Ordinanza collegiale 10 ottobre 2024
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01360/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03709/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3709 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Soc. Clanio Medical Scpa (Villa Rachele), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Caivano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Carrara, Biagio Fusco, con domicilio eletto presso lo studio Ida Carrara in Caivano, via De Gasperi 56 Presso Comune;
Asl 107 - AP 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GL Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fondo Verdeluna, Casa di Cura Leonida, Centro Serapide, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) Del provvedimento dell’Asl AP 2 Nord del 21/5/2024 n. 22169/u in parte qua - conosciuto in data 22/7/2024 a seguito di deposito tardivo nel giudizio R.G. 1454/2024 per l’ottemperanza della sentenza del Tar Campani- AP n. 4211/2023 – nonché del verbale del 15 maggio 2024 allegato al suddetto provvedimento, relativamente alla parte in cui nega l’istanza di autorizzazione per 20 posti letto di Centro diurno disabile –oggetto proposta in trasformazione di 20 posti letto di Centro adulti non autosufficienti relativi ad attività da espletare sul piano terra presentata ad aprile 2024).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOC. CLANIO MEDICAL SCPA (VILLA RACHELE) il 29\1\2025:
Del provvedimento Prot. 005117/e del 25/11/2024, emesso dalla Asl Na 2 Nord, conseguente all’ordinanza del Tar Campania 05305/2024 del 10.10.2024, avente ad oggetto il parere negativo relativo alla richiesta di autorizzazione alla trasformazione di 20 posti da Centro Diurno sociosanitario per persone adulte non autosufficienti (in sigla Centro Diurno Adulti non autosufficienti) a Centro Diurno sociosanitario per disabili (in sigla Centro Diurno Disabili) presentata dalla struttura sanitaria Clanio Medical Scpa, motivato sulla carenza di fabbisogno nell’area territoriale in cui ricade il Comune di Caivano.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOC. CLANIO MEDICAL SCPA (VILLA RACHELE) il 24\7\2025:
1) Della Deliberazione n. 1007 del 13/05/2025 adottata dall’ Asl Na 2 Nord, comunicata a mezzo pec in data 14/05/2025, avente ad oggetto la ripartizione della quota di fabbisogno regionalizzato nell’area est della Asl Na. 2 nord (così come individuata nella mappatura dei distretti) che si assume eseguita in esecuzione dell’allegato alla DGRC 180/2024, per l’assistenza semiresidenziale in favore dell’utenza disabile, che ha ritenuto incompatibile con il fabbisogno l’istanza di parte ricorrente di autorizzazione alla realizzazione di 20 pl per adulti disabili nel territorio del comune
di Caivano distretto 45.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOC. CLANIO MEDICAL SCPA (VILLA RACHELE) il 11\11\2025:
1) Del provvedimento della Regione Campania, PG n. 0375684 del 28/07/2025 – conosciuto a mezzo pec in data 28/07/2025, nella parte in cui prende atto del parere di primo grado della Commissione aziendale che accerta l’incompatibilità dell’istanza con il fabbisogno complessivo e la localizzazione territoriale
2) Di ogni atto presupposto, connesso e conseguente e comunque lesivo dell’interesse di parte ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Comune di Caivano e dell’Asl 107 - AP 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa SS CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 18.07.2026 e depositato il 30.07.2024, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento del 21.05.2024 dell’Asl AP 2, nella parte in cui ha rigettato implicitamente l’istanza di autorizzazione presentata dalla ricorrente l’8.04.2026, sovrapponendola ad una diversa domande presentate dalla medesima ricorrente per altra autorizzazione.
Espone in fatto di aver inoltrato all’Amministrazione sanitaria due richieste di autorizzazione, la prima, del 13.02.2020, avente ad oggetto 20 posti letto di Centro diurno disabile, da realizzare al piano seminterrato del fabbricato sito a Caivano, in via Colanton Fiore n. 14/bis; la seconda, dell’8 aprile 2024, avente ad oggetto ulteriori 20 posti letto di Centro diurno disabile - proposta in trasformazione di 20 posti letto di Centro adulti non autosufficienti - da realizzare nel medesimo fabbricato, ma al piano terra. Il provvedimento del 21.05.2024 avrebbe concentrato in un unico parere l’esame delle due diverse domande presentate dalla ricorrente, con illegittima sovrapposizione delle stesse e illegittimo implicito diniego sulla seconda istanza.
Avverso il predetto provvedimento la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1 ) Violazione del principio di buon andamento e lealtà ex art. 97 Cost - violazione dei principi di buona fede e correttezza ex art. 1, comma 2 bis l. 241/90- violazione dei principi di concorrenza e libertà imprenditoriale – violazione art 106 Tfue - violazione art. 41 Cost. – violazione della delibera regionale 180/2024 del 17/04/2024- mancata valutazione del fabbisogno ex art. 8 bis d.lgs. 502/1992 - travisamento - eccesso di potere- difetto assoluto dei presupposti.
L’Amministrazione non avrebbe esaminato adeguatamente le due diverse istanze proposte dalla ricorrente, ma le avrebbe sovrapposte, negando, per l’effetto, il rilascio dell’autorizzazione per ulteriori 20 posti letto di Centro diurno disabile (proposta in trasformazione di 20 posti letto di Centro adulti non autosufficienti relativi ad attività da espletare sul piano terra) senza alcuna valutazione del fabbisogno, pregiudicando cosi l’interesse pubblico e quello privato della ricorrente.
II. Violazione dell’art. 3 l.241/90 - difetto di istruttoria, di motivazione - arbitrarietà- sviamento di potere - travisamento dei fatti – illogicità
L’Amministrazione, con il provvedimento del 21.05.2024, avendo sovrapposto le due diverse istanze, avrebbe di fatto negato il rilascio dell’autorizzazione con riguardo all’istanza dell’8.04.2024 senza un’adeguata motivazione e ciò in contrasto con l’art. 3 l. 241/90.
2. La Regione Campania, ritualmente costituitasi, ha depositato documentazione.
3. La ricorrente, con memoria del 3.10.2024, ha insistito sulle proprie posizioni per quanto concerne la seconda richiesta, sottolineando che la documentazione depositata dall’Amministrazione si riferisse alla prima istanza, rispetto alla quale il procedimento poteva dirsi concluso.
4. Il Comune di Caivano, con atto di costituzione del 7.10.2024, nell’ evidenziare che il proprio potere autorizzativo è condizionato normativamente ai pareri obbligatori e vincolanti dell’Asl competente e della Regione Campania sulla ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento della richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria in discorso, ha chiesto di dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva.
5. Con ordinanza n. 5305/2024 è stata accolta la richiesta cautelare, con sospensione dell’impugnato provvedimento (ai fini del riesame dell’istanza) nella parte in cui la stessa rigetta implicitamente l’autorizzazione alla realizzazione di 20 posti letto di Centro diurno disabile da realizzare al piano terra del fabbricato.
6. L’Asl 107 AP 2, ritualmente costituitasi, il 25.11.2024 ha depositato documentazione.
7. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 29.01.2025, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 25.11.2024, emesso dalla Asl a seguito dell’ordinanza di riesame, di diniego alla richiesta di autorizzazione alla trasformazione di 20 posti presentata dalla ricorrente l’8.04.2024, motivandolo con la carenza di fabbisogno nell’area territoriale in cui ricade il Comune di Caivano.
Avverso il predetto provvedimento la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione Dca 83/19 – violazione e falsa applicazione della Dgrc 180 del 17/04/2024 ove applicabili ai procedimenti autorizzativi - violazione e falsa applicazione art. 8 ter e ss d.lgs. 502/92 - violazione Dgrc 7301/01 – contraddittorietà – carente istruttoria – assoluta erroneità - violazione l. 241/90 – violazione dei principi di concorrenza e libertà costituzione – violazione della sentenza 4211/2023 – difetto assoluto di motivazione in ordine al pubblico interesse imprenditoriale – violazione art 106 del trattato Tfue –– contraddittorietà- violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – violazione art 3, 32 e 41
L’Amministrazione sanitaria non avrebbe effettuato una puntuale ricognizione del fabbisogno o una corretta valutazione della presenza di fabbisogno nell’area territoriale in cui opera la ricorrente, violando i principi rinvenibili nel DCA 83/2019, come confermati con nota della Regione del 21.07.2021, e i principi sanciti dal D.lgs. 502/1992, nonché ponendo limiti alla libera iniziativa economica. Le disposizioni normative richiamate, inoltre, non individuerebbero il Comune quale riferimento territoriale per la determinazione della capienza del fabbisogno, ma farebbero riferimento all'area territoriale che, secondo la Regione (nota prot. n. 0385477 del 21 luglio 2021) dovrebbe