Art. 12.
L'ultimo comma dell' articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 , e' sostituito dai seguenti:
"L'azione disciplinare non puo' essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dello addebito disciplinare.
La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.
Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato.
Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullita' non puo' essere piu' rilevata se non e' dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.
Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Nei due anni successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta. ((1)) Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare e' trasmessa copia al Ministro.
Il corso dei termini di cui al presente articolo e' sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimita' costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui e' pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell' articolo 3 del codice di procedura penale , ovvero dal giorno in cui e' pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini e' altresi' sospeso durante il tempo in cui l'incolpato e' sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento e' rinviato a richiesta dell'incolpato".
-------------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 12-28 dicembre 1990, n. 579 (in G.U. 1a s.s. 2/1/1991, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 12, quarto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 1 (Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 , e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 , sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) - piu' esattamente, art. 59, nono comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195 , concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie), nel testo sostituito dall' art. 12, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 1 - nella parte in cui non estende i termini ivi fissati al procedimento di rinvio."
L'ultimo comma dell' articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 , e' sostituito dai seguenti:
"L'azione disciplinare non puo' essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dello addebito disciplinare.
La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.
Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato.
Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullita' non puo' essere piu' rilevata se non e' dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.
Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Nei due anni successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta. ((1)) Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare e' trasmessa copia al Ministro.
Il corso dei termini di cui al presente articolo e' sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimita' costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui e' pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell' articolo 3 del codice di procedura penale , ovvero dal giorno in cui e' pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini e' altresi' sospeso durante il tempo in cui l'incolpato e' sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento e' rinviato a richiesta dell'incolpato".
-------------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 12-28 dicembre 1990, n. 579 (in G.U. 1a s.s. 2/1/1991, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 12, quarto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 1 (Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 , e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 , sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) - piu' esattamente, art. 59, nono comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195 , concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie), nel testo sostituito dall' art. 12, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 1 - nella parte in cui non estende i termini ivi fissati al procedimento di rinvio."