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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/12/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 201404/2012 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 02 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 16.09.2025, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. IMPROTA UR ha concluso come da nota depositata in data Parte_1
1.12.2025 per l'avv. ZANGRILLO Controparte_1
ON ha concluso come da nota depositata in data 1.12.2025 per l'avv. VELLOZZI Parte_2
EA ha concluso come da nota depositata in data 27.11.2025 per , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e suoi , , ,
[...] Pt_7 Parte_8 Parte_9 CP_2
e suoi EREDI, e Controparte_3 Controparte_4 Parte_10 suoi EREDI, tra i quali , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13
e suoi EREDI, tra i quali , Parte_14 Controparte_5 Controparte_6
, , , ,
[...] Parte_15 CP_7 Controparte_8 CP_9
e suoi tra i quali , ,
[...] Pt_7 Parte_16 Parte_13 [...]
, e suoi EREDI, tra i quali , CP_10 CP_11 Parte_17 Pt_18
, , , nessuno è
[...] Parte_19 Parte_20 Controparte_12 comparso (già contumaci).
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 9:38 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
(già ex Sez. Distaccata di Gaeta)
I Sezione civile
N. 201404/2012 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 201404/2012 R.G. promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. IMPROTA Parte_1 C.F._1
UR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Formia (LT), Via Provinciale
Ausonia, n. 51, in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di citazione;
attore contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ZANGRILLO ON ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gaeta (LT), Via V. Veneto, n. 21, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore telematicamente depositata il 7.4.2021; convenuto con l'intervento volontario di
(p.i. ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. VELLOZZI EA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Formia (LT), Via Rubino, n. 76, in virtù di delega a margine della comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositata il 25.02.2019; interveniente volontario ex art. 105 c.p.c. nonché contro
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e suoi EREDI, , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 CP_2
e suoi EREDI, e Controparte_3 Controparte_4 Parte_10 suoi EREDI, tra i quali , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 e suoi EREDI, tra i quali , Parte_14 Controparte_5 Controparte_6
, , , ,
[...] Parte_15 CP_7 Controparte_8 CP_9
e suoi EREDI, tra i quali , ,
[...] Parte_16 Parte_13 [...]
, e suoi EREDI, tra i quali , CP_10 CP_11 Parte_17 Pt_18
, , , ;
[...] Parte_19 Parte_20 Controparte_12 convenuti - contumaci
OGGETTO: domanda di usucapione;
domanda di rilascio e risarcimento del danno;
CONCLUSIONI come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
– innanzi all'intestato Tribunale (già, ex Sezione distaccata di Gaeta) – il
[...]
, nonché i sigg.ri , , Controparte_1 Parte_4 Parte_11
, e al fine di sentire Parte_3 Parte_6 Parte_5 accogliere le seguenti conclusioni: “voglia Ill.mo sig. Giudice adito, contrariis rejectis, visto l'art.
1158 c.c. dichiarare l'attore , nato a [...] il [...] proprietario Parte_1 per intervenuta usucapione del terreno e identificato al foglio 10 e particella 668, 669, 670, 671,
1012, 668, 1124, 1012, 1013, 1125, 317, 280, 281, 282, 283, 436, 279, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione”, deducendo di possedere, sin dall'anno 1989, in modo continuativo, ininterrotto, pacifico e uti dominus, predetto appezzamento di terreno di circa 2.700 mq sito nel Comune di Formia
(LT), come sopra catastalmente individuato, di proprietà delle convenute (vd. all.to n. 2, visure catastali), e di averlo migliorato ed utilizzato come parcheggio per i propri mezzi, recintandolo ed ivi apponendovi una sbarra per delimitarne l'accesso (vd. all.to n. 3, foto terreno).
Il convenuto , in persona del suo Controparte_1
Presidente e l.r.p.t., tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.03.2013, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e conclusione, così giudicare: in via preliminare di rito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 8 D.Lgs. 96/2001 per carenza della prescritta dichiarazione d'intesa; sempre in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare – ex art.
164 co. 1 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione per estrema genericità, tale da rendere incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, cd. “petitum”; in via principale e nel merito: dichiarare infondata e comunque respingere la domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto con l'atto introduttivo del presente giudizio Controparte_1 per carenza dei presupposti di legge per le motivazioni di cui in narrativa;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che l'occupazione del terreno da parte dell'attore è sine titulo e, pertanto, abusiva, e per l'effetto, ordinare l'immediato rilascio dei terreni e condannare l'attore al risarcimento del danno così come verrà provato e quantificato in corso di causa o, in difetto, da quantificarsi in via equitativa. Riserve istruttorie nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
In particolare, il convenuto ha dedotto che l'invocato acquisto per usucapione da parte CP_1 dell'attore dei terreni per cui è causa non sarebbe stato possibile, in forza del fatto che, con istanza protocollata il 13.3.1982, la Blue Fish S.p.A., società operante nel settore ittico, in persona del suo
A.U., le aveva fatto pervenire una richiesta (all. 2, comparsa) di assegnazione di un'area sita nell'agglomerato Industriale di Penitro nel Comune di Formia per la realizzazione di un complesso industriale per la lavorazione e la surgelazione del pesce e, rientrando la predetta area nella propria competenza, aveva provveduto alla sua (pre) assegnazione dando avvio all'iter burocratico per tale richiesta (all.ti 3-5, comparsa).
Alla prima udienza celebratasi il 22.4.2013, autorizzata dal precedente G.I. la richiesta del convenuto a notificare la propria comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale nei confronti dei convenuti , , , Parte_4 Parte_11 Parte_3
e di cui ne era stata acclarata la contumacia, Parte_6 Parte_5 concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., nelle more del giudizio, frattanto istruito tramite prove orali, vi interveniva volontariamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c., con atto depositato il
27.02.2019, la la quale, Parte_2 premettendo di aver acquistato dal convenuto , in forza di atti di compravendita del CP_1
27.07.2015, a rogito del Notaio (all. 4 – 5, comparsa), parte del terreno oggetto del Persona_1 giudizio, nello specifico, le particelle, catastalmente censite al C.T. del Comune di Formia, sez.