intendersi come un’aggregazione rilevante e funzionalmente omogenea di più Distretti Sanitari contigui, configurando, così, un ambito territoriale esteso che trascende il singolo Comune. Secondo parte ricorrente, dunque, spetterebbe alle ASL verificare, caso per caso, la congruità delle istanze rispetto all'area territoriale di riferimento, nonché l’adeguatezza delle domande presentate per il soddisfacimento del fabbisogno. La ricorrente ritiene, infatti, che qualora la domanda riguardi un’area territoriale carente, anche nel caso in cui i posti letto vengano localizzati in un unico comune all'interno di tale area, essa risulterebbe comunque meritevole di accoglimento, in quanto finalizzata a colmare una carenza di servizi sociosanitari sul territorio, essendo quest’ultimo il parametro di riferimento (e non il Comune). L’Amministrazione, invece, nel provvedimento impugnato valuterebbe il fabbisogno con riguardo soltanto ai Comuni/distretti sanitari (e non all’area territoriale) ritenendolo illegittimamente saturo in base al fatto che a Caivano la stessa ricorrente sarebbe già autorizzata per la realizzazione per 20 posti e che, in assenza di una programmazione aziendale di una equa ed omogenea ripartizione dell’esiguo fabbisogno residuo, l’istanza presentata dalla ricorrente medesima non potrebbe passare alla fase decisoria.
II. Eccesso di potere – violazione e falsa applicazione della Dgrc 180 del 17/04/2024 - violazione della legge 241/90 – assoluto difetto di motivazione – violazione art 41 Cost - violazione dei principi in materia di libera concorrenza – violazione art 106 del Tfue – violazione dgrc7301/01 – violazione Dca 83/2019 – violazione art 8 ter e ss d.lgs. 502/1992.
Sarebbe, inoltre, del tutto erroneo il fabbisogno calcolato dall’ASL, con conseguente illegittimità delle decisioni assunte in merito alla richiesta di autorizzazione della ricorrente.
III. Eccesso di potere – violazione della l. 241/90 - sviamento di potere – carenza di istruttoria – assoluta mancanza di motivazione.
Dalla documentazione trasmessa dall’Asl alla ricorrente – a seguito di istanza di accesso ex art. 22 l. 241/90 e art. 5 d.lgs. 33/2013 - si evincerebbe l’infondatezza delle osservazioni poste alla base del parere di diniego, in quanto, prima della richiesta dell’8.04.2024 inoltrata dalla ricorrente, vi era soltanto la richiesta presentata per BA d’IA. L’Amministrazione, inoltre, errerebbe nel considerare la rettifica dell’errore materiale contenuto nel progetto allegato all’istanza dell’8.4.2024, avvenuta il 18.11.2024, come una nuova domanda.
IV. Erronea e falsa applicazione degli artt. 8 bis, ter, quater e ss del d.lgs. N. 502/92 e s.m.i e Dgrc 7301/2001 – carenza di istruttoria – eccesso di potere – sviamento del potere disapplicabilità delle delibere 83/2019 e 180/2024 - violazione dei principi di concorrenza e libertà imprenditoriale – violazione art 106 del trattato Tfue.
Secondo parte ricorrente, infine, le motivazioni addotte dalla ASL AP 2 Nord nel parere negativo impugnato si fonderebbero sull’erronea sovrapposizione del fabbisogno di offerta pubblica (comunque capiente secondo la propria interpretazione) ed accreditata rispetto a quello delle prestazioni in regime privato, con conseguente illegittima limitazione dell’accesso dei centri privati al mercato sanitario, con conseguente lesione della libertà di impresa.
8. Con memorie depositate il 7.02.2025 la Regione e la ricorrente hanno insistito sulle proprie posizioni.
9. Con secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 24.07.2025, la ricorrente ha impugnato la Deliberazione n. 1007 del 13.05.2025 (e gli atti ad essa presupposti) adottata dall’Asl Na 2 Nord, avente ad oggetto la ripartizione della quota di fabbisogno regionalizzato nell’area est della Asl AP 2 nord (così come individuata nella mappatura dei distretti) che si assume eseguita in esecuzione dell’allegato alla DGRC 180/2024, per l’assistenza semiresidenziale in favore dell’utenza disabile, che ha ritenuto incompatibile con il fabbisogno l’istanza di parte ricorrente di autorizzazione alla realizzazione di 20 posti letto per adulti disabili nel territorio del comune di Caivano distretto 45. Secondo parte ricorrente, l’Amministrazione, avrebbe dovuto assegnare il fabbisogno residuo pari a 71 posti alle strutture che operano nell’area territoriale carente, seguendo il criterio della priorità delle istanze in modo da non pregiudicare, in maniera discriminatoria, la libera iniziativa economica (art. 41 Cost.).
