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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro dott. RA ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1499 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
nato a [...] il [...] (C.F.: ), difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LU De Santis;
ricorrente contro
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia Parisi;
P.IVA_2
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: che, in data 23.05.2023, l' gli comunicava la CP_2 riliquidazione della sua prestazione pensionistica con conguaglio a debito di euro 33.476,72, di cui veniva chiesta la restituzione;
che, con successiva nota del 15.06.2023, l'Ente reiterava la richiesta, precisando che l'assistito aveva riscosso indebite rate di prestazione di invalidità civile con le maggiorazioni sociali e gli aumenti sociali non spettanti;
che l'indebito era scaturito dalla sua mancata presentazione alla visita di revisione del 22.03.2021; che l' non gli aveva comunicato CP_2
l'avviso di convocazione per la suddetta visita, sicché l'indebito non era ripetibile, stante la sua buona fede;
che, anche in materia di indebito assistenziale, vigeva il principio di irripetibilità quando la causa dell'erogazione indebita non era addebitabile al percipiente e che, in ipotesi di mancanza del requisito reddituale, erano soggetti a restituzione i ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento di accertamento della mancata spettanza della prestazione assistenziale, a meno che l'erogazione indebita fosse addebitabile al percipiente e non sussistessero le condizioni di un legittimo affidamento;
che, nel caso in esame, non vi era stata una sua condotta dolosa, sicché le somme percepite non potevano formare oggetto di pretesa restitutoria;
tanto premesso, ha chiesto dichiararsi la illegittimità della richiesta di pagamento avanzata dall' , attesa l'irripetibilità della CP_2 somma di euro 33.476,72, erogata dall' per il periodo 21.03.2021 - 31.05.2023, con la condanna CP_2 dell'ente alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo: che il ricorrente era stato riconosciuto invalido civile CP_2 totale con permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, a seguito di visita effettuata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità in data 15.10.2019; che nel verbale della Commissione era espressamente previsto: ”REVISIONE: Si Anno: 2020 Mese :
OTTOBRE”; che tale verbale era ben conosciuto dal ricorrente in quanto gli era stato notificato con raccomandata a.r. in data 04.11.2019; che, in conseguenza di quanto previsto dalla Commissione, con nota del 16.02.2021, l'Ente convocava l'interessato per la visita di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari, ai sensi dell'art. 20, co. 2, L. n. 102/2009 e dell'art. 25, co. 6 bis,
L. n. 114/2014, fissata per giorno 22.03.2021; che nella raccomandata l'assistito veniva avvertito che, ai sensi dell'art. 37 L. 23.12.1998 n. 448, l'assenza senza giustificato motivo avrebbe comportato l'avvio della procedura di revoca delle prestazioni;
che il ricorrente non provvedeva a ritirare la nota trasmessa al suo indirizzo di residenza, per cui la nota veniva restituita all' per compiuta CP_2 giacenza in data 09.04.2021 (cfr. all. nn. 3, 3.1, 4 e 4.1 fascicolo ); che, stante la regolarità della CP_2 predetta comunicazione, l' , in assenza di giustificazioni da parte dell'interessato dell'assenza CP_1 alla visita di revisione, provvedeva a revocare la provvidenza, così come previsto dall'art. 37 L.
23.12.1998, n. 448, a decorrere dal 01.04.2021, primo giorno del mese successivo a quello fissato per la visita di revisione;
che di tanto veniva data notizia al ricorrente attraverso la comunicazione di riliquidazione della prestazione del 23.05.2023 (cfr. all. nn. 5, 5.1 e 5.2 fascicolo ) contenente CP_2 anche la quantificazione delle somme indebitamente percepite dal 01.04.2021 al 30.06.2023 a titolo di prestazioni assistenziali (pensione e indennità di accompagnamento, maggiorazione sociale e maggiorazione ex art. 38 L. n. 448/01); che, in ogni caso, a seguito di domanda del 30.08.2023, il ricorrente veniva riconosciuto invalido civile al 75%, essendo stato riscontrato un miglioramento rispetto alle condizioni accertate in sede di visita medica del 15.10.2019 (cfr. all. n. 7 fascicolo ); CP_2 che parte ricorrente non contestava l'indebita percezione dei ratei di prestazione di invalidità civile per mancata presentazione alla visita medica disposta per l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari, ma sosteneva esclusivamente la loro irripetibilità, ai sensi delle disposizioni speciali in tema di indebito previdenziale e delle deroghe alla ripetibilità enucleate in via interpretativa dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale;
che, nella specie, si andava applicata la disciplina generale dell'indebito oggettivo dettata dall'art. 2033 c.c., per cui la domanda andava respinta.
All'odierna udienza, il giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti.
La domanda va rigettata.
Parte ricorrente non nega la sussistenza dell'indebito, né afferma di avere titolo a percepire la provvidenza nel periodo per cui è causa, limitandosi a contestare la ripetibilità dell'indebito assistenziale in base al principio dell'affidamento, sull'assunto che essa non aveva ricevuto l'avviso di convocazione da parte dell'ente alla visita di revisione del 22.03.2021, sicché l'indebito non era ripetibile, stante la sua buona fede. Richiama, sul punto, l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Cassazione secondo cui vige in materia “la regola propria del sottosistema assistenziale” che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Deduce che, in base a tale orientamento formatosi in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
L'istituto previdenziale contesta l'avverso assunto, eccependo l'intervenuta notifica della convocazione a visita del ricorrente per compiuta giacenza, deducendo: che, laddove sia previsto che la notifica di atti amministrativi possa avvenire ricorrendo al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (come nella presente ipotesi) va esclusa l'applicabilità degli artt. 137 e ss. c.p.c. e delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari, dovendo essere applicate, ai fini della validità della notificazione, soltanto le prescrizioni di cui al D.P.R. n. 655/82
e degli art. 32 e ss. del D. M. 09.04.2001 (c.d. Regolamento Postale); che, nei casi di mancata consegna e di restituzione del plico per compiuta giacenza, opera la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c., per la quale “Le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale. La comunicazione dell'atto amministrativo, per il combinato disposto dell'art. 40 comma 3, d.P.R. 29 maggio 1982 n.
655 e dell'art. 1335 c.c., si perfeziona per il destinatario necessariamente secondo le due seguenti alternative: a) allorché provveda al ritiro del piego;
b) per fictio juris, ai sensi dell'art. 1335 c.c., al momento della scadenza del termine di compiuta giacenza (……)” (cfr. T.A.R. Roma sez. II, 08/06/2015, n. 8040; conf. ex multis: T.A.R. Milano sez. IV, 29/05/2015 n. 1286; T.A.R. Palermo sez. II, 24/03/2015 n. 711; T.A.R. Trento sez. I, 13/07/2011, n. 197); che, nel caso in esame, la notifica della convocazione per la visita di revisione del 26.02.2021, effettuata con raccomandata a. r., si era validamente perfezionata in base alle disposizioni del D.P.R. n. 655/82, del regolamento postale e della presunzione legale contenuta nell'art. 1335 c.c., al momento della scadenza del termine di dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza;
che il ricorrente non aveva allegato alcun fatto o situazione idonei a superare la presunzione di conoscenza di cui sopra, essendo sul punto la giurisprudenza particolarmente rigorosa, richiedendo che la prova da fornire per poter vincere la presunzione legale debba necessariamente avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e debba, altresì, trattarsi di situazione incolpevole che non poteva essere superata dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza e tanto era da escludere nel caso concreto, trattandosi dell'attuale e precedente luogo di residenza;
che inoltre la mancata conoscenza dell'atto non era dovuta a fatto incolpevole del ricorrente, essendo egli consapevole di dover essere sottoposto a visita di revisione a scadenza proprio in quel periodo in base al verbale di riconoscimento del
15.10.2019, sicché avrebbe dovuto apprestare diligentemente tutte le garanzie per essere agevolmente raggiunto dalla comunicazione di convocazione da parte dell'Ente e venirne tempestivamente a conoscenza;
che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, all'epoca della convocazione,
l'assistito non aveva ancora indicato all'Istituto un contatto PEC al quale trasmettere le comunicazioni a lui indirizzate, essendo stata tale indicazione fornita solo in data 30.10.2021 (cfr. all. n. 8 fascicolo ); che inoltre le disposizioni normative che impongono all'amministrazione il CP_2 prioritario utilizzo di questo canale di comunicazione quando il privato sia dotato di PEC iscritta in
Pubblici Registri sono sopraggiunte rispetto alla data di notifica dell'invito a visita (operano cioè a decorrere dal 06.07.2023 in conseguenza dell'istituzione del registro INAD).
