Versione
15 gennaio 1975
15 gennaio 1975
Art. 6.
Il passeggero che non osservi le disposizioni della presente legge e' punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire 500 mila.
Il comandante dell'aeromobile o il membro dell'equipaggio, che non osservi le prescrizioni dell'articolo 2, e' punito con la multa fino a lire 30 mila.
Il passeggero che non osservi le disposizioni della presente legge e' punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire 500 mila.
Il comandante dell'aeromobile o il membro dell'equipaggio, che non osservi le prescrizioni dell'articolo 2, e' punito con la multa fino a lire 30 mila.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2018, n. 861Provvedimento: o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AD AU nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/09/2015 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 febbraio 2015 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani dichiarava IA AU e MU ON colpevoli dei delitti di detenzione e porto di arma comune da sparo e del reato di cui all'art. 6 I. 23.12.1974 n. 694 (così riqualificata …Leggi di più...
- detenzione e porto di arma comune da sparo·
- art. 6 I. 895/67·
- art. 521 e 522 cod. proc. pen.·
- recidiva facoltativa·
- riqualificazione reato·
- giudizio abbreviato·
- mancanza di motivazione·
- incutere pubblico timore·
- responsabilità concorsuale