Castellonorato, al foglio n.10, nn. 668, 1012 ex 669, 1013 ex 669, 670, 671, 1124, 1125 e 317, contestando recisamente la ricostruzione attorea, ha insistito, affinché, previa la ritenuta ammissibilità del proprio intervento, venissero accolte le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta del , che lo stesso reiterava e faceva proprie, eccezion Controparte_1 fatta per il capo relativo alla spiegata domanda riconvenzionale.
Esteso nelle more del giudizio il contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari (ed i loro eredi) del terreno oggetto della domanda di usucapione, come emersi dalla relazione notarile, e dichiaratane la loro contumacia, la causa, così istruita, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato ai precedenti a far data dal 03.07.2024, previa concessione alle parti di termine per note difensive fino a 10 giorni prima.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, andrà rigettata.
Parte attrice sostiene di aver acquistato per usucapione la proprietà degli appezzamenti di terreno di cui in premessa, deducendo di avere esercitato un possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e pubblico, mediante un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, sin dagli anni 1988/1989.
A tale riguardo, non è forse superfluo rammentare che l'acquisto per usucapione presuppone un possesso continuato, palese e non violento e, ai sensi dell'art. 1158 c.c., il trascorrere di un lasso di tempo individuato dalla legge in almeno 20 anni.
Il mero elemento oggettivo del possesso, il c.d. corpus possessionis, di per sé non è sufficiente, ai fini della praescriptio acquisitiva, necessitando altresì dell'elemento soggettivo, il c.d. animus possidendi, ovvero la volontà di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale.
Inoltre, la materiale apprensione della res non deve trovare giustificazione nella mera tolleranza, ex art. 1144 c.c., del titolare del diritto reale o del possessore.
Come pacificamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “chi intende far valere una propria posizione di possesso (anche ai fini dell'usucapione) è pertanto onerato, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., a fornire la prova di una relazione materiale con il bene che presenti le caratteristiche enunciate, ovvero è tenuto ad allegare e comprovare il corpus e l'animus, il quale ultimo, in quanto atteggiamento psicologico interiore, dovrà di regola essere dimostrato in via inferenziale attraverso fatti esteriori (inclusi gli stessi, aventi natura primaria, integranti il corpus) idonei a farlo presumere” (Cass. 26.4.2011, n.9325; ex multis, Cass. 30.12.2021, n.42027).
Occorre, dunque, che l'esercizio del possesso sia avvenuto in modo visibile da tutti o almeno da un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore medesimo (Cass. 23.7.2013, n.17881), che la condotta di quest'ultimo sia incompatibile con l'altrui diritto di proprietà, abbia la valenza inequivoca di una specifica signoria sulla cosa (ovvero di un potere corrispondente a quello – a seconda dei casi
– del proprietario o del titolare dello ius in re aliena che s'intende usucapire) (Cass. 8.5.2013,
n.10894) e non possa essere, invece, giustificata semplicemente dalla mera tolleranza (spirito di condiscendenza, ragioni di amicizia o buon vicinato, parentela) del proprietario, che si possa desumere l'elemento psicologico del possesso (consistente nella volontà di comportarsi come titolare del relativo diritto) da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene (Cass. 28.12.2004, n.24033).
L'onere della prova, pertanto, grava interamente sull'attore che invoca l'acquisizione della proprietà, il quale deve dimostrare rigorosamente tutti gli elementi costitutivi del possesso ad usucapionem per l'intero ventennio.
Dall'istruttoria orale e documentale espletata nel corso del giudizio, tale onere probatorio non risulta essere stato compiutamente assolto, essendo emersi non pochi elementi di contraddittorietà.
Nello specifico, in sede di interrogatorio formale, il sig. , l.r.p.t. del CP_13 CP_1 convenuto, ha completamente disatteso la tesi attorea, affermando che l'attore non aveva il possesso dei terreni oggetto del giudizio dal 1989 e che gli stessi costituivano “parte integrante di un unico lotto industriale di sei ettari assegnato allo Blue spa attraverso un provvedimento pubblico, essendo
l'area soggetta alla legge speciale sugli espropri per lo sviluppo industriale”, riferendo come l'attore avesse provveduto alla loro pulizia solo a partire dall'anno 2012 e per ciò era stato espressamente diffidato dal proseguire, sporgendo denuncia contro ignoti per la recinzione del terreno e che alcun automezzo, riconducibile all'attore, era stato mai parcheggiato sui predetti terreni (verb. ud.
8.09.2016).
Alcun apporto significativo ed univoco è stato poi offerto dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio, emergendo, di converso, un contrasto insanabile riguardo i fatti di causa per le motivazioni qui di seguito esposte.
In particolare, i testi attorei, sigg.ri e sentiti all'udienza dell'8.9.2016, Testimone_1 Tes_2 premettendo di vivere c/o i luoghi oggetto di causa, il primo, e di prestare attività lavorativa alle dipendenze dell'attore, il secondo, hanno confermato integralmente la tesi attorea riguardo il possesso del terreno da parte del sin dall'anno 1989, il compimento di opere di conservazione, di Pt_1 pulizia e di miglioria dello stesso, il posizionamento di una recinzione e di una sbarra, il parcheggio di propri automezzi e l'esistenza di una strada divisoria tra il terreno occupato dall'attore e quello di pertinenza del (in precedenza di proprietà della Blue Fish S.p.a.). CP_1
Predetta tesi riceveva integrale conferma anche dall'altro teste attoreo (vd. verb. ud. Testimone_3
14.03.2017).
