Art. 19. Nomina degli scrutatori
La nomina degli scrutatori deve essere effettuata dalla Commissione elettorale comunale, a norma dell' art. 25 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , tra il ventesimo ed il decimo giorno precedente quello della votazione, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se gia' designati.
Gli scrutatori devono essere in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare.
La nomina degli scrutatori deve essere effettuata dalla Commissione elettorale comunale, a norma dell' art. 25 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , tra il ventesimo ed il decimo giorno precedente quello della votazione, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se gia' designati.
Gli scrutatori devono essere in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare.