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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 05/12/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 251/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 251/2025 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. FELICE Parte_1 C.F._1
IN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Montevarchi (AR), Via Trento, n.
11;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. MARA Controparte_1 C.F._2
NICODEMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Capannori (LU), Via Pesciatina,
n. 73;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - modifica
CONCLUSIONI
1 Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 02.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 06.02.2025, il ricorrente Parte_1 ha chiesto che il Tribunale modificasse parzialmente le condizioni di regolamentazione
[...] dell'esercizio della responsabilità genitoriale, di cui al decreto n. 1633/2023 emesso dal Tribunale di
Arezzo all'esito del procedimento v.g. n. 2055/2022, nei confronti delle figlie minori Persona_1
, nata in [...] il [...], e nata in [...] il
[...] Persona_2
13.06.2015, dalla relazione more uxorio tra il ricorrente e la resistente . Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento esclusivo delle minori a suo favore, previo trasferimento della residenza in Villa Literno (CE), oltre che una pronuncia in ordine al regime di visita tra la madre e le minori, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita C.T.U.
Ha altresì chiesto una pronuncia in merito al contributo al mantenimento ordinario per le figlie minore a carico di parte resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie ed ivi comprese eventuali rivalutazioni Istat annuali.
A sostegno delle sue istanze, ha rappresentato che parte resistente sarebbe venuta meno ai provvedimenti precedentemente stabiliti dal Tribunale di Arezzo e che, dopo aver abbandonato la casa di si sarebbe traferita a Brescia. Pt_2
Al riguardo ha rilevato che, nonostante quanto statuito dal Tribunale, la resistente negli anni avrebbe fatto visita alle figlie sporadicamente e che il ricorrente si troverebbe da solo a provvedere alle minori, delle quali ffetta da una patologia riconosciuta dalla legge n. 104/92, e avrebbe difficoltà, a Per_2 causa dell'assenza della figura materna, anche con la gestione giornaliera delle pratiche burocratiche che richiedono la firma di entrambi i genitori.
In considerazione di tali difficoltà, il ricorrente riterrebbe opportuno trasferirsi insieme alle figlie minori a Villa Literno (CE), ove risiederebbero i genitori del ricorrente, al fine di ricreare un ambiente familiare per le minori e di ricevere un ausilio dai parenti per la gestione e la cura delle stesse.
Peraltro, si sarebbe presentata l'opportunità per il ricorrente di un lavoro di Guardia Giurata nella zona di Villa Literno, vicino ai di lui genitori ed ai fratelli.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.04.2025, la resistente , Controparte_1 contestando tutto quanto dedotto da controparte, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, in fatto e in diritto, e per l'effetto la conferma delle condizioni previste dal decreto emesso dal
Tribunale di Arezzo emesso in data 16.03.2023.
2 Al fine di avvalorare le sue istanze, ha eccepito di essersi prodigata per iniziare e completare la procedura per il riconoscimento dell'invalidità di ltre che per attivare il percorso di logopedia Per_2 privata per la figlia.
Sul punto, ha evidenziato che il ricorrente all'epoca, lungi dall'essere un padre presente e premuroso, avrebbe ostacolato la resistente in ogni azione quotidiana per le figlie ed in particolare lo stesso non si sarebbe reso disponibile ad accompagnare alla logopedista, non avrebbe collaborato per Per_2
l'apertura del libretto postale necessario per versare l'indennità di accompagnamento, nella gestione della fase relativa alla presentazione della domanda e nella gestione quotidiana delle bambine.
Sempre al riguardo, la nel corso dell'ultimo anno, resasi conto che on progrediva CP_1 Per_2 adeguatamente con la logopedista, avrebbe chiesto più volte al D'ND di spostarla presso il centro DIDA – Diagnosi interventi per disturbi di apprendimento, il quale vi provvedeva solo su sollecite e ripetute richieste della resistente.
In ordine a quanto dedotto da controparte circa l'abbandono della dell'abitazione di CP_1 Pt_2 ha specificato che la suddetta abitazione sarebbe stata acquistata da entrambe le parti con un mutuo cointestato e che in seguito alla cessazione del rapporto affettivo la resistente sarebbe rimasta a vivere nell'abitazione familiare con le figlie.
Il ricorrente, dopo aver lasciato l'abitazione familiare, avrebbe immediatamente smesso di versare la sua quota parte di mutuo, tant'è che oggi l'immobile, dopo una procedura di espropriazione, sarebbe stato venduto all'asta.
Il D'ND non si sarebbe minimamente preoccupato delle conseguenze di un tale gesto e la resistente avrebbe cercato con le proprie risorse e le proprie capacità di tamponare il danno creato dallo stesso, senza però riuscirci.
Peraltro, la resistente nel contempo avrebbe perso il lavoro e il trasferimento a Brescia sarebbe stato determinato esclusivamente da esigenze lavorative.
In ordine al regime di frequentazione madre – figlie, la ha asserito che, nel corso dei CP_1 precedenti due anni, le parti avrebbero concordato congiuntamente le modalità di visita in un clima di serenità e collaborazione e che, sulla base di tale clima, mai si sarebbe aspettata una richiesta di affido esclusivo.
Inoltre, contestando tutto quanto dedotto da parte avversa circa gli incontri sporadici tra madre e figlie, ha evidenziato che la lontananza dalle sue bambine sarebbe un grande sacrificio e che la stessa cercherebbe in ogni modo di far pesare il meno possibile tale condizione alle minori, scendendo sempre a trovarle e videochiamandole almeno tre volte al giorno.
3 Ha aggiunto che le minori non sarebbero state informate circa il trasferimento a Villa Literno e che le stesse avrebbero sempre vissuto a Montevarchi, ove avrebbero la loro quotidianità, le loro amicizie, la scuola e la famiglia materna.
In ordine al profilo economico, ha rilevato che, nonostante non abbia un lavoro stabile, avrebbe sempre cercato di contribuire alle spese per le bambine versando di volta in volta ciò che poteva al ricorrente.
All'udienza del 02.12.2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiuntamente ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti.
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 02.12.2025: “Le parti concordano le seguenti condizioni:
- La madre contribuirà per il mantenimento ordinario delle figlie con euro 200,00 mensili
(100,00 euro per ciascuna figlia) da versare al padre entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo;
- La madre potrà tenere con sé le figlie nei periodi di ferie della stessa da comunicare al padre con un anticipo di almeno quindici giorni, con possibilità di portarle con sé nei periodi non scolastici, facendo sempre salvi i diversi e migliori accordi tra i genitori.”.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 02.12.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
02.12.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 251/2025 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. FELICE Parte_1 C.F._1
IN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Montevarchi (AR), Via Trento, n.
11;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. MARA Controparte_1 C.F._2
NICODEMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Capannori (LU), Via Pesciatina,
n. 73;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - modifica
CONCLUSIONI
1 Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 02.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 06.02.2025, il ricorrente Parte_1 ha chiesto che il Tribunale modificasse parzialmente le condizioni di regolamentazione
[...] dell'esercizio della responsabilità genitoriale, di cui al decreto n. 1633/2023 emesso dal Tribunale di
Arezzo all'esito del procedimento v.g. n. 2055/2022, nei confronti delle figlie minori Persona_1
, nata in [...] il [...], e nata in [...] il
[...] Persona_2
13.06.2015, dalla relazione more uxorio tra il ricorrente e la resistente . Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento esclusivo delle minori a suo favore, previo trasferimento della residenza in Villa Literno (CE), oltre che una pronuncia in ordine al regime di visita tra la madre e le minori, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita C.T.U.
Ha altresì chiesto una pronuncia in merito al contributo al mantenimento ordinario per le figlie minore a carico di parte resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie ed ivi comprese eventuali rivalutazioni Istat annuali.
A sostegno delle sue istanze, ha rappresentato che parte resistente sarebbe venuta meno ai provvedimenti precedentemente stabiliti dal Tribunale di Arezzo e che, dopo aver abbandonato la casa di si sarebbe traferita a Brescia. Pt_2
Al riguardo ha rilevato che, nonostante quanto statuito dal Tribunale, la resistente negli anni avrebbe fatto visita alle figlie sporadicamente e che il ricorrente si troverebbe da solo a provvedere alle minori, delle quali ffetta da una patologia riconosciuta dalla legge n. 104/92, e avrebbe difficoltà, a Per_2 causa dell'assenza della figura materna, anche con la gestione giornaliera delle pratiche burocratiche che richiedono la firma di entrambi i genitori.
In considerazione di tali difficoltà, il ricorrente riterrebbe opportuno trasferirsi insieme alle figlie minori a Villa Literno (CE), ove risiederebbero i genitori del ricorrente, al fine di ricreare un ambiente familiare per le minori e di ricevere un ausilio dai parenti per la gestione e la cura delle stesse.