Quanto ai restanti testi attorei, il sig. premettendo di conoscere l'attore tramite la di CP_14 lui moglie, anch'essa dipendente, come lo stesso, della Blue Fish S.p.a. negli anni 1987- 1997, ha, invece, dichiarato soltanto di aver visto un automezzo parcheggiato sui terreni in contestazione, ma di ignorare a chi fosse riconducibile la proprietà di entrambi e di non essere a conoscenza di ulteriori circostanze;
del pari, il teste attoreo, sig. premettendo di aver svolto attività Testimone_4 lavorativa alle dipendenze della Blue Fish S.p.a. dall'anno 1993/1994 sino al 1999, ha dichiarato di aver visto, nel periodo in parola, degli automezzi di proprietà dell'attore e che vi era una strada divisoria tra il terreno occupato dall'attore e quello di pertinenza del (in precedenza di CP_1 proprietà della Blue Fish), non conoscendo ulteriori circostanze (vd. verbali di udienza del 14.03.2017
e del 19.10.2017).
Quanto, invece, ai testi di parte convenuta, il geom. dipendente del Tes_5 CP_1 convenuto negli anni 1975-2010, ha affermato di aver frequentato i luoghi di causa sin dall'anno
1982, di non aver mai visto alcuno occupare o possedere i terreni in contestazione, di aver scorto solo nel 2010 degli automezzi posteggiati sul terreno in contestazione, un cartello che annunciava la cementificazione ed una sbarra che ne delimitava l'accesso, nonché di essere a conoscenza che per tale ragione il aveva sporto denuncia contro ignoti. CP_1
L'altro teste di parte convenuta, geom. , direttore tecnico per la Blue Fish negli anni Testimone_6
1986 -1996, ha dichiarato di non aver mai trovato, in occasione dei sopralluoghi sui terreni, segni della messa a coltura o opere di sistemazione poste in essere da soggetti diversi dai proprietari e che il terreno era adibito a parcheggio dei dipendenti della società ed era recintato con sbarra elettrica gestita dalla società stessa.
Infine, il teste di parte convenuta, geom. , dipendente del negli anni 1982- Testimone_7 CP_1
2011, precisando di aver frequentato lo stato dei luoghi solo dall'anno 1982 sino al 1985, ha riferito di non essere a conoscenza se, nel predetto periodo, alcuno avesse messo a coltura il terreno, effettuato opere di sistemazione ed avesse posizionato una sbarra (vd. verbali di udienza dell'8.09.2016 e del
14.03.2017).
Ciò posto, dalla messa a raffronto delle testimonianze in commento, sono emerse delle contraddizioni tali per cui non si può ritenere, ad avviso di questo G.I., raggiunta la prova del possesso ad usucapionem.
Ed invero, se da un lato, alcuni testi di parte attrice, sigg.ri , e Testimone_1 Tes_2 Tes_3
affermano il possesso esclusivo del terreno da parte dell'attore sin dal 1989, con opere di
[...] sistemazione, recinzione e parcheggio continuativo, dall'altro lato, i testi di parte convenuta, in particolare, il geom. e il geom. , lo negano recisamente. Tes_5 Testimone_6
Le dichiarazioni rese da questi ultimi testimoni, postesi in antitesi con le argomentazioni difensive attoree, risultano particolarmente significative ed attendibili, in quanto inerenti ad un periodo temporale cruciale del ventennio necessario per l'usucapione (1986-2010), provenienti da soggetti con competenza tecnica diretta e, nel caso del geom. , non legato al da Testimone_6 CP_1 pregressi rapporti professionali, anche con responsabilità operative sul complesso industriale e, comunque, supportate dalle ammissioni confessorie del l.r.p.t. del convenuto. CP_1
A corroborare le predette dichiarazioni testimoniali poi vi è la copiosa documentazione relativa alla complessa vicenda amministrativa che ha interessato l'area (vd. all.ti nn. 2-11, comparsa ), CP_1 difettando, per contro, le dichiarazioni testimoniali attoree di un minimo di allegazione documentale con obiettività di riscontri.
Dall'espletamento dell'istruttoria è dato, invero, evincere che il terreno usucapendo faceva parte di un complesso industriale oggetto di plurime procedure amministrative (espropri, assegnazioni, procedure fallimentari, acquisizioni da parte di enti pubblici), con vincoli di destinazione pubblica che, unitariamente considerati, rendono problematica la configurazione di un possesso ad usucapionem, lasciando verosimilmente supporre che l'area in questione fosse stata attenzionata da parte delle autorità pubbliche e giammai abbandonata e/o lasciata in stato di incuria tale da giustificare un acquisto per usucapione.
Per contro, la produzione documentale attorea, segnatamente, fotografie dei luoghi e una serie di fatture che attesterebbero l'esecuzione di lavori di pulizia e di sistemazione sul terreno de quo (vd. all.to n. 3, citazione, e all.ti, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., attore), non è in grado di superare le contraddittorietà emerse in sede di istruttoria orale, trattandosi, quanto alle fatture, solo di tre annualità (2003, 2009 e 2011) che non coprono il termine ventennale ai fini dell'usucapione.
Si consta altresì che alcune fatture sono prive di quietanza di pagamento, il che non attesta l'effettivo esborso dei denari per l'effettivo compimento dei lavori e, comunque, anche a voler ritenere che i predetti lavori di pulizia siano stati effettivamente eseguiti, le opere sono pienamente compatibili con un utilizzo non esclusivo dell'area o con una mera tolleranza del proprietario.
Quanto al materiale fotografico si osserva che, alla luce dell'insussistenza di evidenze di segno contrario, risulta impossibile stabilire con sufficiente certezza la loro collocazione temporale, oltre a rivelarsi inidonee, in assenza di ulteriori elementi positivi, a dimostrare l'elemento della continuità nel possesso e l'animus possidendi.
