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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/05/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 650/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 650/2023 avente ad oggetto: “separazione giudiziale dei coniugi” promossa da nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Valerio Sorrentino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Vicenza, C.so Palladio 82, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Renato Bertelle ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Malo (VI),
Piazza De Gasperi n. 6, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA RICORRENTE:
1 “Voglia il Tribunale adito, respingendosi le domande avversarie,
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzando i coniugi a vivere separati, con trasferimento immediato del SI. CP_1 dalla casa coniugale.
2) Pronunciarsi l'addebito della separazione in capo al SI. per reiterata violazione degli CP_1 obblighi coniugali, così come descritto in Ricorso di separazione.
3) Assegnarsi la casa coniugale alla SI.ra , con la quale continuerà ad abitare la Parte_1 FI non autosufficiente economicamente. Per_1
4) Disporre che il SI. versi alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, tramite CP_1 Pt_1 bonifico bancario, un contributo di mantenimento per la FI, per l'importo mensile di euro
2.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5) Disporre che il SI. versi al coniuge entro il giorno 5 di ogni mese, tramite CP_1 Pt_1 bonifico bancario la somma di euro 5.000,00 quale assegno di mantenimento.
6) Disporsi a carico del la restituzione in favore di delle somme incassate CP_1 Parte_1 da SD a fronte delle spese sanitarie sostenute dalla ricorrente e da . Testimone_1
7) Con vittoria di spese e compenso”.
PER IL RESISTENTE:
“Chiede che il Tribunale di Vicenza, ogni contraria domanda ed eccezione respinta e disattesa, accolga le seguenti conclusioni:
1) dichiari la separazione dei coniugi;
2) rigetti la domanda di addebito della separazione a;
CP_1
3) stabilisca che la somma mensile complessiva che dovrà versare a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della moglie e della FI - tenuto conto che nel giugno del Per_1
2024 si è estinto il Fondo con la cessazione del percepimento da parte del Persona_2 [...] di € 10.000,00 trimestrali, pari ad oltre € 3.300,00 mensili, cosicché egli dal luglio 2024 CP_1 percepisce esclusivamente la pensione di € 7.000,00 mensili – sia ridotta da € 4.000,00 mensili ad € 2.500,00 mensili, di cui € 1.250 per la madre ed € 1.250,00 per la FI, oltre alle spese universitarie ed al 50% delle spese straordinarie della FI”.
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Vicenza ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice per le valutazioni in ordine al quantum del mantenimento.
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, depositato il 6.02.2023,
[...]
esponeva: di aver contratto matrimonio con il giorno Parte_1 CP_1
8.09.1984 in Vicenza;
che dalla loro unione erano nate due figlie, in data 16.10.1992 e Per_3
in data 28.03.1997; di aver sempre palesato, nell'ambito del rapporto matrimoniale, Per_1 uno stato di estrema soggezione e sudditanza psicologica che l'aveva indotta, da un lato, a sacrificare le proprie ambizioni lavorative, scegliendo di privilegiare la carriera del marito, e dall'altro, a sopportare per alcuni anni le umiliazioni derivanti dal comportamento fedifrago del SI. ; di essersi, infatti, licenziata nell'anno 2000, in accordo con il resistente, per CP_1 poter accudire le figlie e soddisfare le eSIenze familiari, così rinunciando alla promettente attività lavorativa iniziata nel 1983 presso Banca Cattolica del Veneto in cui ella rivestiva un ruolo di primo piano;
che, in virtù di tale scelta, il marito, dirigente della Palladio Leasing
s.p.a., aveva potuto concentrarsi esclusivamente sul lavoro, mantenendo con il proprio stipendio l'intera famiglia a cui assicurava un tenore di vita agiato;
che la solidità del matrimonio iniziava ad essere minata nel 2017-2018, in conseguenza della condotta del consorte, il quale, trasferitosi a Milano per eSIenze lavorative, rientrava a casa solo nel fine settimana, manifestando disinteresse per le problematiche quotidiane della famiglia;
che il coniuge iniziava ad iscriversi a Gruppi di Incontri ed a intrattenere sui Socialnetwork amicizie con escort, anche utilizzando profili aperti al pubblico, mettendo palesemente in imbarazzo sia la moglie che le figlie;
che, nella primavera del 2019, il marito instaurava una relazione extraconiugale con la SI.ra , conosciuta sui social, confessandole il tradimento ed Parte_2 accusandola di essere in sovrappeso;
che, in piena crisi coniugale, le parti sottoscrivevano in data 3.10.2019 un accordo per la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, mediante il quale provvedevano all'individuazione dei beni di proprietà esclusiva della moglie e di quelli acquistati con i proventi comuni;
di aver tentato, dopo la fine della relazione extraconiugale del SI. , di salvare il proprio matrimonio, conducendo una normale vita di coppia ed CP_1 intrattenendo anche rapporti intimi sino a maggio 2022, salvo poi scoprire l'esistenza di una nuova relazione adulterina, instaurata dal convenuto con la SI.ra , conosciuta Parte_3 sempre tramite social nel 2021; che il resistente era affetto da una incontrollata ludopatia che aveva comportato la dispersione del patrimonio familiare a causa di errati investimenti in
Borsa; tanto premesso, chiedeva che il Tribunale adito dichiarasse la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, assegnando a sé la casa familiare per continuare a viverci con la FI maggiorenne , non ancora economicamente autosufficiente e con obbligo Per_1
3 del resistente di contribuire al mantenimento ordinario della medesima, nella misura di euro
1.500,00 mensili, nonché al pagamento del 50% delle tasse universitarie e delle altre spese straordinarie;
inoltre, rilevando il SInificativo divario economico tra le parti, chiedeva di prevedersi un assegno di mantenimento anche in suo favore, da quantificarsi in euro 5.000,00 mensili.
Costituitosi in giudizio contestava, prima di tutto, la domanda di addebito CP_1 della separazione, assumendo che l'affectio coniugalis era venuta meno ben prima delle relazioni adulterine iniziate nel 2019 e nel 2022 che egli aveva intrattenuto pubblicamente, essendosi separato di fatto dalla moglie quanto meno dall'anno 2017, con la conduzione di vite parallele. Evidenziava che le cause della crisi matrimoniale andavano ricercate sia nella pretesa della SI.ra di vivere con il proprio padre sino al decesso di questi avvenuto nel Pt_1
2007, sia nei frequenti litigi che, in alcune occasioni, stante l'irascibilità, le urla e gli improperi della moglie, lo avevano costretto, anche in tarda notte, ad andare a dormire fuori casa. Sul fronte patrimoniale, il resistente nulla opponeva all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, mentre, ritenendo eccessive le pretese economiche in punto di assegno di mantenimento per la SI.ra e per la FI , chiedeva che il contributo mensile Pt_1 Per_1 da porsi a suo carico fosse contenuto nei limiti di complessivi euro 4.000,00 fino al mese di giugno 2024 e, a partire da tale data, di euro 2.500,00, non potendo più contare sull'introito mensile di euro 3.300,00 percepito a titolo di fondo integrativo in aggiunta alla sua pensione, ammontante ad euro 7.000,00.
All'udienza presidenziale del 9.05.2023, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il
Presidente f.f., in via temporanea ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale a e poneva a carico di un Parte_1 CP_1 assegno di mantenimento di euro 4.000,00 (euro 2.000,00 per la moglie ed euro 2.000,00 per la FI non economicamente indipendente), oltre che l'obbligo di concorrere al 50% delle spese di straordinarie sostenute per la FI;
quindi, fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio, nominando sé medesimo quale Giudice Istruttore.
Le parti scambiavano memorie integrative per la fase contenziosa, in cui precisavano le conclusioni, sviluppando i rispettivi assunti e prospettazioni e contrastando quelli avversari.
Venivano assunte le prove testimoniali ed espletato l'interpello del resistente.
Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 10.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con cui le parti precisavano le conclusioni in epigrafe trascritte, e con ordinanza emessa in pari data, era rimessa al Collegio per la
4 decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e con trasmissione degi atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
***
La domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve trovare accoglimento.
Pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, risultando così integrati i presupposti normativi di cui all'art. 151 c.c.
La ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata al marito per aver quest'ultimo violato i doveri coniugali, mantenendo, a partire dal 2017-2018, condotte inappropriate e gravemente pregiudizievoli in danno della moglie ma anche delle figlie ed intrattenendo relazioni adulterine con donne conosciute sui socialnetwork.
Giova premettere, in linea generale, che la dichiarazione di addebito implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverossia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (Cass.Civ. Sez. I ordinanza 29.04.2024 n. 11394). Con particolare riguardo alle ipotesi di infedeltà coniugale, la S.C. è costante nell'affermare che l'obbligo di fedeltà costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la cui violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass.Civ. Sez. I ordinanza
30.05.2023 n. 15196, conforme a Cass. 17.1.2017 n. 977; Cass. 14.8.2015 n. 16859; Cass.
12.6.2006 n. 13592).
Va ulteriormente ricordato, in quanto rilevante ai fini della presente decisione, che da tempo la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di ritenere che l'obbligo di fedeltà matrimoniale debba essere inteso non soltanto come astensione da relazioni sessuali
5 extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, avvicinandosi la nozione di fedeltà a quella di lealtà. L'indirizzo che ne scaturisce è quello, oramai pacifico e consolidato, che attribuisce rilevanza, ai fini dell'addebito della separazione, anche al cd. “tradimento virtuale”, integrato cioè da condotte (quali l'iscrizione a siti di appuntamenti, conversazioni hot intrattenute via chat con altre persone, messaggi che facciano ritenere un coinvolgimento quanto meno emotivo o sentimentale rispetto ad un soggetto terzo alla coppia, ecc.) che, pur se non sfocianti in una congiunzione fisica con persona diversa dal coniuge, risultino idonee a ledere la dignità e l'onore del medesimo, minando la prosecuzione della comunione materiale e spirituale della coppia (Cass. n.
8750/2022, Cass. n. 12764/2021; Cass. n. 5510/2017; Cass. n. 14414/2016; Cass. n.
15557/2008; v. pure Cass.Civ. Sez. I 16.04.2018 n. 9384 secondo cui "La condotta del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, integra una violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 143 cod. civ., in quanto costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione").
Grava sulla parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass.Civ. Sez. I ordinanza 7.08.2024 n. 22291).
Nella fattispecie concreta la prova delle plurime condotte fedifraghe del SI. CP_1
è ricavabile, prima di tutto, dalla copiosa documentazione prodotta dalla ricorrente, che attesta inequivocabilmente come il marito, in costanza di convivenza, abbia iniziato a frequentare, con assiduità costante, siti di incontri on line alla ricerca di rapporti extraconiugali, chattando con altre donne conosciute su Facebook e su Instagram ed intrattenendo conversazioni a sfondo sessuale, anche attraverso collegamenti a siti pornografici (doc.ti da 8 a 12 fascicolo attoreo).
Le testimonianze acquisite in corso di causa confermano appieno la tesi della ricorrente che colloca temporalmente tali fatti nel periodo successivo al trasferito del marito a Milano, avvenuto per eSIenze di lavoro (2017/2018). Significative in questo senso sono le
6 deposizioni delle due figlie delle parti, testimoni delle condotte umilianti e mortificanti del SI.
ai danni della loro madre per effetto dei reiterati tradimenti “virtuali” subiti nel CP_1 periodo considerato, a cui sono successivamente seguite due vere e proprie relazioni adulterine, intrattenute pubblicamente e nemmeno negate ai componenti della famiglia, una iniziata nella primavera del 2019 con la SI.ra e l'altra intrapresa nell'estate del Parte_2
2022 con la SI.ra (doc.ti da 13 a 19 fascicolo attoreo). Sentita sulle predette Parte_3 circostanze, la FI secondogenita ha riferito: “Ricordo che tradimenti e Testimone_1 mortificazioni sono iniziati nel 2017/2018 quando mio padre si è trasferito a Milano;
ricordo che a Folgaria abbiamo assistito a delle effusioni avvenute su un balcone dell'Hotel Sole tra mio padre e la SI.ra e comunque mio padre non ha mai negato queste relazioni ed Parte_3 ogni volta che gli chiedevamo di tornare in famiglia lui ci prometteva di chiudere questi rapporti intimi con altre persone. Tali relazioni erano pubbliche anche sui social media. Alcuni miei amici mi hanno riportato commenti poco opportuni su Facebook del tipo “vorrei perdermi nei tuoi occhi”. ADR quando gli dicevamo di tornare in famiglia intendevamo una famiglia unita”. Anche
l'altra FI, , ha reso dichiarazioni del medesimo tenore, affermando: “ho avuto Tes_2 modo di assistere alle mortificazioni e tradimenti che sono successivi al 2017/2018. ADR Sempre dopo il 2017/2018 a Milano ho dato una mano a mio padre a disiscriversi attraverso Facebook da gruppi di incontro per single. ADR preciso che nel 2015 si è trasferito a Milano e confermo che
i tradimenti e le mortificazioni sono successivi al 2017/2018. ADR sono a conoscenza delle mortificazioni perché ho assistito personalmente. ADR per quanto riguarda i tradimenti mio padre non li ha mai contestati ed ho avuto modo di vedere delle foto di baci ed anche dei messaggi compromettenti sul suo cellulare e sui social” (verbale d'udienza del 4.06.2024).
Costituisce, dunque, un dato acquisito che il resistente, con condotte persistenti, iniziate nel
2017/2018 e protrattesi sino alla richiesta di separazione da parte della SI.ra , ha Pt_1 gravemente minato la fiducia reciproca e l'integrità del legame fisico e spirituale tra i coniugi, del tutto incurante del rispetto della dignità e della sfera emotiva della moglie. Insorta la crisi matrimoniale a causa dei tradimenti “virtuali” e della scoperta della prima relazione extraconiugale del SI. nella primavera del 2019, la ricorrente, evidentemente a tutela CP_1 dei suoi interessi economici dopo che aveva rinunciato, di comune accordo con il marito, alla sua carriera lavorativa per dedicarsi interamente alla famiglia, si determinava a concludere un accordo per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, sottoscrivendo la scrittura privata del 3.10.2019, prodotta in atti (doc. 3 fascicolo attoreo). Inoltre, in data
26.02.2020 si rivolgeva ad una psicoterapeuta, la dott.ssa con cui Persona_4
7 iniziava un percorso individuale che, tuttavia, interrompeva nel settembre 2020, procrastinando la scelta di separarsi nel tentativo di salvare il matrimonio (doc. 23 fascicolo attoreo). A dimostrazione della circostanza la ricorrente ha prodotto ampia documentazione fotografica (non contestata dal convenuto), riferibile al periodo compreso tra il 2018 e la primavera del 2022, che ritrae i coniugi in momenti di vita comune, durante escursioni in moto e in bicicletta, passeggiate in montagna, visite ad eventi fieristici, pranzi/cene in ristoranti anche stellati (doc. 29 fascicolo attoreo). E' stato, altresì, confermato nel corso dell'istruttoria orale, che i coniugi trascorrevano insieme le vacanze, essendosi recati nel settembre-ottobre 2021 in Puglia per un viaggio di coppia, poi in Slovenia rientrando da
Budapest dopo avervi accompagnato la FI per uno stage e, ancora, alle Cinque Per_1
Terre che fu un viaggio fatto nell'aprile 2022 con tutta la famiglia (v. testi , Tes_2 [...]
, , . Tes_1 Tes_3 Testimone_4
La ricorrente ha anche allegato – e controparte non lo ha in alcun modo smentito o efficacemente contrastato – di aver intrattenuto rapporti intimi con il SI. nel periodo CP_1 suindicato e di averlo accompagnato a visite mediche per la prescrizione di farmaci volti a favorire le prestazioni sessuali del marito, su cui aveva inciso l'utilizzo di betabloccanti.
Sennonché, nell'estate 2022, il resistente, rendendosi ancora una volta inadempiente ai suoi doveri coniugali, iniziava a coltivare una nuova relazione extramatrimoniale (doc. da 14 a 18 prodotti fascicolo attoreo;
v. testi e ), compromettendo, questa Testimone_1 Tes_2 volta in maniera irreversibile, il rapporto coniugale, la cui solidità era già stata messa a dura prova dalle precedenti condotte fedifraghe, perdonate dalla moglie. Seguiva, quindi,
l'instaurazione del presente giudizio di separazione che provvedeva ad Parte_1 introdurre con ricorso depositato in data 6.02.2023.
Alla luce di tale ricostruzione fattuale, essendovi prova inconfutabile dell'infedeltà coniugale di e considerata la coincidenza temporale tra l'ultimo adulterio e l'inizio del CP_1 giudizio di separazione, sarebbe stato onere del resistente dimostrare la fondatezza dei propri assunti, e cioè di aver intrattenuto liberamente le sue relazioni, mai smentite in corso di causa, in quanto il matrimonio era già naufragato e le parti conducevano di fatto vite separate, in conseguenza di eventi preesistenti ai tradimenti.
Rileva il Collegio che il vorrebbe far risalire la crisi coniugale addirittura al lontano CP_1
2007, rappresentando che, dopo la morte del suocero che, proprietario della vecchia casa familiare, avrebbe condizionato pesantemente le decisioni dei coniugi, egli si sarebbe trasferito da solo nell'abitazione di a far data dal 5.04.2008. Raggiunto dalla famiglia a Per_5
8 febbraio 2009, si sarebbe più volte allontanato dal tetto coniugale per sfuggire ai frequenti litigi con la moglie, andando a dormire nella casa in montagna o in qualche albergo e, sia prima che durante il 2014, alloggiando per più giorni presso la Locanda Veneta di Vicenza, per poi rientrare a casa su insistenza delle figlie. Sostiene, dunque, che al momento del suo trasferimento a Milano nel 2015, l'affectio coniugalis era già venuta meno e, a dimostrazione di ciò, chiede di valorizzarsi il contenuto del certificato redatto dalla dott.ssa in data Per_4
17.11.2022, da cui si ricaverebbe l'anteriorità dell'irreversibilità della crisi matrimoniale rispetto all'infedeltà, intervenuta quando il rapporto personale tra i coniugi si era ormai ridotto ad una convivenza meramente formale (doc. 21 fascicolo attoreo).
La prova, di cui era gravato ai fini del rigetto della domanda di addebito, CP_1 non può, tuttavia, ritenersi raggiunta.
Dalle prove testimoniali raccolte è emerso che, contrariamente a quanto allegato dal resistente, dopo la morte del suocero il SI. continuò ad abitare nella casa familiare di CP_1
Vicenza sino all'ottobre 2008 quando si trasferì con tutta la famiglia nel nuovo immobile di
(v. testi , e ), ove il resistente aveva in Per_5 Tes_2 Testimone_1 Testimone_5 precedenza spostato la sola residenza formale per motivi fiscali. Come ammesso dallo stesso in sede di interpello, tale trasferimento fu preceduto, nel periodo estivo, da una CP_1 vacanza che l'intero nucleo familiare fece in Toscana;
inoltre, a settembre i coniugi festeggiarono il loro anniversario di matrimonio (v. verbale di interrogatorio formale del
12.09.2024). Anche il Natale di quell'anno fu festeggiato dal convenuto in famiglia per quanto riferito dalle figlie delle parti (si richiama sul punto la deposizione di che, sentita Tes_2
a prova contraria sul cap. 3 di parte resistente, ha dichiarato: “No, abitavamo già tutti a
ed abbiamo trascorso lì il Natale del 2008. ADR Il Natale è sempre stata una grande Per_5 festa e lo abbiamo festeggiato sempre tutti insieme, anche gli anni precedenti”) e confermato dal doc. 32 prodotto dalla ricorrente (riproducente una fotografia dei due coniugi che si abbracciano sorridenti).
Nessuno dei testi escussi, nemmeno quelli di parte resistente, è stato in grado di confermare, se non con dichiarazioni generiche e de relato, l'esistenza degli asseriti litigi tra i coniugi che si sarebbero verificati prima del 2017. Ed, infatti, nulla è stato riferito sulla natura, le cause e l'intensità dei presunti litigi, mentre, con riguardo ai dedotti allontanamenti del marito dalla casa familiare, viene riportato un solo episodio, che la FI fa risalire al 2008/2009 e Per_1 non al 2014, in cui effettivamente il padre si allontanò con le valigie, recandosi alla Locanda
Veneta, ma poi rientrando a casa e continuando a condurre la propria vita matrimoniale,
9 certamente non ridotta ad una mera convivenza formale come è dato desumere dalla documentazione fotografica relativa al periodo dal 2009 al 2015 che ritrae le parti, in svariate località turistiche anche all'estero o all'interno di ristoranti, in atteggiamenti affettuosi come una normale coppia (doc. 33 fascicolo attoreo).
Non è stata, quindi, fornita la prova del venire meno, in epoca antecedente ai fatti fondanti la domanda di addebito della separazione, della comunanza di vita materiale e spirituale che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale.
Detta prova non può essere desunta neppure dal tenore del certificato di cui al doc. 21 fascicolo attoreo, di cui il convenuto dà una lettura fuorviante e che, in ogni caso, conferma come l'origine della compromissione della situazione familiare fosse legata alla grave e reiterata violazione dei doveri coniugali da parte del SI. , la cui “ambizione di essere CP_1 libero”, esternata alla moglie, ha spinto il resistente, a partire dal 2017, a porre in essere i comportamenti descritti dalla SI.ra alla psicoterapeuta (costante ricerca di relazioni Pt_1 extramatrimoniali tramite l'utilizzo di social, allontanamenti dalla casa coniugale per coltivare rapporti con altre donne, atteggiamenti mortificanti ed umilianti con la costante svalutazione e denigrazione della consorte), ampiamente documentati e su cui hanno testimoniato le figlie delle parti. A nulla è valso il tentativo della ricorrente, coniugata da quasi quarant'anni, di salvare il proprio matrimonio, in quanto, nonostante il rapporto personale tra le parti fosse proseguito con piena condivisione della vita matrimoniale, nell'estate del 2022 il SI. CP_1 intrecciava una nuova relazione sentimentale che, rendendo evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza, determinava la SI.ra ad attivarsi per la separazione Pt_1 tramite ricorso depositato nel febbraio 2023.
Per queste ragioni la separazione dei coniugi va pronunciata con addebito al resistente.
In ordine agli aspetti economici della separazione, va osservato che, stante la non opposizione di all'assegnazione della casa familiare alla moglie, il contrasto tra le parti si CP_1 riduce alla determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente per sé ed in favore della FI , maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente.
Dalle allegazioni operate dalle parti si ricava che, per scelta condivisa dei coniugi, nell'anno
2000 la SI.ra , dopo tredici anni di lavoro svolto alle dipendenze della Banca Cattolica Pt_1 del Veneto, ove era impiegata come assistente personale del Direttore Generale ed
Amministratore Delegato, si licenziava per dedicarsi alla famiglia, così agevolando la crescita
10 professionale del SI. , divenuto dirigente della Palladio Leasing s.p.a. (doc. CP_1
21 fascicolo attoreo).
Dal 2000, dunque, l'unico percettore di redditi da lavoro è stato il resistente che assicurava alla famiglia, sia pure con l'apporto della moglie derivante dalla liquidazione che questa aveva provveduto a versare nel conto familiare, un tenore di vita sicuramente agiato, come comprovato:
-dall'intervenuto acquisto, in data 20.12.2007, dell'immobile destinato a casa familiare (doc. 1 fascicolo attoreo), costituito da un'abitazione sviluppata su tre piani, avente una superficie di
306 mq e ben arredata, per il quale il convenuto sostiene di aver interamente pagato la somma di euro 560.000,00, sopportando una spesa di euro 120.000,00 per il mobilio (pag. 3 comparsa di costituzione);
-dalla tipologia ed entità delle spese affrontate per la famiglia (i coniugi, da soli o unitamente alle figlie, si concedevano, ogni anno, svariati viaggi anche in località rinomate, italiane o estere, frequentavano ristoranti di lusso e coltivavano hobbies ed interessi comuni, ad esempio partecipando ad eventi o corsi in ambito enologico - doc.ti 29 e 33 fascicolo attoreo) nonché per sostenere negli studi le figlie e , entrambe laureate in medicina: a Per_3 Per_1 tal proposito, si evidenzia come il resistente non abbia in alcun modo contestato il prospetto riepilogativo degli esborsi annui nel periodo compreso tra il 2015 e il 2020 (doc. 25 fascicolo attoreo), che trova comunque riscontro negli estratti conto in atti (doc. 24 fascicolo attoreo), in cui vengono indicate uscite per spese familiari di euro 167.101,11 nel 2015, euro
172.037,11 nel 2016, euro 180.488,81 nel 2017, euro 193.102,47 nel 2018, euro 189.340,56 nel 2019 (con una media mensile di circa 15.000,00 euro), mentre dal doc. 22, parimenti non contestato, emerge che le uscite sono state pari ad euro 89.179,68 nel 2020, euro 111.643,95 nel 2021, euro 88.405,59 nel 2022.
La notevole capacità di spesa del convenuto trova, peraltro, conferma nei suoi stessi scritti difensivi, ove precisa di aver destinato al mantenimento della famiglia ben 168.800,00 euro in un arco temporale di 19 mesi, compreso tra aprile 2018 (data del licenziamento) e novembre
2019 (data iniziale di percepimento della pensione) ed, inoltre, di aver garantito alla FI primogenita, già economicamente autosufficiente, una propria sistemazione abitativa in
Verona tramite l'intestazione di un immobile acquistato nel 2018 al prezzo di euro 170.000,00
(doc. 4 fascicolo convenuto), utilizzando per il pagamento una parte dell'incentivazione economica collegata alle sue dimissioni anticipate, ammontante ad euro 338.800,00 netti.
11 Non è, invece, dato sapere a quanto ammonti il TFR liquidato al convenuto in aggiunta a quanto ricevuto a titolo di incentivazione all'esodo (doc. 4 fascicolo attoreo).
Vanno, altresì, considerati i proventi dei due Fondi integrativi, “ ” e “ Parte_4 Per_2
, di cui i coniugi, in forza della scrittura privata del 2019, hanno concordato la
[...] suddivisione nella misura della metà (in relazione al l'accordo inter partes ha Parte_5 già trovato parziale attuazione, con il riscatto e la ripartizione di euro 100.000,00, restando da riscattare ancora 80.000,00 euro).
In virtù del Fondo Negri il resistente ha potuto beneficiare sino a giugno 2024 di un introito di euro 3.300,00 mensili (doc. 3 fascicolo convenuto) in aggiunta alla pensione erogata a partire da novembre 2019.
Si fa, inoltre, presente che, in costanza di matrimonio, il SI. aveva effettuato ulteriori CP_1 investimenti in titoli e fondi che, tuttavia, sono stati persi a causa di una frenetica attività speculativa che egli non ha minimamente negato e di cui è stata data prova attraverso il doc.
20 fascicolo attoreo, non contestato dal resistente.
Dalla data del suo pensionamento beneficia di un trattamento economico di CP_1 circa euro 7.000,00 al mese per tredici mensilità. Nello specifico, per quanto è dato ricavare dalle dichiarazioni fiscali prodotte (doc.ti 6 e 7 fascicolo convenuto), il resistente ha potuto contare su un reddito da pensione di euro 90.905,00 nell'anno 2020 (pari ad euro 7.575,41 mensili netti) e di euro 92.389,00 nell'anno 2021 (pari ad euro 7.699,00 mensili netti).
In atti non è presente documentazione economico-reddituale più recente, né il convenuto ha provveduto ad allegare gli estratti conto relativi al suo conto corrente personale, al fine di rendere edotto il Tribunale dell'entità delle disponibilità liquide.
Quanto al patrimonio immobiliare, il SI. risulta proprietario, insieme alla moglie, CP_1 della casa familiare in uso a quest'ultima. E' pure proprietario di un terreno agricolo acquistato durante il matrimonio (doc. 3 fascicolo attoreo), nonché di un terreno edificabile pervenuto in eredità di mq 1500 in Ponte di Barbarano, su cui insiste una “casetta mobile” di
24 mq, arredata ed allacciata alle fosse biologiche ed alla rete elettrica (doc 23 fascicolo attoreo).
Anche per i beni mobili registrati non si dispone di documentazione aggiornata rispetto all'accordo del 2019 in cui viene fatta menzione di due automobili X5 BMW, di una Toyota
RAV 4 e di un trattore agricolo.
Alla luce di questi dati, sia pure parziali a causa delle carenze documentali riscontrate, essendo provato che il tenore di vita della famiglia era ascrivibile principalmente ai rilevanti
12 proventi del e considerato che, anche dopo il pensionamento, egli dispone di un CP_1 SInificativo trattamento economico oltre a presumibili ulteriori risorse economiche di cui non ha dato contezza, si ritiene equo stabilire, in adesione ai provvedimenti provvisori, un assegno di mantenimento di complessivi euro 4.000,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, di cui euro 2.000,00 in favore della moglie ed euro 2.000,00 in favore della FI
non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute Per_1 per la medesima, regolamentate in base al vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Si precisa che il “quantum” del contributo al mantenimento della SI.ra – la quale è Pt_1 proprietaria esclusiva di due immobili ricevuti in eredità (quello che costituiva la vecchia casa familiare a Vicenza e quello di Cesuna), ma non dispone di alcuna pensione a causa delle scelte di vita a suo tempo concordate con il coniuge – è così determinato, in misura inferiore rispetto a quanto preteso in ricorso, dovendosi tener conto dell'utilità economica che la ricorrente ritrae dall'assegnazione della casa familiare (di cui il è comproprietario e, non CP_1 potendo parimenti usufruirne, deve sostenere spese abitative documentate dal contratto di locazione di cui al doc. 2 fascicolo convenuto): tale correlazione tra entità dell'assegno di mantenimento ed assegnazione dell'abitazione familiare è riconosciuta dall'unanime giurisprudenza e sarà destinata a cessare solo una volta che interverrà la revoca di detta assegnazione (Cass. Civ. Sez. I ordinanza 28 marzo 2023 n. 8764).
La domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere la restituzione “delle somme incassate da
SD a fronte delle spese sanitarie sostenute dalla ricorrente e da ”, è Testimone_1 inammissibile nel presente giudizio e, per l'effetto, dev'essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e, pertanto, vanno poste interamente a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo sulla base della nota spese dimessa dal patrocinio attoreo che appare conforme ai criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con riferimento, per ciascuna delle quattro fasi, ai valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 uniti in matrimonio in data 8.09.1984 a Vicenza, con addebito al marito;
13 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro dell'anno 1984, numero 340, parte II, serie A;
3) assegna la casa familiare, sita in Creazzo (VI), via Cavour n. 17, a;
Parte_1
4) fa obbligo a di contribuire al mantenimento ordinario della FI CP_1 maggiorenne mediante versamento alla madre, entro il quinto giorno di ogni Testimone_1 mese, di un assegno dell'importo di € 2.000,00 mensili, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, da regolarsi secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
5) fa obbligo a di contribuire al mantenimento della moglie CP_1 [...]
mediante versamento in favore di quest'ultima, entro il quinto giorno di ogni Parte_1 mese, della somma di € 2.000,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
6) condanna il resistente alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali, liquidate in euro 38,90 per esborsi e in euro 9.500,00 per compensi, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio del 6/05/2025.
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 650/2023 avente ad oggetto: “separazione giudiziale dei coniugi” promossa da nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Valerio Sorrentino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Vicenza, C.so Palladio 82, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Renato Bertelle ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Malo (VI),
Piazza De Gasperi n. 6, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA RICORRENTE:
1 “Voglia il Tribunale adito, respingendosi le domande avversarie,
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzando i coniugi a vivere separati, con trasferimento immediato del SI. CP_1 dalla casa coniugale.
2) Pronunciarsi l'addebito della separazione in capo al SI. per reiterata violazione degli CP_1 obblighi coniugali, così come descritto in Ricorso di separazione.
3) Assegnarsi la casa coniugale alla SI.ra , con la quale continuerà ad abitare la Parte_1 FI non autosufficiente economicamente. Per_1
4) Disporre che il SI. versi alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, tramite CP_1 Pt_1 bonifico bancario, un contributo di mantenimento per la FI, per l'importo mensile di euro
2.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5) Disporre che il SI. versi al coniuge entro il giorno 5 di ogni mese, tramite CP_1 Pt_1 bonifico bancario la somma di euro 5.000,00 quale assegno di mantenimento.
6) Disporsi a carico del la restituzione in favore di delle somme incassate CP_1 Parte_1 da SD a fronte delle spese sanitarie sostenute dalla ricorrente e da . Testimone_1
7) Con vittoria di spese e compenso”.
PER IL RESISTENTE:
“Chiede che il Tribunale di Vicenza, ogni contraria domanda ed eccezione respinta e disattesa, accolga le seguenti conclusioni:
1) dichiari la separazione dei coniugi;
2) rigetti la domanda di addebito della separazione a;
CP_1
3) stabilisca che la somma mensile complessiva che dovrà versare a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della moglie e della FI - tenuto conto che nel giugno del Per_1
2024 si è estinto il Fondo con la cessazione del percepimento da parte del Persona_2 [...] di € 10.000,00 trimestrali, pari ad oltre € 3.300,00 mensili, cosicché egli dal luglio 2024 CP_1 percepisce esclusivamente la pensione di € 7.000,00 mensili – sia ridotta da € 4.000,00 mensili ad € 2.500,00 mensili, di cui € 1.250 per la madre ed € 1.250,00 per la FI, oltre alle spese universitarie ed al 50% delle spese straordinarie della FI”.
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Vicenza ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice per le valutazioni in ordine al quantum del mantenimento.
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, depositato il 6.02.2023,
[...]
esponeva: di aver contratto matrimonio con il giorno Parte_1 CP_1
8.09.1984 in Vicenza;
che dalla loro unione erano nate due figlie, in data 16.10.1992 e Per_3
in data 28.03.1997; di aver sempre palesato, nell'ambito del rapporto matrimoniale, Per_1 uno stato di estrema soggezione e sudditanza psicologica che l'aveva indotta, da un lato, a sacrificare le proprie ambizioni lavorative, scegliendo di privilegiare la carriera del marito, e dall'altro, a sopportare per alcuni anni le umiliazioni derivanti dal comportamento fedifrago del SI. ; di essersi, infatti, licenziata nell'anno 2000, in accordo con il resistente, per CP_1 poter accudire le figlie e soddisfare le eSIenze familiari, così rinunciando alla promettente attività lavorativa iniziata nel 1983 presso Banca Cattolica del Veneto in cui ella rivestiva un ruolo di primo piano;
che, in virtù di tale scelta, il marito, dirigente della Palladio Leasing
s.p.a., aveva potuto concentrarsi esclusivamente sul lavoro, mantenendo con il proprio stipendio l'intera famiglia a cui assicurava un tenore di vita agiato;
che la solidità del matrimonio iniziava ad essere minata nel 2017-2018, in conseguenza della condotta del consorte, il quale, trasferitosi a Milano per eSIenze lavorative, rientrava a casa solo nel fine settimana, manifestando disinteresse per le problematiche quotidiane della famiglia;
che il coniuge iniziava ad iscriversi a Gruppi di Incontri ed a intrattenere sui Socialnetwork amicizie con escort, anche utilizzando profili aperti al pubblico, mettendo palesemente in imbarazzo sia la moglie che le figlie;
che, nella primavera del 2019, il marito instaurava una relazione extraconiugale con la SI.ra , conosciuta sui social, confessandole il tradimento ed Parte_2 accusandola di essere in sovrappeso;
che, in piena crisi coniugale, le parti sottoscrivevano in data 3.10.2019 un accordo per la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, mediante il quale provvedevano all'individuazione dei beni di proprietà esclusiva della moglie e di quelli acquistati con i proventi comuni;
di aver tentato, dopo la fine della relazione extraconiugale del SI. , di salvare il proprio matrimonio, conducendo una normale vita di coppia ed CP_1 intrattenendo anche rapporti intimi sino a maggio 2022, salvo poi scoprire l'esistenza di una nuova relazione adulterina, instaurata dal convenuto con la SI.ra , conosciuta Parte_3 sempre tramite social nel 2021; che il resistente era affetto da una incontrollata ludopatia che aveva comportato la dispersione del patrimonio familiare a causa di errati investimenti in
Borsa; tanto premesso, chiedeva che il Tribunale adito dichiarasse la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, assegnando a sé la casa familiare per continuare a viverci con la FI maggiorenne , non ancora economicamente autosufficiente e con obbligo Per_1
3 del resistente di contribuire al mantenimento ordinario della medesima, nella misura di euro
1.500,00 mensili, nonché al pagamento del 50% delle tasse universitarie e delle altre spese straordinarie;
inoltre, rilevando il SInificativo divario economico tra le parti, chiedeva di prevedersi un assegno di mantenimento anche in suo favore, da quantificarsi in euro 5.000,00 mensili.
Costituitosi in giudizio contestava, prima di tutto, la domanda di addebito CP_1 della separazione, assumendo che l'affectio coniugalis era venuta meno ben prima delle relazioni adulterine iniziate nel 2019 e nel 2022 che egli aveva intrattenuto pubblicamente, essendosi separato di fatto dalla moglie quanto meno dall'anno 2017, con la conduzione di vite parallele. Evidenziava che le cause della crisi matrimoniale andavano ricercate sia nella pretesa della SI.ra di vivere con il proprio padre sino al decesso di questi avvenuto nel Pt_1
2007, sia nei frequenti litigi che, in alcune occasioni, stante l'irascibilità, le urla e gli improperi della moglie, lo avevano costretto, anche in tarda notte, ad andare a dormire fuori casa. Sul fronte patrimoniale, il resistente nulla opponeva all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, mentre, ritenendo eccessive le pretese economiche in punto di assegno di mantenimento per la SI.ra e per la FI , chiedeva che il contributo mensile Pt_1 Per_1 da porsi a suo carico fosse contenuto nei limiti di complessivi euro 4.000,00 fino al mese di giugno 2024 e, a partire da tale data, di euro 2.500,00, non potendo più contare sull'introito mensile di euro 3.300,00 percepito a titolo di fondo integrativo in aggiunta alla sua pensione, ammontante ad euro 7.000,00.
All'udienza presidenziale del 9.05.2023, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il
Presidente f.f., in via temporanea ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale a e poneva a carico di un Parte_1 CP_1 assegno di mantenimento di euro 4.000,00 (euro 2.000,00 per la moglie ed euro 2.000,00 per la FI non economicamente indipendente), oltre che l'obbligo di concorrere al 50% delle spese di straordinarie sostenute per la FI;
quindi, fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio, nominando sé medesimo quale Giudice Istruttore.
Le parti scambiavano memorie integrative per la fase contenziosa, in cui precisavano le conclusioni, sviluppando i rispettivi assunti e prospettazioni e contrastando quelli avversari.
Venivano assunte le prove testimoniali ed espletato l'interpello del resistente.
Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 10.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con cui le parti precisavano le conclusioni in epigrafe trascritte, e con ordinanza emessa in pari data, era rimessa al Collegio per la
4 decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e con trasmissione degi atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
***
La domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve trovare accoglimento.
Pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, risultando così integrati i presupposti normativi di cui all'art. 151 c.c.
La ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata al marito per aver quest'ultimo violato i doveri coniugali, mantenendo, a partire dal 2017-2018, condotte inappropriate e gravemente pregiudizievoli in danno della moglie ma anche delle figlie ed intrattenendo relazioni adulterine con donne conosciute sui socialnetwork.
Giova premettere, in linea generale, che la dichiarazione di addebito implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverossia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (Cass.Civ. Sez. I ordinanza 29.04.2024 n. 11394). Con particolare riguardo alle ipotesi di infedeltà coniugale, la S.C. è costante nell'affermare che l'obbligo di fedeltà costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la cui violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass.Civ. Sez. I ordinanza
30.05.2023 n. 15196, conforme a Cass. 17.1.2017 n. 977; Cass. 14.8.2015 n. 16859; Cass.
12.6.2006 n. 13592).
Va ulteriormente ricordato, in quanto rilevante ai fini della presente decisione, che da tempo la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di ritenere che l'obbligo di fedeltà matrimoniale debba essere inteso non soltanto come astensione da relazioni sessuali
5 extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, avvicinandosi la nozione di fedeltà a quella di lealtà. L'indirizzo che ne scaturisce è quello, oramai pacifico e consolidato, che attribuisce rilevanza, ai fini dell'addebito della separazione, anche al cd. “tradimento virtuale”, integrato cioè da condotte (quali l'iscrizione a siti di appuntamenti, conversazioni hot intrattenute via chat con altre persone, messaggi che facciano ritenere un coinvolgimento quanto meno emotivo o sentimentale rispetto ad un soggetto terzo alla coppia, ecc.) che, pur se non sfocianti in una congiunzione fisica con persona diversa dal coniuge, risultino idonee a ledere la dignità e l'onore del medesimo, minando la prosecuzione della comunione materiale e spirituale della coppia (Cass. n.
8750/2022, Cass. n. 12764/2021; Cass. n. 5510/2017; Cass. n. 14414/2016; Cass. n.
15557/2008; v. pure Cass.Civ. Sez. I 16.04.2018 n. 9384 secondo cui "La condotta del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, integra una violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 143 cod. civ., in quanto costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione").
Grava sulla parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass.Civ. Sez. I ordinanza 7.08.2024 n. 22291).
Nella fattispecie concreta la prova delle plurime condotte fedifraghe del SI. CP_1
è ricavabile, prima di tutto, dalla copiosa documentazione prodotta dalla ricorrente, che attesta inequivocabilmente come il marito, in costanza di convivenza, abbia iniziato a frequentare, con assiduità costante, siti di incontri on line alla ricerca di rapporti extraconiugali, chattando con altre donne conosciute su Facebook e su Instagram ed intrattenendo conversazioni a sfondo sessuale, anche attraverso collegamenti a siti pornografici (doc.ti da 8 a 12 fascicolo attoreo).
Le testimonianze acquisite in corso di causa confermano appieno la tesi della ricorrente che colloca temporalmente tali fatti nel periodo successivo al trasferito del marito a Milano, avvenuto per eSIenze di lavoro (2017/2018). Significative in questo senso sono le
6 deposizioni delle due figlie delle parti, testimoni delle condotte umilianti e mortificanti del SI.
ai danni della loro madre per effetto dei reiterati tradimenti “virtuali” subiti nel CP_1 periodo considerato, a cui sono successivamente seguite due vere e proprie relazioni adulterine, intrattenute pubblicamente e nemmeno negate ai componenti della famiglia, una iniziata nella primavera del 2019 con la SI.ra e l'altra intrapresa nell'estate del Parte_2
2022 con la SI.ra (doc.ti da 13 a 19 fascicolo attoreo). Sentita sulle predette Parte_3 circostanze, la FI secondogenita ha riferito: “Ricordo che tradimenti e Testimone_1 mortificazioni sono iniziati nel 2017/2018 quando mio padre si è trasferito a Milano;
ricordo che a Folgaria abbiamo assistito a delle effusioni avvenute su un balcone dell'Hotel Sole tra mio padre e la SI.ra e comunque mio padre non ha mai negato queste relazioni ed Parte_3 ogni volta che gli chiedevamo di tornare in famiglia lui ci prometteva di chiudere questi rapporti intimi con altre persone. Tali relazioni erano pubbliche anche sui social media. Alcuni miei amici mi hanno riportato commenti poco opportuni su Facebook del tipo “vorrei perdermi nei tuoi occhi”. ADR quando gli dicevamo di tornare in famiglia intendevamo una famiglia unita”. Anche
l'altra FI, , ha reso dichiarazioni del medesimo tenore, affermando: “ho avuto Tes_2 modo di assistere alle mortificazioni e tradimenti che sono successivi al 2017/2018. ADR Sempre dopo il 2017/2018 a Milano ho dato una mano a mio padre a disiscriversi attraverso Facebook da gruppi di incontro per single. ADR preciso che nel 2015 si è trasferito a Milano e confermo che
i tradimenti e le mortificazioni sono successivi al 2017/2018. ADR sono a conoscenza delle mortificazioni perché ho assistito personalmente. ADR per quanto riguarda i tradimenti mio padre non li ha mai contestati ed ho avuto modo di vedere delle foto di baci ed anche dei messaggi compromettenti sul suo cellulare e sui social” (verbale d'udienza del 4.06.2024).
Costituisce, dunque, un dato acquisito che il resistente, con condotte persistenti, iniziate nel
2017/2018 e protrattesi sino alla richiesta di separazione da parte della SI.ra , ha Pt_1 gravemente minato la fiducia reciproca e l'integrità del legame fisico e spirituale tra i coniugi, del tutto incurante del rispetto della dignità e della sfera emotiva della moglie. Insorta la crisi matrimoniale a causa dei tradimenti “virtuali” e della scoperta della prima relazione extraconiugale del SI. nella primavera del 2019, la ricorrente, evidentemente a tutela CP_1 dei suoi interessi economici dopo che aveva rinunciato, di comune accordo con il marito, alla sua carriera lavorativa per dedicarsi interamente alla famiglia, si determinava a concludere un accordo per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, sottoscrivendo la scrittura privata del 3.10.2019, prodotta in atti (doc. 3 fascicolo attoreo). Inoltre, in data
26.02.2020 si rivolgeva ad una psicoterapeuta, la dott.ssa con cui Persona_4
7 iniziava un percorso individuale che, tuttavia, interrompeva nel settembre 2020, procrastinando la scelta di separarsi nel tentativo di salvare il matrimonio (doc. 23 fascicolo attoreo). A dimostrazione della circostanza la ricorrente ha prodotto ampia documentazione fotografica (non contestata dal convenuto), riferibile al periodo compreso tra il 2018 e la primavera del 2022, che ritrae i coniugi in momenti di vita comune, durante escursioni in moto e in bicicletta, passeggiate in montagna, visite ad eventi fieristici, pranzi/cene in ristoranti anche stellati (doc. 29 fascicolo attoreo). E' stato, altresì, confermato nel corso dell'istruttoria orale, che i coniugi trascorrevano insieme le vacanze, essendosi recati nel settembre-ottobre 2021 in Puglia per un viaggio di coppia, poi in Slovenia rientrando da
Budapest dopo avervi accompagnato la FI per uno stage e, ancora, alle Cinque Per_1
Terre che fu un viaggio fatto nell'aprile 2022 con tutta la famiglia (v. testi , Tes_2 [...]
, , . Tes_1 Tes_3 Testimone_4
La ricorrente ha anche allegato – e controparte non lo ha in alcun modo smentito o efficacemente contrastato – di aver intrattenuto rapporti intimi con il SI. nel periodo CP_1 suindicato e di averlo accompagnato a visite mediche per la prescrizione di farmaci volti a favorire le prestazioni sessuali del marito, su cui aveva inciso l'utilizzo di betabloccanti.
Sennonché, nell'estate 2022, il resistente, rendendosi ancora una volta inadempiente ai suoi doveri coniugali, iniziava a coltivare una nuova relazione extramatrimoniale (doc. da 14 a 18 prodotti fascicolo attoreo;
v. testi e ), compromettendo, questa Testimone_1 Tes_2 volta in maniera irreversibile, il rapporto coniugale, la cui solidità era già stata messa a dura prova dalle precedenti condotte fedifraghe, perdonate dalla moglie. Seguiva, quindi,
l'instaurazione del presente giudizio di separazione che provvedeva ad Parte_1 introdurre con ricorso depositato in data 6.02.2023.
Alla luce di tale ricostruzione fattuale, essendovi prova inconfutabile dell'infedeltà coniugale di e considerata la coincidenza temporale tra l'ultimo adulterio e l'inizio del CP_1 giudizio di separazione, sarebbe stato onere del resistente dimostrare la fondatezza dei propri assunti, e cioè di aver intrattenuto liberamente le sue relazioni, mai smentite in corso di causa, in quanto il matrimonio era già naufragato e le parti conducevano di fatto vite separate, in conseguenza di eventi preesistenti ai tradimenti.
Rileva il Collegio che il vorrebbe far risalire la crisi coniugale addirittura al lontano CP_1
2007, rappresentando che, dopo la morte del suocero che, proprietario della vecchia casa familiare, avrebbe condizionato pesantemente le decisioni dei coniugi, egli si sarebbe trasferito da solo nell'abitazione di a far data dal 5.04.2008. Raggiunto dalla famiglia a Per_5
8 febbraio 2009, si sarebbe più volte allontanato dal tetto coniugale per sfuggire ai frequenti litigi con la moglie, andando a dormire nella casa in montagna o in qualche albergo e, sia prima che durante il 2014, alloggiando per più giorni presso la Locanda Veneta di Vicenza, per poi rientrare a casa su insistenza delle figlie. Sostiene, dunque, che al momento del suo trasferimento a Milano nel 2015, l'affectio coniugalis era già venuta meno e, a dimostrazione di ciò, chiede di valorizzarsi il contenuto del certificato redatto dalla dott.ssa in data Per_4
17.11.2022, da cui si ricaverebbe l'anteriorità dell'irreversibilità della crisi matrimoniale rispetto all'infedeltà, intervenuta quando il rapporto personale tra i coniugi si era ormai ridotto ad una convivenza meramente formale (doc. 21 fascicolo attoreo).
La prova, di cui era gravato ai fini del rigetto della domanda di addebito, CP_1 non può, tuttavia, ritenersi raggiunta.
Dalle prove testimoniali raccolte è emerso che, contrariamente a quanto allegato dal resistente, dopo la morte del suocero il SI. continuò ad abitare nella casa familiare di CP_1
Vicenza sino all'ottobre 2008 quando si trasferì con tutta la famiglia nel nuovo immobile di
(v. testi , e ), ove il resistente aveva in Per_5 Tes_2 Testimone_1 Testimone_5 precedenza spostato la sola residenza formale per motivi fiscali. Come ammesso dallo stesso in sede di interpello, tale trasferimento fu preceduto, nel periodo estivo, da una CP_1 vacanza che l'intero nucleo familiare fece in Toscana;
inoltre, a settembre i coniugi festeggiarono il loro anniversario di matrimonio (v. verbale di interrogatorio formale del
12.09.2024). Anche il Natale di quell'anno fu festeggiato dal convenuto in famiglia per quanto riferito dalle figlie delle parti (si richiama sul punto la deposizione di che, sentita Tes_2
a prova contraria sul cap. 3 di parte resistente, ha dichiarato: “No, abitavamo già tutti a
ed abbiamo trascorso lì il Natale del 2008. ADR Il Natale è sempre stata una grande Per_5 festa e lo abbiamo festeggiato sempre tutti insieme, anche gli anni precedenti”) e confermato dal doc. 32 prodotto dalla ricorrente (riproducente una fotografia dei due coniugi che si abbracciano sorridenti).
Nessuno dei testi escussi, nemmeno quelli di parte resistente, è stato in grado di confermare, se non con dichiarazioni generiche e de relato, l'esistenza degli asseriti litigi tra i coniugi che si sarebbero verificati prima del 2017. Ed, infatti, nulla è stato riferito sulla natura, le cause e l'intensità dei presunti litigi, mentre, con riguardo ai dedotti allontanamenti del marito dalla casa familiare, viene riportato un solo episodio, che la FI fa risalire al 2008/2009 e Per_1 non al 2014, in cui effettivamente il padre si allontanò con le valigie, recandosi alla Locanda
Veneta, ma poi rientrando a casa e continuando a condurre la propria vita matrimoniale,
9 certamente non ridotta ad una mera convivenza formale come è dato desumere dalla documentazione fotografica relativa al periodo dal 2009 al 2015 che ritrae le parti, in svariate località turistiche anche all'estero o all'interno di ristoranti, in atteggiamenti affettuosi come una normale coppia (doc. 33 fascicolo attoreo).
Non è stata, quindi, fornita la prova del venire meno, in epoca antecedente ai fatti fondanti la domanda di addebito della separazione, della comunanza di vita materiale e spirituale che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale.
Detta prova non può essere desunta neppure dal tenore del certificato di cui al doc. 21 fascicolo attoreo, di cui il convenuto dà una lettura fuorviante e che, in ogni caso, conferma come l'origine della compromissione della situazione familiare fosse legata alla grave e reiterata violazione dei doveri coniugali da parte del SI. , la cui “ambizione di essere CP_1 libero”, esternata alla moglie, ha spinto il resistente, a partire dal 2017, a porre in essere i comportamenti descritti dalla SI.ra alla psicoterapeuta (costante ricerca di relazioni Pt_1 extramatrimoniali tramite l'utilizzo di social, allontanamenti dalla casa coniugale per coltivare rapporti con altre donne, atteggiamenti mortificanti ed umilianti con la costante svalutazione e denigrazione della consorte), ampiamente documentati e su cui hanno testimoniato le figlie delle parti. A nulla è valso il tentativo della ricorrente, coniugata da quasi quarant'anni, di salvare il proprio matrimonio, in quanto, nonostante il rapporto personale tra le parti fosse proseguito con piena condivisione della vita matrimoniale, nell'estate del 2022 il SI. CP_1 intrecciava una nuova relazione sentimentale che, rendendo evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza, determinava la SI.ra ad attivarsi per la separazione Pt_1 tramite ricorso depositato nel febbraio 2023.
Per queste ragioni la separazione dei coniugi va pronunciata con addebito al resistente.
In ordine agli aspetti economici della separazione, va osservato che, stante la non opposizione di all'assegnazione della casa familiare alla moglie, il contrasto tra le parti si CP_1 riduce alla determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente per sé ed in favore della FI , maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente.
Dalle allegazioni operate dalle parti si ricava che, per scelta condivisa dei coniugi, nell'anno
2000 la SI.ra , dopo tredici anni di lavoro svolto alle dipendenze della Banca Cattolica Pt_1 del Veneto, ove era impiegata come assistente personale del Direttore Generale ed
Amministratore Delegato, si licenziava per dedicarsi alla famiglia, così agevolando la crescita
10 professionale del SI. , divenuto dirigente della Palladio Leasing s.p.a. (doc. CP_1
21 fascicolo attoreo).
Dal 2000, dunque, l'unico percettore di redditi da lavoro è stato il resistente che assicurava alla famiglia, sia pure con l'apporto della moglie derivante dalla liquidazione che questa aveva provveduto a versare nel conto familiare, un tenore di vita sicuramente agiato, come comprovato:
-dall'intervenuto acquisto, in data 20.12.2007, dell'immobile destinato a casa familiare (doc. 1 fascicolo attoreo), costituito da un'abitazione sviluppata su tre piani, avente una superficie di
306 mq e ben arredata, per il quale il convenuto sostiene di aver interamente pagato la somma di euro 560.000,00, sopportando una spesa di euro 120.000,00 per il mobilio (pag. 3 comparsa di costituzione);
-dalla tipologia ed entità delle spese affrontate per la famiglia (i coniugi, da soli o unitamente alle figlie, si concedevano, ogni anno, svariati viaggi anche in località rinomate, italiane o estere, frequentavano ristoranti di lusso e coltivavano hobbies ed interessi comuni, ad esempio partecipando ad eventi o corsi in ambito enologico - doc.ti 29 e 33 fascicolo attoreo) nonché per sostenere negli studi le figlie e , entrambe laureate in medicina: a Per_3 Per_1 tal proposito, si evidenzia come il resistente non abbia in alcun modo contestato il prospetto riepilogativo degli esborsi annui nel periodo compreso tra il 2015 e il 2020 (doc. 25 fascicolo attoreo), che trova comunque riscontro negli estratti conto in atti (doc. 24 fascicolo attoreo), in cui vengono indicate uscite per spese familiari di euro 167.101,11 nel 2015, euro
172.037,11 nel 2016, euro 180.488,81 nel 2017, euro 193.102,47 nel 2018, euro 189.340,56 nel 2019 (con una media mensile di circa 15.000,00 euro), mentre dal doc. 22, parimenti non contestato, emerge che le uscite sono state pari ad euro 89.179,68 nel 2020, euro 111.643,95 nel 2021, euro 88.405,59 nel 2022.
La notevole capacità di spesa del convenuto trova, peraltro, conferma nei suoi stessi scritti difensivi, ove precisa di aver destinato al mantenimento della famiglia ben 168.800,00 euro in un arco temporale di 19 mesi, compreso tra aprile 2018 (data del licenziamento) e novembre
2019 (data iniziale di percepimento della pensione) ed, inoltre, di aver garantito alla FI primogenita, già economicamente autosufficiente, una propria sistemazione abitativa in
Verona tramite l'intestazione di un immobile acquistato nel 2018 al prezzo di euro 170.000,00
(doc. 4 fascicolo convenuto), utilizzando per il pagamento una parte dell'incentivazione economica collegata alle sue dimissioni anticipate, ammontante ad euro 338.800,00 netti.
11 Non è, invece, dato sapere a quanto ammonti il TFR liquidato al convenuto in aggiunta a quanto ricevuto a titolo di incentivazione all'esodo (doc. 4 fascicolo attoreo).
Vanno, altresì, considerati i proventi dei due Fondi integrativi, “ ” e “ Parte_4 Per_2
, di cui i coniugi, in forza della scrittura privata del 2019, hanno concordato la
[...] suddivisione nella misura della metà (in relazione al l'accordo inter partes ha Parte_5 già trovato parziale attuazione, con il riscatto e la ripartizione di euro 100.000,00, restando da riscattare ancora 80.000,00 euro).
In virtù del Fondo Negri il resistente ha potuto beneficiare sino a giugno 2024 di un introito di euro 3.300,00 mensili (doc. 3 fascicolo convenuto) in aggiunta alla pensione erogata a partire da novembre 2019.
Si fa, inoltre, presente che, in costanza di matrimonio, il SI. aveva effettuato ulteriori CP_1 investimenti in titoli e fondi che, tuttavia, sono stati persi a causa di una frenetica attività speculativa che egli non ha minimamente negato e di cui è stata data prova attraverso il doc.
20 fascicolo attoreo, non contestato dal resistente.
Dalla data del suo pensionamento beneficia di un trattamento economico di CP_1 circa euro 7.000,00 al mese per tredici mensilità. Nello specifico, per quanto è dato ricavare dalle dichiarazioni fiscali prodotte (doc.ti 6 e 7 fascicolo convenuto), il resistente ha potuto contare su un reddito da pensione di euro 90.905,00 nell'anno 2020 (pari ad euro 7.575,41 mensili netti) e di euro 92.389,00 nell'anno 2021 (pari ad euro 7.699,00 mensili netti).
In atti non è presente documentazione economico-reddituale più recente, né il convenuto ha provveduto ad allegare gli estratti conto relativi al suo conto corrente personale, al fine di rendere edotto il Tribunale dell'entità delle disponibilità liquide.
Quanto al patrimonio immobiliare, il SI. risulta proprietario, insieme alla moglie, CP_1 della casa familiare in uso a quest'ultima. E' pure proprietario di un terreno agricolo acquistato durante il matrimonio (doc. 3 fascicolo attoreo), nonché di un terreno edificabile pervenuto in eredità di mq 1500 in Ponte di Barbarano, su cui insiste una “casetta mobile” di
24 mq, arredata ed allacciata alle fosse biologiche ed alla rete elettrica (doc 23 fascicolo attoreo).
Anche per i beni mobili registrati non si dispone di documentazione aggiornata rispetto all'accordo del 2019 in cui viene fatta menzione di due automobili X5 BMW, di una Toyota
RAV 4 e di un trattore agricolo.
Alla luce di questi dati, sia pure parziali a causa delle carenze documentali riscontrate, essendo provato che il tenore di vita della famiglia era ascrivibile principalmente ai rilevanti
12 proventi del e considerato che, anche dopo il pensionamento, egli dispone di un CP_1 SInificativo trattamento economico oltre a presumibili ulteriori risorse economiche di cui non ha dato contezza, si ritiene equo stabilire, in adesione ai provvedimenti provvisori, un assegno di mantenimento di complessivi euro 4.000,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, di cui euro 2.000,00 in favore della moglie ed euro 2.000,00 in favore della FI
non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute Per_1 per la medesima, regolamentate in base al vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Si precisa che il “quantum” del contributo al mantenimento della SI.ra – la quale è Pt_1 proprietaria esclusiva di due immobili ricevuti in eredità (quello che costituiva la vecchia casa familiare a Vicenza e quello di Cesuna), ma non dispone di alcuna pensione a causa delle scelte di vita a suo tempo concordate con il coniuge – è così determinato, in misura inferiore rispetto a quanto preteso in ricorso, dovendosi tener conto dell'utilità economica che la ricorrente ritrae dall'assegnazione della casa familiare (di cui il è comproprietario e, non CP_1 potendo parimenti usufruirne, deve sostenere spese abitative documentate dal contratto di locazione di cui al doc. 2 fascicolo convenuto): tale correlazione tra entità dell'assegno di mantenimento ed assegnazione dell'abitazione familiare è riconosciuta dall'unanime giurisprudenza e sarà destinata a cessare solo una volta che interverrà la revoca di detta assegnazione (Cass. Civ. Sez. I ordinanza 28 marzo 2023 n. 8764).
La domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere la restituzione “delle somme incassate da
SD a fronte delle spese sanitarie sostenute dalla ricorrente e da ”, è Testimone_1 inammissibile nel presente giudizio e, per l'effetto, dev'essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e, pertanto, vanno poste interamente a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo sulla base della nota spese dimessa dal patrocinio attoreo che appare conforme ai criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con riferimento, per ciascuna delle quattro fasi, ai valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 uniti in matrimonio in data 8.09.1984 a Vicenza, con addebito al marito;
13 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro dell'anno 1984, numero 340, parte II, serie A;
3) assegna la casa familiare, sita in Creazzo (VI), via Cavour n. 17, a;
Parte_1
4) fa obbligo a di contribuire al mantenimento ordinario della FI CP_1 maggiorenne mediante versamento alla madre, entro il quinto giorno di ogni Testimone_1 mese, di un assegno dell'importo di € 2.000,00 mensili, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, da regolarsi secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
5) fa obbligo a di contribuire al mantenimento della moglie CP_1 [...]
mediante versamento in favore di quest'ultima, entro il quinto giorno di ogni Parte_1 mese, della somma di € 2.000,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
6) condanna il resistente alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali, liquidate in euro 38,90 per esborsi e in euro 9.500,00 per compensi, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio del 6/05/2025.
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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