Ordinanza cautelare 29 aprile 2021
Ordinanza collegiale 17 aprile 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00735/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00175/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 175 del 2021, proposto da
TO TA e AN NZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Mariairene Negrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ME GG in Reggio Calabria, via S. Lucia, 25;
contro
Aterp Regionale della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigia Patania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto di rilascio alloggio emesso da ATERP Regionale, Distretto di Reggio Calabria, sottoscritto dal Commissario Straordinario dell''ATERP Regionale, senza data, notificato al Sig. TA TO il 3.4.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Aterp Regionale della Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. ME OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con atto notificato il 16.3.2021 e depositato il 15.4.2021 TA TO e NZ AN hanno esposto:
-) il ricorrente TA TO è subentrato con il proprio nucleo familiare nella situazione abitativa dell’alloggio sito in Gioia Tauro (RC) Via Etruria n. 21 di proprietà dell’ATERP di Reggio Calabria, a seguito della cessazione del diritto in capo al precedente assegnatario;
-) l’8.5.2018 la propria consorte NZ AN chiedeva all’ATERP regionale la regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 1035/72;
-) nelle more della proposizione della istanza, a seguito di un sopralluogo, con atto prot. n. 14017/2018, l’ATERP diffidava il ricorrente a rilasciare l’immobile;
-) il 3.4.2019 l’ATERP Regionale – Distretto di Reggio Calabria gli notificava il provvedimento commissariale, quivi impugnato, con cui si disponeva, ai sensi degli artt. 52 della L.R. 32/1996, del D.P.R. 30.12.1972 n. 1035 e dell’art. 26 comma 3 della legge 8.8.1977 n. 513, il rilascio dell’alloggio citato, intimandone la liberazione e la riconsegna all’ATERP entro 30 giorni dalla notifica del decreto, motivando tale provvedimento sull’assunto per cui il ricorrente occupi detto immobile sine titulo in quanto già diffidato al rilascio con provvedimento del 7.6.2018;
-) detto decreto veniva impugnato dinanzi al Tribunale Civile di Palmi e, a seguito del subentro della neo-costituita ATERP regionale alla disciolta ATERP della Provincia di Reggio Calabria in virtù della L.R. n. 24/2013, la resistente eccepiva il difetto di giurisdizione e contestava la fondatezza del ricorso;
-) all’udienza del 16.12.2021 il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo.
1.1- Con il presente atto viene riproposto dinanzi a questo Tribunale il giudizio avverso il predetto ordine di sgombero, ritenuto illegittimo per i motivi che, originariamente formulati, vengono così compendiati:
1) VIOLAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, DEGLI ARTT. 3, 21- SEPTIES, 21-OCTIES L. 241 del 1990: NULLITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO PER MANCANZA DI REQUISITI ESSENZIALI
Parte ricorrente deduce l’omissione dell’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e della data di emissione del provvedimento impugnato, come pure dell’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si sarebbe potuto proporre impugnazione, delle relative modalità e dei termini.
2) VIOLAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, DELL’ART. 3 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241: MANCANZA O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE
Parte ricorrente deduce carenza di motivazione, non risultando esposto il percorso logico-argomentativo a sostegno dell’atto impugnato ed essendosi invece l’amministrazione limitata a riportare l’occupazione senza titolo dell’immobile da parte del ricorrente senza svolgere alcuna considerazione sulla posizione soggettiva rivestita dallo stesso e dalla di lui coniuge, titolari dei requisiti per ottenere l’assegnazione di un alloggio o la permanenza temporanea nell’alloggio abitato ai sensi della Legge Regione Calabria n. 38 del 2018.
3) VIOLAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, DELL’ART. 2 COSTITUZIONE, DELL’ART. 8 CEDU E DELL’ART. 7 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI UE, NONCHE’ DEGLI ARTT. 3, 4, 5, 6 D.P.R. N. 1035 DEL 1972
Parte ricorrente, ripercorsa la vicenda personale e familiare, contesta la violazione della normativa vigente in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, nonché, prima ancora, l’omesso rispetto dei principi sanciti dalla nostra Costituzione e dall’Unione Europea al fine di tutelare i diritti dell’uomo e del cittadino.
2-Con memoria del 27.4.2021 si è costituita l’ATERP regionale per resistere al ricorso.
3-Alla camera di consiglio del 28.4.2021, con ordinanza n. 86 del 29.4.2021 è stata rigettata l’istanza cautelare.
4-In vista della trattazione del merito il 4.3.2025 l’ATERP ha depositato memoria.
5-All’udienza pubblica del 16.4.2025, con ordinanza n. 287 pubblicata il 17.4.2025 il Collegio, rilevato che con atto notificato alla ricorrente e depositato il 15.4.2024 la difesa di parte ricorrente aveva comunicato la morte del ricorrente TA TO in data 21.8.2023 depositando il relativo certificato di morte, ha dichiarato l’interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a.
6-All’udienza pubblica del 19.11.2025 il ricorso è stato tratto in decisione.
7- Il Collegio dà atto che sono decorsi i termini di cui all’art. 80 c.p.a. e nessuna delle parti ha provveduto a riassumere il giudizio.
Versandosi pertanto in ipotesi di mancata riassunzione, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. a) e 85, comma 9, c.p.a.
8- Quanto alle spese processuali il Collegio ritiene equa l’integrale compensazione delle spese della lite.
9- In merito al beneficio del patrocinio a spese della Stato, cui il ricorrente è stato ammesso dalla competente Commissione con delibera n. 81 del 5 ottobre 2021, e all’istanza di liquidazione depositata dal difensore in data 16 aprile 2025, il Collegio così provvede:
-) ammette in via definitiva parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
-) ritiene -alla luce del D.M. 10.3.2014, n. 55, recante “ Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ” ed in particolare gli artt. 2, comma 1 e 4 comma 1– che la liquidazione degli onorari, in ragione della natura e la difficoltà della controversia anche alla luce dell’assetto della giurisprudenza in materia, vada orientata sui parametri minimi;
-) ritiene conseguenzialmente che –tenuto conto delle circostanze e dell’attività processuale effettivamente svolta- gli onorari vadano riconosciuti quanto alle fasi di studio (€ 1.027,00), introduttiva (€ 851,00) e cautelare collegiale (€ 956,00), per un importo pari ad € 2.834,00, da ridurre alla metà ex art. 130 Testo Unico delle spese di giustizia (e dunque per € 1.417,00), oltre rimborso forfettario spese legali al 15%, CPA e IVA se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ammette in via definitiva parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, liquidando in favore dell’avv. Mariairene Negrini, per l’attività professionale svolta, la somma di € 1.417,00 oltre rimborso forfettario spese legali al 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER IS, Presidente
ME OT, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME OT | ER IS |
IL SEGRETARIO