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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/04/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 4072 /2024
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Vertente tra
, nata a [...] il [...] , rapp.tata Controparte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv. Maffettone Salvatore ricorrente
E
c.f , nato ad [...] il [...] , Controparte_2 C.F._2 rapp.to e difeso dall' avv. Amitrano Francesca Maria resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza con scadenza al 07.04.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE Con ricorso depositato in data 31.07.2024 la sig.ra , premesso di aver contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in data 27.06.2017 in Napoli con il sig. , che dalla loro Controparte_2 unione nascevano due figli: nata il [...] e nata il [...], assumeva che Per_1 Per_2 detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità caratteriali: chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali: affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre, diritto di visita paterno almeno due pomeriggi infrasettimanali e festività alternate, assegnazione della casa coniugale già di sua proprietà alla ricorrente, determinazione di un assegno mensile per il mantenimento dei minori nella misura di € 1000,00.
Si costituiva il resistente che pur non opponendosi alla separazione e all'affido condiviso chiedeva determinarsi assegno di mantenimento nella misura di € 400,00 per i minori con disciplina del diritto di vista paterno che tenesse conto della distanza geografica e che valorizzasse i rapporti significativi con il nucleo familiare paterno.
All'udienza di comparizione del 19.02.2025, comparivano entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi atti;
il Presidente relatore, dato atto di aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, rilevato che le parti non avevano articolato mezzi di prova, fissava il termine ex art 127 cpc con scadenza al 7.04.2025 per precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie il Tribunale, esaminati gli atti, ritiene sussistente una soddisfacente idoneità genitoriale sia della madre, che ha concreta, pregnante e costante cura e premura verso i figli, sia del padre in ragione dell'apporto affettivo che questi riesce a dare alla prole, garantendo almeno sotto questo profilo l'equilibrio psicofisico degli stessi. Si reputa quindi attuabile l'affido condiviso e la domiciliazione dei minori presso la madre è confacente agli interessi e cura degli stessi. Entrambe le parti infatti dichiaravano che i rapporti con i minori sono regolari e procedono in modo tranquillizzante, nonostante la circostanza che il resistente lavori fuori Regione. La stessa ricorrente dichiara che il resistente ha un'ottima genitorialità e che la coppia non ha mai avuto termini di conflitti nell'esercizio della bigenitorialità, nonostante il nuovo ménage separativo che vede tra l'altro il padre distante anche geograficamente.
Tenuto conto della condizione lavorativa del sig. e dell'età dei minori, si ritiene opportuno CP_2 prevedere che il diritto di visita paterno si svolga a settimane alterne sia di sabato che di domenica dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica con la possibilità di prevedere, laddove i minori lo vogliano, anche il pernotto presso il padre.
Quanto alle determinazioni accessorie patrimoniali, stando alle risultanze probatorie in atti e precipuamente le dichiarazioni delle parti, il Tribunale prende atto che la ricorrente ha dichiarato di lavorare alle dipendenze della con contratto di consulenza con introito di circa 18 mila CP_3 euro l'anno, di svolgere l'attività di psicologa presso il suo studio professionale con analogo introito annuo;
è titolare della casa coniugale ove abita, paga € 300,00 a titolo di per il fitto per lo studio, percepisce per intero AUU di € 400; ha dichiarato che durante il ménage matrimoniale l'apporto economico del resistente è stato sempre piuttosto modesto, con una media di 5-600 euro al mese ma che dopo l'assunzione presso P.I ha contribuito in misura più incisiva, 8-900 euro al mese;
il resistente a sua volta ha dichiarato di essere stato da poco assunto a tempo indeterminato presso CP_4 con sede in Verona con reddito annuo di 14-1500,00 oltre eventuali accessori in caso di straordinario, di essere ospite presso uno zio e di collaborare alle spese di casa nella misura di € 150,00, di pagare a titolo di abbonamento mezzi pubblici la somma di € 265 ogni tre mesi.
In relazione al contributo economico per il mantenimento della prole, il Tribunale, alla luce del principio di diritto ex art. 147 e 148 cc per cui ciascuna parte contribuisce al mantenimento della prole in proporzione delle rispettive sostanze, ritiene congruo determinare in € 500,00 (€ 250 per ciascun figlio) il contributo a carico del padre sig. da corrispondere alla madre sig.ra Controparte_2
entro il 5 di ogni mese, oltre a spese straordinarie. Controparte_1
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , nata Controparte_1 CodiceFiscale_1
a CO (Na) il 18/06/1985 e c.f , nato a Controparte_2 C.F._2
AV (Na) il 20/10/1979 che hanno contratto matrimonio in data 27/07/2017 in Napoli ( atto n. 47 P. II, s. A, Sez. P , anno 2017 );
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
3) Dispone affido condiviso dei minori e con collocazione presso la residenza della Per_1 Per_2
madre con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé due fine settimane al mense come meglio precisato in parte motiva, nonché festività pasquali comprensive alternativamente di Pasqua e
Lunedì in Albis per tre gg consecutivi, nonché 15 gg durante le ferie estive sempre previo accordo tra le parti entro il 30.6. di ogni anno;
4) Assegna la casa coniugale già di sua esclusiva proprietà alla sig.ra che vi vivrà Controparte_1
con i figli minori;
5) Determina in € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) il contributo al mantenimento della prole a carico del sig. da corrispondere entro il giorno 5 alla sig.ra a Controparte_2 Controparte_1
mezzo contanti, vaglia o bonifico bancario, con rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50%;
6) Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 15/04/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca