Articolo 2 della Legge 14 dicembre 1955, n. 1296
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 gennaio 1956
Art. 2.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo - accertera' la consistenza degli oneri indicati all'art. 1 e comunichera' alle parti contraenti le modalita', i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1956