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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5928 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 523/2023 R.G., con ordinanza depositata il 17.5.2024, questa Corte così disponeva: “letto
l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 21.11.2025 e del termine fino al 20.10.2025 per il deposito di sintetiche comparse conclusionali”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 523/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1853/2022 del
Tribunale di Benevento, pubblicata in data 9.8.2022, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve, pendente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio C.F._2
, (C.F. , rappresentati e difesi, Persona_1 C.F._3
come da procura in calce atto di appello, dall'avv. Filippo Pucino (C.F.:
); C.F._4
APPELLANTI
E
già di Controparte_1 CP_2 CP_3
(C.F./P.IVA ), in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di deliberazione di conferimento di incarichi legali n. 328 del 20.04.2023 e procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Carmen Sirico
(C.F.: ); C.F._5
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
Conclusioni:
pag. 2/29 gli appellanti, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 18.11.2025, concludevano come segue: “a) in via istruttoria, per il rinnovo della CTU medico – legale, come in atti motivato;
b) in via subordinata, per
l'accoglimento della domanda, così come formulata, e conseguente condanna dell'appellata al pagamento del risarcimento danni come richiesto in atti;
C) In via del tutto subordinata, per la conferma della decisione di primo grado con vittoria di spese del presente giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario per averne fatto anticipo.. “.
L'appellata, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 20.11.2025, concludeva come segue: “.. risultando assenti profili di responsabilità in capo all'appellata ribadite anche in questa sede le ragioni di CP_4
infondatezza della domanda, nell'an oltre che nel quantum, formulata dai sig.ri e , ci si rimette all'adita Corte affinchè si pronunci Pt_1 Pt_2
sul rigetto dell'appello, con condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite, anche del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 9.5.2016, e , Parte_1 Parte_2
quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minorenne Per_1
nato a , il 01.12.2006, adivano il Tribunale di
[...] CP_3
Benevento, deducendo che: in data 4.6.2012, , riportava Persona_1
frattura del gomito destro, per la quale veniva condotto presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di , dove era CP_2 CP_3
posta diagnosi di: “ Frattura sovracondiloidea gomito destro” e confezionata valva gessata temporanea con arto in scarico e prescritta pag. 3/29 terapia medica;
in data 24.9.2012, , riportava rifrattura Persona_1
del medesimo segmento osseo e nella stessa sede e, pertanto, era ricoverato presso il suindicato nosocomio, ove veniva posta diagnosi di: “Frattura distacco condilo omerale destro su pregressa frattura sovracondiloidea” e, in data 26.9.2012, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con 3 fili di Kirschener;
sussistevano chiari ed inconfutabili elementi di responsabilità a carico dei sanitari dell'Ospedale di , che in occasione CP_2 CP_3
dell'infortunio del 4.6.2012, subito da invece di Persona_1
procedere a riduzione della frattura omerale con fili di Per_2
apponevano valva gessata, assolutamente inadeguata a ridurre correttamente la lesione fratturativa;
invero, la pessima ed insufficiente callificazione facilitava la rifrattura in occasione del secondo trauma del 24.9.2012 e, in data 26.9.2012, allorquando era sottoposto ad intervento chirurgico, i sanitari Persona_1
operavano in modo troppo aggressivo, danneggiando irreparabilmente il nucleo di accrescimento, con secondari disturbi funzionali (rigidità) e decubito varo.
Poste tali premesse, gli attori domandavano volersi accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta azienda ospedaliera e condannarsi la stessa al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal minore, esistenziale e da relazione causati dalle gravi omissioni poste in essere dai citati sanitari, quantificato nella somma complessiva di €
69.0435,00.
pag. 4/29 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta
[...]
resistendo alla domanda. CP_1
Istruita la causa mediante espletamento di una CTU medico legale, all'esito l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1) Accerta e dichiara la responsabilità contrattuale della per gli esiti infausti Controparte_5
dell'intervento chirurgico del 26.09.2012; 2) Per l'effetto, condanna
l' al pagamento di € 24.187,80 in Controparte_6
favore degli attori, con interessi legali maturati dalla domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria;
3) Condanna l'azienda
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_5
dell'attrice, che liquida in € 7.795,00, oltre € 786,00 per spese digiudizio, ed oltre I.v.a., spese generali e C.p.a. come per legge, con attribuzione all'Avv. Filippo Pucino;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, non notificata ai fini del decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c., gli attori originari interponevano appello, mediante atto tempestivamente notificato il 26/01/2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., maggiorato della sospensione feriale, sollecitandone la riforma parziale e chiedendo accogliersi le conclusioni si seguito trascritte: “
1. Dichiarare parzialmente nulla la sentenza impugnata per violazione dei principi fissati e della relativa conseguenza di errata interpretazione degli artt.
1176, 1218, 1223, 1226, 2043 e 2049 c.c., e dell'art. 196 c.p.c.- omesso pag. 5/29 esame del risultato della prestazione medica per la formulazione del giudizio di inadempimento e del grado di diligenza impiegato dai professionisti - difetto di attribuzione dell'onere della prova in tema di inadempimento – omesso ingiusto diniego di riconoscimento del danno a seguito dell'inesatto inadempimento;
violazione degli artt. 91, 92 e 132
c.p.c. nonché dell'articolo 13 D.L.132/2014; motivazione insufficiente e contraddittoria;
sentenza emessa in violazione artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per omesso esame di un punto decisivo e dell'art. 196 c.p.c.; per motivazione insufficiente e contraddittoria;
nonché per violazione artt.
112 e 115 cod. proc. civ. per omesso esame di un punto decisivo, in relazione alle prove assunte in Giudizio nonché per la erroneità delle dichiarazioni contenute per compressione del diritto dell'istante;
2. riformare pertanto, parzialmente la sentenza impugnata, e disporsi ed in accoglimento della domanda, ferma la accertata responsabilità medica dei sanitari della struttura ospedaliera della per tutti i danni CP_7
subiti dal minore , liquidare in suo favore la somma Persona_1
complessiva di € .. 97.959,00 di cui € 45.020,52 per l'incidenza sulla capacità lavorativa del Minore ed € 52.939,00 per il danno non patrimoniale compresa la personalizzazione del danno fino alla percentuale del 30%, come accertato dal Giudice di prime cure, o in quella somma che eventualmente sarà indicata in Sua giustizia dalla
Corte, tenuto presente della esatta quantificazione del danno iatrogeno in 12/13%, o in quella somma che sarà stabilita in Sua Giustizia, dall'Ecc.ma Corte d'Appello...”.
pag. 6/29 Costituendosi con comparsa depositata il 26.4.2023, l , CP_7
senza proporre appello incidentale avverso il capo di decisione con cui ne era stata riconosciuta la sia pure parziale responsabilità, resisteva all'impugnazione e ne sollecitava il rigetto, concludendo come segue: “..
Pertanto, reiterate anche in questa sede le ragioni di infondatezza della domanda nell'an - oltre che nel quantum - formulata dai sig.ri e Pt_1
in primo grado, alla luce degli esiti istruttori del presente grado, Pt_2
risultando assenti profili di responsabilità in capo all'appellata , ci si rimette all'adita Corte affinché si pronunci sul rigetto dell'appello, con condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite, anche del doppio grado di giudizio”.
Con ordinanza del 19.5.2023, questa Corte disponeva un supplemento di indagine peritale, affidando, ad un collegio composto da un medico legale e da uno specialista ortopedico, incarico in ordine ai seguenti quesiti: “se la condotta tenuta dai sanitari dell' appellata, in CP_4
occasione dell'accesso del minore presso il PS in data Persona_1
4.6.2012, sia stata adeguata e se gli stessi misero in atto tutte le procedure diagnostiche necessarie per garantire il buon esito del trattamento sanitario. In particolare, chiariscano se, in rapporto alla natura, entità e tipologia della lesione, il trattamento conservativo praticato sia stato adeguato a garantire il consolidamento della frattura
o se, invece, fosse necessario un trattamento più invasivo, di tipo chirurgico;
pag. 7/29 dicano se un approccio terapeutico diverso avrebbe, secondo il criterio del più probabile che non, consentito una completa guarigione o comunque consentito un esito più favorevole della lesione;
quali furono le conseguenze invalidanti, complessivamente riportate dal minore, in conseguenza di entrambe le lesioni subite (quella del 4.6.2012
e quella del 24.9.2012), indicandone il grado in termini percentuali e descrivendo le concrete limitazioni funzionali dei postumi residuati, detratta la quota di danno biologico che eventualmente sarebbe comunque potuta residuare, anche in ipotesi di intervento correttamente eseguito, e non collegabile causalmente all'intervento;
dicano se ed in che misura il danno biologico accertato incida sulla capacità lavorativa del minore, indicando eventualmente quali attività lavorative possano essere compromesse e impedite dalle lesioni riportate”.
Depositato, in data 14.5.2024, dai CTU l'elaborato peritale, prodotte dalle parti in ossequio alla sopra richiamata ordinanza del 17.5.2024, le note conclusionali e le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Preliminarmente deve rilevarsi che, ad onta del raggiungimento, nelle more del giudizio, ad opera dell'allora minore, , della Persona_1
maggiore età, non vada dichiarata l'interruzione del giudizio. Tanto, invero, in ossequio al principio secondo cui “Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del
pag. 8/29 suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore ai sensi dell'art. 300 c.p.c., resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suddetto rappresentante legale al quale, pertanto, è regolarmente notificata l'impugnazione, senza che sia necessario integrare il contraddittorio” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30701 del
27/11/2018).
