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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 5348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5348 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa IA EN, nella causa iscritta al N. 12030 del 2023 R.G.L. promossa
DA
, Parte_1 Parte_2
Con l'avv. COSTANZO FRANCESCO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO resistente
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza di trattazione scritta del 17/11/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, accerta il diritto dei ricorrenti, sin dall'immissione in ruolo in data 1.1.2013, al trattamento stipendiale previsto per i dipendenti assunti prima del 01 gennaio 2013; conseguentemente, condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle relative differenze retributive calcolate, fino al 30.09.2023 e per ciascuno die ricorrenti, in €
100.627,01 lordi, oltre interessi come per legge;
condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in € 8.000,00 per onorario, oltre € 379,50 per contributo unificato, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 09.12.2023 i ricorrenti in epigrafe deducevano di essere ingegneri dell'informazione dipendenti di ruolo nella carriera dei consiglieri
1 parlamentari presso l' assegnati al Servizio Informatica;
Controparte_1
di essere stati assunti, a far data dal 01.02.2013, all'esito di una procedura concorsuale regolata dal bando pubblicato in GURS serie speciale concorsi n. 9 del 25.6.2010; che il richiamato bando espressamente dava atto che trattamento giuridico ed economico del personale dell'ARS era da intendersi equiparato a quello spettante ai dipendenti del
Senato della Repubblica ai corrispondenti livelli di qualifica e di anzianità; che, pur in assenza dell'approvazione da parte del Senato della Repubblica di nuove tabelle retributive, con DPA n. 33 del 24.12.2012 era stata disposta, per i dipendenti assunti nei ruoli del personale dell' a decorrere dal 1° gennaio 2013, Controparte_1
l'adozione di tabelle retributive che prevedevano, per ciascuna carriera, una decurtazione del venti per cento del trattamento tabellare.
Affermavano i ricorrenti la illegittimità di tale decurtazione poichè non conseguente ad alcun provvedimento analogo adottato dal Senato della Repubblica, adottato in violazione di quanto stabilito dagli artt. 100 e 101 del regolamento interno, comunicato soltanto dopo l'assunzione e comunque difforme a quanto previsto dal bando.
Deducevano inoltre che il Consiglio di Presidenza del Senato aveva previsto nuove tabelle retributive soltanto con deliberazione n. 18 del 30.7.2013, delibera la cui applicazione era espressamente prevista soltanto per il personale assunto a decorrere dal successivo 01.08.2013.
Deducevano ancora i ricorrenti che il Consiglio di Presidenza dell'ARS nella seduta del
29.12.2014 aveva deliberato che: “a decorrere dal 1.1.2015 ai dipendenti dell'Assemblea assunti dall'1.1.2013, si applicano le tabelle retributive di cui al Decreto del Presidente del
Senato n. 12008 del 31.7.2013 senza diritto a corresponsione di arretrati” e che tale delibera doveva ritenersi illegittima perché viziata per gli stessi profili già evidenziati nei confronti della precedente delibera n. 33/2012.
Concludevano quindi nei termini seguenti: “accertare e dichiarare che ciascun ricorrente ha diritto al riconoscimento e al versamento, sin dall'immissione in ruolo in data 1.1.2013, della retribuzione prevista per i dipendenti dell'ARS assunti a decorrere dal 1.1.2001 indicati all'art.
113, comma 2, delle norme finali e transitorie del TU delle norme regolamentari per il personale dell'ARS approvato con il DPA n. 9 del 27.1.2009 (cosi come nel successivo TU approvato con
DPA n. 134 del 21.6.2013) secondo le ivi indicate tabelle retributive adottate con DPA n. 262 del 24.5.2001 (doc. al n. 12 in atti) da ultimo aggiornate con disposizione del Segretario dell'ARS del 19.7.2011 (doc. n. 13 in atti); condannare l'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ciascun ricorrente delle differenze retributive tra quanto dovutogli in forza delle tabelle retributive ex DPA n. 262 del 24.5.2001
(doc. 12) aggiornate con disposizione del Segretario dell'ARS del 19.7.2011 (doc. 13), anche in
2 ragione della progressione di carriera prevista da tali tabelle retributive, e quanto versatogli durante l'intero rapporto lavorativo pari, sino alla retribuzione di settembre 2023, all'importo complessivo di € 100.627,01 o a quell'altro importo maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa nonché al pagamento delle ulteriori differenze retributive maturate e maturande successivamente, ogni somma oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo. Condannare l'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi da ciascun ricorrente da quantificarsi nella misura delle differenze tra quanto dovutogli in forza delle tabelle retributive ex DPA n. 262 del
24.5.2001 (doc. 12) aggiornate con disposizione del Segretario dell'ARS del 19.7.2011 (doc. 13) e quanto versatogli durante l'intero rapporto lavorativo, o in quell'altra misura che risulterà in corso di causa, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi da ciascun ricorrente nella misura che sarà ritenuta equa;
- in via subordinata: accertare e dichiarare che ciascun ricorrente ha diritto al riconoscimento e al versamento, sin dall'immissione in ruolo in data 1.1.2013, della retribuzione prevista dalle tabelle retributive approvate con decreto del
Presidente del Senato n. 12008 del 31.7.2013; condannare l'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ciascun ricorrente delle differenze retributive tra quanto dovutogli in forza delle tabelle retributive approvate con decreto del
Presidente del Senato n. 12008 del 31.7.2013, anche in ragione della progressione di carriera prevista da tali tabelle retributive, e quanto versatogli durante gli anni 2013 e 2014 pari all'importo complessivo di € 23.506,73, o a quell'altro importo maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
condannare l'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi da ciascun ricorrente da quantificarsi nella misura delle differenze tra quanto dovutogli in forza delle tabelle retributive approvate con decreto del Presidente del Senato n. 12008 del 31.7.2013 e quanto versatogli negli anni 2013 e
2014, o in quell'altra misura che risulterà in corso di causa, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da ciascun ricorrente nella misura che sarà ritenuta equa.”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente che in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale
Ordinario adito in favore del Giudice Amministrativo;
l'inammissibilità del ricorso, per essersi già pronunciato sulla questione il G.A; l'intervenuta prescrizione.
In ogni caso, l'amministrazione resistente affermava nel merito l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza tenutasi in trattazione scritta ex ter 127ter cpc il 17.11.2025, la causa veniva assunta in decisione;
- rilevato che occorre innanzi tutto affermare l'infondatezza della eccezione di difetto di
3 giurisdizione sollevata da parte resistente;
- rilevato, infatti, che ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi…”.
Stabilisce il successivo comma 4 che “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.”.
Il precedente art. 1, invece e per quanto qui di interesse, stabilisce che “1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome…..; 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni…”;
- rilevato, dunque, che deve senz'altro affermarsi che giurisdizione del Tribunale adito in materia di differenze retributive per i dipendi pubblici, ivi inclusi i dipendenti dell'ARS (che non rientrano tra i soggetti il cui rapporto è devoluto alla giurisdizione del GA in forza di quanto previsto dal successivo art. 3);
- rilevato che parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di giudicato, atteso che le pronunce del TAR e del CGA richiamate in atti si limitano ad affermare, vincolate dai motivi di ricorso, che eventuali modifiche del trattamento retributivo non richiedono necessariamente coeve modifiche del relativo inquadramento, ma nulla dicono sulla legittimità della decurtazione di cui oggi si discute;
- rilevato, infine, deve osservarsi l'infondatezza della eccezione di prescrizione, poiché sono ritualmente depositati gli atti interruttivi, che risultano essere giunti nella sfera di conoscenza dell'amministrazione resistente (cfr. raccomandate in atti e relativi avvisi di ricevimento);
- rilevato che, nel merito, il ricorso merita accoglimento, come emerge dalle
4 considerazioni che seguono;
- rilevato che ai sensi del secondo comma dell'art. 17 del TU delle norme regolamentari riguardanti il personale dell'ARS, “il trattamento giuridico ed economico del personale, in servizio ed in quiescenza, dell'Amministrazione dell' , è equiparato Controparte_1
in ogni caso a quello spettante ai dipendenti in servizio ed al personale in quiescenza del Senato della Repubblica ai corrispondenti livelli di qualifica ed anzianità. Il recepimento della relativa disciplina avviene con decreto del Presidente su proposta del Segretario Generale».
Stabilisce poi il primo comma dell'art. 100 del citato TU che “La definizione da parte del
Consiglio di Presidenza e degli aspetti relativi all'assetto organizzativo dell'amministrazione agli organici del personale e alle condizioni di lavoro dei dipendenti avviene attraverso un preventivo confronto tra la rappresentanza permanente per i problemi del personale di cui all'articolo 101 e le organizzazioni sindacali”, mentre il successivo art. 101, al secondo comma, prevede che
“La rappresentanza sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio di Presidenza conduce le trattative con le organizzazioni sindacali e sottopone i relativi accordi alla deliberazione del
Consiglio di Presidenza, previo parere del Consiglio dell'Amministrazione, ove ritenuto opportuno….”, ed al comma 4 stabilisce che: “nel caso in cui tra la rappresentanza le organizzazioni sindacali non si giunga ad un accordo, il Consiglio di Presidenza ascolta direttamente le organizzazioni medesime”;
- rilevato che nel caso di specie è incontestato che alla data di assunzione dei ricorrenti la decurtazione stipendiale oggi in discussione non era ancora stata deliberata dal
Senato, tanto che la stessa parte resistente nella memoria definisce la disciplina adottata dall'amministrazione regionale come “transitoria”, in attesa per l'appunto di un intervento che avrebbe dovuto – in questo caso necessariamente – essere immediatamente recepito.
Dunque, in assenza di una siffatta delibera, il richiamo all'art. 17 secondo comma del
TU si mostra inconferente, dovendosi invece verificare se, in assenza di tale delibera,
l'amministrazione avrebbe comunque potuto procedere alla riduzione ed, eventualmente, a quali condizioni.
Orbene, poiché l'art 14 dello Statuto della demanda alla Assemblea la Parte_3 legislazione esclusiva su, tra l'altro, “q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato”, è di tutta Pt_3
evidenza che deve essere riconosciuta alla stessa la possibilità di intervenire sul Pt_3 punto.
Circa le modalità di intervento, deve farsi riferimento a quanto sancito nei già richiamati artt.100 e 101 del TU, che prevedono l'accordo o quanto meno una interlocuzione con le organizzazioni sindacali.
5 Orbene, dovendosi escludere nel caso di specie l'esistenza di un accordo avente ad oggetto la decurtazione di cui si discute, occorre stabilire se ciò che merge dai verbali del 7 e 14 novembre 2012 assolva a quanto richiesto dal quarto comma dell'art. 101, secondo cui “nel caso in cui tra la rappresentanza le organizzazioni sindacali non si giunga ad un accordo, il Consiglio di Presidenza ascolta direttamente le organizzazioni medesime.
Si legge nel verbale dell'incontro della Rappresentanza Permanente del 7 novembre
2012 che il Segretario Generale “è dell'avviso che è necessario il passaggio attraverso la rappresentanza permanente, sottolineando l'opportunità in linea con quanto deliberato dal
Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati di procedere all'approvazione di nuove tabelle retributive da adottare per gli assunti a partire dal 2013 che prevedono una decurtazione del 20% del trattamento tabellare, fermo restando che qualora le predette istituzioni parlamentari nazionali dovessero divenire ad ulteriori diversi accordi in materia l'assemblea provvederà a loro recepimento”.
Inoltre, il Segretario Generale - in risposta a precisa domanda- “evidenzia la necessità che si proceda entro novembre”.
Si legge poi nel verbale del successivo incontro della Rappresentanza Permanente del 14 novembre 2012, che il Segretario Generale, richiamato l'incontro del 7 novembre
“comunica di avere notizia che gli organi del Senato della Repubblica hanno deciso di porre in essere una modificazione dei meccanismi inerenti alla retribuzione del personale. Ritiene pertanto che nessuna deroga al regolamento debba essere fatta con riferimento alle ipotesi fatte in precedenza e che di conseguenza si procederà al recepimento delle nuove tabelle, così come previsto dalla normativa interna”.
Emerge dunque che la richiesta interlocuzione ha avuto luogo, ma si è conclusa con l'affermazione, da parte dell'amministrazione, che “nessuna deroga al regolamento debba essere fatta con riferimento alle ipotesi fatte in precedenza”.
Deve quindi ritenersi che l'amministrazione regionale abbia inteso rimandare l'attuazione della decurtazione di cui si discute alla effettiva adozione di una deliberazione in tal senso da parte del Senato, adozione pacificamente intervenuta soltanto con la deliberazione n. 12008 del 31.07.2013.
Dunque, deve ritenersi del tutto incongrua l'affermazione contenuta nella delibera n. 33 del 24 12.2012, laddove afferma che “Tenuto conto di quanto concordato in sede di rappresentanza permanente per i problemi del personale tenutasi in data 7 novembre 2012 e in data 14 novembre 2012 in corso delle quali si è convenuto in linea con quanto nel frattempo deliberato dal Senato della Repubblica e dalla camera dei deputati di procedere all'adozione di nuove tabelle retributive per gli assunti a partire dal 2013….”, atteso che nessun accordo risulta essere stato raggiunto, così come nessuna delibera risulta essere stata adottata
6 dal Senato (l'amministrazione resistente a corredo della propria memoria nulla ha prodotto, sicché l'unica documentazione alla quale fare riferimento è quella prodotta dai ricorrenti). Vengono meno, dunque, i presupposti non solo fattuali, ma anche giuridici sui quali di fonda la parte dispositiva della richiamata delibera, nella parte in cui “Decreta (che) Nelle more della definizione delle nuove curve attributive per i nuovi assunti presso il Senato della Repubblica per i pendenti che saranno assunti nel ruolo dell'
[...]
decorre dal 1 gennaio 2013 sono adattate nuove tabelle retributive che Controparte_1
prevedono per ciascuna carriera una decurtazione del 20% del trattamento tabellare”.
Infine, la circostanza che la delibera del Senato sia stata adottata soltanto il successivo
31.07.2013, determina necessariamente la sua inapplicabilità agli odierni ricorrenti, assunti in data antecedente, così come parimenti determina la irrilevanza, nei loro confronti, di quanto sancito dalla ulteriore delibera dell'amministrazione n. 5 del 2015 – volta ad una - illegittima – applicazione retroattiva della riduzione stipendiale in argomento;
- rilevato, dunque, che deve affermarsi la fondatezza del ricorso, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento, sin dall'immissione in ruolo in data 1.1.2013, del trattamento stipendiale previsto per i dipendenti assunti prima del 01 gennaio 2013 e condanna al pagamento delle relative differenze retributive calcolate, fino al 30.09.2023, in € 100.627,01 lordi ciascuno, oltre interessi come per legge.
Con riferimento alla quantificazione delle somme dovute, deve osservarsi che i ricorrenti hanno allegato i conteggi, sviluppati sino al 30.09.2023 (data antecedente al deposito del ricorso), che non sono stati, neppure genericamente contestati dalla parte resistente.
Orbene, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la mancata specifica contestazione dei conteggi consente al giudicante di ritenere incontroverso e pertanto provato l'ammontare del credito così come richiesto. Tale principio trova applicazione anche nel processo del lavoro ove “l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum – la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda – opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione della erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (ex plurimis Cass. n. 563 del 17.1.2012; Cass.
n. 6332 del 19.3.2014; Cass. n. 5949 del 12.3.2018)”;
7 - rilevato, infine, che non può trovare accoglimento la richiesta risarcitoria formulata dai ricorrenti, che non hanno né dedotto, né provato, l'esistenza di un danno diverso ed ulteriore rispetto alla perdita delle retribuzioni, di cui si è già detto;
- rilevato che le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 17/11/2025
La Giudice
IA EN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa IA EN, nella causa iscritta al N. 12030 del 2023 R.G.L. promossa
DA
, Parte_1 Parte_2
Con l'avv. COSTANZO FRANCESCO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO resistente
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza di trattazione scritta del 17/11/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, accerta il diritto dei ricorrenti, sin dall'immissione in ruolo in data 1.1.2013, al trattamento stipendiale previsto per i dipendenti assunti prima del 01 gennaio 2013; conseguentemente, condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle relative differenze retributive calcolate, fino al 30.09.2023 e per ciascuno die ricorrenti, in €
100.627,01 lordi, oltre interessi come per legge;
condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in € 8.000,00 per onorario, oltre € 379,50 per contributo unificato, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 09.12.2023 i ricorrenti in epigrafe deducevano di essere ingegneri dell'informazione dipendenti di ruolo nella carriera dei consiglieri
1 parlamentari presso l' assegnati al Servizio Informatica;
Controparte_1
di essere stati assunti, a far data dal 01.02.2013, all'esito di una procedura concorsuale regolata dal bando pubblicato in GURS serie speciale concorsi n. 9 del 25.6.2010; che il richiamato bando espressamente dava atto che trattamento giuridico ed economico del personale dell'ARS era da intendersi equiparato a quello spettante ai dipendenti del
Senato della Repubblica ai corrispondenti livelli di qualifica e di anzianità; che, pur in assenza dell'approvazione da parte del Senato della Repubblica di nuove tabelle retributive, con DPA n. 33 del 24.12.2012 era stata disposta, per i dipendenti assunti nei ruoli del personale dell' a decorrere dal 1° gennaio 2013, Controparte_1
l'adozione di tabelle retributive che prevedevano, per ciascuna carriera, una decurtazione del venti per cento del trattamento tabellare.
Affermavano i ricorrenti la illegittimità di tale decurtazione poichè non conseguente ad alcun provvedimento analogo adottato dal Senato della Repubblica, adottato in violazione di quanto stabilito dagli artt. 100 e 101 del regolamento interno, comunicato soltanto dopo l'assunzione e comunque difforme a quanto previsto dal bando.
Deducevano inoltre che il Consiglio di Presidenza del Senato aveva previsto nuove tabelle retributive soltanto con deliberazione n. 18 del 30.7.2013, delibera la cui applicazione era espressamente prevista soltanto per il personale assunto a decorrere dal successivo 01.08.2013.
Deducevano ancora i ricorrenti che il Consiglio di Presidenza dell'ARS nella seduta del
29.12.2014 aveva deliberato che: “a decorrere dal 1.1.2015 ai dipendenti dell'Assemblea assunti dall'1.1.2013, si applicano le tabelle retributive di cui al Decreto del Presidente del
Senato n. 12008 del 31.7.2013 senza diritto a corresponsione di arretrati” e che tale delibera doveva ritenersi illegittima perché viziata per gli stessi profili già evidenziati nei confronti della precedente delibera n. 33/2012.
Concludevano quindi nei termini seguenti: “accertare e dichiarare che ciascun ricorrente ha diritto al riconoscimento e al versamento, sin dall'immissione in ruolo in data 1.1.2013, della retribuzione prevista per i dipendenti dell'ARS assunti a decorrere dal 1.1.2001 indicati all'art.
113, comma 2, delle norme finali e transitorie del TU delle norme regolamentari per il personale dell'ARS approvato con il DPA n. 9 del 27.1.2009 (cosi come nel successivo TU approvato con
DPA n. 134 del 21.6.2013) secondo le ivi indicate tabelle retributive adottate con DPA n. 262 del 24.5.2001 (doc. al n. 12 in atti) da ultimo aggiornate con disposizione del Segretario dell'ARS del 19.7.2011 (doc. n. 13 in atti); condannare l'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ciascun ricorrente delle differenze retributive tra quanto dovutogli in forza delle tabelle retributive ex DPA n. 262 del 24.5.2001
(doc. 12) aggiornate con disposizione del Segretario dell'ARS del 19.7.2011 (doc. 13), anche in
2 ragione della progressione di carriera prevista da tali tabelle retributive, e quanto versatogli durante l'intero rapporto lavorativo pari, sino alla retribuzione di settembre 2023, all'importo complessivo di € 100.627,01 o a quell'altro importo maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa nonché al pagamento delle ulteriori differenze retributive maturate e maturande successivamente, ogni somma oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo. Condannare l'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi da ciascun ricorrente da quantificarsi nella misura delle differenze tra quanto dovutogli in forza delle tabelle retributive ex DPA n. 262 del
24.5.2001 (doc. 12) aggiornate con disposizione del Segretario dell'ARS del 19.7.2011 (doc. 13) e quanto versatogli durante l'intero rapporto lavorativo, o in quell'altra misura che risulterà in corso di causa, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi da ciascun ricorrente nella misura che sarà ritenuta equa;
- in via subordinata: accertare e dichiarare che ciascun ricorrente ha diritto al riconoscimento e al versamento, sin dall'immissione in ruolo in data 1.1.2013, della retribuzione prevista dalle tabelle retributive approvate con decreto del
Presidente del Senato n. 12008 del 31.7.2013; condannare l'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ciascun ricorrente delle differenze retributive tra quanto dovutogli in forza delle tabelle retributive approvate con decreto del
Presidente del Senato n. 12008 del 31.7.2013, anche in ragione della progressione di carriera prevista da tali tabelle retributive, e quanto versatogli durante gli anni 2013 e 2014 pari all'importo complessivo di € 23.506,73, o a quell'altro importo maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
condannare l'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi da ciascun ricorrente da quantificarsi nella misura delle differenze tra quanto dovutogli in forza delle tabelle retributive approvate con decreto del Presidente del Senato n. 12008 del 31.7.2013 e quanto versatogli negli anni 2013 e
2014, o in quell'altra misura che risulterà in corso di causa, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da ciascun ricorrente nella misura che sarà ritenuta equa.”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente che in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale
Ordinario adito in favore del Giudice Amministrativo;
l'inammissibilità del ricorso, per essersi già pronunciato sulla questione il G.A; l'intervenuta prescrizione.
In ogni caso, l'amministrazione resistente affermava nel merito l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza tenutasi in trattazione scritta ex ter 127ter cpc il 17.11.2025, la causa veniva assunta in decisione;
- rilevato che occorre innanzi tutto affermare l'infondatezza della eccezione di difetto di
3 giurisdizione sollevata da parte resistente;
- rilevato, infatti, che ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi…”.
Stabilisce il successivo comma 4 che “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.”.
Il precedente art. 1, invece e per quanto qui di interesse, stabilisce che “1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome…..; 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni…”;
- rilevato, dunque, che deve senz'altro affermarsi che giurisdizione del Tribunale adito in materia di differenze retributive per i dipendi pubblici, ivi inclusi i dipendenti dell'ARS (che non rientrano tra i soggetti il cui rapporto è devoluto alla giurisdizione del GA in forza di quanto previsto dal successivo art. 3);
- rilevato che parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di giudicato, atteso che le pronunce del TAR e del CGA richiamate in atti si limitano ad affermare, vincolate dai motivi di ricorso, che eventuali modifiche del trattamento retributivo non richiedono necessariamente coeve modifiche del relativo inquadramento, ma nulla dicono sulla legittimità della decurtazione di cui oggi si discute;
- rilevato, infine, deve osservarsi l'infondatezza della eccezione di prescrizione, poiché sono ritualmente depositati gli atti interruttivi, che risultano essere giunti nella sfera di conoscenza dell'amministrazione resistente (cfr. raccomandate in atti e relativi avvisi di ricevimento);
- rilevato che, nel merito, il ricorso merita accoglimento, come emerge dalle
4 considerazioni che seguono;
- rilevato che ai sensi del secondo comma dell'art. 17 del TU delle norme regolamentari riguardanti il personale dell'ARS, “il trattamento giuridico ed economico del personale, in servizio ed in quiescenza, dell'Amministrazione dell' , è equiparato Controparte_1
in ogni caso a quello spettante ai dipendenti in servizio ed al personale in quiescenza del Senato della Repubblica ai corrispondenti livelli di qualifica ed anzianità. Il recepimento della relativa disciplina avviene con decreto del Presidente su proposta del Segretario Generale».
Stabilisce poi il primo comma dell'art. 100 del citato TU che “La definizione da parte del
Consiglio di Presidenza e degli aspetti relativi all'assetto organizzativo dell'amministrazione agli organici del personale e alle condizioni di lavoro dei dipendenti avviene attraverso un preventivo confronto tra la rappresentanza permanente per i problemi del personale di cui all'articolo 101 e le organizzazioni sindacali”, mentre il successivo art. 101, al secondo comma, prevede che
“La rappresentanza sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio di Presidenza conduce le trattative con le organizzazioni sindacali e sottopone i relativi accordi alla deliberazione del
Consiglio di Presidenza, previo parere del Consiglio dell'Amministrazione, ove ritenuto opportuno….”, ed al comma 4 stabilisce che: “nel caso in cui tra la rappresentanza le organizzazioni sindacali non si giunga ad un accordo, il Consiglio di Presidenza ascolta direttamente le organizzazioni medesime”;
- rilevato che nel caso di specie è incontestato che alla data di assunzione dei ricorrenti la decurtazione stipendiale oggi in discussione non era ancora stata deliberata dal
Senato, tanto che la stessa parte resistente nella memoria definisce la disciplina adottata dall'amministrazione regionale come “transitoria”, in attesa per l'appunto di un intervento che avrebbe dovuto – in questo caso necessariamente – essere immediatamente recepito.
Dunque, in assenza di una siffatta delibera, il richiamo all'art. 17 secondo comma del
TU si mostra inconferente, dovendosi invece verificare se, in assenza di tale delibera,
l'amministrazione avrebbe comunque potuto procedere alla riduzione ed, eventualmente, a quali condizioni.
Orbene, poiché l'art 14 dello Statuto della demanda alla Assemblea la Parte_3 legislazione esclusiva su, tra l'altro, “q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato”, è di tutta Pt_3
evidenza che deve essere riconosciuta alla stessa la possibilità di intervenire sul Pt_3 punto.
Circa le modalità di intervento, deve farsi riferimento a quanto sancito nei già richiamati artt.100 e 101 del TU, che prevedono l'accordo o quanto meno una interlocuzione con le organizzazioni sindacali.
5 Orbene, dovendosi escludere nel caso di specie l'esistenza di un accordo avente ad oggetto la decurtazione di cui si discute, occorre stabilire se ciò che merge dai verbali del 7 e 14 novembre 2012 assolva a quanto richiesto dal quarto comma dell'art. 101, secondo cui “nel caso in cui tra la rappresentanza le organizzazioni sindacali non si giunga ad un accordo, il Consiglio di Presidenza ascolta direttamente le organizzazioni medesime.
Si legge nel verbale dell'incontro della Rappresentanza Permanente del 7 novembre
2012 che il Segretario Generale “è dell'avviso che è necessario il passaggio attraverso la rappresentanza permanente, sottolineando l'opportunità in linea con quanto deliberato dal
Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati di procedere all'approvazione di nuove tabelle retributive da adottare per gli assunti a partire dal 2013 che prevedono una decurtazione del 20% del trattamento tabellare, fermo restando che qualora le predette istituzioni parlamentari nazionali dovessero divenire ad ulteriori diversi accordi in materia l'assemblea provvederà a loro recepimento”.
Inoltre, il Segretario Generale - in risposta a precisa domanda- “evidenzia la necessità che si proceda entro novembre”.
Si legge poi nel verbale del successivo incontro della Rappresentanza Permanente del 14 novembre 2012, che il Segretario Generale, richiamato l'incontro del 7 novembre
“comunica di avere notizia che gli organi del Senato della Repubblica hanno deciso di porre in essere una modificazione dei meccanismi inerenti alla retribuzione del personale. Ritiene pertanto che nessuna deroga al regolamento debba essere fatta con riferimento alle ipotesi fatte in precedenza e che di conseguenza si procederà al recepimento delle nuove tabelle, così come previsto dalla normativa interna”.
Emerge dunque che la richiesta interlocuzione ha avuto luogo, ma si è conclusa con l'affermazione, da parte dell'amministrazione, che “nessuna deroga al regolamento debba essere fatta con riferimento alle ipotesi fatte in precedenza”.
Deve quindi ritenersi che l'amministrazione regionale abbia inteso rimandare l'attuazione della decurtazione di cui si discute alla effettiva adozione di una deliberazione in tal senso da parte del Senato, adozione pacificamente intervenuta soltanto con la deliberazione n. 12008 del 31.07.2013.
Dunque, deve ritenersi del tutto incongrua l'affermazione contenuta nella delibera n. 33 del 24 12.2012, laddove afferma che “Tenuto conto di quanto concordato in sede di rappresentanza permanente per i problemi del personale tenutasi in data 7 novembre 2012 e in data 14 novembre 2012 in corso delle quali si è convenuto in linea con quanto nel frattempo deliberato dal Senato della Repubblica e dalla camera dei deputati di procedere all'adozione di nuove tabelle retributive per gli assunti a partire dal 2013….”, atteso che nessun accordo risulta essere stato raggiunto, così come nessuna delibera risulta essere stata adottata
6 dal Senato (l'amministrazione resistente a corredo della propria memoria nulla ha prodotto, sicché l'unica documentazione alla quale fare riferimento è quella prodotta dai ricorrenti). Vengono meno, dunque, i presupposti non solo fattuali, ma anche giuridici sui quali di fonda la parte dispositiva della richiamata delibera, nella parte in cui “Decreta (che) Nelle more della definizione delle nuove curve attributive per i nuovi assunti presso il Senato della Repubblica per i pendenti che saranno assunti nel ruolo dell'
[...]
decorre dal 1 gennaio 2013 sono adattate nuove tabelle retributive che Controparte_1
prevedono per ciascuna carriera una decurtazione del 20% del trattamento tabellare”.
Infine, la circostanza che la delibera del Senato sia stata adottata soltanto il successivo
31.07.2013, determina necessariamente la sua inapplicabilità agli odierni ricorrenti, assunti in data antecedente, così come parimenti determina la irrilevanza, nei loro confronti, di quanto sancito dalla ulteriore delibera dell'amministrazione n. 5 del 2015 – volta ad una - illegittima – applicazione retroattiva della riduzione stipendiale in argomento;
- rilevato, dunque, che deve affermarsi la fondatezza del ricorso, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento, sin dall'immissione in ruolo in data 1.1.2013, del trattamento stipendiale previsto per i dipendenti assunti prima del 01 gennaio 2013 e condanna al pagamento delle relative differenze retributive calcolate, fino al 30.09.2023, in € 100.627,01 lordi ciascuno, oltre interessi come per legge.
Con riferimento alla quantificazione delle somme dovute, deve osservarsi che i ricorrenti hanno allegato i conteggi, sviluppati sino al 30.09.2023 (data antecedente al deposito del ricorso), che non sono stati, neppure genericamente contestati dalla parte resistente.
Orbene, secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la mancata specifica contestazione dei conteggi consente al giudicante di ritenere incontroverso e pertanto provato l'ammontare del credito così come richiesto. Tale principio trova applicazione anche nel processo del lavoro ove “l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum – la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda – opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione della erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (ex plurimis Cass. n. 563 del 17.1.2012; Cass.
n. 6332 del 19.3.2014; Cass. n. 5949 del 12.3.2018)”;
7 - rilevato, infine, che non può trovare accoglimento la richiesta risarcitoria formulata dai ricorrenti, che non hanno né dedotto, né provato, l'esistenza di un danno diverso ed ulteriore rispetto alla perdita delle retribuzioni, di cui si è già detto;
- rilevato che le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 17/11/2025
La Giudice
IA EN
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