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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 07/11/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 393/2024 avente ad oggetto: usucapione
TRA
- C.F. - rappresentato e difeso dall'Avv. Boris Pia - C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
– con domicilio digitale all'indirizzo PEC: CodiceFiscale_2 Email_1
Ricorrente E
- C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3
- CF - rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino - C.F. – con domicilio digitale all'indirizzo P.IVA_2
P.E.C. Email_2
Convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.4.2024 ha esposto che in data 21.03.2014, con Parte_1 atto a rogito notaio di Omegna, rep. n . 869 racc. n. 653, ha acquistato da e da Per_1 Persona_2 Per_3
la piena proprietà di una serie di immobili in Comune di Oggebbio e di essere succeduto senza
[...] soluzione di continuità nel possesso pieno, esclusivo, continuato ed ultraventennale anche dei seguenti beni immobili, non oggetto del predetto atto di compravendita, siti nel Comune di Oggebbio e catastalmente identificati al:
- foglio 15, particella 181, prato arborato, cl. 1, are 3.30, r.d. euro 0,85 r.a. euro 0,94;
- foglio 15, particella 183, bosco ceduo, cl. 1, are 0.72, r.d. euro 0,03 r.a. euro 0,01;
- foglio 15, particella 186, prato, cl. 1, are 0.96, r.d. euro 0,22, r.a. euro 0,27;
- foglio 15, particella 190, bosco ceduo, cl. 1, are 3.40, r.d. euro 0,16 r.a. euro 0,09;
- foglio 15, particella 200, bosco ceduo, cl. 3, are 3.50, r.d. euro 0,13 r.a. euro 0,02;
- foglio 15, particella 203, prato arborato, cl. 2, are 7.90, r.d. euro 1,43 r.a. euro 1,63;
- foglio 15, particella 188, prato arborato, cl. 1, are 1.90, r.d. euro 0,49 r.a. euro 0,54. Ha chiesto pertanto accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione in proprio favore dei predetti beni.
pagina 1 di 5 2. Fissata udienza per la discussione in contraddittorio, con decreto in data 3.9.2024 – come corretto all'udienza del 15.11.2024 - a fronte della certezza dell'assenza di chiamati all'eredità di CP_3
, il ricorrente è stato autorizzato a effettuare la notifica nei confronti del
[...] Controparte_2
, in quanto unico soggetto potenzialmente interessato, in ragione della devoluzione dell'eredità
[...] allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c. Con comparsa di costituzione in data 8.11.2024 si è costituito il che, con riguardo agli immobili CP_2 in titolarità di , ha evidenziato di non disporre di alcun elemento utile a contestare la CP_3 domanda. All'udienza del 15.11.2024, rilevata la violazione del termine minimo a comparire, è stata ordinata la rinnovazione della notifica a . Controparte_1
All'esito dell'udienza del 1.4.2024 è stata rilevata d'ufficio la questione relativa alla configurabilità di una accessione del ricorrente nel possesso esercitato dai danti causa in assenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà ed è stato assegnato termine per osservazioni di quaranta giorni. Con memoria in data 9.5.2025 il ricorrente ha esposto che con scrittura privata in data 20.3.2014 Per_3
gli aveva trasferito anche il diritto reale sui beni immobili acquistati per usucapione, allegando la
[...] scrittura privata. Ammessa la prova orale articolata dalla parte ricorrente, all'udienza del 24.10.2025 è stato escusso il teste e, all'esito della discussione, la causa è stata riservata in decisione. Tes_1
3. Preliminarmente, in relazione ai legittimati passivi, dalla documentazione in atti (relazione del tecnico di parte e visure), risulta che i beni oggetto di domanda risultano in titolarità di:
(C.F. ) CP_3 CodiceFiscale_4
- foglio 15, particella 181, prato arborato, cl. 1, are 3.30, r.d. euro 0,85 r.a. euro 0,94;
- foglio 15, particella 183, bosco ceduo, cl. 1, are 0.72, r.d. euro 0,03 r.a. euro 0,01;
- foglio 15, particella 186, prato, cl. 1, are 0.96, r.d. euro 0,22, r.a. euro 0,27;
- foglio 15, particella 190, bosco ceduo, cl. 1, are 3.40, r.d. euro 0,16 r.a. euro 0,09;
- foglio 15, particella 200, bosco ceduo, cl. 3, are 3.50, r.d. euro 0,13 r.a. euro 0,02;
- foglio 15, particella 203, prato arborato, cl. 2, are 7.90, r.d. euro 1,43 r.a. euro 1,63
(C.F. ). Controparte_1 CodiceFiscale_3
- foglio 15, particella 188, prato arborato, cl. 1, are 1.90, r.d. euro 0,49 r.a. euro 0,54. Tanto premesso, come osservato con decreto del 3.9.2024, con riguardo alla convenuta CP_3
, nata a [...] in data [...], deceduta in Verbania in data 18.12.1983
[...]
(C.F. ) è certa l'inesistenza di eredi, tenuto conto che: CodiceFiscale_4
- dal certificato storico di famiglia del Comune di Oggebbio, la medesima risulta essere residente ad Oggebbio dal 1972, ma non risulta alcun familiare convivente;
- non risulta presentata alcuna denuncia di successione;
- non risultano atti di accettazione dell'eredità;
- sono decorsi oltre quaranta anni dal decesso;
- la stessa parte ricorrente ha allegato che, a riprova dell'assenza di soggetti chiamati all'eredità, in altro procedimento alcuno si è costituito. A fronte della certezza dell'assenza di eredi di è stata autorizzata la notifica al Controparte_1 [...]
in quanto unico soggetto potenzialmente interessato, in ragione della Controparte_2 devoluzione dell'eredità allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c. Con riguardo alla convenuta la notifica si è regolarmente perfezionata in data 27.9.2024 Controparte_1 per l'udienza del 7.2.2025. pagina 2 di 5 Dalla relazione asseverata del tecnico di parte non risultano esistenti formalità pregiudizievoli e titolari di diritti reali sul bene. 4. Nel merito, in punto di diritto, va osservato che ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c. “ il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”. Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito nella sentenza della Cassazione, Sez.
2 - n. 8579 del 27/03/2023, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori ed il successore a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, “è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene”. Il titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà è quel titolo che se fosse stato posto in essere dal dominus sarebbe stato idoneo al trasferimento della proprietà. Deve, pertanto, trattarsi di un atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale, la cui unica carenza attenga al difetto della titolarità dell'immobile in capo all'alienante. Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto in allegato alla memoria in data 9.5.2025 una scrittura privata del 20.3.2014 dalla quale risulta che gli ha ceduto “ogni diritto reale vantato sui beni sopra Persona_3 descritti, ivi compresa ogni posizione utile all'usucapione”. Nella scrittura si legge altresì che: “La presente scrittura privata deve intendersi come titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., anche ai fini dell'accessione del possesso da parte del cessionario”. Tenuto conto del chiaro riferimento al “diritto reale” e al “titolo astrattamente idoneo” si ritiene che con tale scrittura abbia trasferito al la proprietà sui beni oggetto della domanda svolta Persona_3 Pt_1 dal ricorrente pur non essendone proprietario. Risulta, pertanto, allegato un titolo astrattamente idoneo, trattandosi di atto redatto in forma scritta, avente ad oggetto il trasferimento del diritto reale da parte di un soggetto che non ne è proprietario, in assenza di profili di nullità dell'atto. 4.1. Ciò posto, i beni immobili oggetto di domanda sono identificati nella planimetria allegata alla relazione sulle risultanze ventennali dei registri immobiliari e catastali a firma del tecnico di parte,
[...]
e nei rilievi fotografici prodotti da parte ricorrente in allegato alla nota del 26.3.2025. Persona_4
Il teste sentito all'udienza del 24.10.2025 ha riconosciuto i terreni oggetto di domanda e ha Tes_1 confermato che il sig. è subentrato nel possesso dei terreni esercitato da , il quale Pt_1 Persona_3 in precedenza li utilizzava per il pascolo: “Io abito a Oggebbio, conosco il sig. e il sig. quest'ultimo Per_3 Pt_1 lo conosco da quando eravamo ragazzi, il sig. lo conosco solo perché l'ho visto in giro per il paese. Ho sempre vissuto Per_3
a Oggebbio. Vedendo le foto che mi vengono mostrate (doc. 7 di parte attrice) posso dire che si tratta di terreni sotto la strada comunale di proprietà di so che erano del signore che ho visto fuori, sig. e che ora sono del sig. Pt_1 Per_3 Pt_1 posso confermare che questi terreni corrispondono ai mappali indicati nella mappa (cfr. mappa allegata alla perizia di parte), si vede la strada che è il confine superiore dei terreni del poi la cascina, il ruscello più grande sulla destra che è uno Pt_1 dei confini, sulla sinistra c'è invece un ruscello più piccolo dove ora non c'è acqua e che l'altro confine. Dopo il mappale 200 e il 203 non c'è più prato ma solo bosco. Saranno dieci o quindici anni che su questi terreni vedo solo il sig. Non ho Pt_1 mai visto nessun altro su questi terreni. Prima come ho già detto questi terreni venivano utilizzati dal sig. per il Per_3 pascolo”. Dalla planimetria allegata alla relazione del tecnico di parte e dai rilievi fotografici– allegati da A a G con indicazione delle singole porzioni di terreno oggetto di domanda, sovrascrittura dei relativi confini ed estratto di mappa corrispondente - risulta che le particelle oggetto di domanda costituiscono porzioni di un più ampio terreno, adiacente il rustico sul mappale 656 e il terreno sul mappale 658 acquistati dal ricorrente con atto in data 21.03.2014, con atto a rogito notaio di Omegna, rep. n. 869 racc. n. 653. Per_1 pagina 3 di 5 Dal predetto atto risulta che aveva, a sua volta, acquistato il rustico sul mappale 656 e il Persona_3 terreno pertinenziale sul mappale 658 per successione a deceduta in data 12.8.1990 Persona_5
(quota di 1/4) e a deceduto in data 6.11.2010 (quota di 1/4). Persona_6
Da quanto suddetto, discende che è pienamente attendibile la dichiarazione del teste, , il quale Tes_1 ha sempre vissuto ad Oggebbio e ha dichiarato che sui predetti terreni ha sempre e solo visto il sig. prima e successivamente il sig. Per_3 Pt_1
Risulta, pertanto, provato che il possesso dei terreni oggetto di domanda sia stato esercitato da Per_3
, quantomeno a partire dall'acquisto in via ereditaria dei beni immobili identificati ai mappali 656 e
[...]
658, e sia stato poi esercitato dal ricorrente a partire dall'acquisto dei predetti beni con l'atto del 2014. Sotto altro profilo, tenuto conto della conformazione dello stato dei luoghi e della sostanziale pertinenzialità dei terreni oggetto di domanda con il fabbricato sul mappale 656, con conseguente preclusione di qualsivoglia possibilità di contestuale possesso da parte di soggetti terzi, è del tutto attendibile quanto dedotto dal ricorrente in merito all'esclusività del possesso esercitato da sé e dal proprio dante causa. Va, infine, osservato come dagli atti risulta un sostanziale abbandono dei terreni da parte delle intestatarie dei terreni nei registri immobiliari e che, con riguardo alla particella 188, la parte ricorrente ha prodotto dichiarazione espressa di non opposizione alla domanda da parte di . Discende, in Controparte_1 assenza di elementi di segno contrario, che il ricorrente e, prima di lui, , abbiano esercitato Persona_3 sui predetti terreni un possesso pubblico e incontestato. Risulta, conclusivamente, pienamente provato, il possesso, quantomeno da venti anni, continuo e ininterrotto, pacifico e pubblico esercitato da e, successivamente, da , Persona_3 Parte_1 dei beni oggetto di domanda. Quanto all'animus possidendi, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di possesso, l'animus possidendi — da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis — consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto: ai fini dell'usucapione, l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che, invece, questo appartiene ad altri (Cass. II, n. 6079/2002)”. In punto spese di lite, ne va esclusa la ripetizione nei confronti della convenuta contumace e ne va disposta la compensazione nei rapporti con il convenuto, alla luce della mancanza di contestazione in CP_2 ordine alla intervenuta usucapione anche in sede extraprocessuale e della non riconducibilità sul piano causale del processo al comportamento dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara l'acquisto per intervenuta usucapione da parte di - C.F. Parte_1 [...]
– dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Oggebbio e censiti al Catasto C.F._1 terreni al:
foglio 15, particella 181, prato arborato, cl. 1, are 3.30, r.d. euro 0,85 r.a. euro 0,94;
foglio 15, particella 183, bosco ceduo, cl. 1, are 0.72, r.d. euro 0,03 r.a. euro 0,01;
foglio 15, particella 186, prato, cl. 1, are 0.96, r.d. euro 0,22, r.a. euro 0,27;
foglio 15, particella 190, bosco ceduo, cl. 1, are 3.40, r.d. euro 0,16 r.a. euro 0,09; pagina 4 di 5 foglio 15, particella 200, bosco ceduo, cl. 3, are 3.50, r.d. euro 0,13 r.a. euro 0,02; foglio 15, particella 203, prato arborato, cl. 2, are 7.90, r.d. euro 1,43 r.a. euro 1,63; foglio 15, particella 188, prato arborato, cl. 1, are 1.90, r.d. euro 0,49 r.a. euro 0,54.
2. Autorizza la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari a trascrivere la presente sentenza con esonero da responsabilità.
3. Nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
4. Compensa le spese di lite nei confronti del . Controparte_2
Verbania, 7/11/2025 Il Giudice Dr.ssa Vittoria Mingione
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