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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/12/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 776/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 30 marzo
2023
da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
) rappresentati e difesi, per mandati in calce al predetto atto di citazione, dall'avv.
[...]
OL UC ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma via Nizza n.
45
- attori opponenti -
contro
(C.F. e P.I. ), in qualità di mandataria Controparte_1 P.IVA_1 di (C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa, per mandato Controparte_2 P.IVA_2 in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via Correggio n. 43
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 47/2023.
Pagina 1 di 9 Causa iscritta a ruolo il 3 aprile 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 4 luglio 2025.
CONCLUSIONI
Per gli attori opponenti: come da foglio depositato telematicamente il 3 luglio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza avversaria disattesa, così provvedere:
1. In via preliminare e principale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli odierni opponenti nonché accertare e dichiarare la inammissibilità/nullità della pretesa azionata con ogni conseguenza di legge
2. in via principale: accertare e dichiarare la insussistenza della pretesa creditoria anche in ragione dell'inadempimento dell'onere probatorio della opposta e della insussistenza del credito alla luce della nullità con particolare riferimento al contratto di mutuo chirografario n° 741655381/74, come accertato in sede di consulenza tecnica espletata, e per l'effetto revocare il decreto ivi opposto;
3. sempre in via principale: accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust – provvedimento n 55 del 2005 banca d'Italia – Legge
287 del 1990 con particolare riferimento alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c. previa declaratoria di nullità parziale, anche ex art. 1419 c.c. della clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni in atti con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto e in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4. sempre in via principale: accertare e dichiarare la nullità/inammissibilità/illegittimità e inesistenza della pretesa creditoria sia in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio, sia stante la condotta dell'istituto di credito contraria a correttezza e buona fede, attesa la nullità/annullabilità derivante dalla nullità dell'obbligazione principale per contrarietà a norme imperative, per illiceità della causa del contratto, per l'esecuzione fraudolenta o abusiva nell'esecuzione del contratto, nonché per violazione dei doveri di buona fede, correttezza e diligenza qualificata nonché la violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Pagina 2 di 9 5. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 3 luglio 2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nei propri scritti difensivi e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 47/2023 del 19/01/2023 (RG n. 72/2023).
In via subordinata:
- nell'ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque i sig.ri ed in solido al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 dell'importo di Euro 361.348,23, oltre interessi convenzionali di Controparte_2 mora dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori opponenti e Parte_1
hanno evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta Parte_2
(di seguito solo convenuta opposta o ), in qualità di Controparte_1 CP_1 mandataria di proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 47/2023, col quale era stato intimato loro, quali fideiussori della frattanto fallita
[...]
(di seguito solo , il pagamento in solido di € Controparte_3 CP_3
361.348,23 complessivi (oltre interessi e spese) derivanti dai seguenti rapporti, tutti intestati a CP_3
- € 31.614,13 quale importo derivante da effetti insoluti;
Pagina 3 di 9 - € 116.605,90 quale importo dovuto in relazione al contratto di finanziamento chirografario n. 2863/741655381 concesso il 5 dicembre 2013 dalla filiale di San Vito al Tagliamento di
Controparte_4
- € 50.837,56 quale importo dovuto in relazione all'estinzione del contratto di anticipazione commerciale export n. 2863/5583669;
- € 120.559,23 quale importo dovuto in relazione all'estinzione del contratto di anticipazione commerciale n. 2863/5177169;
- € 41.731,41 quale saldo debitore del conto corrente n. 10864 acceso in data 13 ottobre
2011 presso la filiale di San Vito al Tagliamento di Controparte_5
Gli attori opponenti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza avversaria disattesa, così provvedere:
1. In via preliminare e principale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli odierni opponenti nonché accertare e dichiarare la inammissibilità/nullità della pretesa azionata con ogni conseguenza di legge;