§ 4.
Venendo al merito, giova osservare che il primo Giudice, ricondotta la fattispecie all'alveo della responsabilità contrattuale, rilevava che il nominato CTU, nell'elaborato peritale depositato, aveva ritenuto che
“Gli esiti permanenti strettamente correlati agli interventi terapeutici a cui è stato sottoposto a seguito delle due fratture a carico Persona_1
del suo gomito destro, allo stato sono da ritenersi differenti, in quanto peggiori, di quelli che sarebbero dovuti residuare a quel tipo di lesioni trattate e monitorate in maniera corretta. Detti esiti allo stato sono costituiti da una limitazione funzionale del gomito e da un'alterazione estetica del profilo dell'arto, atteggiato in cubito-pronazione. Ciò premesso, il danno biologico - inteso come la lesione permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane
e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito - con riferimento agli attuali baréme valutativi, può essere valutato complessivamente nella misura del 14-15% (quattordici-
pag. 9/29 quindici percento) 1. Di tale percentuale, circa la metà (7-8%) può essere imputabile (come maggior danno) ad un incongruo trattamento ortopedico ricevuto presso la Controparte_8
.”.
[...]
Ad avviso del primo Giudice, le conclusioni del CTU dovevano indurre a ritenere che “Tale dimezzamento della responsabilità addossabile alla convenuta è derivante dal fatto che non vi sarebbe Controparte_5
prova di responsabilità dei sanitari nella produzione del danno in relazione ad entrambi gli eventi (giugno e settembre 2012) che hanno portato alla condizione di minorazione del minore ”, avendo Pt_2
l'ausiliare accertato che “Le alterazioni anatomo-funzionali riscontrate
a carico del gomito destro del minore sono la Persona_1
conseguenza diretta di due fratture, distinte ma interessanti entrambe
l'epifisi distale dell'omero: la prima sovracondiloidea, la seconda interessante il condilo laterale… Per quanto riguarda la prima, riportata il 04.06.2012, essa fu trattata in maniera conservativa, ossia con la sola immobilizzazione dell'arto in doccia gessata. In questo caso non è possibile, sulla base della documentazione disponibile, esprimere un parere fondato sull'adeguatezza del trattamento, non disponendo degli esami radiografici effettuati prima e dopo il trattamento. Si sottolinea però che il trattamento conservativo è indicato di frattura stabile e non scomposta… Riguardo alla seconda frattura, riportata il 24.09.2012, si può ritenere che il tipo di trattamento adottato, con riduzione e sintesi mediante Fili di è da ritenersi corretto per il tipo di lesione, Per_3
tuttavia, considerati gli esiti attuali, è lecito sospettare un'inadeguata
pag. 10/29 applicazione della tecnica chirurgica: o per imperfetta riduzione e allineamento della frattura o per mortificazione dei nuclei di accrescimento osseo, o per entrambi i motivi ..”.
Quindi, ad avviso del Giudice, “Essendo indubitabile .. che vi è una responsabilità, anche dalla lettura degli atti, dei sanitari per l'ultima operazione chirurgica intervenuta, è necessario quantificare il danno subito dal piccolo ”. Pt_2
Di conseguenza, il Giudice, del complessivo danno del 15% indicato dal
CTU, riteneva di ascrivere a responsabilità dei sanitari della convenuta azienda un pregiudizio pari all'8%, che, tuttavia, “in relazione alla minore età del piccolo ed ai disagi a cui sarà andato incontro nel corso egli anni, seppure non risultino provati il danno morale ed esistenziale”, incrementava del 30% (su un massimo del 50%), “per un importo definitivo pari ad € 24.187,80”.
§ 5.
Con il primo motivo gli appellanti, senza dolersi della valutazione complessiva del danno biologico quale riportata dal minore, operata dal Giudice in misura pari al 15%, sostenevano, tuttavia, che la percentuale di danno iatrogeno differenziale era maggiore di quella riconosciuta in sentenza. Al riguardo, assumevano che, in effetti, il CTU aveva omesso di valorizzare il dato per cui al cospetto della prima frattura riportata dal minore, che risultava pluriframmentata, sovracondiloidea non sufficientemente stabilizzata, il trattamento conservativo (di immobilizzazione dell'arto) era risultato inadeguato,
pag. 11/29 in tal modo favorendo una nuova frattura allo stesso arto, che interessava il condilo laterale.
Sulla menomazione dovuta alla seconda frattura incidevano, poi, in termini peggiorativi, gli esiti negativi “dell'intervento chirurgico eseguito in base all'errata ed incompleta applicazione della tecnica chirurgica o per imperfetta riduzione o allineamento della frattura o per mortificazione dei nuclei di accrescimento osseo o per entrambi i motivi”.
Aveva, quindi, errato il Tribunale nell'ascrivere a responsabilità dei sanitari il solo 50% del complessivo danno biologico accertato dal CTU, laddove, anche sulla scorta delle considerazioni critiche svolte dal CTP di essi attori, dott. , cui il CTU non aveva fornito adeguata Persona_4
risposta, occorreva ritenere che, del danno pari al 15%, quello iatrogeno andasse stimato in misura pari a circa il 12-13%, dovendosi solo la residuale misura imputare all'invalidità conseguente alle fratture.
§ 6.
Il motivo è infondato.
Ed invero, proprio al fine di chiarire se, in effetti, vi fosse stata un non adeguato apprezzamento dei fatti, in termini di valutazione della condotta tenuta dai sanitari, questa Corte aveva disposto il supplemento di CTU di cui dinanzi si è detto.
Orbene, i nominati ausiliari, nell'elaborato peritale depositato in questo grado di giudizio, con valutazione immune da vizi e congruamente motivata, confermavano le conclusioni della CTU di pag. 12/29 primo grado in relazione al primo momento del trattamento sanitario.
Infatti, gli stessi rilevavano che “in data 04/06/'12 il piccolo Per_1
(all'epoca 5 anni e mezzo), a seguito di un trauma accidentale,
[...]
veniva accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale “di CP_2
, dove si poneva diagnosi di “frattura sovra-condiloidea CP_3
gomito destro”.
I sanitari di turno provvedevano a “tentativo di riduzione incruenta” e alla “applicazione temporanea di valva gessata con arto in scarico”.
Quindi il paziente veniva invitato a “controllo il 07/06/'12 presso
Ambulatorio ortopedico per il controllo ortopedico e applicazione di apparecchio gessato e/o trattamento del caso”.
A questo punto va evidenziato che non risultano ulteriori certificazioni attestanti una eventuale visita ortopedica presso l'ambulatorio del suddetto nosocomio o preso altre strutture, né tantomeno il trattamento terapeutico praticato.
Quindi, in accordo con quanto sostenuto nella relazione di consulenza tecnica di I grado, non risulta possibile riconoscere nesso causale fra la lesione riportata e un eventuale errore di trattamento curativo, dal momento che non risulta rispettato il criterio cronologico, né quello della continuità fenomenica”.
Del resto, a dimostrazione dell'assenza di responsabilità iatrogena relativamente alla prima frattura, i CTU evidenziavano che “In data
24/09/'12 il piccolo veniva ricoverato presso la u.o.c di Persona_1
Orto-Traumatologia dell' con la seguente diagnosi, Controparte_8
pag. 13/29 dopo aver praticato un esame radiografico del gomito destro: “Frattura distacco condilo omerale destro su pregressa frattura sovra- condiloidea”.
Pertanto, è possibile dedurre, sulla base degli atti, che la frattura sovra- condiloidea, prodottasi in data 04/06/'12, era consolidata e che in seguito a nuovo valido trauma ”riferisce caduta accidentale dalle scale”, si era verificata una frattura-distacco del condilo omerale laterale”.
Risulta, quindi, sconfessato l'assunto, sotteso alla domanda originaria ed anche al motivo di appello, di un verificarsi della seconda frattura in conseguenza di un vizio di consolidazione della prima imputabile ad errata scelta del trattamento riparativo.
Riguardo, poi, al trattamento praticato dai medici dell
[...]
in occasione della frattura riportata dal minore in data CP_9
24.9.2012, in ordine alla quale, si ricorderà, il CTU di primo grado aveva ravvisato profili di negligenza nell'operato dei sanitari, il
Collegio peritale di appello giungeva, invece, a conclusioni opposte. Ed invero, gli ausiliari di appello avevano modo di affermare che “Per tale nuova lesione in data 26/09/'12 il piccolo venne sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione cruenta della frattura-distacco e alla stabilizzazione mediante tre fili di Kirchner. A differenza di quanto sostenuto nell'elaborato di consulenza tecnica medico legale di I grado deve sottolinearsi che dalla descrizione dell'atto operatorio non è possibile rilevare elementi di censura, in quanto la osteosintesi è stata corretta, dal momento che, per la presenza delle cartilagini di
pag. 14/29 accrescimento a livello della epifisi distale dell'omero, non sarebbe stato corretto utilizzare mezzi di sintesi più invasivi.
Non è neanche ravvisabile una viziosa consolidazione della frattura- distacco del condilo omerale laterale, secondaria ad una errata e/o insufficiente riduzione del frammento.
Infatti, la TC del gomito destro, con ricostruzione tridimensionale, e la
RM, eseguite in data 24/12/'12 presso il Centro “Potito” di Campobasso, mostrano che il condilo omerale laterale si trova in una posizione sostanzialmente corretta ..
Ciò è confermato anche alla RM del gomito destro eseguita presso
l'Istituto Ortopedico “Rizzoli” di Bologna, nel corso del ricovero effettuato dal 14/05/'13 fino al 20/05/'13.
Nel referto si legge testualmente: “Sostanzialmente nella norma i rapporti articolari tra il nucleo epifisario omerale laterale ed il capitello radiale”.
Va inoltre sottolineato che i trattamenti terapeutici eseguiti presso
l'Istituto “Rizzoli” erano finalizzati a curare la rigidità post- traumatica del gomito, che si presentava in varismo, e non certo ad una viziosa consolidazione del condilo omerale laterale.
Tutto ciò premesso deve dirsi che non ci si può esprimere circa
l'appropriatezza del trattamento conservativo adottato dai Sanitari
[...]
i né può valutarsi se diverso approccio terapeutico, Pt_3 CP_3
e segnatamente l'approccio chirurgico, non avrebbe determinato un
pag. 15/29 miglioramento delle limitazioni funzionali secondarie alle originarie lesioni.
Per quanto attiene al tasso di danno biologico residuato dalle lesioni del
04/06/2012 e del 24/09/2012 sulla base dell'esame obiettivo effettuato nel corso delle operazioni peritali può essere valutato nella misura del
10%, .. risultando tale tasso di danno biologico ascrivibile esclusivamente agli esiti delle fratture a carico del gomito destro e diversamente da quanto affermato nella relazione di consulenza tecnica di I grado non addebitabili ad errori di comportamento dei del “Rummo” di CP_6
. CP_3
§ 7.
Ciò posto, la Corte evidenzia che le conclusioni dei CTU di appello, se giustificano ampiamente il rigetto del primo motivo di gravame, con il quale, come visto, era stata sollecitata una liquidazione più favorevole del danno, mediante un auspicato incremento della percentuale di quello iatrogeno nell'ambito della complessiva valutazione del 15% operata dal CTU, non determinano alcuna conseguenza rispetto all'esito del giudizio di primo grado in punto di affermazione della responsabilità della convenuta Azienda ospedaliera.
Invero, benché il Collegio peritale di appello abbia, come sopra riportato, del tutto escluso profili di responsabilità in capo ai sanitari, anche in relazione al trattamento chirurgico del settembre 2012, in ordine al quale, invece, il primo CTU aveva ritenuto di ravvisare una colpa dei medici, questa Corte deve, ovviamente, astenersi dal pag. 16/29 procedere a qualsivoglia apprezzamento in punto di an debeatur, in difetto della formulazione di un appello incidentale da parte dell CP_10
teso a porre in discussione il profilo della responsabilità medica
[...]
della struttura.
Infatti, proprio in conseguenza della mancanza proposizione di un'impugnazione incidentale avverso di esso, il capo di decisione che aveva riconosciuto la sia pure parziale responsabilità, circoscritta, come detto, al trattamento chirurgico del 26.9.2012, dell'azienda ospedaliera, è coperto da giudicato per acquiescenza e, quindi, impedisce ogni diversa rinnovata valutazione della questione pure a fronte di un esito della CTU totalmente sfavorevole agli appellanti.
§ 8.
Questi ultimi, peraltro, avevano formulato altro motivo di gravame, con cui sottoponevano a censura la sentenza per avere il Giudice, nel liquidare il danno, applicato la tabella relativa alle cd. micropermanenti, corrispondente ad un'invalidità permanente dell'8%, senza, invece, considerare che, trattandosi di danno differenziale, si sarebbe dovuto procedere, sulla scorta della tabella di
Milano per l'anno 2021, a detrarre dal valore monetario dell'invalidità complessiva del 14/15%, il valore monetario di un'invalidità del 2%, tale essendo quella che, a detta degli istanti, sarebbe residuata al minore in ipotesi di trattamento correttamente eseguito.
§ 9.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
pag. 17/29 Anche sul punto deve premettersi che, in difetto di appello incidentale, il capo di decisione che determinava nel 15% il danno complessivo riportato dal minore, sia coperto dal giudicato, non potendosi, per le ragioni dinanzi già evidenziate, valorizzare gli esiti della CTU di appello, laddove quantificava nella minore misura del 10% tale danno, escludendone per intero la riconducibilità ad errore dei medici.
Ciò premesso e ribadito quanto detto circa il rigetto del primo motivo di appello, deve ritenersi accertato, a questo punto con effetto di giudicato, che, in conseguenza della malpractice verificatasi in occasione dell'intervento chirurgico del 26.9.2015, sia residuata all'allora minore un'invalidità complessiva del 14/15%, di cui circa la metà (7/8%) imputabile ad un incongruo trattamento ortopedico ricevuto presso la Controparte_8
(cfr. sentenza di primo grado pag. 5 che richiamava le conclusioni della
CTU, depositata il 21.1.2019, svolta in quel grado di giudizio).
Posto quanto sin qui osservato, rileva il Collegio che la censura in esame sia fondata, nella misura in cui con essa si è inteso contestare al primo Giudice un'errata quantificazione monetaria del danno iatrogeno differenziale.
Come noto, invero, secondo ormai consolidata giurisprudenza, “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento pag. 18/29 stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario” (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 6341 del 19/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 28990 del 2019).
Ne segue che, nella specie, il Giudice abbia errato nel liquidare il danno assumendo come misura di esso la percentuale secca dell'8, piuttosto che procedere per differenza tra i valori monetari del 15% (danno complessivo) e del 7% (danno che sarebbe comunque residuato in quanto non ascrivibile a responsabilità dei medici).
Pertanto, dovendo correggersi sul punto la sentenza appellata, deve necessariamente farsi applicazione della versione più aggiornata della tabella milanese, che si identifica in quella medio tempore pubblicata in data 5.6.2024, non potendosi applicare né quella relativa alle micropermanenti, considerata dal primo Giudice, per essere, comunque, nella specie, la percentuale complessiva del danno superiore al limite del 9%, né la versione 2021 della tabella di Milano, in quanto superata da quella più attuale frattanto intervenuta.
Ed invero, a conforto di quanto osservato, depone quel consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione pag. 19/29 delle dette Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv. 642615 - 01)” (cfr. ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 33770 del 2019).
Ciò chiarito, merita, ulteriormente, osservare che il Giudice di primo grado, nel liquidare il danno non patrimoniale, aveva negato al leso il ristoro della componente morale ed esistenziale, ritenendo che le stesse non fossero state provate e riconoscendo, tuttavia, una personalizzazione del 30% al fine di valorizzare le ripercussioni conseguenti alla minore età ed al disagio patito.
Tali statuizioni del Tribunale non hanno formato oggetto né di appello incidentale, né di valido appello principale, essendosi gli appellanti limitati a sollecitare una liquidazione migliorativa, mediante riconoscimento della massima percentuale di personalizzazione contemplata dalla tabella, senza avere cura di formulare una critica specifica rispetto al mancato riconoscimento della componente morale del danno non patrimoniale ed alla riconosciuta personalizzazione del
30% piuttosto che di quella più elevata da essi domandata.
Tra l'altro, ad onta del rilievo degli appellanti secondo cui il primo
Giudice avrebbe violato i principi di integralità del risarcimento, deve rimarcarsi che il riconosciuto incremento del 30% sia, comunque, ampiamente idoneo a ristorare anche la componente soggettiva ed interiore del danno, in difetto, del resto, di allegazioni specifiche sul punto operate dagli istanti.
Ne segue che, alla luce del giudicato implicito formatosi su tali statuizioni, nel rideterminare il danno, con applicazione della tabella di pag. 20/29 Milano 2024, si dovrà riconoscere la sola componente dinamico relazionale, già liquidata dal Tribunale, con incremento del 30% a titolo di personalizzazione.
Quindi, procedendo secondo il criterio della detrazione dei valori monetari, dall'importo dovuto per un'invalidità del 15% per un soggetto di anni 5 al momento del fatto, pari, per la sola componente dinamico relazionale, ad euro 47.209,00 (che incrementata del 30% ascende ad euro 61.371,00), occorre sottrarre quanto spettante ad un soggetto della stessa età per un'invalidità permanente del 7% (pari ad euro 14.337,00). Ne segue che, operando il suddetto calcolo, si ottiene un danno liquidabile pari ad euro 47.034,00.
§ 10.
Il Giudice di prime cure, infine, rigettava il capo di domanda relativo al danno da perduta capacità di guadagno, osservando: “.. nel caso de quo, non essendo presente ancora alcuna precisa attività lavorativa per la minore età del soggetto leso, né essendovi un danno alla salute particolarmente elevato, parte attrice avrebbe dovuto provare
l'impossibilità o la riduzione delle capacità del minore di scrivere o di attendere alle sue quotidiane attività di studio e di formazione.
Essendovi carenza di prova per tale danno di natura patrimoniale, non potrà che tale richiesta essere ritenuta infondata ..”.
§ 11.
Nel censurare, con il terzo motivo di appello, tale capo di decisione, gli appellanti sostenevano che la prova della perdita delle future capacità
pag. 21/29 di guadagno avrebbe potuto darsi anche in via presuntiva e che il relativo pregiudizio avrebbe potuto essere liquidato in via equitativa e che, inoltre, nella specie, il minore, al compimento del 16° anno di età, si era visto rifiutare la domanda di accesso al liceo per l'anno scolastico
2022/2023, annesso alla Scuole IT “UN”, a causa di una riscontrata inidoneità psico fisica dovuta agli arti superiori.
Deducevano, inoltre, esservi stato riconoscimento, in sede giudiziale, di una condizione di inabilità del minore, in ragione di “difficoltà persistenti a svolgere compiti e le funzioni della sua età e il grave handicap ex art. 3 co.3 l.104/92”.
Quindi, opinavano gli istanti, le “patologie invalidanti di cui il minore risulta affetto, insuscettibili di alcun miglioramento, gli impediranno di svolgere alcune attività produttiva di reddito, quale quelle militari, come da aspirazioni su menzionate e certificate;
la relativa quantificazione può avvenire presuntivamente sulla base di criteri equitativi, così come più volte affermato nei richiamati enunciati della Corte di legittimità.
Tuttavia, essendosi prodotta la menomazione invalidante contestualmente all'infortunio avvenuto allorquando il minore frequentava la prima elementare, attualmente è possibile far ricorso ai normali criteri quali le inclinazioni allo studio della vittima e/o le sue aspirazioni per il futuro .. il giudice di prime cure avrebbe potuto ipotizzare, che le condizioni economico sociali della famiglia gli avrebbero consentito un normale percorso di studi sino alla laurea, con possibilità di ingresso nel mondo del lavoro (considerate le attuali difficoltà occupazionali in cui oggi si imbattono i giovani) a non prima di
pag. 22/29 25/30 anni. Circa il reddito futuro che il danneggiato avrebbe potuto percepire al momento del suo ingresso nel mondo del lavoro, si ritiene, come da preciso indirizzo della Suprema Corte che, in mancanza di precisi e concordanti diversi elementi (quali, ad esempio, proprio in relazione al calcolo probabilistico che caratterizza il giudizio in parola, che il piccolo , ove non affetto dall' invalidità accertata, una volta Per_1
ultimato il percorso di studi presso la scuola militare UN, dedicandosi, da adulto, alla carriera militare) il criterio residuale del triplo della pensione sociale (peraltro non difforme, se non superiore, al reddito attualmente percepito dal padre del minore) sia quello più adeguato al caso di specie .. Nella specie, pertanto, l'importo annuo della pensione sociale, (€ 503,27 mensili) comprensivo di 13° mensilità, è, ad oggi, di €. 6.542,51. Quindi, ipotizzando, in base ai suesposti rilievi, che il danneggiato avrebbe potuto presumibilmente accedere alla scuola
IT UN e successivamente agli studi, avrebbe potuto accedere al mondo del lavoro all'età di trent'anni, il reddito ipotetico da prendere in considerazione é di €. 19.627,53. Il danneggiato, inoltre, avrebbe percepito tale reddito non solo durante l'attività lavorativa, ma, presumibilmente, anche alla cessazione della stessa per il raggiungimento dell'età pensionabile, in quanto un importo di pari consistenza gli sarebbe stato erogato, in base alla contribuzione versata su quel reddito, anche a titolo pensione. Così determinato il reddito annuo futuro che il danneggiato avrebbe potuto conseguire ed applicando ad esso il coefficiente di capitalizzazione previsto in ragione della ipotizzata età di ingresso nel mondo del lavoro (30 anni) dalla tabella di cui ai richiamati Quaderni del CSM (28,6718), senza operare pag. 23/29 alcuno scarto tra vita fisica e vita lavorativa (essendosi ipotizzata la percezione di un reddito di eguale misura anche a titolo di pensione),
l'importo risarcibile alla data in cui il danneggiato avrebbe raggiunto quell'età sarebbe di €. 562.756,61 (=19.627,53 x 28,6718). Considerato che il CTU ha stabilito l'incidenza dell'intervento lesivo nella misura del'8%, considerando la stessa incidenza nella capacità specifica lavorativa, l'importo di € 562.756,61 va considerato nella misura su indicata del 8% pari ad € 45.020,52”.
§ 12.
Il motivo è infondato, non potendosi, ai fini in esame, valorizzare le conclusioni dei CTU di appello, laddove ritenevano che vi fosse un
“danno alla capacità lavorativa specifica .. nella misura del 30% posto che il p. si trova nella impossibilità di effettuare tutte quelle mansioni che richiedono un adeguato uso di entrambi gli arti superiori”. Infatti, tale affermazione era pure sempre resa all'esito di una CTU che aveva escluso in radice la riconducibilità dei postumi residuati a responsabilità dei sanitari dell'azienda appellata.
D'altra parte, se si considera che, in base alla CTU di primo grado, cui questa Corte si è attenuta nella stima del danno, per le ragioni dinanzi esposte, il danno differenziale imputabile a responsabilità dei medici è dell'8%, appare corretta la statuizione del primo Giudice, dovendosi escludere che tale compromissione dell'integrità psico fisica possa avere, di per sé, in ragione della sua non elevata consistenza, concorso a cagionare la perdita delle occasioni di carriera indicate dagli appellanti. pag. 24/29 Sul punto, giova, del resto, rimarcare che l'esito non favorevole del giudizio espresso, in data 4.7.2022, dalla Commissione medica del
Ministero della Difesa, circa l'idoneità dell'odierno appellante ad essere ammesso al liceo annesso alle scuole militari dell'Esercito, si basa sul riscontro di patologie non direttamente riconducibili alla accertata malpractice sanitaria. Infatti, nel documento prodotto dagli appellanti al fine di documentare la valutazione espressa dalla citata
Commissione (cfr. allegato n. 5 dell'appello), si legge che il giudizio teneva conto di una situazione di varicocele di III grado e di deformità gravi congenite ed acquisite degli arti e, in specie, di una scoliosi non inabilitante.
Ne segue che difetti il nesso di causalità tra la pure accertata colpa dei sanitari e l'evento di danno in esame.
§ 13.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, l'azienda ospedaliera deve condannarsi a pagare, in favore degli appellanti, CP_10
il maggiore importo di euro 47.034,00.
Sull'indicato importo, costituente oggetto di obbligazione di valore, debbono essere riconosciuti, in accoglimento della richiesta formulata nella citazione di primo grado, gli interessi al tasso legale codicistico di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., con decorrenza dal 26/09/2012, data del verificarsi del danno, previa la relativa devalutazione a tale epoca ed il riconoscimento anno per anno della rivalutazione sino alla pubblicazione della presente pronuncia, oltre, sul totale della sorta pag. 25/29 capitale rivalutata e degli interessi a quella data maturati, gli ulteriori interessi dalla pubblicazione al soddisfo.
§ 14.
Venendo al regime delle spese processuali, osserva la Corte che alcuna pronuncia vada adottata, in assenza di specifico motivo di gravame, in relazione al capo della sentenza di primo grado che le regolava in applicazione del principio di soccombenza.
Infatti, al riguardo, soccorre il principio secondo cui, “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in pag. 26/29 primo grado” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33412 del
19/12/2024).
Quanto alle spese processuali del grado di appello, osserva il Collegio che la ritenuta, ancorché solo parziale, fondatezza del gravame, giustifichi la condanna dell'appellata alla relativa rifusione, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, Avv. Filippo Pucino.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, nel quale rientra il decisum, pari alla differenza tra l'importo riconosciuto dal primo
Giudice e quello liquidato da questa Corte, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, in ragione dell'accoglimento del gravame in misura sensibilmente inferiore al petitum.
Riguardo alle spese della CTU, le stesse, come liquidate con separato decreto di questa Corte reso in corso di causa, vanno poste a definitivo carico degli appellanti, essendo tale supplemento istruttorio stato specificamente disposto al fine di appurare la (dagli appellanti) allegata ridotta quantificazione del danno iatrogeno differenziale ad opera del primo CTU ed avendo, come dinanzi ampiamente esposto, la
CTU di appello sconfessato le allegazioni degli istanti.
P.Q.M.
pag. 27/29 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , quali esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale sul figlio minorenne , avverso la sentenza in Persona_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna Controparte_1
già , a pagare, in favore degli
[...] CP_2 CP_8
appellanti, l'importo di euro 47.034,00, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sulla medesima somma, previamente devalutata, in applicazione degli indici
Istat, al 26/09/2012 ed anno per anno rivalutata, a decorrere dal
26/09/2013, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre i successivi interessi legali, sul totale della sorta capitale rivalutata e degli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo;
b) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
c) condanna già di Controparte_1 CP_2
alla rifusione, in favore del difensore antistatario, CP_3
Avv. Filippo Pucino, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 1.165,50 per esborsi, euro 2.906,00 per compenso, oltre contributo unificato prenotato a debito, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge;
pag. 28/29 d) pone a definitivo carico degli appellanti le spese relative alla CTU come liquidate da questa Corte con separato decreto reso in corso di causa.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 21.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 29/29
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 523/2023 R.G., con ordinanza depositata il 17.5.2024, questa Corte così disponeva: “letto
l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 21.11.2025 e del termine fino al 20.10.2025 per il deposito di sintetiche comparse conclusionali”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 523/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1853/2022 del
Tribunale di Benevento, pubblicata in data 9.8.2022, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve, pendente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio C.F._2
, (C.F. , rappresentati e difesi, Persona_1 C.F._3
come da procura in calce atto di appello, dall'avv. Filippo Pucino (C.F.:
); C.F._4
APPELLANTI
E
già di Controparte_1 CP_2 CP_3
(C.F./P.IVA ), in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di deliberazione di conferimento di incarichi legali n. 328 del 20.04.2023 e procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Carmen Sirico
(C.F.: ); C.F._5
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
Conclusioni:
pag. 2/29 gli appellanti, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 18.11.2025, concludevano come segue: “a) in via istruttoria, per il rinnovo della CTU medico – legale, come in atti motivato;
b) in via subordinata, per
l'accoglimento della domanda, così come formulata, e conseguente condanna dell'appellata al pagamento del risarcimento danni come richiesto in atti;
C) In via del tutto subordinata, per la conferma della decisione di primo grado con vittoria di spese del presente giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario per averne fatto anticipo.. “.
L'appellata, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 20.11.2025, concludeva come segue: “.. risultando assenti profili di responsabilità in capo all'appellata ribadite anche in questa sede le ragioni di CP_4
infondatezza della domanda, nell'an oltre che nel quantum, formulata dai sig.ri e , ci si rimette all'adita Corte affinchè si pronunci Pt_1 Pt_2
sul rigetto dell'appello, con condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite, anche del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 9.5.2016, e , Parte_1 Parte_2
quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minorenne Per_1
nato a , il 01.12.2006, adivano il Tribunale di
[...] CP_3
Benevento, deducendo che: in data 4.6.2012, , riportava Persona_1
frattura del gomito destro, per la quale veniva condotto presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di , dove era CP_2 CP_3
posta diagnosi di: “ Frattura sovracondiloidea gomito destro” e confezionata valva gessata temporanea con arto in scarico e prescritta pag. 3/29 terapia medica;
in data 24.9.2012, , riportava rifrattura Persona_1
del medesimo segmento osseo e nella stessa sede e, pertanto, era ricoverato presso il suindicato nosocomio, ove veniva posta diagnosi di: “Frattura distacco condilo omerale destro su pregressa frattura sovracondiloidea” e, in data 26.9.2012, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con 3 fili di Kirschener;
sussistevano chiari ed inconfutabili elementi di responsabilità a carico dei sanitari dell'Ospedale di , che in occasione CP_2 CP_3
dell'infortunio del 4.6.2012, subito da invece di Persona_1
procedere a riduzione della frattura omerale con fili di Per_2
apponevano valva gessata, assolutamente inadeguata a ridurre correttamente la lesione fratturativa;
invero, la pessima ed insufficiente callificazione facilitava la rifrattura in occasione del secondo trauma del 24.9.2012 e, in data 26.9.2012, allorquando era sottoposto ad intervento chirurgico, i sanitari Persona_1
operavano in modo troppo aggressivo, danneggiando irreparabilmente il nucleo di accrescimento, con secondari disturbi funzionali (rigidità) e decubito varo.
Poste tali premesse, gli attori domandavano volersi accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta azienda ospedaliera e condannarsi la stessa al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal minore, esistenziale e da relazione causati dalle gravi omissioni poste in essere dai citati sanitari, quantificato nella somma complessiva di €
69.0435,00.
pag. 4/29 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta
[...]
resistendo alla domanda. CP_1
Istruita la causa mediante espletamento di una CTU medico legale, all'esito l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1) Accerta e dichiara la responsabilità contrattuale della per gli esiti infausti Controparte_5
dell'intervento chirurgico del 26.09.2012; 2) Per l'effetto, condanna
l' al pagamento di € 24.187,80 in Controparte_6
favore degli attori, con interessi legali maturati dalla domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria;
3) Condanna l'azienda
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_5
dell'attrice, che liquida in € 7.795,00, oltre € 786,00 per spese digiudizio, ed oltre I.v.a., spese generali e C.p.a. come per legge, con attribuzione all'Avv. Filippo Pucino;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, non notificata ai fini del decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c., gli attori originari interponevano appello, mediante atto tempestivamente notificato il 26/01/2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., maggiorato della sospensione feriale, sollecitandone la riforma parziale e chiedendo accogliersi le conclusioni si seguito trascritte: “
1. Dichiarare parzialmente nulla la sentenza impugnata per violazione dei principi fissati e della relativa conseguenza di errata interpretazione degli artt.
1176, 1218, 1223, 1226, 2043 e 2049 c.c., e dell'art. 196 c.p.c.- omesso pag. 5/29 esame del risultato della prestazione medica per la formulazione del giudizio di inadempimento e del grado di diligenza impiegato dai professionisti - difetto di attribuzione dell'onere della prova in tema di inadempimento – omesso ingiusto diniego di riconoscimento del danno a seguito dell'inesatto inadempimento;
violazione degli artt. 91, 92 e 132
c.p.c. nonché dell'articolo 13 D.L.132/2014; motivazione insufficiente e contraddittoria;
sentenza emessa in violazione artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per omesso esame di un punto decisivo e dell'art. 196 c.p.c.; per motivazione insufficiente e contraddittoria;
nonché per violazione artt.
112 e 115 cod. proc. civ. per omesso esame di un punto decisivo, in relazione alle prove assunte in Giudizio nonché per la erroneità delle dichiarazioni contenute per compressione del diritto dell'istante;
2. riformare pertanto, parzialmente la sentenza impugnata, e disporsi ed in accoglimento della domanda, ferma la accertata responsabilità medica dei sanitari della struttura ospedaliera della per tutti i danni CP_7
subiti dal minore , liquidare in suo favore la somma Persona_1
complessiva di € .. 97.959,00 di cui € 45.020,52 per l'incidenza sulla capacità lavorativa del Minore ed € 52.939,00 per il danno non patrimoniale compresa la personalizzazione del danno fino alla percentuale del 30%, come accertato dal Giudice di prime cure, o in quella somma che eventualmente sarà indicata in Sua giustizia dalla
Corte, tenuto presente della esatta quantificazione del danno iatrogeno in 12/13%, o in quella somma che sarà stabilita in Sua Giustizia, dall'Ecc.ma Corte d'Appello...”.
pag. 6/29 Costituendosi con comparsa depositata il 26.4.2023, l , CP_7
senza proporre appello incidentale avverso il capo di decisione con cui ne era stata riconosciuta la sia pure parziale responsabilità, resisteva all'impugnazione e ne sollecitava il rigetto, concludendo come segue: “..
Pertanto, reiterate anche in questa sede le ragioni di infondatezza della domanda nell'an - oltre che nel quantum - formulata dai sig.ri e Pt_1
in primo grado, alla luce degli esiti istruttori del presente grado, Pt_2
risultando assenti profili di responsabilità in capo all'appellata , ci si rimette all'adita Corte affinché si pronunci sul rigetto dell'appello, con condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite, anche del doppio grado di giudizio”.
Con ordinanza del 19.5.2023, questa Corte disponeva un supplemento di indagine peritale, affidando, ad un collegio composto da un medico legale e da uno specialista ortopedico, incarico in ordine ai seguenti quesiti: “se la condotta tenuta dai sanitari dell' appellata, in CP_4
occasione dell'accesso del minore presso il PS in data Persona_1
4.6.2012, sia stata adeguata e se gli stessi misero in atto tutte le procedure diagnostiche necessarie per garantire il buon esito del trattamento sanitario. In particolare, chiariscano se, in rapporto alla natura, entità e tipologia della lesione, il trattamento conservativo praticato sia stato adeguato a garantire il consolidamento della frattura
o se, invece, fosse necessario un trattamento più invasivo, di tipo chirurgico;
pag. 7/29 dicano se un approccio terapeutico diverso avrebbe, secondo il criterio del più probabile che non, consentito una completa guarigione o comunque consentito un esito più favorevole della lesione;
quali furono le conseguenze invalidanti, complessivamente riportate dal minore, in conseguenza di entrambe le lesioni subite (quella del 4.6.2012
e quella del 24.9.2012), indicandone il grado in termini percentuali e descrivendo le concrete limitazioni funzionali dei postumi residuati, detratta la quota di danno biologico che eventualmente sarebbe comunque potuta residuare, anche in ipotesi di intervento correttamente eseguito, e non collegabile causalmente all'intervento;
dicano se ed in che misura il danno biologico accertato incida sulla capacità lavorativa del minore, indicando eventualmente quali attività lavorative possano essere compromesse e impedite dalle lesioni riportate”.
Depositato, in data 14.5.2024, dai CTU l'elaborato peritale, prodotte dalle parti in ossequio alla sopra richiamata ordinanza del 17.5.2024, le note conclusionali e le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Preliminarmente deve rilevarsi che, ad onta del raggiungimento, nelle more del giudizio, ad opera dell'allora minore, , della Persona_1
maggiore età, non vada dichiarata l'interruzione del giudizio. Tanto, invero, in ossequio al principio secondo cui “Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del
pag. 8/29 suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore ai sensi dell'art. 300 c.p.c., resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suddetto rappresentante legale al quale, pertanto, è regolarmente notificata l'impugnazione, senza che sia necessario integrare il contraddittorio” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30701 del
27/11/2018).
§ 4.
Venendo al merito, giova osservare che il primo Giudice, ricondotta la fattispecie all'alveo della responsabilità contrattuale, rilevava che il nominato CTU, nell'elaborato peritale depositato, aveva ritenuto che
“Gli esiti permanenti strettamente correlati agli interventi terapeutici a cui è stato sottoposto a seguito delle due fratture a carico Persona_1
del suo gomito destro, allo stato sono da ritenersi differenti, in quanto peggiori, di quelli che sarebbero dovuti residuare a quel tipo di lesioni trattate e monitorate in maniera corretta. Detti esiti allo stato sono costituiti da una limitazione funzionale del gomito e da un'alterazione estetica del profilo dell'arto, atteggiato in cubito-pronazione. Ciò premesso, il danno biologico - inteso come la lesione permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane
e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito - con riferimento agli attuali baréme valutativi, può essere valutato complessivamente nella misura del 14-15% (quattordici-
pag. 9/29 quindici percento) 1. Di tale percentuale, circa la metà (7-8%) può essere imputabile (come maggior danno) ad un incongruo trattamento ortopedico ricevuto presso la Controparte_8
.”.
[...]
Ad avviso del primo Giudice, le conclusioni del CTU dovevano indurre a ritenere che “Tale dimezzamento della responsabilità addossabile alla convenuta è derivante dal fatto che non vi sarebbe Controparte_5
prova di responsabilità dei sanitari nella produzione del danno in relazione ad entrambi gli eventi (giugno e settembre 2012) che hanno portato alla condizione di minorazione del minore ”, avendo Pt_2
l'ausiliare accertato che “Le alterazioni anatomo-funzionali riscontrate
a carico del gomito destro del minore sono la Persona_1
conseguenza diretta di due fratture, distinte ma interessanti entrambe
l'epifisi distale dell'omero: la prima sovracondiloidea, la seconda interessante il condilo laterale… Per quanto riguarda la prima, riportata il 04.06.2012, essa fu trattata in maniera conservativa, ossia con la sola immobilizzazione dell'arto in doccia gessata. In questo caso non è possibile, sulla base della documentazione disponibile, esprimere un parere fondato sull'adeguatezza del trattamento, non disponendo degli esami radiografici effettuati prima e dopo il trattamento. Si sottolinea però che il trattamento conservativo è indicato di frattura stabile e non scomposta… Riguardo alla seconda frattura, riportata il 24.09.2012, si può ritenere che il tipo di trattamento adottato, con riduzione e sintesi mediante Fili di è da ritenersi corretto per il tipo di lesione, Per_3
tuttavia, considerati gli esiti attuali, è lecito sospettare un'inadeguata
pag. 10/29 applicazione della tecnica chirurgica: o per imperfetta riduzione e allineamento della frattura o per mortificazione dei nuclei di accrescimento osseo, o per entrambi i motivi ..”.
Quindi, ad avviso del Giudice, “Essendo indubitabile .. che vi è una responsabilità, anche dalla lettura degli atti, dei sanitari per l'ultima operazione chirurgica intervenuta, è necessario quantificare il danno subito dal piccolo ”. Pt_2
Di conseguenza, il Giudice, del complessivo danno del 15% indicato dal
CTU, riteneva di ascrivere a responsabilità dei sanitari della convenuta azienda un pregiudizio pari all'8%, che, tuttavia, “in relazione alla minore età del piccolo ed ai disagi a cui sarà andato incontro nel corso egli anni, seppure non risultino provati il danno morale ed esistenziale”, incrementava del 30% (su un massimo del 50%), “per un importo definitivo pari ad € 24.187,80”.
§ 5.
Con il primo motivo gli appellanti, senza dolersi della valutazione complessiva del danno biologico quale riportata dal minore, operata dal Giudice in misura pari al 15%, sostenevano, tuttavia, che la percentuale di danno iatrogeno differenziale era maggiore di quella riconosciuta in sentenza. Al riguardo, assumevano che, in effetti, il CTU aveva omesso di valorizzare il dato per cui al cospetto della prima frattura riportata dal minore, che risultava pluriframmentata, sovracondiloidea non sufficientemente stabilizzata, il trattamento conservativo (di immobilizzazione dell'arto) era risultato inadeguato,
pag. 11/29 in tal modo favorendo una nuova frattura allo stesso arto, che interessava il condilo laterale.
Sulla menomazione dovuta alla seconda frattura incidevano, poi, in termini peggiorativi, gli esiti negativi “dell'intervento chirurgico eseguito in base all'errata ed incompleta applicazione della tecnica chirurgica o per imperfetta riduzione o allineamento della frattura o per mortificazione dei nuclei di accrescimento osseo o per entrambi i motivi”.
Aveva, quindi, errato il Tribunale nell'ascrivere a responsabilità dei sanitari il solo 50% del complessivo danno biologico accertato dal CTU, laddove, anche sulla scorta delle considerazioni critiche svolte dal CTP di essi attori, dott. , cui il CTU non aveva fornito adeguata Persona_4
risposta, occorreva ritenere che, del danno pari al 15%, quello iatrogeno andasse stimato in misura pari a circa il 12-13%, dovendosi solo la residuale misura imputare all'invalidità conseguente alle fratture.
§ 6.
Il motivo è infondato.
Ed invero, proprio al fine di chiarire se, in effetti, vi fosse stata un non adeguato apprezzamento dei fatti, in termini di valutazione della condotta tenuta dai sanitari, questa Corte aveva disposto il supplemento di CTU di cui dinanzi si è detto.
Orbene, i nominati ausiliari, nell'elaborato peritale depositato in questo grado di giudizio, con valutazione immune da vizi e congruamente motivata, confermavano le conclusioni della CTU di pag. 12/29 primo grado in relazione al primo momento del trattamento sanitario.
Infatti, gli stessi rilevavano che “in data 04/06/'12 il piccolo Per_1
(all'epoca 5 anni e mezzo), a seguito di un trauma accidentale,
[...]
veniva accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale “di CP_2
, dove si poneva diagnosi di “frattura sovra-condiloidea CP_3
gomito destro”.
I sanitari di turno provvedevano a “tentativo di riduzione incruenta” e alla “applicazione temporanea di valva gessata con arto in scarico”.
Quindi il paziente veniva invitato a “controllo il 07/06/'12 presso
Ambulatorio ortopedico per il controllo ortopedico e applicazione di apparecchio gessato e/o trattamento del caso”.
A questo punto va evidenziato che non risultano ulteriori certificazioni attestanti una eventuale visita ortopedica presso l'ambulatorio del suddetto nosocomio o preso altre strutture, né tantomeno il trattamento terapeutico praticato.
Quindi, in accordo con quanto sostenuto nella relazione di consulenza tecnica di I grado, non risulta possibile riconoscere nesso causale fra la lesione riportata e un eventuale errore di trattamento curativo, dal momento che non risulta rispettato il criterio cronologico, né quello della continuità fenomenica”.
Del resto, a dimostrazione dell'assenza di responsabilità iatrogena relativamente alla prima frattura, i CTU evidenziavano che “In data
24/09/'12 il piccolo veniva ricoverato presso la u.o.c di Persona_1
Orto-Traumatologia dell' con la seguente diagnosi, Controparte_8
pag. 13/29 dopo aver praticato un esame radiografico del gomito destro: “Frattura distacco condilo omerale destro su pregressa frattura sovra- condiloidea”.
Pertanto, è possibile dedurre, sulla base degli atti, che la frattura sovra- condiloidea, prodottasi in data 04/06/'12, era consolidata e che in seguito a nuovo valido trauma ”riferisce caduta accidentale dalle scale”, si era verificata una frattura-distacco del condilo omerale laterale”.
Risulta, quindi, sconfessato l'assunto, sotteso alla domanda originaria ed anche al motivo di appello, di un verificarsi della seconda frattura in conseguenza di un vizio di consolidazione della prima imputabile ad errata scelta del trattamento riparativo.
Riguardo, poi, al trattamento praticato dai medici dell
[...]
in occasione della frattura riportata dal minore in data CP_9
24.9.2012, in ordine alla quale, si ricorderà, il CTU di primo grado aveva ravvisato profili di negligenza nell'operato dei sanitari, il
Collegio peritale di appello giungeva, invece, a conclusioni opposte. Ed invero, gli ausiliari di appello avevano modo di affermare che “Per tale nuova lesione in data 26/09/'12 il piccolo venne sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione cruenta della frattura-distacco e alla stabilizzazione mediante tre fili di Kirchner. A differenza di quanto sostenuto nell'elaborato di consulenza tecnica medico legale di I grado deve sottolinearsi che dalla descrizione dell'atto operatorio non è possibile rilevare elementi di censura, in quanto la osteosintesi è stata corretta, dal momento che, per la presenza delle cartilagini di
pag. 14/29 accrescimento a livello della epifisi distale dell'omero, non sarebbe stato corretto utilizzare mezzi di sintesi più invasivi.