Ciò posto, la valutazione complessiva delle prove orali andrà condotta alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, “qualora…il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass. 11.07.2012, n.11745; ex multis, Cass. 25.01.2022, n.2180; Cass. 15.02.2010,
n.3468).
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la domanda attorea di usucapione andrà rigettata. Quanto alla domanda riconvenzionale, formulata dalla parte convenuta, di rilascio del terreno occupato abusivamente dall'attore e di risarcimento del danno da occupazione sine titulo, si osserva che rispetto alla domanda di rilascio alcuna pronuncia potrà essere emessa per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva, la quale, come noto, è una condizione dell'azione che deve sussistere al momento della pronuncia e non della domanda (Cass. 21100/04).
Ed invero, il convenuto, allo stato attuale, non risulta essere più proprietario della parte del CP_1 terreno per cui aveva richiesto il rilascio con la comparsa di costituzione datata 29.4.2013 a firma del precedente legale, avv. Giovanna Assenso, essendo intervenuta, con due atti notarili del 27.07.2015
(vd. all.ti nn. 4-5, comparsa per intervento), la vendita della parte di sua pertinenza (distinta in Catasto
Terreni del Comune di Formia, sez. Castellonorato, al f. n.10, part.lle nn. 668, 1012 (ex n.669/a),
1013 (ex n.669/b), 670, 671, 1124, 1125, 317) alla parte intervenuta, Controparte_15
la quale, a sua volta, ha espressamente dichiarato nelle conclusioni della propria
[...] comparsa di non aderire alla domanda riconvenzionale svolta dal . CP_1
Tali erano gli appezzamenti di terreno di proprietà del convenuto, come attestato anche dalla relazione notarile ipocatastale in atti (vd. all.to n. 1, nota di deposito del 16.09.2021 e del 15.06.2023, attore), dalla quale, inoltre, si evince che le restanti particelle distinte al f. n.10 del Comune di Formia, sez.
Castellonorato, oggetto della domanda di usucapione, sono di pertinenza degli altri convenuti rimasti contumaci, e precisamente: n.283, proprietà , e Controparte_16 CP_2 Controparte_3 ciascuno per la quota di 1/3; n.282, proprietà e usufrutto parziale Parte_8 Controparte_4
n.281, proprietà e ciascuno per la quota di 1/2; n.280, nuda Parte_4 Parte_5 proprietà , usufrutto e , ciascuno per la Parte_11 Parte_10 Parte_6 quota di 1/2; nn.436-279, proprietà . Parte_3
L'alienazione del bene in corso di causa ha determinato, in capo al , la perdita di CP_1 legittimazione per le domande strettamente connesse alla titolarità attuale del diritto di proprietà, sicché nulla potrà essere statuito in parte qua, anche per mancanza di adesione sulla predetta richiesta da parte dell'interveniente.
Diversa valutazione merita, invece, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni da occupazione sine titulo, permanendo invece l'interesse del alla domanda per l'illegittima occupazione CP_1 del terreno durante il periodo in cui lo stesso era proprietario, in quanto riferibile a pregiudizi già realizzatesi prima dell'alienazione.
Il diritto al risarcimento del danno da occupazione sine titulo costituisce un diritto di credito personale che sorge in capo al proprietario nel momento in cui subisce il pregiudizio derivante dall'impossibilità di godere del bene: trattasi di diritto avente natura autonoma rispetto al diritto reale di proprietà che non si trasferisce automaticamente con l'alienazione del bene, ma rimane in capo al soggetto che ha subìto il danno durante il periodo di sua proprietà.
Persiste, dunque, in capo al convenuto la legittimazione processuale e l'interesse ad agire CP_1 per ottenere il risarcimento dei danni subìti durante il periodo in cui era proprietario del terreno, ossia dal momento dell'acquisizione della proprietà fino alla data di alienazione alla società intervenuta
(27.7. 2015).
Per il periodo successivo all'alienazione, invece, il è privo di legittimazione, essendo il CP_1 danno eventualmente subito dalla società acquirente, la quale, come visto sopra, non ha fatto propria la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto.
Ciò rilevato, la domanda di risarcimento del danno andrà, comunque, rigettata per difetto di prova.
Il danno da occupazione illegittima, difatti, non può qualificarsi come danno in re ipsa, ma costituisce un danno-conseguenza che deve essere specificamente allegato e provato dal proprietario (ex multis,
Cass., Sez. Un., 15.11.2022, n.33645).
In applicazione del principio in parola, il proprietario che agisce per il risarcimento del danno è tenuto ad allegare e provare specificamente sia il pregiudizio subìto, ovvero la concreta possibilità di godimento perduta, fornendo la dimostrazione che avrebbe effettivamente utilizzato il bene o lo avrebbe concesso in godimento ad altri dietro corrispettivo (danno emergente), sia il lucro cessante, ovvero la perdita dell'occasione di vendere o locare il bene a un prezzo o canone superiore rispetto a quello di mercato.
Nel caso di specie, il convenuto si è limitato a contestare l'occupazione sine titulo CP_1 dell'attore e a chiedere genericamente il risarcimento dei danni, senza però allegare, rispetto al terreno, né di aver avuto l'intenzione di utilizzarlo direttamente durante il periodo di occupazione illegittima, né di aver tentato di locarlo, né di aver perduto un' occasione di vendita (che, anzi, è stata perfezionata con la compravendita alla parte intervenuta), né di aver sostenuto degli esborsi per reperire altri immobili per le proprie esigenze, né altri specifici pregiudizi patrimoniali derivanti dall'impossibilità di disporne.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto andrà respinta. CP_1
Alla luce di quanto sopra, visto l'art. 92, comma 2, c.p.c., stante la soccombenza reciproca delle parti, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina (già, ex Sez. Distaccata di Gaeta), nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia
Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) rigetta la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto;
CP_1 c) compensa per intero le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 02.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 02 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 02 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 16.09.2025, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. IMPROTA UR ha concluso come da nota depositata in data Parte_1
1.12.2025 per l'avv. ZANGRILLO Controparte_1
ON ha concluso come da nota depositata in data 1.12.2025 per l'avv. VELLOZZI Parte_2
EA ha concluso come da nota depositata in data 27.11.2025 per , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e suoi , , ,
[...] Pt_7 Parte_8 Parte_9 CP_2
e suoi EREDI, e Controparte_3 Controparte_4 Parte_10 suoi EREDI, tra i quali , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13
e suoi EREDI, tra i quali , Parte_14 Controparte_5 Controparte_6
, , , ,
[...] Parte_15 CP_7 Controparte_8 CP_9
e suoi tra i quali , ,
[...] Pt_7 Parte_16 Parte_13 [...]
