanni, Giampaolo Delli Cicchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Irccs Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda Usl di Imola, Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, Azienda Usl di Ferrara, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determinazione prot. n. 1450 del 23 giugno 2025 con la quale la AUSL di Bologna ha disposto: “1) di escludere la ditta Steelco dalla gara di affidamento della fornitura in service di sistemi per il processo di sterilizzazione degli endoscopi rigidi e flessibili per la sostituzione di tutte le apparecchiature per sterilizzazione per endoscopi STERIS SYSTEM 1 ED EXPRESS, contratti di manutenzione full risk e relativo materiale di consumo per la mancanza del seguente requisito di minima “Ciascuna sterilizzatrice dovrà essere fornita di n. 2 contenitori per il trasporto dell’endoscopio sterilizzato dalla sterilizzatrice al luogo di utilizzo, al fine di assicurare la conservazione dello strumento fino all’ immediato utilizzo […]; 2) di annullare conseguentemente la precedente determina di aggiudicazione a favore della ditta Steelco disposta con determina n. 540 del 07/03/2025; 3) di aggiudicare la procedura aperta n. PI 420850-24 per la fornitura in service della durata di 8 anni, di sistemi per il processo di sterilizzazione degli endoscopi rigidi e flessibili per la sostituzione di tutte le apparecchiature per sterilizzazione per endoscopi STERIS SYSTEM 1 ED EXPRESS, contratti di manutenzione full risk e relativo materiale di consumo alla ditta CA ME (CF.07869740584) con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno al solo costo manutentivo (canone di assistenza tecnica full risk) indicato dalla ditta nella Scheda offerta economica per il contratto di manutenzione, per un importo complessivo pari a €2.212.960,00+oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di €7.200,00 + iva al 22% pari a €2.708.595,20 iva e oneri per la sicurezza compresi, con la possibilità di opzione ai sensi dell’art.120, comma 1, lettera a) del Codice per l’importo massimo di €3.445.700,00 iva esclusa […]”;
di tutti i verbali delle sedute della commissione di gara, e i relativi allegati e, segnatamente, il verbale del 7 maggio 2025 di “verifica post aggiudicazione requisiti minimi” e il verbale della seduta di verifica dell’anomalia dell’offerta del 23 giugno 2025;
di ogni atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ivi compresi, per quanto possa occorrere, tutti gli atti e documenti che compongono la lex specialis di gara, ivi compresi il Bando, il Disciplinare e il Capitolato tecnico;
nonché per il conseguimento dell’aggiudicazione, previa declaratoria di inefficacia del contratto di appalto nelle more eventualmente stipulato tra la Stazione Appaltante e la Controinteressata, dichiarando sin d’ora la disponibilità al subentro a norma degli artt. 122 e 124 del d.lgs. n. 104/2010;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni ex art. 30, d.lgs. n. 104/2010, in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente pecuniario che ci si riserva di quantificare in corso di causa o con separato giudizio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da STEELCO S.P.A. il 31 ottobre 2025:
della Determinazione prot. n. 2166 del 1 ottobre 2025, trasmessa a mezzo PEC in pari data, con la quale la AUSL di Bologna (Servizio Acquisti di Area vasta) “a seguito delle criticità rilevate nella documentazione di gara” ha disposto l’annullamento d’ufficio, ex art. 21-nonies L. 241/1990, della procedura di gara “Area vasta – procedura aperta n. PI 420850-24 per la fornitura in service di sistemi per il processo di sterilizzazione degli endoscopi rigidi e flessibili, per la sostituzione di tutte le apparecchiature per sterilizzazione per endoscopi Steris System 1 ed express, per i contratti di manutenzione full risk e per il materiale di consumo per le esigenze delle aziende sanitarie area vasta”;
ove occorrer possa della Nota AUSL di Bologna prot. n. 0118426 del 30 settembre 2025 ivi richiamata e allegata (doc. 38) e del verbale della Commissione giudicatrice del 6 agosto 2025 relativo alla “verifica requisiti evidenziati nel ricorso Steelco”;
di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o comunque connesso.
nonché per il conseguimento dell’aggiudicazione,
previa declaratoria di inefficacia degli atti della nuova gara nelle more eventualmente adottati e pubblicati nonchè del contratto eventualmente stipulato tra la Stazione Appaltante e l’appaltatrice selezionata,
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni ex art. 30, d.lgs. n. 104 del 2010, in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente pecuniario che ci si riserva di quantificare in corso di causa o con separato giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Usl di Bologna e di CA ME (Italy) S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. OL AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
la società ricorrente, con ricorso depositato in data 29 luglio 2025 e successivi motivi aggiunti, depositati in data 31 ottobre 2025, ha impugnato gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe;
si sono costituiti in giudizio l’Azienda USL di Bologna e la società controinteressata per resistere al ricorso;
all’esito dell’udienza del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
con memoria depositata in data 6 febbraio 2026 la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso chiedendo l’estinzione del giudizio, a spese compensate;
con il medesimo atto l’Amministrazione resistente e la società controinteressata hanno aderito all’atto di rinuncia a spese compensate;
pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto, con compensazione delle spese di lite anche in considerazione della particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL PE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
OL AS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AS | OL PE |
IL SEGRETARIO