Ritiene il giudice che, nel caso concreto, non sia invocabile l'irripetibilità dell'indebito in base al principio di affidamento dell'accipiens.
L'indebito de quo trae origine dalla mancata comparizione del ricorrente a visita di revisione.
Va osservato che parte ricorrente non contesta l'indebito assistenziale, insorto per la sua mancata presentazione alla visita di revisione per l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari, ai sensi dell'art. 20, co. 2, L n. 102/2009 e dell'art. 25, co. 6 bis, L. n. 114/2014, come da invito spedito al suo indirizzo, in data 16.02.2021, con raccomandata a. r. che veniva restituita al mittente per compiuta giacenza il 09.04.2021 (cfr. all. nn. 3, 3.1, 4 e 4.1 fascicolo ), ma unicamente di non CP_2 aver ricevuto il suddetto invito. Condividendo le argomentazioni dell' , si osserva che siffatta comunicazione non soggiace alle CP_1 norme predisposte in materia di notifica degli atti giudiziari o tributari. Le lettere raccomandate spedite al domicilio, a norma dell'art. 1335 c.c., si presumono conosciute dal momento in cui giungono al domicilio del destinatario, ovvero, nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale (Cass. 25762/2013, 6527/2003,
2847/97, 4525/99, 10284/2001). Infatti, la raccomandata inviata all'esatto indirizzo del destinatario comporta la presunzione legale di conoscenza, per vincere la quale occorre la prova contraria della mancata conoscenza dell'atto ed è, quindi, necessario provare il verificarsi di un fatto o di una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 20784/2006; n. 15617/2005).
Nella fattispecie in esame, il nome e l'indirizzo del destinatario sono esatti, mentre l'istante ha dedotto l'inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 1335 c.c., esponendo genericamente di essere ricoverato presso una struttura sanitaria in quanto affetto da grave patologia oncologica
(Medulloblastoma), senza tuttavia fornire la prova di avere ricevuto la suddetta notifica proprio in concomitanza con il suo ricovero e dunque di essersi trovato senza colpa nella impossibilità di aver notizia dell'atto. Inoltre, l'Ente ha provato che la comunicazione al destinatario dell'invito a visita di revisione tramite il servizio postale era il solo mezzo utilizzabile, atteso che, all'epoca della convocazione, l'assistito non aveva ancora indicato all'Istituto un indirizzo PEC al quale trasmettere le comunicazioni a lui indirizzate, essendo stata tale indicazione fornita all' solo in data CP_2
30.10.2021 (cfr. all. n. 8 fascicolo ). CP_2
Pertanto, correttamente l' , attesa l'assenza del ricorrente alla visita per l'accertamento della CP_2 permanenza dei requisiti sanitari, ha avviato la procedura di revoca del beneficio assistenziale.
Conseguentemente, vanno considerate indebite le somme corrisposte all'interessato a partire dal
01.04.2021, primo giorno del mese successivo a quello della mancata presentazione alla visita di revisione.
Parte ricorrente va dichiarata non tenuta alla refusione delle spese di lite, attesa la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite
Catanzaro, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro
RA ON
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro dott. RA ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1499 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
nato a [...] il [...] (C.F.: ), difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LU De Santis;
ricorrente contro
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia Parisi;
P.IVA_2
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: che, in data 23.05.2023, l' gli comunicava la CP_2 riliquidazione della sua prestazione pensionistica con conguaglio a debito di euro 33.476,72, di cui veniva chiesta la restituzione;
che, con successiva nota del 15.06.2023, l'Ente reiterava la richiesta, precisando che l'assistito aveva riscosso indebite rate di prestazione di invalidità civile con le maggiorazioni sociali e gli aumenti sociali non spettanti;
che l'indebito era scaturito dalla sua mancata presentazione alla visita di revisione del 22.03.2021; che l' non gli aveva comunicato CP_2
l'avviso di convocazione per la suddetta visita, sicché l'indebito non era ripetibile, stante la sua buona fede;
che, anche in materia di indebito assistenziale, vigeva il principio di irripetibilità quando la causa dell'erogazione indebita non era addebitabile al percipiente e che, in ipotesi di mancanza del requisito reddituale, erano soggetti a restituzione i ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento di accertamento della mancata spettanza della prestazione assistenziale, a meno che l'erogazione indebita fosse addebitabile al percipiente e non sussistessero le condizioni di un legittimo affidamento;
che, nel caso in esame, non vi era stata una sua condotta dolosa, sicché le somme percepite non potevano formare oggetto di pretesa restitutoria;
tanto premesso, ha chiesto dichiararsi la illegittimità della richiesta di pagamento avanzata dall' , attesa l'irripetibilità della CP_2 somma di euro 33.476,72, erogata dall' per il periodo 21.03.2021 - 31.05.2023, con la condanna CP_2 dell'ente alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo: che il ricorrente era stato riconosciuto invalido civile CP_2 totale con permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, a seguito di visita effettuata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità in data 15.10.2019; che nel verbale della Commissione era espressamente previsto: ”REVISIONE: Si Anno: 2020 Mese :
OTTOBRE”; che tale verbale era ben conosciuto dal ricorrente in quanto gli era stato notificato con raccomandata a.r. in data 04.11.2019; che, in conseguenza di quanto previsto dalla Commissione, con nota del 16.02.2021, l'Ente convocava l'interessato per la visita di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari, ai sensi dell'art. 20, co. 2, L. n. 102/2009 e dell'art. 25, co. 6 bis,
L. n. 114/2014, fissata per giorno 22.03.2021; che nella raccomandata l'assistito veniva avvertito che, ai sensi dell'art. 37 L. 23.12.1998 n. 448, l'assenza senza giustificato motivo avrebbe comportato l'avvio della procedura di revoca delle prestazioni;
che il ricorrente non provvedeva a ritirare la nota trasmessa al suo indirizzo di residenza, per cui la nota veniva restituita all' per compiuta CP_2 giacenza in data 09.04.2021 (cfr. all. nn. 3, 3.1, 4 e 4.1 fascicolo ); che, stante la regolarità della CP_2 predetta comunicazione, l' , in assenza di giustificazioni da parte dell'interessato dell'assenza CP_1 alla visita di revisione, provvedeva a revocare la provvidenza, così come previsto dall'art. 37 L.