Avverso la predetta deliberazione ha riproposto le medesime censure già sollevate nel precedente primo ricorso per motivi aggiunti.
10. Con terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato l’11.11.2025, la ricorrente impugna il provvedimento della Regione Campania del 28.07.2025 nella parte in cui prende atto del parere di primo grado della Commissione aziendale che accerta l’incompatibilità dell’istanza con il fabbisogno complessivo e la localizzazione territoriale. Ha riproposto le medesime censure articolate avverso gli atti già impugnati con i precedenti motivi aggiunti, ritenendo illegittima l’individuazione del fabbisogno e il conseguente diniego dell’autorizzazione in capo alla ricorrente.
11. All’udienza pubblica del 16.12.2025, in vista della quale parte ricorrente e l’ASL hanno depositato memoria e documentazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i motivi aggiunti sono infondati.
2. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Asl AP 2 del 21.5.2024 nella parte in cui, soprapponendo due istanze presentate in tempi diversi dalla ricorrente medesima e decidendo solo su una di queste, avrebbe implicitamente rigettato l’altra istanza dell’8.04.2024.
In data 25.11.2024, tuttavia, a seguito dell’individuazione del fabbisogno assistenziale nell’area territoriale in cui ricade il Comune di Caivano, l’ASL AP 2 Nord ha emesso parere negativo alla richiesta di autorizzazione dell’8.04.2024 alla trasformazione di 20 posti da Centro Diurno sociosanitario per persone adulte non autosufficienti a Centro Diurno sociosanitario per disabili, presentata dalla ricorrente.
Con il provvedimento del 25.11.2024, dunque, è venuto meno l’interesse della ricorrente al ricorso introduttivo, in quanto l’Amministrazione si è espressa sulla istanza dell’8.04.2024, rigettando la richiesta di autorizzazione per motivazioni che sono state poi censurate con i ricorsi per motivi aggiunti.
Il ricorso introduttivo è, pertanto, improcedibile.
3. Venendo all’esame del merito dei ricorsi per motivi aggiunti, le censure che la ricorrente solleva in relazione ai numerosi atti impugnati possono sintetizzarsi nella ritenuta erronea individuazione del fabbisogno assistenziale, presupposto per il diniego della autorizzazione richiesta (sarebbe errato il calcolo dei posti ancora disponibili e il fabbisogno residuo non sarebbe stato effettuato su ambito territoriale ma solo Comunale) e nella erronea qualificazione della rettifica effettuata dalla ricorrente della precedente istanza dell’8.04.2025, che l’Amministrazione avrebbe, in un primo momento, qualificato come nuova domanda, datata 18.11.2025, con perdita del criterio di priorità cronologica di esame.
4. Per quanto attiene al primo ordine di censure, deve evidenziarsi che “ La valutazione del fabbisogno assistenziale, cui la legislazione nazionale vincola il rilascio del provvedimento autorizzativo … forma oggetto di un potere discrezionale il cui esercizio da parte della regione trova un limite nel rispetto dei principi del diritto europeo e che deve tradursi, in ogni caso, in una idonea istruttoria, accurata, attualizzata ed effettiva, sull’esistenza di una determinata domanda sanitaria sul territorio e di una correlativa offerta da parte delle strutture private, senza che ciò si risolva di fatto in un illegittimo blocco, a tempo indeterminato, dell’accesso di nuovi operatori sul mercato. ” (Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2020, sentenza n. 1637)
Dalla documentazione in atti, tuttavia, non risulta che l’Amministrazione abbia omesso l’istruttoria per l’individuazione del fabbisogno assistenziale né che la stessa sia affetta da vizi macroscopici che giustifichino l’intervento di questo giudice sulla discrezionalità di cui l’Amministrazione medesima è fornita.
