Articolo 6 della Legge 23 dicembre 1974, n. 694
Articolo 5
Versione
15 gennaio 1975
Art. 6.
Il passeggero che non osservi le disposizioni della presente legge e' punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire 500 mila.
Il comandante dell'aeromobile o il membro dell'equipaggio, che non osservi le prescrizioni dell'articolo 2, e' punito con la multa fino a lire 30 mila.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1975
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