2. in via principale: accertare e dichiarare la insussistenza della pretesa creditoria alla luce dei motivi sub motivo 2) e 3) della opposizione anche in ragione dell'inadempimento dell'onere probatorio della opposta e della insussistenza del credito alla luce della nullità con particolare riferimento al contratto di mutuo chirografario n° 741655381/74, come accertato in sede di consulenza tecnica espletata, e per l'effetto revocare il decreto ivi opposto;
3. sempre in via principale: accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust – provvedimento n 55 del 2005 banca d'Italia – Legge
287 del 1990 con particolare riferimento alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c. previa declaratoria di nullità parziale, anche ex art. 1419 c.c. della clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni in atti con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto e in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Pagina 4 di 9 4. sempre in via principale: accertare e dichiarare la nullità/inammissibilità/illegittimità e inesistenza della pretesa creditoria sia in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio, sia stante la condotta dell'istituto di credito contraria a correttezza e buona fede, attesa la nullità/annullabilità derivante dalla nullità dell'obbligazione principale per contrarietà a norme imperative, per illiceità della causa del contratto, per l'esecuzione fraudolenta o abusiva nell'esecuzione del contratto, nonché per violazione dei doveri di buona fede, correttezza e diligenza qualificata nonché la violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%”.
A sostegno di tali domande, i signori e hanno dedotto i seguenti, Pt_1 Pt_2 testuali, motivi di opposizione:
a) “carenza di legittimazione attiva della cessionaria opposta – revoca del decreto opposto
– carenza di elementi idonei a comprovare la sussistenza della legittimazione attiva da parte del creditore ricorrente”;
b) “in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto alla luce della garanzia prestata dal
”; Parte_3
c) “in ordine alla improcedibilità/estinzione dell'iniziativa creditoria della banca nei confronti del fideiussore – decadenza – nullità della clausola di cui alla fideiussione omnibus anche a fronte del provvedimento di Banca Italia n. 55/2005 – decadenza dal termine ex art. 1957 c.c. – nullità della fideiussione omnibus e comunque nullità parziale delle relative clausole per violazione della normativa antitrust – provvedimento n 55 del 2005 Banca
d'Italia – violazione della legge 287 del 1990”;
d) “insussistenza della pretesa creditoria – mancato assolvimento onere probatorio – genericità delle pretese - in ordine alla nullità della pretesa azionata – mancanza del requisito di determinatezza con particolare riferimento al contratto di mutuo n.
741655381/74 – violazione art. 117 TUB – revoca del decreto ingiuntivo opposto”;
e) “in ordine alla nullità/inammissibilità/improcedibilità della pretesa – revoca del decreto ingiuntivo – violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto
Pagina 5 di 9 – violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c.”.
si è costituita, nella dichiarata qualità, formulando le seguenti, testuali, CP_6 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, contrariis reiectis, così giudicare:
- In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 47/2023 emesso dal Tribunale di Pordenone atteso che la presente opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, per tutti i motivi indicati in narrativa;
- Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del
Tribunale di Pordenone a decidere in ordine alla domanda riconvenzionale di nullità della/e fideiussione/i in favore della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di
Milano e per l'effetto assegnare alle parti un termine, previa sospensione del processo de quo, per la sua riassunzione dinnanzi al Tribunale funzionalmente competente;
- Sempre in via preliminare, ma subordinata: concedere alle parti un termine per l'avvio del procedimento di mediazione, atteso che la controversia in esame ha ad oggetto una controversia in materia di contratti bancari;
- Sempre in via preliminare, ma ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la legittimazione attiva di in qualità di mandataria di , Controparte_1 CP_2 ad agire nei confronti dei fideiussori e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei medesimi;
Nel merito: respingere integralmente per tutti i motivi innanzi esposti, e comunque perché infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta dai Signori e notificata in Pt_1 Pt_2 data 30/3/2023 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 47/2023 emesso dal
Tribunale di Pordenone;
Nel merito, in via subordinata: condannare gli odierni opponenti al pagamento, nei confronti della Banca, della somma di € 361.348,23, quale importo derivante degli effetti insoluti e dall'estinzione dei contratti di anticipazione commerciale nn. 5583669 e
5177169, nonché dal residuo del finanziamento chirografario n. 741655381 e dal saldo debitore del conto corrente n. 10864.
Pagina 6 di 9 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi”.
1.3 Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed assegnati i termini per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, le parti sono state autorizzate al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 4 luglio 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti oggetto del contendere,
l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Occorre soffermarsi, in primo luogo, sull'eccezione preliminare, tempestivamente sollevata da e da sin dall'atto introduttivo della presente lite, di Parte_1 Parte_2 difetto di titolarità sostanziale del diritto di credito monitoriamente azionato in capo a
[...]
Controparte_2
Com'è noto, nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione dell'ingiunto, il creditore opposto conserva la qualità di attore in senso sostanziale (cfr., per tutte,
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 24815 del 24 novembre 2005), sicché su di lui grava il relativo onere probatorio, anche con riguardo alla sua titolarità del credito azionato in sede monitoria, onere che, per quanto infra si chiarirà, non è stato, tuttavia, assolto da e, per essa, da . Controparte_2 CP_1
Invero, dalla documentazione prodotta in atti dalla convenuta opposta non emerge la prova che il credito azionato rientrasse tra quelli oggetto della cessione conclusa da con in data 20 dicembre Controparte_2 Controparte_4
2017.
Come ha, infatti, chiarito il Supremo Collegio (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez.
VI - 1, ordinanza n. 24798 del 5 novembre 2020), “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la
Pagina 7 di 9 prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
E, partendo da tale ultima precisazione, deve senz'altro escludersi che, nella specie, vi sia stato esplicito o implicito riconoscimento, da parte degli attori opponenti, della legittimazione sostanziale della convenuta opposta, poiché, come si è detto, Pt_1
e hanno, di contro, espressamente eccepito la mancanza di prova
[...] Parte_2 documentale sul punto.
In caso di contestazione, quindi, spetta al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (vedasi, in parte motiva, Cassazione civile, sez. I, sentenza n.
4116 del 2 marzo 2016).
Detto altrimenti, il cessionario ha l'onere di dimostrare in giudizio l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, provando, in particolare: l'effettivo perfezionarsi della cessione, il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento, l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata, e ciò secondo un criterio di ragionevole certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili.
Calando, allora, detti principi nel caso di specie, la convenuta opposta, nonostante l'eccezione sollevata in sede di opposizione, non ha fornito la prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione intervenuta in suo favore.
Premesso che tale prova deve essere, come detto, documentale, a dimostrazione di un tanto non è stato, difatti, prodotto il contratto di cessione del 20 dicembre 2017 con la lista dei singoli debitori ceduti, bensì la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, dal contenuto, tuttavia, non specificatamente certo né sufficientemente completo ai fini che ci occupano;
né appare idonea a dimostrare l'inclusione del credito di che trattasi nel
“blocco” dei rapporti ceduti la mera dichiarazione rilasciata il 29 maggio 2023 da
[...]
(vedasi il documento 5 della convenuta opposta), poiché Controparte_4 si tratta di dichiarazione priva, di per sé sola, in sede giudiziaria di qualsivoglia valenza probatoria (che andrebbe inammissibilmente a sostituire il contratto di cessione, neppure
Pagina 8 di 9 prodotto).
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, accolta, dovendo, per l'effetto, essere revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i vigenti parametri forensi (scaglione indicato in atti;
valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, non essendovi ragioni per discostarsene;
valori minimi per le fasi di trattazione e decisione, attesa l'assenza di attività istruttoria e considerato il contenuto degli scritti finali meramente riproduttivo delle difese già spiegate).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli attori opponenti, che liquida in € 14.170,00 per compenso ed € 634,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 21 dicembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 30 marzo
2023
da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
) rappresentati e difesi, per mandati in calce al predetto atto di citazione, dall'avv.
