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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/12/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2640/2025 R.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto) promosso da
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuditta Simonetti, giusta procura in atti e
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuditta Simonetti, giusta procura in atti C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 03.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 22.10.2025 i sigg. e Parte_1 Controparte_1 chiedevano la modifica delle condizioni della separazione consensuale di cui al decreto di omologazione del 22.02.2016 emesso dal Tribunale di Nola, reso nel procedimento RG. n. 6163/2015, e in particolare: dichiarare non più dovuto il contributo al mantenimento a favore della sig.ra pari ad euro 1.200,00 mensili a carico del sig. per il venir Controparte_1 Parte_1 meno dei presupposti per cui era sato concesso in sede di separazione, poiché tale importo era stato determinato in accordo tra le parti sulla scorta dei frutti della locazione di un immobile di proprietà del sig. , che ad oggi è stato donato dai coniugi ai figli della coppia. Parte_1
Orbene, il Collegio ritiene che le condizioni pattuite possano essere recepite dal Tribunale.
Spese compensate in ragione della richiesta concorde delle parti.
PQM
Accoglie il ricorso e, per effetto, modifica il decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Nola in data 22.02.2016 e relativo al procedimento recante RG. 6163/2015:
- Revoca il contributo al mantenimento a favore della sig.ra pari ad euro Controparte_1
1.200,00 mensili posto a carico del sig. ; Parte_1
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola, il 03.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2640/2025 R.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto) promosso da
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuditta Simonetti, giusta procura in atti e
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuditta Simonetti, giusta procura in atti C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 03.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 22.10.2025 i sigg. e Parte_1 Controparte_1 chiedevano la modifica delle condizioni della separazione consensuale di cui al decreto di omologazione del 22.02.2016 emesso dal Tribunale di Nola, reso nel procedimento RG. n. 6163/2015, e in particolare: dichiarare non più dovuto il contributo al mantenimento a favore della sig.ra pari ad euro 1.200,00 mensili a carico del sig. per il venir Controparte_1 Parte_1 meno dei presupposti per cui era sato concesso in sede di separazione, poiché tale importo era stato determinato in accordo tra le parti sulla scorta dei frutti della locazione di un immobile di proprietà del sig. , che ad oggi è stato donato dai coniugi ai figli della coppia. Parte_1
Orbene, il Collegio ritiene che le condizioni pattuite possano essere recepite dal Tribunale.
Spese compensate in ragione della richiesta concorde delle parti.
PQM
Accoglie il ricorso e, per effetto, modifica il decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Nola in data 22.02.2016 e relativo al procedimento recante RG. 6163/2015:
- Revoca il contributo al mantenimento a favore della sig.ra pari ad euro Controparte_1
1.200,00 mensili posto a carico del sig. ; Parte_1
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola, il 03.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca