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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
GOBBI DANIELA, Presidente e Relatore
SCANDURRA DONATELLA, Giudice
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 431/2022 depositato il 31/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Romagna 1 - Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 188/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA sez. 2 e pubblicata il 29/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO RETTIFIC n. 29087-RU DOGANE DAZI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A., ha impugnato l'avviso di rettifica dell'accertamento doganale relativo ai dazi di salvaguardia 2019, chiedendo l'annullamento dell'atto, la dichiarazione di non debenza delle somme richieste e la restituzione di quanto già versato. In via pregiudiziale, la società ha chiesto il rinvio alla Corte di Giustizia
UE per la valutazione della legittimità del Regolamento UE 2019/159. La società ha inoltre chiesto il rimborso del dazio pagato in eccesso, sostenendo errori grossolani nei regolamenti UE e una situazione normativa incerta e mutevole. Si è costituita in giudizio l'Agenzia che ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando che i dazi erano stati applicati correttamente secondo il Regolamento UE 2019/159, che prevedeva contingenti tariffari per l'importazione di acciaio da Paesi terzi, con dazio addizionale per le quantità eccedenti.
L' Ufficio ha evidenziato che la Commissione UE aveva ampia discrezionalità nell'adozione delle misure di salvaguardia, adottate in un contesto di urgenza per proteggere il mercato europeo da distorsioni dovute anche a decisioni statunitensi. La Corte di primo grado, con sentenza RG188/2021 , ha respinto il ricorso della società Ricorrente_1 S.p.A., confermando la validità della delega per la sottoscrizione dell'atto e la corretta formazione del contraddittorio.
Il Collegio ha inoltre ritenuto infondata la tesi sull'errore materiale nel calcolo dei contingenti tariffari riconoscendo in capo alla Commissione UE il potere di agire nell'ambito dei poteri discrezionali riconosciuti dalla normativa, dopo un'istruttoria ampia e partecipata, e ha motivato le proprie scelte anche in risposta alle osservazioni degli operatori del settore.Il Regolamento 2019/159 consente di fissare contingenti diversi dalla media delle importazioni degli ultimi tre anni, se necessario per tutelare il mercato europeo e le successive modifiche regolamentari (Reg. 1590/2019 e 35/2020) La Corte di primo grado ha confermato il potere di riesame della Commissione. Relativamente alla richiesta di rinvio il rinvio alla Corte di Giustizia
UE il collegio di primo grado sono emersi dubbi di legittimità tali da giustificare il rinvio. La Corte ha rigettato la richiesta di rimborso ritenendo che non sussistono i presupposti per il rimborso per equità o errore dell'Autorità.Il ricorso di Ricorrente_1 S.p.A. è stato respinto in ogni sua parte, con condanna alle spese secondo soccombenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Ricorrente_1 S.p.A. ha presentato appello avverso la sentenza di primo grado chiedendone l'annullamento , sia per motivi formali ( difetto di sottoscrizione ) che sostanziali che si richiamano per punti:
1. Errore nel calcolo del contingente tariffario: La Commissione europea avrebbe calcolato in modo errato e sottostimato il contingente tariffario per i prodotti 4B originari della CI, fissandolo a 527.164 tonnellate, un valore molto inferiore rispetto alla media storica delle importazioni (oltre 2 milioni di tonnellate negli anni precedenti). Questo errore ha portato all'esaurimento immediato del contingente e all'applicazione ingiustificata dei dazi di salvaguardia.
2. Violazione del principio di proporzionalità Il contingente stabilito non era idoneo a raggiungere l'obiettivo dichiarato dalla Commissione UE, cioè la salvaguardia dei flussi storici di importazione. La normativa UE prevede che le misure di salvaguardia debbano colpire solo le importazioni eccedenti i flussi storici, non quelle ordinarie. Nel caso concreto, la misura ha invece penalizzato anche le importazioni ordinarie.
3. Violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e non discriminazione La normativa è stata modificata più volte in breve tempo (tre regolamenti in un anno), generando incertezza e danneggiando chi aveva fatto affidamento sulle regole precedenti. Dopo la modifica di settembre 2019, prodotti identici importati dalla CI non sono più stati soggetti a dazio, creando una disparità di trattamento rispetto agli operatori che avevano importato nei mesi precedenti.