Peraltro, si sarebbe presentata l'opportunità per il ricorrente di un lavoro di Guardia Giurata nella zona di Villa Literno, vicino ai di lui genitori ed ai fratelli.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.04.2025, la resistente , Controparte_1 contestando tutto quanto dedotto da controparte, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, in fatto e in diritto, e per l'effetto la conferma delle condizioni previste dal decreto emesso dal
Tribunale di Arezzo emesso in data 16.03.2023.
2 Al fine di avvalorare le sue istanze, ha eccepito di essersi prodigata per iniziare e completare la procedura per il riconoscimento dell'invalidità di ltre che per attivare il percorso di logopedia Per_2 privata per la figlia.
Sul punto, ha evidenziato che il ricorrente all'epoca, lungi dall'essere un padre presente e premuroso, avrebbe ostacolato la resistente in ogni azione quotidiana per le figlie ed in particolare lo stesso non si sarebbe reso disponibile ad accompagnare alla logopedista, non avrebbe collaborato per Per_2
l'apertura del libretto postale necessario per versare l'indennità di accompagnamento, nella gestione della fase relativa alla presentazione della domanda e nella gestione quotidiana delle bambine.
Sempre al riguardo, la nel corso dell'ultimo anno, resasi conto che on progrediva CP_1 Per_2 adeguatamente con la logopedista, avrebbe chiesto più volte al D'ND di spostarla presso il centro DIDA – Diagnosi interventi per disturbi di apprendimento, il quale vi provvedeva solo su sollecite e ripetute richieste della resistente.
In ordine a quanto dedotto da controparte circa l'abbandono della dell'abitazione di CP_1 Pt_2 ha specificato che la suddetta abitazione sarebbe stata acquistata da entrambe le parti con un mutuo cointestato e che in seguito alla cessazione del rapporto affettivo la resistente sarebbe rimasta a vivere nell'abitazione familiare con le figlie.
Il ricorrente, dopo aver lasciato l'abitazione familiare, avrebbe immediatamente smesso di versare la sua quota parte di mutuo, tant'è che oggi l'immobile, dopo una procedura di espropriazione, sarebbe stato venduto all'asta.
Il D'ND non si sarebbe minimamente preoccupato delle conseguenze di un tale gesto e la resistente avrebbe cercato con le proprie risorse e le proprie capacità di tamponare il danno creato dallo stesso, senza però riuscirci.
Peraltro, la resistente nel contempo avrebbe perso il lavoro e il trasferimento a Brescia sarebbe stato determinato esclusivamente da esigenze lavorative.
In ordine al regime di frequentazione madre – figlie, la ha asserito che, nel corso dei CP_1 precedenti due anni, le parti avrebbero concordato congiuntamente le modalità di visita in un clima di serenità e collaborazione e che, sulla base di tale clima, mai si sarebbe aspettata una richiesta di affido esclusivo.
Inoltre, contestando tutto quanto dedotto da parte avversa circa gli incontri sporadici tra madre e figlie, ha evidenziato che la lontananza dalle sue bambine sarebbe un grande sacrificio e che la stessa cercherebbe in ogni modo di far pesare il meno possibile tale condizione alle minori, scendendo sempre a trovarle e videochiamandole almeno tre volte al giorno.
3 Ha aggiunto che le minori non sarebbero state informate circa il trasferimento a Villa Literno e che le stesse avrebbero sempre vissuto a Montevarchi, ove avrebbero la loro quotidianità, le loro amicizie, la scuola e la famiglia materna.
In ordine al profilo economico, ha rilevato che, nonostante non abbia un lavoro stabile, avrebbe sempre cercato di contribuire alle spese per le bambine versando di volta in volta ciò che poteva al ricorrente.
All'udienza del 02.12.2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiuntamente ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti.
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 02.12.2025: “Le parti concordano le seguenti condizioni:
- La madre contribuirà per il mantenimento ordinario delle figlie con euro 200,00 mensili
(100,00 euro per ciascuna figlia) da versare al padre entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo;
- La madre potrà tenere con sé le figlie nei periodi di ferie della stessa da comunicare al padre con un anticipo di almeno quindici giorni, con possibilità di portarle con sé nei periodi non scolastici, facendo sempre salvi i diversi e migliori accordi tra i genitori.”.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 02.12.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
02.12.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
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