Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 3736
TAR
Sentenza 6 maggio 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 12 maggio 2026

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  • Accolto
    Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti, erroneità e intrinseca illogicità della motivazione – violazione erronea e falsa applicazione degli artt. 42 d.lgs. n. 28/2011 e 11 d.m. 31 gennaio 2014. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies, l. n. 241/1990

    Il Collegio ha ritenuto che il caso in esame ricadesse nella fattispecie di annullamento d'ufficio, in quanto il GSE aveva rivalutato presupposti già esaminati al momento dell'ammissione al beneficio, senza avviare un procedimento di autotutela. L'ammissione iniziale al beneficio, comprensivo della maggiorazione del 5%, era stata effettuata dal GSE pur essendo consapevole che la Città Metropolitana, ente locale, richiedeva un beneficio in tesi riservato alle scuole pubbliche. Tale ammissione era stata ritenuta plausibile stante l'obbligo della Provincia di farsi carico delle utenze e degli impianti scolastici. Di conseguenza, l'atto di ritiro del beneficio, adottato quasi sette anni dopo, era illegittimo per violazione dei termini previsti per l'annullamento d'ufficio (termine ragionevole, non superiore a diciotto mesi dall'entrata in vigore della L. 124/2015) e per la mancata motivazione in ordine all'interesse pubblico concreto e attuale.

  • Accolto
    Violazione del principio del legittimo affidamento e dei termini per la conclusione del procedimento di verifica

    Il Collegio ha ritenuto che l'atto impugnato, qualificabile come annullamento d'ufficio, avrebbe dovuto essere adottato entro il termine ragionevole, in ogni caso non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015. Tale termine, così come il termine ragionevole previsto dalla versione originaria dell'art. 21-nonies, è risultato superato, essendo l'atto di autotutela adottato dopo quasi 7 anni dall'ammissione al beneficio, in un contesto in cui il GSE era consapevole fin da subito del presunto vizio. Inoltre, l'atto doveva essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 3736
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3736
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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