, e suoi EREDI, tra i quali , CP_10 CP_11 Parte_17 Pt_18
, , , nessuno è
[...] Parte_19 Parte_20 Controparte_12 comparso (già contumaci).
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 9:38 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
(già ex Sez. Distaccata di Gaeta)
I Sezione civile
N. 201404/2012 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 201404/2012 R.G. promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. IMPROTA Parte_1 C.F._1
UR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Formia (LT), Via Provinciale
Ausonia, n. 51, in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di citazione;
attore contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ZANGRILLO ON ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gaeta (LT), Via V. Veneto, n. 21, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore telematicamente depositata il 7.4.2021; convenuto con l'intervento volontario di
(p.i. ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. VELLOZZI EA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Formia (LT), Via Rubino, n. 76, in virtù di delega a margine della comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositata il 25.02.2019; interveniente volontario ex art. 105 c.p.c. nonché contro
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e suoi EREDI, , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 CP_2
e suoi EREDI, e Controparte_3 Controparte_4 Parte_10 suoi EREDI, tra i quali , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 e suoi EREDI, tra i quali , Parte_14 Controparte_5 Controparte_6
, , , ,
[...] Parte_15 CP_7 Controparte_8 CP_9
e suoi EREDI, tra i quali , ,
[...] Parte_16 Parte_13 [...]
, e suoi EREDI, tra i quali , CP_10 CP_11 Parte_17 Pt_18
, , , ;
[...] Parte_19 Parte_20 Controparte_12 convenuti - contumaci
OGGETTO: domanda di usucapione;
domanda di rilascio e risarcimento del danno;
CONCLUSIONI come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
– innanzi all'intestato Tribunale (già, ex Sezione distaccata di Gaeta) – il
[...]
, nonché i sigg.ri , , Controparte_1 Parte_4 Parte_11
, e al fine di sentire Parte_3 Parte_6 Parte_5 accogliere le seguenti conclusioni: “voglia Ill.mo sig. Giudice adito, contrariis rejectis, visto l'art.
1158 c.c. dichiarare l'attore , nato a [...] il [...] proprietario Parte_1 per intervenuta usucapione del terreno e identificato al foglio 10 e particella 668, 669, 670, 671,
1012, 668, 1124, 1012, 1013, 1125, 317, 280, 281, 282, 283, 436, 279, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione”, deducendo di possedere, sin dall'anno 1989, in modo continuativo, ininterrotto, pacifico e uti dominus, predetto appezzamento di terreno di circa 2.700 mq sito nel Comune di Formia
(LT), come sopra catastalmente individuato, di proprietà delle convenute (vd. all.to n. 2, visure catastali), e di averlo migliorato ed utilizzato come parcheggio per i propri mezzi, recintandolo ed ivi apponendovi una sbarra per delimitarne l'accesso (vd. all.to n. 3, foto terreno).
Il convenuto , in persona del suo Controparte_1
Presidente e l.r.p.t., tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.03.2013, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e conclusione, così giudicare: in via preliminare di rito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 8 D.Lgs. 96/2001 per carenza della prescritta dichiarazione d'intesa; sempre in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare – ex art.
164 co. 1 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione per estrema genericità, tale da rendere incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, cd. “petitum”; in via principale e nel merito: dichiarare infondata e comunque respingere la domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto con l'atto introduttivo del presente giudizio Controparte_1 per carenza dei presupposti di legge per le motivazioni di cui in narrativa;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che l'occupazione del terreno da parte dell'attore è sine titulo e, pertanto, abusiva, e per l'effetto, ordinare l'immediato rilascio dei terreni e condannare l'attore al risarcimento del danno così come verrà provato e quantificato in corso di causa o, in difetto, da quantificarsi in via equitativa. Riserve istruttorie nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
In particolare, il convenuto ha dedotto che l'invocato acquisto per usucapione da parte CP_1 dell'attore dei terreni per cui è causa non sarebbe stato possibile, in forza del fatto che, con istanza protocollata il 13.3.1982, la Blue Fish S.p.A., società operante nel settore ittico, in persona del suo
A.U., le aveva fatto pervenire una richiesta (all. 2, comparsa) di assegnazione di un'area sita nell'agglomerato Industriale di Penitro nel Comune di Formia per la realizzazione di un complesso industriale per la lavorazione e la surgelazione del pesce e, rientrando la predetta area nella propria competenza, aveva provveduto alla sua (pre) assegnazione dando avvio all'iter burocratico per tale richiesta (all.ti 3-5, comparsa).
Alla prima udienza celebratasi il 22.4.2013, autorizzata dal precedente G.I. la richiesta del convenuto a notificare la propria comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale nei confronti dei convenuti , , , Parte_4 Parte_11 Parte_3
e di cui ne era stata acclarata la contumacia, Parte_6 Parte_5 concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., nelle more del giudizio, frattanto istruito tramite prove orali, vi interveniva volontariamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c., con atto depositato il
27.02.2019, la la quale, Parte_2 premettendo di aver acquistato dal convenuto , in forza di atti di compravendita del CP_1
27.07.2015, a rogito del Notaio (all. 4 – 5, comparsa), parte del terreno oggetto del Persona_1 giudizio, nello specifico, le particelle, catastalmente censite al C.T. del Comune di Formia, sez.