[...]
OL UC ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma via Nizza n.
45
- attori opponenti -
contro
(C.F. e P.I. ), in qualità di mandataria Controparte_1 P.IVA_1 di (C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa, per mandato Controparte_2 P.IVA_2 in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via Correggio n. 43
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 47/2023.
Pagina 1 di 9 Causa iscritta a ruolo il 3 aprile 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 4 luglio 2025.
CONCLUSIONI
Per gli attori opponenti: come da foglio depositato telematicamente il 3 luglio 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza avversaria disattesa, così provvedere:
1. In via preliminare e principale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli odierni opponenti nonché accertare e dichiarare la inammissibilità/nullità della pretesa azionata con ogni conseguenza di legge
2. in via principale: accertare e dichiarare la insussistenza della pretesa creditoria anche in ragione dell'inadempimento dell'onere probatorio della opposta e della insussistenza del credito alla luce della nullità con particolare riferimento al contratto di mutuo chirografario n° 741655381/74, come accertato in sede di consulenza tecnica espletata, e per l'effetto revocare il decreto ivi opposto;
3. sempre in via principale: accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust – provvedimento n 55 del 2005 banca d'Italia – Legge
287 del 1990 con particolare riferimento alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c. previa declaratoria di nullità parziale, anche ex art. 1419 c.c. della clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni in atti con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto e in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4. sempre in via principale: accertare e dichiarare la nullità/inammissibilità/illegittimità e inesistenza della pretesa creditoria sia in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio, sia stante la condotta dell'istituto di credito contraria a correttezza e buona fede, attesa la nullità/annullabilità derivante dalla nullità dell'obbligazione principale per contrarietà a norme imperative, per illiceità della causa del contratto, per l'esecuzione fraudolenta o abusiva nell'esecuzione del contratto, nonché per violazione dei doveri di buona fede, correttezza e diligenza qualificata nonché la violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Pagina 2 di 9 5. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 3 luglio 2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nei propri scritti difensivi e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 47/2023 del 19/01/2023 (RG n. 72/2023).
In via subordinata:
- nell'ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque i sig.ri ed in solido al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 dell'importo di Euro 361.348,23, oltre interessi convenzionali di Controparte_2 mora dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori opponenti e Parte_1
hanno evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta Parte_2
(di seguito solo convenuta opposta o ), in qualità di Controparte_1 CP_1 mandataria di proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 47/2023, col quale era stato intimato loro, quali fideiussori della frattanto fallita
[...]
(di seguito solo , il pagamento in solido di € Controparte_3 CP_3
361.348,23 complessivi (oltre interessi e spese) derivanti dai seguenti rapporti, tutti intestati a CP_3
- € 31.614,13 quale importo derivante da effetti insoluti;
Pagina 3 di 9 - € 116.605,90 quale importo dovuto in relazione al contratto di finanziamento chirografario n. 2863/741655381 concesso il 5 dicembre 2013 dalla filiale di San Vito al Tagliamento di
Controparte_4
- € 50.837,56 quale importo dovuto in relazione all'estinzione del contratto di anticipazione commerciale export n. 2863/5583669;
- € 120.559,23 quale importo dovuto in relazione all'estinzione del contratto di anticipazione commerciale n. 2863/5177169;
- € 41.731,41 quale saldo debitore del conto corrente n. 10864 acceso in data 13 ottobre
2011 presso la filiale di San Vito al Tagliamento di Controparte_5
Gli attori opponenti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza avversaria disattesa, così provvedere:
1. In via preliminare e principale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli odierni opponenti nonché accertare e dichiarare la inammissibilità/nullità della pretesa azionata con ogni conseguenza di legge;
2. in via principale: accertare e dichiarare la insussistenza della pretesa creditoria alla luce dei motivi sub motivo 2) e 3) della opposizione anche in ragione dell'inadempimento dell'onere probatorio della opposta e della insussistenza del credito alla luce della nullità con particolare riferimento al contratto di mutuo chirografario n° 741655381/74, come accertato in sede di consulenza tecnica espletata, e per l'effetto revocare il decreto ivi opposto;
3. sempre in via principale: accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust – provvedimento n 55 del 2005 banca d'Italia – Legge
287 del 1990 con particolare riferimento alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c. previa declaratoria di nullità parziale, anche ex art. 1419 c.c. della clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni in atti con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto e in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Pagina 4 di 9 4. sempre in via principale: accertare e dichiarare la nullità/inammissibilità/illegittimità e inesistenza della pretesa creditoria sia in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio, sia stante la condotta dell'istituto di credito contraria a correttezza e buona fede, attesa la nullità/annullabilità derivante dalla nullità dell'obbligazione principale per contrarietà a norme imperative, per illiceità della causa del contratto, per l'esecuzione fraudolenta o abusiva nell'esecuzione del contratto, nonché per violazione dei doveri di buona fede, correttezza e diligenza qualificata nonché la violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%”.
A sostegno di tali domande, i signori e hanno dedotto i seguenti, Pt_1 Pt_2 testuali, motivi di opposizione:
a) “carenza di legittimazione attiva della cessionaria opposta – revoca del decreto opposto
– carenza di elementi idonei a comprovare la sussistenza della legittimazione attiva da parte del creditore ricorrente”;
b) “in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto alla luce della garanzia prestata dal
”; Parte_3
c) “in ordine alla improcedibilità/estinzione dell'iniziativa creditoria della banca nei confronti del fideiussore – decadenza – nullità della clausola di cui alla fideiussione omnibus anche a fronte del provvedimento di Banca Italia n. 55/2005 – decadenza dal termine ex art. 1957 c.c. – nullità della fideiussione omnibus e comunque nullità parziale delle relative clausole per violazione della normativa antitrust – provvedimento n 55 del 2005 Banca
d'Italia – violazione della legge 287 del 1990”;
d) “insussistenza della pretesa creditoria – mancato assolvimento onere probatorio – genericità delle pretese - in ordine alla nullità della pretesa azionata – mancanza del requisito di determinatezza con particolare riferimento al contratto di mutuo n.
741655381/74 – violazione art. 117 TUB – revoca del decreto ingiuntivo opposto”;
e) “in ordine alla nullità/inammissibilità/improcedibilità della pretesa – revoca del decreto ingiuntivo – violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto
Pagina 5 di 9 – violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c.”.
si è costituita, nella dichiarata qualità, formulando le seguenti, testuali, CP_6 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, contrariis reiectis, così giudicare:
- In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 47/2023 emesso dal Tribunale di Pordenone atteso che la presente opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, per tutti i motivi indicati in narrativa;
- Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del
Tribunale di Pordenone a decidere in ordine alla domanda riconvenzionale di nullità della/e fideiussione/i in favore della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di
Milano e per l'effetto assegnare alle parti un termine, previa sospensione del processo de quo, per la sua riassunzione dinnanzi al Tribunale funzionalmente competente;
- Sempre in via preliminare, ma subordinata: concedere alle parti un termine per l'avvio del procedimento di mediazione, atteso che la controversia in esame ha ad oggetto una controversia in materia di contratti bancari;
- Sempre in via preliminare, ma ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la legittimazione attiva di in qualità di mandataria di , Controparte_1 CP_2 ad agire nei confronti dei fideiussori e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei medesimi;
Nel merito: respingere integralmente per tutti i motivi innanzi esposti, e comunque perché infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta dai Signori e notificata in Pt_1 Pt_2 data 30/3/2023 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 47/2023 emesso dal
Tribunale di Pordenone;
Nel merito, in via subordinata: condannare gli odierni opponenti al pagamento, nei confronti della Banca, della somma di € 361.348,23, quale importo derivante degli effetti insoluti e dall'estinzione dei contratti di anticipazione commerciale nn. 5583669 e
5177169, nonché dal residuo del finanziamento chirografario n. 741655381 e dal saldo debitore del conto corrente n. 10864.
Pagina 6 di 9 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi”.
1.3 Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed assegnati i termini per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, le parti sono state autorizzate al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 4 luglio 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti oggetto del contendere,
l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Occorre soffermarsi, in primo luogo, sull'eccezione preliminare, tempestivamente sollevata da e da sin dall'atto introduttivo della presente lite, di Parte_1 Parte_2 difetto di titolarità sostanziale del diritto di credito monitoriamente azionato in capo a
[...]
Controparte_2
Com'è noto, nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione dell'ingiunto, il creditore opposto conserva la qualità di attore in senso sostanziale (cfr., per tutte,
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 24815 del 24 novembre 2005), sicché su di lui grava il relativo onere probatorio, anche con riguardo alla sua titolarità del credito azionato in sede monitoria, onere che, per quanto infra si chiarirà, non è stato, tuttavia, assolto da e, per essa, da . Controparte_2 CP_1
Invero, dalla documentazione prodotta in atti dalla convenuta opposta non emerge la prova che il credito azionato rientrasse tra quelli oggetto della cessione conclusa da con in data 20 dicembre Controparte_2 Controparte_4
2017.
Come ha, infatti, chiarito il Supremo Collegio (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez.
VI - 1, ordinanza n. 24798 del 5 novembre 2020), “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la
Pagina 7 di 9 prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
E, partendo da tale ultima precisazione, deve senz'altro escludersi che, nella specie, vi sia stato esplicito o implicito riconoscimento, da parte degli attori opponenti, della legittimazione sostanziale della convenuta opposta, poiché, come si è detto, Pt_1
e hanno, di contro, espressamente eccepito la mancanza di prova
[...] Parte_2 documentale sul punto.
In caso di contestazione, quindi, spetta al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (vedasi, in parte motiva, Cassazione civile, sez. I, sentenza n.
4116 del 2 marzo 2016).
Detto altrimenti, il cessionario ha l'onere di dimostrare in giudizio l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, provando, in particolare: l'effettivo perfezionarsi della cessione, il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento, l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata, e ciò secondo un criterio di ragionevole certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili.
Calando, allora, detti principi nel caso di specie, la convenuta opposta, nonostante l'eccezione sollevata in sede di opposizione, non ha fornito la prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione intervenuta in suo favore.
Premesso che tale prova deve essere, come detto, documentale, a dimostrazione di un tanto non è stato, difatti, prodotto il contratto di cessione del 20 dicembre 2017 con la lista dei singoli debitori ceduti, bensì la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, dal contenuto, tuttavia, non specificatamente certo né sufficientemente completo ai fini che ci occupano;
né appare idonea a dimostrare l'inclusione del credito di che trattasi nel
“blocco” dei rapporti ceduti la mera dichiarazione rilasciata il 29 maggio 2023 da
[...]
(vedasi il documento 5 della convenuta opposta), poiché Controparte_4 si tratta di dichiarazione priva, di per sé sola, in sede giudiziaria di qualsivoglia valenza probatoria (che andrebbe inammissibilmente a sostituire il contratto di cessione, neppure
Pagina 8 di 9 prodotto).
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, accolta, dovendo, per l'effetto, essere revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i vigenti parametri forensi (scaglione indicato in atti;
valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, non essendovi ragioni per discostarsene;
valori minimi per le fasi di trattazione e decisione, attesa l'assenza di attività istruttoria e considerato il contenuto degli scritti finali meramente riproduttivo delle difese già spiegate).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli attori opponenti, che liquida in € 14.170,00 per compenso ed € 634,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 21 dicembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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