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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12234 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 24526/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente relatore dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 03/12/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24526 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nato a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Danilo C.F._1
Giordano ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Santa Maria Capua Vetere, alla Via
F. Lugnano 7.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del p.t., rapp.to e CP_2
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a in via A. Diaz n. 11 CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 422 del 07/08/2023, notificato pagina 1 di 7 il 06/11/2023, rigettava l'istanza presentata dalla ricorrente in data 10/11/2022 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il
27/06/2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, Sezione di CP_1
Con ricorso tempestivamente depositato il 30/11/2023, il ricorrente si opponeva al provvedimento.
In particolare, egli evidenziava di essere stabilmente inserito nel tessuto lavorativo, svolgendo attività di manovale presso più imprese (VI. e Controparte_3 [...]
, con contratti regolari, buste paga, UNILAV e dichiarazioni fiscali, Controparte_4
nonché di avere una condotta di vita conforme alle regole dell'ordinamento
Infine, avanzava anche istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato
Integrato il contraddittorio della causa sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si costituiva in giudizio il Controparte_1
20/12/2023, chiedendo il rigetto della domanda.
Con provvedimento collegiale del 23/01/2024, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare.
Nel corso della fase di merito veniva acquisita l'ulteriore documentazione prodotta dalle parti.
Indi, all'esito della udienza del 03/12/2025, si procedeva all'assegnazione della lite in decisione collegiale.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter
d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non pagina 2 di 7 sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con tali disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3,
Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri
(articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). pagina 3 di 7 I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla
Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della
(precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3
CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. pagina 4 di 7 A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011,
M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dato prova di avere compiuto in Italia un concreto percorso di integrazione nel tessuto socio-economico, risultando integrarsi sul territorio nazionale, risultando inserito nel corso del tempo tra le maestranze delle seguenti imprese edilizie: Edil Car s.r.l., VI. come da Controparte_3 Controparte_4
comunicazioni , buste paga e certificazioni reddituali. Pt_2
Egli, inoltre, ha acquisito anche una autonomia sotto il profilo della sistemazione abitativa, prendendo in locazione un immobile in Qualiano.
Il radicamento avviato sul territorio nazionale, emergente dai suddetti fatti, rende l'istante inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. poiché il rimpatrio, lacerando i CP_5
rapporti anche sociali che verosimilmente ha intessuto nello svolgimento delle attività lavorative (cfr. la consolidata, risalente giurisprudenza della Corte EDU, Niemietz vs. pagina 5 di 7 Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”) e costringendolo a reimmettersi in un contesto nel quale non ha una rete sociale che lo possa sostenere, sia sul piano lavorativo, sia su quello alloggiativo, violerebbe il suo diritto fondamentale al rispetto della vita privata, riconosciuto e tutelato dagli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C (cfr. , Controparte_6
Controparte_7
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/Ghana_%2D_Country_Fact_Sheet_2020%2C_englis ch.pdf?func=doc. CodiceFiscale_2
CodiceFiscale_3
CodiceFiscale_4
da cui si ricava che la CodiceFiscale_5
maggior parte del lavoro in si sviluppa nel settore informale, strettamente CP_7
dipendente dalla rete sociale di cui dispone il lavoratore, e che lo Stato non fornisce assistenza finanziaria speciale ai rimpatriati o ai disoccupati).
Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
In ordine alle spese processuali, si procede ad una loro compensazione tenendo conto della natura della lite nonché della circostanza che la controversia è stata decisa sulla base di elementi di integrazione formatisi in corso di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 6 di 7 • accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal Questore della
Provincia di Napoli;
• riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs.
25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, ed ordina al convenuto e, per esso, al
Questore il rilascio del relativo permesso;
• compensa le spese processuali.
• Si comunichi
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 23/12/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente relatore dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 03/12/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24526 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nato a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Danilo C.F._1
Giordano ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Santa Maria Capua Vetere, alla Via
F. Lugnano 7.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del p.t., rapp.to e CP_2
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a in via A. Diaz n. 11 CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 422 del 07/08/2023, notificato pagina 1 di 7 il 06/11/2023, rigettava l'istanza presentata dalla ricorrente in data 10/11/2022 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il
27/06/2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, Sezione di CP_1
Con ricorso tempestivamente depositato il 30/11/2023, il ricorrente si opponeva al provvedimento.
In particolare, egli evidenziava di essere stabilmente inserito nel tessuto lavorativo, svolgendo attività di manovale presso più imprese (VI. e Controparte_3 [...]
, con contratti regolari, buste paga, UNILAV e dichiarazioni fiscali, Controparte_4
nonché di avere una condotta di vita conforme alle regole dell'ordinamento
Infine, avanzava anche istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato
Integrato il contraddittorio della causa sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si costituiva in giudizio il Controparte_1
20/12/2023, chiedendo il rigetto della domanda.
Con provvedimento collegiale del 23/01/2024, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare.
Nel corso della fase di merito veniva acquisita l'ulteriore documentazione prodotta dalle parti.
Indi, all'esito della udienza del 03/12/2025, si procedeva all'assegnazione della lite in decisione collegiale.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter
d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non pagina 2 di 7 sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con tali disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3,
Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri
(articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). pagina 3 di 7 I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla
Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della
(precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3
CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. pagina 4 di 7 A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011,
M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dato prova di avere compiuto in Italia un concreto percorso di integrazione nel tessuto socio-economico, risultando integrarsi sul territorio nazionale, risultando inserito nel corso del tempo tra le maestranze delle seguenti imprese edilizie: Edil Car s.r.l., VI. come da Controparte_3 Controparte_4
comunicazioni , buste paga e certificazioni reddituali. Pt_2
Egli, inoltre, ha acquisito anche una autonomia sotto il profilo della sistemazione abitativa, prendendo in locazione un immobile in Qualiano.
Il radicamento avviato sul territorio nazionale, emergente dai suddetti fatti, rende l'istante inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. poiché il rimpatrio, lacerando i CP_5
rapporti anche sociali che verosimilmente ha intessuto nello svolgimento delle attività lavorative (cfr. la consolidata, risalente giurisprudenza della Corte EDU, Niemietz vs. pagina 5 di 7 Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”) e costringendolo a reimmettersi in un contesto nel quale non ha una rete sociale che lo possa sostenere, sia sul piano lavorativo, sia su quello alloggiativo, violerebbe il suo diritto fondamentale al rispetto della vita privata, riconosciuto e tutelato dagli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C (cfr. , Controparte_6
Controparte_7
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/Ghana_%2D_Country_Fact_Sheet_2020%2C_englis ch.pdf?func=doc. CodiceFiscale_2
CodiceFiscale_3
CodiceFiscale_4
da cui si ricava che la CodiceFiscale_5
maggior parte del lavoro in si sviluppa nel settore informale, strettamente CP_7
dipendente dalla rete sociale di cui dispone il lavoratore, e che lo Stato non fornisce assistenza finanziaria speciale ai rimpatriati o ai disoccupati).
Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
In ordine alle spese processuali, si procede ad una loro compensazione tenendo conto della natura della lite nonché della circostanza che la controversia è stata decisa sulla base di elementi di integrazione formatisi in corso di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 6 di 7 • accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal Questore della
Provincia di Napoli;
• riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs.
25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, ed ordina al convenuto e, per esso, al
Questore il rilascio del relativo permesso;
• compensa le spese processuali.
• Si comunichi
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 23/12/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 7 di 7