Non è neanche ravvisabile una viziosa consolidazione della frattura- distacco del condilo omerale laterale, secondaria ad una errata e/o insufficiente riduzione del frammento.
Infatti, la TC del gomito destro, con ricostruzione tridimensionale, e la
RM, eseguite in data 24/12/'12 presso il Centro “Potito” di Campobasso, mostrano che il condilo omerale laterale si trova in una posizione sostanzialmente corretta ..
Ciò è confermato anche alla RM del gomito destro eseguita presso
l'Istituto Ortopedico “Rizzoli” di Bologna, nel corso del ricovero effettuato dal 14/05/'13 fino al 20/05/'13.
Nel referto si legge testualmente: “Sostanzialmente nella norma i rapporti articolari tra il nucleo epifisario omerale laterale ed il capitello radiale”.
Va inoltre sottolineato che i trattamenti terapeutici eseguiti presso
l'Istituto “Rizzoli” erano finalizzati a curare la rigidità post- traumatica del gomito, che si presentava in varismo, e non certo ad una viziosa consolidazione del condilo omerale laterale.
Tutto ciò premesso deve dirsi che non ci si può esprimere circa
l'appropriatezza del trattamento conservativo adottato dai Sanitari
[...]
i né può valutarsi se diverso approccio terapeutico, Pt_3 CP_3
e segnatamente l'approccio chirurgico, non avrebbe determinato un
pag. 15/29 miglioramento delle limitazioni funzionali secondarie alle originarie lesioni.
Per quanto attiene al tasso di danno biologico residuato dalle lesioni del
04/06/2012 e del 24/09/2012 sulla base dell'esame obiettivo effettuato nel corso delle operazioni peritali può essere valutato nella misura del
10%, .. risultando tale tasso di danno biologico ascrivibile esclusivamente agli esiti delle fratture a carico del gomito destro e diversamente da quanto affermato nella relazione di consulenza tecnica di I grado non addebitabili ad errori di comportamento dei del “Rummo” di CP_6
. CP_3
§ 7.
Ciò posto, la Corte evidenzia che le conclusioni dei CTU di appello, se giustificano ampiamente il rigetto del primo motivo di gravame, con il quale, come visto, era stata sollecitata una liquidazione più favorevole del danno, mediante un auspicato incremento della percentuale di quello iatrogeno nell'ambito della complessiva valutazione del 15% operata dal CTU, non determinano alcuna conseguenza rispetto all'esito del giudizio di primo grado in punto di affermazione della responsabilità della convenuta Azienda ospedaliera.
Invero, benché il Collegio peritale di appello abbia, come sopra riportato, del tutto escluso profili di responsabilità in capo ai sanitari, anche in relazione al trattamento chirurgico del settembre 2012, in ordine al quale, invece, il primo CTU aveva ritenuto di ravvisare una colpa dei medici, questa Corte deve, ovviamente, astenersi dal pag. 16/29 procedere a qualsivoglia apprezzamento in punto di an debeatur, in difetto della formulazione di un appello incidentale da parte dell CP_10
teso a porre in discussione il profilo della responsabilità medica
[...]
della struttura.
Infatti, proprio in conseguenza della mancanza proposizione di un'impugnazione incidentale avverso di esso, il capo di decisione che aveva riconosciuto la sia pure parziale responsabilità, circoscritta, come detto, al trattamento chirurgico del 26.9.2012, dell'azienda ospedaliera, è coperto da giudicato per acquiescenza e, quindi, impedisce ogni diversa rinnovata valutazione della questione pure a fronte di un esito della CTU totalmente sfavorevole agli appellanti.
§ 8.
Questi ultimi, peraltro, avevano formulato altro motivo di gravame, con cui sottoponevano a censura la sentenza per avere il Giudice, nel liquidare il danno, applicato la tabella relativa alle cd. micropermanenti, corrispondente ad un'invalidità permanente dell'8%, senza, invece, considerare che, trattandosi di danno differenziale, si sarebbe dovuto procedere, sulla scorta della tabella di
Milano per l'anno 2021, a detrarre dal valore monetario dell'invalidità complessiva del 14/15%, il valore monetario di un'invalidità del 2%, tale essendo quella che, a detta degli istanti, sarebbe residuata al minore in ipotesi di trattamento correttamente eseguito.
§ 9.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
pag. 17/29 Anche sul punto deve premettersi che, in difetto di appello incidentale, il capo di decisione che determinava nel 15% il danno complessivo riportato dal minore, sia coperto dal giudicato, non potendosi, per le ragioni dinanzi già evidenziate, valorizzare gli esiti della CTU di appello, laddove quantificava nella minore misura del 10% tale danno, escludendone per intero la riconducibilità ad errore dei medici.
Ciò premesso e ribadito quanto detto circa il rigetto del primo motivo di appello, deve ritenersi accertato, a questo punto con effetto di giudicato, che, in conseguenza della malpractice verificatasi in occasione dell'intervento chirurgico del 26.9.2015, sia residuata all'allora minore un'invalidità complessiva del 14/15%, di cui circa la metà (7/8%) imputabile ad un incongruo trattamento ortopedico ricevuto presso la Controparte_8
(cfr. sentenza di primo grado pag. 5 che richiamava le conclusioni della
CTU, depositata il 21.1.2019, svolta in quel grado di giudizio).
Posto quanto sin qui osservato, rileva il Collegio che la censura in esame sia fondata, nella misura in cui con essa si è inteso contestare al primo Giudice un'errata quantificazione monetaria del danno iatrogeno differenziale.
Come noto, invero, secondo ormai consolidata giurisprudenza, “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento pag. 18/29 stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario” (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 6341 del 19/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 28990 del 2019).
Ne segue che, nella specie, il Giudice abbia errato nel liquidare il danno assumendo come misura di esso la percentuale secca dell'8, piuttosto che procedere per differenza tra i valori monetari del 15% (danno complessivo) e del 7% (danno che sarebbe comunque residuato in quanto non ascrivibile a responsabilità dei medici).
Pertanto, dovendo correggersi sul punto la sentenza appellata, deve necessariamente farsi applicazione della versione più aggiornata della tabella milanese, che si identifica in quella medio tempore pubblicata in data 5.6.2024, non potendosi applicare né quella relativa alle micropermanenti, considerata dal primo Giudice, per essere, comunque, nella specie, la percentuale complessiva del danno superiore al limite del 9%, né la versione 2021 della tabella di Milano, in quanto superata da quella più attuale frattanto intervenuta.
Ed invero, a conforto di quanto osservato, depone quel consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione pag. 19/29 delle dette Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv. 642615 - 01)” (cfr. ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 33770 del 2019).
Ciò chiarito, merita, ulteriormente, osservare che il Giudice di primo grado, nel liquidare il danno non patrimoniale, aveva negato al leso il ristoro della componente morale ed esistenziale, ritenendo che le stesse non fossero state provate e riconoscendo, tuttavia, una personalizzazione del 30% al fine di valorizzare le ripercussioni conseguenti alla minore età ed al disagio patito.
Tali statuizioni del Tribunale non hanno formato oggetto né di appello incidentale, né di valido appello principale, essendosi gli appellanti limitati a sollecitare una liquidazione migliorativa, mediante riconoscimento della massima percentuale di personalizzazione contemplata dalla tabella, senza avere cura di formulare una critica specifica rispetto al mancato riconoscimento della componente morale del danno non patrimoniale ed alla riconosciuta personalizzazione del
30% piuttosto che di quella più elevata da essi domandata.
Tra l'altro, ad onta del rilievo degli appellanti secondo cui il primo
Giudice avrebbe violato i principi di integralità del risarcimento, deve rimarcarsi che il riconosciuto incremento del 30% sia, comunque, ampiamente idoneo a ristorare anche la componente soggettiva ed interiore del danno, in difetto, del resto, di allegazioni specifiche sul punto operate dagli istanti.
Ne segue che, alla luce del giudicato implicito formatosi su tali statuizioni, nel rideterminare il danno, con applicazione della tabella di pag. 20/29 Milano 2024, si dovrà riconoscere la sola componente dinamico relazionale, già liquidata dal Tribunale, con incremento del 30% a titolo di personalizzazione.
Quindi, procedendo secondo il criterio della detrazione dei valori monetari, dall'importo dovuto per un'invalidità del 15% per un soggetto di anni 5 al momento del fatto, pari, per la sola componente dinamico relazionale, ad euro 47.209,00 (che incrementata del 30% ascende ad euro 61.371,00), occorre sottrarre quanto spettante ad un soggetto della stessa età per un'invalidità permanente del 7% (pari ad euro 14.337,00). Ne segue che, operando il suddetto calcolo, si ottiene un danno liquidabile pari ad euro 47.034,00.
§ 10.
Il Giudice di prime cure, infine, rigettava il capo di domanda relativo al danno da perduta capacità di guadagno, osservando: “.. nel caso de quo, non essendo presente ancora alcuna precisa attività lavorativa per la minore età del soggetto leso, né essendovi un danno alla salute particolarmente elevato, parte attrice avrebbe dovuto provare
l'impossibilità o la riduzione delle capacità del minore di scrivere o di attendere alle sue quotidiane attività di studio e di formazione.
Essendovi carenza di prova per tale danno di natura patrimoniale, non potrà che tale richiesta essere ritenuta infondata ..”.
§ 11.
Nel censurare, con il terzo motivo di appello, tale capo di decisione, gli appellanti sostenevano che la prova della perdita delle future capacità
pag. 21/29 di guadagno avrebbe potuto darsi anche in via presuntiva e che il relativo pregiudizio avrebbe potuto essere liquidato in via equitativa e che, inoltre, nella specie, il minore, al compimento del 16° anno di età, si era visto rifiutare la domanda di accesso al liceo per l'anno scolastico
2022/2023, annesso alla Scuole IT “UN”, a causa di una riscontrata inidoneità psico fisica dovuta agli arti superiori.
Deducevano, inoltre, esservi stato riconoscimento, in sede giudiziale, di una condizione di inabilità del minore, in ragione di “difficoltà persistenti a svolgere compiti e le funzioni della sua età e il grave handicap ex art. 3 co.3 l.104/92”.
Quindi, opinavano gli istanti, le “patologie invalidanti di cui il minore risulta affetto, insuscettibili di alcun miglioramento, gli impediranno di svolgere alcune attività produttiva di reddito, quale quelle militari, come da aspirazioni su menzionate e certificate;
la relativa quantificazione può avvenire presuntivamente sulla base di criteri equitativi, così come più volte affermato nei richiamati enunciati della Corte di legittimità.
Tuttavia, essendosi prodotta la menomazione invalidante contestualmente all'infortunio avvenuto allorquando il minore frequentava la prima elementare, attualmente è possibile far ricorso ai normali criteri quali le inclinazioni allo studio della vittima e/o le sue aspirazioni per il futuro .. il giudice di prime cure avrebbe potuto ipotizzare, che le condizioni economico sociali della famiglia gli avrebbero consentito un normale percorso di studi sino alla laurea, con possibilità di ingresso nel mondo del lavoro (considerate le attuali difficoltà occupazionali in cui oggi si imbattono i giovani) a non prima di
pag. 22/29 25/30 anni. Circa il reddito futuro che il danneggiato avrebbe potuto percepire al momento del suo ingresso nel mondo del lavoro, si ritiene, come da preciso indirizzo della Suprema Corte che, in mancanza di precisi e concordanti diversi elementi (quali, ad esempio, proprio in relazione al calcolo probabilistico che caratterizza il giudizio in parola, che il piccolo , ove non affetto dall' invalidità accertata, una volta Per_1
ultimato il percorso di studi presso la scuola militare UN, dedicandosi, da adulto, alla carriera militare) il criterio residuale del triplo della pensione sociale (peraltro non difforme, se non superiore, al reddito attualmente percepito dal padre del minore) sia quello più adeguato al caso di specie .. Nella specie, pertanto, l'importo annuo della pensione sociale, (€ 503,27 mensili) comprensivo di 13° mensilità, è, ad oggi, di €. 6.542,51. Quindi, ipotizzando, in base ai suesposti rilievi, che il danneggiato avrebbe potuto presumibilmente accedere alla scuola
IT UN e successivamente agli studi, avrebbe potuto accedere al mondo del lavoro all'età di trent'anni, il reddito ipotetico da prendere in considerazione é di €. 19.627,53. Il danneggiato, inoltre, avrebbe percepito tale reddito non solo durante l'attività lavorativa, ma, presumibilmente, anche alla cessazione della stessa per il raggiungimento dell'età pensionabile, in quanto un importo di pari consistenza gli sarebbe stato erogato, in base alla contribuzione versata su quel reddito, anche a titolo pensione. Così determinato il reddito annuo futuro che il danneggiato avrebbe potuto conseguire ed applicando ad esso il coefficiente di capitalizzazione previsto in ragione della ipotizzata età di ingresso nel mondo del lavoro (30 anni) dalla tabella di cui ai richiamati Quaderni del CSM (28,6718), senza operare pag. 23/29 alcuno scarto tra vita fisica e vita lavorativa (essendosi ipotizzata la percezione di un reddito di eguale misura anche a titolo di pensione),
l'importo risarcibile alla data in cui il danneggiato avrebbe raggiunto quell'età sarebbe di €. 562.756,61 (=19.627,53 x 28,6718). Considerato che il CTU ha stabilito l'incidenza dell'intervento lesivo nella misura del'8%, considerando la stessa incidenza nella capacità specifica lavorativa, l'importo di € 562.756,61 va considerato nella misura su indicata del 8% pari ad € 45.020,52”.
§ 12.
Il motivo è infondato, non potendosi, ai fini in esame, valorizzare le conclusioni dei CTU di appello, laddove ritenevano che vi fosse un
“danno alla capacità lavorativa specifica .. nella misura del 30% posto che il p. si trova nella impossibilità di effettuare tutte quelle mansioni che richiedono un adeguato uso di entrambi gli arti superiori”. Infatti, tale affermazione era pure sempre resa all'esito di una CTU che aveva escluso in radice la riconducibilità dei postumi residuati a responsabilità dei sanitari dell'azienda appellata.
D'altra parte, se si considera che, in base alla CTU di primo grado, cui questa Corte si è attenuta nella stima del danno, per le ragioni dinanzi esposte, il danno differenziale imputabile a responsabilità dei medici è dell'8%, appare corretta la statuizione del primo Giudice, dovendosi escludere che tale compromissione dell'integrità psico fisica possa avere, di per sé, in ragione della sua non elevata consistenza, concorso a cagionare la perdita delle occasioni di carriera indicate dagli appellanti. pag. 24/29 Sul punto, giova, del resto, rimarcare che l'esito non favorevole del giudizio espresso, in data 4.7.2022, dalla Commissione medica del
Ministero della Difesa, circa l'idoneità dell'odierno appellante ad essere ammesso al liceo annesso alle scuole militari dell'Esercito, si basa sul riscontro di patologie non direttamente riconducibili alla accertata malpractice sanitaria. Infatti, nel documento prodotto dagli appellanti al fine di documentare la valutazione espressa dalla citata
Commissione (cfr. allegato n. 5 dell'appello), si legge che il giudizio teneva conto di una situazione di varicocele di III grado e di deformità gravi congenite ed acquisite degli arti e, in specie, di una scoliosi non inabilitante.
Ne segue che difetti il nesso di causalità tra la pure accertata colpa dei sanitari e l'evento di danno in esame.
§ 13.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, l'azienda ospedaliera deve condannarsi a pagare, in favore degli appellanti, CP_10
il maggiore importo di euro 47.034,00.
Sull'indicato importo, costituente oggetto di obbligazione di valore, debbono essere riconosciuti, in accoglimento della richiesta formulata nella citazione di primo grado, gli interessi al tasso legale codicistico di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., con decorrenza dal 26/09/2012, data del verificarsi del danno, previa la relativa devalutazione a tale epoca ed il riconoscimento anno per anno della rivalutazione sino alla pubblicazione della presente pronuncia, oltre, sul totale della sorta pag. 25/29 capitale rivalutata e degli interessi a quella data maturati, gli ulteriori interessi dalla pubblicazione al soddisfo.
§ 14.
Venendo al regime delle spese processuali, osserva la Corte che alcuna pronuncia vada adottata, in assenza di specifico motivo di gravame, in relazione al capo della sentenza di primo grado che le regolava in applicazione del principio di soccombenza.
Infatti, al riguardo, soccorre il principio secondo cui, “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in pag. 26/29 primo grado” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33412 del
19/12/2024).
Quanto alle spese processuali del grado di appello, osserva il Collegio che la ritenuta, ancorché solo parziale, fondatezza del gravame, giustifichi la condanna dell'appellata alla relativa rifusione, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, Avv. Filippo Pucino.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, nel quale rientra il decisum, pari alla differenza tra l'importo riconosciuto dal primo
Giudice e quello liquidato da questa Corte, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, in ragione dell'accoglimento del gravame in misura sensibilmente inferiore al petitum.
Riguardo alle spese della CTU, le stesse, come liquidate con separato decreto di questa Corte reso in corso di causa, vanno poste a definitivo carico degli appellanti, essendo tale supplemento istruttorio stato specificamente disposto al fine di appurare la (dagli appellanti) allegata ridotta quantificazione del danno iatrogeno differenziale ad opera del primo CTU ed avendo, come dinanzi ampiamente esposto, la
CTU di appello sconfessato le allegazioni degli istanti.
P.Q.M.
pag. 27/29 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , quali esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale sul figlio minorenne , avverso la sentenza in Persona_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna Controparte_1
già , a pagare, in favore degli
[...] CP_2 CP_8
appellanti, l'importo di euro 47.034,00, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sulla medesima somma, previamente devalutata, in applicazione degli indici
Istat, al 26/09/2012 ed anno per anno rivalutata, a decorrere dal
26/09/2013, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre i successivi interessi legali, sul totale della sorta capitale rivalutata e degli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo;
b) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
c) condanna già di Controparte_1 CP_2
alla rifusione, in favore del difensore antistatario, CP_3
Avv. Filippo Pucino, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 1.165,50 per esborsi, euro 2.906,00 per compenso, oltre contributo unificato prenotato a debito, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge;
pag. 28/29 d) pone a definitivo carico degli appellanti le spese relative alla CTU come liquidate da questa Corte con separato decreto reso in corso di causa.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 21.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 29/29