Art. 6.
Il passeggero che non osservi le disposizioni della presente legge e' punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire 500 mila.
Il comandante dell'aeromobile o il membro dell'equipaggio, che non osservi le prescrizioni dell'articolo 2, e' punito con la multa fino a lire 30 mila.
Il passeggero che non osservi le disposizioni della presente legge e' punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire 500 mila.
Il comandante dell'aeromobile o il membro dell'equipaggio, che non osservi le prescrizioni dell'articolo 2, e' punito con la multa fino a lire 30 mila.