4. Violazione delle regole procedurali: L'avviso di rettifica sarebbe stato emesso senza rispettare il termine di 30 giorni per il contraddittorio preventivo previsto dalla legge, privando la società della possibilità di presentare osservazioni e difese prima dell'emissione dell'atto impositivo 5. Richiesta di rimborso La società ha chiesto il rimborso dei dazi pagati, ritenendo che siano stati applicati in modo illegittimo sia per errori dell'Autorità sia per motivi di equità, vista la situazione di incertezza normativa e la disparità di trattamento subita. L'appello mira quindi a ottenere: a) L'annullamento dell'avviso di rettifica e dei dazi applicati. b) Il riconoscimento dell'illegittimità del regolamento UE n. 2019/159, almeno nella parte relativa al contingente per la CI. c) ll rimborso delle somme versate. d)Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per valutare la legittimità del regolamento contestato. La CTP di Ravenna con la sentenza Rg188/2021 ha respinto il ricorso di Ricorrente_1 S.p.A. contro l'avviso di rettifica n. 29087- RU (dazi di salvaguardia 2019), ritenendo legittimi sia l'atto doganale sia il quadro regolamentare UE (Reg. 2019/159 e successivi) e rigettando la richiesta di rinvio pregiudiziale alla
CGUE e di rimborso per equità/errore dell'Autorità. Le eccezioni di natura formale, già presentate in prima istanza e ritenute non rilevanti dal collegio, sono state nuovamente sollevate in secondo grado ed attengono:
a) alla validità formale dell'atto, con particolare attenzione al rispetto del principio del contraddittorio, nell'ambito della discrezionalità esercitata dalla Commissione UE nella determinazione dei contingenti 4B.
b) al difetto di sottoscrizione che avrebbe dovuto essere accolto dai primi giudici dichiarando la nullità del provvedimento. c) errore nel calcolo del contingente 4B CI, interpretato come violazione di proporzionalità, certezza del diritto, affidamento, non discriminazione, norme su misure di salvaguardia. Motivi che, secondo la società, non sarebbero stati erroneamente accolti dalla Corte di primo grado che ha respinto le contestazioni formali avanzate. Questa Corte di secondo grado, conferma l'orientamento espresso dai primi giudici ritendo che contrariamente a quanto sollevato in sede di appello, questi non solo non sono incorsi in errore in quanto non risultano errori materiali né violazioni dei principi dell'Unione Europea, ma hanno correttamente interpretato e applicato le norme richiamate dall' Ufficio sia sotto il profilo formale che sostanziale. E dunque, con riferimento al presunto difetto di sottoscrizione, si rammenta che l'atto impugnato è valido avendo l'Ufficio, in sede di giudizio, prodotto la delega del Direttore e dimostrato che il firmatario è funzionario di terza Area
Funzionale, equiparato alla carriera direttiva ex art. 42 DPR 600/73, e che l'atto è riferibile all'Amministrazione
(Cass. 15032/2014). Relativamente alla eccezione di nullità per difetto di contraddittorio, la sentenza di primo grado ha correttamente ed esaustivamente evidenziato come la rettifica sia avvenuta su istanza della stessa
Ricorrente_1, che conosceva fatti e presupposti giuridici e che il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso. Richiama Cass. ord. 2172/2018 e rileva la mancata indicazione di una concreta lesione del diritto di difesa. Quanto al terzo motivo di impugnazione della sentenza per invalidità del Reg. 2019/159 (errore nel calcolo del contingente 4B CI, violazione di proporzionalità, certezza del diritto, affidamento, non discriminazione, norme su misure di salvaguardia) legittimità del Reg. 2019/159 e dei contingenti 4B, La
Corte di primo grado non ha condiviso la tesi dell'“errore materiale” e ha richiamato il l Reg. 2019/159, che, in collegamento con l'art. 15, par. 3 Reg. 2015/478, affermando che, pur essendo il contingente “in linea di principio” basato sulla media triennale, la Commissione “non è tenuta a stabilire il livello del contingente tariffario ad un livello corrispondente alle importazioni medie degli ultimi tre anni” quando le misure assumono la forma di contingente tariffari valorizza quindi la possibilità, insita nell'art. 15, di fissare un livello diverso al fine di impedire o attenuare un grave pregiudizio per i produttori UE. La sentenza di primo grado ha valorizzato l'ampia discrezionalità attribuita alla Commissione in materia di misure di salvaguardia (artt. 15
