Articolo 21 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 20Articolo 22
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25 aprile 1981
Art. 21. (Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia)

Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e istituisce, in casi di particolare necessita', con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati, sale operative comuni.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
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