Decreto cautelare 25 luglio 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02749/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03697/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3697 del 2025, proposto da
SH RA GH HI, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Visciola, Gianluca Marrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento prot. numero P-NA/L/Q/2023/118508 12.05.2025 avente ad oggetto revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in data 14.09.2023 per lavoro stagionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa NG ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
Con il provvedimento impugnato, la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta a suo tempo rilasciato per l’ingresso del cittadino straniero, odierno ricorrente, nel territorio dello Stato al fine di essere assunto come lavoratore stagionale.
La revoca è motivata per la incompletezza della documentazione a corredo della istanza, in particolare, per la mancanza di una asseverazione emessa da un soggetto in possesso dei requisiti fissati dalla legge.
Con il ricorso in esame, la revoca è impugnata per molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Rappresenta il ricorrente di essere giunto in Italia in data 17.02.2024, in ritardo (non imputabile al ricorrente ma alle lungaggini amministrative) rispetto ai quattro mesi di lavoro stagionale (dal 01.06.2023 al 30.09.2023) che il datore di lavoro aveva indicato nell’istanza del 27.03.2023.
Una volta in Italia, tuttavia, il ricorrente, egli era, comunque, assunto con contratto a termine dalla società Villaggio Nettuno Srl, con scadenza fissata, dopo alcune proroghe, per la data del 21/12/2024; alla scadenza di detto termine, il contratto non è stato più rinnovato.
La revoca del nulla osta sarebbe illegittima in quanto l’asseverazione presentata in uno con l’istanza di nulla osta perverrebbe da soggetto idoneo al suo rilascio; non terrebbe conto della buona fede del lavoratore e della circostanza che egli, medio tempore, ha effettivamente svolto attività lavorativa ( della quale è data prova in atti).
L’amministrazione intimata si è costituita in difesa.
Il ricorso è fondato.
Questo Tribunale, facendo applicazione dei principi enunciati anche dal Consiglio di Stato, in analoghe controversie ha ritenuto che il decorso del tempo abbia una peculiare incidenza sulla azione dell’amministrazione volta alla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti il rilascio del nulla osta per assunzione di lavoratori stranieri.
In particolare, il lasso di tempo intercorso tra il rilascio del nulla osta ed il momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, ovvero in generale con le attività di verifica dei requisiti che preludono allo stesso, può determinare il verificarsi di sopravvenienze che l’amministrazione deve valutare al fine di bilanciare l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e la regolare presenza dello straniero nel territorio dello Stato con la pur necessaria tutela del cittadino straniero che in buona fede ed in virtù di un titolo che a tanto lo legittima, vi ha fatto ingresso.
In caso di buona fede del lavoratore, l’amministrazione deve valutare la possibilità di rilasciare a favore del lavoratore un diverso titolo di soggiorno che gli consenta una regolare permanenza nel territorio dello Stato, in presenza di requisiti soggettivi e oggettivi in capo allo stesso.
Nel caso di specie, la revoca è intervenuta dopo circa due anni dal rilascio del nulla osta e, nelle more, il lavoratore è stato assunto dalla datrice di lavoro per il periodo previsto; il rapporto di lavoro è cessato prima che la Prefettura provvedesse alle verifiche e alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e non sono stati dedotti dalla Prefettura profili di insussistenza del rapporto di lavoro né indici che inducano a ritenere fraudolenta la richiesta di nulla osta; il lavoratore ha prodotto la documentazione di sua pertinenza e ha rappresentato di aver maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno, richiesta alla Prefettura di Isernia per competenza territoriale.
Per cui, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e dell’orientamento giurisprudenziale anche di questo Tar in materia (cfr. tra le altre sent. n. 3995 del 2025), il ricorso per motivi aggiunti va accolto con conseguente annullamento del provvedimento di revoca impugnato.
Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la revoca impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI DE, Presidente
NG ON, Consigliere, Estensore
Mara PA, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| NG ON | TI DE |
IL SEGRETARIO