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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/08/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4163/2023
TRA
Parte_1
c.f./p.iva P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Varotto con domicilio digitale presso l'indirizzo digitale Email_1
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
c.f./p.iva P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Bracchi con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima sito in Milano, viale Regina Margherita n. 43
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE come da prima memoria ex art. Parte_1
171 ter c.p.c., insiste per l'accoglimento di tutte le domande formulate in atti e per il rigetto di quelle avversarie, si riporta integralmente ai propri scritti difensivi nonché fa proprie le conclusioni del giudice istruttore come da ordinanza del 3 giugno 2024; per mero scrupolo difensivo insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate a prova diretta e contraria nella seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. e chiede la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
1 PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA : come da prima Controparte_1 memoria ex art. 171 ter c.p.c. e insiste per l'accoglimento della propria domanda e per il rigetto delle domande avverse. In via istruttoria conclude come da seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 29 maggio 2023, la società CP_1
C
, d'ora in poi , chiedeva che fosse ingiunto alla società d'ora
[...] Parte_1 in poi , di pagare l'importo di euro 22.158,27 portato dalle fatture n. 3 del Pt_1
31.03.2021 per l'importo residuo di euro 16,84; n. 15 del 31.05.2021 di euro 1.493,28;
n. 18 del 30.06.2021 per l'importo residuo di euro 697,39; n. 21 del 31.07.21 per l'importo residuo di euro 2.243,44; n. 23 del 31.07.2021 di euro 2.020,32; n. 28 del
06.09.2021 di euro 2.020,32; n. 29 del 20.09.2021 di euro 1.844,64; n. 35 del
31.10.2021 per l'importo residuo di euro 3.354,63; n. 36 del 31.10.2021 di euro
1.932,48; n. 38 del 10.12.2021 per l'importo residuo di euro 5.672,00; n. 5 del
15.03.2022 per l'importo residuo di euro 742,50 e n. 16 del 30.06.2022 per l'importo residuo di euro 119,93.
La convenuta allegava che le parti avevano sottoscritto in data 01.11.2021 un contratto di merci su strada in conto terzi.
Il Tribunale di Padova, in data 30 maggio 2023, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 22.158,27, oltre agli interessi e alle spese del monitorio.
L'ingiunta ha proposto opposizione ed ha allegato di essere un'azienda specializzata C nella commercializzazione di prodotti alimentari per la ristorazione;
che nell'anno
2021 aveva svolto attività di trasporto per suo conto dapprima in virtù di contratto orale e in seguito in forza di contratto scritto del 01.11.2021 nel quale le parti avevano formalizzato le condizioni già praticate sin dall'inizio del loro rapporto. C Nel corso del rapporto aveva emesso fatture per i servizi resi e aveva sempre Pt_1 provveduto al saldo, detratti gli acconti e previa compensazione, con le fatture emesse C nei confronti di , per merce mancante, merce scongelata, DDT restituiti senza sottoscrizione del cliente.
Eccepiva che le fatture azionate si riferivano a somme in parte pagate, in parte C compensate con fatture emesse da OL d'intesa con e in parte annullate mediante C note di credito emesse da .
2 Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
qualora il Tribunale ritenesse non sussistenti i presupposti della compensazione, accertare i crediti di e condannare Pt_1
C
al pagamento della somma di euro 16.800,03. C Si costituiva la quale contestava l'applicazione dell'art.
6.6 del contratto sottoscritto dalle parti il 01.11.2021 alle fatture nrr. 18, 21, 23, 28, 29, 35, 26 e 38 azionate in via monitoria in quanto relative a trasporti effettuati precedentemente alla sottoscrizione del contratto;
nonché che i controcrediti vantati da non potevano essere opposti in Pt_1 compensazione in quanto non presentavano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 1243 c.c.; che l'ammontare addebitato per presunta perdita della merce, era errato in quanto non conforme al disposto previsto dall'art. 1696 c.c..
Eccepiva, inoltre, che la fattura n. 39607 del 03.11.2021, opposta in compensazione, riguardava trasporti affidati ad un'altra società tale TI KM s.r.l..
Infine, allegava che la OL aveva esercitato il recesso dal contratto senza rispettare il termine di preavviso previsto dalla clausola art. 3.2.
Chiedeva la concessione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di euro
16.800,03; in via riconvenzionale l'accertamento dell'illegittimità del recesso con condanna di al risarcimento del danno;
nel merito la condanna di al pagamento Pt_1 Pt_1 della somma di euro 16.800,03, oltre agli interessi moratori.
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
*****
1.
Ciò premesso, si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Il giudizio, inoltre, non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.
2.
Ciò detto, si rileva che nel caso concreto, l'ingiunta, nella prima difesa utile (la citazione) non ha contestato sotto alcun profilo i crediti azionati in via monitoria, ad esclusione
3 degli importi portati dalle fatture n. 28 del 06.09.2021 di euro 2.020,32 e n. 29 del C 20.09.2021 di euro 1.844,64 in relazione alle quali ha dedotto e provato che aveva emesso nella medesima data (20.09.2021) due note di credito del medesimo importo
(docc. 41 e 42 att.), circostanza che la convenuta non ha contestato nella prima difesa utile (la memoria n. 1) e di cui ha tenuto conto nelle conclusioni poi formulate (v. infra). C Si ritiene, pertanto, che era esonerata dal fornire prova dei fatti costitutivi dei restanti crediti azionati in via monitoria (lo svolgimento dell'attività di trasporto di merci per conto di e il corrispettivo preteso e addebitato nelle fatture azionate). Pt_1
3. C Ciò posto, si rileva che , nella prima difesa utile (la comparsa di costituzione e risposta), non ha contestato l'intervenuto pagamento, mediante bonifico eseguito in data 29.06.2021, della fattura n. 15 del 31.05.2021 di euro 1.493,28 (doc. 3 monit./doc. 11 att.), peraltro, documentalmente provato (docc. 10, 11 e 12 att.).
4.
Non solo. C
, nelle conclusioni poi formulate, non ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, bensì la condanna di al pagamento della minor somma di euro 16.800,03, così Pt_1 implicitamente riconoscendo che non era dovuta la somma di euro 5.358,24 portata dalle fatture nr. 15, 28 e 29 e implicitamente rinunciando all'originaria domanda monitoria di condanna al pagamento della maggior somma di euro 22.158,27.
5.
L'opposizione è già parzialmente fondata e, quindi, il decreto ingiuntivo va sin d'ora revocato.
6. C Ciò statuito, si rileva che ha eccepito l'estinzione dei crediti azionati da per Pt_1 compensazione con i controcrediti portati da fatture emesse dalla prima “d'intesa” con la seconda relativi a “merce mancante, merce scongelata, ddt restituiti senza sottoscrizione del cliente” e altro. C In particolare l'ingiunta ha affermato che nel corso del 2021 ha fatturato a per Pt_1
l'attività di trasporto svolto per conto di quest'ultima, la somma di euro 519.611,53 e che, sin dall'inizio del rapporto e prima della sottoscrizione del contratto in data
01.11.2021, tra le parti vi era già l'intesa che in ipotesi di perdita o avaria della merce trasportata o di restituzione dei ddt non sottoscritti dal cliente o altro (“ecc. ecc.”),
4 l'attrice avrebbe emesso fattura in compensazione dei crediti del vettore;
e ha sostenuto che con il contratto sottoscritto in data 01.11.2021 le parti avrebbero “formalizzato le condizioni” “già praticate sin dall'inizio del loro rapporto” (“La compensazione di fatture emesse da è sempre stata una consuetudine con tutti i vettori che collaborano con la società Parte_1 opponente e, pertanto, anche con che mai ha contestato la prassi invalsa tra le parti CP_1
(compensazione per merce mancante, merce scongelata, DDT restituiti senza sottoscrizione del cliente ecc. ecc.)”). C
, nella prima difesa utile (la comparsa di costituzione e risposta), non ha contestato che le condizioni previste dal contratto del 01.11.2021 fossero in vigore tra le parti sin dall'inizio del rapporto.
La convenuta, infatti, si è limitata a negare che potesse compensare le sue fatture Pt_1 con quelle emesse dall'opponente “in virtù dell'art.
6.6. del contratto” (punto 2.1. di pag. 4 della comparsa) perché l'”efficacia del contratto è limitata ai trasporti effettuati successivamente a tale data”, non contestando specificamente l'assunto attoreo e cioè che il rapporto era disciplinato sin dall'inizio dalle medesime condizioni poi formalizzate nel contratto sottoscritto dalle parti.
Si ritiene, pertanto, che per il principio dell'onere di tempestiva e specifica contestazione ex art. 115 c.p.c., fosse esonerata dal fornire prova del fatto che il rapporto tra le Pt_1 parti fosse disciplinato sin dall'inizio dalle medesime condizioni poi formalizzate nel contratto sottoscritto il 01.11.2021.
7.
Peraltro, si ritiene che la circostanza che tra le parti fosse in vigore, sin dall'inizio del rapporto, l'accordo di compensazione previsto dall'art.
6.6. del contratto (“Il Vettore sin Pt_ da ora autorizza espressamente a compensare i crediti dalla stessa maturati verso il Vettore (relativi
a titolo di esempio, addebiti per avarie e perdita merci, mancata resa bancali) con i corrispettivi dovuti al
C Vettore per le prestazioni oggetto del presente contratto”) si può presumere dal fatto che non ha mai contestato, prima del presente giudizio, le fatture emesse da né quelle Pt_1 precedenti alla sottoscrizione del contratto (fatture n. 6364 del 15.03.2021 di euro 16,84; n.