e 16 Reg. 2015/478), soprattutto in situazioni di urgenza (sovraccapacità mondiale di acciaio, misure USA
“Section 232”, aumento massiccio delle importazioni in UE). Il Collegio ritiene che la Commissione abbia effettuato una valutazione “ponderata, attenta e complessiva” e abbia modulato i contingenti “al di sopra del livello medio” delle importazioni triennali (nel rispetto dell'obiettivo di limitare le importazioni senza azzerare i flussi storici. Sulla specifica critica al contingente 4B CI (codice TARIC 72104900-80), la sentenza rileva che: la suddivisione della categoria 4 in 4A e 4B e la fissazione dei relativi contingenti, riportati in Allegato
IV del Reg. 2019/159, sono il risultato del confronto con i produttori UE (es. costruttori automobilistici) e rientrano nella valutazione tecnica della Commissione. Ne consegue che non può parlarsi di errore materiale, ma di scelte discrezionali nell'ambito dei poteri conferiti. Il Reg. 2019/1590 non va interpretato come
“correzione di un errore”, ma come esercizio del potere di riesame ex art. 20 Reg. 2015/478 e in attuazione della clausola di revisione. L'esaurimento in un solo giorno del contingente 4B CI viene collegato, alla luce del considerando 33 del Reg. 2019/1590, a fattori commerciali e alla sostituzione dei flussi tradizionali, non a errori di calcolo;
la successiva revoca retroattiva delle modifiche 4B con Rg. 35/2020 viene letta come riaffermazione della correttezza del disegno originario del Reg. 2019/159. Di conseguenza, vengono respinte le doglianze di disparità di trattamento tra operatori ante e post 1.10.2019: le differenze sarebbero il portato fisiologico di modifiche normative legittime, non un trattamento discriminatorio di singoli operatori. Ritenendo legittime le disposizioni del Reg. 2019/159 e non ravvisando profili di invalidità o seri dubbi interpretativi, la
CTR respinge la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla CGUE.La richiesta di rimborso per equità o per errore dell'Autorità ex artt. 116, 117, 119, 120 CDU è giudicata infondata: la Commissione UE
e l'Agenzia delle Dogane ad avviso di questo giudice hanno agito in pieno rispetto della normativa di settore, applicando regolamenti vigenti e contingenti ufficialmente esauriti. Ad un esame approfondito, non emergono
“grossolani errori” dell'autorità né situazioni eccezionali tali da integrare i presupposti per il rimborso/sgravio, né un danno ingiusto risarcibile.
P.Q.M.
.L'appello è respinto integralmente, con condanna di Ricorrente_1 alle spese pari a € 1350.00
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
GOBBI DANIELA, Presidente e Relatore
SCANDURRA DONATELLA, Giudice
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 431/2022 depositato il 31/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Romagna 1 - Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 188/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA sez. 2 e pubblicata il 29/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO RETTIFIC n. 29087-RU DOGANE DAZI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A., ha impugnato l'avviso di rettifica dell'accertamento doganale relativo ai dazi di salvaguardia 2019, chiedendo l'annullamento dell'atto, la dichiarazione di non debenza delle somme richieste e la restituzione di quanto già versato. In via pregiudiziale, la società ha chiesto il rinvio alla Corte di Giustizia
UE per la valutazione della legittimità del Regolamento UE 2019/159. La società ha inoltre chiesto il rimborso del dazio pagato in eccesso, sostenendo errori grossolani nei regolamenti UE e una situazione normativa incerta e mutevole. Si è costituita in giudizio l'Agenzia che ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando che i dazi erano stati applicati correttamente secondo il Regolamento UE 2019/159, che prevedeva contingenti tariffari per l'importazione di acciaio da Paesi terzi, con dazio addizionale per le quantità eccedenti.
L' Ufficio ha evidenziato che la Commissione UE aveva ampia discrezionalità nell'adozione delle misure di salvaguardia, adottate in un contesto di urgenza per proteggere il mercato europeo da distorsioni dovute anche a decisioni statunitensi. La Corte di primo grado, con sentenza RG188/2021 , ha respinto il ricorso della società Ricorrente_1 S.p.A., confermando la validità della delega per la sottoscrizione dell'atto e la corretta formazione del contraddittorio.
Il Collegio ha inoltre ritenuto infondata la tesi sull'errore materiale nel calcolo dei contingenti tariffari riconoscendo in capo alla Commissione UE il potere di agire nell'ambito dei poteri discrezionali riconosciuti dalla normativa, dopo un'istruttoria ampia e partecipata, e ha motivato le proprie scelte anche in risposta alle osservazioni degli operatori del settore.Il Regolamento 2019/159 consente di fissare contingenti diversi dalla media delle importazioni degli ultimi tre anni, se necessario per tutelare il mercato europeo e le successive modifiche regolamentari (Reg. 1590/2019 e 35/2020) La Corte di primo grado ha confermato il potere di riesame della Commissione. Relativamente alla richiesta di rinvio il rinvio alla Corte di Giustizia
UE il collegio di primo grado sono emersi dubbi di legittimità tali da giustificare il rinvio. La Corte ha rigettato la richiesta di rimborso ritenendo che non sussistono i presupposti per il rimborso per equità o errore dell'Autorità.Il ricorso di Ricorrente_1 S.p.A. è stato respinto in ogni sua parte, con condanna alle spese secondo soccombenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Ricorrente_1 S.p.A. ha presentato appello avverso la sentenza di primo grado chiedendone l'annullamento , sia per motivi formali ( difetto di sottoscrizione ) che sostanziali che si richiamano per punti:
1. Errore nel calcolo del contingente tariffario: La Commissione europea avrebbe calcolato in modo errato e sottostimato il contingente tariffario per i prodotti 4B originari della CI, fissandolo a 527.164 tonnellate, un valore molto inferiore rispetto alla media storica delle importazioni (oltre 2 milioni di tonnellate negli anni precedenti). Questo errore ha portato all'esaurimento immediato del contingente e all'applicazione ingiustificata dei dazi di salvaguardia.
2. Violazione del principio di proporzionalità Il contingente stabilito non era idoneo a raggiungere l'obiettivo dichiarato dalla Commissione UE, cioè la salvaguardia dei flussi storici di importazione. La normativa UE prevede che le misure di salvaguardia debbano colpire solo le importazioni eccedenti i flussi storici, non quelle ordinarie. Nel caso concreto, la misura ha invece penalizzato anche le importazioni ordinarie.
3. Violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e non discriminazione La normativa è stata modificata più volte in breve tempo (tre regolamenti in un anno), generando incertezza e danneggiando chi aveva fatto affidamento sulle regole precedenti. Dopo la modifica di settembre 2019, prodotti identici importati dalla CI non sono più stati soggetti a dazio, creando una disparità di trattamento rispetto agli operatori che avevano importato nei mesi precedenti.
4. Violazione delle regole procedurali: L'avviso di rettifica sarebbe stato emesso senza rispettare il termine di 30 giorni per il contraddittorio preventivo previsto dalla legge, privando la società della possibilità di presentare osservazioni e difese prima dell'emissione dell'atto impositivo 5. Richiesta di rimborso La società ha chiesto il rimborso dei dazi pagati, ritenendo che siano stati applicati in modo illegittimo sia per errori dell'Autorità sia per motivi di equità, vista la situazione di incertezza normativa e la disparità di trattamento subita. L'appello mira quindi a ottenere: a) L'annullamento dell'avviso di rettifica e dei dazi applicati. b) Il riconoscimento dell'illegittimità del regolamento UE n. 2019/159, almeno nella parte relativa al contingente per la CI. c) ll rimborso delle somme versate. d)Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per valutare la legittimità del regolamento contestato. La CTP di Ravenna con la sentenza Rg188/2021 ha respinto il ricorso di Ricorrente_1 S.p.A. contro l'avviso di rettifica n. 29087- RU (dazi di salvaguardia 2019), ritenendo legittimi sia l'atto doganale sia il quadro regolamentare UE (Reg. 2019/159 e successivi) e rigettando la richiesta di rinvio pregiudiziale alla
CGUE e di rimborso per equità/errore dell'Autorità. Le eccezioni di natura formale, già presentate in prima istanza e ritenute non rilevanti dal collegio, sono state nuovamente sollevate in secondo grado ed attengono:
a) alla validità formale dell'atto, con particolare attenzione al rispetto del principio del contraddittorio, nell'ambito della discrezionalità esercitata dalla Commissione UE nella determinazione dei contingenti 4B.
