CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1248/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 434175639722 BOLLO AUTO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 434175639722 BOLLO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 434098646475 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4341211420459 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2022002075180750047878 TASSE
AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I° di Benevento in data 16.12.2024,
Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento n. 434175639722, n. 434098646475 e n. 4341211420459 nonché il preavviso di fermo amministrativo n. 2022002075180750047878 per la somma complessiva di € 834.47, relativi ad omesso pagamento tasse automobilistiche 2014, rilevando di esserne venuto a conoscenza solo a seguito di richiesta accesso atti in data 07.11.2024.
Esponeva di non aver mai ricevuto la notifica di tali atti e, comunque, la prescrizione e decadenza.
Concludeva chiedendo “II) annullare gli avvisi di accertamento e addebito SOTTESI stante la mancata notifica delle cartelle ad essi riferiti nonché le cartelle impugnate perché nulle e/o prescritte per tutti i motivi innanzi indicati;
III) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
Si costituiva MUNICIPIA spa, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale. Nel merito l'infondatezza e l'inammissibilità stante la regolare notifica degli avvisi impugnati ormai definitivi perché non opposti nei termini;
quanto al preavviso, che era stato impugnato e il giudizio era stato definito con sentenza d'inammissibilità.
Concludeva chiedendo “ - in via preliminare dichiararsi il difetto di competenza territoriale della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado Benevento in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, per i motivi su esposti;
- In via pregiudiziale: dichiarare e riconoscere l'inammissibilità della domanda di controparte per la violazione dell'art. 14 D.lgs. 546/1992 “litisconsorzio necessario”; In via pregiudiziale subordinata: si chiede l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ente impositore Regione Campania, in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli alla Indirizzo_1 , c.f. P.IVA_1, con contestuale differimento dell'udienza, in quanto le censure mosse afferiscono ad atti prodromici di sua esclusiva competenza e in suo esclusivo possesso - In via principale, accertare e dichiarare infondata la domanda di parte attrice per i motivi sovraesposti e, per l'effetto, rigettare la domanda di parte attrice;
- , rilevato che la società Municipia ha ottemperato agli oneri su di essa incombenti, in particolare chiamando in causa in via stragiudiziale la Regione Campania (doc. in atti), si chiede di tenerla indenne dalle spese di lite.
Riconoscendo, in applicazione del principio di soccombenza, l'ente impositore, Regione Campania, unico responsabile. - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario”. Il Giudice monocratico, rigettata l'istanza di sospensione, ha deliberato in camera di consiglio in data
15.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve valutarsi l'integrità del contraddittorio.
Rrecita l'art. 14 il comma 6 bis del D.Lgs 220/2023 del 30/12/2023 in vigore a decorrere dal gennaio 2024,
“ 6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Nella specie i vizi sollevati dal ricorrente attengono, sicuramente all'attività dell'Ente OS (quanto alla mancata notifica deGli atti prodromici), ma anche all'attività dell'Ente impositore, GI AN
(quanto a decadenza e prescrizione), che non risulta evocato in giudizio.
Ciò premesso, appare fondata anche l'eccezione d'incompetenza territoriale.
Infatti l'art.4 del Decreto legislativo del 31/12/1992 - N. 546 dispone ”1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e' proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo 2016, n. 44 (in Gazz. Uff., 9 marzo, n. 10), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 , nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziche' quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. .
Nella specie l'Ente impositore è la Regione Campania pertanto la competenza territoriale è della
Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso ovvero Napoli.
Per quanto premesso il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento in favore di MUNICIPIA delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite in favore di MUNICIPIA SPA che liquida in €278,00 oltre rimb.forf. IVA e CPA.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1248/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 434175639722 BOLLO AUTO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 434175639722 BOLLO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 434098646475 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4341211420459 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2022002075180750047878 TASSE
AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I° di Benevento in data 16.12.2024,
Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento n. 434175639722, n. 434098646475 e n. 4341211420459 nonché il preavviso di fermo amministrativo n. 2022002075180750047878 per la somma complessiva di € 834.47, relativi ad omesso pagamento tasse automobilistiche 2014, rilevando di esserne venuto a conoscenza solo a seguito di richiesta accesso atti in data 07.11.2024.
Esponeva di non aver mai ricevuto la notifica di tali atti e, comunque, la prescrizione e decadenza.
Concludeva chiedendo “II) annullare gli avvisi di accertamento e addebito SOTTESI stante la mancata notifica delle cartelle ad essi riferiti nonché le cartelle impugnate perché nulle e/o prescritte per tutti i motivi innanzi indicati;
III) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
Si costituiva MUNICIPIA spa, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale. Nel merito l'infondatezza e l'inammissibilità stante la regolare notifica degli avvisi impugnati ormai definitivi perché non opposti nei termini;
quanto al preavviso, che era stato impugnato e il giudizio era stato definito con sentenza d'inammissibilità.
Concludeva chiedendo “ - in via preliminare dichiararsi il difetto di competenza territoriale della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado Benevento in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, per i motivi su esposti;
- In via pregiudiziale: dichiarare e riconoscere l'inammissibilità della domanda di controparte per la violazione dell'art. 14 D.lgs. 546/1992 “litisconsorzio necessario”; In via pregiudiziale subordinata: si chiede l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ente impositore Regione Campania, in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli alla Indirizzo_1 , c.f. P.IVA_1, con contestuale differimento dell'udienza, in quanto le censure mosse afferiscono ad atti prodromici di sua esclusiva competenza e in suo esclusivo possesso - In via principale, accertare e dichiarare infondata la domanda di parte attrice per i motivi sovraesposti e, per l'effetto, rigettare la domanda di parte attrice;
- , rilevato che la società Municipia ha ottemperato agli oneri su di essa incombenti, in particolare chiamando in causa in via stragiudiziale la Regione Campania (doc. in atti), si chiede di tenerla indenne dalle spese di lite.
Riconoscendo, in applicazione del principio di soccombenza, l'ente impositore, Regione Campania, unico responsabile. - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario”. Il Giudice monocratico, rigettata l'istanza di sospensione, ha deliberato in camera di consiglio in data
15.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve valutarsi l'integrità del contraddittorio.
Rrecita l'art. 14 il comma 6 bis del D.Lgs 220/2023 del 30/12/2023 in vigore a decorrere dal gennaio 2024,
“ 6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Nella specie i vizi sollevati dal ricorrente attengono, sicuramente all'attività dell'Ente OS (quanto alla mancata notifica deGli atti prodromici), ma anche all'attività dell'Ente impositore, GI AN
(quanto a decadenza e prescrizione), che non risulta evocato in giudizio.
Ciò premesso, appare fondata anche l'eccezione d'incompetenza territoriale.
Infatti l'art.4 del Decreto legislativo del 31/12/1992 - N. 546 dispone ”1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e' proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo 2016, n. 44 (in Gazz. Uff., 9 marzo, n. 10), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 , nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziche' quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. .
Nella specie l'Ente impositore è la Regione Campania pertanto la competenza territoriale è della
Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso ovvero Napoli.
Per quanto premesso il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento in favore di MUNICIPIA delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite in favore di MUNICIPIA SPA che liquida in €278,00 oltre rimb.forf. IVA e CPA.