La ricorrente, d’altronde, si limita a fornire, nei ricorsi per motivi aggiunti, una diversa ricostruzione del numero dei posti assegnati e di quelli residui, assumendo che il calcolo degli stessi effettuato dall’amministrazione sia errato. Ma non allega documentazione puntuale circa il presupposto del calcolo da essa effettuato, né può questo giudice ingerirsi, come detto, nella valutazione operata dalla Regione, supportata da documentazione allegata, in assenza di evidenze di macroscopici errori o illegittimità, a ciò non bastando la semplice censura, seppur articolata, della ricorrente.
4. La ricorrente censura anche che il fabbisogno assistenziale non sarebbe stato calcolato per “ambito territoriale”, cioè un’area più ampia del semplice comune e da identificarsi, invece, come “ un’aggregazione rilevante e funzionalmente omogenea di più Distretti Sanitari contigui ”. Di talché l’errata qualificazione della rettifica dell’istanza dell’8.04.2024, come nuova istanza del 18.11.2024, avrebbe anche precluso alla ricorrente medesima di ottenere l’autorizzazione in riferimento al complessivo fabbisogno carente anche in altri distretti contigui (considerato che per il distretto di riferimento la domanda della ricorrente era l’unica presentata), favorendo, nel caso di specie, altra struttura che avrebbe presentato domanda a giugno del 2024 ( successivamente, dunque, all’istanza della ricorrente dell’8.04.2024).
La ricorrente, invero contesta che sarebbe “… evidente la disomogeneità delle prestazioni sanitarie garantite sul territorio, in quanto sono stati autorizzati: - Nell’area sinistra (ovest) 230 posti + 30 con la recente Delibera 1007/2025 per un totale di 260 posti a fronte di un fabbisogno pari a 196. - Nell’area destra, invece, risultano autorizzati 35 posti + 40 con la citata Delibera, per un totale di 75 posti a fronte di un fabbisogno pari a 140”. Afferma inoltre che “il Distretto Sanitario 45 (di cui fa parte il Comune di Caivano), pur essendo dotato attualmente di soli 20 posti è contiguo e baricentrico rispetto ai Distretti Sanitari 41,43, 44 e 46, 47 (comprendenti i popolosi Comune di Frattamaggiore, Casoria, Afragola, Acerra, Casalnuovo) e pertanto è incluso in un’area territoriale estremamente carente .”
Tuttavia, dall’analisi del verbale della relazione dell’Asl AP 2 nord del 7.11.2025, depositata in atti il 27.11.2025, non risultano sussistenti le evidenziate criticità.
In detto documento, invero, la Asl, dopo un puntuale riscontro della normativa susseguitasi, del fabbisogno individuato nel tempo, del conteggio dello stesso nella sua progressione temporale, prende in considerazione le censure di parte ricorrente, controdeducendo alle stesse con motivazioni che non risultano erronee o palesemente infondate, ma, anzi, danno conto del percorso seguito dell’Amministrazione e dei risultati conseguenziali dalla stessa raggiunti.
Nella predetta relazione, infatti, si legge “ Alla luce delle affermazioni della ricorrente, è opportuno precisare la popolazione residente di tutta l'Asl AP 2 Nord, presa a base dei calcoli del fabbisogno fatti dalla Regione Campania, consta di 1.50.891 residenti, di cui il 53% pari a 562.342 è collocato nei territori della Macroarea a Sinistra (Ovest della Mappa) mentre il 46,5% pari a 488.549 è collocato nei territori della Macroarea a Destra (Est della Mappa), ove è allocata la struttura della ricorrente; pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, si evidenzia che la popolazione residente seppure di poco è maggioritaria nei territori della macroarea a Sinistra .”
Con riferimento a delibere invocate dalla ricorrente come prova dell’erronea istruttoria e del travisamento dei fatti in cui sarebbe asseritamene incorsa l’amministrazione, la Relazione citata evidenzia l’errore in cui è incorsa, invece, la ricorrente nel ritenerle attinenti al caso di specie.
Al riguardo la Relazione afferma che “ Nel merito delle doglianze della ricorrente Cooperativa Clanio, e specificamente quando invoca la nota esplicativa del DCA 83/2019 della Regione Campania del 21.7.2021 prot. 0385477 avente ad oggetto "Pianificazione aziendale dell'offerta territoriale delle strutture sociosanitarie RSA residenziali" è opportuno precisare che la stessa è riferita specificamente al setting di RSA Residenziale, come si evince anche dalla stessa richiesta inoltrata dall'ASL il 5.7.2021, e pertanto non alle strutture semiresidenziali dei Centri Diurni, che hanno caratteristiche differenti (Tipologie di prestazioni - Destinatari del Servizio ed ecc ..) Cfr Parte IV della Dgrc n.2006/2004 - Linee d'indirizzo sull’ assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani, disabili e cittadini affetti da demenza. La struttura semiresidenziale offre servizi diurni a persone anziane o con disabilità che vivono a casa. I centri diurni si differenziano dalle strutture RSA Residenziali dove vi è un ricovero permanente, perché gli utenti vi restano solo di giorno per poi tornare al proprio domicilio la sera ”.