b) al difetto di sottoscrizione che avrebbe dovuto essere accolto dai primi giudici dichiarando la nullità del provvedimento. c) errore nel calcolo del contingente 4B CI, interpretato come violazione di proporzionalità, certezza del diritto, affidamento, non discriminazione, norme su misure di salvaguardia. Motivi che, secondo la società, non sarebbero stati erroneamente accolti dalla Corte di primo grado che ha respinto le contestazioni formali avanzate. Questa Corte di secondo grado, conferma l'orientamento espresso dai primi giudici ritendo che contrariamente a quanto sollevato in sede di appello, questi non solo non sono incorsi in errore in quanto non risultano errori materiali né violazioni dei principi dell'Unione Europea, ma hanno correttamente interpretato e applicato le norme richiamate dall' Ufficio sia sotto il profilo formale che sostanziale. E dunque, con riferimento al presunto difetto di sottoscrizione, si rammenta che l'atto impugnato è valido avendo l'Ufficio, in sede di giudizio, prodotto la delega del Direttore e dimostrato che il firmatario è funzionario di terza Area
Funzionale, equiparato alla carriera direttiva ex art. 42 DPR 600/73, e che l'atto è riferibile all'Amministrazione
(Cass. 15032/2014). Relativamente alla eccezione di nullità per difetto di contraddittorio, la sentenza di primo grado ha correttamente ed esaustivamente evidenziato come la rettifica sia avvenuta su istanza della stessa
Ricorrente_1, che conosceva fatti e presupposti giuridici e che il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso. Richiama Cass. ord. 2172/2018 e rileva la mancata indicazione di una concreta lesione del diritto di difesa. Quanto al terzo motivo di impugnazione della sentenza per invalidità del Reg. 2019/159 (errore nel calcolo del contingente 4B CI, violazione di proporzionalità, certezza del diritto, affidamento, non discriminazione, norme su misure di salvaguardia) legittimità del Reg. 2019/159 e dei contingenti 4B, La
Corte di primo grado non ha condiviso la tesi dell'“errore materiale” e ha richiamato il l Reg. 2019/159, che, in collegamento con l'art. 15, par. 3 Reg. 2015/478, affermando che, pur essendo il contingente “in linea di principio” basato sulla media triennale, la Commissione “non è tenuta a stabilire il livello del contingente tariffario ad un livello corrispondente alle importazioni medie degli ultimi tre anni” quando le misure assumono la forma di contingente tariffari valorizza quindi la possibilità, insita nell'art. 15, di fissare un livello diverso al fine di impedire o attenuare un grave pregiudizio per i produttori UE. La sentenza di primo grado ha valorizzato l'ampia discrezionalità attribuita alla Commissione in materia di misure di salvaguardia (artt. 15
e 16 Reg. 2015/478), soprattutto in situazioni di urgenza (sovraccapacità mondiale di acciaio, misure USA
“Section 232”, aumento massiccio delle importazioni in UE). Il Collegio ritiene che la Commissione abbia effettuato una valutazione “ponderata, attenta e complessiva” e abbia modulato i contingenti “al di sopra del livello medio” delle importazioni triennali (nel rispetto dell'obiettivo di limitare le importazioni senza azzerare i flussi storici. Sulla specifica critica al contingente 4B CI (codice TARIC 72104900-80), la sentenza rileva che: la suddivisione della categoria 4 in 4A e 4B e la fissazione dei relativi contingenti, riportati in Allegato
IV del Reg. 2019/159, sono il risultato del confronto con i produttori UE (es. costruttori automobilistici) e rientrano nella valutazione tecnica della Commissione. Ne consegue che non può parlarsi di errore materiale, ma di scelte discrezionali nell'ambito dei poteri conferiti. Il Reg. 2019/1590 non va interpretato come
“correzione di un errore”, ma come esercizio del potere di riesame ex art. 20 Reg. 2015/478 e in attuazione della clausola di revisione. L'esaurimento in un solo giorno del contingente 4B CI viene collegato, alla luce del considerando 33 del Reg. 2019/1590, a fattori commerciali e alla sostituzione dei flussi tradizionali, non a errori di calcolo;
la successiva revoca retroattiva delle modifiche 4B con Rg. 35/2020 viene letta come riaffermazione della correttezza del disegno originario del Reg. 2019/159. Di conseguenza, vengono respinte le doglianze di disparità di trattamento tra operatori ante e post 1.10.2019: le differenze sarebbero il portato fisiologico di modifiche normative legittime, non un trattamento discriminatorio di singoli operatori. Ritenendo legittime le disposizioni del Reg. 2019/159 e non ravvisando profili di invalidità o seri dubbi interpretativi, la
CTR respinge la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla CGUE.La richiesta di rimborso per equità o per errore dell'Autorità ex artt. 116, 117, 119, 120 CDU è giudicata infondata: la Commissione UE
e l'Agenzia delle Dogane ad avviso di questo giudice hanno agito in pieno rispetto della normativa di settore, applicando regolamenti vigenti e contingenti ufficialmente esauriti. Ad un esame approfondito, non emergono
“grossolani errori” dell'autorità né situazioni eccezionali tali da integrare i presupposti per il rimborso/sgravio, né un danno ingiusto risarcibile.
P.Q.M.
.L'appello è respinto integralmente, con condanna di Ricorrente_1 alle spese pari a € 1350.00