10890 del 05.05.2021 di euro 48,23; n. 16121 del 08.06.2021 di euro 264,36; n. 17031 del 11.06.2021 di euro 292,80; n. 15560 del 18.06.2021 di euro 92,00; n. 19815 del 15.07.2021 di euro 275,50; n. 25022 del 28.07.2021 di euro 1.705,58; n. 25230 del 29.07.2021 di euro 2.283,18; n. 25725 del 02.08.2021 di euro 61,02; n. 31284 del 07.09.2021 di euro 15,36; n. 32849 del 16.09.2021 di euro 173,28; n. 33687 del 22.09.2021 di euro 890,30; n. 28103 del 22.09.2021 di euro 155,00; n. 35693 del 06.10.2021 di euro
5 10,22; n. 31877 del 07.10.2021 di euro 85,00); né quelle successive (fatture n. 39607 del 03.11.2021 di euro 10.574,22; n. 40764 del 11.11.2021 di euro 792,64; n. 39696 del 22.12.2021 di euro 317,50; n.
39699 del 22.12.2021 di euro 63,56; n. 43074 del 31.12.2021 di euro 742,50; n. 17358 del 20.05.2022 di euro 76,76).
Si ritiene, pertanto, che era vigente tra le parti l'accordo di compensazione di cui all'art.
6.6 del contratto, sin dall'inizio del rapporto.
Accordo di compensazione che, peraltro, non era limitato ai crediti risarcitori dovuti ad C avarie o perdita delle merci, ma ad ogni credito maturato da nei confronti di in Pt_1 costanza di rapporto (cfr. art. 6.6).
8. C Ciò posto si ritiene che non sia pertinente la contestazione di in merito alla carenza dei requisiti previsti dall'art. 1243 c.c. per l'operatività della compensazione opposta da
, in quanto, - come peraltro dedotto dalla stessa convenuta (punto 2.1. di pag. 4 della Pt_1 comparsa) -, la compensazione fatta valere dall'ingiunta non è quella legale o giudiziale bensì la compensazione per accordo delle parti prevista dall'art. 1252 c.c. che può aver luogo anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti e, quindi, anche in assenza dei presupposti per la compensazione legale o giudiziale.
9. C Dall'esame delle fatture emesse da a e dal confronto di queste fatture con i Pt_1
d.d.t. e le fatture emesse da ai suoi clienti si evince che l'attrice ha addebitato alla Pt_1 convenuta il corrispettivo non riscosso dai clienti per i prodotti specificamente elencati nelle fatture o perché non consegnati (“ADDEBITO PER MERCE MANCANTE”) o perché resi dal cliente in quanto deteriorati (“ADDEBITO PER MERCE ARRIVATA A TEMPERATURA NON CONFORME”
“ADDEBITO PER MERCE ARRIVATA SCONGELATA” “ADDEBITO PER MERCE SCARICATA SENZA PREAVVISO RESPINTA
DAL CLIENTE PERCHE' DOVEVA ESSERE CONSEGNATA IN DATA E RIENTRATA IN POLO SCADUTA” “ADDEBITO PER
MERCE ARRIVATA SCONGELATA SUL BANCALE DEL FRESCO CONSERVATA IN MANIERA NON IDONEA IN PIATTAFORMA
Pt_ E ARRIVATA IN POLO CON VERMI VIVI”). Nelle fatture emesse da ai suoi clienti gli stessi prodotti risultano stornati e, quindi, non addebitati al cliente oppure risulta emessa nota di accredito “PER MERCE DA VOI
RESA”). C Ciò detto, si rileva che non ha specificamente contestato la perdita (la mancata consegna) o l'avaria (la merce, al momento della consegna, era già scongelata o comunque presentava segni di scongelamento) dei prodotti specificamente indicati nelle fatture emesse da né Pt_1
6 ha contestato che quest'ultima abbia, a causa di ciò, patito un pregiudizio economico ma ha contestato il quantum dei crediti risarcitori addebitati dall'ingiunta.
10.
In merito a detta contestazione, si rileva che le parti avevano pattuito, sin dall'inizio del rapporto, che la convenuta potesse contestare le fatture emesse da entro il termine Pt_1 di decadenza di 60 giorni dalla emissione della fattura (art.
6.7 del contratto: “Il Vettore decadrà irrevocabilmente dalla possibilità di sollevare qualsiasi tipo di contestazione in ordine alle fatture emesse e/o ricevute trascorso il termine di 60 giorni dalla data di emissione e/o ricezione”). C Come si è già detto, prima del presente giudizio non ha mai contestato le fatture emesse da . Pt_1
C Pertanto, è ora precluso a contestare sotto qualsiasi profilo le fatture emesse da . Pt_1
11.
Lo stesso vale per le fatture emesse da per restituzione dei ddt non sottoscritti dal Pt_1 cliente (v. per es. fattura n. 15560 del 18.06.2021 che riporta come descrizione: “COME DA ACCORDI VI
ADDEBITIAMO EURO 92,00 PER MANCANTE SU D.D.T. VS AUTISTI DA EURO 2,00” Parte_2 Pt_3 Pt_4
- doc. 25 att. oppure fattura n. 19815 del 15.07.2021 che riporta come descrizione: “PER MANCATA RACCOLTA DI FIRME
SUI D.D.T. DI CONSEGNA RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2021 VI ADDEBITIAMO EURO 275,50 MARCA
DA BOLLO EURO 2,00” - doc. 29 att.).
12. C Si rileva, inoltre, che ha registrato le fatture nelle proprie scritture contabili (si tratta
C di circostanza pacifica dedotta dall'ingiunta nella prima memoria e non contestata da nella prima difesa utile), con ciò riconoscendo il proprio debito (cfr. Cass., sez. 2, Ordinanza n. 9097 del 12.04.2018 che ha statuito che “il riconoscimento di debito può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti,
non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà”)
Conseguentemente, attesa l'inversione dell'onere della prova (art. 1988 c.c.), era in C ogni caso a dover allegare e dimostrare che non erano dovuti (in tutto o in parte) gli importi addebitati da nelle fatture apposte in compensazione. Pt_1
Onere di allegazione e prova che la convenuta non ha assolto.
13.
7 Con riguardo alla fattura n. 39607 del 03.11.2021 di euro 10.574,22 emessa C dall'ingiunta (doc. 47 att.), ha eccepito che il trasporto oggetto della fattura era stato affidato da ad altra società, la TI Km s.r.l., d'ora in poi TI Km. Pt_1
L'eccezione è infondata.
In primo luogo si rileva che il d.d.t. 153805 del 28.10.2021 relativo a questo specifico C trasporto, riporta come vettore e non TI Km (doc. 48 att.). C Inoltre, la società TI Km detiene il 50% delle partecipazioni sociali di (doc. 7 C att.) e oltre ad essere il l.r. di TI Km, era anche il referente per Testimone_1 nei rapporti con . Pt_1
Infatti, solo in data 30.06.2022 chiederà a di inserire la società Testimone_1 Pt_1
TI Km come vettore di OL (doc. 5 att. allegato alla memoria n. 1 di ). Pt_1
Pertanto, prima di allora, si deve escludere che TI Km abbia eseguito dei trasporti per conto dell'attrice.
14.
L'opposizione è, quindi, integralmente fondata.
Va, quindi, rigettata la domanda di condanna dell'ingiunta al pagamento della minor somma di euro 16.800,03.
15. C La domanda riconvenzionale proposta da è inammissibile in quanto si tratta di domanda nuova, non “connessa per incompatibilità” con quella già azionata in via monitoria in quanto non si sostituisce a quest'ultima nè risulta proposta in via subordinata, bensì si aggiunge alla medesima (cfr. S.U., sent. 15 giugno 2015, n. 12310 e S.U., sent.
13 settembre 2018, n. 22404 che hanno stabilito che è consentito, a chi agisce in giudizio, proporre una “nuova”
domanda, definita come “complanare”, la quale, “immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae”, e ferma restando la necessità che essa debba “pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata”, può sostituirsi a quella originaria, o coesistere con essa in un rapporto di subordinazione;
v. anche Cass., sez. 1, sent. 24 marzo 2022, n. 9633 e Cass., sez. 3, Ordinanza n. 27183
del 22.09.2023 che hanno stabilito, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, che il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia
8 processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale,
di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c., ipotesi che non ricorre nel caso di specie).
16.
Le istanze istruttorie ribadite dalle parti vanno rigettate. C La prova testimoniale dedotta da nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. è inammissibile in quanto i capitoli sono valutativi e riferiti a circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
La prova testimoniale o per interpello dedotta da nella seconda memoria ex art. Pt_1
171 ter c.p.c. è inammissibile in quanto i capitoli sono valutativi, riferiti a circostanze non contestate o desumibili da documento prodotto.
17.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(919+777+840+850,50=3.386,50), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 4163/2023 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1452/2023 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il
30.05.2023;
2) Condanna la convenuta-opposta a rifondere all'attrice-opponente le spese di lite che liquida nell'importo complessivo di euro 3.532,00 di cui euro 145,50 per anticipazioni ed euro 3.386,50 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
Padova, lì 9 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4163/2023
TRA
Parte_1
c.f./p.iva P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Varotto con domicilio digitale presso l'indirizzo digitale Email_1
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
c.f./p.iva P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Bracchi con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima sito in Milano, viale Regina Margherita n. 43
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE come da prima memoria ex art. Parte_1
171 ter c.p.c., insiste per l'accoglimento di tutte le domande formulate in atti e per il rigetto di quelle avversarie, si riporta integralmente ai propri scritti difensivi nonché fa proprie le conclusioni del giudice istruttore come da ordinanza del 3 giugno 2024; per mero scrupolo difensivo insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate a prova diretta e contraria nella seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. e chiede la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
1 PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA : come da prima Controparte_1 memoria ex art. 171 ter c.p.c. e insiste per l'accoglimento della propria domanda e per il rigetto delle domande avverse. In via istruttoria conclude come da seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 29 maggio 2023, la società CP_1
C
, d'ora in poi , chiedeva che fosse ingiunto alla società d'ora
[...] Parte_1 in poi , di pagare l'importo di euro 22.158,27 portato dalle fatture n. 3 del Pt_1
31.03.2021 per l'importo residuo di euro 16,84; n. 15 del 31.05.2021 di euro 1.493,28;
n. 18 del 30.06.2021 per l'importo residuo di euro 697,39; n. 21 del 31.07.21 per l'importo residuo di euro 2.243,44; n. 23 del 31.07.2021 di euro 2.020,32; n. 28 del
06.09.2021 di euro 2.020,32; n. 29 del 20.09.2021 di euro 1.844,64; n. 35 del
31.10.2021 per l'importo residuo di euro 3.354,63; n. 36 del 31.10.2021 di euro
1.932,48; n. 38 del 10.12.2021 per l'importo residuo di euro 5.672,00; n. 5 del
15.03.2022 per l'importo residuo di euro 742,50 e n. 16 del 30.06.2022 per l'importo residuo di euro 119,93.
La convenuta allegava che le parti avevano sottoscritto in data 01.11.2021 un contratto di merci su strada in conto terzi.
Il Tribunale di Padova, in data 30 maggio 2023, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 22.158,27, oltre agli interessi e alle spese del monitorio.
L'ingiunta ha proposto opposizione ed ha allegato di essere un'azienda specializzata C nella commercializzazione di prodotti alimentari per la ristorazione;
che nell'anno
2021 aveva svolto attività di trasporto per suo conto dapprima in virtù di contratto orale e in seguito in forza di contratto scritto del 01.11.2021 nel quale le parti avevano formalizzato le condizioni già praticate sin dall'inizio del loro rapporto. C Nel corso del rapporto aveva emesso fatture per i servizi resi e aveva sempre Pt_1 provveduto al saldo, detratti gli acconti e previa compensazione, con le fatture emesse C nei confronti di , per merce mancante, merce scongelata, DDT restituiti senza sottoscrizione del cliente.
Eccepiva che le fatture azionate si riferivano a somme in parte pagate, in parte C compensate con fatture emesse da OL d'intesa con e in parte annullate mediante C note di credito emesse da .
2 Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
qualora il Tribunale ritenesse non sussistenti i presupposti della compensazione, accertare i crediti di e condannare Pt_1
C
al pagamento della somma di euro 16.800,03. C Si costituiva la quale contestava l'applicazione dell'art.
6.6 del contratto sottoscritto dalle parti il 01.11.2021 alle fatture nrr. 18, 21, 23, 28, 29, 35, 26 e 38 azionate in via monitoria in quanto relative a trasporti effettuati precedentemente alla sottoscrizione del contratto;
nonché che i controcrediti vantati da non potevano essere opposti in Pt_1 compensazione in quanto non presentavano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 1243 c.c.; che l'ammontare addebitato per presunta perdita della merce, era errato in quanto non conforme al disposto previsto dall'art. 1696 c.c..
Eccepiva, inoltre, che la fattura n. 39607 del 03.11.2021, opposta in compensazione, riguardava trasporti affidati ad un'altra società tale TI KM s.r.l..
Infine, allegava che la OL aveva esercitato il recesso dal contratto senza rispettare il termine di preavviso previsto dalla clausola art. 3.2.
Chiedeva la concessione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di euro
16.800,03; in via riconvenzionale l'accertamento dell'illegittimità del recesso con condanna di al risarcimento del danno;
nel merito la condanna di al pagamento Pt_1 Pt_1 della somma di euro 16.800,03, oltre agli interessi moratori.
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
*****
1.
Ciò premesso, si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Il giudizio, inoltre, non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.
2.
Ciò detto, si rileva che nel caso concreto, l'ingiunta, nella prima difesa utile (la citazione) non ha contestato sotto alcun profilo i crediti azionati in via monitoria, ad esclusione
3 degli importi portati dalle fatture n. 28 del 06.09.2021 di euro 2.020,32 e n. 29 del C 20.09.2021 di euro 1.844,64 in relazione alle quali ha dedotto e provato che aveva emesso nella medesima data (20.09.2021) due note di credito del medesimo importo
(docc. 41 e 42 att.), circostanza che la convenuta non ha contestato nella prima difesa utile (la memoria n. 1) e di cui ha tenuto conto nelle conclusioni poi formulate (v. infra). C Si ritiene, pertanto, che era esonerata dal fornire prova dei fatti costitutivi dei restanti crediti azionati in via monitoria (lo svolgimento dell'attività di trasporto di merci per conto di e il corrispettivo preteso e addebitato nelle fatture azionate). Pt_1
3. C Ciò posto, si rileva che , nella prima difesa utile (la comparsa di costituzione e risposta), non ha contestato l'intervenuto pagamento, mediante bonifico eseguito in data 29.06.2021, della fattura n. 15 del 31.05.2021 di euro 1.493,28 (doc. 3 monit./doc. 11 att.), peraltro, documentalmente provato (docc. 10, 11 e 12 att.).
4.
Non solo. C
, nelle conclusioni poi formulate, non ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, bensì la condanna di al pagamento della minor somma di euro 16.800,03, così Pt_1 implicitamente riconoscendo che non era dovuta la somma di euro 5.358,24 portata dalle fatture nr. 15, 28 e 29 e implicitamente rinunciando all'originaria domanda monitoria di condanna al pagamento della maggior somma di euro 22.158,27.
5.
L'opposizione è già parzialmente fondata e, quindi, il decreto ingiuntivo va sin d'ora revocato.
6. C Ciò statuito, si rileva che ha eccepito l'estinzione dei crediti azionati da per Pt_1 compensazione con i controcrediti portati da fatture emesse dalla prima “d'intesa” con la seconda relativi a “merce mancante, merce scongelata, ddt restituiti senza sottoscrizione del cliente” e altro. C In particolare l'ingiunta ha affermato che nel corso del 2021 ha fatturato a per Pt_1
l'attività di trasporto svolto per conto di quest'ultima, la somma di euro 519.611,53 e che, sin dall'inizio del rapporto e prima della sottoscrizione del contratto in data
01.11.2021, tra le parti vi era già l'intesa che in ipotesi di perdita o avaria della merce trasportata o di restituzione dei ddt non sottoscritti dal cliente o altro (“ecc. ecc.”),
4 l'attrice avrebbe emesso fattura in compensazione dei crediti del vettore;
e ha sostenuto che con il contratto sottoscritto in data 01.11.2021 le parti avrebbero “formalizzato le condizioni” “già praticate sin dall'inizio del loro rapporto” (“La compensazione di fatture emesse da è sempre stata una consuetudine con tutti i vettori che collaborano con la società Parte_1 opponente e, pertanto, anche con che mai ha contestato la prassi invalsa tra le parti CP_1
(compensazione per merce mancante, merce scongelata, DDT restituiti senza sottoscrizione del cliente ecc. ecc.)”). C
, nella prima difesa utile (la comparsa di costituzione e risposta), non ha contestato che le condizioni previste dal contratto del 01.11.2021 fossero in vigore tra le parti sin dall'inizio del rapporto.
La convenuta, infatti, si è limitata a negare che potesse compensare le sue fatture Pt_1 con quelle emesse dall'opponente “in virtù dell'art.
6.6. del contratto” (punto 2.1. di pag. 4 della comparsa) perché l'”efficacia del contratto è limitata ai trasporti effettuati successivamente a tale data”, non contestando specificamente l'assunto attoreo e cioè che il rapporto era disciplinato sin dall'inizio dalle medesime condizioni poi formalizzate nel contratto sottoscritto dalle parti.
Si ritiene, pertanto, che per il principio dell'onere di tempestiva e specifica contestazione ex art. 115 c.p.c., fosse esonerata dal fornire prova del fatto che il rapporto tra le Pt_1 parti fosse disciplinato sin dall'inizio dalle medesime condizioni poi formalizzate nel contratto sottoscritto il 01.11.2021.
7.
Peraltro, si ritiene che la circostanza che tra le parti fosse in vigore, sin dall'inizio del rapporto, l'accordo di compensazione previsto dall'art.
6.6. del contratto (“Il Vettore sin Pt_ da ora autorizza espressamente a compensare i crediti dalla stessa maturati verso il Vettore (relativi
a titolo di esempio, addebiti per avarie e perdita merci, mancata resa bancali) con i corrispettivi dovuti al
C Vettore per le prestazioni oggetto del presente contratto”) si può presumere dal fatto che non ha mai contestato, prima del presente giudizio, le fatture emesse da né quelle Pt_1 precedenti alla sottoscrizione del contratto (fatture n. 6364 del 15.03.2021 di euro 16,84; n.
10890 del 05.05.2021 di euro 48,23; n. 16121 del 08.06.2021 di euro 264,36; n. 17031 del 11.06.2021 di euro 292,80; n. 15560 del 18.06.2021 di euro 92,00; n. 19815 del 15.07.2021 di euro 275,50; n. 25022 del 28.07.2021 di euro 1.705,58; n. 25230 del 29.07.2021 di euro 2.283,18; n. 25725 del 02.08.2021 di euro 61,02; n. 31284 del 07.09.2021 di euro 15,36; n. 32849 del 16.09.2021 di euro 173,28; n. 33687 del 22.09.2021 di euro 890,30; n. 28103 del 22.09.2021 di euro 155,00; n. 35693 del 06.10.2021 di euro
5 10,22; n. 31877 del 07.10.2021 di euro 85,00); né quelle successive (fatture n. 39607 del 03.11.2021 di euro 10.574,22; n. 40764 del 11.11.2021 di euro 792,64; n. 39696 del 22.12.2021 di euro 317,50; n.
39699 del 22.12.2021 di euro 63,56; n. 43074 del 31.12.2021 di euro 742,50; n. 17358 del 20.05.2022 di euro 76,76).
Si ritiene, pertanto, che era vigente tra le parti l'accordo di compensazione di cui all'art.
6.6 del contratto, sin dall'inizio del rapporto.
Accordo di compensazione che, peraltro, non era limitato ai crediti risarcitori dovuti ad C avarie o perdita delle merci, ma ad ogni credito maturato da nei confronti di in Pt_1 costanza di rapporto (cfr. art. 6.6).
8. C Ciò posto si ritiene che non sia pertinente la contestazione di in merito alla carenza dei requisiti previsti dall'art. 1243 c.c. per l'operatività della compensazione opposta da
, in quanto, - come peraltro dedotto dalla stessa convenuta (punto 2.1. di pag. 4 della Pt_1 comparsa) -, la compensazione fatta valere dall'ingiunta non è quella legale o giudiziale bensì la compensazione per accordo delle parti prevista dall'art. 1252 c.c. che può aver luogo anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti e, quindi, anche in assenza dei presupposti per la compensazione legale o giudiziale.
9. C Dall'esame delle fatture emesse da a e dal confronto di queste fatture con i Pt_1
d.d.t. e le fatture emesse da ai suoi clienti si evince che l'attrice ha addebitato alla Pt_1 convenuta il corrispettivo non riscosso dai clienti per i prodotti specificamente elencati nelle fatture o perché non consegnati (“ADDEBITO PER MERCE MANCANTE”) o perché resi dal cliente in quanto deteriorati (“ADDEBITO PER MERCE ARRIVATA A TEMPERATURA NON CONFORME”
“ADDEBITO PER MERCE ARRIVATA SCONGELATA” “ADDEBITO PER MERCE SCARICATA SENZA PREAVVISO RESPINTA
DAL CLIENTE PERCHE' DOVEVA ESSERE CONSEGNATA IN DATA E RIENTRATA IN POLO SCADUTA” “ADDEBITO PER
MERCE ARRIVATA SCONGELATA SUL BANCALE DEL FRESCO CONSERVATA IN MANIERA NON IDONEA IN PIATTAFORMA
Pt_ E ARRIVATA IN POLO CON VERMI VIVI”). Nelle fatture emesse da ai suoi clienti gli stessi prodotti risultano stornati e, quindi, non addebitati al cliente oppure risulta emessa nota di accredito “PER MERCE DA VOI
RESA”). C Ciò detto, si rileva che non ha specificamente contestato la perdita (la mancata consegna) o l'avaria (la merce, al momento della consegna, era già scongelata o comunque presentava segni di scongelamento) dei prodotti specificamente indicati nelle fatture emesse da né Pt_1
6 ha contestato che quest'ultima abbia, a causa di ciò, patito un pregiudizio economico ma ha contestato il quantum dei crediti risarcitori addebitati dall'ingiunta.
10.
In merito a detta contestazione, si rileva che le parti avevano pattuito, sin dall'inizio del rapporto, che la convenuta potesse contestare le fatture emesse da entro il termine Pt_1 di decadenza di 60 giorni dalla emissione della fattura (art.
6.7 del contratto: “Il Vettore decadrà irrevocabilmente dalla possibilità di sollevare qualsiasi tipo di contestazione in ordine alle fatture emesse e/o ricevute trascorso il termine di 60 giorni dalla data di emissione e/o ricezione”). C Come si è già detto, prima del presente giudizio non ha mai contestato le fatture emesse da . Pt_1
C Pertanto, è ora precluso a contestare sotto qualsiasi profilo le fatture emesse da . Pt_1
11.
Lo stesso vale per le fatture emesse da per restituzione dei ddt non sottoscritti dal Pt_1 cliente (v. per es. fattura n. 15560 del 18.06.2021 che riporta come descrizione: “COME DA ACCORDI VI
ADDEBITIAMO EURO 92,00 PER MANCANTE SU D.D.T. VS AUTISTI DA EURO 2,00” Parte_2 Pt_3 Pt_4
- doc. 25 att. oppure fattura n. 19815 del 15.07.2021 che riporta come descrizione: “PER MANCATA RACCOLTA DI FIRME
SUI D.D.T. DI CONSEGNA RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2021 VI ADDEBITIAMO EURO 275,50 MARCA
DA BOLLO EURO 2,00” - doc. 29 att.).
12. C Si rileva, inoltre, che ha registrato le fatture nelle proprie scritture contabili (si tratta
C di circostanza pacifica dedotta dall'ingiunta nella prima memoria e non contestata da nella prima difesa utile), con ciò riconoscendo il proprio debito (cfr. Cass., sez. 2, Ordinanza n. 9097 del 12.04.2018 che ha statuito che “il riconoscimento di debito può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti,
non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà”)
Conseguentemente, attesa l'inversione dell'onere della prova (art. 1988 c.c.), era in C ogni caso a dover allegare e dimostrare che non erano dovuti (in tutto o in parte) gli importi addebitati da nelle fatture apposte in compensazione. Pt_1
Onere di allegazione e prova che la convenuta non ha assolto.
13.
7 Con riguardo alla fattura n. 39607 del 03.11.2021 di euro 10.574,22 emessa C dall'ingiunta (doc. 47 att.), ha eccepito che il trasporto oggetto della fattura era stato affidato da ad altra società, la TI Km s.r.l., d'ora in poi TI Km. Pt_1
L'eccezione è infondata.
In primo luogo si rileva che il d.d.t. 153805 del 28.10.2021 relativo a questo specifico C trasporto, riporta come vettore e non TI Km (doc. 48 att.). C Inoltre, la società TI Km detiene il 50% delle partecipazioni sociali di (doc. 7 C att.) e oltre ad essere il l.r. di TI Km, era anche il referente per Testimone_1 nei rapporti con . Pt_1
Infatti, solo in data 30.06.2022 chiederà a di inserire la società Testimone_1 Pt_1
TI Km come vettore di OL (doc. 5 att. allegato alla memoria n. 1 di ). Pt_1
Pertanto, prima di allora, si deve escludere che TI Km abbia eseguito dei trasporti per conto dell'attrice.
14.
L'opposizione è, quindi, integralmente fondata.
Va, quindi, rigettata la domanda di condanna dell'ingiunta al pagamento della minor somma di euro 16.800,03.
15. C La domanda riconvenzionale proposta da è inammissibile in quanto si tratta di domanda nuova, non “connessa per incompatibilità” con quella già azionata in via monitoria in quanto non si sostituisce a quest'ultima nè risulta proposta in via subordinata, bensì si aggiunge alla medesima (cfr. S.U., sent. 15 giugno 2015, n. 12310 e S.U., sent.
13 settembre 2018, n. 22404 che hanno stabilito che è consentito, a chi agisce in giudizio, proporre una “nuova”
domanda, definita come “complanare”, la quale, “immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae”, e ferma restando la necessità che essa debba “pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata”, può sostituirsi a quella originaria, o coesistere con essa in un rapporto di subordinazione;
v. anche Cass., sez. 1, sent. 24 marzo 2022, n. 9633 e Cass., sez. 3, Ordinanza n. 27183
del 22.09.2023 che hanno stabilito, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, che il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia
8 processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale,
di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c., ipotesi che non ricorre nel caso di specie).
16.
Le istanze istruttorie ribadite dalle parti vanno rigettate. C La prova testimoniale dedotta da nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. è inammissibile in quanto i capitoli sono valutativi e riferiti a circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
La prova testimoniale o per interpello dedotta da nella seconda memoria ex art. Pt_1
171 ter c.p.c. è inammissibile in quanto i capitoli sono valutativi, riferiti a circostanze non contestate o desumibili da documento prodotto.
17.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(919+777+840+850,50=3.386,50), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 4163/2023 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1452/2023 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il
30.05.2023;
2) Condanna la convenuta-opposta a rifondere all'attrice-opponente le spese di lite che liquida nell'importo complessivo di euro 3.532,00 di cui euro 145,50 per anticipazioni ed euro 3.386,50 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
Padova, lì 9 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
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