La relazione dà, inoltre, conto delle modalità con cui sono state prese in considerazione le istanze di autorizzazione pervenute dai vari centri in relazione al fabbisogno individuato, affermando che “ “ Alla luce dell'adozione della DGRC 180 del 17/04/2024, sono pervenute dai rispettivi Enti Comunali di competenza, istanze di autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 8 ter del D.lgs. 502/92 per complessivi 355 posti semiresidenziali Centro Diurno Disabili.
Pertanto, alla luce delle numerose istanze pervenute, l'ASL AP 2 Nord ha istituito con delibera aziendale 327/2025, una Commissione ad hoc al fine di ripartire e localizzare i posti carenti di Centro Diurno per Disabili a seguito della quota aggiuntiva di fabbisogno stabilita D.grc n.180 del 17/04/2024, che alla luce dei 245 posti esistenti dei 20 posti autorizzati alla realizzazione alla Clanio Medical, i posti carenti di Centro Diurno per Disabili, risultano pari a n.71 ( 336 — 245 — 20 = 71).
La Commissione ai fini della localizzazione dei 71 posti ha applicato i seguenti criteri:
Coefficiente di calcolo del fabbisogno 0,32%o secondo la popolazione residente campana al 31/12/2018 come stabilito nella Dgrc 180/2024;
Localizzazione delle nuove strutture da autorizzare nell'ambito delle aree territoriali in cui non vi siano già altri servizi della stessa tipologia, al fine di ottenere per quanto possibile un riequilibrio territoriale, facile accessibilità, universalità, equità ed appropriatezza, tanto ai sensi del DCA 83/2019;
L'ambito di riferimento delle aree territoriali ai fini del calcolo del fabbisogno, viene preso l'area territoriale costituita dagli territori afferenti i distretti sanitari, in aderenza a quanto previsto dal DCA 83/2019, dall'art.8 della legge 8/2003 (come modificato dall'art.7 della L.R. 11/2023) e delle stesse peculiarità del Centro Diurno previste dal punto 3.2 — Parte IV della Dgrc n.2006/2004 (Linee d'indirizzo sull'assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani, disabili e cittadini affetti da demenza) […] nell'area in cui ricade il distretto 45, sommando i posti già esistenti (15 posti San Ciro srl — Cardito) a quelli autorizzati a realizzare alla stessa ricorrente (20 posti Clanio Medical — Caivano) risulta un totale di 35 posti di centri diurno, a fronte di 23 posti risultanti dal calcolo del fabbisogno per tale area (0,32%0 secondo la popolazione residente), con una eccedenza di 12 posti come si rileva dall'allegato alla delibera 1007/2025.
Considerato i limiti del fabbisogno assegnato a questa ASL, non si condivide quanto prima asserito dalla ricorrente, in quanto, l'eccedenza di 12 posti assegnata all'area afferente il distretto 45, di fatto va a soddisfare parzialmente il fabbisogno di 19 posti per l'area distrettuale adiacente del DS 46 di Acerra, che è carente di posti di Cd Disabili. ”
5. Da quanto emerge dalla documentazione in atti, dunque, le determinazioni assunte dall’Amministrazione e impugnate con i ricorsi di cui al presente contenzioso risultano legittime e, comunque, non inficiate da quei vizi macroscopici e ictu oculi manifesti che giustificano il sindacato di questo giudice in un ambito, come quello della individuazione del fabbisogno assistenziale, oggetto di scelte programmatorie rientranti nella discrezionalità dell’amministrazione che, nel caso di specie risulta essere stata correttamente esercitata .
6. Per le esposte considerazioni i ricorsi per motivi aggiungi vanno respinti.
7. Le spese possono essere compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- rigetta i ricorsi per motivi aggiunti.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GL SA Di AP, Presidente
SS CO, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS CO | GL SA Di AP |
IL SEGRETARIO