Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02937/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00854/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2026, proposto da
IV CI, AN De ZO, OL CE, PP D'LÒ, RA LE, TA CO, rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Carla D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ki United Food Company S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio illegittimamente serbato all’istanza notificata dai ricorrenti in data 4.6.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. LU Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
È impugnato il silenzio - inadempimento serbato dal Comune di Napoli sull’istanza in epigrafe con la quale i ricorrenti hanno chiesto di adottare l’ordinanza ex art. 9 della L. n. 447 del 1995 ovvero ex art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 2000 o altro provvedimento volto a ridurre l’inquinamento acustico cui sono sottoposti gli esponenti e i residenti di Piazza San Domenico Maggiore, in quanto sottoposti a livelli di immissione acustica che superano la normale tollerabilità e i valori di cui al vigente piano di zonizzazione acustica.
Gli istanti premettono in fatto che, con sentenza del Tribunale di Napoli n. 4462 del 6.5.2025 il Comune di Napoli è stato condannato “…a far cessare le immissioni acustiche nelle proprietà attoree, provenienti da Piazza San Domenico Maggiore e dalle aree immediatamente limitrofe, adottando tutte le cautele idonee a riportare dette immissioni entro la soglia della normale tollerabilità, anche mediante: l’interdizione dell’uso di strumenti musicali senza previo ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comune, rilasciata nel rispetto del piano di zonizzazione acustica; la predisposizione di un servizio di vigilanza con l'impiego di Agenti comunali; l’installazione di strutture fonoassorbenti, che agiscano sulla via di propagazione del rumore”.
Lamentano che, in violazione di tale pronuncia, il Comune di Napoli non ha adottato alcun provvedimento volto alla riduzione delle propagazioni acustiche, tanto è vero che sia di giorno che di notte vi sarebbero immissioni intollerabili provenienti dall’esercizio dell’arte di strada in modo abusivo ed in violazione del vigente regolamento di polizia e sicurezza urbana che vieta l’uso di percussioni ed amplificazioni, con l’aggiunta che alcuna valutazione sarebbe svolta dall’ufficio competente sulle concessioni di suolo pubblico e sulle nuove autorizzazioni al commercio per somministrazione di alimenti e bevande nella predetta zona.
Rappresentano che, in riferimento ad analoga vicenda, questo T.A.R. ha accolto un ricorso proposto da alcuni cittadini residenti in zona limitrofa (Vico Quercia/Via Cisterna dell’Olio), con sentenza n. 6556/2025 recante condanna dell’ente locale ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. alla adozione di un atto idoneo volto a ridurre e a ricondurre a livelli di normale tollerabilità le immissioni acustiche derivanti dall’esercizio di attività economiche e dall’afflusso dei clienti. Rappresentano che, in esecuzione di tale pronuncia, il Comune ha adottato l’ordinanza ex art. 9 della L. n. 447/1995 che, tuttavia, non ha riguardato la piazza San Domenico Maggiore in cui risiedono i ricorrenti.
Chiedono, pertanto, di estendere il medesimo strumento provvedimentale anche all’area di cui si controverte, parimenti interessata dalla c.d. “movida” e, a sostegno della prospettazione, deducono in punto di diritto la violazione dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990, dell’art. 9 della L. n. 447 del 1995 e degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 64 del D.Lgs. n. 59 del 2010.
Il Comune si è costituito per resistere al gravame proposto ex adverso.
In data 24.4.2026 l’ente locale ha depositato l’ordinanza sindacale n. 479 del 2026 adottata ai sensi dell’art. 9 della L. n. 447 del 1995, con validità di 4 mesi dal 24.4.2026 al 24.8.2026 con cui, in esecuzione della sentenza n. 4462/2025 del Tribunale civile di Napoli e con riferimento all’area di piazza San Domenico e strade limitrofe e richiamando i rilievi dell’Arpac: i) ha ordinato il divieto della vendita e della somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche, dalle ore 22.30 alle ore 06.00 del giorno seguente; ii) ha fissato l’orario di chiusura degli esercizi dalla domenica al giovedì alle ore 01:00 del giorno successivo, il venerdì ed il sabato alle ore 02:00 del giorno successivo, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso; iii) ha fissato l’orario di apertura dalle ore 06:00 del mattino; iv) ha disposto il divieto dalle ore 22.00 di svolgimento di eventi occasionali, su strada e su piazza, con utilizzo di strumenti di amplificazione e/o strumenti musicali al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica.
Il provvedimento è stato adottato:
- al fine di “assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, attraverso il contemperamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell’ambiente e del decoro urbano”;
- con una “vigenza temporale funzionale al processo rieducativo orientato a radicare diverse abitudini orarie finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero inteso come divertimento sano e benessere psico-fisico, in quanto strumento fondamentale di aggregazione sociale, ma anche risorsa preziosa per rendere la città vivace, in grado di generare valore sociale, oltre che economico, e di operare come magnete per i turisti”;
- al fine di “arginare gli effetti della movida, prevedendo, nel rispetto del principio di adeguatezza e
gradualità, la limitazione allo svolgimento di talune attività fino all’inibizione delle stesse nell’area individuata, in cui il rumore antropico, causato dall’assembramento di persone nei pressi dei locali, è accertato quale rumore prevalente rispetto ad altre sorgenti di rumore”;
- con salvezza degli “eventuali successivi provvedimenti, a seguito delle rilevazioni da parte degli
organi tecnici competenti sull’efficacia delle misure assunte, in considerazione dell’evolversi della
situazione di disturbo alla quiete pubblica, delle verifiche periodiche sull’osservanza dei divieti, delle proposte pervenute dagli interessati e dai controinteressati del presente provvedimento, anche in considerazione di quanto rilevato al punto precedente”.
Alla camera di consiglio del 28.4.2024 la difesa di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso ritenendo che l’ordinanza adottata non risulterebbe integralmente satisfattiva della pretesa giudiziale azionata, con specifico riguardo alla durata limitata ivi prevista.
Infine, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile.
Secondo costante giurisprudenza, la condanna dell'amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 117 c.p.a. presuppone che, al momento della pronuncia del giudice, perduri l'inerzia e che dunque non sia venuto meno l'interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del silenzio-inadempimento; trattandosi di una condizione dell'azione, questa deve persistere fino al momento della decisione.
Conseguentemente, l'emanazione di un provvedimento esplicito in risposta all'istanza dell'interessato od in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire od improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda se il provvedimento stesso intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio conseguentemente instaurato (Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2016 n. 1502, V, 1 ottobre 2015, n. 4605, 22 gennaio 2015, n. 273, 1 luglio 2014, n. 3293; VI, 30 marzo 2015, n. 1648, 31 luglio 2014, n. 4058).
Tale esito del giudizio prescinde da qualsiasi ulteriore indagine e statuizione circa l'intervenuta integrale soddisfazione della domanda proposta per effetto delle dette sopravvenienze, posto che nel caso in cui il provvedimento sopravvenuto sia ritenuto illegittimo, il soggetto interessato è tutelato dalla normativa processuale che consente di proporre contro di esso una nuova impugnazione, eventualmente con motivi aggiunti (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 18 ottobre 2021, n. 10604; Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 266).
Ebbene, nel caso in esame è stato superato lo stato di inerzia e l’amministrazione ha adottato l’ordinanza di cui sopra che investe la fondatezza della pretesa azionata. Va da sé che risulta inutile e va assorbita la pronuncia richiesta ex comma 3 dell'art. 31 c.p.a. atteso che alla stregua dell'art. 117, comma 5, c.p.a. è mediante un ricorso per motivi aggiunti o un nuovo autonomo ricorso che vanno veicolate eventuali censure al provvedimento sopravvenuto.
In conclusione, va dichiarata la improcedibilità del gravame.
Il riconoscimento, seppur tardivo, della fondatezza della pretesa azionata (consistente nell’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla istanza in epigrafe), giustifica la condanna dall’amministrazione al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO CU, Presidente
LU Di Vita, Consigliere, Estensore
IV Lenzi, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LU Di Vita | NO CU |
IL SEGRETARIO