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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4977/2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. UR TT........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 14.07.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Annabella Gaia Rosati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ) nata a [...] in data [...] rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa dall'Avv. Jose' Roberto Merlini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 22.09.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
• Ordinare al Comune di Grosseto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
• Previo decorso del termine di n. 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza relativa alla separazione tra i coniugi, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 26.04.2008, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Grosseto al N. , Parte 2, Sezione
A dell'anno 2008, fra i coniugi e;
Parte_2 Parte_1
• Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati impegnandosi al reciproco rispetto.
2. I figli minorenni e sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, che si Per_1 Per_2 impegnano a collaborare e a perseguire il loro primario interesse.
I genitori dovranno tenersi informati, impegnandosi espressamente a consultarsi preventivamente, di ogni questione relativa alla formazione, educazione, istruzione e salute dei figli, facendosi carico, tra l'altro, di trasmettersi qualsiasi documento o certificato che preveda la conoscenza ed il consenso di entrambi i genitori, e dovranno concordare tra loro le scelte di maggior interesse e importanza per i figli, tenendo conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
mentre le decisioni relative alla ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente dal genitore con cui, di volta in volta, i figli si trovino, fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altro genitore le decisioni prese e le motivazioni delle stesse.
3. e saranno collocati pariteticamente da entrambi i genitori. Ai soli fini della Per_1 Per_2 residenza anagrafica, i minori restano collocati presso l'abitazione della madre.
4. I genitori concordano le seguenti modalità paritetiche di tenuta dei figli, seguendo il criterio dell'alternanza: una settimana i figli staranno con il padre nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdi, sabato, con relativi pernottamenti, e la domenica fino indicativamente alle 19; mentre staranno con la madre nei giorni di martedì, giovedì con i relativi pernottamenti e la domenica dalle 19 con relativo pernottamento. La settimana successiva i genitori alterneranno la frequentazione dei figli nei giorni opposti della settimana precedente, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Ove possibile, i genitori stabiliscono sin da ora, indicativamente che: con riferimento alle Festività
Natalizie e Pasquali, i figli trascorrano, di anno in anno, il Natale e la Pasqua alternati con ciascun genitore, mentre il restante periodo delle vacanze natalizie verrà seguito il normale calendario. Il tutto, salvo diversi accordi tra i genitori e tenendo conto delle esigenze dei figli. Le Festività tradizionali (compleanni ecc..) verranno trascorse dai figli con il padre o la madre seguendo l'alternanza di frequentazione stabilita, salvo diversi accordi tra i genitori e tenendo conto delle esigenze dei figli.
6. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno un periodo di vacanza con ciascuno dei genitori, che in via indicativa, salvo diversi accordi tra i gli stessi, si stabilisce in un periodo di 15 giorni anche non consecutivi. I genitori dovranno comunicarsi a vicenda e concordare con l'altro genitore il detto periodo e comunque non oltre il 30/04 di ogni anno e comunque comunicare all'altro genitore tutti gli eventuali spostamenti per ferie, fornendo reciprocamente i recapiti delle località di vacanza dove porteranno i figli e consentendo comunque contatti giornalieri telefonici tra i figli ed il genitore che nello stesso periodo non li tiene con sé e contatti anche personali. Nei restanti giorni delle vacanze estive verranno rispettate le modalità di frequentazione stabilite per il periodo scolastico, salvo diverso accordo tra i genitori;
- come in precedenza e da consuetudine fin da piccoli, i figli potranno trascorrere parte delle vacanze estive a Castiglione della Pescaia a casa dei nonni materni, con possibilità del padre di prenderli un fine settimana ogni 15 giorni, il tutto salvo diversi accordi tra le parti.
7. Nell'eventualità in cui ciascun genitore volesse trascorrere con i figli un periodo di ferie infrannuale di 3 o più giorni, dovrà concordarlo con l'altro genitore, con un congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni i figli staranno con l'uno o con l'altro genitore, entrambi dovranno curarsi che eseguano regolarmente gli eventuali compiti scolastici o partecipino alle attività sportive e/o ricreative eventualmente intraprese, con obbligo di provvedere all'accompagnamento e alla ripresa, nel caso in cui si tratti di luoghi dove non possono andare a piedi o in autobus.
8. I ricorrenti si impegnano a prestare il proprio consenso, qualora fosse necessario, per il rilascio ed il rinnovo del passaporto di ognuno dei due o di altra documentazione valida per l'espatrio e per gli eventuali successivi rinnovi.
9. Il signor ha lasciato l'abitazione coniugale, in accordo con la moglie, nel mese di Giugno Pt_1
2024 e l'immobile, di proprietà esclusiva del marito, è già stato posto in vendita. La signora Pt_2 che attualmente lo occupa insieme ai figli, si impegna a liberarlo entro la data del rogito, lasciandolo libero di cose e persone;
le parti hanno regolamentato separatamente le questioni patrimoniali e quelle relative ai beni mobili contenuti nella casa coniugale.
10. Il signor asporterà i propri effetti personali dalla casa coniugale entro la data del rogito Pt_1 della stessa.
11. Fino al momento del rilascio dell'immobile di cui sopra il sig. provvederà al pagamento del Pt_1 mutuo che insiste sull'immobile mentre la signora pagherà le spese condominiali ordinarie e Pt_2 le utenze.
12. Il signor si farà carico del 55% delle spese straordinarie dei figli (come da protocollo del Pt_1
Tribunale di Monza) e la signora del restante 45%. Si considerano ai fini del presente Pt_2 giudizio, come straordinarie le spese necessarie per abbigliamento, baby sitter e mezzi di trasporto.
Le spese relative a scelte già effettuate e ad attività in corso non necessitano di nuova concertazione.
13. Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie saranno operate da entrambi nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero 55 % per il signor e 45% per la signora Pt_1
Pt_2
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in in Grosseto, il
26.04.2008, iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Grosseto al N. , Parte 2, Sezione A dell'anno 2008.
• ordinare al Comune di Grosseto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1. I coniugi vivranno separati impegnandosi al reciproco rispetto.
2. I figli minorenni e sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, che si Per_1 Per_2 impegnano a collaborare e a perseguire il loro primario interesse. I genitori dovranno tenersi informati, impegnandosi espressamente a consultarsi preventivamente, di ogni questione relativa alla formazione, educazione, istruzione e salute dei figli, facendosi carico, tra l'altro, di trasmettersi qualsiasi documento o certificato che preveda la conoscenza ed il consenso di entrambi i genitori, e dovranno concordare tra loro le scelte di maggior interesse e importanza per i figli, tenendo conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
mentre le decisioni relative alla ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente dal genitore con cui, di volta in volta, i figli si trovino, fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altro genitore le decisioni prese e le motivazioni delle stesse.
3. e saranno collocati pariteticamente da entrambi i genitori. Ai soli fini della Per_1 Per_2 residenza anagrafica, i minori restano collocati presso l'abitazione della madre.
4. I genitori concordano le seguenti modalità paritetiche di tenuta dei figli, seguendo il criterio dell'alternanza: una settimana i figli staranno con il padre nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdi, sabato, con relativi pernottamenti, e la domenica fino indicativamente alle 19; mentre staranno con la madre nei giorni di martedì, giovedì con i relativi pernottamenti e la domenica dalle 19 con relativo pernottamento. La settimana successiva i genitori alterneranno la frequentazione dei figli nei giorni opposti della settimana precedente, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Ove possibile, i genitori stabiliscono sin da ora, indicativamente che: con riferimento alle Festività
Natalizie e Pasquali, i figli trascorrano, di anno in anno, il Natale e la Pasqua alternati con ciascun genitore, mentre il restante periodo delle vacanze natalizie verrà seguito il normale calendario. Il tutto, salvo diversi accordi tra i genitori e tenendo conto delle esigenze dei figli. Le Festività tradizionali (compleanni ecc..) verranno trascorse dai figli con il padre o la madre seguendo l'alternanza di frequentazione stabilita, salvo diversi accordi tra i genitori e tenendo conto delle esigenze dei figli.
6. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno un periodo di vacanza con ciascuno dei genitori, che in via indicativa, salvo diversi accordi tra i gli stessi, si stabilisce in un periodo di 15 giorni anche non consecutivi. I genitori dovranno comunicarsi a vicenda e concordare con l'altro genitore il detto periodo e comunque non oltre il 30/04 di ogni anno e comunque comunicare all'altro genitore tutti gli eventuali spostamenti per ferie, fornendo reciprocamente i recapiti delle località di vacanza dove porteranno i figli e consentendo comunque contatti giornalieri telefonici tra i figli ed il genitore che nello stesso periodo non li tiene con sé e contatti anche personali. Nei restanti giorni delle vacanze estive verranno rispettate le modalità di frequentazione stabilite per il periodo scolastico, salvo diverso accordo tra i genitori;
- come in precedenza e da consuetudine fin da piccoli, i figli potranno trascorrere parte delle vacanze estive a Castiglione della Pescaia a casa dei nonni materni, con possibilità del padre di prenderli un fine settimana ogni 15 giorni, il tutto salvo diversi accordi tra le parti.
7. Nell'eventualità in cui ciascun genitore volesse trascorrere con i figli un periodo di ferie infrannuale di 3 o più giorni, dovrà concordarlo con l'altro genitore, con un congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni i figli staranno con l'uno o con l'altro genitore, entrambi dovranno curarsi che eseguano regolarmente gli eventuali compiti scolastici o partecipino alle attività sportive e/o ricreative eventualmente intraprese, con obbligo di provvedere all'accompagnamento e alla ripresa, nel caso in cui si tratti di luoghi dove non possono andare a piedi o in autobus.
8. I ricorrenti si impegnano a prestare il proprio consenso, qualora fosse necessario, per il rilascio ed il rinnovo del passaporto di ognuno dei due o di altra documentazione valida per l'espatrio e per gli eventuali successivi rinnovi.
9. Il signor si farà carico del 55% delle spese straordinarie dei figli (come da protocollo del Pt_1
Tribunale di Monza) e la signora del restante 45%. Si considerano ai fini del presente Pt_2 giudizio, come straordinarie le spese necessarie per abbigliamento, baby sitter e mezzi di trasporto.
Le spese relative a scelte già effettuate e ad attività in corso non necessitano di nuova concertazione.
10. Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie saranno operate da entrambi nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero 55 % per il signor e 45% per la signora Pt_1
Pt_2 vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
-le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Grosseto in data 26.04.2008;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Grosseto per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 8, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 25.09.2025
Il Presidente est.
UR TT
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. UR TT........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 14.07.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Annabella Gaia Rosati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ) nata a [...] in data [...] rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa dall'Avv. Jose' Roberto Merlini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 22.09.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
• Ordinare al Comune di Grosseto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
• Previo decorso del termine di n. 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza relativa alla separazione tra i coniugi, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 26.04.2008, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Grosseto al N. , Parte 2, Sezione
A dell'anno 2008, fra i coniugi e;
Parte_2 Parte_1
• Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati impegnandosi al reciproco rispetto.
2. I figli minorenni e sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, che si Per_1 Per_2 impegnano a collaborare e a perseguire il loro primario interesse.
I genitori dovranno tenersi informati, impegnandosi espressamente a consultarsi preventivamente, di ogni questione relativa alla formazione, educazione, istruzione e salute dei figli, facendosi carico, tra l'altro, di trasmettersi qualsiasi documento o certificato che preveda la conoscenza ed il consenso di entrambi i genitori, e dovranno concordare tra loro le scelte di maggior interesse e importanza per i figli, tenendo conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
mentre le decisioni relative alla ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente dal genitore con cui, di volta in volta, i figli si trovino, fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altro genitore le decisioni prese e le motivazioni delle stesse.
3. e saranno collocati pariteticamente da entrambi i genitori. Ai soli fini della Per_1 Per_2 residenza anagrafica, i minori restano collocati presso l'abitazione della madre.
4. I genitori concordano le seguenti modalità paritetiche di tenuta dei figli, seguendo il criterio dell'alternanza: una settimana i figli staranno con il padre nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdi, sabato, con relativi pernottamenti, e la domenica fino indicativamente alle 19; mentre staranno con la madre nei giorni di martedì, giovedì con i relativi pernottamenti e la domenica dalle 19 con relativo pernottamento. La settimana successiva i genitori alterneranno la frequentazione dei figli nei giorni opposti della settimana precedente, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Ove possibile, i genitori stabiliscono sin da ora, indicativamente che: con riferimento alle Festività
Natalizie e Pasquali, i figli trascorrano, di anno in anno, il Natale e la Pasqua alternati con ciascun genitore, mentre il restante periodo delle vacanze natalizie verrà seguito il normale calendario. Il tutto, salvo diversi accordi tra i genitori e tenendo conto delle esigenze dei figli. Le Festività tradizionali (compleanni ecc..) verranno trascorse dai figli con il padre o la madre seguendo l'alternanza di frequentazione stabilita, salvo diversi accordi tra i genitori e tenendo conto delle esigenze dei figli.
6. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno un periodo di vacanza con ciascuno dei genitori, che in via indicativa, salvo diversi accordi tra i gli stessi, si stabilisce in un periodo di 15 giorni anche non consecutivi. I genitori dovranno comunicarsi a vicenda e concordare con l'altro genitore il detto periodo e comunque non oltre il 30/04 di ogni anno e comunque comunicare all'altro genitore tutti gli eventuali spostamenti per ferie, fornendo reciprocamente i recapiti delle località di vacanza dove porteranno i figli e consentendo comunque contatti giornalieri telefonici tra i figli ed il genitore che nello stesso periodo non li tiene con sé e contatti anche personali. Nei restanti giorni delle vacanze estive verranno rispettate le modalità di frequentazione stabilite per il periodo scolastico, salvo diverso accordo tra i genitori;
- come in precedenza e da consuetudine fin da piccoli, i figli potranno trascorrere parte delle vacanze estive a Castiglione della Pescaia a casa dei nonni materni, con possibilità del padre di prenderli un fine settimana ogni 15 giorni, il tutto salvo diversi accordi tra le parti.
7. Nell'eventualità in cui ciascun genitore volesse trascorrere con i figli un periodo di ferie infrannuale di 3 o più giorni, dovrà concordarlo con l'altro genitore, con un congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni i figli staranno con l'uno o con l'altro genitore, entrambi dovranno curarsi che eseguano regolarmente gli eventuali compiti scolastici o partecipino alle attività sportive e/o ricreative eventualmente intraprese, con obbligo di provvedere all'accompagnamento e alla ripresa, nel caso in cui si tratti di luoghi dove non possono andare a piedi o in autobus.
8. I ricorrenti si impegnano a prestare il proprio consenso, qualora fosse necessario, per il rilascio ed il rinnovo del passaporto di ognuno dei due o di altra documentazione valida per l'espatrio e per gli eventuali successivi rinnovi.
9. Il signor ha lasciato l'abitazione coniugale, in accordo con la moglie, nel mese di Giugno Pt_1
2024 e l'immobile, di proprietà esclusiva del marito, è già stato posto in vendita. La signora Pt_2 che attualmente lo occupa insieme ai figli, si impegna a liberarlo entro la data del rogito, lasciandolo libero di cose e persone;
le parti hanno regolamentato separatamente le questioni patrimoniali e quelle relative ai beni mobili contenuti nella casa coniugale.
10. Il signor asporterà i propri effetti personali dalla casa coniugale entro la data del rogito Pt_1 della stessa.
11. Fino al momento del rilascio dell'immobile di cui sopra il sig. provvederà al pagamento del Pt_1 mutuo che insiste sull'immobile mentre la signora pagherà le spese condominiali ordinarie e Pt_2 le utenze.
12. Il signor si farà carico del 55% delle spese straordinarie dei figli (come da protocollo del Pt_1
Tribunale di Monza) e la signora del restante 45%. Si considerano ai fini del presente Pt_2 giudizio, come straordinarie le spese necessarie per abbigliamento, baby sitter e mezzi di trasporto.
Le spese relative a scelte già effettuate e ad attività in corso non necessitano di nuova concertazione.
13. Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie saranno operate da entrambi nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero 55 % per il signor e 45% per la signora Pt_1
Pt_2
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in in Grosseto, il
26.04.2008, iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Grosseto al N. , Parte 2, Sezione A dell'anno 2008.
• ordinare al Comune di Grosseto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1. I coniugi vivranno separati impegnandosi al reciproco rispetto.
2. I figli minorenni e sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, che si Per_1 Per_2 impegnano a collaborare e a perseguire il loro primario interesse. I genitori dovranno tenersi informati, impegnandosi espressamente a consultarsi preventivamente, di ogni questione relativa alla formazione, educazione, istruzione e salute dei figli, facendosi carico, tra l'altro, di trasmettersi qualsiasi documento o certificato che preveda la conoscenza ed il consenso di entrambi i genitori, e dovranno concordare tra loro le scelte di maggior interesse e importanza per i figli, tenendo conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
mentre le decisioni relative alla ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente dal genitore con cui, di volta in volta, i figli si trovino, fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altro genitore le decisioni prese e le motivazioni delle stesse.
3. e saranno collocati pariteticamente da entrambi i genitori. Ai soli fini della Per_1 Per_2 residenza anagrafica, i minori restano collocati presso l'abitazione della madre.
4. I genitori concordano le seguenti modalità paritetiche di tenuta dei figli, seguendo il criterio dell'alternanza: una settimana i figli staranno con il padre nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdi, sabato, con relativi pernottamenti, e la domenica fino indicativamente alle 19; mentre staranno con la madre nei giorni di martedì, giovedì con i relativi pernottamenti e la domenica dalle 19 con relativo pernottamento. La settimana successiva i genitori alterneranno la frequentazione dei figli nei giorni opposti della settimana precedente, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Ove possibile, i genitori stabiliscono sin da ora, indicativamente che: con riferimento alle Festività
Natalizie e Pasquali, i figli trascorrano, di anno in anno, il Natale e la Pasqua alternati con ciascun genitore, mentre il restante periodo delle vacanze natalizie verrà seguito il normale calendario. Il tutto, salvo diversi accordi tra i genitori e tenendo conto delle esigenze dei figli. Le Festività tradizionali (compleanni ecc..) verranno trascorse dai figli con il padre o la madre seguendo l'alternanza di frequentazione stabilita, salvo diversi accordi tra i genitori e tenendo conto delle esigenze dei figli.
6. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno un periodo di vacanza con ciascuno dei genitori, che in via indicativa, salvo diversi accordi tra i gli stessi, si stabilisce in un periodo di 15 giorni anche non consecutivi. I genitori dovranno comunicarsi a vicenda e concordare con l'altro genitore il detto periodo e comunque non oltre il 30/04 di ogni anno e comunque comunicare all'altro genitore tutti gli eventuali spostamenti per ferie, fornendo reciprocamente i recapiti delle località di vacanza dove porteranno i figli e consentendo comunque contatti giornalieri telefonici tra i figli ed il genitore che nello stesso periodo non li tiene con sé e contatti anche personali. Nei restanti giorni delle vacanze estive verranno rispettate le modalità di frequentazione stabilite per il periodo scolastico, salvo diverso accordo tra i genitori;
- come in precedenza e da consuetudine fin da piccoli, i figli potranno trascorrere parte delle vacanze estive a Castiglione della Pescaia a casa dei nonni materni, con possibilità del padre di prenderli un fine settimana ogni 15 giorni, il tutto salvo diversi accordi tra le parti.
7. Nell'eventualità in cui ciascun genitore volesse trascorrere con i figli un periodo di ferie infrannuale di 3 o più giorni, dovrà concordarlo con l'altro genitore, con un congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni i figli staranno con l'uno o con l'altro genitore, entrambi dovranno curarsi che eseguano regolarmente gli eventuali compiti scolastici o partecipino alle attività sportive e/o ricreative eventualmente intraprese, con obbligo di provvedere all'accompagnamento e alla ripresa, nel caso in cui si tratti di luoghi dove non possono andare a piedi o in autobus.
8. I ricorrenti si impegnano a prestare il proprio consenso, qualora fosse necessario, per il rilascio ed il rinnovo del passaporto di ognuno dei due o di altra documentazione valida per l'espatrio e per gli eventuali successivi rinnovi.
9. Il signor si farà carico del 55% delle spese straordinarie dei figli (come da protocollo del Pt_1
Tribunale di Monza) e la signora del restante 45%. Si considerano ai fini del presente Pt_2 giudizio, come straordinarie le spese necessarie per abbigliamento, baby sitter e mezzi di trasporto.
Le spese relative a scelte già effettuate e ad attività in corso non necessitano di nuova concertazione.
10. Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie saranno operate da entrambi nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero 55 % per il signor e 45% per la signora Pt_1
Pt_2 vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
-le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Grosseto in data 26.04.2008;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Grosseto per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 8, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 25.09.2025
Il Presidente est.
UR TT