23.12.1998, n. 448, a decorrere dal 01.04.2021, primo giorno del mese successivo a quello fissato per la visita di revisione;
che di tanto veniva data notizia al ricorrente attraverso la comunicazione di riliquidazione della prestazione del 23.05.2023 (cfr. all. nn. 5, 5.1 e 5.2 fascicolo ) contenente CP_2 anche la quantificazione delle somme indebitamente percepite dal 01.04.2021 al 30.06.2023 a titolo di prestazioni assistenziali (pensione e indennità di accompagnamento, maggiorazione sociale e maggiorazione ex art. 38 L. n. 448/01); che, in ogni caso, a seguito di domanda del 30.08.2023, il ricorrente veniva riconosciuto invalido civile al 75%, essendo stato riscontrato un miglioramento rispetto alle condizioni accertate in sede di visita medica del 15.10.2019 (cfr. all. n. 7 fascicolo ); CP_2 che parte ricorrente non contestava l'indebita percezione dei ratei di prestazione di invalidità civile per mancata presentazione alla visita medica disposta per l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari, ma sosteneva esclusivamente la loro irripetibilità, ai sensi delle disposizioni speciali in tema di indebito previdenziale e delle deroghe alla ripetibilità enucleate in via interpretativa dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale;
che, nella specie, si andava applicata la disciplina generale dell'indebito oggettivo dettata dall'art. 2033 c.c., per cui la domanda andava respinta.
All'odierna udienza, il giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti.
La domanda va rigettata.
Parte ricorrente non nega la sussistenza dell'indebito, né afferma di avere titolo a percepire la provvidenza nel periodo per cui è causa, limitandosi a contestare la ripetibilità dell'indebito assistenziale in base al principio dell'affidamento, sull'assunto che essa non aveva ricevuto l'avviso di convocazione da parte dell'ente alla visita di revisione del 22.03.2021, sicché l'indebito non era ripetibile, stante la sua buona fede. Richiama, sul punto, l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Cassazione secondo cui vige in materia “la regola propria del sottosistema assistenziale” che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Deduce che, in base a tale orientamento formatosi in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
L'istituto previdenziale contesta l'avverso assunto, eccependo l'intervenuta notifica della convocazione a visita del ricorrente per compiuta giacenza, deducendo: che, laddove sia previsto che la notifica di atti amministrativi possa avvenire ricorrendo al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (come nella presente ipotesi) va esclusa l'applicabilità degli artt. 137 e ss. c.p.c. e delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari, dovendo essere applicate, ai fini della validità della notificazione, soltanto le prescrizioni di cui al D.P.R. n. 655/82
e degli art. 32 e ss. del D. M. 09.04.2001 (c.d. Regolamento Postale); che, nei casi di mancata consegna e di restituzione del plico per compiuta giacenza, opera la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c., per la quale “Le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale. La comunicazione dell'atto amministrativo, per il combinato disposto dell'art. 40 comma 3, d.P.R. 29 maggio 1982 n.
655 e dell'art. 1335 c.c., si perfeziona per il destinatario necessariamente secondo le due seguenti alternative: a) allorché provveda al ritiro del piego;
b) per fictio juris, ai sensi dell'art. 1335 c.c., al momento della scadenza del termine di compiuta giacenza (……)” (cfr. T.A.R. Roma sez. II, 08/06/2015, n. 8040; conf. ex multis: T.A.R. Milano sez. IV, 29/05/2015 n. 1286; T.A.R. Palermo sez. II, 24/03/2015 n. 711; T.A.R. Trento sez. I, 13/07/2011, n. 197); che, nel caso in esame, la notifica della convocazione per la visita di revisione del 26.02.2021, effettuata con raccomandata a. r., si era validamente perfezionata in base alle disposizioni del D.P.R. n. 655/82, del regolamento postale e della presunzione legale contenuta nell'art. 1335 c.c., al momento della scadenza del termine di dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza;
che il ricorrente non aveva allegato alcun fatto o situazione idonei a superare la presunzione di conoscenza di cui sopra, essendo sul punto la giurisprudenza particolarmente rigorosa, richiedendo che la prova da fornire per poter vincere la presunzione legale debba necessariamente avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e debba, altresì, trattarsi di situazione incolpevole che non poteva essere superata dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza e tanto era da escludere nel caso concreto, trattandosi dell'attuale e precedente luogo di residenza;
che inoltre la mancata conoscenza dell'atto non era dovuta a fatto incolpevole del ricorrente, essendo egli consapevole di dover essere sottoposto a visita di revisione a scadenza proprio in quel periodo in base al verbale di riconoscimento del
15.10.2019, sicché avrebbe dovuto apprestare diligentemente tutte le garanzie per essere agevolmente raggiunto dalla comunicazione di convocazione da parte dell'Ente e venirne tempestivamente a conoscenza;
che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, all'epoca della convocazione,
l'assistito non aveva ancora indicato all'Istituto un contatto PEC al quale trasmettere le comunicazioni a lui indirizzate, essendo stata tale indicazione fornita solo in data 30.10.2021 (cfr. all. n. 8 fascicolo ); che inoltre le disposizioni normative che impongono all'amministrazione il CP_2 prioritario utilizzo di questo canale di comunicazione quando il privato sia dotato di PEC iscritta in
Pubblici Registri sono sopraggiunte rispetto alla data di notifica dell'invito a visita (operano cioè a decorrere dal 06.07.2023 in conseguenza dell'istituzione del registro INAD).
Ritiene il giudice che, nel caso concreto, non sia invocabile l'irripetibilità dell'indebito in base al principio di affidamento dell'accipiens.
L'indebito de quo trae origine dalla mancata comparizione del ricorrente a visita di revisione.
Va osservato che parte ricorrente non contesta l'indebito assistenziale, insorto per la sua mancata presentazione alla visita di revisione per l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari, ai sensi dell'art. 20, co. 2, L n. 102/2009 e dell'art. 25, co. 6 bis, L. n. 114/2014, come da invito spedito al suo indirizzo, in data 16.02.2021, con raccomandata a. r. che veniva restituita al mittente per compiuta giacenza il 09.04.2021 (cfr. all. nn. 3, 3.1, 4 e 4.1 fascicolo ), ma unicamente di non CP_2 aver ricevuto il suddetto invito. Condividendo le argomentazioni dell' , si osserva che siffatta comunicazione non soggiace alle CP_1 norme predisposte in materia di notifica degli atti giudiziari o tributari. Le lettere raccomandate spedite al domicilio, a norma dell'art. 1335 c.c., si presumono conosciute dal momento in cui giungono al domicilio del destinatario, ovvero, nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale (Cass. 25762/2013, 6527/2003,
2847/97, 4525/99, 10284/2001). Infatti, la raccomandata inviata all'esatto indirizzo del destinatario comporta la presunzione legale di conoscenza, per vincere la quale occorre la prova contraria della mancata conoscenza dell'atto ed è, quindi, necessario provare il verificarsi di un fatto o di una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 20784/2006; n. 15617/2005).
Nella fattispecie in esame, il nome e l'indirizzo del destinatario sono esatti, mentre l'istante ha dedotto l'inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 1335 c.c., esponendo genericamente di essere ricoverato presso una struttura sanitaria in quanto affetto da grave patologia oncologica
(Medulloblastoma), senza tuttavia fornire la prova di avere ricevuto la suddetta notifica proprio in concomitanza con il suo ricovero e dunque di essersi trovato senza colpa nella impossibilità di aver notizia dell'atto. Inoltre, l'Ente ha provato che la comunicazione al destinatario dell'invito a visita di revisione tramite il servizio postale era il solo mezzo utilizzabile, atteso che, all'epoca della convocazione, l'assistito non aveva ancora indicato all'Istituto un indirizzo PEC al quale trasmettere le comunicazioni a lui indirizzate, essendo stata tale indicazione fornita all' solo in data CP_2
30.10.2021 (cfr. all. n. 8 fascicolo ). CP_2
Pertanto, correttamente l' , attesa l'assenza del ricorrente alla visita per l'accertamento della CP_2 permanenza dei requisiti sanitari, ha avviato la procedura di revoca del beneficio assistenziale.
Conseguentemente, vanno considerate indebite le somme corrisposte all'interessato a partire dal
01.04.2021, primo giorno del mese successivo a quello della mancata presentazione alla visita di revisione.
Parte ricorrente va dichiarata non tenuta alla refusione delle spese di lite, attesa la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite
Catanzaro, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro
RA ON