CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 339/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SI NI BATTISTA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 451/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Degli Uffici Giudiziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259000050345000 TASSE 2019
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230032099405000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230032099506000 REGISTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9019702899 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta ed insiste nel rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259000050345, notificata il 21/01/2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa a ruoli per le annualità 2016, 2019 e 2020, per un importo complessivo di € 67.700,00.
Gli atti presupposti sono:
Cartella n. 1002023003299405000 (anno d'imposta 2020) – II.DD. (Imposte sui redditi) e IVA – € 9.922,00;
Cartella n. 10020230032099506000 (anno d'imposta 2019) – tributi minori (contratto di locazione) – € 142,49;
Avviso di accertamento n. TF901P702899/2022 (anno d'imposta 2016) – II.DD. + IVA – € 43.974,85.
MOTIVI DI RICORSO
1. Nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente):
a) Omessa allegazione degli atti presupposti alla intimazione;
b) Mancata prova di notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento;
c) Lesione del diritto di difesa.
2. Prescrizione e decadenza del credito tributario:
a) Invocato termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.;
b) Atti riferiti ad annualità 2016, 2019 e 2020 oltre i termini di legge.
Si costituisce Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno che eccepisce l' inammissibilità del ricorso (atto non autonomamente impugnabile ex art. 19 D.Lgs. 546/92); la violazione del principio del ne bis in idem per l'avviso di accertamento 2016, già oggetto di precedente giudizio concluso con sentenza di rigetto.
Nel merito: La regolare notifica degli atti presupposti (PEC 05/10/2022 per avviso accertamento;
PEC 26/01/2024 per cartelle); il nessun obbligo di allegazione all'intimazione (atto vincolato ex art. 50 DPR 602/73); la prescrizione decennale per crediti erariali ex art. 2946 c.c., non quinquennale.
Non si è costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Ammissibilità e perimetro del sindacato sull'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973
L'intimazione di pagamento è atto di natura esecutiva e, quando segua ad atti divenuti definitivi, è sindacabile soltanto per vizi propri, non potendo costituire veicolo per rimettere in discussione gli atti presupposti ormai inoppugnabili (cfr. Cass., ord. n. 11143/2022; Cass. n. 1961/2019). Parte della giurisprudenza più recente, pur non univoca, qualifica l'intimazione come atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. e), D.Lgs. 546/1992, imponendo un onere di immediata impugnazione anche per far valere l'intervenuta prescrizione(Cass. n. 6436/2025). Nel caso di specie, quand'anche si voglia riconoscere l'ammissibilità dell'impugnazione per i dedotti vizi propri, i motivi risultano comunque infondati per le ragioni che seguono.
2. Dedotta violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa allegazione degli atti presupposti
La censura è infondata. L'obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione (art. 7, co. 1, L. 212/2000) riguarda i documenti non già conosciuti o non altrimenti conoscibili dal contribuente;
non opera, invece, quando l'atto presupposto sia stato ritualmente notificato e il contribuente ne abbia acquisito piena conoscenza legale (v. Cass. n. 16663/2020; Cass., ord. n. 5113/2025).
Nel caso in esame, l'Ufficio ha documentato:
a) la notifica PEC dell'avviso di accertamento 2016 in data 05/10/2022;
b) la notifica PEC delle cartelle per le annualità 2019 e 2020 in data 26/01/2024;
c) il richiamo alla sentenza CGT Salerno n. 1241/2025, che ha affermato la regolarità della notifica e la definitività dell'avviso 2016.
Tali elementi escludono la dedotta nullità per omessa allegazione e precludono la rimessione in discussione del titolo presupposto ormai definitivo.
3. Prescrizione e decadenza
Per i tributi erariali (II.DD. e IVA) trova applicazione il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., atteso che non si tratta di prestazioni periodiche ma di obbligazioni autonome per ciascun periodo d'imposta
(tra le molte, Cass., ord. n. 25716/2020; Cass. n. 24322/2014; Cass., ord. n. 4385/2025). Ne discende l'inapplicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. al capitale d'imposta relativo a imposte erariali. Restano ferme le regole proprie per interessi (quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.) e sanzioni (quinquennale ex art. 20, co.
3, D.Lgs. 472/1997), senza incidenza sulla prescrizione del capitale.
Nel caso concreto, non è stata provata alcuna interruzione temporale superiore ai termini di legge tra gli atti notificati (avviso 2016; cartelle 2019–2020; intimazione 2025) tale da determinare l'estinzione del diritto alla riscossione. Non risultano, inoltre, allegati e provati specifici profili di decadenza connessi alle scansioni proprie delle fasi di liquidazione e riscossione.
4. Preclusione per giudicato esterno (annualità 2016)
Quanto all'annualità 2016, l'Ufficio ha eccepito l'inammissibilità parziale del ricorso in ragione della sentenza
CGT Salerno n. 1241/2025, resa in controversia concernente preventiva iscrizione ipotecaria, nella quale è stata accertata la regolare notifica e la definitività dell'avviso TF901P702899/2022. Tale accertamento, in quanto giudicato esterno, spiega efficacia preclusiva nel presente giudizio e impedisce ogni ulteriore contestazione sul relativo titolo impositivo.
5. Contributo previdenziale “Cassa Forense” ricompreso nell'intimazione La posta relativa ai contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense esula dalla giurisdizione tributaria e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 409 ss. e 442 c.p.c.; principio affermato dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., SS.UU., n. 23860/2012) e ribadito in materia di contributi verso casse professionali, a prescindere dallo strumento di riscossione utilizzato.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario limitatamente alla domanda concernente tale voce, con indicazione del giudice competente e assegnazione del termine di legge per la riassunzione.
Per tutte le ragioni esposte i motivi dedotti dal ricorrente risultano inammissibili, ove diretti a rimettere in discussione atti presupposti divenuti definitivi, e comunque infondati con riferimento ai vizi propri dell'intimazione; va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario limitatamente ai contributi dovuti alla Cassa Forense;
il ricorso va rigettato, con condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
La Corte rigetta il ricorso proposto dal signor Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259000050345; 2. Dichiara l'incompetenza per materia in ordine alla domanda relativa ai contributi
Cassa Forense, indicando la competenza del Giudice del Lavoro e assegna il termine di legge per la riassunzione dinanzi al giudice competente;
3. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso spese forfettarie 15% ex art. 2 DM 55/2014, CPA 4% e IVA di legge in favore di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259000050345; 2. Dichiara l'incompetenza per materia in ordine alla domanda relativa ai contributi Cassa Forense, indicando la competenza del Giudice del Lavoro e assegna il termine di legge per la riassunzione dinanzi al giudice competente;
3. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso spese forfettarie 15% ex art. 2 DM 55/2014, CPA 4% e
IVA di legge in favore di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno. Nulla per Ader vista la mancata costituzione. Salerno, 15 gennaio 2026 Il Relatore Il Presidente Dr. Luigi Guadagni Dr. Giovanni
TT De IM
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SI NI BATTISTA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 451/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Degli Uffici Giudiziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259000050345000 TASSE 2019
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230032099405000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230032099506000 REGISTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9019702899 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta ed insiste nel rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259000050345, notificata il 21/01/2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa a ruoli per le annualità 2016, 2019 e 2020, per un importo complessivo di € 67.700,00.
Gli atti presupposti sono:
Cartella n. 1002023003299405000 (anno d'imposta 2020) – II.DD. (Imposte sui redditi) e IVA – € 9.922,00;
Cartella n. 10020230032099506000 (anno d'imposta 2019) – tributi minori (contratto di locazione) – € 142,49;
Avviso di accertamento n. TF901P702899/2022 (anno d'imposta 2016) – II.DD. + IVA – € 43.974,85.
MOTIVI DI RICORSO
1. Nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente):
a) Omessa allegazione degli atti presupposti alla intimazione;
b) Mancata prova di notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento;
c) Lesione del diritto di difesa.
2. Prescrizione e decadenza del credito tributario:
a) Invocato termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.;
b) Atti riferiti ad annualità 2016, 2019 e 2020 oltre i termini di legge.
Si costituisce Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno che eccepisce l' inammissibilità del ricorso (atto non autonomamente impugnabile ex art. 19 D.Lgs. 546/92); la violazione del principio del ne bis in idem per l'avviso di accertamento 2016, già oggetto di precedente giudizio concluso con sentenza di rigetto.
Nel merito: La regolare notifica degli atti presupposti (PEC 05/10/2022 per avviso accertamento;
PEC 26/01/2024 per cartelle); il nessun obbligo di allegazione all'intimazione (atto vincolato ex art. 50 DPR 602/73); la prescrizione decennale per crediti erariali ex art. 2946 c.c., non quinquennale.
Non si è costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Ammissibilità e perimetro del sindacato sull'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973
L'intimazione di pagamento è atto di natura esecutiva e, quando segua ad atti divenuti definitivi, è sindacabile soltanto per vizi propri, non potendo costituire veicolo per rimettere in discussione gli atti presupposti ormai inoppugnabili (cfr. Cass., ord. n. 11143/2022; Cass. n. 1961/2019). Parte della giurisprudenza più recente, pur non univoca, qualifica l'intimazione come atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. e), D.Lgs. 546/1992, imponendo un onere di immediata impugnazione anche per far valere l'intervenuta prescrizione(Cass. n. 6436/2025). Nel caso di specie, quand'anche si voglia riconoscere l'ammissibilità dell'impugnazione per i dedotti vizi propri, i motivi risultano comunque infondati per le ragioni che seguono.
2. Dedotta violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa allegazione degli atti presupposti
La censura è infondata. L'obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione (art. 7, co. 1, L. 212/2000) riguarda i documenti non già conosciuti o non altrimenti conoscibili dal contribuente;
non opera, invece, quando l'atto presupposto sia stato ritualmente notificato e il contribuente ne abbia acquisito piena conoscenza legale (v. Cass. n. 16663/2020; Cass., ord. n. 5113/2025).
Nel caso in esame, l'Ufficio ha documentato:
a) la notifica PEC dell'avviso di accertamento 2016 in data 05/10/2022;
b) la notifica PEC delle cartelle per le annualità 2019 e 2020 in data 26/01/2024;
c) il richiamo alla sentenza CGT Salerno n. 1241/2025, che ha affermato la regolarità della notifica e la definitività dell'avviso 2016.
Tali elementi escludono la dedotta nullità per omessa allegazione e precludono la rimessione in discussione del titolo presupposto ormai definitivo.
3. Prescrizione e decadenza
Per i tributi erariali (II.DD. e IVA) trova applicazione il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., atteso che non si tratta di prestazioni periodiche ma di obbligazioni autonome per ciascun periodo d'imposta
(tra le molte, Cass., ord. n. 25716/2020; Cass. n. 24322/2014; Cass., ord. n. 4385/2025). Ne discende l'inapplicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. al capitale d'imposta relativo a imposte erariali. Restano ferme le regole proprie per interessi (quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.) e sanzioni (quinquennale ex art. 20, co.
3, D.Lgs. 472/1997), senza incidenza sulla prescrizione del capitale.
Nel caso concreto, non è stata provata alcuna interruzione temporale superiore ai termini di legge tra gli atti notificati (avviso 2016; cartelle 2019–2020; intimazione 2025) tale da determinare l'estinzione del diritto alla riscossione. Non risultano, inoltre, allegati e provati specifici profili di decadenza connessi alle scansioni proprie delle fasi di liquidazione e riscossione.
4. Preclusione per giudicato esterno (annualità 2016)
Quanto all'annualità 2016, l'Ufficio ha eccepito l'inammissibilità parziale del ricorso in ragione della sentenza
CGT Salerno n. 1241/2025, resa in controversia concernente preventiva iscrizione ipotecaria, nella quale è stata accertata la regolare notifica e la definitività dell'avviso TF901P702899/2022. Tale accertamento, in quanto giudicato esterno, spiega efficacia preclusiva nel presente giudizio e impedisce ogni ulteriore contestazione sul relativo titolo impositivo.
5. Contributo previdenziale “Cassa Forense” ricompreso nell'intimazione La posta relativa ai contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense esula dalla giurisdizione tributaria e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 409 ss. e 442 c.p.c.; principio affermato dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., SS.UU., n. 23860/2012) e ribadito in materia di contributi verso casse professionali, a prescindere dallo strumento di riscossione utilizzato.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario limitatamente alla domanda concernente tale voce, con indicazione del giudice competente e assegnazione del termine di legge per la riassunzione.
Per tutte le ragioni esposte i motivi dedotti dal ricorrente risultano inammissibili, ove diretti a rimettere in discussione atti presupposti divenuti definitivi, e comunque infondati con riferimento ai vizi propri dell'intimazione; va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario limitatamente ai contributi dovuti alla Cassa Forense;
il ricorso va rigettato, con condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
La Corte rigetta il ricorso proposto dal signor Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259000050345; 2. Dichiara l'incompetenza per materia in ordine alla domanda relativa ai contributi
Cassa Forense, indicando la competenza del Giudice del Lavoro e assegna il termine di legge per la riassunzione dinanzi al giudice competente;
3. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso spese forfettarie 15% ex art. 2 DM 55/2014, CPA 4% e IVA di legge in favore di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259000050345; 2. Dichiara l'incompetenza per materia in ordine alla domanda relativa ai contributi Cassa Forense, indicando la competenza del Giudice del Lavoro e assegna il termine di legge per la riassunzione dinanzi al giudice competente;
3. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso spese forfettarie 15% ex art. 2 DM 55/2014, CPA 4% e
IVA di legge in favore di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno. Nulla per Ader vista la mancata costituzione. Salerno, 15 gennaio 2026 Il Relatore Il Presidente Dr. Luigi Guadagni Dr. Giovanni
TT De IM