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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4129/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. , con l'avv. Marino ALMANSI, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Marino ALMANSI, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e scioglimento del matrimonio: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano al reciproco mantenimento;
pag. 1 di 3 3) L'immobile di Venezia-Giudecca 926/A, condotto in locazione dalla RA , di proprietà di terzi, Pt_1 rimane nella libera e piena disponibilità di quest'ultima.
4) Le spese di assistenza legale della procedura restano interamente a carico della RA . Parte_1
Decorso il termine di legge, si chiede che alle medesime condizioni chieste per la separazione venga emessa sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra e celebrato in Venezia il Parte_1 Parte_2
20.12.2021 con rito civile, con atto trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia al n.
173/p. 1/uff. 1/2021, con ogni conseguente disposizione al Conservatore dei registri di Stato Civile per la annotazione.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 20/12/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Venezia al n. 173 parte I serie / uff. 1 anno 2021, dal quale non sono nati figli;
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 5/11/2025 fissata innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51
c.p.c., essendosi con dette note riportate all'accordo già indicato in ricorso in ordine alle condizioni della separazione e del successivo scioglimento del matrimonio, per la cui dichiarazione hanno formulato contestuale istanza;
visto l'intervento del P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti, e siano dunque meritevoli di omologa, tenuto conto anche del quadro reddituale dei coniugi;
ritenuto di rimandare ogni determinazione in punto di spese all'esito del definitivo;
rilevato infine che la causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio contestualmente proposta dai coniugi;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), alle condizioni indicate in ricorso Parte_2 C.F._2
e ribadite nelle note scritte depositate;
pag. 2 di 3 PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra i coniugi e le condizioni concordemente CP_1 stabilite dai ricorrenti, di seguito integralmente riprodotte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano al reciproco mantenimento;
3) L'immobile di Venezia-Giudecca 926/A, condotto in locazione dalla RA , di proprietà di terzi, Pt_1 rimane nella libera e piena disponibilità di quest'ultima.
4) Le spese di assistenza legale della procedura restano interamente a carico della RA .”; Parte_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Venezia;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. , con l'avv. Marino ALMANSI, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Marino ALMANSI, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e scioglimento del matrimonio: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano al reciproco mantenimento;
pag. 1 di 3 3) L'immobile di Venezia-Giudecca 926/A, condotto in locazione dalla RA , di proprietà di terzi, Pt_1 rimane nella libera e piena disponibilità di quest'ultima.
4) Le spese di assistenza legale della procedura restano interamente a carico della RA . Parte_1
Decorso il termine di legge, si chiede che alle medesime condizioni chieste per la separazione venga emessa sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra e celebrato in Venezia il Parte_1 Parte_2
20.12.2021 con rito civile, con atto trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia al n.
173/p. 1/uff. 1/2021, con ogni conseguente disposizione al Conservatore dei registri di Stato Civile per la annotazione.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 20/12/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Venezia al n. 173 parte I serie / uff. 1 anno 2021, dal quale non sono nati figli;
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 5/11/2025 fissata innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51
c.p.c., essendosi con dette note riportate all'accordo già indicato in ricorso in ordine alle condizioni della separazione e del successivo scioglimento del matrimonio, per la cui dichiarazione hanno formulato contestuale istanza;
visto l'intervento del P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti, e siano dunque meritevoli di omologa, tenuto conto anche del quadro reddituale dei coniugi;
ritenuto di rimandare ogni determinazione in punto di spese all'esito del definitivo;
rilevato infine che la causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio contestualmente proposta dai coniugi;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), alle condizioni indicate in ricorso Parte_2 C.F._2
e ribadite nelle note scritte depositate;
pag. 2 di 3 PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra i coniugi e le condizioni concordemente CP_1 stabilite dai ricorrenti, di seguito integralmente riprodotte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano al reciproco mantenimento;
3) L'immobile di Venezia-Giudecca 926/A, condotto in locazione dalla RA , di proprietà di terzi, Pt_1 rimane nella libera e piena disponibilità di quest'ultima.
4) Le spese di assistenza legale della procedura restano interamente a carico della RA .”; Parte_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Venezia;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 3 di 3