Castellonorato, al foglio n.10, nn. 668, 1012 ex 669, 1013 ex 669, 670, 671, 1124, 1125 e 317, contestando recisamente la ricostruzione attorea, ha insistito, affinché, previa la ritenuta ammissibilità del proprio intervento, venissero accolte le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta del , che lo stesso reiterava e faceva proprie, eccezion Controparte_1 fatta per il capo relativo alla spiegata domanda riconvenzionale.
Esteso nelle more del giudizio il contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari (ed i loro eredi) del terreno oggetto della domanda di usucapione, come emersi dalla relazione notarile, e dichiaratane la loro contumacia, la causa, così istruita, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato ai precedenti a far data dal 03.07.2024, previa concessione alle parti di termine per note difensive fino a 10 giorni prima.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, andrà rigettata.
Parte attrice sostiene di aver acquistato per usucapione la proprietà degli appezzamenti di terreno di cui in premessa, deducendo di avere esercitato un possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e pubblico, mediante un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, sin dagli anni 1988/1989.
A tale riguardo, non è forse superfluo rammentare che l'acquisto per usucapione presuppone un possesso continuato, palese e non violento e, ai sensi dell'art. 1158 c.c., il trascorrere di un lasso di tempo individuato dalla legge in almeno 20 anni.
Il mero elemento oggettivo del possesso, il c.d. corpus possessionis, di per sé non è sufficiente, ai fini della praescriptio acquisitiva, necessitando altresì dell'elemento soggettivo, il c.d. animus possidendi, ovvero la volontà di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale.
Inoltre, la materiale apprensione della res non deve trovare giustificazione nella mera tolleranza, ex art. 1144 c.c., del titolare del diritto reale o del possessore.
Come pacificamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “chi intende far valere una propria posizione di possesso (anche ai fini dell'usucapione) è pertanto onerato, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., a fornire la prova di una relazione materiale con il bene che presenti le caratteristiche enunciate, ovvero è tenuto ad allegare e comprovare il corpus e l'animus, il quale ultimo, in quanto atteggiamento psicologico interiore, dovrà di regola essere dimostrato in via inferenziale attraverso fatti esteriori (inclusi gli stessi, aventi natura primaria, integranti il corpus) idonei a farlo presumere” (Cass. 26.4.2011, n.9325; ex multis, Cass. 30.12.2021, n.42027).
Occorre, dunque, che l'esercizio del possesso sia avvenuto in modo visibile da tutti o almeno da un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore medesimo (Cass. 23.7.2013, n.17881), che la condotta di quest'ultimo sia incompatibile con l'altrui diritto di proprietà, abbia la valenza inequivoca di una specifica signoria sulla cosa (ovvero di un potere corrispondente a quello – a seconda dei casi
– del proprietario o del titolare dello ius in re aliena che s'intende usucapire) (Cass. 8.5.2013,
n.10894) e non possa essere, invece, giustificata semplicemente dalla mera tolleranza (spirito di condiscendenza, ragioni di amicizia o buon vicinato, parentela) del proprietario, che si possa desumere l'elemento psicologico del possesso (consistente nella volontà di comportarsi come titolare del relativo diritto) da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene (Cass. 28.12.2004, n.24033).
L'onere della prova, pertanto, grava interamente sull'attore che invoca l'acquisizione della proprietà, il quale deve dimostrare rigorosamente tutti gli elementi costitutivi del possesso ad usucapionem per l'intero ventennio.
Dall'istruttoria orale e documentale espletata nel corso del giudizio, tale onere probatorio non risulta essere stato compiutamente assolto, essendo emersi non pochi elementi di contraddittorietà.
Nello specifico, in sede di interrogatorio formale, il sig. , l.r.p.t. del CP_13 CP_1 convenuto, ha completamente disatteso la tesi attorea, affermando che l'attore non aveva il possesso dei terreni oggetto del giudizio dal 1989 e che gli stessi costituivano “parte integrante di un unico lotto industriale di sei ettari assegnato allo Blue spa attraverso un provvedimento pubblico, essendo
l'area soggetta alla legge speciale sugli espropri per lo sviluppo industriale”, riferendo come l'attore avesse provveduto alla loro pulizia solo a partire dall'anno 2012 e per ciò era stato espressamente diffidato dal proseguire, sporgendo denuncia contro ignoti per la recinzione del terreno e che alcun automezzo, riconducibile all'attore, era stato mai parcheggiato sui predetti terreni (verb. ud.
8.09.2016).
Alcun apporto significativo ed univoco è stato poi offerto dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio, emergendo, di converso, un contrasto insanabile riguardo i fatti di causa per le motivazioni qui di seguito esposte.
In particolare, i testi attorei, sigg.ri e sentiti all'udienza dell'8.9.2016, Testimone_1 Tes_2 premettendo di vivere c/o i luoghi oggetto di causa, il primo, e di prestare attività lavorativa alle dipendenze dell'attore, il secondo, hanno confermato integralmente la tesi attorea riguardo il possesso del terreno da parte del sin dall'anno 1989, il compimento di opere di conservazione, di Pt_1 pulizia e di miglioria dello stesso, il posizionamento di una recinzione e di una sbarra, il parcheggio di propri automezzi e l'esistenza di una strada divisoria tra il terreno occupato dall'attore e quello di pertinenza del (in precedenza di proprietà della Blue Fish S.p.a.). CP_1
Predetta tesi riceveva integrale conferma anche dall'altro teste attoreo (vd. verb. ud. Testimone_3
14.03.2017).
Quanto ai restanti testi attorei, il sig. premettendo di conoscere l'attore tramite la di CP_14 lui moglie, anch'essa dipendente, come lo stesso, della Blue Fish S.p.a. negli anni 1987- 1997, ha, invece, dichiarato soltanto di aver visto un automezzo parcheggiato sui terreni in contestazione, ma di ignorare a chi fosse riconducibile la proprietà di entrambi e di non essere a conoscenza di ulteriori circostanze;
del pari, il teste attoreo, sig. premettendo di aver svolto attività Testimone_4 lavorativa alle dipendenze della Blue Fish S.p.a. dall'anno 1993/1994 sino al 1999, ha dichiarato di aver visto, nel periodo in parola, degli automezzi di proprietà dell'attore e che vi era una strada divisoria tra il terreno occupato dall'attore e quello di pertinenza del (in precedenza di CP_1 proprietà della Blue Fish), non conoscendo ulteriori circostanze (vd. verbali di udienza del 14.03.2017
e del 19.10.2017).
Quanto, invece, ai testi di parte convenuta, il geom. dipendente del Tes_5 CP_1 convenuto negli anni 1975-2010, ha affermato di aver frequentato i luoghi di causa sin dall'anno
1982, di non aver mai visto alcuno occupare o possedere i terreni in contestazione, di aver scorto solo nel 2010 degli automezzi posteggiati sul terreno in contestazione, un cartello che annunciava la cementificazione ed una sbarra che ne delimitava l'accesso, nonché di essere a conoscenza che per tale ragione il aveva sporto denuncia contro ignoti. CP_1
L'altro teste di parte convenuta, geom. , direttore tecnico per la Blue Fish negli anni Testimone_6
1986 -1996, ha dichiarato di non aver mai trovato, in occasione dei sopralluoghi sui terreni, segni della messa a coltura o opere di sistemazione poste in essere da soggetti diversi dai proprietari e che il terreno era adibito a parcheggio dei dipendenti della società ed era recintato con sbarra elettrica gestita dalla società stessa.
Infine, il teste di parte convenuta, geom. , dipendente del negli anni 1982- Testimone_7 CP_1
2011, precisando di aver frequentato lo stato dei luoghi solo dall'anno 1982 sino al 1985, ha riferito di non essere a conoscenza se, nel predetto periodo, alcuno avesse messo a coltura il terreno, effettuato opere di sistemazione ed avesse posizionato una sbarra (vd. verbali di udienza dell'8.09.2016 e del
14.03.2017).
Ciò posto, dalla messa a raffronto delle testimonianze in commento, sono emerse delle contraddizioni tali per cui non si può ritenere, ad avviso di questo G.I., raggiunta la prova del possesso ad usucapionem.
Ed invero, se da un lato, alcuni testi di parte attrice, sigg.ri , e Testimone_1 Tes_2 Tes_3
affermano il possesso esclusivo del terreno da parte dell'attore sin dal 1989, con opere di
[...] sistemazione, recinzione e parcheggio continuativo, dall'altro lato, i testi di parte convenuta, in particolare, il geom. e il geom. , lo negano recisamente. Tes_5 Testimone_6
Le dichiarazioni rese da questi ultimi testimoni, postesi in antitesi con le argomentazioni difensive attoree, risultano particolarmente significative ed attendibili, in quanto inerenti ad un periodo temporale cruciale del ventennio necessario per l'usucapione (1986-2010), provenienti da soggetti con competenza tecnica diretta e, nel caso del geom. , non legato al da Testimone_6 CP_1 pregressi rapporti professionali, anche con responsabilità operative sul complesso industriale e, comunque, supportate dalle ammissioni confessorie del l.r.p.t. del convenuto. CP_1
A corroborare le predette dichiarazioni testimoniali poi vi è la copiosa documentazione relativa alla complessa vicenda amministrativa che ha interessato l'area (vd. all.ti nn. 2-11, comparsa ), CP_1 difettando, per contro, le dichiarazioni testimoniali attoree di un minimo di allegazione documentale con obiettività di riscontri.
Dall'espletamento dell'istruttoria è dato, invero, evincere che il terreno usucapendo faceva parte di un complesso industriale oggetto di plurime procedure amministrative (espropri, assegnazioni, procedure fallimentari, acquisizioni da parte di enti pubblici), con vincoli di destinazione pubblica che, unitariamente considerati, rendono problematica la configurazione di un possesso ad usucapionem, lasciando verosimilmente supporre che l'area in questione fosse stata attenzionata da parte delle autorità pubbliche e giammai abbandonata e/o lasciata in stato di incuria tale da giustificare un acquisto per usucapione.
Per contro, la produzione documentale attorea, segnatamente, fotografie dei luoghi e una serie di fatture che attesterebbero l'esecuzione di lavori di pulizia e di sistemazione sul terreno de quo (vd. all.to n. 3, citazione, e all.ti, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., attore), non è in grado di superare le contraddittorietà emerse in sede di istruttoria orale, trattandosi, quanto alle fatture, solo di tre annualità (2003, 2009 e 2011) che non coprono il termine ventennale ai fini dell'usucapione.
Si consta altresì che alcune fatture sono prive di quietanza di pagamento, il che non attesta l'effettivo esborso dei denari per l'effettivo compimento dei lavori e, comunque, anche a voler ritenere che i predetti lavori di pulizia siano stati effettivamente eseguiti, le opere sono pienamente compatibili con un utilizzo non esclusivo dell'area o con una mera tolleranza del proprietario.
Quanto al materiale fotografico si osserva che, alla luce dell'insussistenza di evidenze di segno contrario, risulta impossibile stabilire con sufficiente certezza la loro collocazione temporale, oltre a rivelarsi inidonee, in assenza di ulteriori elementi positivi, a dimostrare l'elemento della continuità nel possesso e l'animus possidendi.
Ciò posto, la valutazione complessiva delle prove orali andrà condotta alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, “qualora…il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass. 11.07.2012, n.11745; ex multis, Cass. 25.01.2022, n.2180; Cass. 15.02.2010,
n.3468).
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la domanda attorea di usucapione andrà rigettata. Quanto alla domanda riconvenzionale, formulata dalla parte convenuta, di rilascio del terreno occupato abusivamente dall'attore e di risarcimento del danno da occupazione sine titulo, si osserva che rispetto alla domanda di rilascio alcuna pronuncia potrà essere emessa per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva, la quale, come noto, è una condizione dell'azione che deve sussistere al momento della pronuncia e non della domanda (Cass. 21100/04).
Ed invero, il convenuto, allo stato attuale, non risulta essere più proprietario della parte del CP_1 terreno per cui aveva richiesto il rilascio con la comparsa di costituzione datata 29.4.2013 a firma del precedente legale, avv. Giovanna Assenso, essendo intervenuta, con due atti notarili del 27.07.2015
(vd. all.ti nn. 4-5, comparsa per intervento), la vendita della parte di sua pertinenza (distinta in Catasto
Terreni del Comune di Formia, sez. Castellonorato, al f. n.10, part.lle nn. 668, 1012 (ex n.669/a),
1013 (ex n.669/b), 670, 671, 1124, 1125, 317) alla parte intervenuta, Controparte_15
la quale, a sua volta, ha espressamente dichiarato nelle conclusioni della propria
[...] comparsa di non aderire alla domanda riconvenzionale svolta dal . CP_1
Tali erano gli appezzamenti di terreno di proprietà del convenuto, come attestato anche dalla relazione notarile ipocatastale in atti (vd. all.to n. 1, nota di deposito del 16.09.2021 e del 15.06.2023, attore), dalla quale, inoltre, si evince che le restanti particelle distinte al f. n.10 del Comune di Formia, sez.
Castellonorato, oggetto della domanda di usucapione, sono di pertinenza degli altri convenuti rimasti contumaci, e precisamente: n.283, proprietà , e Controparte_16 CP_2 Controparte_3 ciascuno per la quota di 1/3; n.282, proprietà e usufrutto parziale Parte_8 Controparte_4
n.281, proprietà e ciascuno per la quota di 1/2; n.280, nuda Parte_4 Parte_5 proprietà , usufrutto e , ciascuno per la Parte_11 Parte_10 Parte_6 quota di 1/2; nn.436-279, proprietà . Parte_3
L'alienazione del bene in corso di causa ha determinato, in capo al , la perdita di CP_1 legittimazione per le domande strettamente connesse alla titolarità attuale del diritto di proprietà, sicché nulla potrà essere statuito in parte qua, anche per mancanza di adesione sulla predetta richiesta da parte dell'interveniente.
Diversa valutazione merita, invece, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni da occupazione sine titulo, permanendo invece l'interesse del alla domanda per l'illegittima occupazione CP_1 del terreno durante il periodo in cui lo stesso era proprietario, in quanto riferibile a pregiudizi già realizzatesi prima dell'alienazione.
Il diritto al risarcimento del danno da occupazione sine titulo costituisce un diritto di credito personale che sorge in capo al proprietario nel momento in cui subisce il pregiudizio derivante dall'impossibilità di godere del bene: trattasi di diritto avente natura autonoma rispetto al diritto reale di proprietà che non si trasferisce automaticamente con l'alienazione del bene, ma rimane in capo al soggetto che ha subìto il danno durante il periodo di sua proprietà.
Persiste, dunque, in capo al convenuto la legittimazione processuale e l'interesse ad agire CP_1 per ottenere il risarcimento dei danni subìti durante il periodo in cui era proprietario del terreno, ossia dal momento dell'acquisizione della proprietà fino alla data di alienazione alla società intervenuta
(27.7. 2015).
Per il periodo successivo all'alienazione, invece, il è privo di legittimazione, essendo il CP_1 danno eventualmente subito dalla società acquirente, la quale, come visto sopra, non ha fatto propria la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto.
Ciò rilevato, la domanda di risarcimento del danno andrà, comunque, rigettata per difetto di prova.
Il danno da occupazione illegittima, difatti, non può qualificarsi come danno in re ipsa, ma costituisce un danno-conseguenza che deve essere specificamente allegato e provato dal proprietario (ex multis,
Cass., Sez. Un., 15.11.2022, n.33645).
In applicazione del principio in parola, il proprietario che agisce per il risarcimento del danno è tenuto ad allegare e provare specificamente sia il pregiudizio subìto, ovvero la concreta possibilità di godimento perduta, fornendo la dimostrazione che avrebbe effettivamente utilizzato il bene o lo avrebbe concesso in godimento ad altri dietro corrispettivo (danno emergente), sia il lucro cessante, ovvero la perdita dell'occasione di vendere o locare il bene a un prezzo o canone superiore rispetto a quello di mercato.
Nel caso di specie, il convenuto si è limitato a contestare l'occupazione sine titulo CP_1 dell'attore e a chiedere genericamente il risarcimento dei danni, senza però allegare, rispetto al terreno, né di aver avuto l'intenzione di utilizzarlo direttamente durante il periodo di occupazione illegittima, né di aver tentato di locarlo, né di aver perduto un' occasione di vendita (che, anzi, è stata perfezionata con la compravendita alla parte intervenuta), né di aver sostenuto degli esborsi per reperire altri immobili per le proprie esigenze, né altri specifici pregiudizi patrimoniali derivanti dall'impossibilità di disporne.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto andrà respinta. CP_1
Alla luce di quanto sopra, visto l'art. 92, comma 2, c.p.c., stante la soccombenza reciproca delle parti, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina (già, ex Sez. Distaccata di Gaeta), nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia
Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) rigetta la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto;
CP_1 c) compensa per intero le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 02.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 02 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini