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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5433 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 16414/2024 promossa da:
nata a [...], Argentina, il 14.1.1967; Parte_1
nata a [...], Argentina, il 27.5.2008, rappresentata, in quanto CP_1 Parte_2 minore, dalla madre come sopra generalizzata;
Parte_1 nata a [...], Argentina, il 24.3.2004; Controparte_2 nata a [...], Argentina, il 14.10.2002; Controparte_3
nato a [...], Argentina, il 26.1.1969; Controparte_4 nata a [...], Argentina, il 17.8.2006; Controparte_5
nata a [...], Argentina, il 29.10.2001; Controparte_6
nato a [...], Argentina, il 3.1.2004; Controparte_7 rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Gravina, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_8 PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio. MOTIVI IN FATTO Premesso che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. nato a [...] Persona_1
(VC), il 16.5.1844 (cfr. doc. 3), cittadino italiano emigrato in Argentina, mai naturalizzatosi argentino (cfr. doc. 5);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_1 [...]
(cfr. doc. 6) e dalla loro unione è nato il sig. Parte_3 Persona_2 nato l'[...] (cfr. doc. 7);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra e Persona_2 Parte_4 dalla loro unione è nato il sig. nato il [...] (cfr. doc. 10); Persona_3
- il sig. in data 1.8.1936, ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_3
(cfr. doc. 12) e dalla loro unione è nato il sig. Controparte_9 Persona_4 nata il [...] (cfr. doc. 13);
[...]
- il sig. in data 22.4.1964, ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_4
(cfr. doc. 15) e dalla loro unione sono nati la sig.ra Persona_5 [...] nato il [...] (cfr. doc. 16) e il sig. nato il Parte_1 Controparte_4
26.1.1969 (cfr. doc. 17), entrambi odierni ricorrenti;
- la sig. in data 20.4.2001, ha contratto matrimonio con il sig. Parte_1
(cfr. doc. 18) e dalla loro unione sono nate la sig. Controparte_10 [...] nata il [...] (cfr. doc. 19), la sig.ra Persona_6 Controparte_2 nata il [...] (cfr. doc. 20), e la sig.ra nata il [...] (cfr. Controparte_3 doc. 21), tutti odierni ricorrenti;
- il sig. in data 16.9.1999, ha contratto matrimonio con la sig.ra Controparte_4
(cfr. doc. 22), e dalla loro unione sono nati la sig.ra Controparte_11 [...] nata il [...] (cfr. doc. 23), la sig.ra nata il CP_5 Controparte_6
29.10.2001 (cfr. doc. 24), e il sig. nato il [...] (cfr. doc, 25), Controparte_7 tutti odierni ricorrenti;
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_8
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 12.12.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato a Trino (VC), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Parte_6 anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, dopo aver provato infruttuosamente ad adire la via consolare (cfr. doc. 26,27,28,29,
30 e 31), i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
** **
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
In proposito il Tribunale osserva che il capostipite è nato prima Persona_1 dell'unificazione del Regno d'Italia e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice civile del
Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per
l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto
a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione
d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che, nato prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. non essendo Persona_1 mai stato naturalizzato cittadino argentino, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 5, certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Poter Giudiziario della Nazione - Camera Nazionale Elettorale, in
Argentina).
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio per linea maschile fra e il Persona_1 figlio Persona_2 ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, al figlio Persona_2 [...]
Persona_3 ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, al figlio Persona_3 [...]
Persona_4 ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai figli Persona_4 [...]
e entrambi odierni ricorrenti; Parte_1 Controparte_4 ha trasmesso la cittadinanza, per linea femminile, alle figlie Parte_1 [...]
e (nate Persona_6 Controparte_2 Controparte_3 nel 2004 e nel 2008) tutte odierne ricorrenti; ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai figli Controparte_4 [...]
e tutti CP_5 Controparte_6 Controparte_7 odierni ricorrenti; Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a nata a Parte_1
Buenos Aires, Argentina, il 14.1.1967; nata a [...], Argentina, CP_1 Parte_2 il 27.5.2008, rappresentata, in quanto minore, dalla madre come sopra Parte_1 generalizzata;
nata a [...], Argentina, il 24.3.2004; Controparte_2 nata a [...], Argentina, il 14.10.2002; Controparte_3 CP_4 nato a [...], Argentina, il 26.1.1969; nata a
[...] Controparte_5
Tigre, Argentina, il 17.8.2006; nata a [...], Argentina, il Controparte_6
29.10.2001; nato a [...], Argentina, il 3.1.2004; Controparte_7
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_8 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 12.12.2025 Il Giudice Sara Perlo
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 16414/2024 promossa da:
nata a [...], Argentina, il 14.1.1967; Parte_1
nata a [...], Argentina, il 27.5.2008, rappresentata, in quanto CP_1 Parte_2 minore, dalla madre come sopra generalizzata;
Parte_1 nata a [...], Argentina, il 24.3.2004; Controparte_2 nata a [...], Argentina, il 14.10.2002; Controparte_3
nato a [...], Argentina, il 26.1.1969; Controparte_4 nata a [...], Argentina, il 17.8.2006; Controparte_5
nata a [...], Argentina, il 29.10.2001; Controparte_6
nato a [...], Argentina, il 3.1.2004; Controparte_7 rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Gravina, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_8 PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio. MOTIVI IN FATTO Premesso che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. nato a [...] Persona_1
(VC), il 16.5.1844 (cfr. doc. 3), cittadino italiano emigrato in Argentina, mai naturalizzatosi argentino (cfr. doc. 5);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_1 [...]
(cfr. doc. 6) e dalla loro unione è nato il sig. Parte_3 Persona_2 nato l'[...] (cfr. doc. 7);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra e Persona_2 Parte_4 dalla loro unione è nato il sig. nato il [...] (cfr. doc. 10); Persona_3
- il sig. in data 1.8.1936, ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_3
(cfr. doc. 12) e dalla loro unione è nato il sig. Controparte_9 Persona_4 nata il [...] (cfr. doc. 13);
[...]
- il sig. in data 22.4.1964, ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_4
(cfr. doc. 15) e dalla loro unione sono nati la sig.ra Persona_5 [...] nato il [...] (cfr. doc. 16) e il sig. nato il Parte_1 Controparte_4
26.1.1969 (cfr. doc. 17), entrambi odierni ricorrenti;
- la sig. in data 20.4.2001, ha contratto matrimonio con il sig. Parte_1
(cfr. doc. 18) e dalla loro unione sono nate la sig. Controparte_10 [...] nata il [...] (cfr. doc. 19), la sig.ra Persona_6 Controparte_2 nata il [...] (cfr. doc. 20), e la sig.ra nata il [...] (cfr. Controparte_3 doc. 21), tutti odierni ricorrenti;
- il sig. in data 16.9.1999, ha contratto matrimonio con la sig.ra Controparte_4
(cfr. doc. 22), e dalla loro unione sono nati la sig.ra Controparte_11 [...] nata il [...] (cfr. doc. 23), la sig.ra nata il CP_5 Controparte_6
29.10.2001 (cfr. doc. 24), e il sig. nato il [...] (cfr. doc, 25), Controparte_7 tutti odierni ricorrenti;
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
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I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_8
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 12.12.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato a Trino (VC), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Parte_6 anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, dopo aver provato infruttuosamente ad adire la via consolare (cfr. doc. 26,27,28,29,
30 e 31), i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
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In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
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Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
In proposito il Tribunale osserva che il capostipite è nato prima Persona_1 dell'unificazione del Regno d'Italia e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice civile del
Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per
l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto
a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione
d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che, nato prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. non essendo Persona_1 mai stato naturalizzato cittadino argentino, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 5, certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Poter Giudiziario della Nazione - Camera Nazionale Elettorale, in
Argentina).
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio per linea maschile fra e il Persona_1 figlio Persona_2 ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, al figlio Persona_2 [...]
Persona_3 ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, al figlio Persona_3 [...]
Persona_4 ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai figli Persona_4 [...]
e entrambi odierni ricorrenti; Parte_1 Controparte_4 ha trasmesso la cittadinanza, per linea femminile, alle figlie Parte_1 [...]
e (nate Persona_6 Controparte_2 Controparte_3 nel 2004 e nel 2008) tutte odierne ricorrenti; ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai figli Controparte_4 [...]
e tutti CP_5 Controparte_6 Controparte_7 odierni ricorrenti; Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a nata a Parte_1
Buenos Aires, Argentina, il 14.1.1967; nata a [...], Argentina, CP_1 Parte_2 il 27.5.2008, rappresentata, in quanto minore, dalla madre come sopra Parte_1 generalizzata;
nata a [...], Argentina, il 24.3.2004; Controparte_2 nata a [...], Argentina, il 14.10.2002; Controparte_3 CP_4 nato a [...], Argentina, il 26.1.1969; nata a
[...] Controparte_5
Tigre, Argentina, il 17.8.2006; nata a [...], Argentina, il Controparte_6
29.10.2001; nato a [...], Argentina, il 3.1.2004; Controparte_7
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_8 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 12.12.2025 Il Giudice Sara Perlo